Raccomandata |
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Incarto n. 42.2010.38
RS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 8 novembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni su reclamo del 3 novembre 2010 emanate da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Mediante separate decisioni su reclamo del 3 novembre 2010 (cfr. doc. A inc. 42.2010. 38; doc. A1 inc. 42.2010.35) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato le precedenti decisioni del 30 aprile 2010 (cfr. doc. 338 inc. 42. 2010.35), rispettivamente 29 luglio 2010 (cfr. doc. 292 inc. 42. 2010.35) con cui ad RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 1'199.-- mensili sia per il periodo maggio-settembre 2010 (cfr. cfr. doc. 338 inc. 42. 2010.35), che per i mesi da agosto a ottobre 2010 (cfr. doc. 292 inc. 42. 2010.35).
1.2. Contro la decisione su reclamo del 3 novembre 2010 relativa al periodo agosto-ottobre 2010 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, rilevando segnatamente che l’effettivo importo mensilmente versato da lei per la pigione e le spese ammonta a fr. 1'180.-- e non a fr. 1'100.-- come invece calcolato dall’USSI quale tetto massimo di spesa per l’alloggio per una persona sola.
Essa ha precisato che anche l’importo della cassa malati è superiore ai fr. 350.-- previsti dalle tabelle dell’amministrazione, peraltro risalenti al 2003 e non aggiornate. Al riguardo la stessa ha osservato che nel 2010 il premio ammontava a fr. 396.70 e da gennaio 2011 a fr. 426.60.
La ricorrente ha rilevato che pure le spese quotidiane correnti sono di gran lunga superiori a quelle calcolate dall’USSI che non tengono conto dell’aumento del carovita.
La medesima ha poi indicato di percepire una parte di mantenimento dall’ex marito ancora per un paio di anni. In proposito essa ha contestato il fatto che l’USSI, anziché calcolare come reddito solo la differenza al di sopra di fr. 10'000.- di sostanza esente annuale, calcola l’intero ammontare che riceve quale reddito (fr. 1'013.- x 12).
L’insorgente ha, altresì, censurato il modo di agire dell’USSI, il quale, se la stessa avesse consegnato un certificato medico di inabilità, l’avrebbe segnalata per un programma di inserimento professionale.
Al riguardo essa ha, in particolare, specificato che non si tratterebbe di un programma occupazionale, quanto piuttosto di una valutazione delle sue competenze da parte di una fondazione privata di utilità pubblica che si propone l’inserimento socio-professionale di persone offese nella loro salute fisica, psichica e mentale. La stessa ha puntualizzato che ciò risulta offensivo e lesivo della sua persona
L’insorgente ha, infine, indicato di aver chiesto, avendo avuto diversi e ricorrenti problemi di salute, il pagamento dell’abbonamento dei trasporti pubblici. Essa teme che, avendo l’USSI deciso negativamente i suoi reclami circa l’importo della prestazione assistenziale, sarà pure esclusa la presa a carico del citato abbonamento.
1.3. Questa Corte, il 16 novembre 2010, ha inviato all’insorgente la seguente lettera:
" Abbiamo ricevuto il suo scritto (ricorso) dell’8 novembre 2010 (cfr. allegato).
La invitiamo a voler precisare – entro il termine di 5 giorni – se con tale suo scritto intende ricorrere unicamente contro la decisione su reclamo del 3 novembre 2010 da lei allegata (relativa al reclamo del 5 agosto 2010 – periodo 01.08.2010-31.10.2010) o anche contro l’ulteriore decisione su reclamo sempre datata 3 novembre 2010 (relativa al reclamo del 7 maggio 2010 – periodo 01.05.2010-30.09.2010).” (Doc. II inc. 42.2010.35)
Il 17 novembre 2010 la ricorrente ha risposto, in buona sostanza, che intende ricorrere contro entrambe le decisioni su reclamo emesse dall’USSI (cfr. doc. II inc. 42.2010.38; doc. III inc. 42.2010. 35).
1.4. L’USSI, con due distinte risposte del 24 novembre 2010 di analogo tenore, ha postulato la reiezione delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V inc. 42.2010.35; doc. IV inc. 42.2010.38).
1.5. Il 30 novembre 2010 con un unico atto l’insorgente si è espressa nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. VII inc. 42.2010.35 = doc. VI inc. 42.2010.38).
1.6. L’amministrazione ha presentato le proprie osservazioni in merito il 20 dicembre 2010 (cfr. doc. IX inc. 42.2010.35; doc. VIII inc. 42.2010.38), le quali sono state inviate per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. X inc. 42.2010.35; doc. IX inc. 42.2010.38).
1.7. Il 16 febbraio 2011 l’insorgente ha comunicato di essere sempre in attesa di una sentenza da parte del TCA in merito ai suoi ricorsi (cfr. doc. XI inc. 42.2010.35; doc. X inc. 42.2010.38).
1.8. L’insorgente nel mese di maggio 2010 ha comunicato che il caso è ancora attuale, in quanto dopo aver trovato un’occupazione solo da metà dicembre 2010 a fine febbraio 2011 si ritrova nella stessa situazione di indigenza che nel corso del 2010. Essa ha precisato di dover fronteggiare innumerevoli spese mensili e impreviste, tra le quali un conguaglio spese di riscaldamento di fr. 530.05 del 18 marzo 2011 ma inerente al periodo gennaio – dicembre 2010 (cfr. doc. XII inc. 42.2010.35; doc. XI inc. 42.2010.38).
1.9. I doc. XII inc. 42.2010.35 e XI inc. 42.2010.38 sono stati trasmessi per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XIII inc. 42.2010.35; doc. XII inc. 42.2010.38).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.
Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni analoghe che pongono gli stessi temi giuridici e che sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. DTF 128 V 124 consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009).
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’importo della prestazione assistenziale riconosciuta ad RI 1 per il lasso di tempo complessivo maggio-ottobre 2010 è o meno corretto.
2.4. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.5. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.6. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
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Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
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1 persona |
960.-- |
100.-- |
1060.-- |
|
2 persone |
1469.-- |
100.-- |
1569.-- |
|
3 persone |
1786.-- |
100.-- |
1886.-- |
|
4 persone |
2054.-- |
100.-- |
2154.-- |
|
5 persone |
2323.-- |
100.-- |
2423.-- |
|
6 persone |
2592.-- |
100.-- |
2692.-- |
|
7 persone |
2861.-- |
100.-- |
2961.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 269.-- |
- |
+ 269.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.7. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile, la deduzione sociale per i coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali e alle coppie conviventi.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) …
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d, j Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.8. Nella presente evenienza, come già visto (cfr. consid. 1.1.), l’USSI, con due decisioni su reclamo del 3 novembre 2010 (cfr. doc. A inc. 42.2010. 38; doc. A1 inc. 42.2010.35), ha confermato le precedenti decisioni del 30 aprile 2010 (cfr. doc. 338 inc. 42. 2010.35), rispettivamente 29 luglio 2010 (cfr. doc. 292 inc. 42. 2010.35) con cui ha assegnato ad RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'199.-- mensili sia per il periodo maggio-settembre 2010 (cfr. cfr. doc. 338 inc. 42. 2010.35), che per i mesi da agosto a ottobre 2010 (cfr. doc. 292 inc. 42. 2010.35).
La ricorrente ha sollevato diverse obiezioni riguardo ai due calcoli effettuati dall’amministrazione, che risultano peraltro identici (cfr. doc. 338 inc. 42. 2010.35; doc. 292 inc. 42. 2010.35).
In particolare la stessa ha censurato l’importo computato a titolo di pigione, il premio della cassa malati riconosciuto, le spese quotidiane correnti considerate.
L’insorgente ha inoltre contestato il computo dell’intero ammontare del contributo alimentare che il suo ex marito le versa, invece che solamente l’importo al di sopra della somma di fr. 10'000.-- di sostanza esente annuale.
2.9. Chiamato a esaminare l’operato dell’USSI, il TCA rileva, innanzitutto, che per quanto attiene alla spesa per l’alloggio, come sopra esposto (cfr.consid. 2.7.), l’art. 22 lett. c Las prevede che, per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.
Giusta l’art. 9 Laps la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo, nel caso di unità di riferimento composte da una persona, come quella della ricorrente, pari all’importo riconosciuto dalla LPC alle persone sole, ossia a fr. 13’200.--.
La norma introdotta nel 2006 dalla Las all’art. 22 lett. c si differenzia dal regime previsto per la Laps, il cui art. 5 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali sancisce che:
" La spesa per l'alloggio è definita come segue:
a) per l'inquilino, la pigione netta maggiorata del 15% per le spese accessorie.
b) per il proprietario, il valore locativo dell'abitazione primaria, maggiorato del 15% per le spese accessorie."
La Laps non fa dunque capo alle spese effettive, bensì a un importo fittizio calcolato sulla base della pigione netta.
L’art. 22 lett. c Las è, per contro, analogo alla regolamentazione di cui alla LPC.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 lett. b, valido dal 1° gennaio 2008, vanno, in effetti, computate le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (effettive), nei limiti degli importi di fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. consid. 2.7.).
In concreto la ricorrente abita a __________ in un appartamento di 3 ½ locali preso in locazione (cfr. doc. 11 inc. 42.2010.35).
A titolo di pigione dal relativo contratto risulta un importo mensile di fr. 1’000.--, corrispondenti alla somma di fr. 12'000.-- annui.
Le spese accessorie ammontano a fr. 180.-- al mese pari a fr. 2'160.-- all’anno (cfr. doc. 11 inc. 42.2010.35).
L’importo complessivo di fr. 14'160.-- (fr. 12'000.-- + fr. 2'160.--) annui, ossia fr. 1'180.-- al mese, è superiore a quello massimo riconosciuto di fr. 13’200.--.
A ragione, pertanto, l’USSI ha conteggiato unicamente la somma di fr. 13'200.-- (cfr. doc. 338 inc. 42.2010.35; doc. 292 inc. 42.2010.35).
2.10. La ricorrente ha, poi, asserito di dover far fronte al conguaglio delle spese di riscaldamento di fr. 530.05 del 18 marzo 2011 ma inerente al periodo gennaio – dicembre 2010 (cfr. doc. XII inc. 42.2010.35; doc. XI inc. 42.2010.38).
Tale questione esula, tuttavia, dalla presente vertenza.
In effetti l’amministrazione, nelle decisioni del 3 novembre 2010 impugnate, non si pronuncia in merito (cfr. doc. A inc. 42.2010. 38; doc. A1 inc. 42.2010.35).
Al riguardo è utile evidenziare che per costante giurisprudenza la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
2.11. Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.7.), quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.
Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.
A titolo di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio medio ponderato relativo alla cassa malati in questione, fino al limite massimo previsto dalla quota cantonale media ponderata. Dal Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps emerge che tale soluzione ha un’incidenza minima sul calcolo del reddito disponibile residuale, ma comporta un vantaggio amministrativo importante, nel senso che il valore standardizzato del premio, che cambia una volta all’anno viene immesso automaticamente (cfr. Messaggio n. 5221 pag. 13; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005 consid. 2.12.).
La ricorrente è affiliata alla cassa malati __________ (cfr. doc. 20 inc. 42.2010.35; A2).
Per il 2010 il relativo premio medio ponderato è pari a fr. 4'635.50 (cfr. Decreto esecutivo concernente il premio riconosciuto ai singoli assicuratori malattie per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2010 del 13 ottobre 2009).
L’ammontare di fr. 4'635.50 è superiore alla quota media cantonale ponderata per il 2010, corrispondente, per gli adulti a fr. 4'200.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni individuali di premio LAMal per l’anno 2010 del 13 ottobre 2009).
Pertanto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto per la ricorrente della quota media cantonale ponderata di fr. 4’200.--.
In casu l’USSI, quale premio complessivo della cassa malati, ha dunque rettamente conteggiato la somma di fr. 4'200.-- (cfr. doc. 338 inc. 42.2010.35; doc. 292 inc. 42.2010.35), a prescindere dal premio effettivo a carico dell’insorgente.
2.12. Relativamente alle spese quotidiane correnti fatte valere dall’insorgente (cfr. doc. I), va osservato che l’art. 19 Las contempla il computo di un importo quale soglia di intervento (cfr. consid. 2.6.).
Nel caso di specie la soglia di intervento dell’unità di riferimento della ricorrente - composta unicamente di quest’ultima - è pari per il 2010 a fr. 1'060.-- mensili (doc. 2.6.), ossia a fr. 12'720.-- annui.
Tale importo corrisponde a quello computato dall’USSI nei calcoli effettuati il 30 aprile 2010 e il 29 luglio 2010 (cfr. doc. 338 inc. 42.2010.35; doc. 292 inc. 42.2010.35).
L’insorgente, riferendosi all’art. 3 Las (“Le prestazioni assistenziali devono essere adeguate ai bisogni e alle attitudini della persona, in modo da prevenirne lo scadimento morale e materiale o da consentirne un conveniente inserimento nella società”), afferma che è possibile adeguare le prestazioni ai bisogni effettivi della persona e alla sua personale e reale condizione e che non vi deve sempre essere un’assoluta parità di trattamento anche nel caso in cui le spese effettive di una persona sono ben al di sopra dei valori di legge (cfr. doc. I inc. 42.2010.35 pag. 2; doc. VII inc. 42.2010.35 = doc. VI inc. 42.2010.38).
Al riguardo giova, tuttavia, evidenziare che i redditi computabili e le spese computabili - queste ultime costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - agli art. 6, 8 e 9 Laps e all’art. 22 LAS, che contempla delle deroghe ai disposti appena citati della Laps (cfr. consid. 2.7.), sono elencati in modo esaustivo.
Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria di un assicurato, non è possibile computarne altre non previste dalla Laps, né dalla LAS.
Agli eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento, che anch’esso - definito dal DSS fondandosi sulle disposizioni emesse dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; cfr. consid. 2.6.) – non può essere oggetto di aumenti ad personam.
In simili condizioni, nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA H 231/02 del 20 agosto 2003 consid. 5), nel caso in cui l’entità di una prestazione assistenziale ordinaria risulti da un conteggio effettuato secondo i parametri indicati dalla legge, ovvero tenendo conto della soglia di intervento, dei redditi e delle spese riguardanti un richiedente la pubblica assistenza che sono previsti dalla Laps e dalla LAS, l’USSI non può aumentarne l’importo a seconda delle richieste dell’interessato.
Ne discende che il computo della somma di fr. 1'060.-- al mese a titolo di soglia di intervento non presta il fianco a critiche.
2.13. Per quanto concerne il conteggio degli alimenti che l’insorgente riceve dal suo ex marito, l’art. 22 lett. a cfr. 1 Las prevede che tra i redditi computabili vengono considerate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente (cfr. consid. 2.7.).
Dalle carte processuali si evince che il matrimonio della ricorrente è stato sciolto per divorzio con sentenza emessa dal Segretario assessore della Pretura di __________ il 22 febbraio 2008. Contestualmente è stata pure omologata la convenzione sulle conseguenze accessorie del 4 dicembre 2007 (cfr. doc. 36 inc. 42.2010.35). Con la stessa l’ex marito si è impegnato a versare all’insorgente un contributo alimentare di fr. 1'000.-- al mese fino al 31 dicembre 2012 (cfr. doc. 41 inc. 42.2010.35).
Tale pensione alimentare è stata indicizzata nel 2009 a fr. 1'013.-- (cfr. doc. 28 inc. 42.2010.35).
Di conseguenza a ragione l’USSI, nei calcoli della prestazione assistenziale spettante alla ricorrente, ha tenuto conto, quale reddito, di un contributo alimentare di fr. 1'013.-- mensili (cfr. doc. 338 inc. 42.2010.35; doc. 292 inc. 42.2010.35).
La richiesta dell’insorgente di computare solo la parte degli alimenti che supera la somma esente di fr. 10'000.-- (cfr. doc. I inc. 42.2010.35) è priva di fondamento.
In effetti l’importo esente di fr. 10'000.-- riguarda, giusta l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las, soltanto la sostanza (cfr. consid. 2.7.) e non il reddito.
Più precisamente, nel caso di persone sole una somma di fr. 10'000.-- va decurtata dal valore della sostanza (non afferente all’abitazione primaria per la quale è contemplata una deduzione di fr. 100'000.--; cfr. art. 22 lett. a cfr. 2 Las), ma non da un’entrata periodica mensile quale è la pensione alimentare in questione.
2.14. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per quanto attiene al periodo luglio – ottobre 2010, i redditi computabili sono costituiti dagli alimenti versati alla ricorrente dall’ex marito di fr. 1’013.-- al mese, ossia fr. 12'156.-- all’anno (cfr. consid. 2.13.).
La sostanza computabile risulta nulla (cfr. doc. 338; 292 inc. 42.2010.35).
Le spese computabili sono, invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’200.-- all’anno, fr. 1'100.-- al mese (cfr. consid. 2.9.) e dal premio della cassa malati pari alla quota media cantonale ponderata per il 2010 di fr. 4’200.--, fr. 350.-- al mese (cfr. consid. 2.13.).
Esse, globalmente, corrispondono a fr. 17’400.-- all’anno, fr. 1450.-- al mese.
Di conseguenza l’insorgente non presenta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 5 Laps; consid. 2.7.).
Il disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 5’244.-- annui (redditi computabili di fr. 12’156.-- – spese computabili di fr. 17’400.--), corrispondente a fr. 437.-- al mese.
La soglia di intervento per il 2010 della ricorrente è pari a fr. 1'060.-- al mese (cfr. consid. 2.12.).
Come indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.6.).
In casu, come visto, non vi è alcun reddito disponibile residuale, bensì un disavanzo di fr. 437.-- al mese.
I sussidi della cassa malati per il 2010 ammontano dal canto loro a fr. 298.-- mensili (cfr. doc. 20; 285 inc. 42.2010.35).
La lacuna di reddito Las mensile è pertanto pari a fr. 1'199.-- [(fr. 1’060.-- + fr. 437.--) - fr. 298.--].
La ricorrente ha, dunque, diritto, per il periodo luglio – ottobre 2010, a una prestazione assistenziale di fr. 1’199.--, come riconosciuto dall’Ufficio resistente.
2.15. Relativamente ai mesi di maggio e giugno 2010, va osservato che agli atti risulta, da un lato, una dichiarazione della Cassa disoccupazione __________ del 1° luglio 2010 inviata all’insorgente secondo cui quest’ultima ha percepito indennità di disoccupazione fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 65 inc. 42.2010.35).
Al riguardo in un verbale concernente un colloquio di consulenza del 30 luglio 2010 è stato indicato che la ricorrente ha terminato il termine quadro (cfr. doc. 279 inc. 42.2010.35).
Inoltre tra le carte processuali vi sono due conteggi della Cassa disoccupazione del 2 giugno 2010 per il mese di maggio 2010 e del 28 giugno 2010 per il mese di giugno 2010 (cfr. doc. 315; 330 inc. 42.2010.35).
Dall’altro, però, risulta uno scritto del 10 giugno 2010 con cui la Cassa disoccupazione __________ aveva comunque informato la ricorrente che, avendo ricevuto comunicazione dal TCA del suo ricorso contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2010 con cui la Cassa stessa le aveva riconosciuto il diritto a indennità di disoccupazione - dopo il suo rientro dall’estero - a partire dall’11 settembre 2009, avrebbero tenuto in sospeso il pagamento delle future indennità di disoccupazione (per il mese di giugno 2010) fino alla definizione del ricorso da parte del Tribunale (cfr. doc. 307 inc. 42.2010.35).
Il TCA, con sentenza 38.2010.36 emessa il 22 novembre 2010, ha respinto l’impugnativa dell’insorgente e ha stabilito che a ragione la Cassa aveva indicato - nella decisione su opposizione del 19 maggio 2010 - alla propria Sezione di __________ di rivedere i conteggi della ricorrente afferenti al periodo gennaio-marzo 2009, riconoscendole le indennità unicamente per i primi 30 giorni dopo il 30 gennaio 2009, giorno di inizio dell’incapacità lavorativa.
In simili condizioni e difettando un’attestazione di eventuali avvenuti versamenti, la documentazione agli atti non permette di stabilire se per i mesi di maggio e giugno 2010 l’assicurazione disoccupazione ha effettivamente corrisposto all’insorgente un determinato importo e se lo stesso non è stato, in seguito, chiesto in restituzione in quanto versato a torto.
Non emerge, del resto, che l’amministrazione abbia proceduto a delle verifiche in tal senso nemmeno in sede di reclamo.
Si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 3 novembre 2010 afferente al periodo maggio-settembre 2010 nella misura in cui all’insorgente è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr. 1'199.-- per i mesi di maggio e giugno 2010, nonché il rinvio degli atti all’USSI perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo a eventuali versamenti dell’assicurazione disoccupazione nei mesi di maggio e giugno 2010 e si pronunci nuovamente sul diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale.
In proposito giova ricordare che ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, allorché un tribunale cantonale decide di rinviare gli atti all’autorità inferiore per ulteriori accertamenti, nonché per l’emanazione di una nuova decisione e vi è la possibilità di un peggioramento della situazione di un ricorrente a seguito delle nuove indagini, non si ventila una reformatio in pejus. Differente è il caso in cui uno svantaggio per il ricorrente emerga con certezza.
In particolare l’Alta Corte, in una sentenza U 30/07 del 10 dicembre 2007 relativa a un ricorso inoltrato da un assicurato contro una sentenza di un tribunale cantonale delle assicurazioni che aveva annullato la decisione su opposizione dell’assicuratore LAINF con la quale gli era stata assegnata un’IMI del 10% e una rendita di invalidità del 22% e aveva rinviato gli atti all’assicuratore LAINF per ulteriori accertamenti, ha rilevato che:
" (…)
2.1 Der Beschwerdeführer rügt letztinstanzlich einzig, für ihn könne die mit angefochtenem Entscheid verbindlich angeordnete, durch die Metzger-Versicherungen durchzuführende medizinische Sachverhaltsabklärung im Ergebnis nur eine Schlechterstellung zur Folge haben, weshalb ihm die Vorinstanz nach BGE 120 V 166 vor Erlass des Rückweisungsentscheides eine reformatio in peius hätte androhen und gleichzeitig die Gelegenheit zum Beschwerderückzug einräumen müssen.
2.2 Demgegenüber hat das kantonale Gericht mit in allen Teilen zutreffender Begründung, worauf verwiesen wird (Art. 36a Abs. 3 OG), richtig erkannt, dass in der von ihm angeordneten Rückweisung der Sache zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung und Neubeurteilung des Anspruchs auf Invalidenrente und Integritätsentschädigung praxisgemäss keine reformatio in peius zu erblicken ist. Denn die blosse Möglichkeit einer Schlechterstellung der beschwerdeführenden Partei infolge Aufhebung des angefochtenen Entscheids oder der Verwaltungsverfügung verbunden mit Rückweisung zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung sowie zu neuer Beurteilung der Sache gilt gemäss ständiger Rechtsprechung nicht als reformatio in peius (ARV 1995 Nr. 23 S. 138 E. 3a mit Hinweis auf ZAK 1988 S. 615 E. 2b; Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichts I 668/03 vom 26. März 2004 und I 226/99 vom 15. Mai 2000), es sei denn, die Rückweisung an die Verwaltung habe mit Sicherheit eine Verschlechterung der Rechtsstellung des Beschwerdeführers zur Folge (ARV 1995 Nr. 23 S. 139 E. 3b; Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts M 11/05 vom 9. November 2006, E. 1.3). Davon kann hier keine Rede sein. Der Versicherte selber weist mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde (S. 5) zu Recht darauf hin, dass die mit angefochtenem Rückweisungsentscheid eingeleitete Neubeurteilung der Unfallkausalität für ihn nicht nur eine Schlechterstellung, sondern gegebenenfalls auch eine unveränderte "Gleichstellung" zur Folge haben kann.“ (la sottolineatura è del redattore)
Al riguardo cfr. pure STF 9C_6/2010 del 2 luglio 2010, pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 19 pag. 51 e connessa alla STFA I 387/05 dell’11 maggio 2006.
2.16. L’insorgente ha indicato di aver chiesto, avendo avuto diversi e ricorrenti problemi di salute, il pagamento dell’abbonamento dei trasporti pubblici. Essa teme che, avendo l’USSI deciso negativamente i suoi reclami circa l’importo della prestazione assistenziale, sarà pure esclusa la presa a carico del citato abbonamento (doc. I inc. 42.2010.35).
Al riguardo giova segnalare che questa Corte, il 18 novembre 2010, ha deciso che il “reclamo” presentato dall’insorgente contro la “decisione” del 15 novembre 2010 dell’USSI con la quale ha respinto la richiesta di riconoscerle un abbonamento di più zone (un abbonamento Arcobaleno di una zona è già incluso nella prestazione ordinaria) era irricevibile e ha trasmesso gli atti all’USSI per decidere sul reclamo (cfr. inc. 42.2010.37).
Nel giudizio menzionato è stato peraltro indicato che un ricorso al TCA avrebbe potuto essere inoltrato contro la decisione su reclamo dell’USSI.
Non risulta, tuttavia, alcun ricorso in merito pendente davanti a questo Tribunale.
2.17. Nel ricorso l’insorgente ha contestato il fatto di essere tenuta a intraprendere, a meno che non avesse consegnato un certificato medico di inabilità, l’IPT, che secondo la stessa non sarebbe un normale programma occupazionale, bensì una valutazione delle sue competenze da parte di una fondazione privata di utilità pubblica che si propone l’inserimento socio-professionale di persone offese nella loro salute fisica, psichica e mentale (cfr. doc. I inc. 42.2010.35).
A tale proposito il TCA rileva che, a prescindere dal fatto che tale questione esula dalla presente vertenza (cfr. consid. 2.10.), la Las contempla delle misure di inserimento professionale per i beneficiari di prestazioni assistenziali (cfr. art. 31a segg. Las; Direttive COSAS p.ti D3).
Le misure di inserimento professionale tengono conto delle condizioni sociali, professionali, finanziarie, sanitarie e abitative degli interessati (cfr. art. 31a cpv. 2 lett. a Las).
Giusta l’art. 31b Las:
" Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:
a) attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali;
c) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;
e) azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.”
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 3 novembre 2010 afferente al periodo agosto-ottobre 2010, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Il ricorso contro la decisione su reclamo del 3 novembre 2010 relativa al periodo maggio-settembre 2010, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui all’insorgente è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr. 1'199.-- per i mesi di maggio e giugno 2010.
§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio ai sensi del consid. 2.15. e nuova decisione.
§§§ Per il periodo luglio-settembre 2010 la decisione su reclamo è confermata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti