Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2008.14

 

RS/DC/sc

Lugano

15 settembre 2009

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 21 novembre 2008 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 il TCA ha accolto un ricorso per denegata giustizia inoltrato da RI 1, rilevando in particolare:

 

"  (...)

2.8.   Nel caso in esame, come già esposto (cfr. consid. 1.2), l’USSI nel dicembre 2001 ha garantito all’insorgente il pagamento della somma di fr. 4'000.-- per cure dentarie, specificando che il versamento avrebbe avuto luogo successivamente alla presentazione della nota d’onorario per i lavori effettivamente eseguiti (cfr. doc. A1).

 

                                                                      Dalla documentazione agli atti risulta che una richiesta di pagamento del 19 novembre 2003 inoltrata dal ricorrente personalmente è rimasta senza risposta (cfr. doc. B5).

 

                                                                      L’amministrazione, il 7 luglio 2005 e il 6 ottobre 2005, ha poi ribadito allo Studio legale e notarile __________ di __________, che aveva postulato il versamento della somma citata per conto di RI 1, la sua posizione in merito, ossia che il bonifico sarebbe stato effettuato solamente dopo aver ricevuto la nota d’onorario del dentista (cfr. doc. B3; VI2; VI3).

 

                                                                      Nel giugno 2006 il Comune di __________, dove l’assicurato è stato domiciliato dal 2004 alla fine del 2006 (cfr. doc. VI5), ha proposto all’USSI di corrispondergli la somma di fr. 4'000.--, indicando che si sarebbe occupato di controllare che fosse utilizzata dal ricorrente secondo lo scopo previsto (cfr. doc. B6).

 

                                                                      A questo scritto l’USSI non ha fornito risposta alcuna, come dallo stesso riconosciuto il 30 luglio 2007 (cfr. doc. VI).

 

                                                                      Nonostante diverse richieste inoltrate da parte del ricorrente o di chi lo rappresentava tendenti all’ottenimento effettivo dei denari garantiti, l’USSI non ha mai emanato una decisione, con la quale, dopo avere esaminato se i presupposti fissati erano adempiuti oppure no, si pronunciava sul versamento della somma di fr. 4'000.-- garantita e in cui fossero indicati i rispettivi rimedi di diritto.

 

                                                                      L’Ufficio resistente, al contrario, non ha risposto alcunché oppure si è limitato a ripetere le condizioni da ossequiare per poter beneficiare dell’ammontare garantito nel dicembre 2001.

 

                                                                      Il divieto del diniego di giustizia vale anche nei riguardi delle domande che non rispettano la forma richiesta, che sono state inoltrate a un organo incompetente oppure che sono state presentate al di là dei termini prescritti.

                                                                      Anche in queste ipotesi, l’autorità adita è tenuta a fornire una risposta che espliciti la sua posizione in maniera motivata (cfr. M. Hottelier, op. cit., p. 810). È proprio ciò che, nel caso di specie, l’amministrazione ha omesso di fare.

 

                                                                      In esito alle considerazioni che precedono, il TCA, sulla scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali evocati in precedenza, ritiene che ricorrano gli estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

                                                                      Al momento della presentazione dell’istanza sub judice erano infatti trascorsi circa cinque anni e mezzo (dicembre 2001-giugno 2007) dal provvedimento con cui, a determinate condizioni, era stata garantita la somma di fr. 4'000.-- per spese dentistiche e l’amministrazione non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza in merito all’effettivo versamento dell’importo garantito.

 

                                                                      Il ricorrente, però, dal maggio 2004 non è più domiciliato nel Cantone Ticino. Inoltre dalle carte processuali non si evince con la sufficiente chiarezza se l’insorgente si è nel frattempo sottoposto al ventilato intervento.

 

                                                                      L’USSI, conseguentemente, dovrà, in primo luogo, procedere a esperire una serie di accertamenti. In particolare dovrà chiarire  se e, se del caso, quando, rispetto alla decisione di garanzia del dicembre 2001, è stato eseguito l’intervento dentistico, rispettivamente se lo stesso è stato completato o meno. In quest’ultima ipotesi l’amministrazione dovrà verificare in che misura è stato effettuato e per quale importo.

 

                                                                      Al riguardo l’amministrazione potrà avvalersi della collaborazione del ricorrente, il quale dovrà fornire le indicazioni richiestegli, in particolare il nome del dentista presso il quale avrebbe effettuato l’intervento in questione.

                                                                      In effetti il principio inquisitorio, reggente la procedura in materia di assicurazioni sociali (Untersuchungsgrundsatz, STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I76/00; DTF 125 V 195 consid. 2; DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; per quanto riguarda le assicurazioni sociali federali cfr. 61 cpv. 1 lett. c LPGA e 43 LPGA per l'amministrazione), non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 19 ottobre 2004 nella causa G., C 78/04; STFA del 20 settembre 2004 nella causa L., C 34/04; STFA del 9 maggio 2003 nella causa A., C 271/02; STFA del 24 aprile 2002 nella causa G., H 153/00, consid. 3; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, consid. 1b; STFA del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00, consid. 1c; STFA dell'8 settembre 2000 nella causa M., C 178/99, consid. 3b e STFA del 5 giugno 2000 nella causa P., I 76/00, consid. 3a; vedi inoltre DTF 125 V 193, consid. 2a, pag. 195 e i riferimenti ivi citati; RAMI 1994 pag. 211; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                                                      Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. DLA 2001 N. 12, consid. 2b, pag. 145; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 9 maggio 2001 nella causa Z., P 36/00; STFA del 9 maggio 2001 nella causa L., P 52/00; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati "Relazione tra diritto civile e assicurazioni sociali. Introduzione e principi generali. La recente giurisprudenza del TFA.", atti della giornata di studio del 1° giugno 1992, CFPG fascicolo 8, pag. 1 seg. (3)).

                                                                      Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997,           pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                                                      In secondo luogo, l’USSI, sulla base degli esiti degli accertamenti esperiti e tenendo conto che dal maggio 2004 l’insorgente non è più domiciliato in Ticino, dovrà emettere, senza indugio, una decisione formale con cui verrà stabilito se ritiene o meno di concedere la somma garantita nel 2001."

(Doc. XIII, inc. 42.2007.5)

 

                                         Questa Corte ha "accertato un diniego di giustizia da parte dell'USSI" (punto 1 del dispositivo) ed ha trasmesso gli atti all'amministrazione perchè proceda come indicato al consid. 2.8 (punto 2 del dispositivo).

 

                                         Il 29 gennaio 2008 il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione cantonale (cfr. STF 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008).

 

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha sottolineato quanto segue:

 

"  dass die Akten nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens unverzüglich gemäss vorinstanzlichem Entscheid zum Erlass einer anfechtbaren Verfügung an die zuständige Tessiner Fürsorgebehörde (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento) überwiesen werden," (Doc. XVI, inc. 42.2007.5)

 

                               1.2.   Il 15 febbraio 2008 il TCA ha inviato all'USSI uno scritto del seguente tenore:

 

"  Vi trasmettiamo i doc.  A-9 prodotti col ricorso 27.06.07 (di cui sino ad oggi non avete ricevuto copia) con l’invito a procedere conformemente alla sentenza cantonale e a quella  federale che pure vi trasmettiamo in copia.

 

Come risulta dall’elenco atti del TCA, che pure uniamo alla presente, tutti gli altri atti vi sono già stati man mano notificati in corso di istruttoria." (Doc. XVII, inc. 42.2007.5)

 

                                         Il 5 marzo 2008 il TCA ha fornito al ricorrente le seguenti spiegazioni riguardo allo scritto precedentemente citato:

 

"  Con lo scritto del 15 febbraio 2008 (da lei ricevuto per conoscenza) il Tribunale ha semplicemente trasmesso della documentazione all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che dovrà prendere la decisione nel suo caso conformemente a quanto deciso dal TCA nella sentenza 42.2007.5 del 17 aprile 2007 (pag. 14, punto 2: "Gli atti sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.8") e dal Tribunale federale (Bundesgericht, I. sozialrechtliche Abteilung) nella sentenza 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008 (pag. 3: "dass die Akten nach Abschluss des vorliegenden Verfahrens unverzüglich gemäss vorinstanzlichem Entscheid zum Erlass einer anfechtbaren Verfügung an die zuständige Tessiner Fürsorgebehörde (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento) überwiesen werden")." (Doc. XIX, inc. 42.2007.5)

                               1.3.   Il 29 agosto 2008 RI 1 ha chiesto all'USSI di emanare una decisione formale entro il termine di 20 giorni (cfr. doc. A3).

 

                               1.4.   Il 21 novembre 2008 RI 1 ha inoltrato presso il TCA un ricorso per denegata giustizia e ha chiesto di assegnargli un rappresentante che conosca la lingua tedesca (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   Il 24 novembre 2008 il segretario del TCA ha contattato telefonicamente la capoufficio dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, la quale il 25 novembre 2008 ha inviato il seguente scritto al TCA:

 

"  Come richiesto le confermo che i documenti trasmessi lo scorso 15 febbraio 2008 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni relativi al ricorso al Tribunale federale il signor RI 1 sono ora in mio possesso. Erano stati classati in modo errato.

 

Dopo aver esaminato il dossier completo, ho purtroppo constatato che il nostro Ufficio non ha ancora emanato la decisione sulla richiesta di prestazione del signor RI 1, come da indicazioni del Tribunale cantonale e federale. Provvediamo immediatamente.

 

Mi preme esprimervi tutto il mio rammarico per questa situazione e vi assicuro che farò il possibile per evitare che in futuro si ripresentino situazioni simili." (Doc. II)

 

                               1.6.   Il 9 dicembre 2008 il presidente del TCA, richiamato l'art. 28 cpv. 1 Lptca, ha designato RA 1, patrocinatore d'ufficio del ricorrente (cfr. doc. V),

 

                               1.7.   L'8 gennaio 2009 il patrocinatore dell'assicurato ha inoltrato un'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. doc. VI).

                                         Il patrocinatore di RI 1 ha pure completato il ricorso sottolineando che l'USSI ha commesso un nuovo diniego di giustizia, argomentando in particolare:

 

"  (...)

4. L'oggetto della lite verte nel conoscere se, successivamente alla resa del giudizio cantonale del 17.09.2007 risp. della sentenza emessa il 29.01.2008 dal Tribunale federale, sussistono motivi oggettivi per ritenere ingiustificato il ritardo dell'USSI nell'evadere la pratica d'assistenza del ricorrente.

 

Dopo avere esaminato gli atti prodotti da RI 1 nella procedura ricorsuale di cui all'incarto 42.2007.5, il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva reputato, con sentenza del 17.09.2007, che sussistevano gli estremi per riconoscere un diniego di giustizia a carico dell'USSI. In effetti, la Corte cantonale aveva ritenuto che al momento della presentazione del precedente ricorso del 27.06.2007 erano trascorsi circa cinque anni e mezzo (dicembre 2001 - giugno 2007) dal provvedimento con cui, a determinate condizioni, era stato garantito l'importo di Fr. 4'000.- per spese dentistiche e l'amministrazione non aveva ancora rilasciato la decisione di sua competenza in merito all'effettivo versamento dell'importo garantito.

 

5. Non essendo RI 1 dal maggio 2004 più domiciliato in Ticino, la Corte cantonale aveva rilevato nella sentenza del 17.09.2007 che non risultava con la sufficiente chiarezza se l'insorgente si fosse nel frattempo sottoposto al ventilato intervento.

 

II Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva quindi stabilito, nella sentenza del 17.09.2007, che l'USSI avrebbe dovuto in primo luogo procedere ad esperire una serie di accertamenti volti a chiarire se e, in caso affermativo quando, era stato eseguito l'intervento odontoiatrico rispettivamente se lo stesso era stato completato o meno. In questa ultima ipotesi, l'USSI avrebbe dovuto verificare in che misura era stato svolto il trattamento odontoiatrico e per quale importo.

 

La Corte cantonale aveva in seguito, nella sentenza del 17.09.2007, concluso che l'USSI, sulla base degli accertamenti esperiti e tenendo conto del fatto che dal maggio 2004 RI 1 non era più domiciliato in Ticino, avrebbe dovuto emettere senza indugio una decisione formale con cui sarebbe stato stabilito se riteneva o meno di concedere la somma garantita nel 2001.

 

6. Da un esame dell'incarto si evince che, rispondendo ad una domanda della Corte cantonale, l'USSI aveva indicato con fax del 25.11.2008 che i documenti trasmessi il 15.02.2008 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni relativi al ricorso al Tribunale federale erano a quel momento in possesso di detta amministrazione, e che gli stessi erano stati classati in modo errato.

 

L'USSI ha nel suddetto fax comunicato alla Corte cantonale che, da un esame dell'incarto completo, aveva purtroppo constatato di non avere ancora emesso la decisione sulla richiesta di prestazione di RI 1, come indicato dall'autorità giudiziaria. L'USSI ha pertanto confermato con detto fax ai giudici di prime cure che vi avrebbe provveduto immediatamente.

 

Dagli atti al fascicolo processuale, si evince in particolare avere la Corte cantonale trasmesso in data 15.02.2008 all'USSI i documenti relativi al ricorso interposto al Tribunale federale da parte di RI 1.

 

Orbene, dalla menzionata retrocessione, avvenuta il 15.02.2008, dei documenti all'USSI sono trascorsi oltre 9 mesi sino all'inoltro a codesto lodevole Tribunale del ricorso del 21.11.2008 . Non c'è chi non veda come in detta circostanza sia ravvisabile un ulteriore diniego di giustizia formale per non avere l'USSI interpellato l'insorgente al fine di chiarire se egli, successivamente alla notifica della sentenza del 29.01.2008 del Tribunale federale di non entrata nel merito, si era sottoposto ad eventuali trattamenti odontoiatrici.

 

Non può sfuggire al riguardo come il tenore del fax del 25.11.2008 avvalori la tesi, invocata da RI 1, di un diniego di giustizia formale risp. di una ritardata giustizia, per avere l'USSI comunicato a codesta lodevole Corte che non aveva intrapreso alcun passo alfine di svolgere quegli accertamenti, indicati nel giudizio cantonale del 17.09.2007, volti a chiarire se il trattamento odontoiatrico, oggetto della garanzia, era stato effettuato o meno.

 

Non essendo stati compiuti da parte dell'USSI detti accertamenti, risulta quindi di meridiana evidenza che l'ufficio convenuto non ha potuto emettere la decisione formale, indicata nel giudizio cantonale del 17.09.2007.

 

7. In siffatte circostanze, sussistono i presupposti per ammettere l'esistenza di una ritardata giustizia, poiché il fatto di avere l'USSI unicamente classato in modo errato l'incarto di RI 1, non costituisce, a mente della giurisprudenza, un motivo oggettivo suscettibile di giustificare un prolungamento della procedura (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

 

Il fatto di non avere l'USSI compiuto alcun passo, nemmeno l'avere interpellato l'insorgente sull'arco di oltre 9 mesi (se non quasi 10 mesi), decorrenti dalla sentenza del 29.01.2008 del Tribunale Federale sino al ricorso del 21.11.2008, depone chiaramente per l'esistenza di una ritardata giustizia.

 

La suddetta conclusione è conforme con quanto statuito dai Tribunali cantonali svizzeri; non può essere trascurato al riguardo che in dottrina viene menzionata la sentenza del 20.09.1995 nella causa A.L. del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale era stata riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva atteso più di 9 mesi prima di procedere ad ordinare un'ulteriore perizia (vedi riferimento di dottrina citato a pag. 9 del giudizio cantonale del 17.09.2007: U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri, Verfahrensfrage in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 92 s.).

 

Inoltre non può essere sottovalutato che codesta lodevole Corte aveva ammesso una denegata giustizia in una vertenza tra un assicurato ed un assicuratore relativa all'assunzione di spese per la fisioterapia intensiva, poiché la Cassa, decidendo solo dopo oltre 6 mesi, non aveva evaso tempestivamente l'opposizione (cfr. giudizio cantonale del 23.06.2008, incarto N. 36.2008.75).

 

8. Oltre a lamentarsi per non avere l'USSI emesso alcuna decisione formale dopo il giudizio del 17.09.2007, il ricorrente ha postulato con il gravame del 21.11.2008 pure il versamento di un importo a titolo di risarcimento danni, di torto morale, d'indennizzo per i vari scompensi, di perdita di guadagno, di danno pensionistico nonché il versamento dei relativi interessi.

 

Visto che le descritte richieste erano già state formulate in sede amministrativa (cfr. scritto del 29.09.2008 di RI 1 al DSS), si domanda a codesta lodevole Corte pure d'esigere dall'USSI di prendere posizione succintamente sulla ricevibilità delle altre pretese, esulanti dalla garanzia di copertura per un importo di Fr. 4'000.­- delle spese per il trattamento odontoiatrico, ed in caso affermativo di statuire nel merito di dette pretese.

 

Non c'è chi non veda come questa ultima richiesta si fondi sul diritto, sancito all'art. 29 cpv. 2 Cost., dell'amministrato di essere sentito, da cui discende l'obbligo per l'USSI di emettere e motivare le proprie decisioni, affinché RI 1 possa comprenderle ed esercitare, basandosi sulle norme legali disciplinanti nello specifico la responsabilità dell'ente pubblico, i propri diritti a ragion veduta innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

 

In effetti, si rimprovera all'USSI di non avere mai preso posizione sul quesito di conoscere se un ritardo ingiustificato nell'evadere la problematica dell'assunzione dei costi del trattamento odontoiatrico, giustifichi - in analogia con quanto statuito dall'Alta Corte nel DTF 119 III 1 - un'eventuale responsabilità del Cantone e giustifichi un eventuale riconoscimento da parte dell'Ente Pubblico delle pretese di risarcimento dei danni, vantate dall'insorgente.

 

9. In siffatte condizioni, si domanda a codesto lodevole Tribunale di volere accertare che è stato commesso, successivamente all'emanazione del giudizio cantonale del 17.09.2007 risp. della sentenza federale del 29.01.2008, un ulteriore diniego di giustizia da parte dell'USSI.

 

Si chiede inoltre a codesta lodevole Corte d'esigere dall'USSI che prenda posizione succintamente pure sulla ricevibilità delle altre pretese, vantate dal ricorrente con suo scritto del 29.09.2008 indirizzato al DSS, esulanti dalla garanzia di copertura per un importo di Fr. 4'000.- delle spese per il trattamento odontoiatrico, ed in caso affermativo statuisca nel merito di dette pretese. Nel caso in cui l'USSI dovesse ritenere non essere di sua competenza l'evasione delle predette richieste di risarcimento danno, si domanda di trasmettere l'incarto al competente Ufficio dell'amministrazione per l'evasione delle stesse." (Doc. VII)

 

                               1.8.   Il 12 gennaio 2009 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 20 giorni per presentare, in tre copie, la risposta di causa unitamente all'incarto completo (cfr. doc. VIII).

 

                               1.9.   Il 23 gennaio 2009 e il 2 febbraio 2009 il rappresentante del ricorrente ha trasmesso della documentazione relativa alla domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. IX e doc. X).

 

                             1.10.   Il 18 febbraio 2009 il Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un ultimo termine perentorio di 10 giorni per insinuare la risposta di causa con la relativa documentazione con la precisazione che, "trascorso infruttuoso tale termine, il Tribunale procederà all'emanazione del giudizio sulla base degli atti contenuti nell'incarto" (cfr. doc. XII).

 

                             1.11.   L'USSI non ha reagito neppure a quest'ultimo scritto e non ha insinuato la risposta di causa.

 

                                         Soltanto, il 23 marzo 2009, dopo essere stata interpellata tramite posta elettronica dal Segretario del TCA (cfr. doc. XIII, XIV), la Capoufficio dell’USSI ha indicato che il ricorrente era stato sentito dai servizi sociali di __________ e che avrebbero emesso una decisione formale dopo aver sentito l’avvocato (cfr. doc. XV).

 

                             1.12.   I doc. XII, XIV e XV sono stati trasmessi RA 1 e all’USSI (cfr. doc. XVI).

 

                             1.13.   RA 1, il 19 agosto 2009, ha affermato di aver interpellato il proprio assistito al fine di ottenere il nominativo e il recapito del dentista presso il quale questi si è sottoposto all’intervento chirurgico, come pure la relativa fattura.

                                         Il legale, al riguardo, ha precisato che l’insorgente ha ribadito di non poter comunicare nemmeno al proprio avvocato il nominativo del medico che ha svolto l’intervento chirurgico alla mascella (cfr. doc. XVIII, C1-6).

 

                             1.14.   Questa Corte, pendente causa, ha sottoposto ad RI 1, tramite il suo patrocinatore, i quesiti già sottopostigli dall’amministrazione afferenti al nome e al recapito del dentista che ha eseguito l’intervento in questione, oltre che all’invio di una copia della fattura, ricordandogli l’obbligo delle parti di collaborare (cfr. doc. XIX).

 

                                         Il 4 settembre 2009 RA 1 ha comunicato che tutti i suoi tentativi volti a ottenere dall’insorgente le informazioni richieste si sono rivelati vani e ha quindi chiesto al TCA di voler statuire in merito al ricorso del 21 novembre 2008 e all’integrazione al ricorso cautelativo dell’8 gennaio 2009 (cfr. doc. XX, D1-10).

 

                             1.15.   I doc. XVIII, XIX e XX con i relativi allegati sono stati inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XXI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’USSI si è reso colpevole di un nuovo diniego di giustizia nei confronti di RI 1 dopo quello già accertato nella sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007.

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 p. 4752ss.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                                         Per quanto concerne la procedura, l’art. 60 cpv. 1 Las prevede che il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.

                                         La decisione motivata in forma scritta e con l’indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale (cpv. 3).

 

                                         Secondo l’art. 1 del Regolamento sull’assistenza sociale del 18 febbraio 2003, in vigore a contare dal 1° febbraio 2003 (cfr. art. 21), il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge sull’assistenza sociale e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

                                         L’art. 2 recita che l’USSI è competente a, segnatamente, decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche (lett. a).

 

                                         Giusta l’art. 65 cpv. 1 Las, contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

 

                                         Secondo l’art. 33 cpv. 1 Laps, contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

                                         Contro la decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione (cpv. 2).

                                         È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulle parti generali del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

 

                               2.4.   L'art. 2 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, in vigore dal 1° ottobre 2008, stabilisce che "il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo".

 

                                         Nel Messaggio n. 6049 del 1° aprile 2008 relativo alla revisione della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961 (LpTCA), il Consiglio di Stato aveva sottolineato che "in tal modo viene ripreso quanto prescritto dall’art. 56 cpv. 2 LPGA e si estende la facoltà di ricorso per denegata o ritardata giustizia a tutti i settori, in particolare a quelli relativi alle prestazioni sociali cantonali, per i quali la base legale, a questo riguardo, è attualmente lacunosa" (Messaggio citato pag. 4).

                                         (Cfr. su questo tema la STCA 42.2008.4 del 18 giugno 2008; STCA 42.2007.5 del 17 settembre 2007 il cui ricorso interposto al TF dall’insorgente è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008; STCA 42.2006.8 dell’11 ottobre 2006; 42.2006.9 dell’11 ottobre 2006; 42.2006.10 dell’11 ottobre 2006).

 

                                         Nelle sentenze citate questo Tribunale aveva invitato il legislatore a colmare la lacuna, introducendo nella Laps o nella Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni una norma che consenta all’amministrato di adire direttamente il TCA in caso di denegata o di ritardata giustizia.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TFA, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

 

                                         Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                                         Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA e art. 108 cpv. 1 lett. a vLAINF), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509);

 

                                         Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         In una sentenza del 25 giugno 2003 nella causa Q., I 841/02, pubblicata in DTF 129 V pag. 411 e seg., il TFA ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).

                                         Nella DTF 125 V 188ss., il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

                                         In RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

                                         In questa stessa pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

 

"  Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

 

                                         In una sentenza 35.2005.68 del 21 novembre 2005 il TCA ha ammesso il diniego di giustizia in un caso in cui un assicuratore contro gli infortuni ha emesso la propria decisione formale soltanto più di cinque anni dopo essere stato sollecitato dall'assicurato.

                                         Questo Tribunale è giunto allo stesso risultato in una sentenza 35.2006.17 del 31 luglio 2006 nel quale fra il momento in cui un assicurato aveva sollecitato la presa di posizione dell'assicuratore contro gli infortuni e l'inoltro del ricorso per denegata giustizia erano trascorsi circa 10 mesi senza che l'amministrazione, per poter decidere, abbia dovuto compiere degli atti istruttori.

 

                                         In una sentenza 9C_841/2008 l'Alta Corte ha lasciato aperto la questione di sapere se un ufficio AI aveva commesso un diniego di giustizia versando ancora le indennità giornaliere ad un assicurato che stava seguendo uno stage già da 8 mesi sulla base di decisioni positive emesse già da 20 mesi. L'Alta Corte ha comunque riconosciuto al patrocinatore dell'assicurato il diritto a ripetibili, argomentando:

 

"  4.2.3 Es kann offenbleiben, ob das Verhalten der IV-Stelle den Tatbestand der Rechtsverzögerung erfüllt. Auf Grund des in E. 4.2.2 Gesagten können aber die mutmasslichen Erfolgsaussichten der Rechtsverzögerungsbeschwerde im Hinblick auf die generell zögerliche Behandlung der Sache durch die Invalidenversicherung jedenfalls nicht ohne weiteres verneint werden. Ebenfalls gab die IV-Stelle durch ihr Verhalten begründeten Anlass zur Beschwerde. Der Versicherte hat daher Anspruch auf eine Parteientschädigung für das gegenstandslos gewordene Verfahren (E. 4.1; vgl. auch Urteil 9C_624/2008 vom 10. September 2008 E. 5.2.3). Insoweit ist die Beschwerde begründet.

 

                                         Al consid. 4.1 della sentenza l'Alta Corte aveva ricordato che il diritto o no a ripetibili dipende dal prevedibile esito del processo divenuto privo di oggetto (vedi pure SVR 2004 ALV Nr. 8; DTF 108 V 271).

 

                                         In un'altra sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, il Tribunale federale ha invece rilevato:

 

"  L'autorité de recours de première instance était appelée à se prononcer sur une décision sur opposition par laquelle l'administration a nié le droit à une rente de l'assurance-invalidité (et à des mesures professionnelles). Compte tenu des motifs du recours cantonal, il s'agissait en particulier d'examiner les revenus avant et après invalidité déterminés par l'administration pour évaluer l'invalidité au sens de l'art. 16 LPGA, voire les conditions d'assurance au regard du statut de réfugié que le recourant a obtenu à son arrivée en Suisse en 1993. Il s'agit dans une large mesure de questions qui ne sauraient nécessiter de très longues analyses. L'instruction y relative, qui s'est limitée à un échange d'écritures, était par ailleurs terminée depuis deux ans au moment du recours en instance fédérale, de sorte que la cause se trouvait apparemment en état d'être jugée à la fin du mois d'octobre 2006. Si on ne saurait reprocher à une autorité quelques temps morts, lesquels sont inévitables dans une procédure, la surcharge de travail liée à une augmentation du contentieux en matière d'assurance-invalidité invoquée par la juridiction cantonale dans sa détermination en instance fédérale ne constitue pas une circonstance en rapport avec le litige qui lui était soumis et ne saurait justifier qu'elle ait tardé à statuer (ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191). De son côté, conformément à l'obligation du justiciable - dans le contexte d'un éventuel déni de justice - d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence (ATF 125 V 373 consid. 2b/aa et bb p. 375 s.), le recourant a interpellé à plusieurs reprises la juridiction cantonale sur l'avancement de la procédure, avant de l'inviter à statuer dans un certain délai.

 

Au regard de l'ensemble de ces circonstances - auxquelles s'ajoute l'importance particulière que le législateur accorde à une liquidation rapide des procès en matière d'assurances sociales (art. 61 let. a LPGA; ATF 126 V 249 consid. 4a) -, la durée de la procédure, respectivement le temps nécessité par la juridiction cantonale pour statuer ne peuvent plus être considérés comme raisonnables, même si un délai de 24 mois représente une situation-limite (comp. arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 473/04 du 29 novembre 2005 et I 314/99 du 16 juillet 1999; arrêt [du Tribunal fédéral] 5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le recourant aurait dès lors été fondé à se plaindre d'un retard inadmissible à statuer.

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie nella sentenza del 17 settembre 2007 il TCA aveva accertato un diniego di giustizia e aveva invitato l'amministrazione a emettere, dopo aver compiuto alcuni accertamenti, una decisione formale relativa alla richiesta di prestazioni per spese dentistiche, già garantite, per l'importo di fr. 4'000.--, a determinate condizioni il 13 dicembre 2001 (cfr. doc. 5).

                                         Al momento del (nuovo) ricorso per denegata giustizia del 21 novembre 2008 erano trascorsi più di 14 mesi dalla sentenza del TCA e più di 9 mesi dalla successiva sentenza del Tribunale federale (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Più di 9 mesi erano pure trascorsi da quando, con scritto del 15 febbraio 2008, il TCA aveva trasmesso all'USSI i documenti prodotti col ricorso e in precedenza non notificati (cfr. inc. 42.2007.5 doc. XVII).

 

                                         Da allora l'amministrazione, che ha ammesso "di avere classato in modo errato" i documenti ricevuti dal TCA, non ha emanato alcuna decisione.

 

                                         Da notare che il 25 novembre 2008 la capoufficio dell’USSI, ha affermato che quest’ultimo Ufficio avrebbe provveduto immediatamente a emettere la decisione (cfr. doc. II).

 

                                         Deve essere, altresì, evidenziato il fatto che l’amministrazione ha iniziato a esperire gli accertamenti indicati da questa Corte con sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 soltanto dopo che, nel novembre 2008, l’insorgente ha interposto al TCA un nuovo ricorso per denegata giustizia (cfr. doc. XV, C5, C1).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, il TCA non può che concludere che l'amministrazione, non emettendo alcuna decisione successivamente alla precedente sentenza di questo Tribunale ha commesso un diniego di giustizia.

 

                                         Gli atti sono, pertanto, trasmessi nuovamente all'amministrazione affinché emetta formalmente la decisione formale da anni sollecitata dal ricorrente.

 

                                         Per inciso, in proposito, è utile segnalare che l’USSI, nel proprio provvedimento, dovrà tenere conto, in primo luogo, del fatto che già nel dicembre 2001 ad RI 1 è stato garantito il pagamento della somma di fr. 4'000.-- per cure dentarie a condizione, però, di presentare la nota d’onorario (cfr. doc. D2).

                                         Inoltre con sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 il TCA, dopo aver riconosciuto un diniego di giustizia da parte dell’USSI, ha comunque indicato all’amministrazione di procedere, prima di prolare la decisione formale concernente il versamento o meno dell’importo garantito, a una serie di accertamenti. In particolare l’USSI avrebbe dovuto chiarire se e, se del caso, quando, rispetto alla decisione di garanzia del dicembre 2001, è stato eseguito l’intervento dentistico, rispettivamente se lo stesso è stato completato o meno. In quest’ultima ipotesi l’amministrazione avrebbe dovuto verificare in che misura è stato effettuato e per quale importo. Questo Tribunale ha pure illustrato quali sono i principi procedurali applicabili (principio inquisitorio, obbligo delle parti di collaborare).

 

                                         In secondo luogo, che l’insorgente, nonostante sia stato interpellato esplicitamente in merito oltre che dall’amministrazione (cfr. doc. C1), anche da questa Corte, per il tramite del suo patrocinatore, ricordandogli il proprio obbligo di collaborare (cfr. doc. XIX), non ha fornito il nominativo, né il recapito del dentista che avrebbe effettuato l’intervento odontoiatrico, asserendo di non poter svelare il nominativo di chi ha proceduto a eseguire l’intervento (cfr. doc. C4, C3, D1). Egli neppure ha trasmesso copia della relativa fattura.

 

                               2.7.   L'insorgente ha pure chiesto il versamento di un importo a titolo di risarcimento danni, di torto morale, d’indennizzo per i vari scompensi, di perdita di guadagno, di danno pensionistico,non ché il versamento dei relativi interessi (cfr. doc. I; VII).

 

                                         Su queste questioni il TCA non può, tuttavia, entrare nel merito in quanto esse esulano dalle sue competenze (cfr. art. 1 Lptca e STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003 consid. 4; STCA 39.2004.8 del 25 ottobre 2004 consid., 2.10.; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005 consid. 2.12.).

 

                               2.8.   Vincente in causa il ricorrente rappresentato da un avvocato ha diritto a beneficiare di ripetibili da parte dell'USSI per un importo di fr. 2'500.--, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF 124 V 309, consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

 

                               2.9.   L'art. 29 cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede, quale eccezione al principio della gratuità della procedura (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla parte che provoca la causa per leggerezza o per comportamento temerario sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

 

                                         L'esclusione della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124 V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).

                                         Secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione palesemente illegale ed anche nel caso in cui questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008).

                                     

                                         Nella presente fattispecie l'USSI non ha emesso immediatamente la decisione formale dopo la sentenza 42.2007.5 del 17 settembre 2007 (e la STF 8C_667/2007 del 29 gennaio 2008) con la quale questo Tribunale aveva accertato un diniego di giustizia.

                                         L’amministrazione non ha proceduto in tal senso nemmeno dopo il sollecito scritto del 29 settembre 2008 (cfr. doc. A3).

                                         L’USSI non ha, peraltro, emesso la decisione neppure dopo l’inoltro del presente nuovo ricorso, sebbene il 25 novembre 2008 abbia comunicato al TCA, dopo avere, d’altronde, precisato di avere “classato in modo errato” parte della documentazione, che avrebbe provveduto senza indugio a rilasciare il provvedimento in questione (cfr. doc. II).

 

                                         In simili condizioni il TCA deve concludere che il presente ricorso è stato provocato per leggerezza dall'USSI (cfr. STFA B 57/05 del 3 luglio 2006; DTF 128 V 323; STCA 42.2008.11 del 6 novembre 2008; STCA 42.2009.12 del 5 agosto 2009; STCA 42.2009.3 del 15 giugno 2009)

                                         Di conseguenza le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a suo carico.

                                                                                                

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è accolto.

                                         § È accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.

 

                                   2.   Gli atti sono trasmessi all'amministrazione perché proceda come indicato al consid. 2.6.

 

                                   3.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'USSI.

                                         L'USSI verserà al ricorrente fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   4.   L'istanza di assistenza giudiziaria dell’8 gennaio 2009 è divenuta priva di oggetto.

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti