Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2011.35

 

rs/DC/gm

Lugano

29 febbraio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 25 novembre 2011 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, __________ __________

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 25 novembre 2011 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 25 ottobre 2011 con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali.

                                         A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, siccome egli si è licenziato senza valida giustificazione da un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente, il diritto all’assistenza sociale deve essere escluso.

                                         Secondo l’amministrazione RI 1 era, infatti, in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla propria sopravvivenza (cfr. doc. A1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1, rappresentato dal RA 1, il 16 dicembre 2011 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA - pervenuto il 19 dicembre 2011 -, chiedendo:

 

"  In via preliminare:

 

E’ accolta la domanda di provvedimenti supercautelari urgenti e viene pertanto ripristinato, con effetto immediato, il diritto di assistenza strettamente indispensabile alla sopravvivenza del ricorrente.

 

In via principale:

 

Il ricorso è accolto.

la decisione impugnata è annullata e la domanda di prestazioni assistenziali del 10 ottobre 2011 è accolta.

Protestate tasse, spese e ripetibili.” (Doc. I)

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, egli ha addotto, in particolare, che:

 

"(…)

Inoltre, nello scritto del 20 Ottobre 2011 il ricorrente ha ben spiegato i motivi che lo hanno indotto a licenziarsi e ha dichiarato di essere alla ricerca di un nuovo impiego, dimostrando così la volontà di voler provvedere con le proprie forze al suo sostentamento.

 

Ora il modo di procedere dell'USSI appare essere lesivo dell'art. 12 Cst. Come è noto tale norma attribuisce un diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per una esistenza dignitosa a colui il quale si trova nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso. Vi è una stretta correlazione inoltre tra questa norma e il diritto al rispetto e alla protezione della dignità umana, di cui all'art. 7 Cost., dignità che va protetta e tutelata in ogni circostanza.

 

Con il suo agire l'USSI priva del rispetto della dignità umana il ricorrente il quale, come prima conseguenza della decisione qui avversata, si troverà, a partire dal 1° Gennaio 2012, senza un'abitazione e quindi in strada. Difatti, a causa del mancato versamento delle prestazioni di assistenza, il ricorrente si è visto recapitare la disdetta del contratto di locazione per mancato pagamento delle pigioni (cfr. disdetta allegata in copia). Inoltre egli non avrà più accesso alle cure mediche e ai beni di prima necessità e non sa quindi come provvedere a se stesso.

 

Occorre poi considerare che, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 Las, le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato. Quindi anche nella denegata ipotesi in cui codesta lodevole Corte dovesse ritenere, con l'USSI, che il ricorrente ha rinunciato senza valida giustificazione al precedente impiego, la decisione qui avversata deve essere considerata comunque arbitraria in quanto sospende, sine die, il diritto a percepire prestazioni di assistenza ad una persona che si trova nel bisogno, ciò che appare essere lesivo della protezione e del rispetto della dignità umana.

 

Quindi anche qualora il ricorrente dovesse essere ritenuto colpevole del suo stato di indigenza, non si giustifica la soppressione totale delle prestazioni di assistenza ma, al limite, una loro riduzione, tale comunque da garantire il soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, salute e abitazione).

 

La decisione qui avversata deve pertanto essere annullata in quanto resa in violazione della Las e della Costituzione federale.

 

Si chiede inoltre, quale misura supercautelare urgente, il ripristino immediato del versamento di prestazioni di assistenza che possano assicurare al ricorrente la copertura dei bisogni primari. Come si è visto infatti, la decisione qui avversata ha privato il ricorrente di ogni forma di aiuto e la prima conseguenza è che da Gennaio 2012 non avrà più un'abitazione.

 

Tale misura appare doverosa nel rispetto dei disposti costituzionali che garantiscono la tutela e il rispetto della dignità umana. (…)"

(Doc. I)

 

                               1.3.   Il 19 dicembre 2011 il Presidente del TCA ha intimato il ricorso all’USSI per presentare la risposta di causa unitamente all'incarto completo.

                                         Inoltre l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è stato invitato a voler prendere immediatamente posizione in merito alla richiesta di provvedimenti supercautelari e in particolare precisare in che modo intende garantire il rispetto dell’art. 12 Cost. fed. dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. II).

 

                               1.4.   L’USSI, con risposta del 22 dicembre 2011, ha postulato di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, come pure di considerare ingiustificata la domanda supercautelare (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Con decreto del 23 dicembre 2011 questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi la domanda del 16 dicembre 2011 di RI 1 tendente a ottenere delle misure supercautelari urgenti.

                                         Gli atti sono stati rinviati all’USSI per esperire ulteriori accertamenti volti a verificare se l’istante vive effettivamente oppure no in una situazione di indigenza, se dal licenziamento dal posto di lavoro a __________ a oggi ha dimostrato o meno la propria disponibilità a esercitare un’attività lavorativa da lui esigibile e se da gennaio 2012 è o no disposto ad accettare un’occupazione o un programma occupazionale che l’amministrazione gli proporrà possibilmente concretamente.                                        

                                         Il TCA ha pure indicato che “nella misura in cui dagli accertamenti che l’USSI esperirà risulterà che l’istante vive in una situazione di indigenza, si è dimostrato disponibile a lavorare ed è disposto ad accettare un impiego o un programma occupazionale che gli verrà eventualmente assegnato, egli avrà diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all’art. 12 Cost.”. (cfr. doc. IV)

 

                               1.6.   Il ricorrente, tramite il proprio rappresentante, si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 9 gennaio 2012 (cfr. doc. VI), il quale è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

 

                                         La base del sostegno sociale regolamentato nella Las è costituita dalla garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale di cui agli art. 12 Cost. fed. e 13 della Costituzione cantonale ticinese (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).

                                         Al riguardo va precisato che, oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

 

                                         La Las è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

 

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011, che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

 

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale considerando che, siccome egli si è licenziato senza valida giustificazione da un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente, il diritto all’assistenza sociale deve essere escluso.

                                         Secondo l’amministrazione il ricorrente era, infatti, in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla propria sopravvivenza (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                                         L’insorgente ha contestato la decisione dell’USSI, facendo valere, in buona sostanza, da un lato, di essere stato costretto ad abbandonare l’impiego di __________, in quanto, non potendo più contare sul passaggio in auto da parte di un collega, il tragitto in treno, dovendo alzarsi alle ore 4.00 o poco dopo - visto che abitava a __________ e iniziava il turno alle ore 6.50 -, non era sopportabile.

                                         Dall’altro, di essere alla ricerca di un nuovo impiego. Egli ritiene così di dimostrare la volontà di voler provvedere con le proprie forze al proprio sostentamento.

                                         A mente del ricorrente il modo di procedere dell’USSI appare lesivo dell’art. 12 Cost., che attribuisce un diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa a colui che si trova nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso.

                                         Il ricorrente sostiene che, con il suo agire, l’USSI lo priva del rispetto della dignità umana. Egli, al riguardo, ha precisato che dal 1° gennaio 2012 si sarebbe trovato senza un’abitazione, in quanto a causa del mancato versamento dell’assistenza sociale, si è visto recapitare la disdetta del contratto di locazione per non avere pagato le pigioni. Inoltre l’insorgente ha indicato che non avrà più accesso alle cure mediche e ai beni di prima necessità e che non sa come provvedere a sé stesso.

                                         Il ricorrente ha, poi, osservato che, ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 Las, le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

                                         Egli ritiene, pertanto, che nella denegata ipotesi in cui il TCA dovesse condividere l’opinione dell'USSI, secondo cui ha rinunciato senza valida giustificazione al precedente impiego, il diniego di una prestazione assistenziale debba comunque essere considerato arbitrario, poiché sospende, sine die, il diritto a percepire prestazioni di assistenza ad una persona che si trova nel bisogno, ciò che appare essere lesivo della protezione e del rispetto della dignità umana.

                                         L’insorgente è del parere che, anche qualora dovesse essere considerato colpevole del suo stato di indigenza, non si giustifica il diniego totale delle prestazioni di assistenza ma, al limite, una loro riduzione, tale in ogni caso da garantire il soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, salute e abitazione; cfr. doc. I).

 

                               2.5.   Dalle carte processuali emerge che a RI 1, nato il 2 ottobre 1982 e al beneficio, perlomeno fino al 28 novembre 2010, di un permesso per stranieri ammessi provvisoriamente (F; rifugiato ammesso provvisoriamente; cfr. doc. 20), nel dicembre 2008 (cfr. doc. 263), nel 2009 (cfr. doc. 209; 217; 227; 250; 259), nel 2010 (cfr. doc. 163; 173; 185; 192; 201) e da febbraio a maggio 2011 (cfr. doc. 131; 140) sono state versate delle prestazioni assistenziali ordinarie.

 

                                         Egli, inoltre, nel periodo dal febbraio 2009 all’ottobre 2011 ha percepito delle prestazioni assistenziali speciali per far fronte, in particolare, al pagamento di corsi di perfezionamento e formazione, del conguaglio delle spese accessorie alla locazione, nonché della franchigia e partecipazione ai costi della cassa malati (cfr. doc. 53 segg.).

 

                                         L’11 aprile 2011 il ricorrente ha, poi, concluso con la __________ di __________ un contratto di incarico di durata indeterminata quale operaio generico a tempo pieno presso la __________ di __________ a partire dal 12 aprile 2011 ore 7.00 (cfr. doc. 129).

 

                                         Il 23 agosto 2011 la __________ ha comunicato all’Ufficio regionale degli stranieri di __________ che l’insorgente ha terminato per sua volontà l’attività con la loro ditta a far tempo dal 16 agosto 2011 (cfr. doc. 15).

 

                                         Il ricorrente, il 10 ottobre 2011, ha inoltrato una nuova domanda di assistenza sociale, in quanto la sua situazione era cambiata a seguito della cessazione dell’attività lavorativa (cfr. doc. 16).

 

                                         Il 20 ottobre 2011, rispondendo a una richiesta dell’USSI del 17 ottobre 2011 in merito ai motivi di interruzione del contratto di lavoro (cfr. doc. 14), egli ha asserito che:

 

"  (…)

Abito a __________, il lavoro che sono riuscito a trovare, invece, aveva sede a __________. Da aprile fino ad agosto ho lavorato con dedizione e impegno. Ero riuscito a trovare una persona (collega di lavoro) che mi dava un passaggio in auto ogni mattina. L’inizio del mio turno di lavoro era alle 6.50.

Quando la disponibilità di questa persona è venuta a mancare, ho dovuto far capo al treno (in pratica mi dovevo alzare alle quattro o poco dopo). Mi sono accorto che la situazione non era sopportabile, ho pertanto deciso di lasciare questo impiego (in data 16 agosto).

Sono alla ricerca attiva di un posto di lavoro, con l’esperienza che ho maturato e con l’aiuto della consulente del servizio In-Lav spero di poter avere il prima possibile la possibilità di un nuovo contratto.

(…)” (Doc. A3)

 

                                         Inoltre __________ di RA 1, il 15 novembre 2011, ha inviato all’USSI un messaggio di posta elettronica  del seguente tenore:

 

"  (…)

RI 1 ha sicuramente sbagliato, anche se ne aveva motivo la modalità di licenziamento doveva comunque essere un’altra, presa in accordo con noi ed eventualmente l’agenzia __________ che gli aveva dato questa opportunità di impiego, magari facendo richiesta di averne uno più vicino a casa.

Detto questo, vorrei comunque sottolineare che da quando ha lasciato il lavoro viene regolarmente ai nostri incontri, fa realmente ricerche di lavoro ed è motivato (in seguito è seguito e “controllato” anche dalla nostra collega di In-Lav, __________). E’ disponibile sia per degli stage sia per un AUP, da questo punto di vista (a differenza di altri) si è dimostrato molto collaborante. Da quando RI 1 “è stato preso a carico” dal nostro servizio (aveva seri problemi psichici), ha fatto notevoli progressi (corsi di italiano, stage, programma occupazionale di __________ e in seguito inserimento professionale). (…)” (Doc. 4)

 

                                         L’USSI, con decisione del 25 ottobre 2011 confermata dalla decisione su reclamo del 25 novembre 2011, ha comunque negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali, poiché quest’ultimo si è licenziato senza valida giustificazione da un impiego che gli permetteva di essere finanziariamente indipendente (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                                         Nel frattempo la __________, amministratrice dello stabile di __________ dove il ricorrente, nel settembre 2007, ha preso in locazione un appartamento di 1 ½ locali (cfr. doc. 24), il 25 ottobre 2011 l’ha reso attento che risultava uno scoperto di fr. 1'040.--, corrispondenti alle pigioni di settembre e ottobre 2011 e che, se entro 30 giorni tale importo non veniva versato, il contratto di locazione sarebbe stato disdetto (cfr. doc. 7).

 

                                         La disdetta con effetto dal 31 dicembre 2011 è stata notificata al ricorrente, tramite il modulo ufficiale, il 28 novembre 2011 (cfr. doc. 2; 3; A4).

 

                                         Il 28 dicembre 2011 la __________ ha altresì avvertito l’insorgente che venerdì 30 dicembre 2011 alle ore 11.00 un loro incaricato avrebbe provveduto alla ripresa dei locali e che, qualora non si fosse presentato, avrebbero inoltrato un’istanza d’espulsione alla Pretura di __________ (cfr. doc. B).

 

                               2.6.   Il TCA, con decreto del 23 dicembre 2011, ha accolto ai sensi dei considerandi la domanda del 16 dicembre 2011 di RI 1 tendente a ottenere delle misure supercautelari urgenti.

                                         Gli atti sono stati rinviati all’USSI per esperire ulteriori accertamenti e decidere in merito al diritto o meno del ricorrente all’aiuto in situazioni di bisogno a far tempo dal 1° gennaio 2012.

 

                                         In quell’occasione questa Corte ha sottolineato che:

 

"  (…) l’amministrazione ha citato due sentenze della nostra Massima Istanza, e meglio la STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 (cfr. doc. A1; III) e la STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65 (cfr. doc. III), per affermare che i mezzi indispensabili garantiti dall’art. 12 Cost. non vanno riconosciuti, nel caso in cui una persona possa procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla propria sopravvivenza.

 

La STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, concerne un padre, beneficiario di prestazioni complementari all'AVS, che ha rinunciato volontariamente a parte di sostanza, cedendola ai figli a titolo di anticipo ereditario. Non essendo dato un manifesto abuso di diritto, non può essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall'art. 12 Cost. Possibilità di regresso nei confronti dei figli in virtù degli art. 328 e 329 CC

 

La STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 si riferisce, invece, a un caso nel quale l’amministrazione per poter erogare le prestazioni richieste esigeva una disponibilità a reperire un impiego al 50%.

Il Tribunale federale ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione, sottolineando che quanto preteso da  quest’ultima non viola l’art. 12 Cost.

 

Questo Tribunale ritiene che, le sentenze menzionate dall’USSI non permettono, nel caso di specie, di escludere a priori l’erogazione di prestazioni ai sensi dell’art. 12 Cost.

 

In effetti nella procedura di merito relativa alle prestazioni assistenziali andrà valutato se l’impiego a __________ era o meno adeguato e quindi se l’istante era tenuto a conservare quell’occupazione, invece di licenziarsi e richiedere tali prestazioni.

 

Per negare l’aiuto d’urgenza secondo la giurisprudenza occorre, per contro, dimostrare che la persona non è disposta ad accettare un’occupazione adeguata, o un programma occupazione propostole dall’amministrazione al momento in cui fa richiesta di tale prestazione (cfr. consid. 2.3 e in particolare la DTF 130 I 71).

 

2.6. Alla luce di quanto appena esposto e attentamente esaminate le carte processuali, il TCA ritiene, da una parte, che senza un esame più approfondito delle circostanze fattuali della fattispecie non si possa negare all’istante l'aiuto in situazioni di bisogno a far tempo dal 1° gennaio 2012 a titolo di misura supercautelare.

 

Si giustifica pertanto il rinvio degli atti affinché l’amministrazione verifichi, innanzitutto, se l’istante vive effettivamente oppure no in una situazione di indigenza e se dal licenziamento dal posto di lavoro a __________ a oggi ha dimostrato o meno la propria disponibilità a esercitare un’attività lavorativa da lui esigibile.

 

Al riguardo va evidenziato che l’istante, il 20 ottobre 2011, ha indicato di essere alla ricerca attiva di un posto di lavoro e di sperare di poter concludere il prima possibile un nuovo contratto di lavoro (cfr. doc. A3).

 

Inoltre, fra gli atti all’incarto, figura un messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2011 inviato da __________ di RA 1 a __________ dell’USSI da cui si evince, per quanto attiene al comportamento dell’istante, quanto segue:

 

(…) vorrei comunque sottolineare che da quando ha lasciato il lavoro viene regolarmente ai nostri incontri, fa realmente ricerche di lavoro ed è motivato (in seguito è seguito e “controllato” anche dalla nostra collega di In-Lav, __________. E’ disponibile sia per degli stage sia per un AUP, da questo punto di vista (a differenza di altri) si è dimostrato molto collaborante. Da quando RI 1 “è stato preso a carico” dal nostro servizio (aveva seri problemi psichici), ha fatto notevoli progressi (corsi di italiano, stage, programma occupazionale di __________ e in seguito inserimento professionale). (…)” (Doc. 4)

 

Infine l’amministrazione appurerà se da gennaio 2012 l’istante è o no disposto ad accettare un’occupazione o un programma occupazionale (cfr. DTF 130 I 71 citata al consid. 2.3.), che l’amministrazione gli proporrà possibilmente concretamente.

 

Nella misura in cui dagli accertamenti che l’USSI esperirà risulterà che l’istante vive in una situazione di indigenza, si è dimostrato disponibile a lavorare ed è disposto ad accettare un impiego o un programma occupazionale che gli verrà eventualmente assegnato, egli avrà diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, all'aiuto in situazioni di bisogno di cui all’art. 12 Cost.”

 

                               2.7.   Questo Tribunale ritiene, innanzitutto, utile sottolineare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.2.).

                                     

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o,  ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         A tale proposito l’Alta Corte, in una sentenza K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, ha infatti indicato che:

 

"  (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).

Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)

 

                                         In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:

 

"  (…)

3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."

 

                               2.8.   Inoltre le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

"  (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

"  In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes  System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

 

                                         Relativamente al principio di sussidiarietà C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:

 

"  (…)

Ueber die Subsidiarität als Anspruchsvoraussetzung und Abgrenzungskriterium wurde bereits beim Recht auf Hilfe in Notlagen Ausführungen gemacht. Auf diese kann auch hier im Wesentlichen verwiesen werden. Als Grundprinzip im Sozialhilferecht ist die Subsidiarität so zu verstehen, dass Sozialhilfe prinzipiell nur gewährt wird, soweit der Einzelne keinen Zugang zu einer anderweitigen, zumutbaren Hilfsquelle, namentlich auch einer solchen der Selbsthilfe, hat. Das Subsidiaritätsprinzip ist letztlich auch Ausdruck der Pflicht zur Mitverantwortung und Solidarität. Wohl trägt der Stärkere Verantwortung gegenüber dem Schwachen, letzterer darf der Gemeinschaft aber nichts aufbürden, was er selbst zu tragen vermag, andrenfalls er sich unsolidarisch verhalten würde.

Der Grundsatz der Subsidiarität findet sich auf Ebene der Bundesverfassung nicht nur in Art. 12. er ist in seiner allgemeinen Ausprägung als Ausdruck von Selbstverantwortung und Mitverantwortung gegenüber der Gemeinschaft in Art. 6 BV verankert und spielt eine Rolle bei der Erreichung der in Art. 41 BV gefassten Sozialziele. In diesem Sinne hat das Subsidiaritätsprinzip eigentlich eine höherrangige Bedeutung, da es im Eigentlichen ein verfassungsgestaltendes Prinzip darstellt. Dennoch ist es im Sozialhilferecht von besonderer Bedeutung, da im Rahmen des Subsidiaritätsgrundsatzes auch die Frage des Bestehens eines Anspruchs zu klären ist. Dies zeigt sich bspw. im Vergleich zum Sozialversicherungsrecht. Während eine AHV-Rente unabhängig davon ausgerichtet wird, ob die berechtigte Person mit oder ohne diese über genügend finanzielle Mittel verfügt, wird Sozialhilfe immer nur bei objektiv feststellbarer Bedürftigkeit ausgerichtet. In diesem Sinne fliesst aus diesem Prinzip auch der Bestand oder eben das Nichtbestehen von Ansprüchen im Sozialhilferecht. Die Wichtigkeit des Subsidiaritätsprinzips im Sozialhilferecht zeigt sich insbesondere an der Verankerung in der kantonalen Gesetzgebung. Das Prinzip ist ausgesprochen präsent in der gesamten Sozialhilfegesetzgebung der Kantone. Dennoch hat der Grundsatz der Subsidiarität in der Sozialhilfe nicht absolute Geltung. Er ist immer dann zu durchbrechen, wenn wohl Anspruch auf anderweitige Hilfeleistung besteht, diese Quelle jedoch nicht innert nützlicher frist nutzbar gemacht werden kann und damit die Notlage weiter besthet.“ (pag. 114-115)

 

                               2.9.   Chiamata ora pronunciarsi nel caso concreto, questa Corte osserva che è vero che, in virtù del principio della sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.7; 2.8.), il richiedente deve avantutto cercare di provvedere al proprio sostentamento tramite sforzo personale, ad esempio tramite lo svolgimento di un’attività lavorativa che, quindi, non deve essere abbandonata con leggerezza.

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che il mantenimento di un impiego può essere preteso solo se l’attività risulta ancora adeguata a una determinata persona.

 

                                         Il concetto di “occupazione adeguata” è stato sviluppato nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.    non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.    non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.    non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.    compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.    è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.      necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.    implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.    è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.      procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         (Per un commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

 

                                         Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e Alcuni compiti …, p. 60).

 

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

                                         Il TFA ha, al riguardo, rilevato:

 

"  (…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen. Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten (BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA C 137/03 del 5 aprile 2004, consid. 4.2.)

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                                         La quarta revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ha unicamente introdotto il capoverso 3bis, secondo cui il capoverso 2 lett. b dell’art. 16 LADI (non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato) non si applica alle persone minori di 30 anni (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

 

                             2.10.   In concreto, come visto sopra, il ricorrente ha invocato, quale giustificazione per le sue dimissioni dal posto di lavoro a __________, il fatto che, essendogli venuto a mancare il passaggio in automobile da parte di un collega, il tragitto abitazione – luogo di lavoro, ossia __________ – __________, con i mezzi pubblici non era sopportabile, dovendosi alzare alle ore 4 o poco dopo per iniziare il turno il mattino presto alle ore 6.50 (cfr. doc. I; A3).

 

                                         L’insorgente, dunque, implicitamente si appella all’inadeguatezza dell’occupazione a __________ dal profilo del tragitto ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, e quindi dell’inesigibilità della relativa continuazione.

                                     

                                         L’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, come peraltro già esposto, enuncia che:

 

"  non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

 

f)  necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato."

 

                                         In una sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

 

                             2.11.   Questo Tribunale, attentamente esaminata la documentazione agli atti, ritiene che la stessa non consenta di risolvere la questione dell’adeguatezza o meno dal profilo del tragitto (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) dell’occupazione che l’insorgente tramite __________ svolgeva presso la __________ SA a __________.

 

                                         In particolare non è dato sapere se l’attività iniziasse effettivamente alle ore 6.50, come indicato dal ricorrente (cfr. doc. I; A3), né a che ora lo stesso terminasse di lavorare.

                                         Nemmeno è noto se l’orario di inizio e di fine del lavoro era ogni giorno il medesimo.

                                         Dalle carte processuali non risulta, poi, se l’orario era comunque flessibile o meno, né se la __________ era disposta oppure no a posticipare l’orario di inizio dell’attività dell’insorgente.

 

                                         Si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo impugnata e il rinvio degli atti all’USSI perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo all’esigibilità o meno della continuazione dell’impiego a __________.

 

                                         L’amministrazione, dopo aver chiarito, interpellando la __________, rispettivamente la __________, quali fossero gli orari di lavoro effettivi del ricorrente e se esistesse o meno la possibilità di svolgere altri turni con orari differenti, valuterà se all’insorgente occorressero oppure no più di due ore per recarsi dalla propria abitazione al luogo di lavoro utilizzando i mezzi pubblici.

                                         A tal fine si terrà in considerazione il fatto che il mezzo pubblico doveva comunque permettere al ricorrente di arrivare al luogo di lavoro a un orario che gli consentisse l’inizio puntuale dell’attività.

                                         Pertanto andrà pure accertata la distanza esistente tra, ad esempio, la stazione di __________ e il posto dove è ubicata la __________.

 

                                         Per quanto attiene alla possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro contemplata dall’art. 16 cpv. 2 lett. f LADI, va osservato, in primo luogo, che un eventuale trasloco a __________ non era di immediata realizzazione per il tempo necessario sia per la disdetta del proprio contratto di locazione a __________ (cfr. doc. 24) o comunque per trovare un subentrante, che per reperire un nuovo alloggio a __________ o in zona limitrofa.

 

                                         In casu, inoltre, viste le particolarità della presente evenienza e le ristrettezze finanziarie a cui è confrontato il ricorrente, nemmeno si poteva pretendere che il medesimo avesse due alloggi, uno - un appartamento di 1 ½ locali (cfr. doc. 24) - a __________ e uno, anche se solo sotto forma di una camera, a __________.

 

                                         L’USSI verificherà pure se l’insorgente era in ogni caso disposto a svolgere un’altra attività per la __________ (cfr. doc. 4 citato al consid. 2.5.: “… magari facendo richiesta di averne uno più vicino a casa”) o presso un altro datore di lavoro

 

                                         Qualora dalle indagini che esperirà l’amministrazione dovesse risultare, da un lato, che lo svolgimento dell’occupazione a __________ non era più esigibile da parte del ricorrente, in quanto, dal profilo del tragitto - ritenuto l’utilizzo dei mezzi pubblici e l’effettivo orario di inizio dell’impiego -, quest’ultimo non era più adeguato, dall’altro, la disponibilità del ricorrente a esercitare una nuova attività lavorativa, non si giustificherebbe alcuna penalizzazione nei suoi confronti.

                                         L’insorgente avrebbe, pertanto, diritto alle prestazioni assistenziali.

 

                             2.12.   Nell’ipotesi in cui, per contro, fosse stato esigibile il mantenimento dell’impiego a __________ da parte del ricorrente e lo stesso si fosse comunque dimostrato disposto a lavorare per un altro datore di lavoro, sulla base del principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.), l’insorgente avrebbe diritto alle prestazioni assistenziali. In tale ipotesi andrà, tuttavia, ridotto l’importo dell’assistenza sociale a causa dell’abbandono dell’occupazione a __________.

 

                                         L’USSI, in quel caso, procederà alla menzionata riduzione, tenendo debitamente conto, da un lato, che ai sensi dell’art. 23 Las

 

"  1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.”

 

                                         Dall’altro, che le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) prevedono che:

 

"  Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.

 

Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.

 

In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se

 

-          la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento;

-          la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;

-          la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva.

                                        La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso (E.3).

 

                                        Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.

 

                                        - Entità della riduzione

 

                                        A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza.

 

                                        Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3).

 

                                        Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.

 

                                        Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione del’errore commesso e del danno causato.”

 

                                         A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

 

(…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

 

                                         In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

 

"  (…)

                                        4.

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire.

(…)”

 

                                         In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

 

"  (…)

3.

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”

                                        

                                         Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo.

 

                             2.13.   Qualora, infine, dagli accertamenti che effettuerà l’USSI dovesse emergere, da una parte, l’esigibilità del mantenimento dell’impiego a __________, dall’altra, la totale assenza di disponibilità a svolgere una nuova occupazione per la __________ o per un altro datore di lavoro da parte del ricorrente, egli non avrà diritto ad alcuna prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.

 

                                         A proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.

 

 

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha rilevato che:

 

"  (…)

4.3 Bundes- und Kantonsverfassung sowie Gesetz knüpfen somit bereits den grundsätzlichen Anspruch auf Hilfe in Notlagen an bestimmte Voraussetzungen, indem sie klarstellen, dass der in Not Geratene nur Anspruch auf entsprechende Leistungen des Staates hat, wenn er nicht in der Lage ist - d.h. wenn es ihm rechtlich verwehrt oder faktisch unmöglich ist -, selber für sich zu sorgen. Keinen Anspruch hat somit, wer solche Leistungen beansprucht, obwohl er objektiv in der Lage wäre, sich - insbesondere durch die Annahme einer zumutbaren Arbeit - aus eigener Kraft die für

BGE 130 I 71 S. 76

das Überleben erforderlichen Mittel selber zu verschaffen; denn solche Personen stehen nicht in jener Notsituation, auf die das Grundrecht auf Hilfe in Notlagen zugeschnitten ist. Bei ihnen fehlt es bereits an den Anspruchsvoraussetzungen, weshalb sich in solchen Fällen die Prüfung erübrigt, ob die Voraussetzungen für einen Eingriff in das Grundrecht erfüllt sind, namentlich, ob ein Eingriff in dessen Kerngehalt vorliegt, denn dies setzt einen rechtmässigen Anspruch voraus. Ebenso wenig ist in dieser Konstellation zu untersuchen, ob ein rechtsmissbräuchliches Verhalten des Unterstützungsbedürftigen vorliegt, welches allenfalls eine vollständige Verweigerung der Unterstützungsleistungen rechtfertigen könnte (Urteil 2P.147/2002 vom 4. März 2003, E. 3.5.3; JÖRG PAUL MÜLLER, a.a.O., S. 179 f.; vgl. auch MARGRITH BIGLER-EGGENBERGER, in: Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich 2002, Hrsg. Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/ Klaus A. Vallender, N. 13 f. zu Art. 12 BV; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5. Aufl., Zürich 2001, N. 915 ff.; CHARLOTTE GYSIN, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Basel 1999, S. 40 ff., insb. S. 43 und 59).

Das Urteil 2P.147/2002 vom 4. März 2003 ist zwar in der Doktrin kritisiert worden mit der Begründung, bei Ablehnung zumutbarer Arbeit fehlten nicht die Anspruchsvoraussetzungen, sondern es seien - gestützt auf eine gesetzliche Grundlage sowie nach Massgabe des Verhältnismässigkeitsprinzips - lediglich Sanktionen, z.B. (befristete) Leistungskürzungen, zulässig, ohne dass der absolut geschützte, unerlässliche Existenzbedarf im Sinne von Art. 12 BV angetastet werden dürfe (KATHRIN AMSTUTZ, Einstellung von Sozialhilfeleistungen bei Ablehnung zumutbarer Arbeit, in: Zeitschrift für Sozialhilfe 2003 S. 97 f.). Diese Auffassung trägt indessen dem Grundsatz der Subsidiarität bzw. dem Vorrang der Selbsthilfe, dem der Verfassungsgeber, wie oben dargelegt, zentrale Bedeutung eingeräumt hat, nicht genügend Rechnung und überzeugt daher nicht. Im Übrigen hat die Autorin an anderer Stelle selber eingeräumt, der Grundsatz der Subsidiarität staatlicher Unterstützungsleistungen präge das Sozialhilferecht; das Grundrecht auf Existenzsicherung entlaste den Einzelnen nicht davon, selbst in schwierigen Lebenssituationen zunächst seine Eigenkräfte zu mobilisieren (KATHRIN AMSTUTZ, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, Bern 2002, ASR H. 664 S. 169 und 172). Am kritisierten Entscheid ist somit festzuhalten.“

 

                                         Inoltre in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:

 

"  (…)

par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst.

(…)”

 

                                         Infine l’Alta Corte, in una sentenza 8C_464/2009 del 1° febbraio 2010, concernente una fattispecie in cui la Commissione sociale del Comune di Friborgo ha negato con effetto immediato a una beneficiaria di assistenza sociale - il cui marito è stato condannato penalmente ed è stato oggetto di un divieto di entrata in Svizzera - e al figlio minorenne le prestazioni assistenziali, nonché le ha chiesto la restituzione di fr. 20'090.15, ha dapprima ricordato quanto stabilito dal Tribunale amministrativo cantonale - che ha rinviato gli atti alla Commissione sociale per determinare l’importo da versare alla ricorrente a titolo di aiuto sociale -, e meglio quanto segue:

 

"  (…)

La juridiction cantonale a considéré que l'aide sociale qui avait déjà été allouée à B.________ représentait un montant total de l'ordre de 200'000 fr. La bénéficiaire de l'aide ne faisait pas tout son possible en vue de retrouver un emploi et d'acquérir une autonomie financière. Elle avait refusé sans raisons valables de participer à une mesure d'insertion auprès de F.________ en juillet 2008. Au préalable, le Service de l'emploi du canton de Fribourg avait constaté une période d'inaptitude au placement en raison de l'insuffisance de ses efforts en vue de se réinsérer. En outre, la commission sociale l'avait déjà pénalisée une première fois en réduisant son forfait d'entretien de 15 % par décision du 31 août 2006. Enfin, B.________ n'avait pas renseigné les services sociaux de manière exacte en n'annonçant pas la présence de son mari au domicile familial en 2007 et 2008 et en affirmant qu'il résidait au Kosovo, où il était à la charge de sa soeur et de son beau-frère. Dans ces circonstances, il était indéniable qu'elle ne respectait pas ses obligations en matière d'aide sociale. Néanmoins, la décision litigieuse avait pour conséquence de laisser sans ressources B.________ et son fils cadet. En particulier, il était vain d'espérer que son époux puisse l'aider, à supposer qu'il le veuille. Or, ni l'art. 12 Cst., ni le droit cantonal (art. 24 al. 2 LASoc) n'autorisaient, dans ces conditions, la suppression pure et simple de l'aide matérielle décidée par la commission sociale.

                                         In seguito il Tribunale federale, confermando il giudizio della Corte cantonale, ha precisato che:

 

"  (…)

10.2 L'art. 2 de l'Ordonnance sur l'aide sociale définit des montants forfaitaires pour l'entretien des personnes dans le besoin. Les art. 3 et 4 prévoient par ailleurs des suppléments d'intégration, alors que l'art. 10 al. 1 définit un minimum vital dit « absolu », inférieur aux montants forfaitaires prévus par l'art. 2. Ce minimum vital absolu peut être pris pour référence en cas de manquements graves du bénéficiaire à ses obligations (art. 10 al. 2). Les recommandations de la CSIAS (A.8) donnent également des précisions sur les conditions dans lesquelles une telle réduction peut être ordonnée, de manière à garantir le respect du principe de proportionnalité.

 

10.3 En l'occurrence, les premiers juges ont exposé, notamment aux considérants 2f et 7a du jugement entrepris, que l'intimée encourait une réduction de l'aide sociale qui lui était allouée, dans les limites de son minimum vital. On peut déduire de ces considérants qu'ils entendaient par là le minimum vital « absolu » au sens de l'art. 10 al. 1 de l'Ordonnance sur l'aide sociale. La juridiction cantonale s'est donc montrée suffisamment précise pour que la commission sociale soit en mesure d'exécuter le jugement, quand bien même celui-ci lui laisse une marge d'appréciation sur la sanction à prononcer. La recourante n'exposant pas en vertu de quelle disposition du droit de procédure cantonal les premiers juges auraient dû se montrer plus précis, le grief est mal fondé.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’USSI verserà al ricorrente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti