Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul ricorso del 30 settembre 2008 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto che,
- letto il ricorso del 30 settembre 2008 con il quale RI 1 si lamenta di non avere ancora ricevuto dall'USSI il rimborso di fr. 100.-- dei 200 franchi da lui versati in eccesso quale deposito di garanzia per il contratto di affitto, sebbene l'abbia sollecitato da più di sei mesi (cfr. Doc. I);
- esaminata la risposta di causa del 25 novembre 2008 nella quale l'USSI ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (...)
3. Il 9 luglio, dopo aver ricevuto un sollecito telefonico da parte del ricorrente, è stata immediatamente emanata la decisione di rimborso, in accoglimento della richiesta del ricorrente.
Prove:
doc. 4 (comunicazione interna sollecito RI 1 del 9 luglio 2008
doc. 5 (decisione del 9 luglio 2006)
4. Da allora, non risultano ulteriori comunicazioni da parte del ricorrente fino alla ricezione del ricorso in oggetto.
5. Nella fase di accertamento per la preparazione della risposta al ricorso, il 28 ottobre 2008 è stata inviata al ricorrente una lettera con allegate le copie delle decisioni. È stato quindi invitato a voler verificare con la propria banca l'avvenuto accredito dell'importo restituito, chiedendogli di comunicarcene l'esito:
Prove:
doc. 6 (lettera del 28 ottobre 2008)
6. Contattato telefonicamente in data 25 novembre 2008, il ricorrente conferma l'avvenuta ricezione del rimborso, come da decisione del 9 luglio 2008). Lo stesso ci ha inoltre comunicato che confermerà quanto esposto al Tribunale.
Per questo motivo, si chiede che il ricorso venga respinto, in quanto, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento ha dato seguito alla sua richiesta di restituzione dell'importo di CHF 100 in data 9 luglio 2008." (Doc. IV)
- richiamati gli scritti del 27 novembre 2008 (cfr. Doc. V) e del 10 dicembre 2008 (cfr. Doc. VI) inviati dal TCA all'assicurato;
considerato che,
a) la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
b) l'art. 2 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008, stabilisce che il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo;
c) Secondo il TFA vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
d) nella presente fattispecie risulta dagli atti che dopo avere riconosciuto al RI 1 il diritto ad una prestazione speciale di 100 franchi con decisione del 26 marzo 2008 (cfr. Doc. 2), l'USSI, accogliendo la richiesta dell'interessato (cfr. Doc. 1 e Doc. 4), gli ha riconosciuto il diritto a ulteriori fr. 100.-- a titolo di prestazione speciale di fr. 100.--, con un'ulteriore decisione del 9 luglio 2008 (cfr. Doc. 5);
Di conseguenza, non avendo l'USSI commesso nessun diniego di giustizia il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti