Raccomandata

 

Incarto n.
42.2011.33

 

rs

Lugano

7 maggio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la sentenza del 9 novembre 2011 emanata da

 

 Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona

 

 in relazione alla decisione del 17 agosto 2011 dell'

 

 Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

 in materia di Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (restituzione di alimenti anticipati per i figli minorenni)

 

 

 

 

 

in relazione al caso:      PI 1

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 17 agosto 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 64'679.75 relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 53).

                               1.2.   Il 9 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso inoltrato da RI 1 contro la citata decisione (cfr. doc. A).

 

                                         Al riguardo l'esecutivo si è in particolare così espresso:

 

"  (…)

6. Nella fattispecie la ricorrente contesta i fatti accertati dall’USSI secondo i quali PI 1, obbligato inadempiente al versamento degli alimenti per i figli minorenni, avrebbe sempre convissuto con la moglie.

    A torto.

Dal verbale redatto in occasione dell’interrogatorio avvenuto davanti al Segretario giudiziario – su delega del procuratore Pubblico – nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti di PI 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento in relazione alla querela sporta dall’USSI, è emerso quanto segue:

 

    " Il verbalizzante mi dice che da ricerche intraprese figura che io risiedo a __________ presso mia moglie da parecchio tempo. Il verbalizzante mi chiede da quanto tempo risiedo in __________

      Rispondo che sono sempre stato lì."

 

Alla luce di tali chiare risultanze, occorre concludere che durante il periodo di erogazione delle prestazioni di anticipo della pensione alimentare in favore dei figli della ricorrente, suo marito conviveva con quest’ultima presso il domicilio coniugale.

 

RI 1, d’altro canto, si limita soltanto ad affermare il contrario, senza minimamente sostanziare la sua smentita.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 LAS, l’anticipo avrebbe dovuto essere sospeso. Le prestazioni alimentari sono state pertanto indebitamente percepite e come tali vanno restituite in applicazione combinata degli art. 11 cpv. 2 RAIA e 36 LAS. (…)” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la sentenza del Consiglio di Stato RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sentenza del 9 novembre 2011 del Consiglio di Stato e della decisione del 17 agosto 2011 dell’USSI.

                                         L’insorgente ha, altresì, postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio da parte dell’avv. RA 1.

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale la stessa ha addotto che:

 

"  (…)

2) Prima di tutto occorre sottolineare che la presa di decisione, assolutamente penalizzante per una madre separata con tre figli a carico, viene giustificata sula base di una dichiarazione resa dal marito di cui la signora RI 1 non è mai stata messa al corrente da nessuno.

 

La signora RI 1, che riesce a malapena a leggere e scrivere, si è rivolta (comprensibilmente turbata) al sottoscritto legale chiedendo aiuto per ristabilire ordine e giustizia nella sua situazione.

 

Come si evince da documentazione ufficiale e oggettiva versata agli atti:

    >   la separazione fra i coniugi è stata regolarmente omologata con sentenza 14 gennaio 2005 della Pretura di __________ (Doc. B):

    >   il marito, al momento della separazione si era trasferito a __________, per poi domiciliarsi a __________ dove risiede ininterrottamente dal 1 gennaio 2007 (Doc. C e D).

 

La decisione impugnata va quindi annullata a fronte di simile chiara e oggettiva documentazione ufficiale.

 

3) La signora RI 1 non nega che il padre dei suoi figli spesso viene a far visita a quest’ultimi a __________. Tuttavia un regolare e sano esercizio del diritto di visita dovrebbe essere premiato a fronte di tante famiglie e situazioni disastrate: in altre parole non dovrebbe penalizzare in maniera tanto incisiva una madre che da sola cresce tre figli.

                                                                           Si sottolinea da sola poiché il padre da anni non vive più in famiglia e sinceramente non si capisce come abbia potuto rendere al magistrato un’affermazione tanto netta che non viene condivisa né riconosciuta dalla ricorrente poiché non vera.

 

                                                                           Il ricorso va quindi accolto poiché la decisione di rimborso si basa unicamente su una sola dichiarazione resa per di più in maniera unilaterale dal signor PI 1 senza neppure coinvolgere la diretta interessata. (…)” (Doc. I)                                                             

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 2 gennaio 2012 l'USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Anche il Consiglio di Stato nella risposta dell’8 febbraio 2012 propone di respingere l’impugnativa, rilevando di non avere alcuna particolare osservazione da formulare e riconfermandosi nelle tesi di diritto, allegazioni e conclusioni contenute nell’impugnata decisione (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   Il 29 febbraio 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria della ricorrente (cfr. doc. X + 1).

 

                               1.7.   Il 1° marzo 2012 il Presidente del TCA ha ordinato la chiamata in causa di PI 1, assegnandogli un termine di 15 giorni per esaminare l’intero incarto e determinarsi in merito (cfr. doc. XI).

                                         La raccomandata del 1° marzo 2012 non è stata ritirata da PI 1 ed è stata rinviata dalla Posta a questa Corte, la quale ha nuovamente spedito il decreto di chiamata in causa al marito dell’insorgente tramite posta prioritaria (cfr. busta di intimazione).

 

                                         PI 1 è, tuttavia, rimasto silente.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 65 cpv. 2 della Legge sull'assistenza sociale (Las) stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione e la restituzione dell'anticipo alimenti è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di trenta giorni; la decisione del Consiglio di Stato è impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di trenta giorni.

 

                                         Il TCA è quindi competente per trattare il presente tempestivo ricorso.

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 64'679.75.--, corrispondenti ad alimenti anticipati alla stessa per i figli nel periodo dal mese di aprile 2008 al mese di luglio 2011.

 

                                         Giusta l’art. 293 cpv. 2 CC il diritto pubblico disciplina il pagamento di anticipi quando i genitori non adempiono al loro obbligo di mantenimento del figlio.

                                         La disposizione non ha carattere normativo, limitandosi in sostanza a riprendere una riserva (impropria) a favore del diritto pubblico cantonale (art. 6 cpv. 1 CC), e non obbliga i Cantoni a prevedere un sistema di anticipazioni sui contributi di mantenimento (cfr. STF 1P.298/2005 del 4 ottobre 2005 consid. 2.5.; DTF 106 II 283 consid. 3, 112 Ia 251 consid. 3).

 

                                         Nel Cantone Ticino l'art. 27 cpv. 1 Las prevede che lo Stato garantisce, nei limiti delle disposizioni stabilite dal regolamento d'applicazione, l'anticipo e l'incasso degli alimenti per figli minorenni, quando l'obbligato non provveda al pagamento.

 

                                         L'art. 27 cpv. 2 Las precisa che l'anticipo non costituisce una prestazione assistenziale propriamente detta e il relativo importo non è soggetto all'obbligo di rimborso da parte del beneficiario; lo Stato è surrogato nei diritti del beneficiario nei confronti dell'obbligato al pagamento.

                                         Infine, secondo l'art. 27 cpv. 3 Las, l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

 

                                         Il Regolamento concernente l'anticipo e l'incasso degli alimenti per i figli minorenni (RAIA) all'art. 1 cpv. 1 attribuisce all'USSI la competenza per l'applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2 del CCS e dell'art. 27 della Las.

                                         Giusta il cpv. 2 in particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

 

                                         L'art. 4 RAIA prevede, poi, che l'anticipo corrisponde all'importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.-- per ogni figlio.

 

                                         L'art. 6 del RAIA stabilisce il genitore che richiede il versamento dell'anticipo, come pure l'obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all'Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell'anticipo.

 

                                         Secondo l'art. 7 cpv. 1 del RAIA, la domanda dell'anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

                                         L'Ufficio provvede, previa diffida all'obbligato degli alimenti dovuti. Eventuali differenze saranno riversate al genitore richiedente (cpv. 2).

                                         L'Ufficio rappresenta lo Stato nella relative cause giudiziarie (cpv. 3).

 

                                         Ai sensi dell’art. 8 RAIA l’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CPS).

 

                                         Infine, secondo l'art. 11 RAIA, l'anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere (cpv. 1). Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati (cpv. 2). È riservata l'azione penale (cpv. 3).

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto risulta che tra RI 1 e PI 1, unitisi in matrimonio il 18 novembre 1994, è stata pronunciata la separazione personale con sentenza del 14 gennaio 2005 emessa dal Pretore della Giurisdizione di __________ (cfr. doc. B).

 

                                         I tre figli nati dalla loro unione, __________ (1.11.1994), __________ (21.6.1997) e __________ (12.11.2003), sono stati affidati alla madre con l’esercizio esclusivo dell’autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita (cfr. doc. B).

 

                                         Contestualmente il Pretore ha pure omologato la convenzione sulle “Conseguenze accessorie alla separazione legale per tempo indeterminato” da cui emerge, segnatamente, da un lato, che il marito si era trasferito a __________ in un’altra abitazione rispetto a quella coniugale di __________.

                                         Dall’altro, che a titolo di contributo alimentare il padre, fino alla maggiore età o all’indipendenza economica dei figli, è tenuto a versare anticipatamente ogni mese direttamente nelle mani della madre i seguenti importi a titolo di contributo alimentare:

-          fr. 600 per il figlio __________ (assegno compreso);

-          fr. 600 per il figlio __________ (assegno compreso);

-          fr. 400 per la figlia __________ (assegno compreso).

                                         Per la moglie è stata prevista una pensione alimentare di fr. 700 al mese.

                                         E’ stato, inoltre, precisato che gli importi degli alimenti sarebbero stati annualmente adeguati all’indice nazionale (cfr. doc. B).

 

                                         Nell’aprile 2008 RI 1 ha richiesto all’USSI – Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità l’anticipo degli alimenti per i suoi tre figli ai sensi dell’art. 27 Las (cfr. doc. 1), in quanto il padre, che dal gennaio 2007 risultava essersi trasferito a __________ (cfr. doc. 36), non provvedeva a corrispondere i contributi alimentari dovuti (cfr. doc. 20; 21; 23

 

                                         L’USSI - Servizio anticipo alimenti ha accolto la domanda della ricorrente, anticipandole il versamento degli alimenti a favore di __________, __________ e __________ dall’aprile 2008 al luglio 2011 (cfr. doc. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14, 15; 16; 17; 18; 19; 53 p.to 4).

 

                                         Il 4 agosto 2008 l’USSI - Servizio ricuperi, anticipo alimenti e contabilità, in virtù della cessione della pretesa di alimenti sottoscritta dalla rappresentante legale dei figli, ovvero la madre (cfr. art. 289 cpv. 2 CC; doc. 3; 4; 5), ha inoltrato al Ministero Pubblico una querela penale nei confronti di PI 1 per trascuranza degli obblighi di mantenimento ex art. 217 CPS (cfr. doc. 37).

                                         Il Procuratore Pubblico __________, con uno scritto dell’8 settembre 2008, prima di procedere alla formalizzazione del procedimento penale, ha diffidato il marito dell’insorgente a pagare gli alimenti sanciti in via giudiziaria o comunque a mettersi in contatto con l’USSI al fine di liquidare la vertenza, assegnandogli un termine fino al 10 ottobre 2008 (cfr. doc. 38).

 

                                         Il 16 ottobre 2008 l’Ufficio resistente ha informato il Ministero Pubblico che PI 1 non l’ha contattato, né ha provveduto a effettuare alcun versamento (cfr. doc. 39).

 

                                         Il Procuratore Pubblico __________, il 2 aprile 2009, ha citato il marito della ricorrente a comparire dinanzi al Segretario giudiziario __________ per essere interrogato quale querelato (cfr. doc. 40).

 

                                         Il medesimo, tuttavia, non si è presentato (cfr. doc.40).

 

                                         Il 22 aprile 2009 il Segretario giudiziario __________ ha segnalato a __________ dell’USSI Servizio ricuperi e anticipo alimenti che il Procuratore Pubblico __________, in relazione ad PI 1, aveva disposto una ricerca di soggiorno (cfr. doc. 41).

 

                                         L’Ufficio resistente, il 9 marzo 2011, ha chiesto al Ministero Pubblico la riattivazione del procedimento penale nei confronti del marito della ricorrente (cfr. doc. 43).

 

                                         Inoltre il 12 maggio 2011 __________ del Comune di __________, rispondendo a una richiesta dell’USSI (cfr. doc. 47), ha trasmesso a quest’ultimo un messaggio di posta elettronica del 27 aprile 2011 della Gendarmeria della Polizia cantonale di __________ del seguente tenore:

 

"  (…) abbiamo effettuato accertamenti in merito a PI 1.

Stando alle dichiarazioni dei vicini di casa, lo stesso viene visto spesso presso l’abitazione di __________ in Via __________, tanto che a loro sembra abitare proprio presso questo indirizzo.

Inoltre, all’inizio del mese di aprile PI 1 è stato oggetto di intervento da parte del Reparto Mobile.
Alla pattuglia intervenuta lo stesso ha dichiarato di avere domicilio in Canton __________ (__________), ma che di fatto abita a __________ per stare vicino ai figli. (…)" (Doc. 48; la sottolineatura è del redattore)

 

                                         Il Procuratore Pubblico __________, il 16 maggio 2011, ha, poi, citato nuovamente __________ a comparire dinanzi al Segretario giudiziario __________ per essere interrogato in veste di imputato (cfr. doc. 49).

 

                                         Anche questa volta lo stesso non si è presentato (cfr. doc.49).

 

                                         Il 14 luglio 2011, in seguito a mandato di accompagnato coattivo eseguito presso l’abitazione di __________, PI 1 è comparso davanti al Segretario giudiziario __________ (cfr. doc. 52).

                                         Dal verbale di interrogatorio dell’imputato si evince che:

 

"  (…)

A domanda del verbalizzante rispondo che normalmente vivo a __________ ma saltuariamente, a seconda del lavoro, mi stabilisco a __________ presso mia moglie.

 

Il verbalizzante mi chiede come mai tutta la corrispondenza inviatami a __________, a partire da aprile 2008, non ha mai dato nessun riscontro.

 

Rispondo che io mi reco a __________ unicamente al sabato. Inoltre la mia casella si trova all’interno della Posta per cui non sempre posso entrare a ritirare la corrispondenza.

 

Il verbalizzante mi conferma che in data 3 aprile 2011, a mezzanotte son stato fermato a __________ dalla polizia a seguito di una ricerca di soggiorno e mi chiede il motivo per cui non mi sono fatto sentire da questo MP.

 

Rispondo che mi hanno fermato per una multa. Non mi è stato detto di presentarmi in questi Uffici.

 

Il verbalizzante mi fa leggere il rapporto che io ho firmato in cui figura che son stato fermati, oltre per la multa del Canton __________, pure per una ricerca di soggiorno del Ministero Pubblico.

 

Il verbalizzante mi dice che da ricerche intraprese figura che io risiedo a __________ presso mia moglie da parecchio tempo. Il verbalizzante mi chiede da quanto tempo risiedo in Via __________.

 

Rispondo che sono sempre stato lì.

 

Il verbalizzante mi ribadisce che il 16 maggio c.a. mi è stata inviata al mio indirizzo di __________ una citazione di cui non c’è stato riscontro, mentre il mandato di accompagnamento forzato fatto presso l’abitazione di mia moglie a __________ ha dato esito positivo. (…)." (Doc. 52; le sottolineature sono del redattore)

 

                                         Con decisione del 17 agosto 2011 l’USSI ha chiesto a RI 1 la restituzione dell'importo di fr. 64'679.75 relativo ad alimenti ricevuti nel periodo dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 53; consid. 1.1.).

 

                                         Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 9 novembre 2011 (cfr. doc. A; consid. 1.2.).

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte ritiene, dapprima, utile ribadire che ai sensi dell’art. 27 cpv. 3 Las l’anticipo degli alimenti per figli minorenni riconosciuto quando l’obbligato non provvede al pagamento (cfr. art. 27 cpv. 1 Las) è sospeso quando i genitori tornano a convivere.

 

                                         In concreto l’USSI - Servizio anticipo alimenti, allorché con decisioni del 20 maggio 2008, 11 maggio 2009, 22 marzo 2010 e 7 marzo 2011 (cfr. (cfr. doc. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 14, 15; 16; 17; 18; 19) ha assegnato alla ricorrente l’anticipo alimenti a favore dei tre figli per il periodo aprile 2008 – luglio 2011, considerava che PI 1 risiedesse a seguito della separazione legale dalla moglie decisa dal Pretore nel gennaio 2005, in un’abitazione distinta da quella dell’insorgente e dei figli di __________, dapprima a __________ e in seguito a __________.

 

                                         In effetti dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone Ticino risulta che il marito della ricorrente si fosse annunciato dapprima al Comune di __________ e in seguito, dal gennaio 2007, presso il Comune di __________ (cfr. doc. 22).

 

                                         L’Ufficio controllo abitanti di __________, l’8 luglio 2008, ha peraltro dichiarato, da una parte, che PI 1 aveva lasciato il Comune il 30 giugno 2004 ed era partito per __________, in __________ e, d’altra parte, che a quel momento probabilmente risiedeva a __________ (cfr. doc. 23).

 

                                         L’Ufficio controllo abitanti di __________, inoltre, il 7 maggio 2010 ha attestato che il marito dell’insorgente risiedeva nel loro Comune dal 1° gennaio 2007 proveniente da __________ (cfr.d oc. D).

 

                                         D’altro canto, ancora nel novembre 2011 l’Ufficio controllo abitanti di ____________________ ha certificato che PI 1 è stato domiciliato nel loro Comune dal dicembre 1995 al giugno 2004 e che in seguito era partito per __________ (cfr. doc. C).

 

                                         Tuttavia a seguito di indagini effettuate dalla Polizia cantonale su richiesta del Comune di __________ (che era stato interpellato dall’USSI), nonché del procedimento penale avviato nei confronti del coniuge della ricorrente per titolo di trascuranza degli obblighi di mantenimento (cfr. consid. 2.3.) all’amministrazione è apparsa una situazione ben differente, e meglio che di fatto PI 1 ha sempre abitato a __________ insieme alla moglie e ai loro tre figli.

 

                                         Al riguardo giova evidenziare che i vicini di casa di __________, nell’aprile 2011, hanno indicato alla Polizia cantonale di __________ che a loro sembrava che il marito della ricorrente abitasse in Via __________ a __________ dove risiede la moglie con i figli.

                                         Del resto PI 1 stesso agli agenti ha dichiarato di avere domicilio in Canton __________), ma che di fatto abita a __________ per stare vicino ai figli (cfr. doc. 48; consid. 2.3.).

 

                                         Inoltre il medesimo dinanzi al Segretario Giudiziario __________ che l’ha interrogato il 14 luglio 2011, dopo che era stato prelevato dalla Polizia cantonale dall’abitazione di __________, visto che non si era presentato spontaneamente a due precedenti citazioni (cfr. doc. 40; 49), ha affermato di recarsi a __________ unicamente il sabato e di aver sempre risieduto a __________ (cfr. doc. 52; consid. 2.3.).

 

                               2.5.   La ricorrente ha contestato il fatto che il padre dei suoi figli viva a __________, precisando che lo stesso risiede a __________ e si reca da loro a __________ unicamente per far visita ai figli (cfr. doc. I)

 

                                         Quanto addotto dall’insorgente è, però, rimasta un’allegazione di parte non suffragata da elementi probatori convincenti.

                                         Essa non è, pertanto, sufficiente a dimostrare che quest’ultimo vive a __________ e si reca a __________ unicamente per esercitare il proprio diritto di visita nei confronti dei figli (cfr. STF C 3/07 del 3 gennaio 2008; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 195 consid. 2).

 

                                         A tale proposito va ricordato che un assicurato deve sopportare le conseguenze della carenza di prove suscettibili di fondare il proprio diritto (cfr. DTF 125 V 195; P 52/00 del 9 maggio 2001; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005).

 

                                         Questa Corte, d’altronde, nemmeno ravvede dei validi motivi per dubitare delle chiare e univoche dichiarazioni rilasciate da PI 1 alla Polizia cantonale di __________ e in sede di interrogatorio dinanzi al Ministero Pubblico.

 

                                         In proposito non va, poi, dimenticato che il luogo dove sono depositati i documenti di identità o dove vengono pagate le imposte è unicamente un indizio del domicilio, ma non è costitutivo dello stesso. Si tratta, infatti, di una presunzione che può in ogni caso essere sovvertita da una contro prova (cfr. DTF 125 III 100; DTF 102 IV 162).

                                         In una sentenza P5/05 del 6 gennaio 2006 l’Alta Corte ha, altresì, osservato che:

 

"  2.

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III précité). (…)”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2011.11 del 19 gennaio 2012 consid. 2.13. segg.

 

                                         In simili condizioni, considerate le affermazioni di __________ in sede penale in merito alla sua immutata residenza a __________ insieme alla moglie e ai figli (cfr. consid. 2.3.), nonché l’assenza di osservazioni da parte sua quale chiamato in causa da questo Tribunale (cfr. consid. 1.7.), il TCA, in applicazione dell’usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che il marito dell’insorgente, nel lasso di tempo in questione, ossia dall’aprile 2008 al luglio 2011, abbia sempre vissuto a __________ con RI 1 e i loro tre figli.

 

                                         Ne discende che la ricorrente, nel periodo aprile 2008 – luglio 2011, da un profilo oggettivo, ha percepito indebitamente, in violazione dell’art. 27 cpv. 3 Las (cfr. consid. 2.2.; 2.4.), gli anticipi di alimenti a favore dei tre figli, pari alla somma di fr. 64'679.75 (cfr. doc. 51; 53).

 

                                         Tale importo deve, pertanto, essere restituito.

 

                                         La sentenza del 9 novembre 2011 emanata dal Consiglio di Stato deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                               2.6.   RI 1 ha chiesto l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, pag. 3-4).

 

                                         In realtà la domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 3 Lag prevede:

 

"  1L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

 

"  2E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

 

                                         Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag:

 

"  1L'assistenza giudiziaria non è concessa:

a)   la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)   una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta.

 

2L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari."

 

                                         I criteri posti nella legge cantonale sono identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 85 cpv. 2 lett. f v.LAVS).

                                         Pertanto la Lag, a cui la Lptca rinvia, è stata ritenuta conforme all’art. 61 lett. f LPGA (cfr. DTF 130 V 320; STCA del 25 ottobre 2004 nella causa H., 35.2004.24, consid. 2.14.; STCA del 2 settembre 2004 nella causa A., 38.03.101, consid. 2.16.), in vigore dal 1° gennaio 2003 per i settori delle assicurazioni sociali disciplinati dal diritto federale, secondo cui nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

                                         Infatti l’art. 61 lett. f LPGA ha mantenuto invariate le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rispetto al vecchio diritto elaborate dalla giurisprudenza.

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso di specie, alla luce dell’art. 27 cpv. 3 Las secondo cui l'anticipo è sospeso quando i genitori tornano a convivere e delle dichiarazioni rilasciate dal marito dinanzi al Ministero Pubblico, nonché alla Polizia cantonale (cfr. consid. 2.3.) i motivi invocati per giustificare l’annullamento della sentenza del Consiglio di Stato e quindi dell’ordine di restituzione degli alimenti anticipati dall’USSI, potevano e dovevano apparire immediatamente privi di fondamento.

 

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi: STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011; STCA 39.2005.8-9 del 16 agosto 2005; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti