Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattore: |
Maurizio Macchi, vicecancelliere |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2010 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 ottobre 2010 emanata da |
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CO 1
in materia di indennità perdita di guadagno |
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ritenuto, in fatto
1.1. A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) - la quale prevede, segnatamente, che la durata dei corsi di ripetizione è di sette giorni al massimo per i militi e di quattordici giorni al massimo per i quadri e gli specialisti (in contrapposizione con i quaranta giorni di servizio previsti dalla legislazione in vigore in precedenza), come pure che la durata degli interventi di utilità pubblica non è soggetta a limiti ma che essi devono comunque essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35ss. LPPC, come pure l’OIPU nella versione in vigore sino al 30 giugno 2008) -, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha dato avvio, in collaborazione con l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), alla cosiddetta operazione Argus, destinata alla verifica dei giorni di servizio nella protezione civile che hanno beneficiato di indennità.
1.2. Con decisione del 16 aprile 2010 (doc. 4), la CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di un importo pari a fr. 2'517.85 corrispondente a venti indennità di perdita di guadagno (IPG) pagategli a torto durante il 2006.
A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto di RI 1, in data 19 ottobre 2010, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 22 novembre 2010, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
In merito all’ordine di restituzione, l’insorgente ha segnatamente invocato la perenzione del relativo diritto, sviluppando in proposito i seguenti argomenti:
" (…).
Continua [la Cassa, n.d.r.] per contro a commettere il medesimo errore credendo (o fingendo di credere poiché questo TA ha ben precisato il contrario!) che il termine utile per calcolare la decorrenza del termine di perenzione sia quello in cui i presunti controlli a cura dell’UFPP sono terminati, ossia a suo dire il 7 dicembre 2009. A prescindere dal fatto che detto termine non trova conferma agli atti, lo stesso é del tutto ininfluente, come ampiamente indicato in sede di opposizione, poiché secondo la giurisprudenza applicabile in materia, al contrario, fa stato il momento in cui l’amministrazione, ossia uno dei vari uffici coinvolti, applicando la ragionevole attenzione al caso, avrebbe dovuto avere il ragionevole sospetto che fossero state commesse delle irregolarità. Nel caso concreto, numerosi elementi temporali dimostrano che il 16 aprile 2010, data in cui l’ordine di restituzione é stato emanato, il medesimo termine era decorso. Più precisamente:
- in termini generali va detto che il TFA ha stabilito che l’esame delle casistiche dopo il 1 gennaio 2004 esigeva, a cura dell’amministrazione, un’attenzione accresciuta, a dipendenza del rischio di abusi. Non solo. L’amministrazione, che aveva già vissuto l’operazione Argus 2002/5 e si era confrontata, in tutta la Svizzera, ad una serie importante di casistiche, tali da ipotizzare un danno per il Paese di 4'000'000.-, non poteva ragionevolmente credere che l’andamento delle cose nell’anno 2006 fosse diverso dal periodo precedente. Persino il Consiglio Nazionale si é allarmato, al punto che la Commissione delle finanze, nel 2007, si é attivata nei confronti del CF per chiarire la fattispecie. Pertanto, le autorità preposte al controllo dovevano essere molto vigili (attenzione accresciuta) nell’esame delle casistiche;
- nel corso del mese di luglio 2008 tutti i comandanti degli Enti e Consorzi di PCi del Cantone si sono rivolti sia alla Cassa che alla SMPP, chiedendo espressamente di comprendere la procedura in corso. In quell’occasione hanno precisato che non avrebbero più prestato alcun tipo di collaborazione nell’ambito degli accertamenti 2006/7, e di rimando i loro militi, fintanto che i quesiti posti avessero ricevuto debita risposta, temendo che la collaborazione sarebbe stata assimilata ad assenso, fornito per atti concludenti. Nessuna risposta é stata fornita. Ammesso e non concesso che le autorità di controllo non si fossero ancora rese conto della situazione, nel luglio del 2008 doveva scattare l’accresciuta attenzione che, secondo il TFA, andava esercitata.
Riassumendo l’esposto di cui sopra, ne consegue che la Cassa, per lo meno dal mese di luglio 2008, deve aver avuto il sospetto che fossero intervenute delle irregolarità. Ergo, il termine annuale ex art. 25 cpv. 2 LPGA é iniziato a decorrere ed é scaduto il mese di luglio 2009.”
(doc. I, p. 6s.)
1.4. La CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa. In relazione all’eccezione di tardività, l’amministrazione ha espresso in particolare le seguenti considerazioni:
" (…).
Di conseguenza, nel caso concreto, pur essendo a conoscenza del principio (irregolarità nell’attestazione dei giorni di servizio con diritto al soldo nell’ambito della PCi), la Cassa é concretamente venuta a conoscenza di tutti gli elementi che le permettevano di determinare la misura relativa al diritto di pretendere la restituzione delle IPG indebitamente percepite, al più presto quando ha ricevuto le liste allestite dall’UFPP e quindi il 7 dicembre 2009.
Quanto rilevato a questo proposito dall’insorgente mette in evidenza il ritardo accumulato dall’UFPP medesimo nell’effettuare gli accertamenti. Questo ritardo non può certamente venir rimproverato alla Cassa considerato come l’accertamento in merito al corretto numero di giorni di servizio con diritto al soldo, e quindi con diritto all’IPG, compete esclusivamente alle autorità di PCi e quindi anche all’UFPP, come autorità federale di vigilanza.
La decisione della Cassa volta ad ottenere la restituzione delle IPG indebitamente percepite é pertanto tempestiva. Come tale merita pertanto di essere confermata.
A titolo abbondanziale, non va comunque dimenticato che con l’entrata in vigore il 1. gennaio 2004 della nuova LPPC, una volta conclusa la formazione di base, i militi sono convocati ogni anni ad un corso di ripetizione di almeno due giorni ed al massimo di una settimana. I quadri e gli specialisti possono inoltre essere chiamati ogni anno a prestare al massimo una settimana di corso supplementare (cfr. art. 36 LPPC). La durata massima del servizio che può essere svolto in favore della PCi per interventi di pubblica utilità, non essendo regolata nella nuova LPPC, é stabilita da un’apposita autorizzazione rilasciata dal Consiglio federale o dal Cantone (cfr. art. 27 LPPC come pure l’Ordinanza federale sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile e la direttiva cantonale SPCi “interventi - Aiuti a favore della comunità - n. 5/04”).
In quest’ordine di idee, senza l’intervento dell’UFPP alla Cassa non é pertanto possibile stabilire se il pagamento dell’IPG sia errato oppure no.
(…).”
(doc. III, p. 6s.)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é la questione di sapere se RI 1 é tenuto a restituire alla CO 1 l’importo di fr. 2'517.85.
Con la propria impugnativa, l’insorgente ha sostenuto che la CO 1, emanando la decisione di restituzione il 16 aprile 2010, non avrebbe rispettato il termine relativo di un anno previsto dall’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Questo Tribunale è quindi tenuto a esaminare preliminarmente l’eccezione di tardività.
2.3. L’art. 25 cpv. 2 LPGA - applicabile in casu in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LIPG -, recita che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La disposizione della LPGA appena menzionata concernente il termine relativo di un anno corrisponde in sostanza ai principi della restituzione di prestazioni indebitamente riscosse codificati nel vecchio art. 47 cpv. 2 LAVS, nel tenore valido sino al 31 dicembre 2002 (U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 25 n. 38).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, il termine di prescrizione di un anno previsto dall’art. 47 cpv. 2 vLAVS, contrariamente al tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF 124 V 380; DTF 122 V 274; DTF 119 V 431 consid. 3a).
I termini di perenzione non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b; cfr., pure, Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione, Berna 2003, n. 12, p. 280).
Nella DTF 124 V 380 consid. 1, il TFA ha stabilito che il termine relativo di perenzione di un anno giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS, comincia a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (cfr. DTF 119 V 433; DTF 112 V 180).
Per poter esaminare i presupposti della restituzione, l'amministrazione deve poter disporre di tutti i fatti rilevanti, da cui emerga sia il principio che la misura del diritto alla medesima. Per determinare la pretesa non è quindi sufficiente che l’assicuratore venga a conoscenza di circostanze che forse potrebbero condurre a ammetterla oppure che permettono di stabilirne il principio ma non la misura (cfr. DTF 112 V 180 consid. 4a; STFA C 317/01 del 29 aprile 2003; STFA C 11/00 del 10 ottobre 2001 consid. 2).
Qualora l’autorità amministrativa disponga di sufficienti indizi circa una possibile pretesa di restituzione, ma la documentazione è ancora incompleta, essa è tenuta a compiere gli accertamenti ancora necessari entro un termine adeguato. In caso di ritardo, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui l’amministrazione, dando prova di ragionevole impegno, avrebbe colmato le proprie conoscenze in modo tale da poter esercitare la pretesa di restituzione.
Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente necessario per procedervi a partire dal momento in cui essa è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (cfr. DLA 2004 p. 285ss.; SVR 2001 IV 30 p. 93 consid. 2e).
Il termine di perenzione di un anno inizia a decorrere, in ogni caso, non appena dagli atti emerge direttamente l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni (cfr. STF K 70/06 del 30 giugno 2007 consid. 5.1 e riferimenti, non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV 4 p. 11; si veda pure la STF 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).
2.4. Per costante giurisprudenza, quando la determinazione della pretesa di restituzione presuppone il concorso di parecchi organi amministrativi, il termine annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti ha sufficiente conoscenza dei fatti (cfr. DTF 119 V 431 consid. 3a; DTF 112 V 180 consid. 4c).
Ora, l'attuazione dell'ordinamento in materia di indennità di perdita di guadagno compete agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, per la protezione civile con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione (art. 21 cpv. 1 LIPG). Nel Cantone Ticino, la vigilanza generale sull'esecuzione delle prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile è assunta dal Consiglio di Stato (art. 2 della legge cantonale di applicazione alla legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile del 7 novembre 1988 [Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) n. 55/1988 del 16 dicembre 1988 p. 355 segg.], in vigore fino al 30 giugno 2008). Questa competenza è stata (sub)delegata al Dipartimento cantonale delle Istituzioni e da questi all'Ufficio di protezione civile (art. 3 legge cantonale di applicazione e art. 1 del regolamento cantonale sulla protezione civile del 1° febbraio 1994 [BU n. 5/1994 dell'8 febbraio 1994 pag. 55]), cui compete il compito di emanare le direttive atte a promuovere la corretta applicazione delle disposizioni federali e cantonali nel limite delle competenze attribuite ai Cantoni e, come autorità di vigilanza, anche il compito di controllare che tutte le prescrizioni federali e cantonali in materia di protezione civile siano correttamente interpretate e applicate. Tale organizzazione è stata ripresa dalla nuova legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007, in vigore dal 1° luglio 2008 [RL/TI 1.5.4.1], e dal relativo regolamento di applicazione del 3 giugno 2008 (cfr. il suo art. 1 [RL/TI 1.5.4.1.1]). La Confederazione esercita la vigilanza sull'ordinamento sulle indennità di perdita di guadagno. Competente è il Consiglio federale, il quale può incaricare l'UFAS di impartire istruzioni agli enti incaricati dell'attuazione dell'assicurazione allo scopo di garantire un'applicazione unitaria (art. 23 cpv. 1 LIPG in relazione con gli art. 76 cpv. 1 LPGA e 72 cpv. 1 LAVS).
2.5. Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno secondo le disposizioni della LIPG (art. 23 della legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile [LPPC; RS 520.1] del 4 ottobre 2002, in vigore dal 1° gennaio 2004, come pure della - nel frattempo, a fine 2003 - abrogata legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile [LPCi; RU 1994 2626 segg.]). Con riferimento ai giorni di servizio conteggiabili a carico della LIPG valeva e vale, per quanto qui di interesse, la seguente regolamentazione. Sino a fine 2003 potevano essere indennizzati al massimo 40 giorni per anno civile e per milite. Nessuna restrizione era prevista per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza (art. 12, 23 e 37 cpv. 3 LPCi). Dal 1° gennaio 2004 i militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere chiamati a prestare corsi di ripetizione di al massimo 14 giorni - limitati a sette per gli altri militi - e a seguire corsi di perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periodo di quattro anni (art. 35 e 36 LPPC). La durata degli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza come pure di pubblica utilità non è di principio soggetta a limitazione; gli interventi devono però essere specialmente autorizzati dal Consiglio federale o dai Cantoni (art. 23, 27 e 35 segg. LPPC come pure ordinanza federale del 5 dicembre 2003 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile [OIPU; RS 520.14], nella sua versione in vigore fino al 30 giugno 2008 [RU 2003 5175]). I Cantoni disciplinano così la procedura di chiamata (art. 27 cpv. 3 LPPC) come pure l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente (art. 7 OIPU in relazione con l'art. 75 cpv. 1 LPPC). L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) controlla l'esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni (art. 74 LPPC in relazione con l'art. 41 cpv. 3 ordinanza federale sulla protezione civile [OPCi; RS 520.11] del 5 dicembre 2003).
2.6. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione relativa alla perenzione del diritto alla restituzione nell'ambito della cosiddetta "operazione Argus", statuendo sui ricorsi riguardanti le indennità pagate durante gli anni 2004 e/o 2005 (si vedano le STCA 42.2009.5, 6, 7, 8, 9 e 11 del 5 maggio 2010 nonché 42.2010.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, e 17 del 19 maggio 2010).
Con sentenze del 26 agosto 2011 numeri di causa 9C_497/2010, 9C_498/2010, 9C_499/2010, 9C_500/2010, 9C_501/2010 e 9C_503/2010, il Tribunale federale ha respinto i ricorsi che erano stati interposti dalla __________ e ha quindi confermato che al momento in cui l’amministrazione ha emanato la decisione formale di restituzione, il relativo diritto era già perento.
Queste, in particolare, le considerazioni che l’Alta Corte ha sviluppato in quelle sentenze:
" (…).
5.3 Similmente, la ricorrente dimentica che è stato proprio il Tribunale federale a precisare recentemente, in una analoga vertenza, che l'annuncio, per una determinata persona, di un elevato numero di giorni di servizio può costituire non solo possibilmente, ma addirittura molto verosimilmente un indizio per un conteggio delle IPG non conforme alla legge che impone agli organi esecutivi della LIPG (contabili dell'organizzazione di protezione civile, cassa di compensazione) di quanto meno avviare i necessari accertamenti (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2). In quella occasione si era trattato di giudicare la richiesta di restituzione formulata dalla cassa di compensazione del Canton Soletta per le indennità IPG versate di troppo al Comune di assoggettamento di due suoi militi. Essendo stati annunciati all'IPG, rispettivamente, 38 e 98 giorni di servizio in più rispetto al numero massimo annuo indennizzabile (di 28 giorni, tra corsi di ripetizione e corsi di perfezionamento), questi giorni di servizio in più sono stati necessariamente considerati interventi straordinari in caso di catastrofe o altre situazioni d'emergenza oppure interventi di pubblica utilità.
Ebbene, per il Tribunale federale, questi numeri avrebbero dovuto da soli, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, insospettire sia il contabile dell'organizzazione di protezione civile competente, sia l'ufficio cantonale del militare e della protezione civile, sia infine la cassa cantonale di compensazione, tanto più che dal 1° gennaio 2004 gli interventi di pubblica utilità sono unicamente indennizzabili alle condizioni stabilite dalla OIPU e che soprattutto in questo ambito, con la possibilità che servizi a favore del proprio datore di lavoro vengano irregolarmente conteggiati a carico delle IPG, esiste un concreto rischio di abusi (sentenza citata 9C_1057/2008 consid. 4.4.2; Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile del 17 ottobre 2001, FF 2002 1535 segg., 1562).
Le medesime considerazioni sopra espresse si attagliano alla fattispecie per valutare la richiesta di restituzione degli indennizzi versati a torto al consorzio opponente in relazione ai giorni di servizio prestati negli anni 2004 e/o 2005 dai suoi dieci militi e dipendenti. Anzi, a ben vedere, le liste elaborate dall'UFPP sulla base dei dati delle domande IPG - i quali erano quindi necessariamente in possesso anche della Cassa di compensazione - mettono sovente in risalto un numero di giorni di corsi di ripetizione (di molto) superiore al limite massimo annuo indennizzabile di 14 giorni (art. 36 LPPC), sicché l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni risultava in realtà (almeno in parte e per questo genere di servizio) direttamente dagli atti. E anche volendo per ipotesi - come è stato fatto nella sentenza citata 9C_1057/2008 - dedurre per ogni milite interessato, oltre ai corsi di ripetizione di 14 giorni annui (art. 36 LPPC) considerati dalla stessa Corte cantonale (v. pronuncia impugnata pag. 11), ulteriori 14 giorni dal numero totale di giorni di servizio indennizzati secondo le liste trasmesse il 2 febbraio 2007 dall'UFPP e ora parzialmente chiesti in restituzione per tenere conto della possibilità riservata dalla legge ai militi con funzioni di quadro e di specialista di svolgere anche corsi di perfezionamento (art. 35 LPPC), la sostanza non cambierebbe poiché i giorni in più rimarrebbero comunque di entità considerevole, in parte addirittura superiore a quella che aveva occupato la Corte giudicante nella predetta vertenza.
5.4 Per il resto non sono dati (e nemmeno invocati) gli estremi per procedere a una modifica della peraltro recente prassi di questa Corte (sul tema cfr. DTF 136 III 6 consid. 3 pag. 8: 135 I 79 consid. 3 pag. 82; 134 V 72 consid. 3.3 pag. 76). Pertanto, la decisione del Tribunale cantonale che in applicazione dei suddetti principi ha concluso che qualora la Cassa avesse reagito con la tempestività comandata dalle circostanze, gli accertamenti necessari a verificare l'esistenza di un obbligo alla restituzione per gli anni 2004 e/o 2005 sarebbero terminati ben prima del 2 febbraio 2007 e che ha quindi fatto decorrere, al più tardi, da tale data l'inizio del termine annuo di perenzione, non risulta né da un accertamento manifestamente inesatto dei fatti determinanti né da una violazione del diritto federale. Non avendo fatto prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze, la Cassa non può prevalersi di una ipotetica protezione della buona fede (cfr. per analogia art. 3 cpv. 2 CC).
5.5 Senza arbitrio la Corte cantonale poteva inoltre, in via abbondanziale, pure ritenere che il giudizio non sarebbe stato diverso nemmeno se avesse fatto decorrere l'inizio del termine di perenzione da un periodo successivo al 2 febbraio 2007 poiché la SMPP, in qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi dalla richiesta di collaborazione formulatale dall'UFPP, di determinare la somma delle IPG (eventualmente) pagate in eccesso. Questo apprezzamento così come l'accertamento secondo il quale la SMPP avrebbe concluso il proprio lavoro di verifica il 20 (o per alcuni militi il 23) aprile 2007, benché opinabile, è sostenibile poiché trova riscontro nei timbri apposti dal capo servizio protezione civile N.________ a conferma dell'esattezza dei dati indicati. Il fatto di essersi fondato ai fini della propria valutazione su questa data anziché su quella del 25 maggio 2007, alla quale la SMPP trasmise all'UFPP il risultato delle proprie indagini, o su quella del 25 settembre 2007, per la quale l'UFPP affermò di avere concluso i propri accertamenti, non rende manifestamente inesatto (sul significato di tale presupposto cfr. DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62) o contrario al diritto l'accertamento dei primi giudici. L'eccezione per cui in una procedura federale - quale era l'operazione Argus - scadenzata dall'UFPP non poteva essere decisivo il parere espresso dalla SMPP è inconsistente non fosse altro perché non tiene conto della giurisprudenza in materia che considera sufficiente, per l'inizio del termine annuo di perenzione, la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente: cfr. sentenza citata 9C_534/2009 consid. 3.2.2) dell'attuazione dell'assicurazione.“
2.7. Nella concreta evenienza, il TCA rileva che, in data 7 novembre 2008, l’UFPP ha trasmesso alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) uno scritto del seguente tenore:
" (…).
visto che negli ultimi anni i giorni di servizio prestati nella protezione civile sono generalmente aumentati, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha invitato il nostro Ufficio a controllare la regolarità delle indennità di perdita di guadagno versate. L’UFPP deve soprattutto chiarire se per le IPG versate nel 2006 sono state in parte violate le prescrizioni legali in materia.
(…).
Abbiamo perciò esaminato i questionari IPG dei militi della protezione civile che nel 2006 hanno prestato più di 25 giorni di servizio di protezione civile e hanno richiesto per questi l’indennità IPG. Le nostre constatazioni sono le seguenti:
- In molti casi sono stati nettamente superati i limiti legali per il numero di giorni di servizio consentiti.
- I numeri di riferimento della PCi utilizzati dai contabili sono spesso in contrasto con la designazione dei rispettivi giorni di servizio prestati.
- In molti casi é stato abusivamente utilizzato il “servizio di pubblica utilità” per il disbrigo di compiti amministrativi.
- Parecchi militi della protezione civile sono stati impiegati più volte l’anno quali istruttori, contabili o aiutanti durante corsi d’istruzione generale e sono stati per questo remunerati con il soldo e dotati di domande IPG.
Per poter continuare la nostra indagine, contiamo sulla vostra collaborazione. Vi preghiamo di compilare i moduli allegati “Giorni di servizio secondo i dati delle domande IPG” nel modo seguente:
(…).”
(cfr. documentazione UFAS/operazione Argus 2006)
Dalla lista elaborata dall’UFPP di cui al succitato scritto del 7 novembre 2008, si evince che per il milite interessato nel 2006 erano stati attestati 34 giorni di servizio (cfr. doc. 3). Tenuto conto che, in base alla nuova normativa entrata in vigore il 1° gennaio 2004, la durata annua dei corsi di ripetizione è stata limitata a quattordici giorni al massimo per i quadri e gli specialisti (cfr. art. 36 LPPC), ciò significa che i restanti 20 giorni erano degli interventi ai sensi dell’art. 27 LPPC, segnatamente a favore della collettività.
Ora, vista l’importanza del numero di giorni d'intervento a questo titolo e analogamente a quanto il TF ha stabilito nelle sentenze citate al consid. 2.6. del presente giudizio, occorre ritenere che l’irregolarità della corresponsione delle prestazioni emergeva direttamente dagli atti. Qualora gli organi esecutivi della LIPG avessero reagito con la tempestività imposta dalle circostanze, gli accertamenti necessari ad appurare l’esistenza di un obbligo alla restituzione per il 2006 sarebbero terminati ben prima del momento in cui l’UFPP ha trasmesso per verifica alla SMPP le liste dei giorni di servizio prestati per persona nel 2006 (il 7 novembre 2008), momento dal quale ha iniziato a decorrere, al più tardi, il termine di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.
Secondo questo Tribunale, il diritto alla restituzione delle IPG pagate nel 2006 era pertanto ampiamente perento al momento in cui è stata rilasciata la decisione formale del 16 aprile 2010.
2.8. A titolo abbondanziale, sempre analogamente a quanto ha statuito il Tribunale federale nelle sentenze menzionate al consid. 2.6. del presente giudizio, l’esito della presente vertenza non sarebbe diverso nemmeno se si volesse considerare che la decorrenza del termine di perenzione è iniziata successivamente al 7 novembre 2008, data in cui l’UFPP ha trasmesso alla SMPP le liste dei giorni di servizio prestati durante il 2006.
In effetti, appare ragionevole ritenere che la SMPP, nella sua qualità di organo esecutivo responsabile della protezione civile, avrebbe dovuto essere in grado, entro due mesi a contare dalla richiesta di collaborazione pervenutale, di classificare i giorni di servizio prestati dal milite secondo il genere di intervento, in modo da determinare la somma delle IPG eventualmente pagate in eccesso.
In tale contesto, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, in presenza di indizi circa una possibile pretesa di restituzione, concede all’autorità un periodo sino a un massimo di quattro mesi per compiere gli accertamenti ancora necessari (cfr. il consid. 2.3. del presente giudizio).
Ora, nella concreta evenienza, un termine di due mesi costituisce un periodo di tempo senz’altro adeguato, visto che i dati contenuti nelle liste elaborate dall’UFPP, e ricevute dalla SMPP, rappresentavano ben più di semplici indizi. In questo ordine di idee, é utile evidenziare che quella afferente ai giorni di protezione civile svolti nel 2006, era la seconda tappa dell’operazione Argus, avviata quando già dai controlli dei giorni di servizio compiuti tra il 2002 e il 2005 erano emerse delle numerose irregolarità.
Anche in questa eventualità, si deve dunque concludere che, al momento dell’emanazione della decisione formale del 16 aprile 2010, era già subentrata la perenzione del diritto alla restituzione.
Per il resto, appare irrilevante l’argomento secondo il quale il ritardo accumulato dall’UFPP nell’effettuare le verifiche di legalità non sarebbe opponibile alla CO 1, la quale sarebbe venuta a conoscenza delle irregolarità soltanto “… quando ha ricevuto le liste allestite dall’UFPP e quindi il 7 dicembre 2009.” (cfr. doc. III).
Al riguardo, basti ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, per l’inizio del termine annuo di perenzione, é sufficiente la conoscenza dei fatti essenziali anche da parte di una sola delle unità amministrative incaricate (direttamente o indirettamente; si vedano i riferimenti citati al consid. 2.4. di questo giudizio).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione del 19 ottobre 2010 é annullata.
§§ La richiesta di restituzione é perenta.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’insorgente, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 600 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti