statuendo sui ricorsi del 21 marzo 2005 e del 21 aprile 2005 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
ritenuto, in fatto
1.1. Con una decisione del 15 dicembre 2004 (222.04.3577) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha attribuito a RI 1, persona richiedente l'asilo, una prestazione assistenziale di fr. 300.-- per il mese di dicembre 2004 quale "sostentamento, indumenti, trasporto, materiale asilo e scolastico e diversi" (cfr. Doc. 42.2005.2, Doc. A4).
Con un'altra decisione del 5 gennaio 2005 (222-05.16) l'USSI ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 350.-- per il mese di gennaio 2005 (inc. 42.2005.3, Doc. A5.
Infine, con decisione del 26 gennaio 2005 (222-05.207), l'USSI ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 426.75 al mese per il periodo 1° febbraio - 31 maggio 2005 (Inc. 42.2005.4, Doc. A).
1.2. Contro le prime due decisioni RI 1 ha inoltrato un tempestivo reclamo all'USSI (Inc. 42.2005.2, Doc. A3), erroneamente denominato "opposizione", che è stato evaso e respinto dall'USSI il 14 marzo 2005, mediante una semplice lettera, senza indicazione dei rimedi di diritto.
In particolare l'amministrazione ha rilevato:
" (...)
È quindi proprio in base al risultato dei calcoli eseguiti che lo scrivente ufficio le ha corrisposto un sostentamento di fr. 300.-- per dicembre 2004 e fr. 350.-- per gennaio 2005.
Cogliamo, inoltre, l'occasione per informarla che nel 2004 l'Ufficio federale dei rifugiati versava al Canton Ticino un importo forfetario di fr. 16.74 al giorno per il vitto, articoli da toeletta e articoli domestici, abbigliamento, assistenza e fabbisogno personale e fr. 10.71 al giorno per le spese dell'alloggio. Se si fa un calcolo mensile si ottiene fr. 823.50. Da un calcolo veloce si può quindi dedurre che le viene mensilmente corrisposto fr. 956.75, cioè più di quanto l'Ufficio federale dei rifugiati versa al cantone.
Siamo tuttavia disposti a rivalutare la sua situazione presso il nostro ufficio." (Inc. 42.2005.2, Doc. A2)
1.3. Il 21 febbraio 2005 RI 1 ha inoltrato un'opposizione (recte: un reclamo) contro la terza decisione contestando il fatto che dall'importo di fr. 450.-- mensili siano stati dedotti fr. 23.25 per la TV via cavo. Egli sostiene che "la TV via cavo è inclusa nel canone di locazione netto e non può essere scorporata" (Inc. 42.2005.4, Doc. I).
Con una semplice lettera del 2 marzo 2005 l'USSI ha respinto il reclamo, rilevando:
" Abbiamo ricevuto il suo reclamo contro la nostra decisione no.
__________ relativa alle prestazioni per il canone di locazione.
Lo scrivente ufficio eroga prestazioni assistenziali attenendosi rigorosamente alle direttive dell'Ufficio federale della Migrazione, il quale non riconosce alcuna prestazione per la TV via cavo poiché non è assolutamente una prestazione indispensabile.
Il contratto di locazione da lei sottoscritto con la fiduciaria __________ precisa - al § 2 - che nell'affitto mensile è incluso un acconto per la TV via cavo. Tale concetto è ripetuto anche nel regolamento della casa al punto 10. Si constata però che il carattere della norma, più che all'allacciamento alla TV via cavo, tende ad evitare l'installazione di impianti privati.
L'attuale legislazione in materia di locazione prevede infatti che il canone di abbonamento della TV via cavo debba essere corrisposto unicamente se l'inquilino ne beneficia; ne consegue che lei deve semplicemente segnalare all'amministrazione la rinuncia a questo servizio (tramite sigillatura della presa) affinché il costo sia dedotto dal canone di locazione.
La invitiamo quindi a procedere in tal senso, non appena la fiduciaria ci avrà confermato la modifica della pigione, l'attuale deduzione sarà ripristinata.
Gli operatori del __________ sono senz'altro a sua disposizione per eventualmente fornirle adeguata assistenza."
(Inc. 42.2005.2, Doc. A1)
1.4. Il 21 marzo 2005 RI 1 ha inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato con il quale ha chiesto di annullare le due decisioni su reclamo, rilevando in particolare:
" (...)
Vorrei sapere dall'ufficio sociale la legge si dice che devo spendere a me stesso quando ero disoccupato ogni mese solo 450 SFR per (fabbisogno), mentre in Svizzera chi guadagno 2400 SFR al mese considerato nella categoria della povertà, non so se l'ufficio sociale chiede anche ai svizzeri di spendere 450 SFR al mese o non si chiede.
Come già nella stessa lettera (allegato 2) seconda pagina, l'ufficio federale dei rifugiati versa 16.74 il giorno per il vitto, ... che significa al mese 502 SFR ma io non vedo pio (recte: più) di 450 SFR al mese, quelli che l'ufficio sociale versa a me, dove sono 52 SRF?...
E per l'alloggio dove io abito è il più buon mercato in tutta la svizzera 530 SFR al mese incluso tutto (allegato 8) contratto, l'appartamento dal 2003 e ho il diritto a continuare abitare nella stessa.
2- Per la lettera del 2 marzo 2005 (allegato 1), ho osservato che l'ufficio sociale sta togliendo ogni mese 23,5 SFR per TV via cavo della prestazione 450 SFR al mese (deve essere 502 SFR) (allegato 9) a quel motivo ho scritto una lettera del 21 febbraio 2005 (allegato 10) allegando una lettera della fiduciaria immobiliare __________ (allegato 11) indica che la TV via cavo non viene rimborsata in caso di rinuncia, ma l'ufficio sociale ha risposto nel modo che già nella lettera del 1 marzo 2005 senza dare alcuna prova a quello che l'ufficio della migrazione non riconosce alcuna prestazione per la TV via cavo, ma anche quando sara vero che l'ufficio non riconosce la prestazione per la TV via cavo non si può applicarlo sul mio caso perchè la via cavo è inclusa nel canone di locazione, e non può essere scorporata come risulta (nell'allegato 11).
Alle fine vorrei sottoporre al vostro ufficio che l'ufficio della migrazione in modo molto chiaro dichiara che le prestazioni assistenziali versate a richiedenti l'asilo ..., sono inferiori del 20% rispetto alle prestazioni versate a cittadini svizzeri, e si aggirano in media intorno ai 1200 SFR per persona a mese (allegato 12).
In considerazione di quanto sopra si chiede:
● Annullare le decisioni dell'ufficio sociale del 2 marzo 2005 e 14 marzo 2005.
● Rimborsare la somma di 202 SFR per il mese di dicembre
(502 - 300 = 202)
● Rimborsare la somma di 152 per il mese di gennaio
(502 - 350 = 152)
● Rimborsare la somma di 75.25 per il mese di febbraio
(502 - 426.75 = 75.25)
● Rimborsare la somma di 75.25 per il mese di marzo
(502 - 426.75 = 75.25). " (Inc. 42.2005.2, Doc. I)
1.5. Il 5 aprile 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso e ha trasmesso gli atti al TCA per competenza (Inc. 45.2005.2, Doc. III).
1.6. L'11 aprile 2005 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare la risposta di causa (Inc. 45.2005.2, Doc. IV).
1.7. Il 15 aprile 2005 l'USSI ha informato il TCA d'avere concordato con l'assicurato un incontro per il 20 aprile 2005 con lo scopo di ridiscutere il caso (Inc. 45.2005.2, Doc. V).
1.8. Il 25 aprile 2005 l'USSI ha trasmesso al TCA copia di due decisioni con le quali l'amministrazione ha riconosciuto un ulteriore importo di fr. 126.75 per il mese di dicembre 2004 (decisione 222-05.1059, Inc. 45.2005.2, Doc. VI/2) e un ulteriore importo di fr. 76.75 per il mese di gennaio 2005 (decisione 222-05.1060, Inc. 45.2005.2, Doc. VI/3).
1.9. Il 29 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale in particolare sottolinea che:
" (...)
Dopo che l'USSI ha rimborsato una parte della prestazione per il mese di dicembre 2004 (126.75) e gennaio 2005 (76.75) ed in considerazione di quanto sopra e sul mio ricorso nella mia lettera del 21 marzo 2005 si chiede:
1. Proseguire una procedura per la causa amministrativa contro l'USSI.
2. Una spiegazione da parte dell'USSI perchè prima ha fatto un cumulo per poter togliere una somma della prestazione per dicembre 2004 e gennaio 2005 e adesso non ci sarà più quel cumulo?!
3. Una spiegazione da parte dell'USSI perchè richiedente l'asilo che esaurisce la disoccupazione non ha il diritto alla prestazione in base al (Laps), con prova della legge.
4. Se il diritto alla prestazione Laps può applicarlo sul mio caso, chiedo tutte le prestazioni in base allo stesso.
5. Una spiegazione da parte dall'USSI perchè sta togliendo 58 SFR dalla mia prestazione quella che deve essere 508 SFR in base agli allegati (15 e 16), versando a me 426.75 SFR dopo che toglie 23.25 SFR per PV via cavo senza diritto come già nella mia lettera del 21 marzo 2005.
6. Come l'USSI ha rimborsato per il mese di dicembre 2004 300 SFR (allegato 4 lettera 21 marzo 2005) e 126.75 SFR (allegato 13), mancano ancora 81.25 SFR per il mese di dicembre 2004 che l'USSI deve restituirli (508 - [300+126.75] = 81.25).
7. Come l'USSI ha rimborsato per il mese di gennaio 350 SFR (allegato 5 lettera 21 marzo 2005) e 76.75 SFR (allegato 14), mancano ancora 81.25 SFR per il mese di gennaio 2005, l'USSI deve restituirli (508 - [300+126.75] = 81.25).
8. Per i mesi di febbraio e aprile 2005 l'USSI ha rimborsato 426.75 per ogni mese (allegato 17), mancano ancora per ogni mese 81.25 SFR e in somma di 243.75 SFR (508 - 426.75 = 81.25) per il mese.
9. Una dichiarazione da parte dell'USSI che a partire dal 1° maggio 2005 la mia prestazione sociale sarà 508 SFR non è più 426.75 SFR in base agli allegati 15 e 16)." (Inc. 42.2005.2, Doc. VII)
1.10. Al riguardo il 17 maggio 2005 l'USSI ha formulato le seguenti osservazioni:
" (...)
ad 2)
In occasione dell'incontro del 20 aprile 2005, sollecitato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI), avvenuto presso la sede di __________ di __________ alla presenza del sig. RI 1, dei rappresentati dell'ente citato e dell'USSI, l'interessato ha capito benissimo che i calcoli erano stati effettuati dallo scrivente ufficio in base ai parametri assistenziali applicati ai richiedenti l'asilo ed agli ammessi provvisoriamente che risiedono nell'ambito della LAsi nel cantone Ticino.
L'USSI ha deciso di modificare in senso favorevole all'interessato le sue decisioni n. __________ del 15 dicembre 2004 e n. __________ del 05 gennaio 2005, non tanto perché i calcoli effettuati erano sbagliati, bensì perché ha ritenuto che le spiegazioni avanzate dal sig. RI 1 in merito al fatto di non avere potuto risparmiare dei soldi fossero plausibili.
ad 3, 4)
Sempre nella stessa occasione il capoufficio dell'USSI, sig. __________, ha spiegato al sig. RI 1 che i richiedenti l'asilo e gli ammessi provvisoriamente non hanno il diritto di beneficiare di prestazioni assistenziali ai sensi della Legge sull'assistenza sociale del 8 marzo 1971 (Las) a causa dell'espressa eccezione prevista dal diritto cantonale all'art. 6 della Las:
" Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l'asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai cantoni delle spese cagionate da queste persone. Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici e privati."
A tal proposito rileviamo che il nostro esecutivo cantonale in data 25 gennaio 1995 (doc. 1) ha emanato una decisione di principio, riconfermata il 21 gennaio 1997 -(doc. 2), concernente l'ammontare delle prestazioni assistenziali destinate ai richiedenti l'asilo ed agli ammessi provvisoriamente soggiornanti in Ticino nell'ambito della LAsi.
ad 5,6,7,8 )
Per quanto attiene invece all'ulteriore importo di fr. 58.-- rivendicato dal sig. RI 1, ci permettiamo di rilevare che, sempre in occasione del menzionato incontro, gli è stato chiaramente spiegato che le tariffe relative alle prestazioni per il sostentamento che il Cantone versa ai richiedenti l'asilo ed alle persone ammesse provvisoriamente soggiornanti in Ticino nell'ambito della LAsi sono state fissate a suo tempo dal nostro Dipartimento e, a supporto di quanto detto, gli è stata mostrata e spiegata la tabella allegata (doc. 3) dalla quale si evince che egli ha diritto a fr. 450.-- (Fr. 360.- per sostentamento, indumenti e diversi + Fr. 90.- di spillatico). Dall'importo menzionato l'USSI ha dedotto fr. 23.25 corrispondenti alle spese della TV via cavo, poiché non riconosciute nell'ambito assistenziale. Di conseguenza l'ammontare delle prestazioni spettanti al citato è di fr. 426.75.
Precisiamo che le pretese avanzate dal sig. RI 1 sono basate su di un calcolo erroneo poiché egli si è riferito all'importo forfettario che la Confederazione rimborsa ai Cantoni (doc. 5, doc. 6) e quindi non ai beneficiari di prestazioni. L'importo forfettario ha lo scopo di permettere ai Cantoni di far fronte alle spese di assistenza causate dai richiedenti l'asilo e dagli ammessi provvisoriamente soggiornanti sul loro territorio. Non esiste alcun articolo della LAsi che obbliga i Cantoni a versare ai beneficiari di prestazioni degli importi equivalenti alle tariffe forfettarie stabilite dalla Confederazione.
Rileviamo, infine, che le spese di assistenza di un richiedente che alloggia in un appartamento non si limitano solo al suo fabbisogno personale, esse consistono anche in spese legate a determinate circostanze come ad esempio il pagamento delle fatture relative al consumo dell'elettricità, quella relativa alla RC o alle spese accessorie, eventuali spese di trasporto, ecc. Queste fatture vengono inviate direttamente dai beneficiari di prestazioni allo scrivente Ufficio che provvede al loro pagamento. Ne consegue che se il Cantone versasse loro importi corrispondenti ai forfaits che riceve dalla Confederazione non potrebbe più assicurare il riconoscimento di prestazioni circostanziali. E' evidente che il signor RI 1 non ha minimamente tenuto conto di tutti questi aspetti nella formulazione delle sue pretese. (Inc. 42.2005.2, Doc. IX)
Invitato a prendere posizione su questa lettera, il 25 maggio 2005 RI 1 ha chiesto di accogliere il ricorso (Inc. 42.2005.2, Doc. XI).
1.11. Il 7 giugno 2005 il Presidente del TCA ha convocato le parti per un'udienza di discussione di causa prevista per il 20 luglio 2005 alle ore 14:00 (Inc. 42.2005.2, Doc. XII)
1.12. Il 20 luglio 2005 ha avuto luogo a Lugano la prevista udienza alla presenza del signor __________, Capo dell'USSI, del ricorrente e del suo patrocinatore.
In quell'occasione è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" Il Presidente del TCA prende atto che il ricorrente è rappresentato da uno st.legale. Segnala che la convocazione per l'udienza è stata fatta il 7 giugno 2005 e soltanto ieri il TCA ha appreso dell'esistenza di un patrocinatore. Al riguardo il ricorrente precisa che in precedenza non sapeva come comportarsi e in particolare non sapeva della possibilità di chiedere l'assistenza giudiziaria.
Al riguardo il lic.iur. __________ consegna raccomandata a mano una richiesta di assistenza giudiziaria.
Il Presidente del TCA chiede al lic.iur. __________ come mai ha chiesto solo ieri di visionare l'incarto sebbene la procura sia datata 4 luglio 2005. Il rappresentante dell'assicurato precisa che l'avv. __________ ha avuto un impedimento e per questo è stato inviato a lui negli ultimi giorni a trattare il caso.
Precisa di essere comunque già in possesso della documentazione per cui è in grado di partecipare attivamente all'udienza.
Il Presidente del TCA, ritenuto che il primo caso fondato sulla Las per il quale viene tenuta un'udienza riassume brevemente alcuni aspetti della procedura:
- decisione formale;
- reclamo;
- decisione su reclamo;
- ricorso;
- risposta di causa.
Prima della risposta di causa l'amministrazione può riesaminare la propria decisione iniziale:
o accoglie integralmente le richieste ricorsuali, in questo caso trasmette al Tribunale la nuova decisione chiedendo al Tribunale di stralciare la causa dai ruoli
o accoglie soltanto parzialmente le richieste ricorsuali e chiede al Tribunale di proseguire nella trattazione della causa per le parti ancora controverse.
Se invece l'amministrazione intende confermare la propria decisione trasmette la risposta di causa tempestivamente.
Riguardo ai rimedi di diritto e alla luce di quanto evocato dal sig. __________ riguardo a un regolamento in fase di elaborazione il Presidente del TCA invita all'amministrazione a leggere con attenzione l'art. 33 Laps.
Il Presidente del TCA segnala al patrocinatore del ricorrente di avere individuato negli atti da lui forniti 4 decisioni formali.
Decisione __________ (dicembre 2004)
Decisione __________ (gennaio 2005)
Decisione __________ (prestazioni assistenziali febbraio-maggio 2005)
Decisione __________ (pigione febbraio-maggio 2005)
Risponde (recte: rispondendo) al Presidente del TCA il patrocinatore dell'assicurato precisa che la decisione con la quale viene versato fr. 530.-- al mese di pigione al locatore non è contestata.
Su questo punto il ricorso viene quindi ritirato e la causa verrà stralciata dai ruoli.
Per quel che riguarda le altre decisioni il Presidente del TCA rileva quanto segue:
dicembre 2004:
l'amministrazione ha complessivamente attribuito all'assicurato per il mantenimento
fr. 426.75 (300.-- + 126.75).
Il patrocinatore dell'assicurato chiede che per questo mese vengano versati i fr. 23.25 che mancano per arrivare all'importo di fr. 450.-- (350.-- + 90.--). Il ricorrente dal canto suo insiste affinché il Cantone versi i fr. 508.50 al mese che mancano per raggiungere l'importo complessivo rimborsato dalla Confederazione (16,95 x 30 - 450).
Al riguardo il Presidente del TCA rinvia alle norme della legge sull'asilo e al contenuto della risposta di causa.
Il rappresentante dell'assicurato dichiara appunto di condividere l'impostazione data dall'amministrazione. Dal canto suo il sig. __________ si limita ad aggiungere che se si volessero applicare in questo modo le norme sul rimborso forfetario, allora si dovrebbe anche diminuire quanto viene versato per l'alloggio e pagare solo fr. 11.-- circa x 30 e non 530 come invece viene versato oggi.
Il Presidente del TCA chiede al sig. __________ su quale base venivano versate le prestazioni assistenziali ai richiedenti d'asilo prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 6 Las. Egli precisa che ci si fondava sulle norme della legge sull'assistenza ma che non vi era una disposizione specifica per i richiedenti l'asilo. Ci si fondava su direttive del Dipartimento già dall'inizio degli anni '80.
Rispondendo al Presidente del TCA il sig. __________ ricorda che l'art. 6 è stato introdotto in occasione della modifica della legge assistenza sociale.
Il Presidente del TCA chiede se il regolamento è stato elaborato oppure no. La risposta è negativa esiste solo una bozza. In questa bozza sono ribaditi i parametri attualmente in vigore, in particolare per una persona sola il limite di fr. 450.-- complessivi.
Per quel che riguarda i mesi di gennaio e da febbraio a maggio 2005 la contestazione è la stessa e l'importo riconosciuto è identico fr. 426.75.
Il sig. __________ rispondendo al Presidente del TCA sottolinea che l'ufficio paga a parte la Cassa malati, oltre a prestazioni integrative come risulta dalla lista allegata che viene consegnata seduta stante al Tribunale e trasmessa immediatamente al patrocinatore dell'assicurato.
Il sig. __________ precisa che oltre all'importo di base vengono rimborsate le spese di malattia (premi e partecipazioni), di elettricità e gas. Il telefono non è invece considerato un bene primario per cui non viene pagato (dev'essere coperto dunque con gli importi di base). Di questo sono a conoscenza anche i rappresentanti del __________.
Il ricorrente precisa comunque che nei fr. 530.-- sono comprese tutte le spese anche di elettricità e che non dispone di telefono.
Il Presidente del TCA chiede al ricorrente a che punto si trova la sua domanda d'asilo. Egli precisa che sta attendendo l'esito del ricorso e che è rappresentato in quella sede da un altro patrocinatore.
Il sig. __________ dopo aver illustrato le modalità con la quale si decide se una persona risiede in un alloggio collettivo o in uno individuale precisa che nel caso concreto il ricorrente ha preso un alloggio individuale in quanto a quel momento economicamente indipendente. È venuto in assistenza soltanto dopo aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione.
L'assicurato precisa che è un alloggio che ha reperito lui stesso un alloggio nel 2002 (recte: che ha reperito lui stesso nel 2002) presso il precedente datore di lavoro. Egli sottolinea di aver trovato questo appartamento lui stesso a partire dal 1° marzo 2003.
Il Presidente del TCA chiede al sig. __________ se alle persone in assistenza che dispongono di un televisore viene dedotto dall'importo complessivo di fr. 450.-- il costo della tassa di ricezione (visto che la televisione non è un bene primario).
La risposta è no.
Il Presidente del TCA chiede come mai viene versato l'importo di fr. 530.-- al locatore senza contestare la spesa accessoria per la tivù via cavo. Il sig. __________ risponde che visto che la polizza arriva a loro già intestata con l'importo di fr. 530.--, versano questo importo al locatore però deducono una parte dal fabbisogno mensile.
Il Presidente del TCA chiede al sig. __________ come ha determinato l'importo di fr. 23.25, egli risponde che è una nota della sua collaboratrice per cui presume che sono state chieste informazioni per sapere a quanto ammonta questa quota.
Il ricorrente presenta una fattura della __________ per la tassa di ricezione e sottolinea che non gli è stata pagata dall'assistenza. Il signor __________ ribadisce quanto detto prima e che cioè dev'essere coperto col fabbisogno personale.
Il ricorrente a domanda del Presidente del TCA precisa di avere un apparecchio televisivo.
Il lic.iur. __________ sottolinea che nelle direttive del 1996 nel fabbisogno mensile figura il sostentamento acquisto indumenti spese di trasporto e materiale scolastico. Non figura quindi il via cavo per cui l'importo di fr. 360.-- deve servire solo a questo e non può essere dedotto.
Il sig. __________ sottolinea che il problema è che il via cavo non è mai stato riconosciuto a nessuno fra i richiedenti l'asilo.
Egli precisa inoltre che l'importo di fr. 23.-- viene dedotto in quanto il corrispondente ammontare è già versato al locatore.
Il ricorrente ribadisce che anche se non volesse l'allacciamento via cavo è comunque tenuto a pagare fr. 530.-- al mese per cui non è giusto togliergli l'importo dal suo fabbisogno.
In conclusione della discussione di causa il Presidente del TCA riassume quanto segue:
Il sig. __________ invierà il più presto possibile precise indicazioni sull'importo del rimborso forfetario per l'alloggio 2004 e 2005 e sulla riduzione di fr. 23.25.
Il ricorso contro la decisione N° __________ viene ritirato per cui la causa è stralciata dai ruoli.
Per quel che concerne le altre tre decisioni, dopo il reclamo dell'assicurato, nelle decisioni su reclamo l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha stabilito che il ricorrente ha diritto, per il periodo dicembre 2004 - maggio 2005 ad un importo di fr. 426.75 al mese. L'assicurato non si dichiara soddisfatto del parziale accoglimento dei reclami e postula il riconoscimento di almeno fr. 450.-- mensili, per le motivazioni esposte in sede di udienza.
Su quest'unico punto le contestazioni formulate nel ricorso restano ancora attuali e su queste si pronuncerà il TCA.
Alle ore 16:00 il Presidente del TCA dichiara chiusa la seduta."
(Inc. 42.2005.2, Doc. XV)
1.13. Il 29 luglio 2005 l'USSI ha trasmesso al TCA i documenti di cui si è discusso in occasione dell'udienza.
Si tratta innanzitutto di uno scritto di __________ della __________, __________, del seguente tenore:
" Tassa mensile allacciamento __________
Appartamento no. __________ in __________, __________
inquilino: sig. RI 1
Confermiamo che la tassa per l'allacciamento ai servizi di TV via cavo per l'appartamento in oggetto è per il 2005 di Frs. 23.25 mensili."
(Inc. 42.2005.2, Doc. XIX/1)
Inoltre l'USSI ha trasmesso una copia dell'Allegato 4.1 delle direttive d'esecuzione relative all'OAsi 2 sull'asilo 80.1.2 per il 2004 e per il 2005 dalle quali risulta che la "gradazione cantonale dell'importo relativo alla locazione per richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione senza permesso di dimora" ammonta globalmente per il Ticino a fr. 10.71 nel 2004 (Inc. 42.2005.2, Doc. XIX/2) e a fr. 10.79 nel 2005 ((Inc. 42.2005.2, Doc. XIX/3)
Questi scritti sono stati inviati per conoscenza al ricorrente.
1.14. Il 4 agosto 2005 il Presidente del TCA ha inviato il seguente scritto alla Consigliera di Stato, avv. __________, Direttrice del Dipartimento sanità e socialità:
" il TCA è confrontato con il ricorso di un richiedente l'asilo che contesta l'importo delle prestazioni assistenziali che gli sono state accordate.
L'art. 6 della Legge sull'assistenza sociale, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede quanto segue:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l'asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati."
Nel corso di un'udienza per la discussione della causa, tenutasi a Lugano il 20 luglio 2005, il signor __________ ha fatto allusione ad una bozza di Regolamento già esistente.
Con la presente mi rivolgo a Lei per sapere se:
1) Il Consiglio di Stato intende adottare un Regolamento nel quale disciplinare le questioni relative alla concessione delle prestazioni assistenziali ai richiedenti l'asilo?
2) Per quali motivi il Regolamento non è stato finora adottato?
3) Quando il Consiglio di Stato prevede di adottare tale Regolamento?
4) Può confermare che, per il momento, le prestazioni assistenziali versate ai richiedenti l'asilo sono quelle che figurano nelle direttive da anni in vigore (fr. 450.-- al mese per coprire il fabbisogno)?
5) Può confermare che il futuro Regolamento riprenderà tale importo senza nessuna modifica?" (Inc. 42.2005.2, Doc. XX)
Il 2 settembre 2005 la Consigliera di Stato ha così risposto:
" (...)
Alle sue cinque domande posso rispondere quanto segue:
1. II Consiglio di Stato intende emanare uno specifico Regolamento concernente l'assegnazione di prestazioni assistenziali a favore di richiedenti l'asilo, di persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, entro la fine del corrente anno. II Regolamento farà esplicito riferimento alle normative federali (Legge sull'asilo e Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie) e cantonali (Legge sull'assistenza sociale, e più precisamente l'art. 6 che conferisce all'esecutivo la competenza di disciplinare la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali nei confronti di richiedenti l'asilo e altri stranieri soggetti alle procedure previste dalla Legge sull'asilo).
2/3 Su proposta del Gruppo di lavoro "Riesame servizi, compiti e attività", il Consiglio di Stato, il 28 aprile 2004, ha adottato la decisione di principio di riunificare nel Dipartimento delle istituzioni (Sezione dei permessi e dell'immigrazione) l'assieme delle competenze inerenti la gestione dell'asilo. Il ritardo nella prevista adozione del Regolamento è legato al fatto che il passaggio di competenze non ha ancora potuto essere perfezionato. Dovrebbe avvenire entro la fine del corrente anno.
4. Per ora sono confermate le prestazioni assistenziali definite con la Risoluzione Dipartimentale del 25 gennaio 1995, e successivo adeguamento del supplemento per figli del 1° gennaio 1996.
5. L'entità delle prestazioni sarà definita dal nuovo Regolamento. Al momento, non sono previste modifiche finanziarie per quanto attiene la prestazione assistenziale da destinare ad una persona adulta (450 fr. per il sostentamento di base, oltre all'alloggio e alle spese medico-sanitarie)." (Inc. 42.2005.2, Doc. XXII)
1.15. Al riguardo il patrocinatore del ricorrente il 9 settembre 2005 si è così espresso:
" (...)
Ad. 1-4 Nessuna osservazione.
Ad 5 Ai sensi della Risoluzione governativa 25 gennaio 1995, le prestazioni assistenziali destinate ad una persona sola - tenuto conto che sono versati quali importi forfetari e non sono calcolati sulla base delle spese assistenziali effettive - ammontano per il fabbisogno mensile del richiedente l'asilo a Fr. 360.--. Ne consegue, che tale importo mensile deve unicamente servire per coprire le spese riguardanti il sostentamento, l'acquisto di indumenti e le spese di trasporto del richiedente l'asilo. Oltre all'importo mensile di Fr. 360.-- deve essere aggiunto lo spillatico di Fr. 90.-- in modo da ottenere l'importo di Fr. 450.-- per il sostentamento minimo di base. Lo scritto dell'On. __________ conferma tale conclusione.
Inoltre - sempre ai sensi della Risoluzione governativa - possono essere riconosciute separatamente le spese per l'erogazione dell'elettricità, l'assicurazione malattia, le cure dentarie e l'acquisto di occhiali. Da quanto si evince dallo scritto dell'On. __________, devono altresì essere coperte le spese inerenti l'alloggio.
Pertanto, al ricorrente devono essere versati prestazioni assistenziali che coprono le spese di sostentamento (importo fortetario), le spese inerenti l'alloggio, le spese medico-sanitarie e tutte le altre spese preventivamente autorizzate dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (di seguito USSI).
Come è scaturito in sede di udienza 20 luglio 2005, il ricorrente ha dimostrato e non è stato contestato dal rappresentante dell'USSI, che l'importo dovuto per l'allacciamento via cavo è parte integrante della pigione. Il ricorrente si è attivato contestando al locatore il fatto di dover pagare la via cavo congiuntamente con la pigione (cfr. scritto 17 febbraio 2005 __________). Al ricorrente non può quindi essere rimproverato alcunché. Decurtare l'importo via cavo dal sostentamento di base cui lo stesso ha diritto è alquanto penalizzante per il ricorrente, in quanto lo stesso nulla può fare per togliere questa ulteriore spesa dalla pigione.
Per di più, non si capisce proprio perchè deve essere penalizzato il ricorrente, tenuto conto che lo stesso ha diritto al sostentamento di base che non può essere diminuito essendo un importo forfetario e non calcolato sulla base delle spese assistenziali effettive. Oltretutto la Risoluzione 25 gennaio 1995 - in merito al sostentamento di base - contempla unicamente le spese del fabbisogno mensile e non prevede il versamento di tale prestazione per coprire le spese per l'allacciamento via cavo.
L'USSI non è quindi autorizzata a diminuire l'ammontare del sostentamento base (Fr. 360.-- + Fr. 90.--), avrebbe caso mai dovuto ritoccare la voce contabile "pigione", ma questo unicamente dopo aver accertato che il ricorrente era ben edotto che la spesa via cavo non poteva essere coperta e soprattutto dopo aver verificato che il ricorrente - nonostante la segnalazione - avesse continuato sua sponte a beneficiare del servizio via cavo. Come già esposto e dimostrato, il ricorrente ha contestato il fatto di essere messo al beneficio della via cavo.
Ne discende che la spesa dovuta all'allacciamento via cavo non può essere per alcuna ragione assegnata al ricorrente.
Per questi motivi e alla luce dello scritto 2 settembre 2005 dell'On. Avv. __________, il ricorrente chiede che venga riconosciuta una prestazione pari a Fr. 450.-- quale sostentamento base senza decurtazione alcuna per le spese via cavo." (Doc. XXV)
1.16. Il 22 settembre 2005 l'USSI ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" In relazione al ricorso citato le trasmetto l'annessa documentazione da me reperita in un altro incarto di lavoro.
Trattasi della dichiarazione di rinuncia alla radio-TV via cavo che può essere sottoscritta tra l'occupante dell'appartamento, nella fattispecie un richiedente l'asilo come pure il proprietario o amministratore dello stabile e la __________.
Al punto 2.1 si rileva come l'inquilino, sottoscrivendo tale documento, rinunci espressamente all'utilizzo della presa di ricezione radio-TV via cavo con conseguente piombatura della presa da parte della __________ per impedirne l'uso." (Doc. XXVII)
Questo scritto, insieme alla "Dichiarazione di rinuncia alla radio-TV via cavo"; anonimizzata dal TCA, è stata trasmessa per conoscenza al rappresentante del ricorrente (Doc. XXVIII).
in diritto
In ordine
2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (in seguito: Las) contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps (Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000).
L'art. 33 Laps prevede che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."
Alla luce delle norme appena esposte è data la competenza del TCA ad esaminare il ricorso di RI 1 del 21 marzo 2005 (nel quale sono state contestate le 3 decisioni dell'USSI) come stabilito nella decisione del Consiglio di stato del 5 aprile 2005.
2.2. L'art. 72 del Codice di procedura ticinese (CPC), applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario dell'art. 23 della Legge di procedura davanti al TCA, prevede che il giudice può ordinare la congiunzione di azioni:
a) quando sia dato un caso di litisconsorzio e una delle azioni non sia riservata ad altro giudice per ragione di materia;
b) quando, essendo dirette contro un medesimo convenuto, derivino dal medesimo fatto o atto giuridico.
Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro delle decisioni derivanti dal medesimo fatto giuridico e concernono la medesima persona, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STFA del 26 agosto 2005 nella causa L., C 23/04 e C 26/04; STFA del 4 agosto 2005 nella causa A. e B., K 150/04 e
K 151/04; DTF 128 V 126; DTF 127 V 157; DTF 127 V 33; STFA del 16 ottobre 2000 nella causa K. K., Ö. K. S., P. S., K 52/00, K 53/00, 54/00 consid. 1; STFA del 29 settembre 1998 nella causa B., K 139+142/97, consid. 1; DTF 123 V 215 consid. 1).
2.3. L'art. 3a della Legge di procedura per le cause davanti al TCA stabilisce che:
" 1L'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
2Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale.
3Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 3 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente."
Nella presente fattispecie, prima di inviare la risposta di causa, l'USSI ha emesso due decisioni con le quali ha attribuito a RI 1 fr. 126.75 per il mese di dicembre 2004 e a fr. 76.75 per il mese di gennaio 2005 (cfr. consid. 1.8).
Come già ricordato in sede di udienza (cfr. consid. 1.12) in realtà l'amministrazione non avrebbe dovuto emettere due decisioni aggiuntive, bensì annullare e sostituire quelle precedenti, aumentando l'importo mensile assistenziale versato al ricorrente.
Resta il fatto che, dopo il riesame operato dall'amministrazione, l'importo per il sostentamento riconosciuto a RI 1 ammonta a fr. 426.75 per ognuno dei periodi oggetto delle tre decisioni e cioè dicembre 2004, gennaio e febbraio - maggio 2005.
Il richiedente l'asilo non si è dichiarato d'accordo con questo importo e rivendica una prestazione assistenziale superiore.
Il TCA, in applicazione dell'art. 3a della legge di procedura, esaminerà dunque se il ricorrente ha diritto ad un importo superiore a fr. 426.75 al mese, per il resto i ricorsi sono divenuti privi d'oggetto (sul tema cfr. SVR 2005 EL Nr. 3).
Nel merito
2.4. Il diritto fondamentale all'aiuto in situazioni di bisogno è garantito dall’art. 12 Cost. fed., il quale prevede che:
" Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."
Al riguardo in una sentenza del 5 agosto 2004 nella causa B., 1P.294/2004, pubblicata parzialmente in DTF 130 I 366 e in Cahiers genevois et romands de securité sociale N° 33-2004, il Tribunale federale ha rilevato quanto segue:
" (…)
4.- L’art. 12 Cst. concerne le droit d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse. Cette disposition n’a pas pour objet de garantir un revenu minimum à chacun, elle porte seulment sur les moyens indispensables à la survie dans une situation de dénuement, tels que la nourriture, les vêtements, le gîte et les soins medicaux (ATF 130 I 71 consid. 4.1 p. 75). Aux termes de l'art. 1 LRMCAS, le revenu minimum cantonal d'aide sociale a pour but d'éviter aux bénéficiaires le recours à l'assistance publique. Celle-ci est prévue, à Genève, par la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980. Destinée aux personnes dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins vitaux et personnels indispensables, elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales et communales (art. 1 al. 2 et 3 de cette loi). De toute évidence, elle constitue précisément l'aide qui est garantie par l'art. 12 Cst. L'arrêt attaqué dénie au recourant le droit de percevoir le revenu minimum cantonal d'aide sociale mais il ne porte aucune atteinte à ses perspectives d'obtenir, au besoin, l'assistance publique. Le moyen tiré de l'art. 12 Cst. est donc, lui aussi, mal fondé."
In una sentenza del 4 agosto 2005 nella causa R. e M., P 10/03, l'Alta Corte ha ancora rilevato che:
" (...)
6.1 Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 121 I 373 Erw. 2c; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003 Erw. 2.3). Dabei wurde die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" erst in der parlamentarischen Beratung auf Vorschlag der Verfassungskommissionen der eidgenössischen Räte eingefügt (BBl 1998 I 372 und 441). Sie soll - wie schon die Marginalie (in der Botschaft des Bundesrates noch "Recht auf Existenzsicherung" [BBl 1997 I 149]) - klarstellen, dass für das "Recht auf Hilfe in Notlagen" der Grundsatz der Subsidiarität gilt, wodurch der Verfassungsgeber somit den Anspruch als solchen bereits relativiert hat (Amtl. Bull. 1998 N 690). Der Anspruch umfasst zudem nur ein Minimum, d.h. einzig die in einer Notlage im Sinne einer "Überlebenshilfe" unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (Amtl. Bull. 1998 S 39 f.; N 688 f.; BGE 130 I 74).
6.2 Im Rahmen der Konkretisierung menschenwürdiger Existenzbedingungen kann aus dem Anspruch auf Obdach unter anderem auch ein Anspruch auf Beheizbarkeit der zu bewohnenden Räume abgeleitet werden (vgl. Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, ASR H. 664, S. 217). Die Anerkennung dieses Anspruchs im System der Ergänzungsleistungen findet darin ihren Niederschlag, dass Heizkosten ausdrücklich als Ausgaben anerkannt werden. Was die Höhe dieser anerkannten Heizkosten betrifft, muss aber bedacht werden, dass der verfassungsmässige Anspruch lediglich ein Minimum im Sinne einer Überlebenshilfe garantiert (vgl. Erw. 6.1 hievor) und dieser weniger mit Blick auf einzelne Positionen der EL-Berechnung denn auf die Gesamtleistung zu beurteilen ist. Unter Berücksichtigung, dass sich die Heizkostenpauschale über Fr. 840.-, wie bereits dargelegt, im Rahmen des üblicherweise von Rentnern für Heizkosten aufgewendeten Betrages bewegt (vgl. dazu im Übrigen auch die Bemerkung des ASB in seiner Vernehmlassung, wonach bei rund 8000 EL-Bezügern kein anderer Fall bekannt sei, in welchem solch hohe Heizkosten wie vorliegend geltend gemacht würden) und zudem nicht davon auszugehen ist, dass die normalerweise anfallenden Heizkosten nur gerade dazu ausreichen, im Sinne eines "Minimalstandards" das an Beheizung zum Überleben Notwendige sicherzustellen, wird der von Art. 12 BV garantierte, in einer Notlage unerlässliche Minimalanspruch jedenfalls gewährleistet. Sollte die Ergänzungsleistung unter Einschluss der Heizkostenpauschale in einem ganz speziell gelagerten Einzelfall für ein menschenwürdiges Dasein nicht ausreichen, wäre diesem Umstand nicht bei den Ergänzungsleistungen, sondern im Rahmen der Sozialhilfe Rechnung zu tragen. Dies ist indessen praktisch kaum vorstellbar, da die Ergänzungsleistungen von Verfassungs wegen den Existenzbedarf decken (in Art. 196 enthaltene Ziff. 10 ÜbBest BV zu Art. 112 BV). Eine Prüfung, ob die Heizkostenpauschale im konkreten Einzelfall kostendeckend ist, entfällt damit in diesem Verfahren. Art. 16b ELV erweist sich deshalb auch mit Bezug auf Art. 12 BV als verfassungskonform. (...)"
In un'altra sentenza del 18 marzo 2005 nella causa X., pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha precisato che:
" (...)
3.1. Nach Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Dieses Grundrecht garantiert nicht ein Mindesteinkommen; verfassungsrechtlich geboten ist nur, was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 74 f.; 121 I 367 E. 2c S. 373; Urteil 2P.148/2002 vom 4. März 2003, E. 2.3). Der Anspruch umfasst einzig die in einer Notlage im Sinne einer Überbrückungshilfe unerlässlichen Mittel (in Form von Nahrung, Kleidung, Obdach und medizinischer Grundversorgung), um überleben zu können (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen). Diese Beschränkung des verfassungsrechtlichen Anspruches auf ein Minimum im Sinne einer "Überlebenshilfe" (AB 1998 S 39) bedeutet, dass Schutzbereich und Kerngehalt zusammenfallen (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweis auf Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3. Aufl., Bern 1999, S. 178). Die Formulierung "wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen" soll klarstellen, dass für das Recht auf Hilfe in Notlagen der Grundsatz der Subsidiarität gilt (BGE 130 I 71 E. 4.1 S. 75 mit Hinweisen).
Art. 12 BV stellt ein leistungsrechtliches Auffanggrundrecht dar (Markus Schefer, Die Kerngehalte von Grundrechten, Bern 2001, S. 338 f.). Dieses steht in engem Zusammenhang mit dem Schutz der Menschenwürde nach Art. 7 BV und gilt wegen seines menschenrechtlichen Gehalts nicht nur für schweizerische Staatsangehörige, sondern auch für Ausländer, und zwar unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status. Auch illegal Anwesende wie der Beschwerdeführer können sich auf Art. 12 BV berufen (BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; vgl. auch BGE 130 I 1 und 82; 122 II 193; Kathrin Amstutz, Anspruchsvoraussetzungen und -inhalt, in: Carlo Tschudi [Hrsg.], Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen, Bern/Stuttgart/Wien 2005, S. 17; Dies., 2003, a.a.O., S. 29; Dies., Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, S. 157; Malinverni/Hottelier, a.a.O., S. 1351; Müller, a.a.O., S. 169; Uebersax, a.a.O., S. 39 f.; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 I, S. 343).“ (DTF 131 I 166 consid. 3.1 pag. 172-173).
Il TFA, dal canto suo, in una sentenza del 21 ottobre 2003, ha sottolineato che:
" (…)
4.2.3 Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 12 Cst. aux termes duquel quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Certes, cette disposition pose le principe du droit à des conditions minimales d'existence pour toute personne qui n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l'Etat (ATF 122 II 193 consid. 2/dd p. 198; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689). Le contenu du droit à des conditions minimales d'existence est défini par le législateur, auquel il incombe d'adopter des règles en matière de sécurité sociale. Toutefois, si le droit à des conditions minimales d'existence est un droit de l'homme qui appartient à toute personne physique dans le besoin, quelle que soit sa nationalité et indépendamment de son statut au regard de la police des étrangers (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit. p. 688), il suppose un lien de rattachement avec la Suisse, telle la résidence dans ce pays, condition qui n'est pas réalisée en l'occurrence." (SVR 2004 IV N. 23 pag. 71)
Sull'art. 12 Cost. fed., cfr. G. Malinverni - M. Hottelier, "La réglementation des décisions de non-entrée en matière dans le domaine du droit de l'asile - Aspects constitutionnels" in AJP/PJA 2004 pag. 1348-1354; K. Hartmann, "Vom Recht auf Existenzsicherung zum Nothilfe: eine Chronologie" in ZBl 2005 pag. 410 seg. e gli studi pubblicati in "Das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen". Ed. Paul Haupt. Berna-Stoccarda-Vienna, 2005.
In merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto in situazione di bisogno in applicazione dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 2005 nella causa X., 2A.692/2004.
Anche l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.
La garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).
Va comunque precisato che oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).
Infine, in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha rilevato che:
" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtligen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
2.5. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Preliminarmente va segnalato che tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Tali modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).
Nel caso in esame la fattispecie verte sull’ammontare della prestazione assistenziale attribuita all’assicurato dall’USSI a far tempo dal mese di dicembre 2004. In quel periodo sia la modifica della Las, che la nuova Laps erano già in vigore. Si applicano quindi le nuove disposizioni legali.
2.6. L’art. 1 Las stabilisce quanto segue:
" Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno. (cpv. 1)
Esse hanno lo scopo di favorire l’ inserimento sociale e professionale dei beneficiari." (cpv. 2)
Principio basilare della Las è il diritto per il cittadino di beneficiare dell’assistenza dello Stato qualora egli stia per cadere o sia caduto nel disagio. L’esistenza del diritto è affermata a prescindere dagli obblighi assistenziali di natura civile a favore dell’assistito (cfr. Messaggio n. 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 4).
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata (al riguardo cfr. pure il consid. 2.2).
Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 Las è stabilito come segue:
" A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4 delle Direttive COSAS)
|
Persone dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait I per il mantenimento (fr./mese) |
Forfait II per il mantenimento (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
|
1 persona |
1030.-- |
46.-- |
1076.-- |
|
2 persone |
1576.-- |
71.-- |
1647.-- |
|
3 persone |
1916.-- |
86.-- |
2002.-- |
|
4 persone |
2205.-- |
100.-- |
2305.-- |
|
5 persone |
2493.-- |
100.-- |
2593.-- |
|
6 persone |
2781.-- |
100.-- |
2881.-- |
|
7 persone |
3070.-- |
100.-- |
3170.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+285.-- |
- |
|
B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3 delle Direttive COSAS):
Per unità di riferimento con più di due persone di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)
Il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
|
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
|
1 persona |
960.-- |
100.-- |
1060.-- |
|
2 persone |
1469.-- |
100.-- |
1569.-- |
|
3 persone |
1786.-- |
100.-- |
1886.-- |
|
4 persone |
2054.-- |
100.-- |
2154.-- |
|
5 persone |
2323.-- |
100.-- |
2423.-- |
|
6 persone |
2592.-- |
100.-- |
2692.-- |
|
7 persone |
2861.-- |
100.-- |
2961.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 269.-- |
- |
+ 269.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’ integrazione sociale e l’ inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’ art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse, come già attualmente, anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4).
In una sentenza dell'11 luglio 2005 nella causa C. (42.2005.1) il TCA ha in particolare sottolineato che:
" (...)
le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’ art. 19 Las, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps (cfr. art. 18 Las).
La soglia di intervento, determinata nel regime della Las facendo riferimento alle disposizioni della COSAS, nel presente caso ammonta a fr. 1'076.-- mensili (cfr. consid. 2.6.).
In proposito l'assicurato, nel ricorso, ha affermato di non comprendere perché la soglia di intervento Laps è differente da quella applicata dall’USSI, che corrisponde a quella della COSAS (cfr. doc. I, consid. 1.3.).
Le soglie di intervento citate divergono, poiché, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.6.), l’art. 19 Las prevede che per le prestazioni assistenziali la soglia di intervento viene definita in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps).
Quest’ultima fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, mentre la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali si fonda sulle disposizioni emesse dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
Giusta l’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è, per contro, quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto di determinate deroghe previste dall’art. 22 Las stesso (cfr. consid. 2.7.).
Pertanto, in virtù dell’art. 5 Laps (cfr. consid. 2.7.), il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.).
I redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 Las, che contempla delle deroghe ai disposti appena citati della Laps (cfr. consid. 2.7.), sono elencati in modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps, né dalla Las.
A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento.
In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20 agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), nel caso in cui l’entità di una prestazione assistenziale ordinaria risulti da un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto di tutti quei redditi e quelle spese riguardanti l’assicurato che sono previsti dalla Laps e dalla Las, l’USSI non può aumentarne l’importo a seconda delle richieste di un assicurato."
2.7. Per quanto concerne il titolare del diritto l’art. 5 Las prevede:
" Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. (cpv. 1)
Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. (cpv. 2)
Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali." (cpv. 3)
Delle eccezioni sono contemplate all’art. 6 Las:
" Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. (cpv. 1)
Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. (cpv. 2)
II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati. (cpv. 3)."
L'art. 5 è stato modificato e l'art. 6 è stato inserito nella Las, quale nuova normativa, su iniziativa della Commissione gestione e finanze dal Gran Consiglio, la quale, nel suo Rapporto del 5 novembre 2002 sul Messaggio N° 5250 del Consiglio di Stato dell'8 maggio 2002 relativo alla modifica alla legge sull'assistenza sociale, si è così espressa:
" 6. Modifiche proposte dalla Commissione
Articolo 5
L'esame commissionale ha messo in evidenza una formulazione inadeguata dell'art. 5, proposta dal Messaggio, poiché si presta ad equivoci per quanto riguarda la posizione dei richiedenti l'asilo e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
Infatti l'ordinanza federale N. 2 sull'asilo, dell' 11 agosto 1999, rinvia alle singole legislazioni cantonali sull'assistenza la definizione del trattamento finanziario dei richiedenti l'asilo. Quindi anche la nostra legge deve essere precisata, altrimenti i richiedenti l'asilo dovrebbero beneficiare delle prestazioni intere previste dalla Las, prestazioni che sono nettamente superiori a quelle rimborsate dalla Confederazione. Per questo motivo i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5, d'intesa con la Divisione dell'azione sociale, vanno così modificati:
1. Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2. Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati;
3. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali (immutato).
Va precisato che il concetto di dimora assistenziale non è riferita al Codice civile che prevede nel concetto di dimora la residenza, ma si riferisce alla Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 24 giugno 1977.
Articolo 6 - Eccezioni
Quale conseguenza delle modifiche dell'art. 5 va introdotto un nuovo art. 6 (il precedente art. 6 era stato soppresso nel 1979 e il numero è rimasto libero, motivo per cui non vi sono problemi tecnici ad inserire questo articolo) di questo tenore:
1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle
a) richiedenti l'asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionale da queste persone.
3Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." (Rapporto pag. 8-9)
In tale contesto va ricordato che l'art. 81 della legge sull'asilo (LAsi) dal 26 giugno 1998 (RS 142.31) garantisce ai richiedenti l'asilo il diritto alle prestazioni assistenziali ("Le persone soggiornano in Svizzera sulla base della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono l'assistenza necessaria se nessun terzo è tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale e contrattuale").
Un'eccezione è prevista per i richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in materia (NEM) passata in giudicato, secondo l'art. 44a LAsi, i quali beneficiano soltanto dell'aiuto in situazioni di bisogno, secondo l'art. 12 Cost. fed. (cfr. DTF 131 I 166, in particolare 181-184, in cui è stato, tra l'altro, confermato un importo di fr. 13.-- al giorno per l'alloggio in aggiunta a un importo, non contestato, di fr. 8.-- per il sostentamento; DTF 130 II 377 (381); STF del 9 aprile 2005 nella causa X., 2A.692/2004; G. Regamey - M. Gafner, "Sans papers: test social et nivellement des droits" in plaidoyer 3/05 pag. 64 seg. (a pag. 68 si fa riferimento a un importo raccomandato di fr. 5.-- per il sostentamento e di fr. 8.-- per l'alloggio); K Hartmann, art. cit., in ZBl 2005 pag. 410 seg.; G. Malinverni - M. Hottelier, art. cit.; in AJP/PJA 2004 pag. 1348-1354; K. Amstutz, "Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an die Sozialhilfe im Asylwesen" in Asyl 2/03, pag. 28 seg.
L'art. 82 cpv. 1 LAsi precisa che "la concessione di prestazioni assistenziali è retta dal diritto cantonale".
Secondo l'art. 82 cpv. 2 LAsi: "il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere quanto possibile in prestazioni in natura".
Al riguardo nel Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 2005 (cf. FF 1996 II 1 seg.), il Consiglio federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" La portata delle prestazioni assistenziali può avere un'importanza decisiva per una persona nella scelta dello Stato di destinazione. Inversamente, la volontà di rientrare in patria non dipende soltanto dal pericolo che vi si può correre. Essa dipende anche dalla profondità del fossato esistente tra benessere materiale di cui gode il Paese nel quale risiede e quello che gli può offrire il Paese d'origine. In ragione del tasso relativamente debole di riconoscimento della qualità di rifugiato, il destino della maggioranza delle persone interessate è l'allontanamento e, quindi, il ritorno. Di conseguenza l'articolo 78 capoverso 2 (sull'esempio dell'art. 20 a cpv. 3 [finora]) prevede che l'assistenza di base accordata ai richiedenti deve, nella misura del possibile, consistere in prestazioni in natura, quali l'alloggio, l'alimentazione e l'assicurazione malattia. Questo tipo di prestazioni era stato introdotto nella legge in occasione della revisione del 1986 e mantenuto in occasione della revisione del 1990; da un canto, in effetti, l'impennata dei costi era prevedibile e, dall'altro, le prestazioni assistenziali in denaro venivano in parte trasferite nel Paese d'origine o di provenienza. Allo scopo di sapere se la prestazione debba essere fornita in natura o in denaro sarà possibile, come finora, tenere conto della durata del soggiorno in Svizzera." (FF 1998 II pag. 88)
La legislazione federale prevede il versamento di sussidi federali ai Cantoni per il sostegno assistenziale da loro fornito, segnatamente ai richiedenti l'asilo.
In particolare l'art. 88 cpv. 1 LAsi stabili che:
" Per i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, la Confederazione versa ai Cantoni, al massimo fino al giorno in cui l'allontanamento dev'essere eseguito o al giorno in cui tali persone ricevono o hanno diritto a un permesso di dimora:
a. una somma forfettaria per le spese di assistenza; e
b. un contributo forfettario per le spese di servizio sociale e amministrazione."
Secondo l'art. 89 cpv. 1 LAsi il "Consiglio federale fissa le somme forfettarie definite dall'articolo 88 capoversi 1 lettera a, 2 e 3 sulla base delle spese probabili risultanti da soluzioni economiche".
L'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Oasi 2) dell'11 agosto 1999 (RS 142.312) dopo avere ribadito all'art. 3 cpv. 2 che nel caso di richiedenti l'asilo "la determinazione, la concessione e la limitazione delle prestazioni assistenziali sono rette dal diritto cantonale", prevede un rimborso forfettario delle spese di sostegno per i richiedenti l'asilo di fr. 16.74 al giorno nel 2004 e di fr. 16.95 al giorno nel 2005 (cfr. art. 21 Oasi 2 e Doc. 5 e 6 Inc. 42.2005.2) e un rimborso forfettario per le spese di collocamento (alloggio e relative spese) di fr. 10.71 al giorno nel 2004 e di fr. 10.79 nel 2005 (cfr. art. 22 Oasi e Doc. XIX 2 e 3).
A proposito del rimborso ai Cantoni di importi forfettari, nel già citato Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha sottolineato quanto segue:
" Il rimborso forfettario delle prestazioni induce i destinatari dei sussidi - contrariamente al sistema del rimborso delle spese effettive - a fare uso più efficiente dei mezzi a disposizione e a ricercare soluzioni più economiche. Rimborsi forfettari sfociano poi anche in risparmi nel settore amministrativo; scompare segnatamente il dispendio dovuto ai conti finali e relativi controlli nei casi individuali. In certi settori parziali (costi di assistenza e di sostegno dei richiedenti l'asilo) sono state fatte prime esperienze con importi forfettari, risultate positive. Per questa ragione è stato introdotto il sistema del rimborso forfettario anche per i costi dell'alloggio.
Con il decreto federale concernente provvedimenti di risparmio, è stato infine fissato esplicitamente nella legge sull'asilo il sistema del rimborso forfettario.
Le spese di amministrazione e soccorso nonché i sussidi all'organizzazione al vertice delle istituzioni di soccorso sono già oggi rimborsati con importi forfettari. Non ancora rimborsate con importi forfettari sono invece le spese per l'assistenza e l'alloggio per i rifugiati riconosciuti nonché le spese per la salute.
Allo scopo di affermare su vasta scala il sistema della forfettizzazione occorrono modificazioni a livello normativo. Con le disposizioni del capitolo 6, il disegno rende quindi possibile in tutti i settori in cui ciò sia opportuno, il versamento di rimborsi, sussidi e aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari (cfr. a questo proposito la tabella in allegato «Forfettizzazione delle indennità per le prestazioni assistenziali da parte della Confederazione»). Con il nuovo sistema la Confederazione, mediante l'ammontare degli importi forfettari, può avere influsso sugli standard dell'assistenza e prendere decisioni orientative, mentre ai Cantoni permette una certa libertà nella definizione dell'impiego dei mezzi, indipendentemente dalle prescrizioni di dettaglio della Confederazione.
Anche la pianificazione a livello comunale e cantonale risulta notevolmente facilitata." (cfr. FF 1996 II pag. 23)
2.8. Da quanto esposto al considerando precedente emerge in modo evidente che ai Cantoni spetta il compito di regolamentare l'importo delle prestazioni assistenziali spettanti ai richiedenti l'asilo.
Nell'ambito dell'esercizio di questa competenza un Cantone può attribuire ai richiedenti d'asilo delle prestazioni assistenziali diverse e di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto ad altre persone svizzere o con diritto di dimora (cfr. al riguardo il consid. 2.6), senza con ciò violare il principio dell'uguaglianza di trattamento garantito all'art. 8 della Cost. fed.
Nella sentenza del 27 ottobre 1995 pubblicata in DTF 121 I 367 nella quale il Tribunale federale ha stabilito che il diritto a condizioni minime di esistenza è garantito dal diritto costituzionale federale non scritto e che anche gli stranieri possono richiamarsi a tale diritto, indipendentemente dallo statuto di cui beneficiano in materia di polizia degli stranieri, l'Alta Corte ha infatti precisato che:
" Das schliesst freilich Differenzierungen nicht aus: Wer in der Schweiz (als Schweizer oder Ausländer) niedergelassen ist, hat andere Unterstützungsbedürfnisse als derjenige, der bei einem kurzfristigen Aufenthalt in Not gerät oder bei dem noch nicht feststeht, ob er (z.B. als Asylbewerber) in der Schweiz bleiben kann oder nicht"
(DTF 121 I 374)
Nella sentenza pubblicata in DTF 131 I 166 in cui ha riconosciuto anche ai richiedenti l'asilo oggetto di una decisione di non entrata in materia il diritto all'aiuto in situazioni di bisogno secondo l'art. 12 della Cost. fed. (cfr. consid. 2.1), il Tribunale federale ha riaffermato quanto segue:
" Der Beschwerdeführer rügt freilich auch,§ 4 Abs. 4 der Vollzugsverordnung verletze mangels rechtsgenüglicher Delegationsnorm im Gesetz das Legalitätsprinzip und überdies, da der Beschwerdeführer schlechter behandelt werde als Schweizer Bürger, das Rechtsgleichheitsgebot nach Art. 8 BV. Gemäss § 69 des solothurnischen Gesetzes vom 2. Juli 1989 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG) erlässt der Regierungsrat die Vollzugsbestimmungen, und nach § 30 SHG erlässt er Richtsätze für die Bemessung der wirtschaftlichen Hilfe. Darin finden auch besondere Richtsätze für Personen mit asylrechtliche Nichteintretensentscheid eine Grundlage. § 16 SHG sieht sodann vor, dass Ausländer mit Wohnsitz oder Aufenthalt im Kanton im Rahmen des Sozialhilfegesetzes Sozialhilfe wie Schweizerbürger erhalten. Das lässt ohne weiteres den Umkehrschluss zu, dass illegal anwesende Ausländer von Gesetzes wegen nicht gleich behandelt werden müssen wie Schweizer. Auch unter dem Gesichtswinkel des Rechtsgleichheitsgebots von Art. 8 BV ist eine solch unterschiedliche Behandlung bei der Sozialhilfe nicht zu beanstanden, stellt der Anwesenheitsstatus doch einen wesentlichen sachlichen Grund für entsprechende Differenzierungen dar. Namentlich rechtfertigt sich eine Ungleichbehandlung, die darauf abstellt, ob der Anwesenheitsstatus auf Integration abzielt oder nicht (dazu BGE 130 I 1 E. 3.6 S. 11 f. und E. 5 S. 14 f.). Bei Personen mit asylrechtlichem Nichteintretensentscheid besteht kein Integrationsinteresse. Die hier strittige verordnungsrechtliche Sonderregelung hält damit vor dem Rechtsgleichheitsgebot stand." (DTF 131 I 166, consid. 7.2.1, pag. 180)
e, poco oltre, in modo estremamente chiaro:
" Allgemeinverbindliche Regelungen zur Festlegung der Nothilfe dienen der demokratischen und rechtsstaatlichen Legitimierung derselben sowie ihrer rechtsgleichen und willkürfreien Handhabung. Sie befreien die Behörden aber nicht von einer Prüfung des Einzelfalles sowie bei Bedarf von einer Abweichung von den allgemeinen Regeln. So ist offenkundig, dass die medizinische Notversorgung vom individuellen Gesundheitszustand des Leistungsansprechers abhängt oder dass ein Säugling nicht die gleichen Anforderungen an die Nahrung hat wie ein Jugendlicher im Wachstumsalter oder wiederum eine betagte Person. Beim Obdach dürften die Differenzen freilich geringfügiger ausfallen, wobei die Unterkunft jedenfalls Raum für die notwendigsten Lebensbedürfnisse zu bieten hat (Bauchmann/Kohler, a.a.O., S. 5; dazu eingehend auch Amstutz, 2002, a.a.O., S. 212 ff.).
Zulässig sind auch Unterscheidungen, die auf dem Aufenthaltsstatus beruhen (vgl. BGE 121 I 367 E. 2d S. 374; Gysin, a.a.0. S. 41 f.; Wurzburger, a.a.O., S. 343 f.). Bei Schweizern und Ausländern mit einem Anwesenheitsrecht ist ein dauerhafter Aufenthalt sicherzustellen, bei dem auch eine gewisse Integration angestrebt wird. Die Nothilfe dürfte daher in der Regel einen grösseren Umfang erreichen als bei Asylbewerbern mit hängigem Verfahren, bei denen nicht von vornherein von einer dauerhaften Anwesenheit auszugehen ist.
Quantitativ noch geringer darf die Nothilfe bemessen werden bei Personen, welche die Schweiz zu verlassen haben, insbesondere bei Asylbewerbern mit Nichteintretensentscheid; weder sind dabei Integrationsinteressen zu verfolgen, noch müssen dauerhafte Sozialkontakte gewährleistet werden.
Minimalleistungen rechtfertigen sich auch, um Anreize zum verbleiben zu vermeiden. Unterste Grenze bildet aber jedenfalls die Menschenwürde, d.h. insbesondere dass die Leistungen als solche stets die physische Integrität (vgl. Amstutz, 2005, a.a.O., S. 27 f.) zu respektieren habe." (DTF 131 I 166 consid. 8.2, pag. 181-182).
In una sentenza del 19 giugno 2005 nella causa X., inc. PS.2004.230, il Tribunale amministrativo del Canton Vaud, su questo tema, ha in particolare sollolineato che:
" Ainsi, le droit positif a introduit des régimes d'aide sociale distincts en fonction d'objectifs relevant de la police des étrangers, plus précisément du domaine de l'asile.
L'utilisation du levier que constitue le droit de l'aide sociale afin de poursuivre des buts qui lui sont exogènes, ici de police des étrangers, ne va pas de soi. C'est ce que la doctrine appelle la «justification finaliste» de l'inégalité de traitement entre deux situations comparables (voir à ce propos Vincent Martenet. Géométrie de l'égalité, Zurich 2003, p. 192 ss). On ne saurait exclure d'emblée l'adoption de mesures de ce type (cf. toutefois Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 333; Verfassungrechtliche Mindestanforderungen an Die soziale Hilfe im Asilwesen, in ASYL 2/2003, p. 28, spécialement 35, pour laquelle une inégalité de traitement entre requérants d'aide sociale ne peut pas être justifiée par des motifs d'ordre politique); il reste cependant que ces dernières entraînent une entorse importante au principe de l'égalité de traitement, de sorte qu'elles ne peuvent être admises qu'à des conditions restrictives, somme toutes similaires à celles qui prévalent pour les atteintes aux libertés publiques ordinaires (art. 36 Cst). En d'autres termes, l'introduction d'une mesure impliquant une inégalité de traitement à but externe (ou justification finaliste) suppose une base légale, un intérêt public et le respect du principe de la proportionnalité. Partant, l'adoption d'un régime d'aide sociale distinct, comme instrument de la politique d'asile relève de la compétence du pouvoir législatif lui-même; à cet égard, les voeux du législateur fédéral sont sans incidence, puisque la compétence appartient en réalité aux autorités cantonales." (consid. 4a)
Dal canto loro C. Regamey - M. Gafner, "Sans papiers: test social et nivellement des droits" in plaidoyer 3/05 pag. 64 seg. (67) osservano che:
" Fin 1991, les restrictions budgétaires dans ce demaine entraînent une modification d'importance autant qualitative que financière; la référence aux recommandations de la CSIAS est abandonnée en faveur d'un minimun vital d'exception, largement inférieur. La discrimination qui en résulte est officiellement assumée."
Attraverso la modifica dell'art. 5 Las e l'inserimento nella legge di un nuovo art. 6 Las il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha deciso di regolamentare in modo specifico la situazione dei richiedenti l'asilo per quel che riguarda le prestazioni assistenziali.
Il Parlamento ha delegato al Consiglio di Stato "la disciplina, la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a richiedenti l'asilo" (art. 6 cpv. 1 lett. a Las) invitando l'esecutivo a "fare riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone" (art. 6 cpv. 2 Las).
Il TCA, esaminando gli atti dell'incarto (cfr. Doc. 1-4, Inc. 42.2005.2) e nel corso dell'udienza del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.12), ha potuto appurare che l'importo assistenziale spettante ai richiedenti l'asilo è stato determinato, a partire dal 1995, a seguito dell'entrata in vigore della modifica dell'Ordinanza 2 sull'asilo secondo cui le prestazioni assistenziali versate ai Cantoni vengono rimborsate dalla Confederazione a titolo forfettario e non più sulla base delle spese d'assistenza effettive, dapprima tramite delle risoluzioni del Dipartimento delle opere sociali (oggi: Dipartimento sanità e socialità) e successivamente tramite delle decisioni dell'USSI.
Per una persona sola il fabbisogno mensile per sostentamento, acquisto indumenti e spese di trasporto, ammonta a fr. 360.--.
Se la persona ha più di 17 anni si aggiunge poi uno spillatico di fr. 90.-- al mese (3 al giorno).
Inoltre vengono riconosciute separatamente le spese per l'erogazione di elettricità, l'assicurazione malattia (quote e partecipazioni), le cure dentarie preventivamente autorizzate e l'acquisto di occhiali (su prescrizione medica).
L'importo complessivo di fr. 450.--, in vigore dal 1995, non è più stato adattato ed è stato applicato anche nel caso del ricorrente.
Il TCA, richiamato l'art. 6 della Las, e viste le affermazioni di __________ nel corso dell'udienza del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.12) a proposito dell'esistenza di una bozza di regolamento, ha posto alcuni quesiti alla Direttrice del DSS.
La Consigliera di Stato, avv. __________, ha confermato che il Consiglio di Stato intende emanare uno specifico Regolamento entro la fine del corrente anno ed ha precisato che il Regolamento non è finora stato adottato in quanto non ha potuto ancora essere perfezionato il passaggio di competenze al Dipartimento delle istituzioni di tutte le questioni inerenti la gestione dell'asilo, secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato il 28 aprile 2004.
Infine la Direttrice del DSS ha confermato che sono attualmente ancora in vigore le prestazioni assistenziali definite con la Risoluzione dipartimentale del 25 gennaio 1995 e che, per quel che riguarda il nuovo Regolamento "al momento non sono previste modifiche finanziarie per quanto attiene alla prestazione assistenziale da destinare ad una persona adulta (450 franchi per il sostentamento di base, oltre all'alloggio e alle spese medico-sanitarie)" (cfr. consid. 1.14).
Questo Tribunale, prende atto innanzitutto che l'importo di fr. 450.-- è tuttora in vigore e che verosimilmente sarà mantenuto anche in futuro.
Esso è stato dunque correttamente applicato al ricorrente. Il suo patrocinatore sul principio stesso (per il resto, cfr. consid. 2.10) non ha peraltro formulato nessuna obiezione ed ha anzi postulato il versamento di una prestazione assistenziale di fr. 450.-- (cfr. consid. 1.12 e 1.15).
Il TCA constata inoltre che il Consiglio di Stato non ha ancora adottato il Regolamento di applicazione ai sensi dell'art. 6 Las. Le ragioni del ritardo sono state chiaramente esposte dalla Direttrice del DSS (cfr. consid. 1.15).
Visto il lungo tempo trascorso (la nuova disposizione legale è infatti entrata in vigore il 1° febbraio 2003) l'esecutivo è invitato ad adottare il Regolamento entro la fine del 2005, come indicato dalla Consigliera di Stato (cfr. consid. 1.14: "Dovrebbe avvenire entro la fine del corrente anno").
2.9. A differenza del suo patrocinatore che ritiene corretto l'importo assistenziale di fr. 450.-- mensili, il ricorrente in alcuni scritti (cfr. consid. 1.4 e 1.9) ed in sede di udienza (cfr. consid. 1.12) ha chiesto di poter beneficiare di una prestazioni assistenziale mensile di fr. 502.-- al mese.
Questa somma corrisponde all'importo forfettario che la Confederazione rimborsava mensilmente ai Cantoni nel 2004 a titolo di spese di sostegno (fr. 16.74 x 30 giorni = fr. 502.-- al mese; cfr. G. Regamey - M. Gufner, art. cit., pag. 68 le quali sottolineano che l'importo di fr. 8.-- al giorno (240 al mese) per il sostentamento riconosciuto a titolo di aiuto in situazione di bisogno "est inférieur de moitié au minimum servi aux requerants d'asile, et represente moins du quart du montant d'aide sociale destiné aux besoins essentiels".
A mente del TCA tale richiesta non può essere accolta.
Infatti, come peraltro spiegato in più occasioni dall'USSI (cfr. consid. 1.10; consid. 1.12), da una parte, l'importo forfettario rimborsato dalla Confederazione deve anche coprire altre spese che vengono rimborsate separatamente ai richiedenti l'asilo (nel caso di RI 1, cfr. la lista delle spese al doc. XV/1).
D'altra parte, se si volessero prendere come riferimento gli importi dei sussidi della Confederazione la somma per l'alloggio spettante al ricorrente dovrebbe essere, nel 2004, di soli fr. 321.30 mensili (fr. 10.71 x 30 giorni, cfr. consid. 2.7) e non di fr. 530.-- o di fr. 506.75 (dopo la deduzione di fr. 23.25 per la TV via cavo).
L'importo versato complessivamente ogni mese al ricorrente di fr. 956.75 (fr. 530.-- + fr. 426.75) è quindi superiore all'importo che gli spetterebbe volendo utilizzare il criterio da lui indicato, che ammonterebbe a soli fr. 823.50 nel 2004 (fr. 16.74 x 30 giorni + fr. 10.71 x 30 giorni, cfr. consid. 1.2) e a soli fr. 832.20 nel 2005 (16.95 x 30 giorni + fr. 10.79 x 30 giorni).
Infine vale ancora la pena di ricordare che i Cantoni dispongono di una certa libertà nella definizione dell'impiego dei mezzi che vengono loro rimborsati dalla Confederazione (cfr. consid. 2.7 in fine).
2.10. Il ricorrente chiede l'attribuzione di una prestazione assistenziale di fr. 450.-- invece di fr. 426.75, riconosciutigli dall'USSI con le decisioni qui impugnate.
L'amministrazione giustifica questa riduzione con il fatto che essa rimborsa direttamente al locatore fr. 530.-- al mese, che comprende anche un importo di fr. 23.25 per la TV via cavo.
Le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di attribuire al beneficiario un importo che gli permetta di fare fronte ai suoi bisogni fondamentali (cfr. consid. 2.4).
Al riguardo le direttive della COSAS, versione 2005, stabiliscono che il forfait per il mantenimento comprende le seguenti poste di spesa:
"■ Nourriture, boissons et tabac
■ Vêtements et chaussures
■ Consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.) sans les charges locatives
■ Entretien courant du ménage (nettoyage/entretien de l'appartement et des vêtements) y compris taxe pour ordures
■ Achat de menus articles courants
■ Frais de santé, sans franchise ni quote-part (p. ex. médicaments achetés sans ordonnance)
■ Frais de transport y compris abonnement demi-tarif (transports publics locaux, entretien vélo/vélomoteur)
■ Communications à distance (téléphone, frais postaux)
■ Loisirs et formation (p. ex. concession radio/TV, sport, jeux, journaux, livres, frais d'écolage, cinéma, animaux domestiques)
■ Soins corporels (p. ex. coiffeur, articles de toilette)
■ Équipement personnel (p. ex. fournitures de bureau)
■ Boissons prises à l'extérieur
■ Autres (p. ex. cotisations d'associations, petits cadeaux)."
(punto B. 2-1)
Con l'importo che riceve per il mantenimento la persona in assistenza deve dunque fare fronte a tutte queste spese.
Criteri analoghi valgono del resto anche in materia di prestazioni complementari all'AVS/AI.
Ad esempio in una sentenza del giugno 2001 nella causa C., 33.2000.93; il TCA si è così espresso:
" Al proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.3), è esaustiva e che le disposizioni sono di diritto federale imperativo (E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, p. 135 (n.d.r. vedi anche pag. 142; e Ergänzungsband, Zurigo 2000, p. 83). Le spese che non risultano nell'elenco succitato non possono quindi essere ammesse in deduzione.
In concreto non possono pertanto essere computate quali costi specifici a carico della PC le spese del telefono, della televisione, della via cavo, dell’elettricità; le assicurazioni di responsabilità civile come pure le assicurazioni private dell’economia domestica, le spese per la conduzione della medesima, l’abbigliamento, il proprio sostentamento, lo svago e l’acquisto di articoli per l’igiene personale e della casa (cfr. consid. 1.2).
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998)."
In un'altra sentenza del 10 luglio 2001 nella causa A., 39.2000.98-99, il TCA ha sottolineato che:
" Al riguardo va rilevato che il TCA ha già stabilito che la tassa per i rifiuti e quella per l'uso della fognatura vanno considerate quali spese accessorie e quindi riconosciute (consid. 2.14 di STCA del 18 aprile 2000 nella causa G.M cresciuta in giudicato e giurisprudenza citata).
Le spese per la fornitura di energia elettrica, per contro, vanno considerate costi accessori alla pigione, solo se si riferiscono all'illuminazione dei locali comuni, al funzionamento della macchina da lavare, dei ventilatori (Oberle, op. cit. p. 20).
Nel caso in cui invece derivano dall'utilizzo dell'energia per esclusivo uso proprio dell'inquilino non vanno considerati tali (i cosiddetti "Verbraucherkosten", cfr. Oberle, op. cit. p. 19 e dottrina citata). Costi di questa natura sono per esempio quelli relativi all'allacciamento telefonico, la tassa per la concessione radiotelevisiva, e appunto i costi per la fornitura dell'energia elettrica per uso personale dell'inquilino. Essi vengono di regola fatturati direttamente all'inquilino (Oberle, op. cit. p. 19; 37) e, non essendo costi accessori, vanno posti a carico di quest'ultimo, senza che sia necessaria una pattuizione secondo l'art. 257a cpv. 2 CO.
Nell'evenienza concreta le fatture dell'elettricità si riferiscono al consumo di elettricità per l'abitazione, per cui esse non possono essere computate quali spese accessorie alla pigione.
Va segnalato che a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire mediante l'importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Per cui nella fattispecie l'assicurata deve sopperire alle spese per l'elettricità, come ai costi relativi all'assicurazione RC domestica (cfr. consid. 1.4.), tramite l'ammontare finalizzato a coprire il fabbisogno vitale."
Pertanto, contrariamente al parere del ricorrente, l'importo assistenziale che viene attribuito al richiedente l'asilo per il suo sostentamento deve servirgli per coprire tutte le spese, analogamente a quanto devono fare le altre persone che beneficiano della pubblica assistenza o delle prestazioni assistenziali all'AVS/AI.
Tra le diverse spese coperte con la prestazione assistenziale figurano pure quelle relative alla ricezione dei programmi radio-televisivi (in particolare la tassa di ricezione secondo l'art. 17 della Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) del 21 giugno 1991 (RS 784.40) e secondo l'art. 44 dell'Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) del 6 ottobre 1997 (784.401) (cfr. al riguardo le affermazioni di __________ al consid. 1.12).
Nel caso concreto, il ricorrente si vede già rimborsato direttamente dall'USSI l'importo di fr. 23.25 per l'allacciamento ai servizi di TV via cavo (cfr. Doc. XVIII, Inc. 42.2005.2).
Di conseguenza, a ragione, l'amministrazione deduce regolarmente questa somma dall'importo della prestazione assistenziale per il sostentamento di RI 1.
In caso contrario egli riceverebbe, senza ragione, un importo di fr. 473.25 (fr. 450 + fr. 23.25) invece dei fr. 450.-- attribuiti agli altri richiedenti l'asilo.
Allo stesso risultato si arriverebbe anche se si volesse ritenere, come sostiene il patrocinatore del ricorrente (cfr. consid. 1.15), che l'importo di fr. 23.25 andrebbe in realtà dedotto dalla pigione. Siccome il ricorrente si vede rimborsato a questo titolo ogni mese fr. 530.-- invece di fr. 506.75 ai quali avrebbe diritto, a ragione l'amministrazione deduce questo importo dalla somma destinata al sostentamento.
È vero che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la __________ ha confermato che "la TV via cavo non viene rimborsata in caso di rinuncia. La prestazione è inclusa nel canone di locazione netto e non può essere scorporata" (cfr. Doc. A11, Inc. 42.2005.2), che nell'affitto netto mensile è incluso "un acconto TV via cavo" e che nel contratto di locazione (regolamento dalla Casa) figura una clausola secondo cui "essendo lo stabile dotato dell'allacciamento TV via cavo, il locatario è tenuto ad allacciarvisi, escludendo qualsiasi impianto proprio" (cfr. Doc. 8, Inc. 42.2005.2).
È altrettanto vero però che il ricorrente non ha espressamente rinunciato a questo servizio, come avrebbe invece potuto fare (cfr. consid. 1.3).
In tale contesto si richiama la "Dichiarazione di rinuncia alla radio-TV via cavo", prodotta dall'amministrazione e stipulata, da una parte, da un richiedente l'asilo e del locatore del suo appartamento e, dall'altra, da__________, nella quale figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" Obblighi del proprietario dello stabile / amministratore:
Il proprietario dello stabile dichiara che al momento della conclusione, e per tutta la durata della presente dichiarazione, nell'appartamento indicato alla cifra 1 deve essere bloccata la presa d'utenza radio-TV, nè verrà collegato nessun apparecchio radio e/o televisivo alla rete radio-TV via cavo e che quindi nell'appartamento in questione si rinuncia al servizio radio-TV via cavo. Resta riservata la cifra 2.1 qui di seguito.
Il proprietario dello stabile informerà senza indugio __________, non appena venisse a conoscenza del fatto che nell'appartamento in questione è stata spiombata abusivamente la presa e collegato un apparecchio ricevente radio o TV, come pure il caso di una richiesta di spiombatura da parte dell'inquilino/condomino. Le operazioni di piombatura e spiombatura sono di competenza esclusiva di __________ e non possono essere effettuate da nessun altro.
2. Obblighi dell'inquilino:
2.1 L'inquilino/condomino dichiara espressamente di voler rinunciare all'utilizzo della presa di ricezione radio-TV via cavo.
2.2 Dato che al momento della sottoscrizione della dichiarazione di rinuncia non si desidera il servizio, __________ provvederà a sigillare/piombare la presa per impedirne l'uso. Le spese per la piombatura sono a carico di __________.
L'inquilino/condomino concede a __________ ed al proprietario dello stabile il diritto di entrare, in ogni momento, nel suo appartamento a scopo di controllo, previo preavviso. Egli deve avere cura che la presa piombata/sigillata nel suo appartamento sia ben accessibile, e che il piombo/sigillo non sia danneggiato." (Doc. XXVIIbis)
Inoltre il ricorrente nulla ha intrapreso, dopo la risposta del locatore, affinché, dichiarando di rinunciare alla TV via cavo, si operasse una modifica del canone di locazione (cfr. sul tema SJ 1997 pag. 559 seg.; D. Lachat, "Le bail à loyer", Losanna 1997, pag. 223).
In definitiva non è compito dell'USSI supplire a queste carenze.
Del resto nulla impedisce il ricorrente di cercare un nuovo appartamento o, vista la modifica della sua situazione finanziaria, di ritornare in un alloggio collettivo (cfr. consid. 1.12).
In conclusione, secondo questo Tribunale, l'importo assistenziale di fr. 426.75 mensili attribuito a RI 1 è corretto.
Le decisioni su reclamo impugnate devono essere confermate.
2.11. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurato può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lui richiesto.
Dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .
L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede:
" 1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica
indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."
2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."
Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:
" 1L'assistenza giudiziaria non è concessa:
a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;
b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.
2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."
I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA (cfr. art. 61 lett. f LPGA)
I presupposti per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 30 agosto 2005 nella causa M., U 323/04; STFA del 22 agosto 2005 nella causa L., I 214/05; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).
Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia innanzitutto soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del 17 ottobre 2001 nella causa X, 1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa E. e E., 5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9 agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I 173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso di specie, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
Infatti è fatto notorio che le prestazioni assistenziali hanno lo scopo di coprire i bisogni fondamentali (quale non può certamente essere definito quello della TV via cavo) e che con l'importo attribuito per il sostentamento occorre fare fronte a tutte le principali poste di spesa.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002 nella causa C., 35.2002.32).
Secondo il TCA nella presente fattispecie non è neppure soddisfatto il requisito della necessità dell'assistenza di un avvocato, visto che il legale del ricorrente è intervenuto soltanto a partire dall'udienza dopo che RI 1 aveva già dettagliatamente esposto i punti e i motivi per i quali contestava l'operato dell'amministrazione, indicando con precisione le sue richieste (cfr. consid. 1.9).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, durante l'udienza, RI 1 ha mantenuto una delle richieste malgrado il parere contrario del suo patrocinatore (cfr. consid. 1.12).
In simili condizioni, non essendo realizzati nel caso concreto due dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi in quanto non divenuti privi d'oggetto, sono respinti.
2.- La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
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terzi implicati |
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Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti