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Raccomandata |
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Incarto n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 12 agosto 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 15 giugno 2011 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 15 giugno 2011, ha confermato il proprio provvedimento del 27 maggio 2009, con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 6’963.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2008 (cfr. doc. A; B).
In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato che:
" (…)
Q.
RI 1 ha beneficiato nei mesi da giugno 2007 a dicembre 2008 di prestazioni assistenziali secondo la LAS, nel calcolare le quali è stata riconosciuta una spesa per la pigione mensile di CHF 1'100.--.
Successivamente è emerso che il figlio maggiorenne era domiciliato presso la madre e quindi era tenuto a partecipare alla spesa d’alloggio, di modo che la spesa a carico della madre era della metà dell’affitto totale di CHF 1'496.--, quindi di CHF 748.-- mensili.
Ciò implica che è stata considerata per la signora RI 1 una spesa d’alloggio in eccesso per CHF 352.-- al mese, per un totale CHF 6'963.--.
(…)
T.
RI 1 contesta la richiesta di rimborso indicando che il figlio non vive presso di lei, ma rientra saltuariamente due volte al mese in quanto lavora nel Canton __________. Non si giustificherebbe quindi di considerare una sua partecipazione alla pigione.
Per le comunità di abitazione e di vita le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) stabiliscono che le persone che non beneficiano del sostegno sociale ma che convivono con uno o più beneficiari sono tenute ad assumere il costo del loro proprio mantenimento e con ciò si intende in particolare l’assunzione delle spese di mantenimento, dell’affitto e degli oneri per necessità speciali; la quota di partecipazione è calcolata in base alla somma ammissibile in proporzione alla grandezza del gruppo, il totale viene ripartito proporzionalmente tra i membri della comunità (direttive CSIAS, n. F.5.1).
Nel caso concreto il figlio maggiorenne era domiciliato presso la madre e la spesa di locazione è quindi stata ripartita in due e posta per metà a carico del figlio che deve provvedere in proporzione alle spese dell’affitto. Di principio i membri delle comunità d’abitazione devono sopportare i costi che li concernono (Häfeli, Das Schweizerische Sozialhilferecht, Luzern, 2008, p.144).
Nel caso concreto la reclamante non dimostra l’assenza del figlio per il periodo interessato e la sua partenza da __________ è registrata agli atti il 31.12.2008, di modo che è corretto osservare il principio della divisione proporzionale tra i membri della comunità fino a tale momento, come ha fatto la decisione impugnata.
(…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 15 giugno 2011 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, dopo aver evidenziato che il figlio __________, essendo maggiorenne ed economicamente indipendente, non può essere considerato parte della sua unità di riferimento - come invero mai preteso, né ritenuto dall’USSI -, ha segnatamente addotto che la ratio legis dell’art. 9 cpv. 2 Laps (“se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente”) è chiara ed esplicitamente esposta nelle Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS): l’assistenza dello Stato deve essere di beneficio alle persone che si trovano realmente nel bisogno; le persone che non sono indigenti, ma che convivono con persone sostentate dallo Stato, non possono usufruire di tale situazione e sono tenute ad assumere il costo del loro proprio mantenimento.
La ricorrente ha, peraltro, indicato, da un lato, che se __________ avesse effettivamente convissuto con lei, la deduzione applicata sarebbe stata corretta. Dall’altro, che, tuttavia, non essendoci stata la pretesa convivenza, __________ non ha mai partecipato durante il periodo in questione alle sue spese di alloggio.
La stessa ha, inoltre, osservato che la legge parla di convivenza, senza riguardo alcuno alla nozione di domicilio e che la questione non è di sapere dove una persona abbia il domicilio, bensì di sapere dove una persona vive.
L’insorgente ha affermato che, indipendentemente dal domicilio, la decurtazione della spesa dell’alloggio riconosciuta può avvenire solo nel caso in cui il beneficiario conviva con una persona estranea all’unità di riferimento e vi sia, dunque, una ripartizione dei costi tale per cui se la spesa d’alloggio venisse completamente concessa, di fatto una persona non indigente si vedrebbe finanziare dallo Stato il proprio alloggio.
La medesima ha asserito che, sebbene si possa accettare che l’autorità abbia ritenuto il domicilio quale fondato indizio di convivenza, mal si comprende perché non sia stata esperita alcuna istruttoria al fine di chiarire la situazione, in particolare nella procedura di reclamo.
La ricorrente ha rilevato che __________ non vive più presso la sua abitazione dal 2003. Al riguardo è stato precisato che il figlio, nel mese di luglio 2003, aveva concluso un contratto di locazione relativo a un appartamento in Via __________ con effetto dal 15 luglio 2003.
La stessa ha pure indicato, trasmettendo la relativa documentazione, da una parte, che tale contratto è stato disdetto a partire dal 31 luglio 2007, essendo stato trasferito dalla sua datrice di lavoro, la __________, per la quale lavora dal 2005, nel Canton __________. Dall’altra, che il figlio, avendo lasciato l’appartamento di Via __________, aveva chiesto che la corrispondenza gli venisse inviata, per questioni di semplicità e stabilità, presso l’indirizzo della madre e ciò non perché vivesse lì, ma perché in stato di transizione e cambiamento e, dunque, per avere un luogo fisso dove essere sicuro di ricevere la posta.
L’insorgente ha puntualizzato che il figlio, il 24 luglio 2007, ha concluso un nuovo contratto di locazione a __________, visto che non era concepibile che il medesimo affrontasse ogni giorno il tragitto __________ per recarsi sul posto di lavoro e rientro.
In proposito è stato sottolineato che il figlio ha potuto entrare subito nell’appartamento di __________, siccome era vacante.
La ricorrente, infine, ha rilevato che il figlio lavora tuttora nella __________, ciò che comporta che non solo nel 2007 non abitava più nell’appartamento materno, ma nemmeno in seguito vi è ritornato, se non per le consuete visite alla madre (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando che, malgrado il trasferimento del luogo di lavoro a __________ e la disdetta del contratto di locazione relativo all’appartamento in Via __________, il figlio della ricorrente ha scelto di mantenere fino alla fine del 2008 il domicilio a __________, presso la madre, rimanendo questo il suo luogo abitativo in Ticino. L’amministrazione ha, inoltre, osservato che il figlio rientrava più volte al mese, come confermato nel reclamo, dove è stato precisato che, lavorando a __________, non poteva rientrare quotidianamente a casa. A mente dell’USSI il fatto di aver mantenuto il domicilio a __________ implica una presenza regolare anche se parziale (cfr. doc. III).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 6’963.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2008.
Più precisamente deve essere appurato se l’importo della pigione relativa all’appartamento sito a __________ dove vive l’insorgente vada ripartito fra la stessa e il figlio __________, come sostenuto dall’amministrazione, oppure no, come ritiene invece la ricorrente.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2007 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
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Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
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1 persona |
960.-- |
100.-- |
1060.-- |
|
2 persone |
1469.-- |
100.-- |
1569.-- |
|
3 persone |
1786.-- |
100.-- |
1886.-- |
|
4 persone |
2054.-- |
100.-- |
2154.-- |
|
5 persone |
2323.-- |
100.-- |
2423.-- |
|
6 persone |
2592.-- |
100.-- |
2692.-- |
|
7 persone |
2861.-- |
100.-- |
2961.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 269.-- |
- |
+ 269.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007 in BU 3/2007 del 23 gennaio 2007 pag. 27-28)
Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2008 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31).
2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.6. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.7. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.
2.8. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).
2.9. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente, dal settembre 2002, abita in Via __________ in un appartamento di 2 ½ locali in virtù di un contratto di locazione concluso nell’agosto 2002.
La pigione ammonta a fr. 1'346.-- mensili e le spese accessorie a fr. 150.-- al mese (cfr. doc. 369), per un importo complessivo mensile di fr. 1'496.--.
L’insorgente ha un figlio, __________, nato nel 1981 dal suo matrimonio con __________, la cui scomparsa è stata pronunciata con decreto del 9 ottobre 2008 dalla Pretura di __________ (cfr. doc. 526; P).
__________, nel luglio 2003, ha concluso un contratto di locazione con effetto dal 1° agosto 2003 relativo a un appartamento di 1 ½ locali in __________. Il canone di locazione, comprensivo delle spese accessorie, era pari a fr. 680.-- al mese (cfr. doc. E).
Tale contratto è stato disdetto nell’aprile 2007 per la fine del mese di luglio 2007 (cfr. doc. F).
In effetti il figlio dell’insorgente, alle dipendenze della __________ dall’agosto 2005, dapprima, in qualità di Management Trainee in __________ (cfr. doc. G; H), a partire dal 1° luglio 2007 è stato trasferito nel ristorante di __________ (Canton __________; cfr. doc. I).
Nel luglio 2007 egli ha, poi, stipulato un contratto di locazione concernente un appartamento di un locale a __________ la cui pigione ammontava a fr. 650.-- mensili, come risulta sia dalla domanda di locazione del 24 luglio 2007, che dalla notifica della pigione in caso di conclusione di una nuova locazione del 31 luglio 2007 (cfr. doc. L; M; N).
A seguito di una comunicazione del Municipio di __________ del maggio 2009 e dopo aver eseguito degli accertamenti in merito al domicilio di __________, l’USSI ha ricalcolato l’importo della prestazione assistenziale mensile spettante alla ricorrente nel periodo giugno 2007 – dicembre 2008.
L’amministrazione, avendo __________ mantenuto per quel lasso di tempo il domicilio in Ticino, e più precisamente presso la madre, ha proceduto a dividere per due il canone locativo effettivo dovuto dall’insorgente di fr. 1'496.-- e ha computato unicamente l’importo di fr. 748.-- (fr. 1496.-- : 2), invece di fr. 1'100.--, corrispondente all’importo massimo per una persona sola riconoscibile a titolo di pigione, che era stato conteggiato nelle decisioni con cui l’USSI aveva riconosciuto alla ricorrente delle prestazioni assistenziali per il periodo giugno 2007 – dicembre 2008 (cfr. doc. B; A; 169; 154; 145; 136; 129; 118; 110).
L’USSI, rilevando che l’insorgente aveva percepito a torto nell’arco di tempo giugno 2007 – dicembre 2008 la somma mensile di fr. 352.-- (fr. 1'100.-- - fr. 748.--; cfr. doc. B), il 27 maggio 2009 ha, di conseguenza, emesso nei confronti della stessa un ordine di restituzione della somma di fr. 6'963.-- (cfr. doc. B).
La decisione del 27 maggio 2009 è stata confermata con decisione su reclamo del 15 giugno 2011 (cfr. doc. A).
L’insorgente contesta quanto deciso dall’amministrazione, facendo valere, in buona sostanza, che, indipendentemente dal domicilio, la decurtazione della spesa dell’alloggio riconosciuta può avvenire solo nel caso in cui il beneficiario conviva con una persona estranea all’unità di riferimento.
A mente della ricorrente, dunque, visto che il figlio __________ non abita più nell’appartamento materno dal 2003 e, in particolare, nel periodo in questione viveva a __________, dove era stato trasferito dal datore di lavoro, non si giustifica alcuna ripartizione della pigione (cfr. doc. I).
2.10. Chiamata a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte evidenzia, dapprima, che a giusta ragione il figlio della ricorrente - nato nel 1981 - non è stato considerato nell’unità di riferimento della madre.
In effetti ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. e Laps, al quale rinvia l’art. 21 Las, l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e, tra l’altro, dai figli maggiorenni, se questi però non sono economicamente indipendenti
L’art. 2 cpv. 1 Reg.Laps enuncia che una persona maggiorenne non è economicamente indipendente se, cumulativamente:
a) ha meno di 30 anni;
b) non è sposata, legalmente divorziata, separata o vedova, non è o non è stata vincolata da un’unione domestica registrata;
c) non ha figli;
d) è in prima formazione.
__________, nel periodo giugno 2007 – dicembre 2008 era maggiorenne ed economicamente indipendente (cfr. doc. G; H; I).
Egli, pertanto, non rientrava nell’unità di riferimento della madre.
2.11. Il TCA ritiene, poi, utile ribadire che giusta l’art. 22 lett. c Las per il calcolo della spesa per l’alloggio, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps (cfr. consid. 2.5.).
L’art. 9 cpv. 1 Laps prevede, segnatamente, che per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo corrispondente all’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola, a pari a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili (cfr. consid. 2.5.).
Secondo l’art. 9 cpv. 2 Laps se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente.
Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto B.3 enunciano che:
" Nel caso di persone conviventi non tutte beneficiarie del sostegno sociale (v. capitolo F.5.1), si divide la quota mensile della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica, conformemente al capitolo F.5.1. Si aggiunge poi l’importo ottenuto al budget.”
Il principio della suddivisione della pigione per il numero di persone che compongono l’economia domestica è stato ripreso dal settore delle prestazioni complementari.
L’art. 16c OPC-AVS/AI, entrato in vigore il 1° gennaio 1998, prevede, infatti, che quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (cfr. RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (cfr. ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (cfr. ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).
Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest'ultimo caso l'allora TFA ha ammesso l'eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l'appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l'assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell'amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassen- und Invalidenversicherung in: E.Murer und H-U.Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Socialversicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
Nella sentenza P 76/01 del 9 gennaio 2003, in un caso ticinese, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:
" (…)
1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
2.
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.
3.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (…)"
Al proposito, in un'altra sentenza P 56/00 del 5 luglio 2001 non pubblicata, il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
" (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)".
Con giudizio 33.2001.93 del 13 gennaio 2002 il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Anche in una sentenza 33.2002.72 del 7 gennaio 2003 questo Tribunale ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Nel caso giudicato con sentenza 33.2001.55 del 10 giugno 2002 il TCA rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe. (…)"
Questa Corte ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (sentenza 33.2001.82 del 14 giugno 2002).
In un’altra sentenza 33.2002.25 dell'11 settembre 2002 questo Tribunale ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno.
Ancora, nella STCA 33.2005.10 del 28 marzo 2006, ribadita nella recente STCA 33.2010.2 del 19 agosto 2010, il Tribunale ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Nel giudizio 33.2006.5 del 6 settembre 2006, il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente e di una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. All'assicurato è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
Nella STCA 33.2007.9 del 12 novembre 2007 il ricorrente conviveva con la moglie e la figlia maggiorenne e quest'ultima, sebbene fosse un aiuto fisico e psicologico molto importante, non prestava loro cure "particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di cura. Pertanto, il Tribunale ha deciso che poiché conviveva con il ricorrente ma non era beneficiaria di PC, la figlia era esclusa per definizione dal calcolo PC dei genitori.
Anche nella sentenza 33.2009.7 del 18 novembre 2009 il TCA ha suddiviso il costo della pigione lorda tra il padre in età AVS e la figlia maggiorenne convivente.
Infine con sentenza 33.2010.8 del 10 novembre 2010 questa Corte, contrariamente a quanto deciso dalla Cassa cantonale di compensazione, ha stabilito che l’appartamento di 2 ½ locali di un assicurato e di sua moglie era abitato soltanto da queste due persone e non dalla figlia del ricorrente 44enne.
Al riguardo il TCA ha considerato quanto segue:
" (…)
Da una parte vi sono degli elementi a favore della conclusione che l'assicurato convive con la moglie e la figlia 44enne.
Infatti, nel formulario per richiedere le PC, l'assicurato ha risposto "sì" alla domanda n. 53 e quindi ha affermato di avere un'economia propria. Alla successiva domanda, la n. 54 che recita: "Se sì, quali persone non indicate alle cifre 1-19 convivono nella vostra economia domestica" (sottolineatura della redattrice), l'interessato ha indicato i nomi di __________ e __________, nonché il rispettivo anno di nascita e lo statuto familiare.
Un altro indizio è la dichiarazione del Comune di __________, che ha attestato che la figlia è domiciliata in via __________.
Dall'altra parte, vi sono delle circostanze che attestano a favore di una convivenza soltanto fra l'insorgente e la moglie.
Una di esse va ricercata nella seconda dichiarazione dell'assicurato in risposta alla domanda del TCA. Egli ha infatti precisato che la figlia ha il domicilio al suo stesso indirizzo unicamente per via del recapito postale e che il suo appartamento è costituito di una sola stanza e di un soggiorno, ciò che rende impossibile la convivenza di tre persone.
Inoltre, il contratto d'affitto stipulato il 14 febbraio 2007 ed entrato in vigore il mese seguente (doc. A5) prevede che l'appartamento locato in cui vive l'interessato è composto di 2 ½ locali ed è adibito ad abitazione familiare per due persone.
L'udienza del 27 settembre 2010 ha infine chiarito la situazione.
Va quindi definitivamente ritenuto che __________ non abita con il padre e la di lui moglie ma, per comodità, essendo l'abitazione del papà più vicina al suo posto di lavoro, ella va da lui tutti i giorni a pranzo. Solo talvolta la figlia si ferma a dormire dal padre sul divano-letto in salotto e ciò avviene quando il ricorrente e/o sua moglie, entrambi malati, hanno bisogno di aiuto. In genere, la figlia dorme a casa dell'assicurato una volta alla settimana, ma la frequenza dipende dalle necessità dell'anziano coniuge e della di lui moglie.
Ciò che conta, per il calcolo delle prestazioni complementari del ricorrente, è che __________ vive dalla madre, dove ha una stanza in cui tiene i suoi effetti personali, mentre dal padre si reca espressamente per pranzare e per ritirare la corrispondenza; a volte capita poi che si fermi anche a dormire, ma non è la regola.
(…)”
2.12. L’USSI, come visto sopra, nella presente fattispecie ha motivato il proprio ordine di restituzione della somma di fr. 6’963.--, indicando di aver proceduto, visto che il figlio della ricorrente, nel lasso di tempo giugno 2007 - dicembre 2008, risultava domiciliato presso la madre, a dividere per due l’importo della pigione effettiva di fr. 1'496.-- e a, quindi, computare nel calcolo della prestazione assistenziale unicamente l’ammontare di fr. 748.-- (fr. 1496.-- : 2), invece di fr. 1'100.--, corrispondenti all’importo massimo per una persona sola riconoscibile a titolo di pigione, che era stato conteggiato nelle decisioni dell’assistenza sociale afferenti al periodo giugno 2007 – dicembre 2008 (cfr. doc. B; A; 169; 154; 145; 136; 129; 118; 110).
L’amministrazione è così giunta alla conclusione che la ricorrente, nell’arco di tempo in questione, aveva percepito a torto la somma mensile di fr. 352.-- (fr. 1'100.-- - fr. 748.--; cfr. doc. B), che moltiplicata per 19 mesi (da giugno 2007 a dicembre 2008) era pari a fr. 6'963.-- (cfr. doc. B).
Tuttavia già tale calcolo non risulta corretto.
In effetti, moltiplicando l’importo di fr. 352.-- per 19 mesi, non si ottiene il risultato di fr. 6'963.--, bensì di fr. 6'688.--.
2.13. Questa Corte sottolinea, inoltre, che sia l’art. 9 cpv. 2 Laps che l’art. 16c OPC-AVS/AI, applicabile in casu per analogia - prevedendo il medesimo principio della suddivisione della pigione -, contemplano, quale condizione per procedere alla ripartizione della pigione, la coabitazione effettiva di una persona che non rientra nel calcolo della prestazione in questione con il titolare del diritto.
L’art. 9 cpv. 2 Laps utilizza il termine di convivenza, mentre l’art. 16c OPC-AVS/AI fa riferimento all’occupazione di un appartamento o casa anche da parte di persone escluse dal calcolo della PC.
La giurisprudenza sviluppata in merito a quest’ultimo disposto menziona, peraltro, i termini di occupazione comune, convivenza, vita in comune, coabitazione (cfr. consid. 2.11.).
Per effettuare la ripartizione della pigione è, perciò, necessario che la persona non compresa nel calcolo della prestazione richiesta dal titolare del diritto abiti effettivamente in comunione domestica con quest’ultima.
Non è sufficiente che la persona esclusa dal calcolo risulti domiciliata presso tale abitazione.
In effetti il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove vengono pagate le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta, infatti, di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162; consid. 2.3.).
Inoltre in una sentenza P5/05 del 6 gennaio 2006 l’Alta Corte ha osservato che:
" 2.
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). (…)”
2.14. In concreto __________, che peraltro dalle carte processuali risulta avere un’economia domestica propria indipendente da quella della madre di 2 ½ locali perlomeno dal 2003 (cfr. consid. 2.9.), nel luglio 2007 si è trasferito dal Cantone Ticino nel Canton __________ a seguito di un cambiamento del luogo di lavoro (cfr. consid. 2.9.).
A __________ entro la fine di luglio 2007 ha, del resto, concluso un contratto di locazione (cfr. consid. 2.9.).
Per il periodo precedente egli ha dichiarato di aver vissuto presso una persona a __________ (cfr. doc. L).
E’ vero che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino si evince che __________ è stato domiciliato a __________ dal gennaio 2000 al dicembre 2008, momento in cui risulta il trasferimento a __________.
E’ altrettanto vero, però, che la ricorrente ha asserito che il figlio, da quando si è trasferito a __________, rientrava in Ticino soltanto una volta ogni due settimana. (cfr. doc. D)
Il TCA, ritenuto, in particolare, che il figlio dell’insorgente presso il ristorante __________ lavorava per 42 ore alla settimana (cfr. doc. I) e che la distanza tra __________ e __________ è piuttosto rilevante, non ha motivo di dubitare di tale affermazione.
In simili condizioni questa Corte, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che __________, nel periodo in questione, non abitava nella stessa economia domestica della ricorrente.
Egli risiedeva abitualmente a __________ e faceva visita alla madre in Ticino unicamente due fine settimana al mese.
A quest’ultimo proposito va osservato che essi hanno, del resto, un legame particolarmente profondo, anche perché la loro famiglia è costituita soltanto da loro due, visto che il marito della ricorrente e padre di __________ il 8 ottobre 2008 con decreto della Pretura di __________ è stato dichiarato scomparso con effetto dal 22 febbraio 1997 (cfr. doc. I; P; 526).
Il fatto che avesse mantenuto il domicilio a __________, e meglio presso la madre al momento della disdetta del suo contratto di locazione relativo all’appartamento in Via __________, affinché la corrispondenza gli venisse inviata presso la madre per motivi di semplicità e stabilità, visto il recente trasferimento a __________, è irrilevante per l’esito della vertenza.
In effetti, come esposto sopra (cfr. consid. 2.13.), determinante al fine della suddivisione della pigione è la convivenza effettiva con il beneficiario di una prestazione assistenziale e non dove sono depositati i suoi documenti.
Nel caso di specie non si è confrontati con una coabitazione effettiva.
Alla fine del 2008 il figlio della ricorrente ha poi comunque trasferito anche il domicilio a __________ e in ogni caso risulta ancora attualmente domiciliato fuori Cantone (cfr. Banca dati MOV POP).
In concreto non si giustifica, pertanto, la ripartizione del canone locativo effettivo a cui deve far fronte la ricorrente tra lei e il figlio.
La divisione per due della pigione non si giustifica nemmeno ponendo mente al fatto che una delle eccezioni alla regola generale della ripartizione della pigione secondo il numero delle persone che abitano nella stessa economia domestica e, quindi, del computo soltanto delle parti di pigione relative alle persone comprese nel calcolo della prestazione si applica qualora uno degli inquilini occupi da solo gran parte dell’abitazione (cfr. consid. 2.11.).
In casu, vista la presenza del figlio della ricorrente nell’appartamento della madre per due fine settimana al mese, e dunque piuttosto sporadica, va comunque ritenuto che l’abitazione dell’insorgente è occupata in gran parte unicamente da quest’ultima.
2.15. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che le decisioni emesse dall’USSI negli anni 2007 e 2008 concernenti le prestazioni assistenziali erogate all’insorgente nel periodo giugno 2007 – dicembre 2008 (cfr. doc. B; A; 169; 154; 145; 136; 129; 118; 110), in cui a titolo di pigione, ritenuto che il canone locativo effettivo ammonta a fr. 1'496.-- al mese, è stato conteggiato l’importo di fr. 1'100.-- - corrispondente all’importo massimo riconoscibile per una persona sola (cfr. consid. 2.5.), (cfr. consid. 2.9.) -, risultano corrette.
Di conseguenza la ricorrente, dal mese di giugno 2007 al mese di dicembre 2008, non ha percepito indebitamente alcun importo delle prestazioni assistenziali erogatele.
A torto, quindi, l’USSI ha rivisto le decisioni con le quali all’insorgente erano state accordate delle prestazioni assistenziali per il lasso di tempo giugno 2007 – dicembre 2008 e le ha chiesto la restituzione della somma di fr. 6'963.--.
2.16. La ricorrente, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30 Lptca)
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’USSI verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti