Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2005.6

 

dc/gm

Lugano

5 settembre 2005

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 settembre 2005 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

 

 

ritenuto che in data 1° settembre 2005 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto del seguente tenore:

 

"                                       Dopo che avevo chiesto al __________ di scrivere una lettera all'ufficio del sostegno sociale (USSI) per poter avere la possibilità di scrivere al corso di tedesco per adulti organizzato dal __________, lo (__________) ha scritto la lettera e l'ha mandata al (USSI) il 19 agosto 2005 (allegato).

Perché non ho ricevuto nessuno scontro da parte del (USSI) mi sono presentato il 30 agosto 2005 all'ufficio del (__________) di chiedere a chiamare al (USSI) di saper perché non c'è nessuna risposta, l'impiegati dello (__________) mi hanno chiesto di tornare il giorno dopo di saper che cosa risulta della chiamata col (USSI), il 31 agosto 2005 mi sono presentato allo (__________) come mi hanno chiesto sorprendendo che il (USSI) ha risposto di non ha l'intenzione a rispondere alla lettera mandata e di non voler pagare il costo del corso.

  Vorrei aggiungere che secondo la legge sull'asilo art. 91 (allegato) e la 2 ordinanza sull'asilo art. 41, 42, 43 (allegati) i richiedenti l'asilo possono beneficiare di programmi d'occupazione e di formazione.

 

  Per quanto sopra si chiede:

 

  1. Seguire una procedura per la causa amministrativa contro il (USSI).

  2. Saper perché il (USSI) non voler rispondere alla lettera e non voler pagare il costo del corso
    mentre la legge da quel diritto." (cfr. Doc. I)

 

 

visto che secondo l'art. 59 cpv. 1 Las "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps";

 

 

ricordato che l'art. 60 Las prevede che:

 

"                                                     1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

 

   2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.

 

   3La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale. "

 

 

precisato che "le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio spese di formazione" (art. 20 cpv. 1 lett. a Las);

 

 

richiamati gli artt. 65 cpv. 1 Las secondo cui "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps" e 33 Laps del seguente tenore:

 

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo

all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."

 

 

considerato che, di conseguenza, il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto il TCA può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (cfr. art. 33 cpv.2 Laps);

 

 

un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento;

 

 

gli atti sono trasmessi all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché statuisca al più presto sulla domanda di RI 1 con una decisione motivata in forma scritta e con l'indicazione dei rimedi giuridici (cfr. art. 60 Las);

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                 1.-   Il ricorso del 1° settembre 2005 é irricevibile.

                                         § gli atti sono trasmessi all'Ufficio del sostegno sociale e
   dell'inserimento affinché decida sulla domanda dell'assicurato;

 

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                 3.-   Intimazione alle parti.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti