Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2011.29

 

rs

Lugano

24 settembre 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 8 settembre 2011 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 8 settembre 2011 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 6 ottobre 2010 (cfr. doc. 59) con cui ha ordinato ad RI 1 di restituire l’importo di fr. 10’260.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal mese di aprile al mese di agosto 2010, avendo scoperto che in quel periodo lo stesso ha lavorato a tempo pieno presso l’Edicola __________.

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo dell’8 settembre 2011 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento.

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, in particolare, di aver effettuato presso l’Edicola __________ uno stage non retribuito al fine di verificare la possibilità di rilevarla dal signor __________.

                                         Egli ha precisato che il 27 luglio 2010, mentre stava svolgendo lo stage, è intervenuto un ispettore il quale a torto lo accusava di svolgere un’attività lucrativa senza avere informato l’autorità.

                                         L’insorgente ha indicato di aver dichiarato, interrogato in proposito, di non aver percepito alcunché conformemente agli accorti tra lui e __________.

                                         Egli ha poi osservato che __________ - che nel corso del 2009 è stato suo curatore -, da un lato, è disponibile a confermare quanto da lui asserito, dall’altro, ha affermato di aver trasmesso all’ufficio dell’assistenza di __________ un’informativa relativa all’attività svolta presso l’edicola a titolo di stage, quindi, senza retribuzione.

                                         Il ricorrente ha puntualizzato di avere, a seguito dell’intervento dell’ispettore, rinunciato alla possibilità di approfondire l’ipotesi del ritiro dell’edicola.

                                         Egli ha ribadito di non aver percepito nulla per l’attività svolta presso l’edicola di __________ e che nulla doveva percepire, avendo la stessa quale preciso scopo quello di permettergli di rendersi conto se l’ipotesi del ritiro fosse percorribile.

                                         L’insorgente ha, inoltre, rilevato che l’intervento dell’USSI è stato controproducente per quanto riguarda il suo stato di salute, visto che ponendo di fatto termine a un tentativo serio di reinserimento, il risultato pratico è stato l’aggravarsi dal profilo psichico della sua situazione personale con conseguente inoltro di una domanda AI.

                                         Egli sostiene di non essere stato presente a tempo pieno presso l’edicola, bensì part-time e sotto la piena responsabilità e sorveglianza del signor __________.

                                         E’ stato, altresì, asserito che anche al patrocinatore, avv. RA 1, risiedente a __________, è capitato passando dall’edicola in questione di vedere l’insorgente seduto all’esterno intento a leggere un libro, evidenziando che un vero dipendente non agisce certamente in questo modo.

                                         Il ricorrente ha, infine, invocato la perenzione del diritto dell’USSI di chiedere la restituzione della somma di fr. 10'260.--, specificando che il termine di un anno è ampiamente decorso (cfr. doc. I).

 

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato l’accoglimento dell’impugnativa, osservando:

 

"  (…)

L’USSI ha per contro deciso di operare una richiesta di rimborso, considerando la rinuncia al salario per i mesi passati quale il reddito ipotetico, da calcolare per le prestazioni già versate, le quali sarebbero da ritenere indebite.

 

Le prestazioni del sostegno sociale vanno rimborsate se sono state ottenute in modo illegale perché le informazioni fornite sulla propia situazione erano inesatte o perché si è omesso di segnalare un cambiamento della propria situazione (Norme COSAS n. E. 3.2).

 

Nell’ambito dell’assistenza, a differenza di altre assicurazioni sociali, la rinuncia a un’entrata secondo l’art. 22 lit. a cifra 4 LAS non è considerata quale reddito da computare nella prestazione assistenziale. L’amministrazione non poteva quindi calcolare, retroattivamente, la prestazione ordinaria considerando tale reddito ipotetico per ridefinire retroattivamente la prestazione assistenziale ridotta e su tale base emettere il conseguente ordine di restituzione.

 

La misura possibile sarebbe stata una eventuale riduzione o soppressione della prestazione assistenziale. L’ordine di restituzione per il reddito ipotetico non era giustificato.

(…)”(Doc. VI)

 

                               1.4.   Il 14 novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto del ricorrente, ha chiesto il richiamo dell’incarto AI, come pure l’audizione testimoniale di __________, __________ per confermare l’accordo in essere / stage non retribuito) e l’informazione trasmessa all’Ufficio di assistenza di __________ (cfr. doc. VIII).

 

                               1.5.   Il doc. VIII, il 16 novembre 2011, è stato inviato per conoscenza all’USSI (cfr. doc. IX).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 10’260.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di aprile al mese di agosto 2010.

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

 

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

 

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

 

 

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)

 

                                         Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).

 

                               2.6.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

"  Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

 

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                        

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.7.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

"  1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

"  1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

 

                               2.8.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

"  Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

 

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.8.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.8.).

 

                             2.10.   Nella presente fattispecie a fondamento dell’ordine di restituzione relativo al periodo aprile - agosto 2010 l’USSI ha posto un accertamento dell’Ispettorato del lavoro del luglio 2010 da cui sarebbe emerso che nell’arco di tempo menzionato il ricorrente ha svolto un’attività lavorativa presso l’Edicola __________, in relazione alla quale è stato fissato un reddito ipotetico di fr. 3'800.-- mensili lordi (cfr. doc. 59; A).

 

                                         Avantutto questa Corte rileva che l’insorgente ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente essendo il termine di un anno ampiamente decorso (cfr. doc. I pag. 4, consid. 1.2.).

 

                                         In proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.8.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

 

                                         Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

 

                                         Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

 

                                         In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

 

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

 

                                         Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

 

                                         I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.

 

                             2.11.   Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince che il 2 agosto 2010 l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha allestito un rapporto concernente l’attività del ricorrente presso l’Edicola __________ sulla base dell’ispezione che ha avuto luogo il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 86; 87).

                                     

                                         Inoltre da un messaggio di posta elettronica inviato il 23 luglio 2010 da una funzionaria dell’USSI, __________, a __________, capo servizio del Servizio Prestazioni dell’USSI, risulta, da una parte, che la stessa gli avrebbe segnalato già il 19 aprile 2010 che l’insorgente lavorava presso l’edicola di __________.

                                         Dall’altra, che tale funzionaria ha potuto verificare personalmente, il 21 luglio 2010, la presenza del ricorrente presso l’edicola da solo o con __________ (cfr. doc. 84).

 

                                         L’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite da aprile ad agosto 2010 è stato emesso dall’amministrazione il 6 ottobre 2010.

                                         Il provvedimento del 6 ottobre 2010 con cui l’amministrazione ha chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 10’260.-- è stato, dunque, emanato circa 6 mesi dopo la prima segnalazione dell’attività del ricorrente a __________ che sarebbe avvenuta nel mese di aprile 2010 - peraltro in coincidenza con l’inizio della stessa (cfr. doc. 86) -, rispettivamente poco più di 2 mesi dopo l’ispezione del 27 luglio 2010 da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e il relativo rapporto del 2 agosto 2010 -, ossia quando il termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps non era ancora spirato.

 

                                         Pertanto, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 6 ottobre 2010 il diritto alla restituzione delle prestazioni che il ricorrente avrebbe indebitamente percepito da aprile ad agosto 2010 non era ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.

 

                             2.12.   Per quanto riguarda il principio della restituzione, va rilevato che dalle carte processuali emerge che su segnalazione dell’USSI stesso l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, come visto sopra, il 27 luglio 2010 ha proceduto, tramite gli ispettori __________ e __________, a effettuare un’ispezione presso l’Edicola ____________________.

 

                                         Dal relativo rapporto del 2 agosto 2010 risulta quanto segue:

 

"  (…)

RI 1 viene trovato a lavorare da solo all’interno dell’edicola.

 

RI 1 chiama al telefono il titolare che arriva subito dopo.

 

A verbale di audizione il titolare dell’edicola, signor __________, dichiara quanto segue:

 

“RI 1 è presente in edicola per uno stage finalizzato a rilevare in affitto l’edicola stessa come da accordi già intrapresi nel mese di marzo 2010 di seguito confermati con lettera della società datata 01.04.2010.

RI 1 è presente in edicola dal mese di marzo 2010 di regola otto ore al giorno per cinque giorni la settimana. Si occupa di tutte e attività inerenti la gestione dell’edicola coadiuvato dal gerente. Per la sua prestazione lavorativa non viene retribuito ma lavora gratuitamente.”

 

Conclusioni:

 

RI 1 lavora c/o l’edicola __________ da cinque mesi a tutt’oggi, durante otto ore al giorno per cinque giorni la settimana.

 

Trattasi di fatto di una prestazione lavorativa a tempo pieno a tutti gli effetti e non può essere considerata come “attività gratuita” così come un periodo di cinque mesi non può essere considerato come stage di osservazione per rendersi conto dell’andamento finanziario dell’edicola.

 

Nel caso specifico trattasi di lavoro nero per mancata retribuzione dello stipendio e rispettive deduzioni degli oneri sociali.

(…)” (Doc. 86; 87)

 

                                         In un messaggio di posta elettronica del 2 agosto 2010 inviato a __________, capo servizio del Servizio Prestazioni dell’USSI, __________, relativamente all’ispezione svolta presso l’Edicola __________, ha indicato che:

 

"  (…)

A titolo personale eccoti l’impressione (certezza) che ne ho ricavato io:

Trattasi semplicemente di lavoro nero! RI 1 lavora anche da solo in edicola e guadagna uno stipendio in merito. Da marzo ad oggi ne è trascorso di tempo per rendersi conto se l’edicola funziona o meno!!

(…)” (Doc. 82)

 

                                         A seguito dell’esito di tale accertamento l’USSI ha ricalcolato l’importo della prestazione assistenziale mensile spettante all’insorgente nel periodo da aprile ad agosto 2010, tenendo conto di un reddito da attività dipendente ipotetico di fr. 3’800.-- al mese lordi.

                                         Il 6 ottobre 2010 l’amministrazione ha, conseguentemente, emesso nei confronti del ricorrente un ordine di restituzione di

                                         fr. 10’260.-- (cfr. doc. 59).

 

                                         La decisione del 6 ottobre 2010 è stata confermata con decisione su reclamo del 8 settembre 2011 (cfr. doc. A).

 

                                         RI 1 ha contestato la richiesta di restituire all’amministrazione l’importo di fr. 10’260.--, sostenendo, in buona sostanza, di aver svolto presso l’edicola in questione soltanto uno stage a tempo parziale non retribuito, finalizzato nel valutare la possibilità di rilevare tale attività (cfr. doc. I).

                                        

                             2.13.   Questo Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

                                         A tale proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:

 

"  (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

 

                                         In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:

 

"  (…)

3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

 

                             2.14.   Inoltre le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

"  (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

"  In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes  System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

                                         Relativamente al principio di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

 

"  (…)

Ueber die Subsidiarität als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird, soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle, namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität. Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag, andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12. er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele. In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt. Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht. Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet. In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

 

                             2.15.   Chiamata ora a pronunciarsi nell’evenienza concreta, questa Corte osserva che, in virtù del principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.13; 2.14.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento di un’attività lavorativa.

                                         L’esercizio di un’attività lucrativa deve, pertanto, debitamente e tempestivamente essere annunciato, segnatamente, agli organi dell’assistenza sociale (al riguardo cfr. art. 67 e 68 Las; consid. 2.7.), affinché questi ultimi possano calcolare correttamente la prestazione assistenziale a cui ha diritto un richiedente oppure, se del caso, a eventualmente negarla o sopprimerla.

 

                                         Nel caso di specie questo Tribunale, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la stessa non consenta di risolvere con la dovuta cognizione di causa la questione di sapere se il ricorrente abbia svolto presso l’edicola di __________ un’attività lavorativa retribuita o meno.

 

                                         In effetti è vero che l’USSI ha stabilito che l’assicurato ha svolto un’attività retribuita nel lasso di tempo aprile - agosto 2010 fondandosi sul rapporto del 2 agosto 2010 dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (cfr. consid. 2.12.; doc. 86; 87), il quale ai sensi dell’art. 4 della LF concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN), degli art. 2 e 3 della Legge d’applicazione della LF concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist.) e della LLN, nonché dell’art. 3 del Regolamento della Legge d’applicazione della LDist. e della LLN è competente per i controlli previsti dalla legislazione federale, e meglio verifica l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (cfr. art. 6 LLN).

 

                                         Riguardo alle competenze in ambito dei controlli l’art. 7 cpv. 1 LLN prevede, poi, che le persone incaricate dei controlli possono accedere alle aziende o ai posti di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate, esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria, consultare e riprodurre tutti i documenti necessari, verificare l’identità dei lavoratori e controllare i permessi di dimora e di lavoro.

 

                                         Il rapporto del 2 agosto 2010 si riferisce all’ispezione effettuata il 27 luglio 2010 che ha posto in luce, anche sulla base delle dichiarazione rilasciate da __________, socio e gerente con diritto di firma individuale dell’Edicola __________ di __________ (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch), nonché curatore del ricorrente dal 2009 fino al gennaio 2010 (cfr. doc. I; 84), la presenza di quest’ultimo presso l’edicola in questione per otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana nei mesi a decorrere dall’aprile 2010 (cfr. doc. 86; 87).

 

                                         La presenza dell’insorgente presso tale edicola era stata, peraltro, già rilevata dalla funzionaria dell’USSI __________ il 21 luglio 2010, la quale al riguardo ha indicato che:

 

"  (…)

In data 21 luglio ho potuto verificare personalmente questo fatto, constatando la presenza del RI 1 ben 4 volte sull’arco della giornata, in particolare alle ore 8.50, 12.30, 13.25, 17.40. Alle 17.40 egli era con il signor __________, mentre nei tre altri momenti gestiva da solo l’edicola.

(…)” (Doc. 84)

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, da un lato, che il ricorrente ha affermato di aver effettuato unicamente uno stage a tempo parziale non retribuito al fine di valutare la possibilità di rilevare l’edicola e che __________ aveva, comunque, trasmesso al Comune di __________ un’informativa riguardante l’attività da lui svolta presso l’edicola a titolo di stage senza retribuzione (cfr. doc. I pag. 3 e 4).

 

                                         Dall’altro, che __________ dell’Istituto delle assicurazioni sociali Affiliazioni e contributi, con un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2010, ha comunicato a __________ dell’USSI che:

 

"  ho ricevuto la segnalazione lavoro nero del signor __________ in questi giorni, da quello che ho potuto vedere siccome l’assicurato dichiara di lavorare gratuitamente non verranno fatte riprese di salari né risulta alcun salario notificato dalla ditta ‘__________.

(…)” (Doc. 77)

 

                                         Inoltre non è, in ogni caso, dato sapere se l’ispezione effettuata presso l’edicola di __________ abbia comportato o meno l’adozione di misure ai sensi della LF contro il lavoro nero nei confronti del datore di lavoro.

 

                                         Non è, poi, noto se la Cassa di compensazione non abbia effettivamente preso dei provvedimenti o al contrario abbia, invece, emesso una decisione con cui ha fissato i contributi AVS/AI/IPG/AD dovuti per il periodo da aprile ad agosto 2010, né, nel caso in cui avesse emanato un provvedimento in tal senso, l’ammontare del salario oggetto della ripresa.

 

                                         Nemmeno emerge se dal profilo fiscale vi siano state delle ripercussioni e di che entità.

 

                             2.16.   In simili condizioni, si giustifica, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il rinvio degli atti all’USSI perché, avvalendosi della collaborazione, segnatamente, dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, della Cassa di compensazione e delle autorità fiscali, disponga accertamenti più approfonditi al fine di determinare se l’attività svolta dal ricorrente presso l’edicola di __________ fosse retribuita o meno.

 

                                         Più concretamente l’amministrazione appurerà, sentendo __________ e il ricorrente, se quest’ultimo era presente presso l'Edicola __________ a tempo pieno, come peraltro indicato dal socio e gerente della Sagl (cfr. doc. 86) o a tempo parziale, come per contro pretende RI 1 (cfr. doc. I).

 

                                         L’USSI verificherà, inoltre, se __________ aveva effettivamente o meno informato l’Ufficio assistenza del Comune di __________ in merito allo svolgimento presso la sua edicola di uno stage senza retribuzione da parte del ricorrente, come da quest’ultimo fatto valere (cfr. doc. I pag. 3 e 4).

 

                                         La parte resistente accerterà, poi, se a seguito dell’ispezione del 27 luglio 2010 effettuata presso l’edicola di __________ da parte dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e del relativo rapporto del 2 agosto 2010 siano state adottate nei confronti della Sagl delle misure ai sensi della LF contro il lavoro nero oppure no.

 

                                         L’amministrazione acclarerà, altresì, presso la Cassa AVS e l’autorità fiscale competenti se siano state emesse decisioni (di fissazione di contributi sociali, rispettivamente di tassazione) in relazione a eventuali entrate connesse all’attività svolta presso l’edicola di __________ da aprile ad agosto 2010, nonché, se del caso, l’entità dei redditi che sono stati ritenuti da tali autorità.

 

                                         Sulla scorta delle relative risultanze, l’USSI si pronuncerà, infine, nuovamente sull’obbligo del ricorrente di restituire le prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di aprile al mese di agosto 2010.

 

                             2.17.   Al riguardo giova evidenziare che, nel caso in cui dagli esiti degli accertamenti emerga che l’insorgente ha svolto un’attività per la quale non è stato retribuito, l’eventuale rinuncia al salario, come indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. VI), non va computata ai fini del calcolo della prestazione assistenziale in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 4 Las (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Da rilevare che la situazione di una persona titolare del diritto a prestazioni assistenziali o richiedente il riconoscimento di tale diritto che svolge un’attività / stage per cui non è prevista alcuna retribuzione si distingue da quella in cui tale persona esercita un’attività lavorativa il cui stipendio è stato corrisposto ma non ha potuto essere quantificato.

                                         In quest’ultimo caso nel calcolo della prestazione assistenziale va computato un reddito ipotetico (cfr. STCA 42.2011.16 del 16 febbraio 2012).

 

                                         Relativamente alla riduzione delle prestazioni assistenziali, peraltro menzionata dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. VI), va, infine, osservato, da una parte, che ai sensi dell’art. 23 Las:

 

"  1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.”

 

                                         Dall’altra, che le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) prevedono che:

 

"  Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

 

Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

 

In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se

 

-          la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento;

-          la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;

-          la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva.

                                        La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso (E.3).

 

                                        Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

 

                                        - Entità della riduzione

 

                                        A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza.

 

                                        Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3).

 

                                        Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

 

                                        Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione del’errore commesso e del danno causato.”

 

                                         A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

 

(…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

 

                                         In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

 

"  (…)

                                        4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire.

(…)”

 

                                         In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

 

"  (…)

3.

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”

                                        

                                         Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo.

 

                             2.18.   Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e       nuova decisione.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                          L’USSI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti