Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2011.30

 

rs

Lugano

11 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 1 settembre 2011 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 1° settembre 2011 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 12 ottobre 2009 (cfr. doc. H) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 108'514.15 che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali da agosto 2004 a luglio 2009.

                                         L’amministrazione ha motivato la propria decisione, rilevando di aver scoperto che RI 1, nel lasso di tempo indicato, ha percepito regolari redditi non dichiarati (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 1° settembre 2011 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento dell’ordine di restituzione.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto di aver sì ricevuto nel corso degli ultimi anni dal fratello __________ un importo mensile di fr. 1'000.-, inteso a permetterle di vivere più serenamente che con il solo minimo assistenziale versato dall’USSI, specificando però che l’idea era che le somme sarebbero state restituite qualora avesse ritrovato una fonte di reddito, fatto che purtroppo in 18 anni non è avvenuto.

                                         La ricorrente ha sottolineato, da un lato, che il fratello non ha mai avuto intenzione di sostituirsi all’assistenza sociale o di assumere anche solo parzialmente gli obblighi che competono allo Stato. Dall’altro, che __________, che non aveva alcun obbligo legale di mantenimento nei suoi confronti, le ha anticipato del denaro unicamente per poterle permettere una vita più dignitosa e (relativamente) meno problematica di quella che la stessa aveva con la sola entrata dell’assistenza (circa fr. 1'600.-- mensili).

                                         L’insorgente ha fatto valere che gli importi ricevuti dal fratello non rientrano nella definizione di reddito né ai sensi della Legge tributaria, né ai sensi della Laps o della Las tant’è che l’Ufficio di tassazione di __________, a cui ha esposto la situazione, non ha computato tali entrate nel calcolo della tassazione 2009, né ha intrapreso una procedura di recupero d’imposta per gli anni precedenti.

                                         La stessa ha osservato che assimilare tale facilitazione a un reddito da lavoro o da sostanza è profondamente iniquo e che l’importo corrisposto dal fratello non era dovuto per prestazioni effettuate né per altri motivi (obblighi familiari).

                                         La ricorrente ha,altresì, evidenziato di avere peraltro rimborsato i suoi risparmi al fratello.

                                         La medesima ha poi contestato l’entità dell’importo chiesto in restituzione di fr. 108'514.--, rilevando che tale somma non è il risultato di alcun calcolo specifico.

                                         Secondo l’insorgente l’amministrazione, per una corretta applicazione della legge, avrebbe dovuto distinguere le prestazioni “indebite” da quelle che era comunque tenuto a versare.

                                         La stessa ha rilevato che l’USSI, qualora fosse venuto a conoscenza della sua sostanza nel 2004 (al 1° agosto 2004 sui due conti disponeva di fr. 21'571.60), avrebbe sospeso l’erogazione delle prestazioni fino a che le avesse consumato la sostanza. In seguito però non avrebbe potuto evitare di pagarle i contributi assistenziali, in quanto il fratello avrebbe interrotto i propri versamenti mensili e chiesto la restituzione degli importi accumulati.

                                         A mente della ricorrente la richiesta di rimborso di tutti gli importi ricevuti a titolo di prestazioni assistenziali pari a fr. 108'514.-- non è comunque corretta, visto che deve essere restituito solo quanto percepito in eccesso.

                                         Inoltre la medesima ha asserito che in ogni caso i contributi assistenziali restituibili sarebbero unicamente quelli versati da novembre 2004, ossia nei 5 anni che precedono la decisione di restituzione, mentre le prestazioni corrisposte da agosto a ottobre 2004 sono al contrario perente (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha chiesto di accogliere parzialmente il ricorso, nel senso di confermare l’ordine di restituzione limitatamente alla somma di fr. 60'000.--, corrispondente all’importo di fr. 1'000.-- ricevuti mensilmente dal fratello moltiplicati per cinque anni, e meglio 60 mesi da agosto 2004 a luglio 2009.

                                         Riguardo al principio del rimborso l’amministrazione ha precisato che in virtù del principio della sussidiarietà il sostegno da parte di terzi deve essere considerato come un’entrata e una disponibilità prioritaria rispetto alla prestazione assistenziale.

                                         Inoltre l’USSI ha evidenziato che l’indicazione che le entrate sarebbero state un prestito da restituire non giustifica l’annullamento dell’ordine di restituzione, poiché si è manifestamente trattato di un aiuto privato al sostentamento, relativamente al quale l’assistenza è sussidiaria (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il 23 novembre 2011 l’avv. __________, per conto della ricorrente, ha presentato alcune osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 13 dicembre 2011 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. VIII).

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 108'514.15 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite da RI 1 nel periodo da agosto 2004 a luglio 2005.

 

                                         Al riguardo giova evidenziare, come già esposto nei fatti (cfr. consid. 1.3.), che l’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III) ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso di RI 1 nel senso di confermare l’ordine di restituzione limitatamente alla somma di fr. 60'000.--, corrispondente all’importo di fr. 1'000.-- ricevuti mensilmente dal fratello moltiplicati per cinque anni, e meglio 60 mesi da agosto 2004 a luglio 2009.

 

                               2.2.   La ricorrente ha contestato il provvedimento del 1° settembre 2011 emesso dall’USSI innanzitutto per motivi d’ordine formale.

 

                                         In effetti l’insorgente, con l’atto di ricorso, ha implicitamente invocato una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’USSI, nella decisione su reclamo del 1° settembre 2011, non ha menzionato in modo chiaro una motivazione sostanziale.

                                         In particolare nell’impugnativa è stato indicato che “… non solo non ha fatto proprie le argomentazioni e i fatti esposti e provati dalla ricorrente sia nel quadro del reclamo che del precedente ricorso del 16 agosto 2011 (ciò che sarebbe legittimo, per carità) ma neppure dà l’impressione di averle lette e considerate seriamente (ciò che invece sarebbe stato doveroso)” (cfr. doc. I pag. 5).

 

                                         Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

 

                                         Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo contestata.

 

                                         Infatti è vero che quest'ultima, come rilevato dalla ricorrente (cfr. doc. I pag. 5), è stata emessa il 1° settembre 2011 pendente davanti al TCA un ricorso per diniego di giustizia interposto da RI 1 il 16 agosto 2011, in quanto l’USSI non si era ancora pronunciato in merito al reclamo del 9 novembre 2009 presentato contro la decisione di restituzione del 12 ottobre 2009.

                                         Questa Corte, l’8 settembre 2011, a seguito dell’emissione della decisione su reclamo del 1° settembre 2011, ha poi stralciato dai ruoli la causa essendo divenuta priva di oggetto (cfr. STCA 42.2011.15 del 8 settembre 2011).

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che, dalla decisione su reclamo del 1° settembre 2011 emerge chiaramente il motivo per cui l’USSI ha chiesto la restituzione delle prestazioni assistenziali corrisposte all’insorgente da agosto 2004 a luglio 2009, e meglio la scoperta del fatto che quest’ultima in quel periodo ha beneficiato di entrate da parte del fratello non dichiarate (cfr. doc. A).

 

                                         Del resto la ricorrente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

 

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 27 gennaio 2003, ha deciso, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, che a decorrere dal 1° febbraio 2003 il fabbisogno secondo gli art. 3 e 19 LAS è stabilito come segue:

 

"  A. Forfait I e II (capitoli B. 2.2 e B. 2.4 delle Direttive COSAS)

 

Persone dell'unità

di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait I

per il mantenimento

(fr./mese)

Forfait II

per il mantenimento (fr./mese)

Totale

 

(fr./mese)

1 persona

1030.--

   46.--

1076.--

2 persone

1576.--

   71.--

1647.--

3 persone

1916.--

   86.--

2002.--

4 persone

2205.--

 100.--

2305.--

5 persone

2493.--

 100.--

2593.--

6 persone

2781.--

 100.--

2881.--

7 persone

3070.--

 100.--

3170.--

Per ogni persona supplementare

+285.--

-

 

 

 

B. Supplemento al forfait I (capitolo B. 2.3 delle Direttive COSAS):

 

Per unità di riferimento con più di due persone di 16 anni compiuti o più, gli importi di cui sopra, sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive: l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone." (BU /2003 del 7 febbraio 2003 pag. 63)

 

                                         A titolo abbondanziale va osservato che il DSS il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

+ 269.--

-

+ 269.--

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):

 

per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

 

                                         Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).

 

                               2.6.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

"  Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

 

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

 

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

                                        

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.7.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

"  1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

"  1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

 

                               2.8.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

"  Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

 

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.7.).

 

                             2.10.   A motivazione dell’ordine di restituzione relativo al periodo agosto 2004 – luglio 2009 l’USSI ha posto il fatto che nell’arco di tempo menzionato la ricorrente ha beneficiato di versamenti regolari di fr. 1'000.-- al mese da parte del fratello non dichiarati all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali per i mesi in questione (cfr. doc. A).

 

                                         Avantutto questa Corte rileva che l’insorgente ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione della parte resistente limitatamente ai mesi da agosto a ottobre 2004 (cfr. doc. I pag. 9 p.to 5.1.).

 

                                         In proposito è utile ribadire che l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las (cfr. consid. 2.8.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

 

                                         Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

 

                                         Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

 

                                         In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

 

                                         A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

 

                                         Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

 

                                         I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008; DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

 

                                         In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.

 

                             2.11.   Nella presente fattispecie con l’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali versate dall’agosto 2004 al luglio 2009 (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         Con riferimento al termine assoluto di cinque anni previsto dall’art. 26 cpv. 2 Laps, il TCA ritiene che, come sostenuto dalla ricorrente, il diritto dell’USSI di chiedere la restituzione degli importi delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 al momento dell’emanazione dell’ordine di restituzione del 12 ottobre 2009 fosse perento.

 

                                         In effetti i pagamenti delle prestazioni assistenziali dei mesi da agosto a ottobre 2004 hanno avuto luogo il 17 agosto, il 1° settembre e il 1° ottobre 2004 (cfr. doc. 193).

 

                                         Pertanto il termine della perenzione assoluta di cinque anni è spirato il 16 agosto 2009, rispettivamente il 31 agosto e il 30 settembre 2009.

 

                                         Ne discende che RI 1 non deve in ogni caso restituire alcun importo afferente alle prestazioni assistenziali percepite nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 per intervenuta perenzione del diritto dell’USSI di chiedere il relativo rimborso.

 

                             2.12.   Per quanto attiene al lasso di tempo novembre 2004 – luglio 2009, va osservato, relativamente al principio della restituzione, che dagli atti risulta che il fratello della ricorrente, __________, nel periodo determinante, ha versato a RI 1 la somma di fr. 1'000.-- regolarmente ogni mese (cfr. doc. 12-91; 191).

 

                                         L’insorgente ha, d’altronde, riconosciuto tale entrata (cfr. doc. I p.to 3.1. pag. 6).

 

                                         Al riguardo giova evidenziare, da una parte, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).

                                         Dall’altra, che da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Inoltre le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

"  (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

"  In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes  System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

 

                                         Relativamente al principio di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

 

"  (…)

Ueber die Subsidiarität als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird, soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle, namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität. Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag, andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12. er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele. In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt. Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht. Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet. In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

 

                             2.13.   In una sentenza 42.2011.6 del 10 novembre 2011 questa Corte, nel caso di un ricorrente al quale l’USSI aveva negato una prestazione assistenziale per i mesi di maggio e giugno 2010, rilevando, dopo aver ricordato che nell’ambito dell’assistenza sociale vale il principio fondamentale della sussidiarietà, che per quei due mesi il richiedente aveva potuto disporre per far fronte alle proprie spese dell’aiuto e sostegno di amici, ha stabilito, relativamente al mese di maggio 2010,  quanto segue:

 

"  (…)

Relativamente al mese di maggio 2010, il TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza menzionata al consid. 2.7., e meglio che l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. RAMI 2005 pag. 30), non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO).

Tale prestito a breve termine permette peraltro comunque di coprire le spese per il proprio mantenimento di base.

 

Questa questione non merita, tuttavia, di particolari approfondimenti.

Infatti, anche nel caso concreto volendo per ipotesi considerare  che l’assistenza sociale è esclusa soltanto qualora sia erogato un aiuto volontario a titolo gratuito senza obbligo di rimborso, la domanda di prestazioni assistenziali interposta da X. per il mese di maggio 2010 non potrebbe in ogni caso essere accolta.

Il ricorrente, in effetti, non ha minimamente comprovato a che titolo, se in virtù di un mutuo o di una donazione, ha potuto beneficiare di una somma di denaro da parte di terzi.

Più specificatamente egli non ha dimostrato quanto allegato, ossia il carattere di prestito soggetto a restituzione della somma che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I, A3).

Al riguardo questa Corte osserva che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 Lptca; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

Inoltre, il principio inquisitorio trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 cpv. 1 Lptca ; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

 

 

Questo obbligo comprende, segnatamente, quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

In proposito è utile segnalare che la nostra Massima Istanza, con la sentenza 8C_580/2009 del 15 dicembre 2009, ha confermato un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali a seguito della scoperta di una ingente somma di denaro in contanti non dichiarata all’autorità competente.

Il TF, in effetti, ha stabilito che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione credibile in merito alla provenienza del denaro trovato.

 

Ciò significa che nel caso di specie il ricorrente era, quindi, tenuto a fornire elementi sostanziali per poter decidere in merito, ritenuto, peraltro, che lo stesso ha avuto a più riprese la possibilità di sostanziare le proprie allegazioni circa il prestito che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I; A3), e meglio in occasione dell’incontro con i funzionari dell’USSI presso il Comune di Z. nel luglio 2010 (cfr. doc. 94; 40), in sede di reclamo e in sede ricorsuale.

                                                                              

L’insorgente, al contrario, si è limitato ad affermare in modo vago e generico di essere stato aiutato da più amici con un prestito in denaro da rimborsare (cfr. doc. I; A3).

Egli non solo non ha indicato che le somme ricevute da terzi hanno fatto oggetto di riconoscimento di debito (al riguardo cfr. STF 9C_67/2011 del 29 agosto 2011 consid. 5.3.), né ha prodotto delle dichiarazioni delle persone che avrebbero conferito del denaro al ricorrente nelle quali queste ultime confermano di avergli concesso dei prestiti da restituire, ma neppure ha fornito il nominativo degli asseriti amici che avrebbero provveduto ad anticipargli degli importi.

 

Il ricorrente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo agli asseriti prestiti ricevuti da terzi nel periodo in questione da rimborsare (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).

 

Gli (asseriti) aiuti ricevuti vanno, pertanto, considerati nell'evenienza concreta quali donazioni.

 

Di conseguenza, in virtù della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.) e delle direttive COSAS (cfr. consid. 2.8.), ritenuto che per il mese di maggio 2010 il ricorrente e Y., per loro stessa ammissione (cfr. doc. I; A3), grazie all’aiuto di amici e al reddito da attività lavorativa conseguito da quest’ultima per la sua attività di 3 ore alla settimana (cfr. doc. A2; consid. 2.6.), hanno potuto far fronte alle spese relative al proprio fabbisogno e alla pigione (per il pagamento dei premi della cassa malati l’USSI ha comunque riconosciuto una prestazione speciale sia per l’insorgente che per Y.; cfr. doc. 58; 59; 40; 94), l’USSI a ragione ha negato al ricorrente una prestazioni assistenziale per il mese di maggio 2010. (…)”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2011.9 del 9 gennaio 2012 relativa a un caso in cui il condono della restituzione di prestazioni assistenziali per il periodo gennaio 2007 – aprile 2009 è stato negato, in quanto ai ricorrenti non poteva essere riconosciuta la buona fede, non avendo informato l’amministrazione in merito a versamenti regolari da parte di una zia.

 

                             2.14.   In concreto, come visto (cfr. consid. 2.12.), è incontestato che RI 1 abbia beneficiato di versamenti regolari di fr. 1'000.-- al mese da parte del fratello nel periodo novembre 2004 – luglio 2009.

 

                                         Contestata è, per contro, la computabilità di tali corresponsioni nei conteggi volti a determinare il diritto dell’insorgente a una prestazione assistenziale nel lasso di tempo in questione.

 

                                         La ricorrente, in uno scritto del 3 agosto 2009 all’USSI, ha indicato che riceveva un aiuto mensile dalla sua famiglia che le permetteva di superare più dignitosamente la situazione patetica che la disoccupazione le aveva creato (cfr. doc. G).

 

                                         __________, il 23 ottobre 2009, ha inviato alla sorella la seguente lettera:

 

"  come sai, gli importi mensili che ti ho versato negli ultimi anni erano un anticipo per far fronte alla tua situazione più agevolmente e per permetterti nel limite delle mie possibilità di disporre per le necessità correnti di qualcosa in più rispetto a quanto versatoti dall’assistenza.

Eravamo d’accordo, anche con mamma, che mi avresti restituito queste somme secondo le tue disponibilità.

 

                                        Non è mai stata mia intenzione, né mio obbligo sostituirmi allo Stato o che tu costituissi delle riserve con gli anticipi che ti ho versato. Ho invece appreso con stupore che negli ultimi anni hai accumulato un montante di un certo riguardo, contrariamente ai patti.

 

                                        Ti prego quindi di volermi riversare subito l’eccedenza rispetto a quanto hai necessitato negli ultimi anni, anche perché ora che sono in pensione, son io a necessitare di fondi per la mia sussistenza.

 

                                        conto (…)” (Doc. I)

 

                                         Inoltre il fratello, il 12 agosto 2011, ha poi redatto uno scritto all’attenzione di “chi di competenza”, in cui ha rilevato:

 

"  con la presente confermo di aver versato nel corso degli ultimi anni a mia sorella RI 1, l’importo di CHF 1'000 mensili. Tale importo, inteso quale aiuto supplementare rispetto a quanto ricevuto dall’assistenza sociale, avrebbe dovuto essermi restituito non appena ne avesse avuto la possibilità.

 

Confermo di non aver mai voluto sostituirmi all’assistenza sociale, bensì permettere a mia sorella di disporre di qualcosa in più rispetto all’importo versato dall’assistenza. Non era inoltre previsto che la stessa accumulasse dei denari, bensì che mi restituisse gli stessi quando avesse potuto.

 

Vi confermo che qualora avessi saputo che ciò poteva pregiudicare o limitare il diritto all’assistenza di mia sorella, avrei immediatamente cessato ogni versamento, come fatto nel 2009. Allo stesso modo se avessi saputo che mia sorella aveva accumulato dei denari, ne avrei subito richiesto la restituzione così come fatto nel 2009.

 

(…)” (Doc. C)

 

                                         Dal tenore degli scritti appena esposti emerge che il fratello dell’insorgente sostiene che quest’ultima avrebbe dovuto restituirgli le somme da lui versatele non appena ne avesse avuto la possibilità (cfr. doc. I; C).

 

                                         Tuttavia ciò si evince unicamente dai due sui scritti del 23 ottobre 2009 e del 12 agosto 2011 emessi posteriormente all’ordine di restituzione emanato dall’USSI il 12 ottobre 2009.

 

                                         La ricorrente, nella lettera del 3 agosto 2009 all’amministrazione, non ha invece fatto cenno alcuno a un eventuale obbligo di rimborso nei confronti del fratello (cfr. doc. G).

 

                                         Del resto agli atti non risulta alcun riconoscimento di debito firmato nel periodo dal novembre 2004 al luglio 2009 dall’insorgente o un’attestazione sottoscritta sempre in questo periodo dalla ricorrente con cui accettava il versamento di importi di denaro da parte del fratello sotto condizione risolutiva, e meglio fino a che la stessa non avesse ritrovato una migliore situazione economica e con cui si impegnava, in tal caso, a restituire le somme percepite (al riguardo cfr. STCA 39.2011.11 del 12 ottobre 2011 consid. 2.13.).

 

                                         La questione di sapere se in concreto i bonifici di fr. 1'000.-- mensili da parte del fratello costituiscono un prestito soggetto a restituzione o una donazione può restare insoluta.

 

                                         Infatti il principio della sussidiarietà, secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.12.), non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. consid. 2.13.: STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

 

                                         Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

 

                                         Contestualmente il TF ha rilevato che:

 

"  (…)

Die Fürsorgebehörde habe mithin zu Recht angenommen, dass der Beschwerdeführer über weitere Mittel zur Deckung der Mehrkosten verfüge, nämlich in Form von gelegentlich erhaltenen Darlehen seiner Schwester.

Ferner habe er eine Versicherungsleistung von Fr. 20'467. 80 bezogen. Diese weiteren Mittel und Hilfen seien an die Sozialhilfebeiträge anzurechnen. Es handle sich um das in § 12 FüG niedergelegte Subsidiaritätsprinzip, wonach Anspruch auf Sozialhilfe nur bestehe, wenn und soweit andere Hilfe nicht ausreichend vorhanden sei. Der Beschwerdeführer habe einen Lebensstandard, der deutlich über demjenigen eines Fürsorgeempfängers liege (relativ teures Auto, teure Wohnung). Der Fürsorgebehörde seien diese Mittelzuflüsse nicht von Anfang an bekannt gewesen. Wenn sie daher den Unterstützungsbeitrag gestützt auf diese Tatsachen neu berechnet habe, sei das nicht zu beanstanden.

(…)“

 

                                         Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps (cfr. consid. 2.6.) che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi.

 

                                         Ne discende che in casu non si può non considerare che l’insorgente dal novembre 2004 al luglio 2009 ogni mese regolarmente ha ricevuto dal fratello la somma di fr. 1'000.--.

 

                                         Dal profilo dell’assistenza sociale tale importo non doveva essere un supplemento a quanto già versato dall’assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo servire a far fronte ai bisogni primari della ricorrente.

                                         Soltanto se l’ammontare corrisposto alla ricorrente dal fratello non fosse stato sufficiente a coprire il suo fabbisogno, l’USSI sarebbe stato tenuto a intervenire erogando prestazioni assistenziali (cfr. STF 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000; consid. 2.12., 2.13.).

 

                                         E’, quindi, irrilevante il fatto che la ricorrente, su richiesta del fratello - formulata peraltro dopo l’inizio della procedura di restituzione -, nel novembre 2009 gli abbia restituito la somma di fr. 54'152.55 (fr. 7'152.55 + fr. 47'000.--; doc. J4) accumulata negli anni in cui ha ricevuto i versamenti mensili di fr. 1'000.-- (cfr. doc. J4; I).

                                         Determinante, infatti, è la circostanza che al momento in cui ha percepito le prestazioni assistenziali da novembre 2004 a luglio 2009 l’insorgente disponeva di denaro, in quanto __________ regolarmente ogni mese le corrispondeva fr. 1'000.--.

 

                                         Tale importo, come visto, avrebbe dovuto essere utilizzato per far fronte alle proprie spese primarie prioritariamente rispetto alle prestazioni assistenziali.

 

                                         Per tale ragione nemmeno è decisivo il fatto invocato dalla ricorrente secondo cui l’Ufficio di tassazione di __________, a cui ha esposto la situazione, non ha computato le entrate ricevute dal fratello nel calcolo della tassazione 2009, né ha intrapreso una procedura di recupero d’imposta per gli anni precedenti (cfr. doc. I pag. 6; K).

 

                                         Nell’ambito dell’assistenza sociale - giova ricordarlo - vige specificatamente il principio di sussidiarietà a cui non è possibile derogare per il motivo che in un altro settore del diritto una determinata entrata è considerata differentemente.

                                     

                                         Nell’impugnativa, infine, è stato fatto valere che se l’USSI avesse saputo nel 2004 delle corresponsioni di denaro da parte del fratello, quest’ultimo avrebbe sospeso i propri versamenti, per cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunque versare le prestazioni assistenziali (cfr. doc. I .pag. 8-9).

                                         Tale critica ricorsuale appare fondata su pura speculazione.

                                         Ciò che conta ai fini della presente vertenza è il fatto che i versamenti mensili di fr. 1'000.-- sono stati effettuati regolarmente dal novembre 2004 al luglio 2009.

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che la situazione finanziaria della ricorrente nell’arco di tempo novembre 2004 – luglio 2009, rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tale periodo, era differente.

                                         Essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, è pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle sue effettive entrate.

 

                                         Di conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente, perlomeno parzialmente, le prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo da novembre 2004 a luglio 2009.

 

                             2.15.   Con il ricorso l’insorgente ha chiesto al TCA di procedere all’audizione di suo fratello, __________ (cfr. doc. I p.to 3.1. pag. 6).

 

                                         Nello scritto del 23 novembre 2011 l’avv. RA 1, per conto della ricorrente, relativamente all’eventuale audizione di __________ si è rimesso al giudizio di questa Corte (cfr. doc. V).

 

                                         Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione già presente all’inserto e dei principi vigenti nel settore dell’assistenza sociale, il principio dell’obbligo di restituzione per quanto attiene al periodo novembre 2004 – luglio 2009 (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), questo Tribunale ritiene che l’audizione postulata non potrebbe mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

 

                                         Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione del fratello deve essere respinta.

                                     

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                             2.16.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

 

                                         Al riguardo va, in primo luogo, evidenziato che in ogni caso, come stabilito al consid. 2.11., le prestazioni assistenziali relative ai mesi da agosto a ottobre 2004 non vanno rimborsate per intervenuta perenzione assoluta del diritto dell’USSI di richiederne la restituzione.

 

                                         In secondo luogo, per quanto concerne il lasso di tempo novembre 2004 - luglio 2009, il TCA rileva che non risulta corretto richiedere la restituzione delle intere prestazioni assistenziali percepite senza procedere dapprima a dei nuovi specifici calcoli.

 

                                         Del resto l’USSI, nella risposta di causa, ha proposto di accogliere parzialmente il ricorso, nel senso di confermare l’ordine di restituzione limitatamente alla somma di fr. 60'000.--, corrispondente all’importo di fr. 1'000.-- ricevuti mensilmente dal fratello moltiplicati per cinque anni, e meglio 60 mesi da agosto 2004 a luglio 2009 (cfr. consid. 1.3.).

 

                                         Gli atti vanno, pertanto, rinviati all’amministrazione perché effettui dei nuovi conteggi volti a determinare se l’insorgente aveva o meno diritto a una prestazione assistenziale nel periodo novembre 2004 – luglio 2009, tenendo conto dell’entrata mensile di fr. 1'000.-- corrisposta dal fratello della ricorrente.

 

                                         In seguito l’USSI, sulla base dei nuovi calcoli, rideterminerà la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dall’insorgente da novembre 2004 a ottobre 2009 da restituire.

 

                             2.17.   Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                         §        La decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui è stata chiesta alla ricorrente la restituzione delle prestazioni assistenziali relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2004 per intervenuta perenzione del diritto dell’USSI di richiederne il rimborso.

 

                                         §§      La decisione su reclamo impugnata è annullata nella misura in cui è stata chiesta alla ricorrente la restituzione delle prestazioni assistenziali relative al periodo da novembre 2004 a luglio 2009 e gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto indicato al consid. 2.16., l’importo di prestazioni assistenziali versate all’insorgente nel lasso di tempo novembre 2004 – luglio 2009 da restituire.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’USSI verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa, se dovuta) per la procedura dinanzi al TCA.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti