Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2004.3

 

rs/DC/td

Lugano

17 maggio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2004 di

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 25 ottobre 2004 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 1° giugno 2004 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali formulata da RI 1 il 15 marzo 2004, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dalla Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS - (cfr. doc. 13).

                               1.2.   Contro tale provvedimento, il 24 giugno 2004, l’assicurata, rappresentata dal figlio RA 1, ha interposto reclamo (cfr. doc. 12).

                                         Il 16 agosto 2004 l’Ufficio del sostegno sociale ha trasmesso al rappresentante di RI 1 uno scritto in cui è stato indicato che, anche sostituendo il valore commerciale della proprietà fondiaria risultante dalla decisione delle prestazioni complementari con il valore di stima, la decisione di prestazioni assistenziali era comunque negativa. (cfr. doc. 7).

 

                               1.3.   Il rappresentante dell’assicurata, al riguardo, ha postulato all’Ufficio del sostegno sociale l’emanazione di una decisione formale (cfr. doc. 6).

                                         Visto che tale richiesta e il relativo sollecito non hanno avuto alcun esito, l’assicurata, il 13 ottobre 2004, ha interposto ricorso al TCA contro la decisione del 16 agosto 2004.

 

                                         L’impugnativa è stata ritenuta irricevibile da questa Corte con sentenza del 20 ottobre 2004, poiché il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall’organo amministrativo che ha emesso la decisione formale contro la quale è stata presentata opposizione. L’USSI è stato, in proposito, invitato da questo Tribunale a evadere, in futuro, i reclami degli assicurati mediante decisione formale e non, come è stato fatto nel presente caso, chiedendo agli stessi di comunicare “il più presto possibile” se desiderano ricevere una decisione formale impugnabile davanti al TCA.

                                         Dalla sentenza menzionata risulta, comunque, che il __________ dell’Ufficio del sostegno sociale, con scritto del 19 ottobre 2004, aveva affermato che la decisione su reclamo sarebbe stata prolata la settimana seguente.

                                          (cfr. doc. 4; inc. 42.2004.2).

 

                               1.4.   Con decisione su reclamo del 25 ottobre 2004 l’Ufficio del sostegno sociale ha ribadito il rifiuto di erogare delle prestazioni assistenziali, argomentando:

 

"  (…)

I IN FATTO

 

Con decisione del 1° giugno 2004 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali inoltrata dalla sig.ra RI 1 il 15 marzo 2004 presso lo sportello regionale Laps di __________, mediante la quale chiedeva l'assegnazione di una prestazione assistenziale atta a coprire le spese di collocamento presso la Clinica __________ per l'importo eccedente le disponibilità finanziarie costituite dall'AVS e dalla prestazione complementare (PC).

La domanda di assistenza del 15 marzo 2004 è stata respinta poiché il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento supera il limite annuo fissato dalla Conferenza svizzera dell'azione sociale (art. 19 Laps); di conseguenza la prestazione richiesta non può essere concessa.

Nella tabella di calcolo, allegata alla decisione, il funzionario ha inserito alla lettera B sostanza imponibile, n° 401 proprietà fondiaria nel comune di domicilio, l'importo di Fr. 65'987.- corrispondente a quanto considerato nell'ambito della PC cifra 49 sostanza mobile o immobile alienata (valore commerciale). Nell'istanza di reclamo del 24 giugno 2004 da lei presentata, contestava l'avvenuto inserimento dell'importo di Fr. 65'987.- chiedendo altresì, oltre a rivedere il calcolo escludendo tale importo non più di proprietà della madre, di trasmettere copia dell'articolo di "legge indicante con precisione quanto anni addietro vengono considerati per la determinazione della sostanza che dovrebbe servire per il calcolo del reddito determinante".

L'Ufficio scrivente le rispondeva il 7 luglio 2004 precisando che, qualora non fosse sufficientemente esaustiva la risposta data, avrebbe potuto chiedere l'emanazione di una decisione formale, contro la quale è poi dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 33 Laps.

II 13 luglio 2004 rispondeva alla nostra corrispondenza chiedendo ulteriori informazioni. Data la particolarità del caso si definiva un incontro informativo/chiarificatore presso il nostro Ufficio per il giorno 13 agosto 2004. In quella sede si procedeva, visto l'iniziale errato inserimento del fattore di sostanza, alla modifica dei dati ridimensionando lo stesso ai valori di stima (dato fiscale rilevato dalla notifica di tassazione 2001/2002 non contestata) e non a quello commerciale considerato ai fini della PC e meglio riducendolo a Fr. 25'243.-.              

Il 16 agosto 2004, per lettera, si confermava che pur con la modifica di cui sopra (riduzione della sostanza al valore fiscale) il calcolo assistenziale dava pur sempre un'eccedenza mensile di Fr. 639.-. Alla nuova decisione si allegava copia della tabella di calcolo che confermava la situazione finanziaria della madre. II 13 settembre 2004, in risposta alla nostra citata corrispondenza, lei chiedeva l'emanazione di una decisione formale affinché potesse inoltrare ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Da informazioni avute il 21 ottobre 2004 dalla Casa __________ di __________ risulta che, attualmente, non vi è alcun scoperto riguardante la degenza di sua madre.

Ci è stato riferito che, correttamente, i figli effettuano il pagamento dell'intera fatturazione della retta mensile.

Tenendo conto del calcolo da lei indicato in data 24 giugno 2004 e riferente al mese di maggio 2004, le spese di collocamento a carico della madre assommano alla differenza tra la retta giornaliera di Fr. 75.- chiesta dall'Istituto, la quota assicurativa di Fr. 49.- il mese non riconosciuta nel calcolo PC e le risorse mensili (Fr. 1'694.- di AVS + Fr. 508.- di PC) e meglio:

 

Fr. 75.- x 31 giorni + spese accessorie              Fr.                 2'346.10

differenza quota assicurativa                   Fr.       49.--

 

./. AVS + PC                                                  Fr. 2'202.--         NB.

                                                                                                                  la PC non è pari all'importo

                                                                                                    massimo consentito, che

                                                                                                    avrebbe permesso

                                                                                                    l'assunzione integrale delle

                                                                                                    spese di degenza, in quanto

                                                                                                    è stato considerato l'importo

                                                                                                    commerciale della sostanza

                                                                                                    alienata e l'ipotetico

                                                                                                    rendimento della stessa

 

differenza/scoperto mensile                                Fr.                 193.10

 

 

Il   IN DIRITTO

 

Dalla documentazione annessa alla domanda di assistenza risulta che, con rogito del 19 aprile 2001 dell'avv. __________, notaio in __________, la sostanza di proprietà della signora RI 1 ved. fu __________ da e in __________ è stata donata, senza nessun compenso, ai figli RA 1 e __________ che hanno dichiarato di accettare i beni immobili descritti nell'atto di cui sopra.

 

L'art. 40 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 al capitolo III Finanziamento, rimborso e regresso alla voce Regresso verso l'erede, il legatario o il donatario recita testualmente quanto segue:

"L'erede, il legatario o il donatario che profittano dell'eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al de cuius, rispettivamente al donatore".

Qualora il nostro Ufficio dovesse intervenire nei confronti di sua madre poiché nessun terzo provvede - come finora - al pagamento della differenza tra le spese di collocamento e le risorse finanziarie, il competente servizio ricuperi dovrà avviare, nei confronti dei donatari, l'azione di regresso in considerazione del disposto di cui sopra." (Doc. A1)

 

                               1.5.   Contro questa decisione, RI 1, sempre rappresentata dal figlio RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, in cui ha evidenziato:

 

"  Si contesta quanto segue:

1.   Viene citato   "da informazioni avute il 21.10.2004 dalla Casa __________

                                      __________ di __________, risulta che attualmente non vi è alcun

                                      scoperto riguardante la degenza di sua madre.

                                Ci è stato riferito che, correttamente i figli effettuano

                                il pagamento dell'intera fatturazione della retta

                                mensile."

 

Con il versamento dell'ulteriore acconto di Fr. 2206.-- il 8.11.2004 per il mese di novembre, lo scoperto a saldo ammonta a Fr. 1002.80 al 30.11.2004.

Quindi i figli non hanno contribuito a saldare le rette mensili.

 

2.   IN DIRITTO   viene citato quanto segue: "dalla documentazione

                            annessa alla domanda di assistenza risulta che, con

                            rogito del 19.4.2001 dell'avv. __________ la

                            sostanza di proprietà della sig.ra RI 1 è stata

                            donata senza nessun compenso ai figli."

                            L'importo di detta donazione ammonta a

                            Fr. 16'868.80 e non Fr. 25’243.-- come indicato nella

                            tabella di calcolo.

 

Inoltre si rivela che la legge sull'assistenza sociale Art. 22 lettera a c.2 cita quanto segue: eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

 

Si ritiene che i fondi donati sono DIFFICILMENTE LIQUIDABILI (allego per conoscenza le relative schede vidimate dalle rispettive cancellerie).

Per questo motivo nella tabella di calcolo alla lettera B = sostanza imponibile, dovrebbe figurare O.

Vi invito a voler rivedere tale calcolo, affinché mia mamma possa beneficiare dell'assistenza per i pochi anni che potrà ancora vivere, Classe 1910 = 94 anni." (Doc. I)

 

                               1.6.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta del 14 dicembre 2004, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa e ha osservato:

 

"  (…)

1. Con decisione 1. giugno 2004, il presente Ufficio ha respinto la domanda di prestazioni assistenziali presentata dalla signora RI 1, in quanto il reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento superava il limite annuo fissato dalla Conferenza svizzera dell'azione sociale (art. 19 della legge sull'assistenza sociale - in seguito Las -).

 

Prove: vedi incarto.

 

2. Con reclamo 24 giugno 2004, il figlio della signora RI 1 contestava

l'inserimento dell'importo di fr. 65'987.--, corrispondente alla sostanza immobiliare, nel calcolo del reddito disponibile residuale ai fini della prestazione assistenziale, poiché detta sostanza non era ormai più di proprietà della madre, bensì sua e di suo fratello.

 

Il 25 ottobre 2004 lo scrivente Ufficio, malgrado una riduzione dell'importo della sostanza da inserire nel calcolo della prestazione, ha confermato la precedente decisione, rifiutando la richiesta di prestazione della signora RI 1, in quanto essa, oltre a non essere in un concreto stato di bisogno, disponeva comunque di un'eccedenza mensile di fr. 639.--.

 

Prove: vedi incarto.

 

3. In data 21 novembre 2004, il figlio della signora RI 1 interpone, davanti a questo lodevole Tribunale, ricorso contro la summenzionata decisione su reclamo. Egli sostiene in particolare che, contrariamente a quanto accertato da questo Ufficio, i figli non contribuiscono al pagamento delle rette mensili per il collocamento della madre presso la Casa per anziani __________ di __________. A tal proposito, egli adduce altresì che quest'ultima ha uno scoperto di fr. 1'002.80 nei confronti della madre. Il ricorrente afferma infine che la sostanza immobiliare donata loro dalla signora RI 1 è difficilmente liquidabile ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las "in fine".

 

Prove: documenti del ricorrente.

 

4. Il signor RA 1 afferma che la Casa per anziani __________ dispone di uno scoperto di fr. 1'002.80 nei confronti di sua madre, senza tuttavia addurre elementi in grado di comprovare questo fatto.

 

 

Dai documenti in nostro possesso risulta invece che, al 21 ottobre 2004, la Casa __________ non aveva alcun scoperto riguardante la degenza della signora RI 1. Nel mail di conferma da noi richiesto, il summenzionato istituto specificava inoltre che i figli effettuano il pagamento dell'intera retta mensile.

Ne consegue che, non avendo alcuno scoperto nei confronti della Casa per anziani nella quale alloggia, la signora RI 1 non si trova nello stato di bisogno previsto dall'art. 1 Las. Orbene, questa situazione di bisogno, che deve essere concreta e attuale, costituisce il presupposto fondamentale per beneficiare di una prestazione assistenziale (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Berna 1995, n. 7.4; Messaggio n. 1651 del 5.6.1970 relativo alla legge sull'assistenza sociale, ad art. 1 e 4). Tale condizione nella fattispecie non è invece adempita, in quanto la differenza tra la retta della Casa anziani e le prestazioni AVS/PC della signora RI 1 è sempre stata, sino alla fine del mese di ottobre 2004, volontariamente versata dai figli della richiedente. Non essendovi un concreto bisogno da parte della persona che chiede la prestazione, ed in applicazione del principio di sussidiarietà sulla quale si fonda l'assistenza sociale, la concessione di prestazioni assistenziali è nella fattispecie esclusa a priori (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Berna 1995, n. 7.2). L'assistenza sociale è infatti concessa unicamente qualora essa costituisce il solo ed ultimo mezzo per far fronte ad una situazione d'indigenza (F. Wolffers, Fondements du droit de l'aide sociale, Berna 1995, n. 12.2.2).

Già per questa motivazione, la contestata decisione del 25 ottobre 2004 dovrebbe pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.

 

Prove: vedi incarto.

 

5. Nel denegato caso in cui questo lodevole Tribunale dovesse considerare che malgrado quanto sopra riferito la signora RI 1 sia in un'effettiva e concreta situazione di bisogno, la decisione di rifiuto della prestazione assistenziale dovrebbe comunque essere confermata.

Nel calcolo del reddito disponibile residuale della richiedente dovrebbero infatti venir computati i versamenti, effettuati dai figli, della parte di retta non coperta dalla rendita AVS/PC della madre. Questi pagamenti corrispondono infatti a delle prestazioni in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, corrisposte da persone non facenti parte dell'unità di riferimento, ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 1 Las.

Ne consegue che, sommando questi versamenti dei figli alle entrate della signora __________, come previsto dal summenzionato articolo, il reddito disponibile residuale della richiedente copre integralmente l'importo della retta per la Casa anziani, così che non resta alcun scoperto che debba venir preso a carico dall'assistenza sociale.

Anche in virtù di questa considerazione, la decisione contestata deve quindi essere confermata.

 

Prove: vedi incarto.

 

6. La decisione del 25 ottobre 2004 può comunque essere confermata anche in applicazione dell'art. 22 lett. a n. 2 Las combinato con l'art. 6 cpv. 2 della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

Quest'ultima disposizione prevede infatti la possibilità di includere nel reddito computabile anche le entrate (tra le quali vi è anche la sostanza) alle quali il richiedente ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell'unità di riferimento, realizzando nel contempo un manifesto abuso di diritto.

Nella fattispecie, si evince dagli atti che, in data 19 aprile 2001, la signora RI 1 ha donato ai figli __________ ed __________ la sua sostanza immobiliare. Orbene, questa donazione deve essere considerata una rinuncia ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 Laps, e la sostanza donata deve pertanto rientrare nel calcolo del reddito computabile ai sensi degli art. 6 Laps e 22 lett. n. 2 Las. Quest'interpretazione dell'art. 6 cpv. 2 Laps è infatti conforme alla volontà del legislatore che, con l'applicazione di questa disposizione, voleva evitare che il richiedente di una prestazione possa rinunciare a delle entrate, a beneficio di parenti, alfine di ottenere delle prestazioni sociali.

Una norma in tal senso è d'altronde prevista anche nella legge federale sulle prestazioni complementari (art. 3c cpv. 1 lett. g), applicata nella fattispecie, come pure nelle direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate (p. 2.2). Onde evitare delle incongruenze in ambito di prestazioni sociali appare quindi opportuno interpretare l'art. 6 cpv. 2 Laps conformemente a queste disposizioni, inglobando pertanto nel campo di applicazione di questa disposizione tutte le rinunce ad entrate, a partire almeno dal momento dell'adozione della Laps, ossia il 5 giugno 2000. In caso contrario, l'assistenza sociale sarebbe infatti tenuta a non considerare importi che sono in precedenza stati espressamente inclusi nel calcolo della prestazione complementare, o della retta della Casa per anziani, poiché costituenti delle rinunce abusive.

Ne consegue che la sostanza donata dalla richiedente il 19 aprile 2001 debba essere computata, al valore di stima, nel suo reddito computabile, come correttamente effettuato dal presente Ufficio nella contestata decisione, ottenendo così un'eccedenza mensile di fr. 639.--.

Per quanto concerne l'argomento fatto valer dal signor RA 1 in merito alla presunta difficile "liquidabilità" della sostanza donata, ai sensi dell'art. 22 lett. a n. 2 Las "in fine", lo scrivente Ufficio si limita ad affermare che né il signor RA 1 né suo fratello hanno mai manifestato la loro intenzione di procedere ad una vendita di queste proprietà. Non è quindi possibile applicare detta norma che tiene conto unicamente di eccezioni transitorie, qualora vi fosse l'effettiva e concreta volontà di vendere da parte del richiedente (o dei parenti) ma non si riuscisse a trovare l'acquirente in grado di far fronte in tempi brevi al pagamento del prezzo dell'immobile." (Doc. III)

 

                               1.7.   Con scritto del 23 dicembre 2004, al quale ha allegato copiosa documentazione, RA 1 ha precisato:

 

"  (…)

ad 2  Si contesta quanto affermato dall'Ufficio in quanto il calcolo relativo all'eccedenza mensile stabilita in Fr. 639.-- non corrisponde alla reale situazione in cui versa la ricorrente, come verrà qui di seguito esposto.

 

         Infatti gli introiti mensili della ricorrente sono di Fr. 2'202.--

(Fr. 1'694.-- AVS + Fr. 508.-- AVS Compl.). Per contro le spese solo per casa anziani ammontano a Fr. 75.-- al giorno, oltre a spese accessorie per una media mensile di circa Fr. 2'300.--.

Al riguardo vedasi i documenti B) e C) allegati, in cui la Casa per persone anziane conferma l'esattezza dei dati riportati, unitamente alle copie delle fatture emesse. Fino al 21 ottobre 2004 risulta uno scoperto a carico della degente in casa per persone anziane di Fr. 1'327.10, mentre al 30 novembre 2004 lo scoperto è di Fr. 1'002.80 e non risulta per niente pagato dai figli.

 

Prove: Doc. B e C.

 

ad 4  Quanto affermato in sede di ricorso è comprovato dai documenti B) e C) qui prodotti, i quali si commentano da soli a favore di quanto da sempre sostenuto dalla ricorrente.

Sussistendo uno scoperto nei confronti della Casa per persone anziane, risulta pertanto comprovato il bisogno previsto dalla norma di cui all'art. 1 Las.

In particolare i requisiti citati dallo stesso Ufficio sono realizzati, in quanto il bisogno è concreto (debito comprovato) ed attuale (esiste al momento della domanda). Le affermazioni sostenute dall'Ufficio sono per contro ampiamente contraddette dalle risultanze contabili. Non vi è stato alcun volontario versamento da parte dei figli, per cui il solo ed ultimo mezzo per far fronte ad una situazione di indigenza è l'intervento dell'assistenza sociale.

         Pertanto già solo per questo motivo il ricorso andrebbe accolto.

 

ad 5  Si ribadisce che non sussiste alcun reddito disponibile residuale, in quanto la signora RI 1 versa mensilmente la totalità di quanto riceve (Fr. 2'202.--) ma questo importo però non copre integralmente la retta per la Casa anziani.

I figli non hanno mai operato alcun versamento per coprire lo scoperto.

Anche qui l'Ufficio procede ad errate considerazioni che non corrispondono al caso concreto. La decisione che ne è scaturita è quindi malfondata e va annullata da questa autorità di ricorso.

 

ad 6  L'Ufficio insiste sostenendo che la ricorrente ha rinunciato a sostanza immobiliare a favore dei figli, per cui il reddito computabile deve essere aumentato delle entrate provenienti dalla sostanza rinunciata.

D'altra opinione è la ricorrente, la quale ribadisce quanto già espresso durante tutto il procedimento, e meglio che la donazione del 2001 non deve essere computata in quanto la stessa dovrebbe rientrare nei casi di rigore di cui all'art. 22 lett. a n. 2 in fine Las.

Infatti il caso concreto deve venir catalogato nei casi di rigore in quanto la sostanza è oggettivamente difficilmente liquidabile.

 

Il documento D) elenca tutti i fondi donati in territorio di __________ e di __________.

Gli stessi, come a conferma dell'autorità comunale, sono tutti fuori zona edificabile e appartengono nella stragrande maggioranza a zona boschiva e una piccola parte in zona agricola (vedi dati di Piano Regolatore).

         Il loro valore di stima ufficiale è di complessivi Fr. 16'869.30.

Il valore di questi fondi è più di affezione che commerciale, prova ne è che alle diverse offerte di vendita nessun interessato si è presentato. E' risaputo che il bosco, nella nostra economia familiare non comporta più alcun vantaggio economico, essendo il legname caduto in disuso per il riscaldamento e i costi di approvvigionamento risultano elevati e non concorrenziali con altre fonti energetiche, senza contare le fatiche per mantenere una selva. Il prezzo di mercato è generato dalla domanda/offerta, per cui in assenza di interessati si può benissimo concludere che il valore di beni è pari a zero e certamente quello di stima ufficiale non rappresentativo e per niente monetizzabile.

Questa circostanza è stata codificata dal legislatore il quale ha previsto questa eccezione proprio pensando a questi particolari e ricorrenti casi che ritroviamo su tutto il territorio cantonale. L'attestazione della Cancelleria comunale di __________ evidenzia la volontà dal 2001 di mettere in vendita questi beni immobili come risulta dal documento E).

Queste notorie evidenze sembrano però sfuggire all'Ufficio, il quale non accetta questa eccezione prevista dalla legge.

Pertanto anche su questo punto la posizione dell'Ufficio risulta fragile e per niente convincente.

In via sussidiaria si osserva che in ogni caso il computo nella tabella di calcolo della sostanza imponibile (rinuncia/donazione) non è di Fr. 25'243.-- ma di soli Fr. 16'869.30 come comprovato dal documento D), per cui applicando la relativa deduzione di Fr. 10'000.-- per persona sola si avrebbe una sostanza computabile di al massimo di Fr. 6'869.30." (Doc. V)

 

                               1.8.   Il 17 febbraio 2005 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha puntualizzato:

 

"  (…)

2. In merito alle osservazioni della ricorrente all'atto di risposta presentato dal nostro Ufficio in data 14 dicembre 2004, ci limitiamo a formulare un paio di precisazioni concernenti la nuova documentazione prodotta. Per il resto, lo scrivente Ufficio conferma quanto sostenuto nel precedente allegato di risposta.

 

Per quanto concerne la distinta delle fatture mensili riguardanti la signora RI 1 (doc. B), firmata dai rappresentanti del Consorzio Casa per anziani __________ di __________ in data 20 dicembre 2004, il presente Ufficio si limita a prenderne atto. Per quanto ci concerne, si ribadisce tuttavia quanto affermato in precedenza, ossia che il summenzionato istituto, il 21 ottobre 2004 in risposta ad una nostra precisa domanda, aveva segnalato al nostro Ufficio di non disporre di alcun scoperto riguardante la degenza della signora RI 1. A comprova di quanto testé esposto richiamiamo il mail di conferma da noi richiesto in data 21 ottobre 2004.

In relazione invece alla dichiarazione del Comune di __________ del 21 dicembre 2004 (doc. E), mediante la quale il segretario comunale attesta che i mappali di proprietà dei signori __________ erano stati, nel 2001, posti in vendita senza esito alcuno, lo scrivente Ufficio evidenzia l'assoluta ignoranza di questo fatto. E' infatti la prima

volta, in questa sede, che il nostro Ufficio viene a conoscenza di un tentativo di vendita dei fondi da parte dei figli della ricorrente.

 

Prove: vedi incarto.

 

3. In conclusione, cogliamo l'occasione per ricordare che nel denegato caso in cui questo lodevole Tribunale dovesse accettare il ricorso della signora RI 1, con il conseguente obbligo per il nostro Ufficio di fornire le prestazioni assistenziali alla ricorrente sulla base dell'art. 4 Las, sarà nostro dovere chiedere ai figli della signora RI 1 il regresso delle prestazioni versate, giusta l'art. 38 Las o meglio ancora in base all'art. 40 Las.

Dal punto di vista eminentemente pratico, l'accoglimento del ricorso non apporterebbe pertanto alcun vantaggio ai figli della ricorrente." (Doc. VII)

 

                               1.9.   Il rappresentante dell’assicurata, il 24 febbraio 2005, ha infine rilevato:

 

"  (…)

ad 2  Le precisazioni dell'Ufficio non fanno emergere ulteriori elementi a sostegno della bontà della decisione impugnata.

La ricorrente ribadisce quanto precedentemente esposto, il quale corrisponde alla reale situazione di fatto e risulta sostanziato da documentazione attestante proprio quanto sin dall'inizio della procedura manifestato. Dagli atti ufficiali si evince uno scoperto al momento della domanda, per cui un e-mail non può sostituirsi agli stessi.

Anche la donazione, difficile da monetizzare, è un elemento importante e qui comprovato dall'attestazione del Comune di __________.

 

Pertanto dal profilo procedurale la ricorrente ha fornito la prova degli elementi da fatto che le danno il buon diritto alla concessione di una prestazione assistenziale.

 

         Per il resto ci si riconferma nel proprio allegato 23 dicembre

         2004.

 

ad 3  L'Ufficio anticipa già i tempi menzionando la facoltà dello stesso di procedere mediante regresso nei confronti dei figli. Questa facoltà legale è però condizionata alla precisa sussistenza di requisiti posti dal diritto civile come elementi essenziali.

Infatti il codice civile all'art. 328 cpv. 1 CCS prevede: "Chi vive in condizioni agiate è tenuto a soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente quando di ciò essi cadessero nel bisogno". Si tratta quindi di stabilire se i figli della ricorrente possono essere astretti a questo obbligo a dipendenza della loro specifica situazione personale di reddito.

Questo aspetto esula però dalla presente procedura, per cui se del caso si prenderà posizione in occasione di una eventuale azione di regresso da parte dello Stato." (Doc. IX)

 

                             1.10.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’autorità amministrativa il 3 marzo 2005.

                                         Inoltre l’Ufficio del sostegno sociale, in primo luogo, è stato invitato a indicare per quali motivi nel calcolo modificato a seguito del reclamo interposto dall’assicurata contro la decisione del 1° giugno 2004 non è stato tenuto conto, ai fini della determinazione della lacuna netta USSI, del fatto che il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è interamente corrisposto dal Cantone agli assicuratori (art. 14 LCAMal).

                                         In secondo luogo, all’USSI è stato richiesto di dettagliare il calcolo che ha permesso di determinare gli importi mensili di fr. 405.-- a titolo di supplemento spesa per l’alloggio e di fr. 19.-- quale supplemento spesa cassa malati.

                                         Infine è stato domandato all’Ufficio se, nell’ipotesi in cui l’assicurata avesse diritto a una prestazione assistenziale, le riconoscerebbe l’importo risultante dal calcolo effettuato, computando anche determinati supplementi spesa, o soltanto l’eventuale ammontare scoperto presso la Casa anziani __________ di __________. (cfr. doc. X).

 

                                         L’8 marzo 2005 l’USSI ha risposto:

 

"  (…)

  Il programma informatico attuale, (GIPS gestione informatica prestazioni sociali) è stato approntato per la calcolazione delle prestazioni a favore di persone residenti in appartamenti individuali. Il calcolo della prestazione assistenziale a favore delle persone soggiornanti in strutture collettive, deve inevitabilmente essere modificato considerando talune indicazioni che qui di seguito specifichiamo:

 

 

      1.    La tabella di calcolo evidenzia alla posizione C) Spese

computabili - premio cassa malati - due importi: nel primo, sotto la finca: dichiarato, è indicata la quota cantonale media ponderata, nella seconda finca: computato, è inserita la quota media della cassa malati dell'assicuratore malattia presso il quale l'utente è affiliato.

La differenza fra i due importi (Fr. 3'837.-- ./. Fr. 3'600.--) è poi considerata, per l'importo mensile, alla voce supplemento spesa cassa malati (cfr. Fr. 19.-- il mese).

 

      2.    Per quanto concerne la spesa di supplemento per alloggio essa scaturisce dal calcolo seguente:

 

             costo collocamento Fr. 75.- x 365 giorni = Fr. 27'375.--

             regalia (importo da destinare per i

             bisogni personali Fr. 300.-- x 12 mesi      = Fr.   3'600.--

             ./. spesa per il sostentamento (vedi

             tabella di calcolo pag. 2 - fabbisogno

             secondo i limiti COSAS) Fr. 1'076.-- x 12             = Fr.          12'912.--

 

             spesa alloggiativa                                     Fr. 18'063.--      

 

             La differenza fra la spesa di alloggio effettiva e il massimo consentito ai fini di legge (Fr. 13'200.-- per una persona sola) corrisponde poi al supplemento spesa per alloggio (Fr. 405.-- il mese).

 

      3.    Nel calcolo assistenziale (vedi lettera A reddito computabile USSI) si è considerata la prestazione complementare lorda e meglio Fr. 575.-- il mese x 12 mesi come evidenziato nella decisione 23 febbraio 2004 dell'Istituto delle assicurazioni sociali Cassa cantonale di compensazione AVS e non l'effettivo reale importo corrispondente a Fr. 508.-- il mese.

 

      4.    Nell'ipotesi in cui la richiedente la prestazione avesse diritto, l'USSI riconoscerà sì l'eventuale scoperto presso la Casa anziani __________ di __________ ma al massimo l'importo corrispondente all'effettiva prestazione assistenziale.

 

      5.    Si fa presente che il calcolo in questione è relativo e valido solo per l'anno 2004 in quanto a decorrere dal 1° gennaio 2005 dovranno essere considerati altri fattori sia di reddito sia di spesa (adeguamento rendita AVS/PC e ridimensionamento delle spese personali a Fr. 190.-- il mese)." (Doc. XI)

 

 

                                         Il TCA, il 14 marzo 2005, ha nuovamente posto dei quesiti a __________, __________ dell’USSI, e meglio:

 

"  1.- Dalla nuova tabella di calcolo allestita a seguito del reclamo

interposto dall’assicurata e dalle spiegazioni forniteci con lo scritto dell’8 marzo 2005 emerge che, a titolo di premio cassa malati, è stata ritenuta nelle “spese computabili” la quota cantonale media ponderata per il 2004 di fr. 3'600.-- e quale “supplemento spesa cassa malati” è stata aggiunta la differenza tra la quota media della __________ e la quota cantonale media ponderata di fr. 19.-- mensili.

Tra i redditi è comunque stato conteggiato l’intero importo riconosciuto quale prestazione complementare AVS/AI di fr. 575.-- mensili, per cui è stata computata anche la quota di fr. 67.-- che la Cassa di compensazione versa direttamente all’Ufficio assicurazione malattia.

Alla luce di questa premessa, voglia indicare per quali motivi, nel calcolo della prestazione assistenziale non è stato tenuto conto che per i beneficiari di PC, oltre alla parte del premio della cassa malati presa a carico dalla PC stessa, in casu fr. 67.--, anche la differenza tra il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’importo menzionato assunto dalla PC è corrisposta dal Cantone (art. 14 LCAMal);

 

2.- Come avete calcolato l’ammontare della regalia di fr. 300.--, corrispondente all’importo da destinare per i bisogni personali, di cui allo scritto dell’8 marzo 2005?

 

3.- Voglia, infine, comunicare, spiegando dettagliatamente e tenendo conto dell’eventuale scoperto che risulterebbe dalla documentazione prodotta dall’assicurata, a che importo ammonterebbe la prestazione assistenziale a cui avrebbe diritto l’assicurata nel caso in cui non fosse considerata la sostanza alla quale essa ha rinunciato." (Doc. XII)

 

                                         Il 18 marzo 2005 il __________ ha indicato:

 

"  (…)

 

1/3.   Le domande di assistenza, presentate da ospiti di Casa per anziani non al beneficio del sussidio cantonale, in cui potrebbero giustificarsi un intervento di complemento alle risorse finanziarie AVS/PC sono decise con l'assegnazione di una prestazione pari alla differenza fra la retta considerata ai fini della PC (Fr. 75.- il giorno) e quanto realmente chiesto dall'istituto per la camera comune.

Il caso della sig.ra RI 1 è tuttavia particolare in quanto la PC è ridotta, quindi non sufficiente a coprire le spese di retta in un Istituto sussidiato, per l'avvenuta considerazione della sostanza alienata.

Se ben comprendiamo la prassi da noi adottata nella fattispecie è errata, in quanto l'USSI dovrebbe considerare alle entrate la PC netta (dopo deduzione della quota parte premio assicurazione malattia a carico della PC e del sussidio cantonale assicurazione malattia). Per la sig.ra RI 1 l'USSI avrebbe dovuto considerare la PC di Fr. 508.- e nessun premio assicurativo in deduzione.

L'osservazione è corretta; dopo attenta rivalutazione riteniamo che la decisione debba essere modificata.

In considerazione a quanto precede per il 2004 avremmo questa situazione nel caso in cui non si considerasse la sostanza:

 

         Costo annuale in Istituto: Fr. 75.- x 365      = Fr.          27'375.--

 

           Spese personali Fr. 300.-- x 12                    = Fr.            3'600.--

 

                                                                sub totale     = Fr.          30'975.--

 

           ./. AVS/PC Fr. 20'328.-- + Fr. 6'096.--              Fr.          26'424.--

 

           differenza da coprire con prestazione

           assistenziale                                                      Fr.            4'551.-- =fr. 379 il mese          

 

Per il calcolo della prestazione assistenziale dal 1 ° gennaio 2005 la ricorrente dovrà mettere a nostra disposizione la documentazione attestante l'AVS/PC adeguata.

 

2.      Lo scrivente Ufficio, per evitare differenziazioni con altre persone beneficiarie della PC ospiti di Istituti, ha sempre calcolato, per le spese personali l'importo di Fr. 300.- il mese, importo considerato ai fini del calcolo della PC. Dal 1 ° gennaio 2005 questo importo è stato ridotto a Fr. 190.- il mese.

 

Nel caso in cui questo Lodevole Tribunale dovesse ritenere giustificato stralciare dal calcolo assistenziale l'importo corrispondente alla sostanza (Fr. 15'243.- dopo deduzione di Fr. 10'000.- prevista all'art. 22 punto 2 della Legge sull'assistenza sociale), e quindi considerare errata la valutazione della prestazione assistenziale, la stessa dovrà essere riconosciuta con effetto retroattivo al momento dell'avvenuta presentazione dell'istanza e meglio dal 1 ° marzo 2004.

Evidentemente sarà poi nostra competenza azionare la procedura di rimborso nei confronti dei donatari ai sensi dell'art. 40 della LAS per quanto versato alla sig.ra RI 1." (Doc. XIII)

 

 

                             1.11.   Il rappresentante dell’assicurata, il 21 marzo 2005, ha comunicato che dall’estratto conto della Casa per anziani __________ di __________ del 9 marzo 2005 emerge che lo scoperto complessivo per la degenza della madre nel 2004 ammonta a fr. 1'126.30 (cfr. doc. XV + bis).

 

                                         Inoltre il medesimo, con scritto del 24 marzo 2005, ha puntualizzato:

 

"  (…)

 

Preliminarmente la ricorrente apprezza la richiesta di delucidazioni formulata da questo Tribunale nei confronti dell'Ufficio. Dalle spiegazioni emergono delle divergenze tra quanto precedentemente deciso e una più attenta valutazione del caso concreto. Infatti le ragioni di programmazione informatica non reggono e appaiono fragili nel contesto del principio della legalità.

Si prende atto dei conteggi aggiornati con lettera 18 marzo u.s. (doc XIII) e l'ammissione di errata interpretazione dell'Ufficio.

Per quanto riguarda il calcolo senza sostanza si avrebbe una differenza da coprire con prestazione assistenziale. Si torna a ribadire che la sostanza donata è un onere a carico dei donatari e non certamente un vantaggio economico in quanto i boschi sono estremamente e difficilmente monetizzabili. Questa notoria evidenza sembra però trovare sempre ostacolo da parte dell'Ufficio, quando proprio la legge stessa ammette queste eccezioni dettate da circostanze particolari come quella del caso concreto. Su questa considerazione oggettiva il conteggio proposto senza sostanza risulta ampiamente giustificato sia dal profilo giuridico sia da quello dell'equità." (Doc. XVI)

 

                             1.12.   I doc. XV, XVbis, XVI sono stati trasmessi all’USSI per conoscenza (cfr. doc. XVII).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se correttamente o meno l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha negato all’assicurata il diritto a delle prestazioni assistenziali.

 

                               2.2.   Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall’art. 12 Cost. fed., il quale prevede che:

 

"  Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."

 

                                         Al riguardo in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B., 1P.294/2004, pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

4.-  L’art. 12 Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse. Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun, elle porte seulment sur les moyens indispensables à la survie dans une situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst. L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst. est donc, lui aussi, mal fondé."

 

                                         In un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, il TF ha deciso che pure i richiedenti l’asilo colpiti da una decisione di non entrata in materia hanno diritto ad aiuti urgenti – cibo, vestiti, assistenza medica – ai sensi dell’art. 12 Cost., anche se non collaborano al proprio rimpatrio, segnatamente non rivelando la propria identità.

                                         In questa sentenza l’Alta Corte ha precisato che:

 

"  (...)

3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).

 Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343).“ (STF del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, consid. 3.1.)

 

                                         Il TFA, dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:

 

"  (…)

                                        4.2.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes, cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N. 23 pag. 71)

                                         In merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2005 nella causa X., 2A.692/2004.

 

                                         Anche l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

 

                                         La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).

                                         Va comunque precisato che oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

 

                                         Infine, in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha rilevato che:

 

"  (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtligen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (LAS).

                                         Preliminarmente va segnalato che tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Tali modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha respinto la richiesta di prestazioni assistenziali presentata dall’assicurata nel mese di marzo 2004. In quel periodo sia la modifica della LAS, che la nuova Laps erano già in vigore. Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.

 

                               2.4.   L’art. 1 LAS stabilisce quanto segue:

 

"  Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno. (cpv. 1)

Esse hanno lo scopo di favorire l’ inserimento sociale e professionale dei beneficiari." (cpv. 2)

 

                                         Principio basilare della LAS è il diritto per il cittadino di beneficiare dell’assistenza dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. L’esistenza del diritto è affermata a prescindere dagli obblighi assistenziali di natura civile a favore dell’assistito (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 4).

 

                                         Come già risulta dal consid. 2.2. in fine, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà.

                                         Al riguardo l’art. 2 LAS prevede:

 

"  Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali. (cpv. 1)

In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)."  (cpv. 2)

 

                                         L’art. 13 Laps, attinente all’ordine delle prestazioni, enuncia:

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo. Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

                                         Secondo l’art. 3 LAS:

 

"  Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società."

 

Come evidenziato al consid. 2.2., l’assistenza non deve soltanto procurare alla persona quei beni materiali che le sono essenziali per la sussistenza, ma deve anche permetterle di provvedere a una sua vita più degna nel contesto sociale, assicurandole prestazioni adeguate alle sue attitudini e bisogni soggettivi, per far sì che la persona stessa sia in grado di reinserirsi nella società (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 5).

 

                               2.5.   Per quanto concerne il titolare del diritto l’art. 5 LAS prevede:

 

"  Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. (cpv. 1)

Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. (cpv. 2)

Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali." (cpv. 3)

 

                                         Delle eccezioni sono contemplate all’art. 6 LAS:

 

"  Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’ asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. (cpv. 1)

Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. (cpv. 2)

II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati. (cpv. 3)."

 

                               2.6.   Secondo l’art. 11 LAS i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 LAS) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Sono queste ultime a essere coinvolte nel coordinamento e, parzialmente, nell’armonizzazione delle prestazioni sociali previste dalla Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Al riguardo va rilevato che la Laps ha previsto per la LAS la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la LAS a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 LAS).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 LAS).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 LAS).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 LAS enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

                                         Ex art. 19 LAS, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 LAS definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

                                         La LAS rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia LAS viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al riguardo cfr. pure il consid. 2.2).

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 LAS è stabilito come segue:

 

"  A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4 delle Direttive COSAS)

 

Persone dell'unità

di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait I

per il mantenimento

(fr./mese)

Forfait II

per il mantenimento (fr./mese)

Totale

 

(fr./mese)

1 persona

1030.--

   46.--

1076.--

2 persone

1576.--

   71.--

1647.--

3 persone

1916.--

   86.--

2002.--

4 persone

2205.--

 100.--

2305.--

5 persone

2493.--

 100.--

2593.--

6 persone

2781.--

 100.--

2881.--

7 persone

3070.--

 100.--

3170.--

Per ogni persona supplementare

+285.--

-

 

 

 

B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3 delle Direttive COSAS):

 

Per unità di riferimento con più di due persone di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)

 

                                         A titolo abbondanziale va osservato che il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):

 

per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

 

 

 

 

 

                                         L'art. 20 LAS definisce invece le prestazioni speciali:

 

"  Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

 

                                         Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).

 

                               2.7.   Per quanto attiene alle norme comuni della LAS, l’art. 4 LAS, che si riferisce all’unità di riferimento, prevede:

 

"  In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)."

 

                                         Secondo l'art. 4 Laps:

 

"  L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. (cpv. 1)

Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv. 3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)."

 

                                         L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                         L’art. 22 LAS, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

"  Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

b) Spesa vincolata:

    1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 LAS appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                     

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro

dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

l)  le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

 

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 LAS e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.6.), hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della LAS (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         I limiti di esenzione della sostanza (ad esclusione dell’abitazione primaria) indicati all’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS sono, inoltre, inferiori a quelli della Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della LAS sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti e le imposte: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento ha rifiutato ad RI 1 la concessione di prestazioni assistenziali, in quanto sia computando nel relativo calcolo la sostanza immobiliare a cui l’assicurata ha rinunciato a favore dei figli nel 2001 al valore commerciale di fr. 65'987.--, come per il calcolo delle PC, sia conteggiandola al valore di stima di fr. 25'243.-- desumibile dalla notifica di imposte 2001/2002, si ottiene un’eccedenza mensile.

                                         Inoltre secondo l’USSI l’insorgente non si troverebbe in uno stato di bisogno. Infatti non risulterebbe uno scoperto delle fatture riguardanti la degenza della ricorrente presso la Casa anziani __________ di __________, poiché i figli effettuerebbero il pagamento della parte della retta mensile superiore alla rendita AVS e alla prestazione complementare percepite dall’assicurata.      

                                         L’USSI ha, poi, indicato che in ogni caso, anche se all’assicurata dovessero essere erogate delle prestazioni assistenziali, il competente ufficio ricuperi dovrà avviare nei confronti dei donatari l’azione di regresso ai sensi dell’art. 40 LAS (cfr. doc. A1, III; consid. 1.4.; 1.6.).

                                         Dal canto suo l’assicurata sostiene di avere diritto a una prestazione assistenziale, siccome lo scoperto delle fatture della Casa anziani per il 2004 ammontava, al 30 novembre 2004, a fr. 1'002.80, non contribuendo i figli a saldare la relativa fatturazione delle rette.

                                         Per quanto riguarda la donazione delle particelle site nei Comuni di __________ e __________, essa ha asserito che il valore di stima complessivo è pari a fr. 16'868.80 e non a fr. 25'243.-- e che comunque, quale sostanza imponibile, non andrebbe computato alcunché, trattandosi di un caso di rigore giusta l’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS, visto che i terreni sarebbero difficilmente liquidabili (cfr. doc. I, V; consid. 1.5., 1.7.).

 

                               2.9.   Va dapprima esaminato se l’insorgente rientra nel campo di applicazione della LAS, ossia se essa sta per cadere o è caduta nel bisogno (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.4.) e se può avere diritto a una prestazione assistenziale in relazione al legame con il Cantone Ticino (cfr. art. 5, 6 LAS; consid. 2.5.).

 

                                         Per quanto attiene alla condizione secondo cui la ricorrente deve trovarsi o stare per trovarsi in uno stato di bisogno, il TCA constata che agli atti risulta un messaggio di posta elettronica del 21 ottobre 2004 della Casa __________ di __________ indirizzato all’USSI, da cui emerge che nel mese di ottobre 2004 non vi erano scoperti riguardanti l’assicurata, poiché i figli effettuavano il pagamento dell’intera fattura (cfr. doc. 3).

 

                                         L’assicurata, tuttavia, nel mese di dicembre 2004, ha trasmesso a questa Corte due distinte relative alle fatture mensili della Casa anziani __________ e agli importi bonificati alla stessa.

                                         Dalla prima, riguardante il periodo dal mese di gennaio al mese di settembre 2004, si evince uno scoperto di fr. 1'327.10. La seconda, concernente il lasso di tempo da gennaio a novembre 2004, indica un importo da versare a saldo di fr. 1'002.80. Tali elenchi sono stati sottoscritti dal Consorzio Casa anziani __________ il 20 dicembre 2004, con la precisazione “Confermiamo i dati riportati sopra” (doc. B e C allegati a doc. V).

                                         A comprova di queste distinte, l’insorgente ha allegato le relative fatture e le ricevute dei versamenti effettuati a favore della Casa anziani (cfr. doc. B; C).

                                         Da queste risulta, da una parte, che i pagamenti mensili eseguiti ammontano sempre, al massimo, all’importo delle entrate mensili dell’assicurata di complessivi fr. 2'202.-- (rendita AVS di fr. 1'694.-- + la prestazione complementare di fr. 508.-- al mese; dalla PC mensile globale di fr. 575.-- va dedotto l’ammontare di fr. 67.--versati direttamente all’Ufficio dell’assicurazione malattia, cfr. doc. 14).

                                         Dall’altra, che le fatture sono più elevate di fr. 2'202.-- (fr. 75.-- al giorno X 30 giorni = 2'250 o X 31 giorni = 2’325 + spese supplementari varie: assicurazione RC ospiti, acqua minerale, sartoria e/o lavanderia, telefono), ad eccezione di quella del mese di febbraio 2004 (fr. 75.-- X 29 giorni = 2'175.-- + fr. 2.-- acqua minerale + fr. 3.50 Ass. RC ospiti = fr. 2'180.50).

 

                                         Inoltre la ricorrente, il 21 marzo 2005, ha prodotto un nuovo estratto conto della Casa anziani __________, da cui risulta che per il 2004 il totale delle fatture non pagate ammonta a fr. 1’126.30.-- (cfr. doc. XVbis).

 

                                         In simili condizioni, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante usualmente applicato dal giudice delle assicurazioni sociali (cfr. cfr. RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA 29 gennaio 2003 nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32), il TCA deve concludere che, nonostante la dichiarazione rilasciata dalla Casa __________ tramite posta elettronica (cfr. doc. 3), secondo cui nel mese di ottobre 2004 le fatture relative alla degenza dell’assicurata erano state tutte saldate - peraltro non sostanziata da alcuna documentazione e rivelatasi imprecisa -, la ricorrente nel 2004 presentava effettivamente uno scoperto presso la Casa anziani.

                                        

                                         Di conseguenza l’insorgente potrebbe trovarsi in uno stato di bisogno.

 

                                         Inoltre è incontestato che la ricorrente è domiciliata in Ticino (cfr. art. 5 LAS, consid. 2.5.). Essa vive, infatti, ad __________ presso la Casa anziani __________.

 

                                         Una prestazione assistenziale non le può, pertanto, essere negata a priori.

                             2.10.   Il TCA è ora chiamato a stabilire se concretamente l’assicurata ha o no diritto a una prestazione assistenziale, verificando se essa presenta o meno un lacuna di reddito (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Come visto sopra (cfr. consid. 2.6.), le prestazioni assistenziali propriamente dette si distinguono in prestazioni ordinarie e speciali.

                                         Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’ art. 19 LAS, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 LAS).

                                         Quelle speciali rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento e possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 LAS).

 

                                         La soglia di intervento, determinata nel regime della LAS facendo riferimento alle disposizioni della COSAS, nel presente caso ammonta a fr. 1'076.-- mensili (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Giusta l’art. 22 LAS, come visto, il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe previste dall’art. 22 LAS stesso (cfr. consid. 2.7.).

                                         Pertanto il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.).

 

                             2.11.   Per quanto attiene alle spese computabili vincolate (cfr. consid. 2.7.), l’USSI nel calcolo ha conteggiato, a titolo di premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, l’importo di fr. 3'600.-- (cfr. doc. 8,9).

 

                                         L’art. 8 lett. g Laps contempla nelle spese computabili i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         La LAS, dal canto suo, non prevede deroghe in merito (cfr. art. 22 LAS; consid. 2.7.).

 

                                         In casu il premio conteggiato nelle spese computabili di fr. 3'600.-- corrisponde effettivamente alla quota cantonale media ponderata per il 2004 per una persona adulta (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004).

 

                                         L’USSI nel proprio calcolo, dopo avere determinato la lacuna netta, ha tenuto conto anche di un supplemento spesa cassa malati di fr. 19.-- al mese (cfr. doc. 8, 9).

                                         Tale importo, come indicato dallo stesso USSI (cfr. doc. XI; consid. 1.10.), corrisponde alla differenza mensile tra la quota media della cassa malati alla quale è affiliata l’assicurata per il 2004 e la quota cantonale media ponderata per il 2004 (fr. 3'837.-- - 3'600.-- : 12 mesi).

 

                                         La questione di sapere se nel calcolo delle prestazioni assistenziali vada o meno computato un supplemento corrispondente alla differenza tra la quota media della cassa malati alla quale è affiliato un assicurato e la quota cantonale media ponderata può nel caso di specie restare aperta per i motivi che seguono.

 

                                         La ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.8.), percepisce una prestazione complementare mensile.

 

                                         Secondo l’art. 3 della legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LAPC) il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.

 

                                         L’art. 41 cpv. 1 della legge di applicazione della Legge federale sull’ assicurazione malattie (LCAMal) prevede, poi, che il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori.

                                                                                 Giusta il cpv. 2 l’importo complessivo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito dell’ introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995.

 

                                         Nel caso concreto dalla decisione del 23 febbraio 2004 relativa alla PC assegnata all’insorgente (cfr. doc. 14) risulta, in effetti, che dell’importo totale mensile di fr. 575.-- la somma di fr. 67.-- veniva dedotta e versata direttamente dalla Cassa di compensazione AVS/AI/IPG all’Ufficio dell’assicurazione malattia e che il premio dell’assicurazione malattia obbligatoria era pagato dall’IAS.

                                         Nel calcolo delle prestazioni assistenziali relativo al caso della ricorrente effettuato dall’USSI, come visto, è stata, tuttavia, conteggiata ugualmente la quota cantonale media ponderata, quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.

 

                                         Procedendo in tal senso l’USSI ha a torto omesso di considerare che, come risulta dall’art. 3 LAPC e dall’art. 41 LCAMal, per i beneficiari di PC l’intero premio lordo della cassa malati - che per l’assicurata nel 2004 ammonta a fr. 345.40 al mese, pari a fr. 4'145.-- annui (cfr. doc. 14) - è versato dal Cantone all’assicuratore malattia. La parte non finanziata dalla PC, è assunta dai sussidi cantonali dell’assicurazione sociale contro le malattie.

 

                                         Di conseguenza, ai fini della determinazione dell’eventuale diritto dell’assicurata a una prestazione assistenziale, a titolo di premio della cassa malati non deve essere computato alcunché, e cioè né la quota cantonale media ponderata di fr. 3'600.-- per il 2004, né il supplemento spesa cassa malati mensile di fr. 19.--.

                                         Ciò è d’altronde stato riconosciuto dall’USSI stesso (cfr. doc. XIII; consid. 1.10.).

 

                                         Al riguardo va, del resto, rammentato che le prestazioni assistenziali hanno carattere complementare e suppletivo rispetto alle prestazioni assicurative e previdenziali. Inoltre esse si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità delle prestazioni sociali previste dalla Laps, tra le quali risulta la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie, che deve intervenire prima dell’erogazione delle altre prestazioni sociali di complemento (cfr. art. 2 LAS; 13 Laps; consid. 2.2. in fine, 2.4.).

 

                             2.12.   L’USSI quale reddito computabile ai sensi degli art. 22 LAS, 6 cpv. 1 lett. a Laps, con riferimento all’art. 21 LT, e 6 cpv. 1 lett. d Laps ha conteggiato le rendite dell’assicurazione vecchiaia e le prestazioni complementari di complessivi fr. 2'269.-- (fr. 1'694.-- + fr. 575.--) mensili, pari a fr. 27'228.-- annui. (cfr. doc. 8, 9).

 

                                         Dalla documentazione agli atti risulta che nel 2004 l’insorgente ha effettivamente percepito una rendita AVS mensile di fr. 1'694.-- e una PC mensile di fr. 575.-- (cfr. doc. 14).

                                         La decisione relativa alla prestazione complementare del 23 febbraio 2004 indica, tuttavia, come già esposto (cfr. consid. 2.10.), che un importo della PC mensile complessiva di fr. 575.--, e meglio fr. 67.--, veniva versato all’Ufficio assicurazione malattia (cfr. doc. 14).

                                         Visto che, in casu, nel calcolo delle prestazioni assistenziali per il 2004 non deve essere conteggiato alcunché a titolo di premio della cassa malati, in quanto il pagamento del premio integrale veniva effettuato dal Cantone tramite il versamento di una parte della PC - fr. 67.-- mensili - e di sussidi (cfr. consid. 2.10.), nei redditi va computato unicamente l’ammontare della PC decurtato della parte versata all’Ufficio assicurazione malattia.

 

                                         Pertanto l’importo di PC da considerare nel conteggio relativo all’assicurata deve essere di fr. 508.-- (fr. 575.-- - fr. 67.--), corrispondenti a fr. 6'096.-- annui.

                                         Sommata alla rendita AVS di fr. 1'694.-- mensili, pari a fr. 20'328.-- annui, l’ammontare globale da conteggiare a titolo di pensioni e rendite risulta di fr. 26'424.--  (fr. 6'096.-- +  fr. 20'328.--), come indicato dall’USSI nello scritto del 18 marzo 2005 (cfr. doc. XIII; consid. 1.10.).

 

                             2.13.   Nel calcolo per valutare se l’assicurata ha o meno il diritto a una prestazione assistenziale l’USSI ha computato anche la proprietà fondiaria sita nei comuni di __________ e __________ che la stessa ha donato ai figli nel 2001 (cfr. doc. 15).

 

                                         Nella decisione del 1° giugno 2004 (cfr. consid. 1.1.) è stato tenuto conto del valore venale dei fondi, pari a fr. 65'987.--, come conteggiato nel calcolo della PC (cfr. doc. 14), da cui è stato dedotto l’ammontare di fr. 10'000.-- ex art. 22 lett. a cfr. 2 LAS (cfr. doc. 13; consid. 2.7.).

                                         Nel calcolo effettuato nella procedura di reclamo l’amministrazione ha, invece, considerato il valore di stima delle particelle, desunto dalla notifica di imposte 2001/2002 di fr. 25'243.--, da cui è stato sottratto l’ammontare di fr. 10'000.-- ex art. 22 lett. a cfr. 2 LAS (cfr. doc. 8, 9).

 

                                         Nei redditi computabili va conteggiata la sostanza di proprietà del richiedente le prestazioni assistenziali.

                                         L’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS enuncia, in effetti, che fra i redditi computabili la sostanza netta va computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Anche la Laps prevede che si tenga conto della sostanza (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. f; consid. 2.7.) per il calcolo del reddito computabile. Essa fa riferimento in generale alla LT e, per quanto riguarda il computo della sostanza, indica esplicitamente che si deve considerare la sostanza imponibile. Quest’ultima corrisponde al valore di stima della proprietà fondiaria (cfr. art. 42, 43 LT).

 

                                         Visto che LAS deroga alla Laps soltanto per quanto riguarda la quota computabile della sostanza e gli importi delle franchigie (cfr. consid. 2.7.), pure per la LAS si deve fare capo al valore di stima degli immobili. Da questo profilo, dunque, la correzione apportata in sede di reclamo risulta corretta.

 

                                         In concreto, tuttavia, l’assicurata non è più proprietaria dei menzionati fondi, visto che nel 2001 essi sono stati oggetto di una donazione ai figli (cfr. doc. 15).

 

                                         Si tratta, quindi, di stabilire se tale sostanza va computata oppure no.

 

                                         La Laps, che si ispira alla legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI (cfr. art. 3c cpv. 1 lett. g LPC e STFA del 22 febbraio 2005 nella causa O. p. 48/04), all’art. 6 cpv. 2 prevede che le entrate di cui al cpv. 1, che costituiscono il reddito computabile, alle quali un membro dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto (consid. 2.7.).

 

                                         La LAS, espressamente, non prevede nulla in merito alla rinuncia di beni.

                                         E’ vero, però, che tale normativa all’art. 22 rinvia in modo generale agli art. 5-9 Laps, per cui anche all’art. 6 cpv. 2 Laps appena menzionato, relativo al computo dei beni a cui si è rinunciato.

                                         Non va, tuttavia, dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla LAS è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.4.).

                                         Del resto il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno (cfr. consid. 2.2.).

                                     

                                         Nella sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, citata al consid. 2.2., il Tribunale federale ha sottolineato che:

 

"  (…)

4.3 Nach dem Wortlaut von Art. 12 BV bedeutet Subsidiarität, dass ein Bedürftiger "nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen". Der grundrechtliche Anspruch ist demnach nur ausgeschlossen, wenn der Bedürftige selbst die Notlage rechtzeitig verhindern kann. In diesem Sinne braucht es einen sachlichen Zusammenhang zur tatsächlichen Beendigung der Notlage, d.h. die betroffene Person muss aufgrund der bestehenden Möglichkeit konkret und aktuell in der Lage sein, die Notlage selbst abzuwenden oder zu beenden. Im Sozialhilferecht gilt  dabei allgemein der Grundsatz, dass es auf die Ursachen der Bedürftigkeit an sich nicht ankommt (vgl. etwa Felix Wolffers,

Grundriss des Sozialhilferechts, eine Einführung in die Fürsorgegesetzgebung von Bund und Kantonen, 2. Aufl., Bern/Stuttgart/Wien 1999, S. 34 f. und 165), was nicht ausschliesst, dass Fehlverhalten zum Beispiel durch eine Kürzung der Sozialhilfe geahndet werden kann, wenn das zum Überleben Notwendige noch

gewährleistet ist (vgl. Carlo Tschudi, Die Auswirkungen des Grundrechts auf Hilfe in Notlagen auf sozialhilferechtliche Sanktionen, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 117 f.). In analoger Weise hielt das Bundesgericht in BGE 121 I 367 E. 3b S. 375 fest, beim Recht auf Existenzsicherung seien die Ursachen der Bedürftigkeit grundsätzlich nicht massgeblich." (STF del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, consid. 4.3.)

 

                                         In proposito è utile rilevare che secondo l’art. 23 cpv. 1 LAS le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato è personalmente colpevole del suo stato.

                                         Il cpv. 2 prevede che l’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto tenuto conto delle direttive in merito della COSAS.

 

                                         L’art. 23 cpv. 1 LAS sancisce l’imprescindibilità dell’attribuzione del minimo vitale assoluto coerentemente ai principi costituzionali e all’obiettivo prioritario della LAS di assistenza alle persone nel bisogno appena ribaditi. Se vi è responsabilità soggettiva è possibile ridurre le prestazioni, in quanto l’ammontare erogato, come già esposto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), rappresenta un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza.

                                         Le direttive COSAS del dicembre 2000, al p.to A 8.3., relativamente all’estensione della penalità prevedono:

 

"  - rifiuto/riduzione/soppressione delle prestazioni specifiche;

- rifiuto/riduzione/soppressione del forfait II per vitto e alloggio, per la prima volta per una durata di al massimo 12 mesi. Dopo esame approfondito tale misura può essere prorogata per altri 12 mesi, al massimo;

- diminuzione del forfait I al massimo del 15% per una durata fino a 6 mesi, se si riscontrano motivi particolari per la riduzione (inadempimento grave ai propri doveri, acquisizione illecita di prestazioni in casi particolarmente gravi, recidivi). In casi eccezionali la riduzione può essere prorogata e il sostegno può essere ridotto al minimo vitale assoluto. Di regola tale misura va rivista entro sei mesi."

 

                                         Le direttive COSAS del 2005 al p.to A 8.3. sono state così modificate:

 

"  A titre de sanction et en tenant compte du principe de la proportionnalité, les prestations circostancielles peuvent être réduites. En plus, le forfait pour l’entretien peut être réduit de 15% au maximum pour une durée maximale de 12 mois. Enfin, il faut tenir compte de manière appropriée de l’absence de toute faute de la part du bénéficiaire.

 

Des réductions supplémentaires constituent une atteinte au droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d’existence. Elles ne sont donc pas admissibles.

 

Le principe de la proprotionnalité impose une sanction différenciée, tant pour le montant que pour la durée de la reduction, en fonction de la fauite commise ou du dommage causé par le bénéficiaire.

 

La sanction peut être prolongée de 12 mois supplémentaires si les raisons à l’origine de la réduction sont toujours valables et qu’une nouvelle décision est notifiée a cet effet." (La versione in italiano non è ancora disponibile)

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, questa Corte ritiene che se si computassero nel calcolo di un assicurato i beni ai quali egli ha rinunciato, si contravverrebbe allo scopo primo dell’assistenza sociale, che è quello di sostenere una persona nel bisogno indipendentemente dalle cause della sua precarietà.

                                     

                                         Conteggiando questi beni, tale persona risulterebbe infatti in una situazione più favorevole rispetto a quella effettiva, quando in realtà si trova effettivamente nel bisogno, visto che non può beneficiare del valore dei beni considerati.

 

                                         Nel calcolo LAS, di conseguenza, non va tenuto conto dei beni a cui si è rinunciato.

 

                                         Non a caso le direttive della COSAS enunciano che per il calcolo della prestazione sociale si prendono in considerazione gli averi effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo (cfr. Direttive 12/2000 p.to E.2.1.; Direttive 4/2005 p.to E 2.1.).

 

                                         Tale soluzione si giustifica tanto più se si considera che giusta l’art. 40 LAS l’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore.

                                         Tale disposto, già in vigore precedentemente al 1° febbraio 2003 e non oggetto di modifiche in occasione dell’adattamento della LAS alla Laps, prevede l’azione di regresso dell’amministrazione verso chi ha ricevuto una donazione da parte del beneficiario di prestazioni assistenziali.

 

                                         Questa norma non avrebbe nessun senso se l'importo della sostanza donata venisse conteggiata pure al beneficiario della prestazione assistenziale.

 

                                         In casu, dunque, il valore dei fondi donati ai figli dell’assicurata nel 2001 non deve essere computato nel calcolo volto alla determinazione di un’eventuale prestazione assistenziale a favore della stessa.

 

                                         Nella presente fattispecie può, perciò, restare aperta la questione di sapere se i fondi donati dall’assicurata ai figli sono o meno difficilmente liquidabili e quindi se costituiscono o meno un caso di rigore ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS che permette di non computare la sostanza netta.

                                         In proposito va, comunque, evidenziato che la dichiarazione del Comune di __________ del 21 dicembre 2004, prodotta dal rappresentante della ricorrente con il suo scritto del 23 dicembre 2004 (cfr. doc. E allegato a doc. V), secondo cui i mappali No 573, 622, 679, 848, 938, 978 RFD __________ donati dall’assicurata ai figli, il 19 aprile 2001, sono stati posti in vendita, a far tempo dal 2001, senza esito alcuno data la loro natura boschiva, non sarebbe stata come tale sufficiente a dimostrare la difficoltà ad alienare i menzionati fondi.

                                         Infatti, oltre a concernere unicamente i mappali di __________, ad esclusione di quelli siti a __________ (cfr. doc. A2-A6), essa è laconica e non motivata, ossia non sono state indicate le circostanze a conoscenza del Comune che avrebbero permesso di concludere che la vendita delle particelle di __________ risulta difficile. In particolare il Comune non ha elencato né le modalità, né il raggio di azione dei tentativi che sarebbero stati compiuti per alienare i fondi.

 

                             2.14.   Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che i redditi computabili per valutare se l’assicurata ha diritto o meno a prestazioni assistenziali a decorrere dal 1° marzo 2004 (cfr. art. 61 cpv. 1 LAS: il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. In casu la domanda è stata inoltrata il 15 marzo 2004, cfr. doc. 13), calcolati su un anno, sono composti dalla rendita AVS e dalla PC di complessivi fr. 26'424.-- (cfr. consid. 2.12.).

                                         La sostanza, come già osservato, è nulla, visto che non va conteggiato il valore dei beni immobiliari ai quali la ricorrente ha rinunciato (cfr. consid. 2.13.).

                                         Le spese computabili, invece, corrispondono alla spesa per l’alloggio massima riconosciuta per una persona sola di fr. 13'200.-- (cfr. consid. 2.7.; per le spese vincolate cfr. consid. 2.11.).

 

                                         Il reddito disponibile residuale (cfr. 5 Laps; consid. 5.9.) dell’insorgente ammonta, dunque, a fr. 13'224.-- (fr. 26'424.-- - fr. 13'200.--), ossia fr. 1'102.-- mensili.

 

                                         La soglia di intervento per il 2004 dell’assicurata, come visto (cfr. consid. 2.10.), è di fr. 1'076.-- al mese.

 

                                         Nel caso in esame non vi è una lacuna di reddito, in quanto il reddito disponibile residuale è più elevato della soglia di intervento di fr. 26.-- al mese (fr. 1'102.-- - fr. 1'076.--).

 

                                         Nei casi in cui il reddito disponibile supera di poco la soglia di intervento, gli assicurati possono beneficiare comunque delle prestazioni speciali, ossia di quelle prestazioni destinate a rispondere a bisogni particolari, come le spese di collocamento in un istituto (cfr. art. 20 LAS cpv. 1 e 3; consid. 2.6.).

                                         Di conseguenza nel caso in esame l’assicurata, il cui reddito disponibile supera di poco la soglia di intervento (cfr. art. 20 cpv. 1 e 2 LAS) e che ha uno scoperto di fatture presso la Casa anziani __________ (cfr. consid. 2.8.), ha diritto a una prestazione assistenziale.

 

                             2.15.   Si tratta ora di stabilire l’importo di prestazioni assistenziali a cui l’assicurata ha diritto.                            

 

                                         L’USSI nel calcolo relativo all’insorgente ha computato l’importo di fr. 405.-- mensili a titolo di spesa supplementare per l’alloggio. (cfr. doc. 8, 9).

                                         Tale ufficio, con scritto dell’8 marzo 2005 (cfr. consid. 1.10.), ha comunicato che questo ammontare è scaturito dal seguente calcolo:

 

"  Costo collocamento  fr. 75.- X 365 giorni = fr. 27'375.--

Regalia (importo da destinare per i

bisogni personali)      fr. 300.- X 12 mesi  = fr. 3'600.--

./. spesa per il sostentamento (vedi tabella

di calcolo pag. 2 – fabbisogno secondo

i limiti COSAS)          fr. 1'076.- X 12         = fr. 12'912.-

 

spesa alloggiativa                                        fr. 18'063.-

 

La differenza tra la spesa di alloggio effettiva e il massimo consentito ai fini della legge (fr. 13'200.- per una persona sola) corrisponde poi al supplemento spesa per alloggio (fr. 405.- il mese)." (Doc. XI)

 

                                         Nel conteggio di cui ai doc. 8 e 9, quindi, oltre alla retta di fr. 75.-- al giorno, l’USSI ha computato l’importo di fr. 300.--, pari a una regalia per i bisogni personali.

                                         Da questa tabella di calcolo, avendo tenuto conto erroneamente della sostanza a cui l’assicurata ha rinunciato (cfr. consid. 2.13.) e del premio della cassa malati (cfr. consid. 2.11.), è risultato che l’insorgente non aveva diritto ad alcuna prestazione assistenziale, avendo un’eccedenza mensile di fr. 639.—(cfr. doc. 8, 9).

 

                                         Con ulteriore scritto del 18 marzo 2005, l’USSI, rispondendo a un quesito postogli da questa Corte (cfr. consid. 1.10.), ha indicato che il conteggio che si otterrebbe, non computando né la sostanza donata, né il premio della cassa malati, sarebbe il seguente:

 

"       Costo annuale in Istituto: Fr. 75.- x 365      = Fr.          27'375.--

 

           Spese personali Fr. 300.-- x 12                    = Fr.            3'600.--

 

                                                                sub totale     = Fr.          30'975.--

 

           ./. AVS/PC Fr. 20'328.-- + Fr. 6'096.--              Fr.          26'424.--

 

           differenza da coprire con prestazione

           assistenziale                                                      Fr.            4'551.--=fr. 379 il mese" (Doc. XIII)       

                                         Anche in tale calcolo sono state considerate sia la retta giornaliera di fr. 75.--, che le spese personali di fr. 300.-- mensili.

 

                                         La retta della Casa anziani __________ ammonta effettivamente a fr. 75.-- al giorno (cfr. doc. B, C allegati a doc. V), pari a fr. 27'375.-- annui.

                                         La somma di fr. 75.-- al giorno corrisponde a quella massima computabile per il calcolo della PC (cfr. art. 2 Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI).

                                         Inoltre secondo l’art. 4 del Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI le spese personali per gli assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura e di istituti per invalidi ammontano a fr. 300.-- al mese per i beneficiari di rendite di vecchiaia.

 

                                         Tale importo corrisponde alla regalia conteggiata dall’USSI (cfr. doc. XI; XIII).

 

                                         Dalle indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale della COSAS, valide fino al 31 dicembre 2004, risulta, inoltre:

 

"  B.2.5   Persone residenti in strutture istituzionali

 

Le persone che vivono in case per anziani, istituti, cliniche, foyers, comunità terapeutiche o pensionati, ricevono, invece del forfait per il proprio mantenimento, un importo destinato a coprire le spese non comprese nella retta mensile (argent de poche). Questo importo deve essere adattato al grado di autonomia psico-fisica del beneficiario.

 

Con riserva delle disposizioni cantonali in vigore, questo importo si situa tra fr. 255.-- e fr. 510.-- al mese."

 

                                         Questo punto non è stato modificato dalle nuove indicazioni per l’anno 2005. A livello cantonale l'importo di fr. 300.-- è stato ridotto a fr. 190.-- mensili dal 1° gennaio 2005 (cfr. consid. 1.10.)

 

                                         Pertanto, a ragione, nel conteggio delle prestazioni assistenziali relativo al caso dell’assicurata, oltre alla retta di fr. 75.-- al giorno, è stata computata la somma di fr. 300.-- a titolo di spese personali.

 

                                         Dal calcolo effettuato dall’USSI il 18 marzo 2005 (cfr. doc. XIII), appena citato, è emerso uno scoperto teorico di fr. 379.-- al mese.

 

                                         In casu, tuttavia, dalle tavole processuali risulta con precisione a quanto ammonta il reale importo delle rette della Casa anziani rimasto non pagato.

                                         Per l’anno 2004 le fatture complessive della Casa anziani __________ risultano impagate per fr. 1'126.30 (cfr. doc. XVbis; consid. 2.8.), ovvero per fr. 94.-- mensili.

                                         Siccome lo scopo dell’assistenza sociale è quello di intervenire quando una persona si trova in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.4.; 2.13.), nella presente evenienza, quale prestazione assistenziale, va riconosciuto unicamente l’importo di fr. 94.-- mensili, a decorrere dal 1° marzo 2004 (cfr. consid. 2.13.).

 

                                         Per inciso va osservato che per quel che concerne il lasso di tempo a partire dal mese di gennaio 2005, essendo cambiati alcuni parametri di calcolo (cfr. consid. 2.6.: valore di soglia; Ordinanza 05  sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI, in vigore dal 1° gennaio 2005; Ordinanza 05 sull’adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG in vigore dal 1° gennaio 2005), il conteggio della prestazione assistenziale dovrà essere rivisto dall'amministrazione.

 

                             2.16.   E’ utile, infine, segnalare che la LAS contempla un diritto di regresso a favore dell’USSI nei confronti di coloro che, in virtù delle norme del CCS, sono tenuti ad obblighi assistenziali verso la persona assistita (coniuge o parente nei gradi fissati nell’art. 328 CC), oppure dell’erede, del legatario o del donatore che profittassero dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione. Le possibilità di regresso sono limitate dalle stesse condizioni poste dal CC (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 8).

 

                                         In particolare giusta l’art. 38 LAS:

 

"  I parenti obbligati all’assistenza secondo l’ art. 328 del Codice civile devono rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali nella misura e alle condizioni alle quali possono esservi tenuti a norma dell’ art. 329 del Codice medesimo."

 

                                         A tale proposito va rilevato che l'art. 328 CC prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (cfr. Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15).

                                         Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.

                                         La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.-- per le persone sole e di fr. 80'000.-- per le coppie, a cui aggiungere l'ammontare di fr. 10'000.-- per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 2000, p.to F4; Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).

 

                                         Tali redditi non sono stati oggetto di modifiche nelle Direttive COSAS 2005 (cfr. p.to F4).

 

                                         Secondo l’art. 40 LAS:

 

"  L’erede, il legatario o il donatario che profittano dell’eredità, rispettivamente del legato o della donazione, sono tenuti a rimborsare allo Stato le prestazioni assistenziali concesse al “de cuius”, rispettivamente al donatore."

 

                                         In proposito giova evidenziare che, contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente (cfr. doc. XVI; consid. 1.11.), relativamente all’art. 40 LAS, non è prevista l’eccezione transitoria di cui all’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS, per i casi di rigore, quando cioè la sostanza è difficilmente liquidabile.

 

                                         Per quanto riguarda la procedura, l’art. 41 LAS prevede che il diritto di regresso viene esercitato mediante azione civile davanti al giudice ordinario secondo la procedura prevista dal Codice civile svizzero.

                                         L’azione di regresso si prescrive dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo cinque anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta (art. 42 LAS).

                                         L’Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (art. 43 LAS).

                                         Inoltre a garanzia del regresso compete allo Stato il diritto di ipoteca legale sulla proprietà immobiliare dell’assistito o delle persone obbligate segnatamente secondo gli art. 38 e 40 LAS.

                                         Perché sia valida, l’ipoteca dev’essere iscritta a Registro fondiario. Il regolamento di applicazione ne fissa le modalità (art. 44, 45 LAS).

                                         L’ipoteca a garanzia del regresso verso i parenti dell’assistito tenuti a soccorrerlo per gli obblighi di natura civile loro derivanti dagli art. 328 e segg. CCS, è iscritta, ad istanza dell’USSI, fino a concorrenza di due annualità di prestazioni, limitatamente all’importo dovuto dai parenti.

                                                                                 Detta ipoteca di garanzia è esclusa per prestazioni devolute agli assistiti minorenni di età inferiore ai 16 anni e l’iscrizione è sempre rinnovabile.

                                         L’ipoteca porterà il grado del posto libero al momento della sua iscrizione ed avrà il diritto di subingresso (cfr. art. 18, 19 LAS).

 

                                         Sulla scorta di quanto esposto, nel caso in esame l’USSI può intentare un’azione civile nei confronti dei figli dell’assicurata, sulla base dell’art. 38 LAS che fa riferimento all’art. 328 CC o  dell’art. 40 LAS, siccome questi sono i beneficiari della donazione dei fondi da parte della ricorrente.

                                         Al riguardo va rammentato che il termine di prescrizione dell’azione di regresso è di un anno dal giorno in cui l’autorità cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, comunque, di 5 anni dal giorno della corresponsione della prestazione assistenziale.

 

                             2.17.   L’assicurata, vincente in causa, è rappresentata dal figlio RA 1.

 

                                         A prescindere dalla questione di sapere se quest’ultimo è o meno una persona particolarmente qualificata per il problema giuridico oggetto della presente vertenza, il suo interesse nell’esito del procedimento è tale che non devono, in ogni caso, essere attribuite ripetibili (cfr. STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., G., E., H 53/04, consid. 2).

 

                                         In concreto, in effetti, non sono adempiute le condizioni per riconoscere eccezionalmente le ripetibili a una parte vittoriosa non rappresentata.

                                         Al riguardo va rammentato che i relativi presupposti sono la complessità della causa, l’importanza degli interessi in gioco, il lavoro svolto deve avere impedito notevolmente l'attività professionale o aver comportato una perdita di guadagno e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. DTF 129 V 113 consid. 4.1, DTF 122 V 142 consid. 9, DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; STFA Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Verlag Stämpfli + Cie AG Berna, 1994, pag. 373).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                         § La decisione del 25 ottobre 2004 impugnata è riformata nel senso che all’assicurata è riconosciuto, dal 1° marzo 2004, una prestazione assistenziale di fr. 94.--.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti