Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2006.13

 

rs

Lugano

15 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 15 settembre 2006 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 15 settembre 2006 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 26 aprile 2006 (cfr. doc. A2) con il quale a RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie a fare tempo dal mese di dicembre 2003 (cfr. doc. XIII), è stata assegnata una prestazione assistenziale speciale per l’acquisto di mobilio a seguito della costituzione di un’economia domestica indipendente pari a un importo forfettario di fr. 500.--, (cfr. doc. A6).

 

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espressa:

 

"  (…)

Allego la fotocopia di questa decisione che io contesto in quanto non corrisponde a verità, mette in dubbio la mia parola ed esprime rimproveri personali.

 

Attiro l’attenzione sulla superficialità con la quale il Signor __________ mette in discussione il contenuto di un colloquio avvenuto con la funzionaria Signora __________, presso gli uffici di Bellinzona il 17 gennaio 06 su loro formale richiesta, dicendo e cito le sue parole dell’ultimo paragrafo, fronte pagina: “…, lei contestava tale decisione in quanto, a suo dire, …”, beh mi lascia sbalordita prima e perplessa poi sul mio da farsi.

 

  Mi aspettavo una chiarificazione, una verifica con la funzionaria interessata o una ragionevole motivazione; invece hanno usato di volta in volta le parole del colloquio senza dire “su quali dati della mia situazione personale si sono basati” per giustificare la riduzione della somma verbalmente assegnatami.

  Mi chiedo che valore hanno i colloqui, darsi la pena di conoscersi personalmente se poi si fa finta di ignorare la pesantezza psicologica di ricevere una corrispondenza di tipo B come risposta al precedere reclamo per raccomandata, o di ricevere la richiesta di rinnovo delle prestazioni ordinarie ogni mese come mi succede da agosto a questa parte, la ricezione differita tra informazioni, richieste e disponibilità dei documenti per la nuova procedura…

 

  Per meglio capire il succedersi dei fatti allego la corrispondenza intercorsa in questi mesi tra me e i funzionari che si sono occupati della mia richiesta di questa prestazione speciale.

 

1.      la lettera del 10 aprile 06 è la richiesta formale per beneficiare della prestazione speciale come mi aveva comunicato la Signora __________ durante il nostro colloquio del 17 gennaio 06;

2.      decisione di accoglimento della prestazione con relativo ammontare del 26 aprile 06, Signora __________;

3.      mia lettera raccomandata del 19 maggio 06 all’indirizzo della funzionaria Signora __________ per esporre i fatti;

4.      il 7 giugno 06 risposta per lettera B, firmata per procura da non so quale funzionario;

5.      30 agosto chiedo il rinnovo e tento un altro chiarimento con la funzionaria interessata ribadendo alcune argomentazioni che già avevo dichiarato durante il colloquio;

6.      15 settembre 06 risposta per raccomandata con la decisone da parte del capoufficio Signor __________.

 

                                        Non so dove nasce l’incomprensione o il sol poter pensare che 1000 franchi comprino rete, materasso, giro letto, biancheria, armadio, tavolo con sedie, utensili per la preparazione del cibo e tazze e bicchieri,..

                                        Non credo occorra tutto questo dopo aver ragionevolmente pensato che l’assegno a beneficio degli assicurati possa essere un aiuto di carattere eccezionale, per facilitare le prime spese e non certamente una richiesta di rimborso.

 

                                        Egregi signori e gentili signore del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non ritengo di dover aggiungere altre mie esternazioni in questo ricorso, dove la principale preoccupazione è quella di far chiarezza sulla vicenda, capire perché è stata trattata così.

                                        Mi si permetta di non esprimere impressioni e pareri personali, di fatto ci tengo ad arrivare ad una soluzione ragionevole e riprendermi per investire questa energia nel raggiungere il mio modesto obiettivo di reinserirmi al più presto nel mondo del lavoro.

 

                                        Non voglio entrare troppo nel merito ma solamente mettervi al corrente che sono dipendente dai servizi sociali dal 2003, con l’aspettativa di arrivare ad una indipendenza economica attraverso il lavoro, praticando se possibile la mia professione di estetista, imparata nel corso del 2003/2004 presso una scuola privata professionale di __________.

                                        A questo proposito ho avuto due colloqui; l’uno con la consulente sociale di __________ Signora __________ e l’altro con il responsabile dell’inserimento di __________ Signor __________.” (Doc. I)

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.4.   Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’USSI (cfr. doc. VII).

                                     

                                         Inoltre il TCA ha chiesto alla ricorrente di trasmettere un elenco dei mobili e delle suppellettili acquistate in occasione del suo trasferimento nell’appartamento in Via __________ a __________, nonché le rispettive fatture e/o ricevute di pagamento (cfr. doc. VIII).

 

                                         L’USSI ha risposto il 18 dicembre 2006 (cfr. doc. IX; IX 1-4).

 

                                         RI 1, dopo essere stata sollecitata e aver preso visione dello scritto dell’Ufficio resistente del dicembre 2006 (cfr. doc. X), il 17 gennaio 2007 ha inviato uno scritto con allegata una serie di ricevute di pagamento relative a delle spese di dentista e di tassa di giustizia afferente a un procedimento giudiziario (cfr. doc. XI; B 1-4).

 

                               1.5.   L’USSI, il 20 gennaio 2007, ha formulato alcune ulteriori precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. XIII; 133).

 

                               1.6.   Il doc. XIII è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza con facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte entro cinque giorni (cfr. doc. XIV).

 

                                         RI 1 è rimasta silente.

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

 

                               2.2.   L’USSI, nella risposta di causa, ha contestato alla ricorrente di avere atteso quasi due mesi, ossia fino al 30 agosto 2006, per indicare di non condividere la risposta del medesimo Ufficio del 7 giugno 2006 (cfr. doc. V).

 

                                         Al riguardo va, tuttavia, rilevato che lo scritto del 7 giugno 2006 dell’USSI (cfr. doc. A4) si riferisce al reclamo interposto dall’insorgente il 29 maggio 2006 (cfr. doc. A3) contro la decisione del 26 aprile 2006 con cui l’amministrazione le ha riconosciuto una prestazione speciale per l’acquisto di mobilia di fr. 500.-- (cfr. doc. A2).

 

                                         L’USSI, come è gia stato segnalato in precedenti sentenze emanate da questa Corte (cfr. sentenze dell’11 ottobre 2006 nella causa V., 42.2006.7; 42.2006.8; 42.2006.9; 42.2006.10), una volta ricevuto un reclamo interposto contro una decisione emessa dallo stesso deve emanare senza ritardo la relativa decisione su reclamo.

 

                                         In casu quindi l’USSI, invece di rispondere alla ricorrente con lo scritto del 7 giugno 2006, doveva emettere senza indugio una decisione su reclamo e non attendere il mese di settembre 2006.

                                         La lettera del 30 agosto 2006 della ricorrente costituisce, quindi, piuttosto un sollecito all’evasione del proprio reclamo del 29 maggio 2006 secondo l’iter procedurale previsto dalla legge (cfr. art. 65 Las; art. 33 Laps).

                                         La medesima, conseguentemente, non può essere considerata tardiva.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’importo di fr. 500.-- relativo alla prestazione speciale attribuita dall’USSI a RI 1 per la copertura delle spese relative all’acquisto di mobilia sia o meno corretto.

 

                               2.4.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                                         Esse non sono tuttavia applicabili nel caso concreto.

                                         Infatti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3;SVR 2003 IV Nr. 25; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

                                         Nel caso in esame l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, con decisione su reclamo del 15 settembre 2006, ha confermato l’assegnazione alla ricorrente di una prestazione speciale di fr. 500.-- per l’acquisto di mobilia richiesta nel mese di aprile 2006 a seguito della costituzione, a decorrere dal mese di dicembre 2005, di un’economia domestica indipendente.

                                         In quel lasso di tempo le ultime modifiche della LAS e della Laps non erano ancora in vigore.

                               2.5.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                               2.6.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

 

"  Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

 

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

 

                                         Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA del 17 maggio 2005 nella causa A., 42.2004.3., pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

 

                               2.7.   Nella presente evenienza l’USSI con decisione formale del 26 aprile 2006, confermata con decisione su reclamo del 15 settembre 2006, ha accordato a RI 1 una prestazione assistenziale speciale di fr. 500.-- per l’acquisto di mobilia a seguito della sua uscita dall’abitazione dei genitori e la conseguente costituzione di un’economia domestica indipendente (cfr. doc. A2; A6).

                                         L’amministrazione ha motivato l’entità di tale importo asserendo, in primo luogo, che si tratta di una prestazione a carattere eccezionale. In secondo luogo, che l’importo della stessa è stabilito tenendo conto della situazione personale della richiedente. In concreto l’USSI ha ritenuto che l’insorgente, abitando con i genitori fino all’inizio della locazione del proprio appartamento, poteva disporre di una parte dell’arredamento necessario e delle suppellettili o comunque poteva fare capo ad associazione o istituzioni private che mettono a disposizione mobilio, se non gratuitamente, a prezzi molto contenuti (cfr. doc. A6; V; IX).

 

                                         La ricorrente ha contestato l’ammontare erogatole, postulando il riconoscimento di una somma di fr. 1'000.--, in quanto riteneva che le spese da sostenere per arredare un appartamento, seppur in modo semplice ed essenziale, sono più elevate dell’importo assegnatole dall’USSI.

                                         Inoltre la ricorrente sostiene che la cifra di fr. 1'000.-- le sarebbe stata indicata dalla funzionaria dell’USSI, signora __________, il 17 gennaio 2006 presso gli uffici dell’amministrazione stessa (cfr. doc. I; A3; ).

 

                               2.8.   Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva innanzitutto che, come esposto sopra, l’art. 20 Las contempla la possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.

                                         Tale disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia, non risulta essere esaustivo.

                                         In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

                                         Pertanto un assegno per l’acquisto di mobili, benché non sia indicato espressamente all’art. 20 Las, può essere considerato quale prestazione speciale e può essere erogato ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.6.).

 

                                         Ciò è, del resto, stato riconosciuto dall’Ufficio resistente, il quale ha in ogni caso accolto la richiesta della ricorrente di poter percepire un importo per far fronte all’acquisto di mobilia, assegnandole un ammontare di fr. 500.--.

 

                                         In concreto è contestata l’entità di detto importo.

 

                                         A seguito di un’esplicita richiesta del TCA (cfr. doc. VII), l’USSI, nel corso del mese di dicembre 2006, ha trasmesso alcuni verbali interni del servizio prestazioni indicanti le misure da adottare nell’ambito della concessione di prestazioni speciali per l’acquisto di mobilio (cfr. doc. IX; IX1-4).

                                         In particolare dal verbale del 20 agosto 2002 si evince:

 

"  Mobilio per un nuovo appartamento (rimpatri – separazione . scarcerazione – rientro da comunità):

 

Persona sola

per arredamento completo dell’appartamento                     fr. 2000.--

 

Due persone e nuclei famigliari

per arredamento completo dell’appartamento(2 persone)  fr. 2500.--

per ogni figlio                                                                        fr. 700.--

massimo per famiglie con 5 figli o più                                  fr. 5500.--

 

Nella cifra sono compresi anche suppellettili. “ (Doc. IX4)

 

                                         Nel verbale della riunione del 23 aprile 2003, per quanto attiene all’acquisto di mobilia, è stato indicato quanto segue:

 

"  Si ribadisce che l’importo stabilito per l’acquisto mobili (casi eccezionali, rimpatri, separazioni, istallazione nuovo appartamento) può essere versato all’interessato, sempre che non sia seguito da un servizio specializzato (in questi casi l’accordo deve essere preso con la persona di riferimento), evitando la trafila di richiesta preventivo e garanzie dirette al fornitore. Se l’utente manifesta esigenze specifiche (acquisto materasso o altro) ma solo in questo caso, gli si chiederà di presentare un preventivo di spesa.” (Doc. IX3)

 

                                         Dal verbale di riunione del 26 maggio 2004 risulta poi che:

 

"  (…)

4.7 RICHIESTE DI PRESTAZIONI PER MOBILI E TRASLOCO

E’ abolita la precedente decisione relativa al forfait da destinare all’acquisto di mobili a dipendenza della composizione della famiglia.

D’ora innanzi in caso di comprovata necessità (rimpatrio, separazione o situazioni analoghe) l’utente dovrà essere indirizzato a CARITAS, SOS, AREA, EMMAUS e invitato a trasmettere un preventivo per gli acquisti strettamente indispensabili, quindi le cifre da destinare a queste spese dovranno essere inferiori a quanto stabilito in precedenza.

Anche per il trasloco l’utente dovrà fare capo a questi enti.” (Doc. IX2)

 

                                         Infine dal verbale di riunione del 28 settembre 2004 emerge che:

 

"  (…)

                                        Forfait acquisto mobili (casi di rimpatrio, separazioni e casi particolari)

 

                              persona sola                              fr. 1000.-- (suppellettili comprese)

                              due persone                               fr. 1500.-- (idem)

 

                              per ogni membro in più fr. 300.- fino ad un tetto massimo di fr. 3000.-.

 

  Gli importo definiti, se c’è l’assistente sociale, il tutore o qualcuno che si occupa dell’utente sono versati al rappresentante. In caso di persona che non è seguita da nessuno, possono essere versati all’utente in quanto si presume che sia in grado di gestirsi.” (Doc. IX1)

                                         A quest’ultimo riguardo giova evidenziare che nel Messaggio del 15 ottobre 2004 sul Preventivo 2005 del Consiglio di Stato - n. 5589 – figura quanto segue:

 

"  (…)

Le prestazioni speciali (art. 20 della Legge sull’assistenza sociale, Las) sono generalmente aggiuntive a quelle ordinarie e mirate a far fronte a bisogni particolari, sovente limitati nel tempo o puntuali (una tantum). Sono anch’esse basate sulle raccomandazioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale, ma la loro attuazione comporta valutazioni caso per caso. Sussistono quindi margini per restringerne l'entità, secondo modalità differenziate attinenti alla prassi.

 

In particolare, si opererà nei modi seguenti (misure già in atto dal mese di giugno 2004):

(…)

- spese per l’arredamento dell’appartamento e di trasloco: si indica agli assistiti e agli assistenti sociali che eventualmente li accompagnano, di far capo per questi bisogni ad Associazioni o Enti quali Caritas, Emmaus, Area, SOS, Croce Rossa Svizzera;

(…)”

 

                                         In proposito va osservato che le direttive della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS) non prevedono nulla riguardo all’assunzione di costi relativi all’acquisto di mobilio per la propria abitazione.

 

                                         Alla luce del Messaggio del Consiglio di Stato dell’ottobre 2004, posteriore all’ultimo verbale di riunione dell’USSI del settembre 2004, occorre concludere che l’importo di fr. 1'000.-- per persona per l’acquisto di mobilio e suppellettili previsto da quest’ultimo va inteso come somma massima da erogare.

                                         L’ammontare da accordare al richiedente va determinato valutando il caso concreto.

 

                                         Nella fattispecie in esame la ricorrente non ha dato seguito alla richiesta del TCA di elencare, allegando le relative fatture o ricevute di pagamento, i mobili e le suppellettili acquistati in occasione del suo trasferimento nell’appartamento di due locali al pianterreno in Via __________ a __________, locatole dalla sorella __________, la cui pigione ammonta a fr. 900.-- mensili, oltre a fr. 100.-- al mese a titolo di spese accessorie (cfr. doc. 63; VIII).

                                         L’insorgente, infatti, dopo essere stata sollecitata (cfr. doc. X), ha unicamente asserito di non avere tenuto le ricevute delle piccole suppellettili, di non essersi fatta rilasciare la ricevuta da un’anziana amica di famiglia che, a seguito del trasferimento nella Casa Anziani di __________, le ha venduto alcune altre suppellettili e che ora non ritiene necessario agitare chiedendole la relativa quietanza, nonché di avere acceso un debito con i propri genitori per l’acquisto di un armadio e di un divano (cfr. doc. XI).

                                         RI 1, dunque, oltre a non avere prodotto le prove delle spese sostenute, nemmeno ha precisato quali oggetti ha comprato e, rispettivamente, dove li ha acquistati.

 

                                         Considerato che la ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente quanto acquistato per la propria abitazione e di comprovarlo, tale omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali - da estendere anche al settore qui in questione, ovvero quello dell’assistenza sociale - e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

 

                                         In proposito va osservato che l’Alta Corte in una sentenza del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali, nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

                                         Contestualmente il TFA ha rilevato:

 

"  (…)

4.2 Ob trotz vorgängiger behördlicher Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2.; le sottolineature sono del redattore)

 

                                         L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3; STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

 

                                         Inoltre va ribadito che il Messaggio del Consiglio di Stato dell’ottobre 2004, così come le direttive interne dell’USSI, prevedono che gli assistiti si rivolgano ad enti come Caritas, Emmaus, ecc., i quali, vendendo mobili e suppellettili per la casa di seconda mano, applicano prezzi modici e convenienti.

 

                                         E’ comunque utile rilevare che anche negozi specializzati nel settore dell’arredamento su vasta scala e a prezzi non elevati propongono letti, armadi, tavolini, divani a un costo inferiore ai fr. 100.--/150.-- e di qualità relativamente soddisfacente in proporzione al prezzo (cfr. ad esempio catalogo Ikea 2007; www.ikea.ch).

 

                                         Nel caso della ricorrente va, poi, considerato che la stessa, fino al mese di novembre 2005, ossia prima del suo trasloco nell’appartamento a __________, ha vissuto con il padre e la madre. Essa, quindi, doveva e poteva fare capo, perlomeno per quanto concerne il mobilio, gli oggetti e la biancheria per la camera da letto, a quelli da lei utilizzati presso i genitori.

 

                                         In simili condizioni, tutto ben valutato, l’importo di fr. 500.-- erogatole dall’USSI risulta corretto.

 

                               2.9.   L’insorgente, nel proprio reclamo e nel ricorso, sostiene che la funzionaria dell’USSI, signora __________, il 17 gennaio 2006, le avrebbe comunicato che l’assegno per la mobilia, quale aiuto per chi esce la prima volta dalla casa dei genitori e quindi con poco o nulla, ammontava a fr. 1'000.-- (cfr. doc. I; A3).

 

                                         Essa ha, dunque, invocato implicitamente la tutela della buona fede di cui all’art. 9 Cost.

 

                                         Dalle tavole processuali, come d’altronde rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. V), non emerge alcun documento attestante l’asserito incontro tra la signora __________ e la ricorrente, né che vi sia stato un colloquio del tenore indicato dall’insorgente.

 

                                         L’USSI ha, inoltre, indicato che la signora __________ è assente dall’Ufficio da molto tempo per motivi di salute e che un suo rientro non è prevedibile a breve termine (cfr. doc. V).

 

                                         Ad ogni modo, anche volendo ritenere che effettivamente __________ abbia fornito a RI 1 l’informazione secondo cui la prestazione speciale per mobilio per chi costituiva per la prima volta un’economia domestica propria corrispondeva a un ammontare forfettario di fr. 1'000.--, senza precisare che quella somma rappresentava il tetto massimo e che l’importo da effettivamente accordare andava valutato di caso in caso, la buona fede della ricorrente non potrebbe comunque essere tutelata.

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

 

3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

 

5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. STFA del 25 ottobre 2005 nella causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

 

                                         La condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una sentenza del 6 settembre 2001 nella causa M., C 344/00, è stata così precisata:

 

"  (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies., Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S. 242).“

 

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza del 29 agosto 2002 nella causa S., C 25/02, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

                                         L’Alta Corte non ha invece considerato ossequiata questa condizione in una sentenza del 25 ottobre 2005 nella causa S., C 177/04. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

 

                                         Nel caso in esame questa Corte ritiene che non sarebbe soddisfatto il presupposto secondo cui l’eventuale erronea informazione deve avere indotto la ricorrente ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

                                         L’insorgente, infatti, nonostante il TCA le abbia chiesto di documentare le spese effettuate e ne abbia sollecitato una risposta (cfr. doc. VIII; X), non ha dimostrato, che per l’arredamento del proprio appartamento, ha dovuto far fronte a un costo complessivo di almeno fr. 1’000.--.

                                         In casu, quindi, non vi sarebbe nesso di causalità tra l’eventuale errata informazione da parte dell’USSI e il comportamento dell’insorgente.

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente l’USSI ha accordato a RI 1 una prestazione speciale per l’acquisto di mobilio e suppellettili di fr. 500.--

                                        

                                         La decisione su reclamo del 15 settembre 2006 va, pertanto, confermata.

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti