Raccomandata |
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Incarto n.
dc/gm |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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visto il ricorso del 6 marzo 2006 interposto da
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Municipio di __________,
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contro |
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la decisione su reclamo del 27 febbraio 2006 emanata da |
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in relazione al caso: |
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
__________, già in __________, ora __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa del 27 marzo 2006 della parte convenuta che propone la reiezione del gravame (cfr. Doc. IV);
richiamato il verbale d'udienza del 17 maggio 2006 del seguente tenore:
" Innanzitutto il curatore sottolinea che la situazione si è modificata nel senso che dal 1° maggio 2006 il sig. __________ non vive più a __________, bensì a __________.
Sottolinea che il suo assistito gli ha comunicato ieri sera che non avrebbe partecipato all'udienza in quanto sta poco bene (stato depressivo).
Il presidente del TCA sottolinea che toccava al sig. __________ scusarsi direttamente col TCA.
Il Presidente del TCA, indipendentemente da quale sarà l'esito della vertenza, sottolinea innanzitutto che il Municipio ha il diritto di ricorrere in quanto è finanziariamente toccato dalla decisione e che il calcolo nella presente fattispecie è giustamente stato fatto in modo separato per i due conviventi, non avendo figli in comune.
Questa situazione verrà verosimilmente modificata dal Gran Consiglio, quando approverà la modifica della Laps, secondo il Messaggio del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2005 e il Rapporto parziale 2 della Commissione della gestione e delle finanze del 18 marzo 2006.
Per la tabella di calcolo i fr. 3'600.- computati equivalgono ad 1/7 dell'affitto di fr. 25'200.-, il fabbisogno vitale è il minimo secondo il limiti dipartimentali e l'importo di cassa malati (premio + supplemento) equivale alla quota media ponderata della cassa malati alla quale appartiene l'assicurato.
La sig.ra __________, rispondendo alla domanda del giudice che riprende le osservazioni del Comune di __________, chiede se è stata attivata o no una misura di inserimento. La risposta è sì, dall'inizio dell'anno è stata iniziata la procedura in vista di un eventuale inserimento.
Sentite le spiegazioni del presidente del TCA e in particolare l'invito all'USSI di fare in modo che le conclusioni del rapporto del 13 marzo 2006 della consulente esterna trovino immediata applicazione per quel che riguarda l'inserimento professionale del sig. __________ e a prendere delle adeguate misure alla luce del cambiamento di domicilio della persona in questione, il Comune di __________ dichiara di ritirare il ricorso." (cfr. Doc. XII);
rilevato che di conseguenza la causa è divenuta priva di oggetto;
ribadita la necessità di mettere in atto al più presto nei confronti di __________ una misura di inserimento professionale in un apposito programma (cfr. le conclusioni del Rapporto di consulenza del 22 marzo 2006, Doc. 8), considerate in particolare l'età (nato nel 1960), la formazione, la diversità delle esperienze professionali e il lungo tempo trascorso in assistenza;
richiamato al riguardo quanto scritto da __________ al TCA il 22 marzo 2006:
" (...) Mi trovo in assistenza da ormai alcuni anni e mi rendo conto che è una situazione che deve cambiare; mi sono dato da fare per trovare un impiego, ma è assai difficile. Non ho mai rifiutato alcun lavoro! Gia nel mese di maggio 2004 mi misi in lista per un "Programma di integrazione professionale" che però non è mai decollato (malgrado mi venne detto che nell'arco di due-tre mesi avrei potuto iniziare un'attività). Ora la procedura è stata avviata nuovamente e spero possa avere esito positivo in tempi brevi. (...)" (cfr. Doc. III)
ricordata in fine la giurisprudenza federale relativa alla possibilità di ridurre o di sopprimere le prestazioni assistenziali in caso di rifiuto di partecipare a misure occupazionali e d'inserimento (cfr. DTF 130 I 71; STF dell'11 settembre 2001 nella causa A., 2P.115/2001; STF del 17 ottobre 2005 nella causa X., 2P.156/2005);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli:
2. non si prelevano né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele Cattaneo