Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sullo scritto del 2 agosto 2009 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 luglio 2009 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 13 luglio 2009 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha notificato a __________ una decisione con la quale gli ha assegnato una prestazione di fr. 1'418.-- mensili, per i mesi da giugno a agosto 2009, a titolo di "prestazioni ordinarie" (cfr. Doc. IV/3).
1.2. Con scritto datato 2 agosto 2009 RI 1 ha inoltrato all'USSI un reclamo del seguente tenore:
"(...)
Io reclamo contro la vostra decisione del 13.07.2009 (copia allegata).
Grazie alla conferma della richiesta del 26.03.2009 io e mio figlio hanno il diritto assistenziale anche per i mesi aprile e maggio 2009.
Dobbiamo pagare gli affitti e i premi cassa malati anche per questi mesi!
Inoltre reclamo contro il recupero deposito di garanzia appartamento di fr. 150.-- mensile perchè non esiste una garanzia nel nostro contratto d'affitto (fr. 550.-- diviso in due)." (Doc. I)
Egli ha trasmesso una copia del reclamo anche al Presidente del TCA (cfr. I).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 59 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) "la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps"
L'art. 60 Las prevede che:
" 1Il Dipartimento decide sulle domande di prestazioni assistenziali.
2Per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
3La decisione motivata in forma scritta e con l’ indicazione dei rimedi giuridici è notificata al richiedente o al suo rappresentante legale."
L'art. 65 cpv. 1 Las stabilisce invece che "contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps".
Quest'ultima disposizione della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha il seguente tenore:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961."
2.3. Nella presente fattispecie, a pag. 2 della decisione impugnata figura la seguente indicazione:
" (...)
Possibilità di reclamo
contro la presente decisione è possibile inoltrare un reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Viale Officina 6, Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni." (...) (Doc. IV/3)
RI 1 ha correttamente inoltrato un reclamo presso l'Ufficio che ha emesso la decisione. Egli ne ha inoltrato pure una copia al TCA.
Ora, alla luce delle disposizioni citate al consid. 2.2., il TCA non può entrare nel merito dello scritto di RI 1, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Al riguardo, interpellata dal segretario del TCA, la capo ufficio dell'USSI, __________ si è così espressa:
" (...)
Le allego i seguenti documenti:
1) Reclamo del 2 agosto del signor RI 1.
2) Copia della decisione di calcolo RI 1.
3) Copia decisione e tabella di calcolo __________.
Con decisioni del 13 luglio abbiamo accolto le due richieste dei signori __________ e RI 1 per due domande presentate al Comune il 26 marzo 2009, ma completate solo il 28 maggio. In questi casi, e cioè quando passa più di 1 mese dalla domanda al Comune alla consegna dei documenti necessari per la richiesta e in assenza di giustificati motivi, il diritto alla prestazione viene posticipato. La nostra decisione decorre quindi solo da giugno 2009, il mese successivo la domanda di prestazioni che, in questo caso, è stato stabilito a maggio.
Dalla prestazione di diritto è stato trattenuto l'importo citato a ricupero della garanzia dell'appartamento: il tutto è contenuto nella contestata decisione.
Nella nostra risposta su reclamo entreremo quindi nel merito sia della contestata data di inizio del diritto, sia della trattenuta a ricupero della garanzia. Solo successivamente i signori __________ potranno procedere con il ricorso." (Doc. IV)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il reclamo del 2 agosto 2009 è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti