Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2005.1

 

rs/DC/td

Lugano

11 luglio 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 marzo 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 1 febbraio 2005 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 23 settembre 2004 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'000.-- mensili a far tempo dal 1° ottobre 2004  (cfr. doc. 15).

 

                               1.2.   Contro tale provvedimento, il 22 ottobre 2004, l’assicurato ha interposto reclamo (cfr. doc. 30).

 

                                         Con decisione su reclamo del 1° febbraio 2005 l’USSI ha ribadito il contenuto della sua prima decisione, precisando:

 

"  Con decisione del 23 settembre 2004 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha accolto la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali da lei indirizzata il 15 settembre 2004.

 

La tabella di calcolo, allegata alla citata decisione, indica i fattori di reddito e di sostanza considerati ai fini della valutazione della prestazione assistenziale.

 

Il 29 settembre 2004, su sua richiesta esplicita inviataci via fax e su sollecitazione telefonica, lo scrivente Ufficio le rispondeva dando specifiche indicazioni in merito all'avvenuta definizione dell'importo mensile di Fr. 2'000.- riconosciuto a suo favore dal 1° ottobre 2004.

 

Riteniamo opportuno, con questa decisione formale, ribadire i fattori di reddito e di sostanza considerati:

 

  A) REDDITO computabile USSI

     

      Nessun reddito computato

 

  B) SOSTANZA computabile

 

      Nessun importo computato

 

  C) SPESE computabili

 

      Premio cassa malati                                       Fr.    3'398.-- annui

      Spesa per l'alloggio                                         Fr.    9'600.-- annui

 

                                                        Totale            Fr.  12'998.-- annui

 

Determinazione della lacuna di reddito dell'unità di riferimento:

 

fabbisogno mensile secondo i limiti della

Conferenza svizzera dell'azione sociale (COSAS)

adottati dal Dipartimento della sanità e

della socialità per una persona sola                            Fr.    1'076.--

+ totale spese computabili Fr. 12'998.-- : 12               Fr.    1'083.--

 

./. partecipazione al premio dell'assicurazione

contro le malattie                                                      Fr.       159.--

 

Lacuna di reddito COSAS                                  Fr.    2'000.--                     

L'art. 18 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971 recita che le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d'intervento ai sensi dell'art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

L'art. 19 della LAS indica che "La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)."

 

L'importo assegnato con la nostra decisione del 23 settembre 2004, oggetto del suo reclamo, corrisponde ai limiti assistenziali in vigore definiti dalla COSAS e adottati dal Dipartimento della sanità e della socialità nell'ambito assistenziale.

 

Pertanto lo scrivente ufficio non può procedere alla modifica del calcolo assistenziale." (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, in cui si è così espresso:

 

"  … Sono in assistenza dal 20 maggio 2004, da allora sono sempre più in difficoltà, ma non capisco una cosa. L'unità di riferimento (recte: la soglia di intervento) è sempre diversa la Laps indica un mensile di fr. 1308.- la COSAS 1076.- l'USSI è = a COSAS. Io ho chiesto un leggero aumento diciamo ca 100.-- ma la matematica non lo consente. E' chiaro che il Cantone spende già molto per il sociale. È indubbio, io sono vicino al pensionamento essendo nato il 09.01.1943 e sto vagliando la possibilità di andare già al compimento del *63° anno vale a dire il prossimo gennaio 2006. In poche parole se decido sul prepensionamento l'assistenza mi dovrebbe versare ca 1200.-- in più per questo anno se è il caso che il mio ricorso venga accolto in retroattivo a maggio 2004 ci sarebbe da aggiungere ca 800.--. Non dubito che ci siano persone ancora in condizioni peggiori della mia, sicuramente non è facile amministrarsi e dover rinunciare a molte cose, come pure non molti paesi ti offrono queste possibilità, e non è poco e pertanto non posso al momento che accettare quello che mi versa l'assistenza. Da più quotidiani da tempo ci sono degli articoli concernenti la povertà ecc. ecc. che preoccupa non poco il nostro paese, ma purtroppo siamo sempre noi a sopportare il peggio, vedi annesso __________ del 20.02.05 ci sono ca 358 persone o meglio giovani sotto i 30 anni in assistenza? Come è mai possibile, compresi nel totale cantonale di 2230. Sarei curioso di conoscere quante di queste persone sono cittadini svizzeri o meno?

E se tra di loro sicuramente ci sono degli stranieri che potrebbero benissimo essere rimpatriati, come tutti e quelle persone nei centri rifugiati - asilanti ecc. ecc. che spacciano droga-rubano e chi più ne ha più ne metta e lo Stato li mantiene. Ripeto è giusto aiutarli non c'è dubbio, ma penso che qualcosa in più noi svizzeri è giusto che ce lo diano. Ho fatto per molti anni il rappresentante ma non ho mai pensato male sugli stranieri, ma che lavorano.

Egr.i sig.i giudici aspetto delle informazioni che al momento non ho ancora ricevuto, pertanto appena ne sarò in possesso ve le invierò come complemento al mio ricorso, penso che sia possibile e grazie per la vostra comprensione. Ripeto chiedo 100.-- in più retroattivi non di più.

 

*devo ancora decidere in merito

 

Annesso diversi:

altri documenti a seguire spero entro breve tempo." (Doc. I)

 

                               1.4.   Il 15 marzo 2005 l’assicurato, a completazione del ricorso, ha trasmesso della documentazione e ha indicato:

 

"  (…)

In allegato documenti che ho appena ricevuto. Questi dati sono ufficiali. Ho chiesto al porta parola sig. __________ la cifra che la Confederazione ha versato al Cantone Ticino, è di CHF 31500000.- ca. Il __________ della divisione sociale del cantone il sig. __________ da me interpellato per tel. di oggi lu. 14.03.05 al pomeriggio mi ha riferito che questa cifra era a disposizione per diciamo il mantenimento da parte direttamente dal cantone per ca 1035 persone tra asilanti e richiedenti d'asilo, ci sono ancora alcune centinaia di persone che sono altre organizzazione ad occuparsene esempio la __________ ecc. ecc. da un mio calcolo veloce ognuna di queste 1035 persone costa al canton Ticino ca 23.333.33 annui tra queste persone come pure le altre è risaputo da tempo che ci sono le famose mele marce, rubano spacciano e via così ma non c'è dubbio e voglio credere che le autorità competenti facciano il possibile per rimpatriarli. Non voglio più ripetermi per quanto concerne la stampa, vedi il __________ di __________. 13.03.05 sugli abusi ma ripeto queste cose le sanno tutti ma purtroppo in molti non ci credono. Sono parole troppo facili rispondere non abbiamo agenti a sufficienza ci vorrebbe più personale e via così.

Ripeto quanto scritto in data del mio ricorso ma. 01.03.05 chiedo CHF 100.- in più mensili che se deciderò di anticipare il pensionamento al compimento del 63° il 09.01.2006 farebbero per l'anno in corso il 2005 CHF 1200.-- (retroattivo all'entrata in assistenza nel maggio 2004 farebbero CHF 800.- per il 2004) se vado in pensione al 65° nel gennaio 2008 farebbero ancora CHF 1200.- per il 2006 e altri CHF 1200.- per l'anno 2007.

Che farebbe una cifra totale di CHF 4400.- nel computo maggio 2004-31.12.2007.

Ripeto nutro tutto il rispetto per le persone asilanti-rifugiati,  ma come cittadino svizzero penso che non chiedo molto. Invito il sig. __________ a far i calcoli matematici di quelle 358 persone tra i 15 e i 29 anni già in assistenza se dovessero arrivare al compimento dei 65 anni (esclusi ev. decessi, che il computo non calcola) a CHF 2000.-- mensili fanno 24000 annui ad una media di età facciamo 25 ad arrivare al 65° fanno 24000.-- x 40 x 358 = CHF 38400000.- le altre calcolazioni le lascio fare a voi. Dimenticavo adesso con ogni probabilità arriverà anche il Metadone di Stato, non credo che questo medicamento costi come l'argent de poche, ma ben oltre il famoso 3.95 CHF della __________." (Doc. III)

 

                               1.5.   L’autorità amministrativa, nella sua risposta del 15 marzo 2004, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa e ha osservato:

 

"  (…)

 

1. Con decisione del 1° giugno 2004 (doc. 1), il sottoscritto Ufficio ha

accolto la domanda di prestazione assistenziale presentata dal signor RI 1 in data 7/20 maggio 2004 allo sportello regionale Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali) - (doc. 2).

 

Si sono assegnate le seguenti prestazioni:

 

                                  Fr. 566.-- prestazione ordinaria per giugno 2004 tenuto conto delle indennità di disoccupazione

                                  Fr. 2'119.- il mese prestazione ordinaria per il periodo

      1.7.04/30.09.04.

 

La tabella di calcolo, ai fini della valutazione della prestazione assistenziale, indicava i seguenti fattori:

 

    Premio Cassa malati                                  Fr. 3'398.- annui:12=Fr.        283.-     

    Spesa per l'alloggio                                    Fr. 9'600.- annui:12=Fr.        800.-     

    Fabbisogno secondo i limiti COSAS                                         =Fr.      1'076.-

 

    ./. partecipazione al premio dell'assicurazione                          Fr.           40.-

contro le malattie

 

lacuna di reddito                                                                                     Fr.     2'119.-      

 

Prove: vedi incarto.

 

2. Con decisione del 10 settembre 2004 l'USSI riconosceva una nota dentistica del dr. __________ di Fr. 480.- (doc. 3).

 

Prove: vedi incarto.

 

3. Il 15 settembre 2004 il sig. RI 1 chiedeva il rinnovo della prestazione assistenziale (doc. 4)

 

Prove: vedi incarto

 

4. Il 23 settembre 2004 l'USSI emanava una nuova decisione per il periodo 1° ottobre 2004/31 dicembre 2004 di Fr. 2'000.- il mese (doc. 5).

 

Questi i fattori che hanno determinato il calcolo:

 

                                  spese come in precedenza                Fr. 2'159.-

                                  ./. partecipazione al premio dell'assicurazione

    malattia                                                                     Fr.    159.-

lacuna di reddito                                                        Fr. 2'159.-

 

Prove: vedi incarto

 

5. Il 4 novembre 2004 (doc. 6) l'USSI assumeva il pagamento di un'ulteriore cura dentaria (dr. __________) per l'importo di Fr. 2'430.40.

 

Prove: vedi incarto

 

6. Il 28 dicembre 2004, su esplicita richiesta dell'interessato datata 20 dicembre 2004 e pervenuta via Fax, l'USSI rinnovava la prestazione assistenziale di Fr. 2'000.- il mese per il periodo 1° gennaio 2005 / 30 aprile 2005 (doc. 7).

 

Questa decisione è poi stata modificata il 31 gennaio 2005 (doc. 8), con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2005, in Fr. 1'914.- in quanto il premio assicurativo calcolato ai fini assistenziali e la partecipazione cantonale a detto premio, avevano subito cambiamenti con l'inizio del nuovo anno e meglio:

 

premio Cassa malati annuo da Fr. 3'398.- a Fr. 3'551 = Fr. 153.- : 12 = Fr. 12.-

partecipazione al premio mensile             da Fr. 159.- a Fr. 257.-        = Fr. 98.-

 

Totale miglioramento situazione economica                          Fr. 86

 

Di conseguenza questo è il nuovo calcolo assistenziale:

 

                                  fabbisogno mensile         Fr. 1'076.-

                                  premio Cassa malati       Fr.    295.-

                                  spesa per l'alloggio          Fr.    800.-

                                      Fr. 2'171.-

 

./. partecipazione al

premio assicurativo      Fr.    257.-

 

lacuna di reddito        Fr. 1'914.-

 

Prove: vedi incarto

 

7. L'unità di riferimento, cui fa accenno il ricorrente nel suo atto del 1° marzo 2005, conformemente all'art. 4 Laps è costituita:

a)     dal titolare del diritto

…..

…..

 

Nella fattispecie si tratta, in altre parole, dell'avente o degli aventi diritto alla prestazione che può variare a dipendenza della "grandezza dell'economia familiare".

La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (cfr. decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità del 14 gennaio 2004 e 12 gennaio 2005).

 

8. Tenuto conto di quanto precedentemente enunciato un adeguamento di Fr. 100.- il mese, come così proposto dal sig. RI 1, non può giustificarsi in quanto il calcolo assistenziale è oggettivo (considera i fattori di reddito e di spesa dichiarati e documentati computabili) e non soggettivo a dipendenza delle effettive richieste dell'utente.

 

9. Si fa notare che la prestazione assistenziale di Fr. 1'914.- riconosciuta dall'USSI sino alla scadenza della decisione (30 aprile 2005) subirà un ridimensionamento in quanto il forfait globale per il mantenimento e il supplemento d'integrazione sono passati da Fr. 1'076.- a Fr. 1'060.- il mese." (Doc. IV)

 

                               1.6.   Il 29 marzo 2005 l’USSI, in relazione allo scritto dell’assicurato del 15 marzo 2005 (cfr. consid. 1.4.), ha rilevato:

 

"  (…)

Le argomentazioni enunciate dal ricorrente con quest'ultimo atto, a nostro giudizio, non sono pertinenti alla tematica sollevata in sede ricorsuale il 1° marzo 2005; di conseguenza non riteniamo opportuno esprimerci in merito.

 

A titolo abbondanziale precisiamo che l'aiuto sociale ai richiedenti l'asilo ed ai rifugiati è retto dai disposti legali seguenti: "Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 e Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999".

 

Ai rifugiati spettano le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 mentre che il sostegno a favore dei richiedenti l'asilo deve consistere, per quanto possibile almeno inizialmente, in prestazioni in natura. Per questo motivo dal momento della loro ripartizione al Cantone (al Ticino sono attribuite il 3.9% delle domande di asilo presentate a livello nazionale) essi sono assegnati ad un alloggio collettivo gestito dalla Croce Rossa Svizzera Regionale del Luganese (sul territorio sono operativi attualmente 9 centri di accoglienza).

 

Solo successivamente, ed a determinate condizioni, possono essere ospitati in alloggi individuali; da quel momento ricevono personalmente la prestazione necessaria per il sostentamento mentre che le spese per l'alloggio e per gli oneri assicurativi sono versati direttamente ai creditori." (Doc. VII)

 

 

                               1.7.   L’assicurato, il 4 aprile 2005, ha inviato un articolo del quotidiano __________ del medesimo giorno intitolato “Stranieri e prestazioni sociali” (cfr. doc. IX+ bis).

 

                               1.8.   I doc. IX + bis sono stati sottoposti all’USSI per conoscenza (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della lite è la questione di sapere se l’importo della prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'000.-- al mese assegnata all’assicurato, a decorrere dal 1° ottobre 2004, può essere aumentato di fr. 100.--, come richiesto dal ricorrente (cfr. doc. I e III, consid. 1.3.; 1.4.), oppure no.

 

                               2.2.   Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza è garantito dall’art. 12 Cost. fed., il quale prevede che:

 

"  Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."

 

                                         Al riguardo in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B., 1P.294/2004, pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:

 

"  (…)

4.-  L’art. 12 Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse. Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun, elle porte seulment sur les moyens indispensables à la survie dans une situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst. L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst. est donc, lui aussi, mal fondé."

 

                                         In un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, il TF ha precisato che:

 

"  (...)

3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).

 Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343).“ (STF del 18 marzo 2005 nella causa X., 2P.318/2004, consid. 3.1.)

 

                                         Il TFA, dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:

 

"  (…)

                                        4.2.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes, cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N. 23 pag. 71)

 

                                         In merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2005 nella causa X., 2A.692/2004.

 

                                         Anche l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

 

                                         La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).

                                         Va comunque precisato che oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

 

                                         Infine, in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha rilevato che:

 

"  (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtligen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (LAS).

                                         Preliminarmente va segnalato che tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Tali modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame la fattispecie verte sull’ammontare della prestazione assistenziale attribuita all’assicurato dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a far tempo dal mese di ottobre 2004. In quel periodo sia la modifica della LAS, che la nuova Laps erano già in vigore. Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.

 

                               2.4.   L’art. 1 LAS stabilisce quanto segue:

 

"  Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno. (cpv. 1)

Esse hanno lo scopo di favorire l’ inserimento sociale e professionale dei beneficiari." (cpv. 2)

 

                                         Principio basilare della LAS è il diritto per il cittadino di beneficiare dell’assistenza dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. L’esistenza del diritto è affermata a prescindere dagli obblighi assistenziali di natura civile a favore dell’assistito (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 4).

 

                                         Come già risulta dal consid. 2.2. in fine, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà.

                                         Al riguardo l’art. 2 LAS prevede:

 

"  Le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali. (cpv. 1)

In particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)."  (cpv. 2)

 

                                         L’art. 13 Laps, attinente all’ordine delle prestazioni, enuncia:

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo. Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).

                                         Secondo l’art. 3 LAS:

 

"  Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società."

 

Come evidenziato al consid. 2.2., l’assistenza non deve soltanto procurare alla persona quei beni materiali che le sono essenziali per la sussistenza, ma deve anche permetterle di provvedere a una sua vita più degna nel contesto sociale, assicurandole prestazioni adeguate alle sue attitudini e bisogni soggettivi, per far sì che la persona stessa sia in grado di reinserirsi nella società (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970, pag. 5).

 

                               2.5.   Per quanto concerne il titolare del diritto l’art. 5 LAS prevede:

 

"  Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. (cpv. 1)

Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. (cpv. 2)

Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali." (cpv. 3)

 

                                         Delle eccezioni sono contemplate all’art. 6 LAS:

 

"  Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. (cpv. 1)

Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. (cpv. 2)

II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati. (cpv. 3)."

 

                               2.6.   Secondo l’art. 11 LAS i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 LAS) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Sono queste ultime a essere coinvolte nel coordinamento e, parzialmente, nell’armonizzazione delle prestazioni sociali previste dalla Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Al riguardo va rilevato che la Laps ha previsto per la LAS la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la LAS a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 LAS).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 LAS).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 LAS).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 LAS enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 LAS, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 LAS definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La LAS rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia LAS viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al riguardo cfr. pure il consid. 2.2).

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 LAS è stabilito come segue:

 

"  A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4 delle Direttive COSAS)

 

Persone dell'unità

di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait I

per il mantenimento

(fr./mese)

Forfait II

per il mantenimento (fr./mese)

Totale

 

(fr./mese)

1 persona

1030.--

   46.--

1076.--

2 persone

1576.--

   71.--

1647.--

3 persone

1916.--

   86.--

2002.--

4 persone

2205.--

 100.--

2305.--

5 persone

2493.--

 100.--

2593.--

6 persone

2781.--

 100.--

2881.--

7 persone

3070.--

 100.--

3170.--

Per ogni persona supplementare

+285.--

-

 

 

 

B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3 delle Direttive COSAS):

 

Per unità di riferimento con più di due persone di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)

 

                                         A titolo abbondanziale va osservato che il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):

 

per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

 

                                         L'art. 20 LAS definisce, invece, le prestazioni speciali:

 

"  Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

 

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

 

 

                                         Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).

 

                               2.7.   Per quanto attiene alle norme comuni della LAS, l’art. 4 LAS, che si riferisce all’unità di riferimento, prevede:

 

"  In deroga all’art. 4 Laps, se il titolare del diritto è un figlio maggiorenne non economicamente indipendente e il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera la soglia di intervento delle prestazioni assistenziali, dall’unità di riferimento vengono esclusi i genitori che non ottemperano al loro obbligo di mantenimento ai sensi dell’art. 277 CCS. (cpv. 1)

In caso di rigore, l’autorità competente può pure escludere dall’unità di riferimento altri membri che non ottemperano ai loro obblighi di mantenimento o di assistenza nei confronti del titolare del diritto, ai sensi degli art. 159, 163, 276, 328 e 329 CCS. (cpv. 2)."

 

                                         Secondo l'art. 4 Laps:

 

"  L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge;

c) dal partner convivente, se vi sono figli in comune;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti. (cpv. 1)

 

Se il titolare del diritto non è economicamente indipendente, dell’unità di riferimento fanno pure parte i suoi genitori e fratelli minorenni o non economicamente indipendenti. (cpv. 2)

Se entrambi i genitori sono privati dell’autorità parentale, il minorenne fa parte dell’unità di riferimento della madre. (cpv. 3)

I figli e i titolari del diritto maggiorenni economicamente dipendenti fanno parte dell’unità di riferimento del genitore con cui condividono il domicilio; se hanno domicilio per conto proprio fanno parte dell’unità di riferimento del genitore da loro indicato. (cpv. 4)

Se non vi sono figli in comune, dell’unità di riferimento fa parte il partner convivente allorquando questi ricava dall’unione vantaggi simili a quelli che scaturiscono da un matrimonio e l’Amministrazione dispone di elementi sufficienti per presumere che non si sposa per poter accedere alle prestazioni della presente legge. (cpv. 5)

Non fanno parte dell’unità di riferimento le persone domiciliate all’estero. (cpv. 6)."

 

                                         L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                         L’art. 22 LAS, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

"  Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

b) Spesa vincolata:

    1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 LAS appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

                                                     

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza imponibile dell’unità di riferimento superiore a fr. 50’000.--, rispettivamente a fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria. (cpv. 1)

 

Le entrate di cui al capoverso precedente alle quali un membro

dell’unità di riferimento ha rinunciato a favore di persone che non fanno parte dell’unità di riferimento possono essere computate se la rinuncia costituisce un manifesto abuso di diritto. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

l)  le imposte ordinarie federali, cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza. (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le persone unità               importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, fino al 31 dicembre 2000, di fr. 12'000.-- per le persone sole e di fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                         Dal 1° gennaio 2001 tali importi sono stati aumentati a fr. 13'200.--, rispettivamente fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).

 

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 LAS e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps (cfr. consid. 2.6.), hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della LAS (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         I limiti di esenzione della sostanza (ad esclusione dell’abitazione primaria) indicati all’art. 22 lett. a cfr. 2 LAS sono, inoltre, inferiori a quelli della Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della LAS sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti e le imposte: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.8.   L’assicurato in sede ricorsuale ha contestato l’ammontare della prestazione assistenziale ordinaria accordatagli dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento a far tempo dal mese di ottobre 2004 di fr. 2'000.-- al mese, postulandone l’aumento di  fr. 100.-- mensili (cfr. doc. I, III; consid. 1.3.; 1.4.).

 

                                         L’USSI, dal canto suo, ha precisato che un adeguamento di fr. 100.-- mensili, come proposto dall’insorgente, non può giustificarsi, in quanto il calcolo assistenziale è oggettivo, ossia considera i fattori di reddito e di spesa dichiarati e documentati computabili, e non soggettivo a dipendenza delle effettive richieste dell'utente (cfr. doc. IV; consid. 1.5.).

 

                                         Il TCA chiamato a pronunciarsi in merito rileva che, come già dettagliatamente esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6.), le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’ art. 19 LAS, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 LAS).

 

                                         La soglia di intervento, determinata nel regime della LAS facendo riferimento alle disposizioni della COSAS, nel presente caso ammonta a fr. 1'076.-- mensili (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         In proposito l'assicurato, nel ricorso, ha affermato di non comprendere perché la soglia di intervento Laps è differente da quella applicata dall’USSI, che corrisponde a quella della COSAS (cfr. doc. I, consid. 1.3.).

                                         Le soglie di intervento citate divergono, poiché, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), l’art. 19 LAS prevede che per le prestazioni assistenziali la soglia di intervento viene definita in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps).

                                         Quest’ultima fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, mentre la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali si fonda sulle disposizioni emesse dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).

                                         Giusta l’art. 22 LAS il reddito disponibile residuale è, per contro, quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe previste dall’art. 22 LAS stesso (cfr. consid. 2.7.).

                                         Pertanto, in virtù dell’art. 5 Laps (cfr. consid. 2.7.), il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.).

 

                                         I redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 LAS, che contempla delle deroghe ai disposti appena citati della Laps (cfr. consid. 2.7.), sono elencati in modo esaustivo.

                                         Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps, né dalla LAS.

                                         A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento.

 

                                         In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20 agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), nel caso in cui l’entità di una prestazione assistenziale ordinaria risulti da un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti l’assicurato che sono previsti dalla Laps e dalla LAS, l’USSI non può aumentarne l’importo a seconda delle richieste di un assicurato.

 

                               2.9.   Nel caso di specie l’assicurato non ha formulato particolari censure in merito al calcolo delle singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dall’USSI nel conteggio del 23 settembre 2004, postulando in modo del tutto generico unicamente l’aumento di fr. 100.-- della prestazione assistenziale erogatagli (cfr. doc. I; III; consid. 1.3., 1.4.).

 

                                         Ora, il giudice delle assicurazioni sociali, è tenuto sulla base del principio inquisitorio, ad accertare i fatti rilevanti per il giudizio (cfr. SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA).

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, tuttavia, più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del 13 marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; per le assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale cfr. art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

                                        

                                         In concreto l'assicurato, non ha portato alcun elemento tale da dimostrare l'inesattezza di perlomeno alcune voci del calcolo allestito dall’USSI il 23 settembre 2004, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2004. Egli ha chiesto del resto semplicemente un adeguamento delle prestazioni senza contestare il calcolo in quanto tale. A mente del TCA non sussiste peraltro alcun motivo per ritenere che tale conteggio non sia stato elaborato in ossequio dei parametri contemplati dalla LAS e dalla Laps.

                                         Esso merita, quindi, di essere tutelato.

 

                                         I redditi computabili del ricorrente sono, di conseguenza, nulli e le sue spese computabili sono costituite dalla quota media della cassa malati __________ del ricorrente di fr. 3'398.--(doc. 15, 16) e dalla spesa per l’alloggio di fr. 9'600.-- (cfr. doc. 15; doc. 1), che corrispondono a complessivi fr. 12'998.-- (cfr. doc. 15).

 

                                         Per completezza va osservato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, al quale l’art. 22 LAS non deroga, vanno computati i premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata (cfr. consid. 2.7.).

                                         Quale premio ordinario non va inteso il premio effettivo a carico dell’assicurato, bensì il premio medio ponderato relativo alla casa malati presso la quale lo stesso è affiliato (cfr. STCA del 27 aprile 2005 nella causa R., 39.2004.11, consid. 2.12.).

                                         Per il 2004 la quota cantonale media ponderata per una persona adulta ammontava a fr. 3'600.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione dei sussidi nell’assicurazione sociale malattie per l’anno 2004). Tale importo è più elevato del premio medio ponderato della __________ di fr. 3'398.--, per cui a ragione l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale dell’insorgente ha tenuto conto di quest’ultimo ammontare.

 

                                         L'assicurato non ha nessun reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7) e può fare valere spese computabili di

                                         fr. 1'083.- mensili (12'998 annui).

 

                                         La soglia di intervento per il 2004 del ricorrente, è pari a            fr. 1’076.-- (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Gli assicurati, come visto, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria allorché il reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 LAS; consid. 2.6.).

 

                                         In casu, il sussidio della cassa malati mensile ammonta a          fr. 159.-- (cfr. doc. 15; 16).

                                         Pertanto la lacuna di reddito LAS mensile è pari a fr. 2’000.--   (fr. 1’076 + fr. 1'083 - fr. 159.--).

 

                                         Per il lasso di tempo dal mese di ottobre al mese di dicembre 2004 la prestazione assistenziale a cui l’assicurato ha diritto è pari a fr. 2’000.-- al mese, come risulta dalla decisione formale del 23 settembre 2004 e dalla decisione su reclamo del 1° febbraio 2005 impugnata (cfr. doc. 15; I).

 

 

                                         In simili condizioni, visto che il conteggio è stato allestito dall’USSI in rispetto di quanto previsto esaustivamente dalla LAS e dalla Laps, non vi è spazio per aumentare di fr. 100.-- l’importo della prestazione assistenziale assegnata all’insorgente.

 

                                         La decisione su reclamo del 1° febbraio 2005 deve conseguentemente essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti