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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2009 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 26 marzo 2009 RI 1 ha richiesto la concessione di prestazioni assistenziali (cfr. doc. B6). Con decisione del 13 luglio 2009 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (di seguito: USSI) ha riconosciuto all’assistito una prestazione ordinaria mensile di fr. 1'418.-- per i mesi di giugno, luglio e agosto 2009 (cfr. doc. VIII/4).
1.2. Con reclamo del 6 agosto 2009 RI 1 ha contestato la mancanza di prestazioni assistenziali per i mesi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. VIII/3). Con scritto del 12 dicembre 2009 intitolato “ricorso per ritardata giustificazione dell’USSI Bellinzona” l’assistito ha lamentato la mancata reazione dell’USSI al proprio reclamo e la mancanza di prestazioni ordinarie di assistenza per i mesi di marzo, aprile, maggio e dicembre 2009 (cfr. doc. I).
1.3. Con decisione dell’11 gennaio 2010 l’USSI ha riconosciuto all’assistito una prestazione ordinaria mensile di fr. 1'418.-- per il mese di dicembre 2009 (cfr. doc. VIII/5). Con decisione dell’11 febbraio 2010 l’USSI ha riconosciuto all’assistito una prestazione ordinaria mensile di fr. 1'409.-- per i mesi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. VIII/6).
1.4. Con decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’USSI ha ritenuto privo di oggetto il reclamo dell’assistito del 6 agosto 2009 in quanto le prestazioni relative ai mesi di aprile, maggio e dicembre 2009 erano nel frattempo state erogate, mentre ha respinto il medesimo reclamo per il mese di marzo 2009 in quanto il richiedente non aveva diritto a prestazioni assistenziali (cfr. doc. VIII/2).
In risposta al ricorso del 12 dicembre 2009, sempre il 30 giugno 2010 l’USSI ne ha postulato lo stralcio, subordinatamente la reiezione, ritenuto che le prestazioni assegnate sono corrette (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
2.3. In una sentenza pubblicata in SVR 2001 KV 38, p. 109s., l'Alta Corte ha ricordato che l'oggetto di un ricorso per denegata o ritardata giustizia è soltanto la verifica del preteso diniego o del preteso ritardo: il tribunale non può, quindi, decidere in merito alle prestazioni. Le prestazioni assicurative materiali, in effetti, non costituiscono l'oggetto litigioso di questa procedura.
In caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina pertanto all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, Verwaltungsverfahren, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110).
Nella concreta evenienza, questa Corte constata che, pendente causa, l'USSI ha emesso le decisioni dell’11 gennaio 2010 e dell’11 febbraio 2010 con cui ha riconosciuto all’assistito prestazioni assistenziali ordinarie per i mesi di dicembre (cfr. doc. VIII/5), rispettivamente aprile e maggio 2009 (cfr. doc. VIII/6).
Nella misura in cui la causa riguarda l’erogazione di prestazioni assistenziali per i mesi di aprile, maggio e dicembre 2009, essa è divenuta priva di oggetto (in questo senso, cfr. la STFA I 760/05 del 24 maggio 2006, consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati e le STCA 42.2010.18 del 7 luglio 2010, STCA 42.2008.11 del 6 novembre 2008 e STCA 35.2006.17 del 31 luglio 2006).
2.4. L’art. 61 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale (Las), in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.
Inoltre l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.
Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.
Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:
" Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.
La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:
1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo.
(…)."
Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:
" (…)
V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps." (cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)
Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio.
Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA deve concludere che in concreto, vista la conferma dello sportello Laps di __________ che la richiesta di prestazioni assistenziali da parte di RI 1 è avvenuta il 26 marzo 2009 (cfr. doc. B6), è rilevante quest’ultima data per determinare la decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante all’insorgente. In applicazione dell’art. 61 cpv. 1 Las, RI 1 ha dunque diritto a prestazioni assistenziali a partire dal mese di aprile 2009.
La decisione su reclamo del 30 giugno 2010 (cfr. doc. VIII/2) deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti