RACCOMANDATA

 

 

Incarto n.
42.2000.00002

 

BS/sc

Lugano

17 aprile 2001

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2000 di

 

 

__________

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 aprile 2000 emanata da

 

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle, 

 

in materia di indennità perdita di guadagno

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   __________, classe 1954, esercita un'attività lucrativa dipendente presso l'__________, __________ e la __________.
Nel 1999 ha svolto 24 giorni di servizio militare e 26 giorni nell'anno 2000. 
La Cassa cantonale di compensazione ha quindi proceduto al conteggio dell'indennità perdita di guadagno, ripartendola tra i due datori di lavoro in proporzione al salario versato.

                                        

                                         Su richiesta dell'__________, con decisione 18 aprile 2000 la Cassa ha formalizzato il conteggio, rilevando in particolare quanto segue:

 

"  (…)

Nel caso specifico abbiamo calcolato un reddito medio giornaliero di fr. 195.33 sommando gli stipendi dei due datori di lavoro, Istituto __________ fr. 3'200.- e fr. 2'660.-- (compresa la tredicesima) della __________, e dividendo il reddito totale per 30 giorni.

 

L'indennità giornaliera totale, in base alle tabelle per la fissazione delle indennità giornaliere IPG, ammontano a fr. 166.40 fino al 30.06.1999 ed a fr. 170.40 dal 01.07.1999).

 

Abbiamo pertanto calcolato l'indennità giornaliera a favore dei datori di lavoro in proporzione allo stipendio versato al signor __________. L'Istituto versa uno stipendio pari al 54.61 % del reddito complessivo (fr. 5'860.--) che corrisponde ad un indennizzo  di fr. 90.85 al giorno fino al 30.06.1999 e fr. 93.05 dal 01.07.1999." (Doc. _)

 

 

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa l'__________, per il tramite del Presidente del CdA, __________, ha presentato il presente tempestivo ricorso.

                                         Sostanzialmente l'Istituto contesta la ripartizione dell'indennità effettuata dalla Cassa in quanto:

 

"  (…)

·     la ripartizione dell'attività tra i due datori di lavoro non è giornaliera, ma settimanale durante il periodo scolastico (ottobre a giugno),

 

·     il signor __________ ha garantito la percentuale di lavoro alla __________ svolgendo regolarmente le sue attività d'insegnamento, come dichiarato dalla direzione __________ all'interessato,

 

·     il signor __________ ha effettuato i giorni di servizio praticamente unicamente sul periodo di lavoro previsto per la nostra società (__________), (…)" (Doc. _, pag. 1)

 

                                         chiedendo che:

 

"  (…)

·     l'indennità di perdita di guadagno sia versata interamente alla nostra società (__________) che ha subito l'assenza del signor __________ per i periodi citati,

 

·     nel caso la situazione si dovesse ripetere, l'IAS, con il preavviso della direzione del __________, versi direttamente e completamente le indennità alla nostra società."(Doc. I, pag. 2)

 

 

                               1.3.   Mediante risposta 23 giugno 2000 la Cassa postula la reiezione del gravame.

                                         L'amministrazione, facendo riferimento alla cifra 6030 delle Direttive sulla perdita di guadagno (DIPG), edite dall'UFAS, ritiene di aver correttamente gestito l'iter procedurale.

 

 

                               1.4.   Con osservazioni 4 luglio 2000 alla risposta di causa, il ricorrente sostiene che:

 

"  (…)

D'altra parte possiamo indicare che anche il responsabile amministrativo della __________ ha già provveduto al rinvio delle indennità all'IAS in quanto ha ritenuto illegale percepire delle indennità per l'ing. __________ che ha adempiuto a tutti i suoi obblighi verso la __________. In effetti per la __________ non risulta che l'ing. __________ sia stato assente per obblighi militari.

In particolare, la scelta dei giorni di servizio singoli è stata effettuata in modo da non portare pregiudizio alla __________, ma questo a scapito dell'__________. (…)" (Doc. _)

 

                               1.5.   Con scritto 24 luglio 2000 la Cassa ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal ricorrente, rilevando che:

 

"  (…)

ã   fino ad oggi, non abbiamo ricevuto di ritorno nessun importo da parte della __________ per quanto riguarda l'indennità da noi versata;

ã   l'indennità è versata al datore di lavoro quando quest'ultimo versa il salario integrale durante il servizio. Ciò è il caso anche se il datore di lavoro non subisce alcun danno materiale dovuto all'adempimento del servizio del suo collaboratore, vale a dire anche se il servizio non è effettuato durante le ore di lavoro." (Doc. _)

 

 

                               1.6.   Infine, il 12 marzo 2001 il TCA ha trasmesso alla ricorrente il succitato scritto e chiesto all'assicurato se durante il servizio militare ha ricevuto lo stipendio sia dall'__________ che dalla __________.

                                        

                                         Con lettera 22 marzo 2001 la ricorrente ha risposto come segue:

 

"  (…)

·     La __________ si era detta disposta a rendere l'importo delle indennità ricevute.

·     Al corrente della causa in corso, la __________ non ha fatto nessun versamento in attesa della decisione finale del tribunale.

·     Il salario del periodo di servizio è stato versato integralmente sia dalla __________ che dall'__________." (Doc. _)

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la ripartizione dell'IPG tra i due datori di lavoro di __________ in proporzione al salario versato a quest'ultimo.

                               2.3.   Giusta l'art. 1 cpv. 1 LIPG, le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.

                                         Le persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile (cpv. 1bis).

                                         Le persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un soldo conformemente all'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile (cpv. 2).

                                         I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport, giusta l'art. 8 della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l'articolo 104 dell'Organizzazione militare, sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1 (cpv. 3).

                                        
Quale prestazioni assicurative la LIPG prevede l'indennità di base per le persone prestanti il servizio richiesto (art. 4 LIPG), gli assegni per figli (art. 5 LIPG), l'assegno per spese di custodia (art.7 LIPG) e gli assegni per l'azienda (art. 8 LIPG).

 

                                         Ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LIPG la persona prestante servizio deve far valere il suo diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non egli stesso non esercita il suo diritto, possono agire in sua vece: i congiunti della persona prestante servizio, se questi non adempie verso di esse gli obblighi di mantenimento o di assistenza (lett. a) o il datore di lavoro che versa un salario o uno stipendio alla persona prestante servizio per il periodo di servizio (lett. b).

Secondo l'art. 14 cpv. 1 OIPG il diritto è esercitato su:

a.      l'indennità di base, gli assegni per figli e gli assegni per l'azienda presentando l'apposito questionario al datore di lavoro oppure alla cassa di compensazione competente di cui all'articolo 19;

 

b.      l'assegno per spese di cura presentando l'apposito formulario, completo della documentazione necessaria, direttamente alla cassa di compensazione competente.

 

                                         Per quel che concerne il versamento, l'art. 19 cpv. 2 LIPG prevede che l'indennità è versata alla persona prestante servizio, ad eccezione dei seguenti casi:

 

a.      se la persona prestante servizio lo richiede, l’indennità può essere pagata ai suoi congiunti;

 

b.      se la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento possono, a richiesta, essere pagate agl'interessanti stessi o ai loro rappresentanti legali;

 

c.   le indennità calcolate conformemente agli articoli 4, e 6 spettano al datore di lavoro nella misura in cui questi paga il salario.

 

                                         A sua volta, l'art. 21 cpv. 1 OIPG precisa che

 

"  Una volta ricevuto il questionario, il datore di lavoro o la cassa di compensazione versa senza indugio il rispettivo importo o lo compensa in base agli articoli 19 capoverso 2 lettera c LIPG o 20 capoverso 2 LAVS e ricevuto il formulario di accertamento, la cassa di compensazione versa senza indugio gli assegni per spese di custodia."

 

                                         L'art. 21 cpv. 2 OIPG prevede, infine, che l'articolo 19 capoverso 2 lettera c LIPG (versamento dell'IPG al datore di lavoro) è applicabile anche quando il servizio cade completamente o in parte durante il tempo libero del salariato.

 

                               2.4.   Secondo la cifra 6028 delle direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (DIPG), edizione valida dal 1° gennaio 2000 e pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), quando un datore di lavoro versa il salario integrale durante il servizio, di regola l'indennità è versata al datore di lavoro. Questo indipendentemente se il datore di lavoro non subisce alcun danno materiale dovuto all'adempimento del servizio, vale a dire se il servizio non è stato effettuato durante le ore di lavoro.

 

                                         Tale regola si applica indipendentemente dal genere e dalla durata del servizio, senza distinguere se il servizio sia stato prestato parzialmente o integralmente al di fuori delle ore lavorative oppure se, per la natura particolare delle sue mansioni, il salariato abbia o meno adempiuto, nonostante il servizio, tutti i suoi doveri (cifra 6029 DIPG).

 

                                         Infine, secondo la cifra 6030 DIPG, se una persona prestante servizio ha più datori di lavoro, di cui almeno uno le paga tutto o parte del salario durante il periodo di servizio, l'indennità è ripartita proporzionalmente ai salari che i datori di lavoro hanno versato alla persona prestante servizio e che fanno parte integrante della base del calcolo dell'indennità. L'indennità spettante al datore di lavoro non deve tuttavia superare in nessun caso il salario o la parte del salario, pagato durante il servizio alla persona interessata. A quest'ultima vengono pagate direttamente eventuali differenze.

                                        

                               2.5.   Nella fattispecie in esame, dal formulario per l'indennità di perdita di guadagno risulta che, nella parte D riservata al datore di lavoro, l'assicurato al momento di prestare il servizio militare percepiva mensilmente fr. 3'200.-- dalla __________ e fr. 2'455,40 dalla __________ (doc. _).
Sulla base di queste dichiarazioni, e quella concernente lo status personale dell'assicurato (parte B del formulario), la Cassa ha quindi calcolato l'IPG ripartendola tra i due datori di lavoro in proporzione al salario versato, conformemente al marg. 6030 DIPG.
L'Istituto ricorrente rivendica l'integrale versamento delle indennità, poiché l'assicurato ha effettuato il servizio militare unicamente nel periodo lavorativo previsto dall'Istituto stesso, garantendo la sua attività d'insegnamento presso la ________.
Per contro, la Cassa rileva che la prestazione è erogata al datore di lavoro nella misura in cui quest'ultimo versa integralmente il salario durante il servizio prestato, anche se non ha subito alcun danno a seguito dell'adempimento del servizio da parte del suo collaboratore. Sostanzialmente l'amministrazione ha applicato il marg. 6028 DIPG.

Orbene, va rilevato che la direttiva no. 6028 è stata confermata dal TFA in un giudizio del 1978 (a quell'epoca corrispondeva alla direttiva no. 220).
Nella sentenza pubblicata in DTF 104 V 42 l'Alto tribunale ha infatti statuito che al datore di lavoro viene versata l'indennità  senza dover esaminare se effettivamente abbia subito un pregiudizio dall'adempimento del servizio da parte del suo collaboratore. Infatti, continua l'Alto tribunale, con l'art. 1 cpv. 1 LIPG il legislativo ha voluto procedere ad una regolamentazione astratta senza dover esaminare le diverse particolarità dei casi che porterebbe a difficoltà pratiche eccessive (cfr. DTF 104 V 42 consid. 1b. Tale giurisprudenza è stata del resto ripresa da Maurer, Sozialversicherungsrecht, Volume II, Berna 1981 pag. 609/610, citato anche da Mahon, Les régime des allocations pour perte de gain, 1998, pubblicato in "Schweizerisches Bundesverwaltungsrechts, Soziale Sicherheit, Besondere Entschädigungssystheme, Basilea).
Pertanto l'assicurato può aver svolto il servizio durante le vacanze o nel tempo libero senza che per questo il datore di lavoro non debba ricevere l'indennità. Determinante è comunque che durante il servizio prestato l'assicurato abbia percepito il salario (cfr. Mauer, op. cit. pag. 609/610).
Questo principio è stato del resto codificato nell'art. 21 cpv. 2 OPIG, che prevede il versamento dell'IPG al datore di lavoro "anche quando il servizio cade completamente o in parte durante il tempo libero del salariato" (cfr. consid. 2.2.).


In applicazione di quanto riportato sopra, la richiesta della ricorrente non può essere accolta.
L'IPG deve essere versata proporzionalmente anche alla __________I, anche se il servizio non è stato effettuato durante le ore di lavoro. Del resto la ricorrente non ha presentato alcuna prova atta a dimostrare che la __________ abbia riversato alla Cassa le indennità percepite. Determinante è comunque che durante il servizio militare l'assicurato abbia ricevuto il salario da entrambi i datori di lavoro, ciò che è stato confermato con lo scritto 22 marzo 2001 (cfr. consid. 1.6).
In queste circostanze, dunque, la decisione della Cassa merita conferma.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti