Raccomandata

 

 

Incarto n.
41.2005.1

 

BS/td

Lugano

17 agosto 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2005 di

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 dicembre 2004 emanata da

 

Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna

ora

SUVA, Divisione assicurazione militare, 3001 Berna
rappr. da: RA 2

 

 

in materia di assicurazione militare federale

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe __________, di formazione meccanico per veicoli pesanti, ha ottenuto il diploma in selvicoltura e quale “operatore in sistemazioni naturalistiche”, mentre nel mese di aprile 2001 egli ha conseguito il certificato per esercenti.

                                         A titolo indipendente, egli esercita l’attività di selvicoltore/forestale e operatore in sistemazioni naturalistiche, abbinandola nei mesi estivi con quella gerente di un grotto.

                                         Nell’ambito della scuola reclute svolta nel 1985, sparando granate anticarro, egli ha riportato una distorsione al polso destro con frattura dell’osso navicolare, affezione che a suo tempo non è stata diagnosticata, di cui egli ha comunque continuato ad accusare i disturbi cronici (al polso destro).

 

                               1.2.   Durante le vita civile, il 14 dicembre 2000 egli ha subito un nuovo trauma con conseguente aumento della sintomatologia (doc. AMF 57).
Con rapporto 11 gennaio 2001 il dr. __________, specialista in chirurgia della mano, ha diagnosticato una pseudoartrosi dell’osso navicolare a destra, riconducibile all’infortunio occorsogli durante la scuola reclute del 1985 (doc. AMF 58).
Di conseguenza, con comunicazione 27 marzo 2001 l’Ufficio assicurazione militare, sezione AM 7 di Bellinzona (in seguito: sezione AM 7; dal 1° luglio 2005 SUVA Bellinzona, Assicurazione militare), ha informato RI 1 di riconoscere una completa responsabilità per la pseudoartrosi al polso destro (doc. AMF 69).

In data 14 novembre 2001 l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento di ricostruzione dell’osso navicolare carpale e dell’asportazione del nodo sentinella di Dypuytren al V.o dito della mano destra (doc. AMF 87).

 

                               1.3.   Dopo aver esperito gli accertamenti medici del caso, con preavviso datato 12 agosto 2004 la sezione AM 7 ha comunicato all’assicurato di ritenerlo inabile al lavoro nella misura del 50% quale selvicoltore e del 10% quale gerente e di versargli una rendita per un grado d’invalidità del 44%, determinata su un guadagno assicurato di fr. 50'875, erogabile dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2006, data prevista per la revisione della rendita, corrispondente ad una prestazione mensile di fr. 1'772,15 (doc. AMF 222).

Con lettera 25 agosto 2004 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato il succitato preavviso (doc. AMF 229).

                                        

                               1.4.   Con decisione 19 ottobre 2004 la sezione AM 7 ha confermato il preavviso 12 agosto 2004 (doc. AMF 241).

 

                                         In data 25 ottobre 2004 l’assicurato si è tempestivamente opposto alla decisione formale, sostenendo un grado d’incapacità lavorativa complessiva superiore al 50% ed un guadagno assicurato di almeno fr. 70'000 con conseguente riconoscimento di una rendita d’invalidità maggiore del 50% (doc. AMF 243).

                                         Il 22 dicembre 2004 l’Ufficio federale dell’assicurazione militare, Berna (UFAM, dal 1° luglio 2005 SUVA, Divisione assicurazione militare), ha parzialmente accolto l’opposizione ed ha fissato un grado d’invalidità del 37%, calcolato sulla base di un guadagno assicurato di fr. 64'875, corrispondente ad una rendita mensile di fr. 1'900,30 (doc. AMF 254).

 

                               1.5.   Avverso la succitata decisione amministrativa, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha introdotto al TCA un tempestivo atto di ricorso ed ha postulato l’erogazione di una rendita d’invalidità del 50% calcolata su un guadagno assicurato di fr. 70'000, con una responsabilità della Confederazione del 100%.


Il ricorrente ha innanzitutto evidenziato come l’UFAM non abbia spiegato il motivo per cui si è distanziato dalla valutazione 18 maggio 2004 eseguita dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, il quale ha apprezzato un’incapacità lavorativa quale gerente di un esercizio pubblico del 50% e come il caso non sia stato valutato da un ispettore per stabilire definitivamente le limitazioni incontrate nella suddetta attività.
Egli pertanto ha chiesto:

"  Preliminarmente, il ricorrente chiede che questo Tribunale effettui una valutazione oggettiva delle attività da lui svolte, affinché sia possibile stabilire quali sono gli impedimenti e le limitazioni subiti. Una simile valutazione non è mai stata effettuata ed è indispensabile, viste le attività svolte dal ricorrente e, soprattutto, le condizioni di lavoro. Ciò vale in particolare per l'attività di gerente, svolta in un piccolo grotto di montagna, discosto, privo di qualsiasi comfort, per cui non si vede come nella decisione impugnata si possa far riferimento "ad apparecchi di cucina adeguati" - che in realtà non esistono e non potrebbero neppure essere installati perché in zona non vi è elettricità. Quanto all'affettatrice a manovella, il ricorrente l'ha sempre avuta, ma non può utilizzarla in modo continuativo, poiché provoca dolori alla mano. A ciò si aggiungono tutte le operazioni di rifornimento dell'esercizio pubblico, effettuate, nonostante le limitazioni, dal ricorrente, quelle volte alla conservazione dei salumi e del formaggio (pulitura, bagnatura, voltatura della forme ecc.), quelle per rifornire di legna il camino e le operazioni di manutenzione della corte del Grotto e dei piazzali. Non solo, ma dal profilo oggettivo il ricorrente è pure limitato nelle operazioni di servizio ai tavoli e di pulizia (bicchieri, stoviglie, cucina e sala), come pure nella cottura della polenta, del risotto e della griglia.

 

Proprio per queste ragioni, il Prof. __________, che, diversamente dagli altri specialisti, ha parlato a lungo con il ricorrente chiedendogli una descrizione minuziosa delle attività svolte, ha consigliato di effettuare una valutazione oggettiva.

 

Pertanto, si chiede che questo Tribunale ordini di effettuare detta valutazione, la sola che potrà indicare quali sono gli effettivi impedimenti che il ricorrente incontra nella sua attività. Da detta indagine emergerà che il grado di invalidità e pari almeno al 50%." (Doc. I)

 

                                         L’assicurato ha altresì sostenuto un guadagno assicurato di fr. 70'000:

 

"  Nel caso di specie, il ricorrente ha diverse formazioni: l'attestato federale di capacità di meccanico per veicoli pesanti, il diploma di selvicoltore e il diploma cantonale di operatore in sistemazioni naturalistiche. Trattasi di formazioni professionali che si completano l'una con l'altra. Si pensi ad esempio alla possibilità che il ricorrente ha di riparare di persona i macchinari utilizzati in selvicoltura sul posto, magari situato in zone impervie e discoste, senza costi supplementari. Quanto alla formazione di operatore in sistemazioni naturalistiche essa diventerà sempre più richiesta, atteso che quasi tutte le opere di premunizione e di arginatura saranno realizzate nel rispetto della natura, utilizzando prevalentemente il legno.

 

Per stabilire il guadagno senza danno della salute devono quindi far stato le attestazioni prodotte dal ricorrente che concernono selvicoltori che si trovano concretamente nella sua stessa situazione, ma non hanno la sua poliedrica formazione. Ne segue che, visti gli importi orari che oscillano fra i CHF 70.- e i CHF 92.-, vi sono concreti indizi che il guadagno annuo sarebbe di CHF 70'000.-.

 

Questa conclusione è confermata anche dal fatto che nell'unico anno significativo, che è il 2001, il reddito dell'opponente è stato di CHF 61'237.- benché avesse dovuto sospendere l'attività e percepito prestazioni dall'Assicurazione militare per CHF 7'000.- e nel corso di un mese ha pure seguito i corsi volti all'ottenimento della patente per l'esercizio pubblico. È quindi evidente che il reddito determinante non può essere inferiore ai CHF 70'000.-. Va ancora ricordato che dopo l'operazione (2002) al ricorrente è consigliato di non effettuare lavori pesanti per quasi un anno e che in seguito ha sviluppato tendinite, blocchi dell'articolazione e dolori alla spalla che hanno limitato di molto l'attività. Egli ha poi perso diverse occasioni professionali, quali il contratto con la ditta __________ e quelli con clienti privati. Si pensi poi a diverse operazioni che il ricorrente non più effettuare, quali il taglio in pianta.

 

Pertanto, la rendita, tenuto conto di un'incapacità del 50%, deve essere fissata in CHF 33'250.--, ossia CHF 2'771.- al mese." (Doc. I)

 

                               1.6.   Con risposta 11 aprile 2005 l’UFAM, per il tramite dell’avv. RA 2, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

L’amministrazione ha fatto presente di aver considerato anche le certificazioni del prof. __________, spiegando i motivi per cui se n’è distanziata, rimarcando come la valutazione della capacità lavorativa nella professione di gerente di grotto sia stata effettuata sulla base della nutrita ed esauriente documentazione medica e come l’assicurato sia stato più volte visitato dal medico della sezione AM 7, il quale ha reso dei pareri dettagliati ed esaurienti.
L’amministrazione ha altresì confermato il calcolo del guadagno assicurato, le cui motivazioni verranno riprese, se necessario, nei considerandi di diritto.

                               1.7.   Il 18 aprile 2005 il ricorrente ha ribadito la necessità dell’esecuzione di una valutazione oggettiva delle sue attività svolte (doc. VII), a cui l’UFAM, con lettera 20 aprile 2005, si è opposto.

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche nell’ambito dell’assicurazione militare.

 

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                        
Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 cpv. 1 LAM, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione militare, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA. Non sono invece applicabili al diritto sanitario né alle tariffe (art. 1 cpv. 2 LAM).

 

                               2.3.   L’art. 40 cpv. 1 LAM stabilisce che l’indennità giornaliera è sostituita da una rendita d’invalidità, se dalla continuazione della cura non v’è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e se l’affezione, dopo l’integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno.

Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LPGA, con invalidità s’intende l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.


Per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido (art. 16 LPGA).

Infine, ai sensi dell’art. 17 cpv. 1  LPGA se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

 

                               2.4.   Giusta l’art. 40 cpv. 3 prima frase LAM il guadagno assicurato corrisponde al guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito dall’assicurato durante il periodo d’invalidità se non fosse insorta l’affezione assicurata.
Con guadagno assicurato s’intende, dunque, in linea di massima il reddito che l’assicurato avrebbe percepito senza l’affezione invalidante (Schlauri, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 49 n. 139; cfr. anche STFA inedita 9 settembre 2003 nella causa R, M2/02, consid. 3.4 in fine).
Secondo la giurisprudenza per la determinazione del guadagno annuo assicurato (art. 40 cpv. 3 LAM) generalmente fa stato il momento dell’inizio del diritto alla rendita (SVR 2003 MV Nr. 1 p. 2 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                         Secondo l’art. 17 OAM, per calcolare il guadagno assicurato è applicabile per analogia l’art. 16 OAM che disciplina il guadagno assicurato in caso d’indennità giornaliera.
L’art. 16 OAM ha il seguente tenore:

 

"  1 È considerato guadagno assicurato la somma delle prestazioni dovute all’assicurato come rimunerazione di un’attività lucrativa principale o accessoria. È convertito in guadagno annuo e diviso per 365.

2
 È considerato guadagno assicurato per i dipendenti il salario al lordo dei contributi del lavoratore alle assicurazioni sociali. I contributi del datore di lavoro non sono considerati.

3
 È considerato guadagno assicurato per gli indipendenti il reddito netto aziendale, che nella contabilità commerciale risulta dal bilancio di esercizio e negli altri casi dal reddito lordo detratti i costi di produzione e, se del caso, gli ammortamenti, le perdite e le riserve. Se il reddito netto, segnatamente nella fase di costituzione dell’impresa, è eccessivamente basso, è considerato guadagno assicurato il valore obiettivo della prestazione di lavoro prodotta per l’impresa dall’assicurato.

4 Le indennità supplementari regolari come quelle per ore supplementari, lavoro domenicale, notturno o a turni, l’indennità supplementare di rischio, l’indennità di residenza, gli assegni familiari e per figli sono considerati. I redditi in natura e i costi sono valutati secondo i prontuari valevoli in materia fiscale.

5
 È considerato guadagno assicurato per le persone che sono a casa, i figli che collaborano all’economia domestica o nell’impresa familiare senza un salario normale, il salario che dovrebbe essere pagato a un lavoratore estraneo per la stessa attività in seno alla famiglia in questione.

6
 Per i contadini indipendenti, il guadagno assicurato è fissato di regola secondo valori determinati sulla base della superficie utile nonché della situazione geografica dell’azienda (montagna o pianura) e dello stato del bestiame."


Riguardo agli indipendenti, il TFA ha stabilito che in caso di contestazione del guadagno assicurato, l’AMF si basa sul reddito che figura nella dichiarazione fiscale (STFA inedita 4 ottobre 2004 in re G, M 2/04).

 

                               2.5.   Ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 LAINF, applicabili analogicamente anche nell’assicurazione militare (sul medesimo concetto di invalidità generalmente valido nella LAI, LAINF e LAM cfr. DTF 127 V 135 consid. 4d, 126 V 291 consid. 2a, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti, 116 V 249 consid. 1b), per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174-175 = SVR 1998 IV nr. 5 pag. 5a; RAMI 1993 U Nr. 168; DTF 96 V 29; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, p. 206-207; in ambito LAM: STFA inedita 9 settembre 2003 nella causa R., M2/02, consid. 3.4).
Indizi concreti in favore di un’evoluzione della carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha fornito delle garanzie in tal senso.
L’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti, quale la frequentazione di corsi, l’inizio di studi o l’avere sostenuto degli esami (cfr. DTF 96 V 29; RAMI 1993 U168 consid. 3b; STFA inedita 19 settembre 1996 in re M. [I 419/95]; STFA inedita 4 settembre 2002 in re L [M 8/01]).

 

                                         Infine, va fatto presente che i succitati dettami giurisprudenziali sono valevoli anche per quanto concerne la determinazione del guadagno annuo ex art. 40 cpv. 3 LAM.
Se da un lato le nozioni di guadagno assicurato annuo e reddito senza invalidità devono essere distinti sul piano funzionale, dall’altro, vi è comunque una similitudine tra le due definizioni, visto che in entrambi i casi si tratta di un reddito ipotetico che può essere realizzato dall’assicurato senza l’invaldità, dopo l’evento assicurato (Schlauri, op. cit., pag. 49, nota 138 ss; STFA inedite del 4 ottobre 2004 in re G., M 2/04, consid. 3.4 e del 9 settembre 2003 in re R., M 2/02, consid. 3.4; 4 settembre 2002, M 8/01, consid. 3.2). Per questi motivi, l’importo del reddito senza invalidità può, ma non necessariamente deve, combaciare con quello del guadagno annuo ex art. 40 cpv. 3 LAM (Mäschi, Kommentar zum Bundesgesetz über di Militärversicherung (MVG), Berna 2002, art. 40, nota 45, pag. 321).       

 

                               2.6.   Dall’esame degli atti di causa risulta in particolare come l’assicurato sia stato più volte visitato dal medico della sezione AM 7, dr. __________.
Ricordato come RI 1 sia assicurato all’AMF per una pseudoartrosi dell’osso navicolare del polso destro, conseguenza della frattura occorsagli durante la scuola reclute del 1985 e per lo stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione dell’osso navicolare carpale con resezione del processo stolide del radio, a seguito di un dettagliato esame medico, con rapporto 29 gennaio 2003 il succitato sanitario in merito alla valutazione della capacità lavorativa di gerente di grotto, oggetto del contendere, ha evidenziato quanto segue:

 

"  Riguardo alla capacità lavorativa quale gerente del grotto, alla luce di quanto dichiarato dal signor RI 1 in data odierna, cioè sulle due nuove mansioni che svolgerebbe nel grotto, occorre rivedere la capacità lavorativa, tenendo conto di tutte le mansioni effettivamente svolte e delle limitazioni funzionali viste sopra.

 

Mansioni quale gerente del grotto:

 

- 1°)    rigovernare le stoviglie: capacità lavorativa piena (17%);

- 2°)    servire i clienti, portando i piatti/mescendo le bevande: vi è una certa limitazione nel flettere/estendere il dorso (maggiormente limitata dal dolore del polso quest'ultima funzione), si tratta di una mansione che richiede l'uso della mano dominante: capacità lavorativa ridotta(10%);

- 3°)    affettare i salumi e girare la polenta nel paiolo: come sopra (10%);

- 4°)    pulire i tavoli: nessuna limitazione, può essere svolta anche con la mano sinistra, quindi piena capacità lavorativa (17%)

- 5°)    tagliare la legna con la motosega (quella piccola) e poi spaccarla con l'apposito macchinario (spaccalegna): attività limitata, specie la seconda (10%);

- 6°)    tagliare l'erba attorno al grotto, da svolgere nella stessa giornata: limitata specie per quanto riguarda lo svolgimento temporale (10%).

 

In conclusione, nell'attività di gerente del grotto al momento del signor RI 1, valuto una capacità lavorativa pari al 75%, che potrebbe essere aumentata ulteriormente con interventi di miglioramento ambientale, ad esempio adoperando un coltello elettrico, o con batterie e un paiolo con un sistema elettrico per girare la polenta.

 

Ritengo utile proporre una prossima ispezione sul posto di lavoro con il servizio esterno, alla riapertura del grotto, per valutare gli eventuali interventi di adattamento, se siano effettivamente necessari ed attuabili e quali (ad esempio dotazione di un generatore elettrico con motore a scoppio).

La capacità lavorativa si deve intendere al momento dell'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, cioè alla riapertura del grotto la prossima primavera." (Doc. AMF 121)


                                         Con rapporto 15 maggio 2003 il dr. __________, specialista in chirurgia della mano, ha fatto presente:

 

"  In data odierna rivedo il paziente per problemi al polso a destra legati al carico. Ho comunque l'impressione che il problema primario è la valutazione dell'incapacità lavorativa rispettivamente dell'invalidità quantificata al 50% come boscaiolo e in maniera totale come gestore di Grotto.

 

Cerco di far capire al paziente che sono dei problemi assicurati tecnici che si dovrebbero accettare.

 

Visto la discrepanza tra la valutazione soggettiva del paziente e quella oggettiva dei medici curante e quella del vostro medico di fiducia Dr. __________ posso solo proporre una perizia esterna, sempre che questa procedura sia nei canoni previsti dell'assicurazione militare.

Il paziente desidererebbe una certa qual percentuale anche per il Grotto: effettivamente i movimenti ripetitivi quando il lavoro è intenso come per esempio ravvivare il fuoco, girare costine e sollevare recipienti pieni di liquido possono scatenare dei disturbi del tipo entesopatia di sovraccarico.

 

Riterrei che un 10% di invalidità sarebbe anche sostenibile." (Doc. AMF 143)


                                         In data 26 agosto 2003 l’assicurato è stato nuovamente sottoposto ad una minuziosa visita a cura del medico di sezione (doc. AMF 167).
Sulla base di tale visita, con presa di posizione 10 settembre 2003 il dr. __________, riguardo all’affezione al polso, ha fatto presente:

 

"  Dal gennaio 2003, ripeto, la situazione al polso destro non è migliorata, almeno soggettivamente.

Inoltre, dal colloquio con l'assicurato in occasione della visita medica in sede del 26 agosto 2003, abbiamo parlato anche delle eventuali migliorie nel grotto, nel senso da me auspicate il 21 gennaio 2003: il signor RI 1 mi ha confermato di aver acquistato un'affettatrice a mano con manovella che lo aiuta, invece non è possibile attuare altre migliorie, ovvero di adoperare apparecchi elettrici, perché il grotto possiede dei pannelli solari che offrono corrente elettrica sufficiente solo per l'illuminazione del grotto dalle ore del crepuscolo fino a circa l'una di notte, quando chiude.

Non è quindi attuabile alcuna altra miglioria sul posto di lavoro, convengo." (Doc. AMF 158)

                                        
Quanto alla valutazione sulla capacità lavorativa, egli ha concluso:

 

"  In conclusione e a mio parere, la capacità lavorativa medico-teorica conseguente all'affezione del polso destro è:

 

-    per l'attività di selvicoltore pari al 50% (sulla base di quanto valutato in precedenza e già noto dalle mie precedenti prese di posizione), tenendo conto dell'evoluzione dell'affezione, ovvero principalmente del fatto che non vi sono stati fatti nuovi e rilevanti nel senso di un miglioramento soggettivo della situazione, nei mesi dopo l'intervento al polso del novembre 2001;

 

-    per l'attività di gerente del grotto, tenendo conto che il dr. med. __________ aveva espresso il 15 maggio 2003 il parere che un'invalidità del 10% quale gerente del grotto era sostenibile, il mio parere è che essa è condivisibile, equa ed adeguata all'affezione assicurata, tenendo conto di quanto espresso anche in precedenza." (Doc. AMF 158)

 

                               2.7.   L’assicurato contesta la valutazione medico-teorica eseguita dal medico della sezione AM 7 in particolare per quel che concerne la capacità lavorativa nella professione di gerente di un grotto in montagna.

A sostegno della propria tesi egli ha fatto riferimento alla valutazione 18 maggio 2004 del dr. __________, specialista in ortopedia chirurgica:

 

"  Ich berichte lhnen über den oben genannten Patienten, den ich erneut in meiner Sprech­stunde vom 29.04.2004 untersucht habe.

Der Patient klagt nach wie vor über belastungsabhängige Beschwerden des rechten Hand­gelenks vor allem beim Arbeiten im Wald. Er ist als Besitzer eines Restaurants weiterhin zu 50 % arbeitsfähig. Schwere manuelle Tätigkeiten (wie z.B. Schneiden von Rohschinken mit der handbetriebenen Maschine) sind bei Rotationsbewegungen der rechten Hand schmerz­haft.

 

Der Befund hat sich seit meinem Bericht vom 29.03.2004 objektiv nicht verändert. Die am 29.03.2004 durchgeführte MRI-Untersuchung des rechten Handgelenkes zeigte eine beginnende radioscaphoidale Arthrose sowie beginnende degenerative Veränderungen im Scaphocapitatumgelenk (s. beiliegende Fotokopie des Befundes).

 

Wir haben mit dem Patienten die Möglichkeiten der Therapie einer partiellen carpalen Teil­arthrodese besprochen und ihm erklärt, dass die Schmerzausschaltung nicht mit einer voll­ständigen Garantie gewährleistet werden kann und dass die Beweglichkeit des Handgelen­kes nach dem Eingriff ungefähr eine Flexion/Extension von 30-0-30 Grad aufweisen wird. Herr RI 1 wird sich bei Bedarf oder bei starker Zunahme der Beschwerden für eine spätere Konsultation wieder bei uns melden." (Doc. AMF 213)

 

Quindi, il succitato specialista ha indicato un’inabilità lavorativa del ricorrente, quale gerente di un ristorante, nella misura del 50%, facendo presente che egli non può eseguire attività manuali pesanti, tra cui l’utilizzo di un’affettatrice a manovella, in quanto i movimenti rotatori della mano destra risultano essere dolorosi. Egli ha altresì evidenziato la possibilità di eseguire una parziale artrodesi carpale, chiarendo che un’eliminazione dei dolori non può essere del tutto garantita.

Al riguardo, l’11 giugno 2004 il dr. __________ ha preso posizione in merito al succitato certificato, evidenziando:

 

"  Relativamente alla capacità lavorativa quale gerente di ristorante, espressa dal prof. __________ nel suo rapporto del 29 marzo 2004, pari al 50%, ritengo che tale valutazione in realtà esprima l'opinione soggettiva del paziente, inoltre essa si basa su una valutazione generale dell'attività e non tiene conto invece delle mansioni specifiche del paziente nella sua attività di gerente (il prof. __________ tiene conto solo dell'attività di affettare salumi con l'apposita macchinetta a mano): ritengo tuttora valida la mia valutazione su tale aspetto contenuta in vari documenti, mi riferisco alla mia nota per gli atti del 10 settembre 2003 (doc. 158 - pag. 2 e 3) e a quella dettagliata della visita medica in sede del 21 gennaio 2003 (doc. 121 - pag. 11 e seguenti).

Tali miei punti di vista scaturiscono da più visite in sede, all'esame e analisi di documenti medici e dell'opinione anche del chirurgo che ha operato il signor RI 1, dr. med. __________ (Doc. 143 e 158)." (Doc. AMF 216)

 

                               2.8.   Nel caso in esame, questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________, frutto di accurati accertamenti medico – assicurativi.
Egli ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurato sulla base di accertamenti approfonditi e completi, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alle parziali abilità lavorative nelle precedenti professioni di selvicoltore (50%) e di gerente di grotto (10%).

                                         Va al riguardo ricordato che, secondo constante giurisprudenza del TFA, i rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Vero che nel suo rapporto il dr. __________, in merito alla capacità lavorativa quale gerente, ha indicato un’inabilità del 50%. Tuttavia, nelle proprie valutazioni il dr. __________ ha potuto visitare diverse volte l’assicurato ed ha tenuto conto delle diverse mansioni di un gerente; le sue conclusioni sono prive di contraddizioni.
Quanto sostenuto dal citato medico è stato del resto confermato dallo stesso dr. __________, specialista della mano che ha operato il ricorrente [con scritto 5 novembre 2003 il dr. __________ ha del resto indicato all’Ufficio AI un grado d’inabilità lavorativa dello 0% quale gerente e 50% quale selvicoltore (doc. AMF 200.18)].

                                         Sostanzialmente il ricorrente rimprovera all’UFAM di non aver considerato che il suo grotto non è fornito di elettricità ciò che impedisce l’utilizzo di determinate apparecchiature che lo facilitano nelle mansioni di gerente.
Orbene, lo scrivente Tribunale può prescindere da una discussione delle obiezioni sollevate, nella misura in cui il diritto alla rendita d'invalidità non dev’essere necessariamente determinato facendo riferimento alla particolare attività di gerente di grotto di montagna senza luce elettrica. La decisione circa l’eventuale diritto all’assegnazione di una rendita d’invalidità può pertanto essere presa in funzione dell’attività normalmente svolta da un gerente di un grotto su di un mercato equilibrato del lavoro, facendo astrazione da quella che poteva essere la particolare situazione dell’assicurato (cfr. in merito STCA inedita dal 20 novembre 2000 in re M.P.Q. c/INSAI consid. 2.7, inc. 35.2000.64, confermata dal TFA con sentenza 31 maggio 2001, U 32/01; del 14 settembre1998 in re M.P. c/ INSAI, confermata dal TFA con sentenza 18.2.1999).

 

                                         Viste tutte queste circostanze, il giudizio dell’UFAM, basato su approfonditi esami medici e dettagliate valutazioni medico-assicurative, riguardo alle capacità lavorative residue sono pertanto da confermare.

                                     

                               2.9.   L’assicurato ha contestato anche la determinazione del reddito senza invalidità.
Nella querelata decisione l’AMF ha dettagliatamente spiegato le relative modalità di calcolo:

 

"  L'indennità giornaliera di RI 1 per l'anno 2001 e l'anno 2002 è stata calcolata su un guadagno annuo lordo di Fr. 51'450.-, corrispondente al reddito 2001 dichiarato dall'assicurato all'ispettore della sezione AM 7 il 30 ottobre 2001. Questo reddito è costituito da un introito di Fr. 23'450.- nell'attività di selvicoltore e di un introito di Fr. 28'000.- in quella d'esercente. Tra il 30 ottobre e il 31 dicem­bre 2001 l'attività di selvicoltore ha ancora fruttato a RI 1 Fr. 7'626.50, come risulta dalla documentazione che egli ha fornito alla cassa di compensazione __________ di __________ per il calcolo dei contributi AVS. Il reddito lordo effettivo per l'anno 2001 è quindi di Fr. 59'076.50. La cassa di compensazione, per il 2001, ha previsto un contributo in acconto calcolato su di un reddito medio lordo di Fr. 60'000.- Come precisato in precedenza però, giusta l'art. 16, cpv. 3 OAM, nel caso degli indipendenti, l'assicurazione militare deve considerare il guadagno netto. Siccome RI 1 non tiene una contabilità per le due attività che svolge, l'indicazione più attendibile alla quale l'assicurazione militare deve fare capo per valutare il guadagno assicurato, è la dichiarazione fiscale. Secondo la giurisprudenza, il momento determinante per la fissazione del guada­gno assicurato è quello in cui nasce il diritto alla rendita (SVR 2003 MV n. 1 p. 2 consid. 3.2.1).

Dalla notifica di tassazione di RI 1 per il periodo 1999-2000, risulta un reddito aziendale di Fr. 20'000.- per l'attività d'esercente, mentre non figura alcun reddito per l'attività di selvicoltore indipendente. Nel 1997 RI 1 aveva svolto quest'attività quale dipendente con un salario netto dichiarato di Fr. 28'890. che corrisponde ad un salario lordo di circa Fr. 30'800.­

Dalla notifica di tassazione 2001-2002 risulta un reddito aziendale netto di Fr. 28'000.- di cui Fr. 21'000.- dall'attività d'esercente e Fr. 7'000.- da quella di selvicoltore. Per il 2003 risulta un reddito netto di Fr. 26'000.-, di cui Fr. 20'000.- ­dall'attività d'esercente e 6'000.- dall'attività di selvicoltore.

Grazie a questi dati, per quanto concerne l'attività di gerente, in considerazione del fatto che l'aggravamento dell'affezione assicurata risale al mese di dicembre del 2000, si può dire che la diminuzione della funzione del polso destro non sembra aver diminuito il reddito.

Per quanto concerne invece l'attività di selvicoltore, RI 1 ha guadagnato di più come salariato (Fr. 28'890 nel 1997) di quanto non sia riuscito a guadagnare in seguito come indipendente (Fr. 7'000 nel 1999). La sezione AM 7, agendo a suo favore, ha però ritenuto che, senza l'affezione assicurata, dopo alcuni anni d'atti­vità, il reddito di selvicoltore indipendente avrebbe probabilmente eguagliato il salario ottenuto fino al 1997. Quindi, per il calcolo della rendita concessa dal 1. aprile 2004, la sezione AM 7 è partita dal presupposto di un guadagno annuale di gerente di Fr. 28'000.- e di un guadagno annuale di selvicoltore di Fr. 58'500.­(Fr. 4'500.-/mese x 13), corrisponde al salario di un selvicoltore diplomato di 38 anni, secondo le indicazioni fornite dall'Associazione __________." (Doc. A)

                                         Quindi, sulla base delle succitate pertinenti motivazioni, alle quali questo TCA aderisce pienamente, il reddito da valido dell’assicurato quale selvicoltore è stato determinato in
fr. 58'500, mentre quello di gerente di grotto in fr. 28'000, corretto con la decisione su opposizione in fr. 21'000, così come risulta dalle succitate tassazioni (doc. 248 AMF).


Il ricorrente sostiene invece che quale selvicoltore, senza il danno alla salute, egli avrebbe percepito almeno un reddito di fr. 70'000, questo tenuto conto delle tariffe orarie che oscillano tra i fr. 70.-- e fr. 92.--, così come risulta dalla dichiarazione 19 dicembre 2003 dell’__________ (Associazione __________, doc. AMF 190).
Ora, l’UFAM non ha preso in conto la tariffa oraria di un selvicoltore indipendente, ma la media salariale di fr. 4'500, per tredici mensilità, di un selvicoltore di 38 anni con diploma, giungendo ad un reddito di fr. 58'500 annuo. Come giustamente rilevato nella decisione contestata, tale cifra è notevolmente maggiore dei dati fiscali e quindi più conveniente per l’assicurato.
Il ricorrente ha inoltre fatto notare che nel 2001 aveva conseguito un reddito (lordo) di fr. 61'237. Dal rendiconto gennaio – novembre 2001 risultano invece introiti derivanti dall’attività di selvicoltore indipendente per complessivi fr. 31'076,50
(fr. 59'076,50 – fr. 28'000 quale reddito derivante dall'esercizio del grotto; doc. AMF 114).

Concludendo, considerato che l’assicurato, senza il danno alla salute, durante i sei mesi estivi esercitava sia l’attività di selvicoltore che di gerente, mentre i rimanenti sei mesi invernali solo quella di selvicoltore, il calcolo del reddito senza invalidità, rispettivamente del guadagno assicurato, di fr. 64'875 riportato nella decisione contestata, modificato a favore dell’assicurato, risulta essere il seguente:

"  6 mesi "invernali" quale selvicoltore al 100%:                       50%   Fr. 58'500 = Fr. 29'250.00

6 mesi "estivi" quale selvicoltore al 50%                              25% di          Fr. 58'500 = Fr. 14'625.00

6 mesi estivi quale gerente del grotto                                                                  Fr. 21'000.00

TOTALE                                                                                                               Fr. 64'875.00 "

                                                      (Doc. A)

                                         Per quanto riguarda il reddito da invalido, tenuto conto dell’abilità lavorativa del 50% quale selvicoltore e del 90% quale gerente di grotto, lo stesso è di fr. 18'900, così come correttamente esposto dall’amministrazione nella querelata decisione:

 

"  6 mesi "invernali" quale selvicoltore al 50%:                              25% Fr. 58'500 = Fr. 14'625.00

6 mesi "estivi" quale selvicoltore al 25%                              12.5% di Fr. 58'500 = Fr.   7'312.50

6 mesi estivi quale gerente del grotto al 90%                                                          Fr. 18'900.00

TOTALE                                                                                                                   Fr. 40'837.50 "
(Doc. A)
 

 

                                         Ne consegue quindi un tasso d’invalidità del 37%. Tenuto conto di un guadagno annuo di fr. 64'875, nonché della percentuale della prestazione ex art. 40 cpv. 2 LAM, la rendita d’invalidità risulta essere di fr. 1'900,30 al mese, in luogo dei fr. 1'772,15 fissati nella decisione formale 19 ottobre 2004 (cfr. decisione su opposizione, pag. 7).

                                         Essendo dunque la decisione contestata corretta, il ricorso dev’essere respinto.

 

                             2.10.   L’assicurato ha chiesto l’espletamento di una valutazione professionale.  

A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce della numerosa documentazione contenuta nell'incarto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario dare seguito alla richiesta dell’assicurato.

 

                             2.11.   L’UFAM, vittorioso in causa e patrocinato da un legale, ha chiesto l’assegnazione di ripetibili.
Secondo la giurisprudenza del TFA, nelle procedure di ricorso  nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata agli organi con compiti di diritto pubblico (DTF 127 V 206 consid.
3a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a edizione, Zurigo 2003, § 74 n. 61 p.61).
Tale principio vale anche nei confronti dell’UFAM (STFA inedita del 25 febbraio 2003 nella causa G, M6/01 e del 30 luglio 1998 nella causa B., M2/97).
Ne consegue che l’amministrazione, seppur vincente, non ha diritto a ripetibili.


Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti