Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2010.21

 

rs

Lugano

14 aprile 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2010 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha respinto il reclamo inoltrato il 2/6 agosto 2009 da RI 1 contro il provvedimento del 13 luglio 2009 (cfr. doc. VI3; VI4), rilevando che:

 

"  (…)

Nel caso in esame il reclamante ha contestato la mancanza di prestazioni ordinarie di assistenza nei mesi di aprile e maggio 2009 ed il rimborso del pagamento del 3.10.2008 a titolo di deposito di garanzia di fr. 2'400.--, per l’appartamento temporaneo in altro cantone, recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.--.

 

Con decisione 11.2.2010 l’USSI ha riconosciuto all’assistito una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 1'409.-- per i mesi di aprile e maggio 2009.

Il ricorrente contesta il rimborso del pagamento del 3.10.2008 a titolo di deposito di garanzia di fr. 2'400.--, per l’appartamento temporaneo in altro cantone, recuperato con una trattenuta mensile di fr. 150.--.

 

Come chiarito dall’amministrazione all’assistito con lettera 9.9.2008 e poi 3.10.2008 in occasione della decisione di concessione e del versamento del deposito di garanzia, si tratta di un prestito concesso all’assistito, soggetto a recupero tramite trattenuta. Il recupero del deposito è quindi corretto e applicato nella modalità della trattenuta. In tal senso il reclamo deve essere respinto.

 

La decisione applica correttamente i criteri stabiliti dalla legge e dal reclamo non risultano fatti e prove che permettano di giungere a un risultato che giustifica una diversa assegnazione delle prestazioni assistenziali. Il reclamo 6.8.2009 è respinto nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto con le successive decisioni dell’USSI.” (Doc. IV1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha fatto valere quanto segue:

 

"  (…)

Per 1 ottobre 2008 abbiamo traslocato nel Canton __________ – ho trovato lavoro. Allego la dec. del capouff. signor __________ del 28 marzo 2007, che conferma che:

“facendo notare che le spese assistenziali sono rimborsate totalmente dal Cantone __________ sino al gennaio 2009.”

Dal nostro ritorno in Ticino 1 marzo 2009 mi recuperano i 150 franchi per la cauzione di __________, ma se ha pagato tutto il cantone __________ vorrei una conferma che queste cifre siano rimborsate alé cantone __________! Inoltre anche adesso, non ancora 24 mesi in Ticino deve pagare di nuovo il cantone __________.

Reclamo di nuovo per il mese di marzo 2009 perché nel grande incarto dell’USSI manca il punto più importante, dove è scritto questa legge della regola COSAS che in generale il primo mese non viene pagato? Non esiste credo, conosco altra gente che ha finito cassa disoccupazione in marzo e ad aprile ha preso l’assistenza, senza un buco di un mese (affitto, cassa malati, vivere).

Reclamo inoltre contro il recupero di Fr. 100 mensili per cauzione azienda __________ __________, più che non venga pagato il carburante per il trasloco __________.

Non mi sembra giusto il sistema del recupero lì e là, perché il minimo esistenziale è già il minimo! E’ una punizione dell’assistito che è già innocente!

Un ultimo problema: da quando l’USSI paga la cassa malati direttamente ho un precetto esecutivo dopo l’altro. La mia tessera è stata bloccata, in farmacia non mi danno più la medicina. Sono in cura medica da quattro mesi (attestato inabile al 100%), ho dei problemi reumatici dolorosi ma la medicina aumenta la pressione e senza la medicina contro la pressione rischio un infarto…peso più di cento chili…

Ogni mese l’USSI chiama un nuovo certificato medico, ma nessuno è responsabile per i miei problemi. Invece ogni mese mi vogliono mandare da __________ ad __________ con treno, trenino e bus per un lavoro pubblico all’__________ di __________. Più di 40 assistiti lavorano già lì, tra cui anche una donna che ha più di 60 anni e hanno bisogno di elettricisti come me, l’ha detto il responsabile, il sig. __________. Mi interessa se questa azienda è del Cantone o tutto il reddito viene versato al Cantone. Gli assistiti prendono come paga 1 franco all’ora! In caso di no, sarebbe una nuova schiavitù, organizzata dall’USSI Bellinzona.” (doc. I)

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

                                        

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

 

                                         Per inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta l’USSI, con decisione del 13 luglio 2009, ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'418.-- per i mesi di giugno, luglio e agosto 2009 (cfr. doc. IV4).

 

                                         Con reclamo del 2/6 agosto 2009 l’insorgente, da un lato, ha postulato la concessione di prestazioni anche per i mesi di aprile e maggio 2009. Dall’altro, ha contestato il recupero, tramite trattenuta, del deposito della garanzia del suo contratto di locazione versata dall’USSI (cfr. doc. VI3).

 

                                         In un seguente scritto all’amministrazione del 10 novembre 2009 il ricorrente ha indicato di essere ancora in attesa dell’assistenza pubblica per i mesi da marzo a maggio 2009 (cfr. doc. B5).

                                         Con decisione dell’11 gennaio 2010 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente una prestazione dell’aiuto sociale di fr. 1'418.-- per il mese di dicembre 2009 (cfr. doc. VI5).

 

                                         L’USSI, con ulteriore provvedimento dell’11 febbraio 2010, ha poi assegnato all’insorgente una prestazione dell’assistenza sociale di fr. 1'409.-- per i mesi di aprile e maggio 2009 (cfr. doc. VI6).

 

                                         RI 1, con il ricorso interposto contro la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 con cui l’amministrazione ha respinto il reclamo 2/6 agosto 2009 per quanto non era diventato privo di oggetto a seguito dell’emanazione delle successive decisioni (cfr. doc. IV1), ha chiesto il riconoscimento di una prestazione dell’aiuto sociale anche per il mese di marzo 2009 (cfr. doc. I).

 

                                         Nella decisione su reclamo del 30 giugno 2010 l’USSI si è riferito, oltre al recupero della garanzia del contratto di locazione, alle prestazioni postulate per i mesi di aprile e maggio 2009, osservando che con decisione dell’11 febbraio 2010 al ricorrente è stato assegnato un aiuto sociale di fr. 1'409.-- per ciascuno di questi due mesi (cfr. doc. IV1).

                                         Nulla è, per contro, stato indicato a proposito del mese di marzo 2009 (cfr. doc. IV1).

 

                                         Vi è, pertanto, da chiedersi se la questione relativa al diritto o meno a una prestazione assistenziale per il mese di marzo 2009 esuli dalla presente vertenza, in quanto la decisione su reclamo impugnata concerne unicamente altre prestazioni, e sia quindi da ritenere irricevibile.

 

                                         Per costante giurisprudenza, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

 

                                         Tale quesito, in casu, può restare insoluto, siccome la richiesta di aiuto sociale per il mese di marzo 2009 deve comunque essere respinta per le motivazioni esposte ai seguenti considerandi (cfr. STFA H 231/02 del 20 agosto 2003; I 232/01 del 17 agosto 2001).

 

 

                               2.6.   L’art. 61 cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006, prevede che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.

 

                                         Inoltre l’art. 59 cpv. 1 Las enuncia che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

 

                                         Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

 

                                         Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:

 

"  Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.

 

La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:

 

1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

 

                                         Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:

 

"  (…)

V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

 

 

                                         Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).

 

                               2.7.   Nel caso di specie dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assistenza sociale è stata consegnata dal Comune di domicilio, ossia il Comune di __________, al ricorrente il 26 marzo 2009 (cfr. doc. 11).

 

                                         L’annuncio effettivo, invece, ha avuto luogo il 12 maggio 2009, quando è stato anche fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps competente, ossia quello di __________ (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli), per il 28 maggio 2009 (cfr. doc. 11; 20).

 

                                         L’incontro con il funzionario dello Sportello Laps di __________ è effettivamente avvenuto alla fine di maggio 2009 (cfr. doc. IV4; doc. 158).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.6.), occorre, conseguentemente, concludere che in concreto per determinare la decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante all’insorgente è determinante la data in cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 12 maggio 2009.

 

                                         Ne discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, aveva diritto a una prestazione assistenziale dal mese di giugno 2009.

 

                                         E’ vero che l’USSI ha concesso al ricorrente l’aiuto sociale, oltre che per i mesi da giugno ad agosto 2009, anche per i mesi di aprile e maggio 2009.

 

                                         Ai sensi dell’art. 61 cpv. 2 Las l’autorità competente può, in effetti, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

 

                                         L’art. 5 Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.

 

                                         L’insorgente non può, perciò, pretendere prestazioni assistenziali per il mese di marzo 2009.

 

                                         D’altronde dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere.

 

                               2.8.   RI 1 ha, poi, contestato la trattenuta effettuata dall’USSI sulle sue prestazioni assistenziali al fine di recuperare l’importo versato da tale ufficio a titolo di cauzione del contratto di locazione concluso nel Cantone __________ nel 2008 (cfr. doc. I).

 

                                         L’USSI, al riguardo, ha indicato che si tratta di un prestito concesso all’insorgente, soggetto a recupero tramite trattenuta (cfr. doc. IV1; X).

 

                                         Dalle carte processuali risulta, in effetti, uno scritto del 3 ottobre 2008 in cui l’USSI ha indicato che:

 

"  il nostro ufficio ha versato all’amministrazione sul conto a lei intestato presso il __________ l’importo di fr. 2'400.- quale deposito di garanzia per il contratto d’affitto da lei concluso per l’appartamento presso la __________ di __________. L’importo di fr. 2'400.-- è stato concesso a titolo di prestito e dovrà essere rimborsato in rate di fr. 100.--ciascuna da versare al nostro ufficio utilizzando le polizze allegate. Il rimborso per il mese di ottobre 2008, ammontante a fr. 100.-, viene trattenuto sulla prestazione assistenziale riconosciutale per il periodo 01.10.2008 – 31.10.2008.

 

L’eventuale cessazione dell’intervento assistenziale non la esonera dall’obbligo di estinzione dell’importo ancora dovuto. (…)” (Doc. B7)

 

                                         Le disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al p.to B3 enunciano, segnatamente, che:

 

"  nel caso in cui si riesca a reperire un appartamento adeguato, è consigliato che gli uffici del sostegno sociale negozino affinché si possa evitare il pagamento del deposito di garanzia. Qualora non si potesse evitare tale versamento, bisognerà calcolare il deposito di garanzia quale prestazione nell’ambito delle spese di alloggio. Gli uffici preposti al sostegno sociale dovranno assicurare il recupero della somma anticipata.”

 

Di conseguenza, ritenute l’entità dell’importo della trattenuta di fr. 150.-- al mese dapprima, di fr. 100.-- in seguito e di fr. 50.-- infine (cfr. doc. B7; B2; B1; VI4; 143; 149; 115), come pure la circostanza che in ogni caso la somma corrisposta a titolo di garanzia, sempre che l’inquilino utilizzi l’appartamento con diligenza (cfr. art. 257f CO), verrà versata al ricorrente alla fine della locazione (cfr. art. 257e CO), la trattenuta applicata dall’USSI non presta fianco a critiche.

 

                                         Il ricorrente ha indicato che vorrebbe una conferma del fatto che le trattenute vengano riversate al Canton __________, visto che sarebbe questo Cantone ad avere pagato tutto. A tale proposito egli ha fatto riferimento a una decisione dell’USSI del 28 marzo 2007 (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo il TCA, in primo luogo, rileva che dallo scritto del 3 ottobre 2008 già menzionato si evince che è stato l’USSI del Cantone Ticino a corrispondere la garanzia della locazione dell’appartamento a __________ nel cantone __________ (cfr. doc. B7).

 

                                         In secondo luogo, questa Corte sottolinea che l’insorgente è rientrato in Ticino dal Cantone __________ nel gennaio 2007 (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007 con cui il ricorso contro la decisione su reclamo emessa dall’USSI il 28 marzo 2007 è stato parzialmente accolto, nel senso che gli atti sono stati rinviati all’USSI perché procedesse a calcolare nuovamente la prestazione assistenziale a cui aveva diritto RI 1 per il periodo febbraio-giugno 2007 tenendo conto di quanto stabilito ai consid. 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.).

                                         Pertanto, alla luce dell’art. 5 cpv. 1 Las (“Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone”) e delle Disposizioni COSAS 2005 p.to C.1.7. (“Quando un assistito lascia il comune (o il cantone), l’organo di sostegno sociale competente fino a quel momento è tenuto a coprire le seguenti spese: - spese di mantenimento come applicate fino a quel momento (meno le vecchie spese per l’alloggio), per un mese dalla partenza (…)”), dal febbraio 2007 competente nel caso del ricorrente era l’USSI del Cantone Ticino, come d’altronde risulta dalla STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007 sopra citata.

 

                                         Il fatto che sulla decisione su reclamo del 28 marzo 2007 l’USSI abbia indicato che una copia del provvedimento medesimo andava inviata per conoscenza “… allo Sportello Laps di __________ e al Municipio del Comune di __________ (facendo notare che le spese assistenziali erano rimborsate totalmente dal Cantone __________ sino al gennaio 2009)” (cfr. doc. B11) è da attribuire verosimilmente a un errore di trascrizione e da intendersi sino al gennaio 2007.

 

                               2.9.   Il ricorrente ha, inoltre, censurato la trattenuta mensile per il recupero della cauzione versata a favore dell’azienda __________ di __________, come pure il mancato pagamento del carburante per il trasloco che ha effettuato da __________ a __________ nel marzo 2010 (cfr. doc. I).

 

                                         Dapprima occorre rilevare che, analogamente alla questione connessa alla richiesta di una prestazione per il mese di marzo 2009 (cfr. consid. 2.5.), la decisione su reclamo impugnata non si esprime in merito a tali problematiche.

 

                                         La questione non necessita di ulteriori approfondimenti, visto che in ogni caso le richieste formulate dall’insorgente di sopprimere la trattenuta per il recupero della cauzione dell’azienda __________ e di concedergli il rimborso del carburante, a prescindere dalla loro ricevibilità o meno, vanno respinte.

 

                                         Per quanto concerne la trattenuta, dalla documentazione agli atti risulta che l’USSI ha corrisposto alla __________ di __________ la somma di fr. 200.-- quale deposito a garanzia del pagamento delle bollette richiesto a seguito del nuovo allacciamento (cfr. doc. 61; 63).

 

                                         L’amministrazione ha reso attento l’insorgente, sia nella decisione dell’8 giugno 2010 di accoglimento della prestazione speciale relativa al deposito di garanzia dell’elettricità, che nello scritto dell’8 giugno 2010 che l’importo di fr. 200.-- è stato versato alla __________ a titolo di prestito e che sarebbe stato recuperato con trattenuta mensile di fr. 100.-- sulle successive prestazioni assistenziali (cfr. doc. 61; 62).

                                         In effetti l’USSI ha proceduto a trattenere fr. 100.-- dalla prestazione del mese di giugno 2010 e fr. 50.-- sia dalla prestazione del mese di luglio 2010 che da quella del mese di agosto 2010 (cfr. doc. 95; 86).

 

                                         Sulla base delle considerazioni già esposte a proposito dell’anticipo della garanzia per il contratto di locazione nel Cantone __________, segnatamente dell’entità dell’importo trattenuto e del fatto che il deposito verrà riversato al ricorrente (cfr. consid. 2.8.), questa Corte ritiene che anche la trattenuta per il recupero della garanzia corrisposta a favore della __________ non si riveli censurabile.

 

                                         Del resto la __________ medesima, in uno scritto del 12 aprile 2010 indirizzato al ricorrente, ha specificato che al momento della disdetta dell’abbonamento, dopo il saldo delle ultime bollette, l’importo della garanzia gli sarà restituito (cfr. doc. 63).

 

                             2.10.   Relativamente al mancato versamento del costo sostenuto per il carburante utilizzato per il trasloco, va osservato che per il trasferimento da __________ a __________ del marzo 2010 l’USSI ha comunque riconosciuto al ricorrente, quale prestazione speciale ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 Las, la somma di fr. 400.-- corrispondenti alle spese per il noleggio di un furgone (cfr. doc. 68; 69; 70).

 

                                         L’amministrazione ha indicato che il costo del diesel non poteva essere rimborsato all’insorgente in quanto in quei casi è necessario prima sottoporre un preventivo per approvazione (cfr. doc. 61; X).

 

                                         In concreto non risulta essere stato allestito alcun preventivo.

                                         Il ricorrente non sostiene peraltro il contrario.

 

                                         Tenendo conto, inoltre, che dal Messaggio del 15 ottobre 2004 sul preventivo 2005 del Consiglio di Stato emerge che è stata decisa una prassi più restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3), il mancato rimborso del costo del diesel non presta fianco a critiche.

 

                                         A tale proposito giova ribadire che a eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve sopperire tramite l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.;cfr. E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).

 

                                         Pertanto al pagamento del carburante va fatto fronte con l’ammontare relativo alla soglia di intervento (cfr. consid. 2.4.).

 

                             2.11.   Infine il ricorrente ha fatto valere che l’USSI paga sì i premi dell’assicurazione malattia direttamente alla cassa malati, tuttavia nei suoi confronti vengono spiccati precetti esecutivi e la farmacia, nonostante i suoi disturbi di salute, non gli fornisce più i medicamenti (cfr. doc. I).

 

                                         Al riguardo il TCA rileva che dal PE e dalla fattura della __________ allegati emerge che scoperti sono premi arretrati da agosto 2006 a dicembre 2009 e prestazioni da luglio 2007 ad agosto 2009 (cfr. doc. B10; B9).

 

                                         Per quanto attiene agli arretrati a carico dell’insorgente, va ribadito che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. consid. 2.7.; Messaggio aggiuntivo del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), p.to 1.b; STF 8C_139/2008 del 22 novembre 2008).

 

                                         Relativamente ai costi correnti le disposizioni COSAS del 2005 al p.to B.2.1. prevedono che la soglia di mantenimento (cfr. consid. 2.4.) comprende anche le spese sanitarie, escluse le franchigie e i farmaci non rimborsati dalla cassa malati.

                                         Inoltre le spese mediche e farmaceutiche non assunte dalla LAMal, la franchigia e le partecipazioni ai costi correnti che il ricorrente deve sostenere sono previsti all’art. 20 cpv. 1 lett. b Las quali prestazioni speciali.

                                         Al riguardo va, tuttavia, ricordato è stata decisa una prassi più restrittiva per le prestazioni speciali giusta l’art. 20 Las (cfr. consid. 2.10.; Messaggio n. 5589 p.to 10.2.2.3; STCA 42.2007.6 del 28 novembre 2007 consid. 2.14.).

 

                                         Il ricorrente ha, quindi, la facoltà di inoltrare domanda all’USSI volta all’ottenimento di prestazioni speciali per, se del caso, sostenere eventuali spese correnti connesse a medicamenti non coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria, alla franchigia e alla partecipazione ai costi.

 

                             2.12.   A proposito di quanto asserito nel ricorso circa il fatto che l’USSI abbia previsto per l’insorgente lo svolgimento di un’occupazione presso l’__________ di __________ (cfr. doc. I), giova, per inciso, osservare che la Las contempla delle misure di inserimento professionale per i beneficiari di prestazioni assistenziali (cfr. art. 31a segg. Las; Direttive COSAS p.ti D3).

 

                                         Le misure di inserimento professionale tengono conto delle condizioni sociali, professionali, finanziarie, sanitarie e abitative degli interessati (cfr. art. 31a cpv. 2 lett. a Las).

 

                                         E’, altresì, utile evidenziare che l’__________ di __________ è un’associazione nata il 16 marzo 2000 e ha come finalità il sostegno all'inserimento sociale e professionale delle persone colpite dall’esclusione. Quando ha preso avvio questo progetto era essenzialmente una struttura legata alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (SEPEM) del Dipartimento delle istituzioni.

                                         Considerata l’estensione dell’__________ che consentiva numerose e diversificate possibilità di occupazione, l’offerta è stata estesa ad altre tipologie di utenza. Attualmente presso l’azienda sono presenti, oltre alle persone inviate dalla SEPEM, altre categorie di utenti come ad esempio i richiedenti l’asilo collocati dalla __________ e dal __________ e le persone in esecuzione di misure attive ordinate dall’USSI (cfr. www.__________).

 

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su reclamo del 30 giugno 2010 impugnata deve essere confermata.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti