Raccomandata |
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
DC/sc |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
|||||
|
Giudice Daniele Cattaneo |
|||||
|
|
|||||
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2010 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 18 dicembre 2009 emanata da |
||
|
|
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con sentenza 42.2009.22, cresciuta in giudicato, il TCA ha considerato come una vera e propria decisione formale uno scritto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del 18 agosto 2009 del seguente tenore:
" La ringraziamo per la documentazione trasmessaci lo scorso 27 luglio a complemento degli atti richiesti in occasione del colloquio tenutosi lo scorso 4 giugno 2009 e la informiamo che in base alla procedura adottata dal nostro Ufficio, abbiamo provveduto ad archiviare la sua pratica essendo trascorsi oltre sei mesi dall'ultima prestazione erogata.
Nel caso in futuro dovesse nuovamente essere nella situazione di aver bisogno di prestazioni assistenziali, dovrà inoltrare una nuova richiesta di prestazioni assistenziali per il tramite del suo comune di domicilio."
Questo Tribunale, dopo avere constatato che RA 1 il 26 agosto 2009 ha inoltrato presso l'USSI un "reclamo ricorso" nel quale ha chiesto che venga erogata la prestazione assistenziale dal mese di gennaio al mese di agosto 2009, ha ritenuto una decisione su reclamo la "decisione" con la quale l'amministrazione ha negato ad RI 1 il diritto alle prestazioni per il periodo da gennaio ad agosto 2009.
Il TCA ha poi aperto il presente incarto, visto che RA 1 il 5 gennaio 2010 ha ribadito la richiesta di porre RI 1 al beneficio di prestazioni assistenziali dal gennaio ad agosto 2010.
1.2. Nella decisione su reclamo del 18 dicembre 2009 figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
1. Con lettera del 2 settembre 2008, a seguito della decisione negativa dell'assicurazione invalidità, era stato invitato a voler provvedere all'iscrizione presso I'URC per la verifica del diritto alle indennità di disoccupazione.
2. Da ottobre 2008, non percepisce più alcuna prestazione di assistenza in quanto, come da lei comunicato, ha svolto da settembre a dicembre 2008 un'attività lavorativa indipendente per la ditta __________, conseguendo un reddito adeguato.
3. Con domanda del 30 gennaio 2009, ha inoltrato una richiesta di rinnovo della prestazione tenuto conto della decisione negativa dell'AI e della sua affiliazione quale indipendente ai sensi dell'AVS (informazione fornita solo il 30 ottobre 2009).
4. Da febbraio a giugno 2009 sono seguiti diversi scambi di corrispondenza e richieste di approfondimenti, al fine di stabilire l'eventuale diritto alle prestazioni di assistenza.
5. In data 4 giugno 2009, è stato ascoltato nei nostri uffici, alla presenza della sua tutrice signora RA 1. In quell'occasione è stata confermata la richiesta di procedere all'iscrizione in disoccupazione, procedendo nel contempo allo stralcio dell'affiliazione all'AVS quale indipendente, in modo da permettere l'ottenimento delle indennità straordinarie di disoccupazione.
6. Sempre in sede di colloquio, ha comunicato di aver da diversi mesi contatti con una ditta del luganese per un progetto innovativo, sempre nel campo delle costruzioni. Fatto poi confermato dalla sua tutrice con la lettera dello scorso 27 agosto 2009 "il signor RI 1 ha dei contatti con una piccola ditta e probabilmente già a partire dal 1 ° ottobre 2009 verrà assunto".
7. Il 27 luglio 2009, sempre per tramite della sua tutrice, ha inviato ulteriore documentazione e, successivamente, ha inviato anche una nuova domanda di prestazioni, già respinta con decisione dell'11 settembre 2009.
La presente decisione negativa, e quindi il mancato intervento per il periodo gennaio-agosto 2009, è fondata sul principio di sussidiarietà dell'assistenza (art.2 Las). Questa disposizione è infatti già stata formalizzata con la nostra decisione negativa dell'11 settembre 2009 relativa alla richiesta di prestazioni da settembre 2009 contro la quale non ha interposto reclamo.
(…)
Ritenuto che non ha mai dato seguito alla verifica del diritto alle indennità di disoccupazione a seguito della decisione negativa dell'AI, che durante il periodo da gennaio a settembre 2009 non ha proceduto a effettuare lo stralcio della sua affiliazione all'AVS per permettere l'ottenimento delle indennità straordinarie di disoccupazione, non ha diritto a percepire le prestazioni di assistenza. (…)" (doc. A4)
1.3. Contro questa decisione RA 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che il suo "pupillo abbia a ricevere quanto gli spetta" (cfr. Doc. I).
In particolare RA 1 ha contestato il fatto che, nella lettera del 18 agosto 2009, non sia stato indicato che necessitava lo stralcio da indipendente (cfr. Doc. I).
1.4. Nella risposta di causa del 14 giugno 2010, più volte sollecitata dal TCA (cfr. Doc. III; Doc. VI), l'USSI propone di respingere il ricorso e rileva in particolare:
" (…)
Dopo questi diversi rinvii a causa degli impegni reciproci, il 4 giugno 2009 ha quindi luogo l'incontro (doc.27).
3. In questo incontro viene chiesto alla tutrice e al ricorrente di:
- indicare il motivo per il quale non ha mai provveduto ad effettuare lo stralcio dell'affiliazione quale indipendente, tenuto conto che quest'ultimo può essere fatto valere per la richiesta delle indennità straordinarie di disoccupazione;
- spiegare il motivo per il quale non ha fatto ricorso contro la decisione negativa dell'assicurazione invalidità, tenuto conto che il periodo di inabilità, così come un rifiuto dell'assicurazione invalidità, possono essere fatti valere quale motivo per un eventuale diritto alle indennità di disoccupazione federali;
- precisare i termini della collaborazione con la ditta del fratello e eventuali nuovi progetti lavorativi in corso;
- consegnarci il resoconto completo 2008 della tutoria.
Durante l'incontro sono stati approfonditi i diversi aspetti, soprattutto relativamente all'attività lavorativa del signor RI 1. Tenuto conto della decisione negativa dell'assicurazione invalidità nella quale il ricorrente è stato ritenuto completamente abile al lavoro, della sua affiliazione quale indipendente, del fatto che immediatamente a seguito della negazione dell'invalidità, il signor RI 1 ha iniziato un'attività per la ditta del fratello immediatamente e, da ultimo, il progetto annunciato di una collaborazione in corso con un. azienda innovativa per la costruzione di un immobile ecologico, I'USSI ha ritenuto che fossero necessari ulteriori elementi prima di poter decidere.
Queste richieste e verifiche erano indispensabili al fine di chiarire la situazione professionale del signor RI 1 e, nel contempo, fornire le indicazioni utili al fine di poter verificare il diritto ad altre prestazioni sociali. (…)" (Doc. XIV)
1.5. Il 19 luglio 2010 RA 1 ha inoltrato un ulteriore scritto al TCA (cfr. Doc. XVIII).
1.6. Il 20 settembre 2010 si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XX).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se correttamente oppure no l’USSI ha negato a RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali nel periodo dal 1° gennaio al 30 agosto 2009.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Preliminarmente va segnalato che tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Tali modifiche sono state rese necessarie dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio del Consiglio di Stato n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
|
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
|
1 persona |
960.-- |
100.-- |
1060.-- |
|
2 persone |
1469.-- |
100.-- |
1569.-- |
|
3 persone |
1786.-- |
100.-- |
1886.-- |
|
4 persone |
2054.-- |
100.-- |
2154.-- |
|
5 persone |
2323.-- |
100.-- |
2423.-- |
|
6 persone |
2592.-- |
100.-- |
2692.-- |
|
7 persone |
2861.-- |
100.-- |
2961.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 269.-- |
- |
+ 269.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):
per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246; BU 6/2005 dell’11 febbraio 2005 pag. 62-63)
Per inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 (cfr. BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia che:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps."
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
2.6. Le direttive emesse dalla Conferenza Svizzera dell’azione sociale (COSAS) valide dal gennaio 2005, per quanto concerne il sostegno alle persone che esercitano un’attività indipendente, prevedono quanto segue:
" Nel caso di sostegno a persone con un'attività indipendente, si dovrà fare una distinzione tra l'obiettivo dell'indipendenza economica e quello del mantenimento della capacità di organizzare la giornata.
▪ Sostegno temporaneo in caso di attività indipendente già in
atto
La premessa per ottenere un sostegno temporaneo è la disponibilità del richiedente di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per determinare le condizioni di sopravvivenza economica dell'impresa. A tal fine è consigliabile il coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus, l'Associazione svizzera di esperti e ex quadri dell'economia e dell'industria) o di altre associazioni professionali. I costi legati a questa perizia sono a carico del conto di sostegno individuale.
Condizione indispensabile per l'ottenimento di un sostegno temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i quattro punti seguenti:
▪ termine per la presentazione della documentazione necessaria
▪ termine per la perizia
▪ durata
▪ modalità della soppressione delle prestazioni finanziarie.
Le prestazioni finanziarie dell'ufficio del sostegno sociale consistono nell'assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo d'esistenza per una durata limitata. Questo periodo può essere prolungato se è imminente un "turnaround" della situazione.
La persona interessata può procedere a modesti investimenti a carico dell'Ufficio del sostegno sociale, se l'impresa garantisce già i mezzi necessari al suo mantenimento, purché questi investimenti possano prevenire una dipendenza dal sostegno sociale anche in futuro.
La regola prevede che le spese d'esercizio non possano essere assunte dagli uffici del sostegno sociale." (punto H7)
L’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite (cfr. www.tesionline.it).
In una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 il TCA ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che ha negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale in quanto alla conclusione di quel periodo la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata nè era imminente un turnaround della stessa.
In una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004 il Tribunale federale si è così espresso:
" Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.
(...)
7.
Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."
(su questo tema cfr. pure la STCA 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., consid. 2.8)
Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).
In una sentenza 42.2009.13 del 12 aprile 2010 questo Tribunale ha stabilito che, per principio, deve essere riconosciuto il diritto a tre mesi di prestazioni assistenziali anche a coloro che svolgono un'attività indipendente a carattere stagionale ed al riguardo si è così espresso:
" Nella presente fattispecie, rispondendo ai quesiti posti dal TCA, l'USSI ha sottolineato di avere esaminato la possibilità di eventualmente versare prestazioni assistenziali durante l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente di X ma di averla esclusa in quanto, trattandosi di un'attività stagionale, la persona affiliata quale indipendente si assume completamente i rischi legati a questo tipo di attività e alle riduzione temporanee delle entrate (cfr. consid. 1.9 e 1.10).
Di fatto è così stato negato anche al ricorrente il diritto alle prestazioni assistenziali visto che egli faceva parte, a quel momento, della medesima unità di riferimento (cfr. consid. 2.6 in fine).
Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non può approvare l'operato dell'amministrazione.
Visto lo scopo dell'assistenza sociale (cfr. consid. 2.1) non vi è infatti motivo di trattare diversamente le differenti categorie di lavoratori indipendenti (in particolare quelli che svolgono un'attività durante tutto l'anno da quelli che effettuano un'attività a carattere stagionale).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che le prestazioni assistenziali ai lavoratori indipendenti possono essere accordate soltanto per un breve periodo e a ben precise condizioni (cfr. consid. 2.9 e consid. 1.9: "3 mesi prolungabili al massimo di altri 3 mesi") e che, nel caso presente, l'attività indipendente di __________ è ripresa all'inizio della nuova stagione e si è protratta fino al 30 settembre 2006 (cfr. Doc. 12; Doc. 48-49).
D'altra parte occorre pure considerare che non sempre è possibile cessare un'attività indipendente con effetto immediato.
Di conseguenza, nel caso presente, l'USSI avrebbe dovuto riconoscere, per principio, il diritto alla prestazione assistenziale durante un periodo di tre mesi, prima di pretendere da X l'annuncio agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione al fine di ottenere le indennità federali o cantonali.
2.7. L’art. 10 della legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc), nel suo tenore in vigore dal 1° febbraio 2003, relativo al sostegno ai lavoratori indipendenti disoccupati, prevede che:
" Ai disoccupati che hanno cessato da 6 mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI, lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone.(cpv. 1)
Può beneficiare di tali indennità chi:
a) ha dimostrato di aver fatto il possibile per evitare o abbreviare la
disoccupazione;
b) non riceve rendite AVS o AI intere;
c) soddisfa i requisiti della Legge sull’ armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000
(Laps).(cpv. 2)
In caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o ridotta
per malattia o infortunio i beneficiari hanno diritto all’ intera indennità.
Questo diritto è limitato a 15 indennità giornaliere entro il periodo di
percezione fissato dall’ art. 11 cpv. 2. (cpv. 3)"
Ai sensi dell’art. 11 L-rilocc, concernente l’importo massimo:
" Richiamati gli articoli 10 e 11 Laps, l’importo massimo dell’ indennità straordinaria è pari alla differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi della Laps. (cpv. 1)
Possono essere concesse al massimo 120 indennità giornaliere intere sull’arco di un anno. (cpv. 2)."
L’art. 13 R L-rilocc enuncia:
" … (cpv. 1 abrogato con effetto dal 1.2.03)
L’indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un’indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere. (cpv. 2)
Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI. (cpv. 3)
… (cpv. 4 abrogato con effetto dal 1.2.03)
…(cpv. 5 abrogato con effetto dal 1.2.03)
…(cpv. 6 abrogato con effetto dal 1.2.03)."
L’assistenza sociale ha carattere sussidiario rispetto alle prestazioni sociali federali e cantonali (cfr. art. 2 Las; consid. …).
L’art. 2 Las e gli art. 2 e 13 Laps contemplano la priorità delle indennità straordinarie di disoccupazione previste dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) rispetto alle prestazioni assistenziali (cfr. consid. …).
2.8. Nella presente fattispecie nel corso del dibattimento è emerso con evidenza che, effettivamente, durante il colloquio del 4 giugno 2009 RI 1 ed RA 1 sono stati informati della possibilità di richiedere le indennità straordinarie di disoccupazione fondata sul diritto cantonale (cfr. consid. 2.5) chiedendo nel contempo lo stralcio quale "indipendente".
Al riguardo le parti si sono infatti così espresse:
" (…)
Il presidente del TCA chiede alla responsabile dell’USSI quando è stato detto alla signora RA 1 e al sig. RI 1 che occorreva disiscriversi in quanto indipendente per poter ottenere le prestazioni cantonali ai disoccupati. La sig.ra __________ sottolinea che in ogni caso se ne è parlato in occasione del colloquio del 4 giugno 2009 durante il quale gli interessati hanno fatto presente che non intendevano effettuare lo stralcio in quanto il sig. RI 1 comunicava di avere dei contatti con una ditta di costruzione ecologica. La sig.ra RA 1 precisa che effettivamente, tenuto conto anche dell’età del sig. RI 1, che gli avrebbe impedito comunque di ritrovare un’attività dipendente, avrebbe ritenuto di rimanere affiliato quale indipendente.
Riguardo ai contatti con questa società (__________), la sig.ra RA 1 precisa che il sig. RI 1 ha visto concretizzarsi questa opportunità dal 1° giugno 2010.
La sig.ra __________ ribadisce di avere esplicitamente detto nel corso del colloquio del 4 giugno 2009 che occorreva disiscriversi da indipendente, anche se ciò non risulta perfettamente dal verbale.
La sig.ra RA 1 afferma che questo è vero, sottolinea anche però di avere indicato precisamente i motivi per cui si riteneva necessario lasciare iscritto il sig. RI 1 come indipendente, visto che quella era la sua prospettiva reale di ottenere un reddito. (…)" (doc. XX, pag. 2)
Questa circostanza emergeva peraltro anche da altri documenti (cfr. Doc. O; decisione su opposizione del 18 dicembre 2009 punto 5, consid. 1.2; risposta di causa punto 3, consid. 1.4; scritto di RA 1 al TCA del 19 luglio 2020 punto 3: "Ho ribadito in modo esaustivo sul perchè non si è provveduto ad inoltrare ricorso sulla decisione negativa dell'AI, idem per lo stralcio all'affiliazione AVS".).
Secondo questo Tribunale la conseguenza di questa comunicazione non può tuttavia essere quella di negare immediatamente ad RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, come ha fatto l'USSI.
Infatti, dalle direttive e dalla giurisprudenza esposte al considerando 2.6, emerge che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, trattandosi di un'attività indipendente già in corso.
Nel caso concreto si tratta del periodo giugno – agosto 2009.
Alla luce di quanto appena esposto la decisione su reclamo del 18 dicembre 2009 deve essere parzialmente modificata nel senso che, per il periodo dal 1° giugno 2009 al 31 agosto 2009, gli atti sono rinviati all'USSI affinché stabilisca se sono dati i presupposti economici per riconoscere a RI 1 prestazioni assistenziali.
In particolare l'amministrazione convocherà RI 1 ed RA 1 al fine di chiarire se, nel periodo in questione, il richiedente ha ottenuto oppure no dei redditi (cfr. Doc. XX pag. 2-3: "La signora __________ afferma di avere appreso da internet che un tale signor RI 1 ha lavorato per la costruzione di una casa (agriturismo) ecologica in __________ (__________), costruita nel 2009 e inaugurata nel 2010, e chiede indicazioni al riguardo alla sig.ra RA 1. La sig.ra RA 1 precisa che il sig. RI 1 è stato in __________ a fare una consulenza su dei materiali negli anni 2004/2005 e di non avere comunque incassato nulla.")
2.9. Per quel che concerne i mesi precedenti (gennaio – maggio 2009 ) ci si può chiedere se RI 1, deve essere posto al beneficio di prestazioni assistenziali sulla base del principio della buona fede.
Secondo la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307 consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:
1.- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
2.- essa deve emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile nelle circostanze.
3.- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione. La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).
Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung, 5a. edizione, n. 75 B III b 3);
4.- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole.
5.- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155 consid. 4b; 109 V 55).
Su questo principio, in una sentenza 8C_601/2009 del 31 maggio 2010, il Tribunale federale si è così espresso:
" Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).
4.2 La juridiction cantonale a constaté que la caisse n'avait donné aucune information à l'assuré quant à la possibilité d'ouvrir un nouveau délai-cadre en raison de la reconnaissance par les juridictions compétentes de ses prétentions découlant des rapports de travail. En outre, l'intéressé ne pouvait pas connaître cette possibilité, de sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être renseigné à l'approche de la fin du délai-cadre. Par ailleurs, l'assuré a décidé d'entreprendre une activité indépendante non pas pour des motifs personnels mais parce qu'il croyait n'avoir plus d'autre choix en raison de l'expiration du délai-cadre d'indemnisation. Se fondant sur ces constatations de fait, le tribunal cantonal a considéré que la caisse avait manqué à son devoir de conseil au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA et que ce manquement avait induit l'intéressé à un comportement préjudiciable à ses intérêts, dans la mesure où il avait renoncé à effectuer les démarches nécessaires pour faire valoir son droit à l'indemnité journalière au-delà du 24 février 2004 et avait subi des pertes économiques dans deux sociétés qui ne lui avaient rapporté aucun gain.
De son côté, la caisse recourante conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de renseignement et le comportement de l'assuré préjudiciable à ses intérêts. Elle reconnaît, certes, qu'elle n'a pas informé l'intéressé de la possibilité d'ouvrir un nouveau délai-cadre ensuite de l'issue favorable de la procédure prud'homale. Mais elle soutient que la décision de l'assuré d'entreprendre une activité lucrative indépendante et de renoncer par conséquent à se mettre à disposition des autorités de chômage à la fin du délai-cadre était motivée par son désir personnel d'exercer une telle activité. Tout en affirmant en préambule que les faits ont été correctement établis par le tribunal cantonal, la recourante présente son propre exposé des événements à l'appui de son recours.
4.3 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4135), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
4.4 En l'espèce, le recours ne contient toutefois aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué. En effet, la caisse recourante n'expose pas en quoi l'appréciation des preuves par les premiers juges est manifestement insoutenable. Son argumentation tend plutôt à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente. Par ailleurs, certaines allégations n'apparaissent pas avoir été écartées sans raison sérieuse par les premiers juges, dès lors qu'elles portent sur des circonstances postérieures au moment où l'assuré aurait encore pu entreprendre des démarches utiles auprès des autorités d'exécution de l'assurance-chômage s'il avait été dûment renseigné.
Sur le vu des faits établis dans le jugement, la juridiction cantonale était dès lors fondée à considérer que la caisse a manqué à son devoir de conseil au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA et que ce manquement a induit l'assuré à un comportement préjudiciable à ses intérêts. Dans la mesure où le contenu du renseignement omis n'était pas évident au point que l'intéressé pouvait s'attendre à une autre information, le défaut de renseignement obligeait la caisse à lui consentir un avantage auquel il n'aurait en principe pas pu prétendre, en l'occurrence les droits découlant de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre à partir du 25 février 2004.
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé."
In un'altra sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 l'Alta Corte ha invece rilevato:
" 3.4.2 En l'occurrence, la recourante ne peut toutefois invoquer un défaut de renseignement éventuel pour obtenir l'admission de ses prétentions. Pour cela, il faudrait en effet que le manquement dont elle se prévaut l'ait induite à un comportement préjudiciable à ses intérêts. En d'autres termes, il doit exister un lien de causalité entre un tel comportement et l'absence de renseignement. Or, il apparaît qu'en l'occurrence, la diminution de revenu à laquelle elle a consenti était essentiellement motivée par son désir personnel d'étendre son activité indépendante pour renoncer à tout emploi salarié. Elle indique en effet que l'autorisation d'exercer l'activité de chauffeur de taxi dont elle bénéficiait avant le chômage était une autorisation de type B, laquelle ne permet pas de stationner sur le domaine public, en particulier à la gare. Une telle autorisation ne permet donc pas d'obtenir des moyens d'existence suffisants, de sorte que les chauffeurs ne la demandent que dans l'espoir de bénéficier ultérieurement de l'autorisation A. De son côté, l'intéressée a obtenu une telle autorisation dès le mois de juin 2006, après avoir poursuivi et développé son activité de chauffeur au bénéfice de l'autorisation B. Dans ces conditions, le comportement préjudiciable n'est pas dû au défaut de renseignement et la recourante ne peut pas se prévaloir d'un manquement de la caisse à son devoir de conseil."
Nella presente fattispecie il TCA ritiene che l'USSI ha mancato nel suo dovere di informazione nella misura in cui, prima dell'incontro del 4 giugno 2009, non ha esplicitamente informato RI 1 e RA 1 dalla possibilità di beneficiare delle indennità di disoccupazione straordinarie, sebbene già il 30 ottobre il tutore ufficiale avesse comunicato all'amministrazione che non esisteva il diritto alle indennità di disoccupazione di diritto federale (cfr. inc. 42.2009.22, Doc. 69: "Con la presente vi comunico che il sig. RI 1 non ha diritto ad alcuna indennità presso la disoccupazione in quanto iscritto quale persona con attività lucrativa indipendente dal 01.10.2000, vi allego copia decisione SUVA/AVS."; lettera del 2 settembre 2008 dell'USSI, Doc. 72; decisione del 18 dicembre 2009, consid. 1.2).
Alla luce di questa comunicazione l'amministrazione avrebbe dovuto rendere immediatamente attento RI 1 della possibilità di ottenere le prestazioni di disoccupazione cantonali.
Questo Tribunale ritiene tuttavia che l'omissione dell'amministrazione non abbia causato un pregiudizio all'assicurato. Infatti, anche se avesse ottenuto la corretta informazione, per i motivi chiaramente esposti da RA 1 anche durante l'udienza del 20 settembre 2010, RI 1 avrebbe continuato, almeno per un certo periodo, a mantenere lo statuto di indipendente, visto che in quella veste riteneva di avere più possibilità di reperire un lavoro. Ora, la condizione per poter beneficiare delle indennità straordinarie di disoccupazione è proprio quella di abbandonare definitivamente lo statuto di indipendente (cfr. consid. 2.7 e STCA 42.2009.13 del 12 aprile 2010).
In simili condizioni, secondo il TCA, non essendo stata la mancanza di informazione ad indurre RI 1 ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole (cfr. DTF 131 V 482; sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010), non sono date le condizioni per tutelare la buona fede del ricorrente e riconoscergli, in applicazione di questo principio costituzionale, il potenziale diritto alle prestazioni assistenziali anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2010.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 18 dicembre 2009 è annullata per quel che riguarda il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 ed è confermata per il periodo precedente.
§§ Gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti relativi al periodo dal 1° giugno 2009 al 31 agosto 2009.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti