Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2008.1

 

rs

Lugano

6 marzo 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2008 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 18 dicembre 2007 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 18 dicembre 2007 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 7 settembre 2007 (cfr. doc. A6) con il quale RI 1 è stato posto al beneficio di una prestazione assistenziale di fr. 1'902.-- mensili a decorrere dal  1° settembre al 30 novembre 2007.

                                         Tale prestazione è poi stata rinnovata per il periodo dicembre 2007 – febbraio 2008 (cfr. doc. 3).

                                         In particolare nella decisione su reclamo è stato indicato che, siccome la domanda di prestazioni è stata inoltrata nel mese di agosto 2007, il relativo diritto ha inizio dal mese successivo, ossia dal mese di settembre 2007 (cfr. doc. A9).

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1, rappresentato dal curatore, __________ dell’RA 1, ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, postulando, in via principale, il versamento di una prestazione di fr. 1'902.-- anche per il mese di agosto 2007 e, in via subordinata, la concessione della somma di fr. 402.25 quale differenza tra le indennità USSI e le indennità di disoccupazione per il mese di luglio 2007.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, di avere beneficiato delle indennità di disoccupazione fino alla fine del mese di luglio 2007 e che il 6 giugno 2007 il suo curatore si è presentato all’Agenzia AVS del Comune di __________ per iniziare la procedura relativa alla prestazione assistenziale. Nell’impugnativa è stato, però, precisato che sulla base delle indicazioni della funzionaria dell’Agenzia AVS di __________ il curatore non ha potuto presentarsi per fissare l’appuntamento con lo Sportello Laps fino a quando la documentazione non è stata completa, ossia comprensiva della dichiarazione della Cassa di disoccupazione attestante la fine del diritto alle indennità di disoccupazione. E’ stato, inoltre, puntualizzato che, siccome la dichiarazione di fine indennità disoccupazione e il relativo ultimo conteggio sono pervenuti a inizio agosto 2007, il curatore e l’insorgente, il 20 agosto 2007, si sono presentati all’Agenzia AVS di __________ per depositare la richiesta completa di prestazioni sociali e il 28 agosto 2007 si sono recati presso lo Sportello Laps del Comune di __________ per concludere la citata domanda.

                                         La parte ricorrente ha sottolineato di non avere ricevuto prestazioni per il mese di agosto 2007 e che vista l’impossibilità di presentare i documenti necessari nel mese di luglio 2007 l’USSI doveva accordarle almeno la differenza tra la prestazione assistenziale di fr. 1'902.-- mensili e le indennità di disoccupazione di fr. 1'499.75 (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha auspicato un’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 22 gennaio 2008 il curatore di RI 1, da un lato, ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, dall’altro, ha formulato alcune precisazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’USSI si è espresso nuovamente riguardo alla fattispecie con scritto del 19 febbraio 2008 (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Pendente causa questa Corte ha chiesto al Municipio di __________ di inviare copia della check-list concernente i documenti da allegare alla domanda di assistenza consegnata al curatore del signor RI 1 nel mese di giugno 2007 (cfr. doc. XI).

 

                                         Il promemoria indicante la documentazione per la richiesta di prestazioni Laps è pervenuto il 28 febbraio 2008 (cfr. doc. XIIIBis).

 

                               1.7.   L’esito dell’accertamento effettuato dal TCA è stato trasmesso per conoscenza sia all’RA 1, che all’USSI (cfr. doc. XIV; XV).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la prestazione assistenziale accordata a RI 1 debba decorrere dal 1° settembre 2007, come deciso dall'USSI, o se invece essa abbia effetto già dal mese di agosto 2007, perlomeno in misura ridotta, come preteso dal ricorrente.

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                                        

                               2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag. 27-28)

 

                                         Per inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2008 (cfr. Direttive riguardanti gli importo delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31).

 

                               2.6.   Nell’evenienza concreta l’USSI ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'902.-- al mese a partire dal 1° settembre 2007, in quanto la data indicata dall’Ufficio controllo abitanti di __________, ripresa dallo sportellista Laps di __________, corrisponde al 20 agosto 2007 (cfr. doc. A9, III).

 

                                         Il ricorrente ha contestato tale decisione, chiedendo l’erogazione della prestazione assistenziale già dal mese di agosto 2007. Egli, al riguardo, ha asserito che il suo curatore si è presentato all’Agenzia AVS di __________ il 6 giugno 2007 e che gli è stato indicato di portare i documenti unicamente al momento che erano completi. L’insorgente ha, poi, puntualizzato che avendo ricevuto la dichiarazione di fine indennità di disoccupazione e il relativo ultimo conteggio nel mese di agosto 2007, si è recato all’Agenzia AVS di __________ per depositare la domanda completa di indennità USSI il 20 agosto 2007 (cfr. doc. I; V).

 

                                         Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, constata che non è contestato che il curatore di RI 1, si è presentato presso l’Agenzia AVS di __________, luogo di domicilio del ricorrente, la prima volta nel mese di giugno 2007 al fine di dare avvio alla procedura per ricevere le prestazioni della pubblica assistenza.

 

                                         In effetti l’Ufficio assistenza di __________, il 6 febbraio 2008, ha indicato che __________, dell’RA 1, ha chiesto la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assistenza presumibilmente nel corso del mese di giugno 2007 (cfr. doc. XII/bis).

                                         Il curatore dell’insorgente, dal canto suo, il 22 gennaio 2008, ha dichiarato che “la procedura Laps impone un primo incontro presso l’Agenzia AVS del Comune di domicilio per ritirare la check-list e i formulari necessari. Avvenuto il 6.06.2007” (Doc. V).

 

                                         Dal formulario “Annuncio al Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” emerge, però, che l’annuncio è stato effettuato il 20 agosto 2007, quando è anche stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps di __________, sportello di riferimento per il Comune di __________ (cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/temi/laps/comprensori), per il 28 agosto 2007 (cfr. doc. A5).

 

                                         L’incontro con il funzionario dello Sportello Laps di __________ ha effettivamente avuto luogo il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 6f, 6g).

 

                                         Del resto il curatore di RI 1 ha riconosciuto di essersi presentato con il ricorrente all’Agenzia AVS di __________ il 20 agosto 2007 “… per depositare la domanda completa di indennità USSI” e presso lo Sportello Laps di __________ il 28 agosto 2007 per “… concludere la domanda di indennità USSI” (cfr. doc. I).

 

                               2.7.   L’art. 61 cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 (cfr. consid. 2.3.), prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.

 

                                         Inoltre l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

 

                                         Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

 

                                         Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:

 

"  Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.

 

La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:

 

1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.

(…)."

 

                                         Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:

 

"  (…)

V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

 

                                         Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.

 

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che in concreto, visto che l’appuntamento con lo Sportello Laps è stato fissato durante l’incontro con il Comune del 20 agosto 2007, è rilevante quest’ultima data per determinare la decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante all’insorgente.

 

                                         Quanto asserito dal ricorrente, tramite il proprio rappresentante, e meglio che, dopo il primo incontro del mese di giugno 2007, si è presentato all’Agenzia AVS di __________ la seconda volta nel mese di agosto 2007, poiché, da una parte, la funzionaria del Comune gli ha detto che, per poter fissare un appuntamento con lo Sportello Laps, doveva portare tutta la documentazione completa, dall’altra, le attestazioni relative alla fine dell’assicurazione disoccupazione gli sono giunte solo nel mese di agosto 2007 (cfr. doc. I, V), non gli è di ausilio alcuno ai fini della presente vertenza.

 

                                         In effetti dalla check-list afferente alla documentazione da allegare alla domanda di assistenza sociale si evince che un richiedente l’aiuto sociale, qualora abbia terminato il diritto alle indennità di disoccupazione, deve produrre la decisione della Cassa di disoccupazione e l’ultimo conteggio della Cassa (cfr. doc. XIIIbis).

 

                                         In casu la Cassa cantonale di disoccupazione ha emesso la propria dichiarazione di fine disoccupazione con effetto dal 24 luglio 2007 - per aver esaurito le 400 indennità giornaliere - il 27 luglio 2007 (cfr. doc. A1).

                                         Risulta pure che il conteggio relativo al mese di luglio 2007 della Cassa datato 30 luglio 2007 è pervenuto all’RA 1 ancora nel mese di luglio 2007 (cfr. doc. A7).

 

                                         In simili condizioni, nel caso in esame il ricorrente aveva comunque sufficiente tempo, nel mese di luglio 2007, per presentarsi al Comune di __________ con la debita documentazione al fine di fissare l’appuntamento con lo Sportello Laps.

                                         L’insorgente, personalmente o per il tramite del proprio curatore, avrebbe potuto e dovuto, dopo l’incontro con l’Agenzia AVS di __________ del giugno 2007, contattare la Cassa disoccupazione e chiederle se poteva emettere una dichiarazione con la data della fine del diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione anticipatamente o comunque non appena terminato il diritto.

                                         Siccome, in concreto, il diritto alle indennità di disoccupazione terminava il 24 luglio 2007, la Cassa avrebbe potuto, su richiesta motivata, allestire immediatamente l’attestazione di fine diritto e inviarla via fax all’RA 1 – dalla rispettiva carta intestata risulta che sia la Cassa che l’RA 1 dispongono di un numero di fax (cfr. doc. A1; I) – unitamente al conteggio del mese di luglio 2007.

 

                                         Il ricorrente avrebbe, così, potuto, perlomeno nelle giornate di lunedì 30 e di martedì 31, recarsi al Comune di __________ con la documentazione completa necessaria per interporre domanda di prestazioni assistenziali e stabilire un appuntamento con lo Sportello Laps competente.

 

                                         In proposito questa Corte rivela che è auspicabile, per analogia al sistema vigente per l’assicurazione contro la disoccupazione, il quale prevede, da una parte, che il diritto alle indennità si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce, dall’altra, che se necessario la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI e 29 cpv. 3 OADI), che in determinati casi e in via eccezionale (ad esempio quelli in cui la presentazione di un atto implica l’emissione dello stesso da parte di terzi, segnatamente di un istituto assicuratore) il Comune di domicilio accetti di fissare a una persona l’appuntamento con lo sportello Laps anche senza tutti i documenti necessari con l’assegnazione, però, di un termine scadente anteriormente a tale appuntamento per completare gli atti, pena la decadenza dell’incontro con lo sportello Laps.

 

                                         La questione di sapere se in casu si doveva o meno assegnare al ricorrente un termine per completare gli atti, tuttavia, non si pone, considerato, come visto, che il ricorrente avrebbe potuto procurarsi la documentazione necessaria entro la fine di luglio 2007.

 

                                         Di conseguenza, ritenuto, in primo luogo, che l’art. 61 cpv. 1 Las contempla la decorrenza del diritto al pagamento delle prestazio-ni assistenziali dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, in secondo luogo, che l’appuntamento presso lo Sportello Laps di __________ è stato fissato il 20 agosto 2007 allorché il ricorrente e il suo curatore si sono presentati con la debita documentazione all’Agenzia AVS di __________, rettamente l’USSI ha concesso una prestazione assistenziale dal 1° settem-bre 2007.

 

                               2.9.   Per quanto attiene alla richiesta formulata nei confronti dell’USSI in via subordinata di ricevere la somma di fr. 402.25, pari alla differenza tra l’importo della prestazione assistenziale mensile e l’ammontare delle indennità di disoccupazione mensile (cfr. doc. I), oltre a quanto qui sopra esposto (cfr. consid. 2.8) va osservato che in ogni caso la chek-list della documentazione da allegare alla domanda di prestazioni assistenziali prevede per un beneficiario di indennità LADI la presentazione della conferma di iscrizione URC e copia dell’ultimo conteggio della Cassa disoccupazione (cfr. doc. XIII/bis).

 

                                         Nel caso di specie il ricorrente, pur avendo avuto la possibilità nel mese di luglio 2007 di produrre tempestivamente la propria iscrizione al competente URC e il conteggio delle indennità almeno del mese di giugno 2007 - che avrebbe poi permesso di effettuare il calcolo e determinare se l’insorgente, nonostante percepisse delle indennità di disoccupazione, potesse beneficiare anche di una prestazione assistenziale, ed eventualmente, di quale importo -, non ha presentato alcunché.

 

                                         Ne discende che anche la richiesta di una prestazione assistenziale parziale non può essere accolta.

 

                                         A titolo abbondanziale, in relazione all’asserzione dell’USSI secondo cui l’amministrazione, nell’eventuale calcolo della prestazione assistenziale del mese di agosto 2007, avrebbe comunque considerato le indennità di disoccupazione versate per il mese di luglio 2007 come da prassi consolidata, giova segnalare che questa Corte con sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007 ha stabilito che:

 

"  (…)

L’USSI ha precisato che per sua prassi le indennità percepite alla fine di un mese da un richiedente delle prestazioni assistenziali, come ad esempio il salario conseguito, vanno a coprire il fabbisogno del mese successivo (cfr. doc. A). L’amministrazione ha pure indicato che di pari passo ha sempre definito che per il primo mese di attività, percependo il relativo salario solo a fine mese, viene riconosciuta la prestazione assistenziale precedente evitando così di mettere in condizioni finanziarie precarie il richiedente (cfr. doc. VI).

 

Al riguardo non va dimenticato che lo scopo della pubblica assistenza enunciato dalla Las è quello di intervenire ogni qualvolta una persona si trovi in una situazione di bisogno concreto (cfr. art. 1 LAS; consid. 2.1.).

Il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza garantito dall’art. 12 Costituzione federale e dall’art. 13 Costituzione cantonale contempla il diritto di essere aiutati quando si è nel bisogno.

 

Inoltre per determinare se un assicurato ha diritto o meno a una prestazione assistenziale, e meglio per fissare il reddito disponibile residuale, che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (cfr. art. 22 Las, 5 Laps), si tiene conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta (cfr. art. 10a Laps; STCA 42.2007.1 del 30 maggio 2007; STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005).

 

Questa Corte, alla luce di quanto appena esposto, in particolare della circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

 

Di conseguenza l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.”

 

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto e tutto ben considerato questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo impugnata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

terzi implicati

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti