Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2010.15

 

mm

Lugano

21 dicembre 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2010 di

 

 

 RI 1   

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) - la quale prevede, segnatamente, che la durata dei corsi di ripetizione è di sette giorni al massimo per i militi e di quattordici giorni al massimo per i quadri e gli specialisti (in contrapposizione con i quaranta giorni di servizio previsti dalla legislazione in vigore in precedenza), come pure che la durata degli interventi di utilità pubblica non è soggetta a limiti ma che essi devono comunque essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35ss. LPPC, come pure l’OIPU nella versione in vigore sino al 30 giugno 2008) -, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha dato avvio, in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), alla cosiddetta operazione Argus, destinata alla verifica dei giorni di servizio nella protezione civile che hanno beneficiato di indennità.

 

                               1.2.   Con decisione formale del 23 dicembre 2009 (allegato al doc. A), la CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di un importo pari a fr. 1'248.05 corrispondente a nove indennità di perdita di guadagno (IPG) pagate a torto durante il 2006.

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1 (allegato al doc. A), in data 18 febbraio 2010, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 25 febbraio 2010, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

                                         In merito all’ordine di restituzione, l’insorgente ha segnatamente invocato la perenzione del relativo diritto, sviluppando in proposito i seguenti argomenti:

 

"  (…).

Su tale aspetto, la cui dimostrazione compete alla Cassa, la decisione é confusa. La stessa si limita a sostenere che solo il 21 agosto 2009 ha avuto conoscenza dell’indebito incassato, tramite una lettera della SMPP (che non ha prodotto) e pertanto la pretesa sarebbe tempestiva.

 

Tale motivazione é del tutto errata.

 

Innanzitutto, dimostri la Cassa quando ha potuto ragionevolmente credere (perché questo é il criterio, non la data dell’esatto accertamento) che il ricorrente abbia prestato servizio PCi in esubero e di rimando abbia indebitamente incassato delle IPG. L’iter generale non interessa: interessa il momento esatto che lo riguarda. Inoltre, va sottolineato che la Cassa, nell’ambito della procedura di restituzione che concerne l’ente di riferimento del ricorrente, ha sostenuto che il 25 settembre 2007 tutte le verifiche erano state completate. Ammesso e non concesso che la procedura Argus sia valida e legalmente corretta, al più tardi entro il 25 settembre 2008 la decisione avrebbe dovuto essere emanata. Dicasi al più tardi, anche se é evidente che il termine deve essere scaduto prima, poiché quello indicato si riferisce al termine della verifica, non al momento determinante in cui l’UFPP ha avuto ragionevole dubbio dei fatti giustificanti la richiesta di restituzione.”

                                         (doc. I, p. 5)

 

 

                               1.4.   La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa. In relazione all’eccezione di tardività, l’amministrazione ha espresso le seguenti considerazioni:

 

"  (…).

Il 7 novembre 2008 l’UFPP ha scritto al Servizio cantonale della protezione civile e della protezione della popolazione del Canton Ticino, sottoponendogli per il parere tutti i casi del 2006. A tal fine l’UFPP aveva preparato un modulo per ogni milite incluso nel controllo e ordinato per ogni singolo caso i giorni di servizio in base al timbro di truppa e al numero di riferimento. In questo modo il Servizio cantonale della protezione della popolazione e della protezione civile del Canton Ticino, quale autorità di vigilanza, ha potuto controllare tutti i casi e apportare ove necessario le proprie correzioni. Poi il modulo ha dovuto essere rinviato all’UFPP entro il 31 marzo 2009 per continuare la procedura. Successivamente l’UFPP ha offerto di nuovo al Servizio cantonale la possibilità di esprimere entro il 31 agosto 2009 il proprio parere in merito ai casi, per i quali sussistevano delle differenze rispetto alla valutazione dell’UFPP (allegato).

 

Già prima di tale data, precisamente il 21 agosto 2009, si sapeva quali militi in Ticino nel 2006 avevano prestato ingiustificatamente servizio e di quanti giorni si trattava. Questo non permetteva però ancora di determinare gli importi che dovevano essere restituiti. Per tale calcolo l’UFPP ha dovuto inviare all’UFAS i moduli concernenti tutti i casi del Canton Ticino (allegato). Solo dopo che detto Ufficio ha calcolato per ogni singolo caso la somma da restituire si é potuto sapere a quanto ammontavano gli importi da esigere. Con lettera di data 3 dicembre 2009 l’UFAS ha incaricato la Cassa di compensazione dell’artigianato svizzero dell'auto di chiedere al signor RI 1 la restituzione delle indennità IPG corrisposte ingiustificatamente nel 2006.

 

(…).”

                                         (doc. III)

 

                               1.5.   Nel corso del mese di marzo 2010, l’insorgente ha chiesto che venisse richiamato l’incarto inerente il ricorso presentato dall’Ente protezione civile __________ (inc. n. 42.2009.9), nonché l’incarto che lo riguarda dall’UFAS, rispettivamente dall’UFPP (doc. V).

 

                               1.6.   In data 25 maggio 2010, questa Corte ha richiamato dall’UFAS la documentazione completa relativa all’operazione Argus (giorni di servizio prestati nel 2006) (doc. VIII + allegati).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della lite é la questione di sapere se RI 1 é tenuto a restituire alla CO 1 l’importo di fr. 1'248.05.

 

                                         Con la propria impugnativa, l’insorgente ha sostenuto che la CO 1, emanando la decisione formale di restituzione il 23 dicembre 2009, non avrebbe rispettato il termine relativo di un anno previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA.

 

                                         Questo Tribunale è quindi tenuto a esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività.

 

                               2.3.   L’art. 25 cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         La disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 25 n. 38).

 

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a).

 

I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).

Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).

 

                                         Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).

 

                                         Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.

                                         Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).

 

                                         Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).

                                         Ora, l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore fino al 30 giugno 2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al Dipartimento cantonale delle Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione civile (art. 3 legge cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento cantonale sulla protezione civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8 febbraio 1994 pag. 55]), cui compete il compito di emanare le direttive atte a promuovere la corretta applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel limite delle competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza, anche il compito di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile siano correttamente interpretate e applicate. Tale organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il suo art. 1 [RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza sull'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il Consiglio federale, il quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv. 1 LPGA e 72 cpv. 1 LAVS).

 

                               2.5.   Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626 segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione. Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3 LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni - limitati a sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni (art. 35 e 36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC come pure ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore fino al 30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la procedura di chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art. 74 LPPC in relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione civile [OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).

 

                               2.6.   Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione Argus", statuendo sui ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli anni 2004 e/o 2005 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio 2010 nonché 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19 maggio 2010).

 

                                         Con sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla __________ e ha quindi confermato che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale di restituzione, il relativo diritto era già perento.

                                         Queste, in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle sentenze:

 

"  (…).

5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG, rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.

 

Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio 2004 gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre 2001, FF 2002 1535 segg., 1562).

 

Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14 giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato, oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14 giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta vertenza.

 

5.4 Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I 79 consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3 pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o 2005 sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione, non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).

 

5.5 Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.

 

                               2.7.   Nella concreta evenienza, il TCA osserva che, in data 7 novembre 2008, l’UFPP ha trasmesso alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) uno scritto del seguente tenore:

 

"  (…).

visto che negli ultimi anni i giorni di servizio prestati nella protezione civile sono generalmente aumentati, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha invitato il nostro Ufficio a controllare la regolarità delle indennità di perdita di guadagno versate. L’UFPP deve soprattutto chiarire se per le IPG versate nel 2006 sono state in parte violate le prescrizioni legali in materia.

 

(…).

 

Abbiamo perciò esaminato i questionari IPG dei militi della protezione civile che nel 2006 hanno prestato più di 25 giorni di servizio di protezione civile e hanno richiesto per questi l’indennità IPG. Le nostre constatazioni sono le seguenti:

 

-   In molti casi sono stati nettamente superati i limiti legali per il numero di giorni di servizio consentiti.

-   I numeri di riferimento della PCi utilizzati dai contabili sono spesso in contrasto con la designazione dei rispettivi giorni di servizio prestati.

-   In molti casi é stato abusivamente utilizzato il “servizio di pubblica utilità” per il disbrigo di compiti amministrativi.

-   Parecchi militi della protezione civile sono stati impiegati più volte l’anno quali istruttori, contabili o aiutanti durante corsi d’istruzione generale e sono stati per questo remunerati con il soldo e dotati di domande IPG.

 

Per poter continuare la nostra indagine, contiamo sulla vostra collaborazione. Vi preghiamo di compilare i moduli allegati “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” nel modo seguente:

 

(…).”

                                         (doc. 3)

 

                                         Dal modulo “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” riguardante l’insorgente risulta che nel 2006 egli aveva compiuto 25 giorni di servizio, 23 a titolo di corso di ripetizione e 2 a titolo di intervento in caso di catastrofe.

 

                                         Chiamato dalla SMPP a verificare i dati ivi contenuti (cfr. doc. 6), in data 25 novembre 2008, l’Ente regionale di protezione civile __________ ha comunicato segnatamente che “… i giorni di servizio svolti su chiamata della __________ sono unicamente 2: il 27 e il 28 gennaio, in occasione di un intervento a favore della comunità per l’aiuto a __________ nella consegna dei pasti” e che “… gli altri giorni di servizio sono presumibilmente stati prestati a favore del Pool d’istruzione cantonale, su diretta chiamata di quest’ultimo. La __________ non può quindi né giustificarli, né assumersi alcuna responsabilità in merito.” (doc. 5).

 

                                         A seguito delle indicazioni fornite dall’Ente, i 2 giorni d’intervento in caso di catastrofe sono stati trasformati in altrettanti giorni di intervento di pubblica utilità.

 

                                         Con la decisione emanata dalla CO 1 il 23 dicembre 2009, a RI 1 é stata chiesta la restituzione di nove IPG (concretamente, dai 23 giorni di corso di ripetizione é stata dedotta la durata annua massima indennizzabile a tale titolo di 14 giorni), corrispondenti a un importo di fr. 1'248.05 (cfr. allegato al doc. A).

 

                               2.8.   Quanto esposto al considerando 2.7. dimostra che l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni emergeva direttamente dagli atti. Dalla lista dei giorni di servizio risultava in effetti evidente che RI 1 aveva compiuto un numero di giorni di corso di ripetizione abbondantemente superiore a quello massimo consentito dalla legge (23 giorni contro 14 giorni). Ebbene, qualora la CO 1 avesse reagito con la tempestività imposta dalle circostanze, gli accertamenti necessari ad appurare l’esistenza - sia nel principio che nella misura - di un obbligo alla restituzione per il 2006, sarebbero terminati ben prima del momento in cui l’UFPP ha trasmesso per verifica alla SMPP la lista dei giorni di servizio prestati nel 2006 (il 7 novembre 2008 - cfr. doc. 3), momento dal quale ha iniziato a decorrere, al più tardi, il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

 

                                         Secondo questo Tribunale, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era pertanto perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione formale del 23 dicembre 2009.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione 18 febbraio 2010 é annullata.

                                         §§ La richiesta di restituzione é perenta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         La CO 1 verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti