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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 10 marzo 2011 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 11 febbraio 2011 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo dell’11 febbraio 2011, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 28 luglio 2010 (cfr. doc. 21) con la quale ha negato a RI 1 il diritto a prestazioni assistenziali.
A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha osservato che, nonostante dal relativo calcolo risulti una lacuna di reddito Las, i titoli di studio conseguiti (Master in teologia) gli consentono l’esercizio di un’attività lavorativa. A mente dell’amministrazione gli studi in seguito intrapresi dall’interessato (specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico) non costituiscono una prima formazione, cosicché l’intervento della pubblica assistenza, la quale ha carattere sussidiario, non è giustificato (cfr. doc. A4; 21).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una prestazione assistenziale che copra il fabbisogno mensile calcolato in fr. 1'150.-- con effetto retroattivo dal giorno della sua richiesta.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente, che, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, per operare in qualità di assistente universitario è necessario disporre di una Licenza in Teologia o di un Master of Advances Studies, titoli che non possiede.
Riguardo all’affermazione dell’USSI secondo cui non è raro che studenti lavorino in attività semplici durante gli studi, l’insorgente ha rilevato che è ed è sempre stato attivo nel cercare di poter svolgere un’attività accessoria. Egli ha, però, evidenziato che la congiuntura negli ultimi anni non è stata favorevole.
Il ricorrente ha, inoltre, indicato che, essendosi iscritto all’URC, come richiesto dall’USSI in fase di esame della sua domanda di assistenza, la costanza dei suoi sforzi di ricerca di un lavoro è comprovabile tramite la documentazione di quest’ultimo ufficio.
In proposito egli ha specificato di aver svolto dal 1° al 31 agosto 2011 (recte: 2010; cfr. doc. 22 inc. 38.2011.23) un’attività ausiliaria presso __________, ottenendo un reddito che gli è servito per coprire le spese di trasporto annuali (abbonamento arcobaleno) dal domicilio al luogo di lavoro, come pure di avere sottoscritto un contratto per un’attività accessoria con un grado di occupazione del 20% con inizio il 14 aprile 2011.
L’insorgente ha, poi, sottolineato di non potere ad oggi svolgere un’attività inerente la propria formazione, poiché a tale scopo è necessario proseguire gli studi.
Al riguardo il ricorrente ha precisato, da un lato, di frequentare il biennio di Master in Diritto Comparato delle Religioni dell’omonimo Istituto con sede presso la Facoltà di Teologia di __________ e parallelamente la licenza in Teologia.
Dall’altro, che ottenuti i relativi diplomi è prevista la frequenza di un ulteriore anno presso l’Università Pontificia lateranense di Roma per l’ottenimento della licenza in Diritto Canonico.
Il ricorrente ha, altresì, indicato di aver percepito dal 25 ottobre 2010 al 21 gennaio 2011 un’indennità di disoccupazione con collocabilità del 30%, che dal 21 gennaio al 31 marzo 2011 l’avrebbe ricevuta con una collocabilità del 40% e che tali percentuali sono in fase di riesame da parte della Sezione del lavoro.
Egli ha pure osservato che, come calcolato dall’USSI, il suo fabbisogno scoperto ammonta a fr. 1'150.-- al mese, che solo nel mese di agosto 2010 vi ha fatto fronte e che dunque il suo stato è definibile come bisognoso.
L’insorgente, infine, ritiene applicabili le norme COSAS 12/07 n. H.6., richiamate nella decisione su reclamo, in quanto nel suo caso un’ulteriore formazione è necessaria per essere abilitato a svolgere una professione confacente alla formazione conclusa (cfr. doc. I).
1.3. Con risposta del 7 aprile 2011 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’insorgente si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con osservazioni del 19 aprile 2011 (cfr. doc. V).
1.5. Il 28 aprile 2011 l’USSI ha richiamato e confermato la risposta di causa, osservando, inoltre, che il complesso percorso formativo impostato dal ricorrente, non da ultimo per la sua estensione, non è conforme alla funzione e ai limiti del diritto all’assistenza sociale (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. VIII), il quale ha fornito delle osservazioni il 18 maggio 2011 (cfr. doc. IX).
1.7. Il 30 maggio 2011 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, di __________, capo ufficio dell’USSI, di __________ dell’USSI e dell’avv. __________ sempre dell’USSI, si è svolto un dibattimento davanti al Presidente del TCA.
In quell'occasione è stato steso un verbale (cfr. doc. XII), a cui sarà fatto riferimento nei considerandi di diritto.
Alla parte resistente è pure stato assegnato un termine di dieci giorni per una presa di posizione dettagliata in merito all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3).
1.8. Il 7 giugno 2011 l’USSI ha chiesto una proroga del termine assegnatogli, in quanto in attesa di informazioni da parte della presidenza della COSAS.
L’amministrazione ha, in ogni caso, anticipato alcune puntualizzazioni in merito alla questione del riconoscimento di prestazioni assistenziali durante una seconda formazione (cfr. doc. XIII).
1.9. A seguito della concessione di 10 giorni di proroga da parte del TCA (cfr. doc. XIV), l’USSI, il 17 giugno 2011, ha poi trasmesso le proprie osservazioni e ha confermato che il ricorso di RI 1 è da ritenere infondato (cfr. doc. XV)
1.10. Il ricorrente si è espresso al riguardo con scritto del 30 giugno 2011 (cfr. doc. XVII).
1.11. Il doc. XVII è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XVIII).
1.12. Il 20 luglio 2011 RI 1 ha presentato un ulteriore scritto (cfr. doc. XIX).
Il TCA, il 25 luglio 2011, ha segnatamente invitato l’insorgente a produrre copia dei messaggi di posta elettronica menzionati nella sua lettera del 20 luglio 2011 (cfr. doc. XX).
Il ricorrente ha dato seguito alla richiesta di questa Corte il 26 luglio 2011 (cfr. doc. XXI 1-4).
1.13. L’USSI ha formulato le proprie osservazioni con scritto del 9 agosto 2011 (cfr. doc. XXIII), il quale è stato immediatamente trasmesso all’insorgente per conoscenza (cfr. doc. XXIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 5 gennaio 2007, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2008 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
|
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale) |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
|
1 persona |
960.-- |
100.-- |
1060.-- |
|
2 persone |
1469.-- |
100.-- |
1569.-- |
|
3 persone |
1786.-- |
100.-- |
1886.-- |
|
4 persone |
2054.-- |
100.-- |
2154.-- |
|
5 persone |
2323.-- |
100.-- |
2423.-- |
|
6 persone |
2592.-- |
100.-- |
2692.-- |
|
7 persone |
2861.-- |
100.-- |
2961.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 269.-- |
- |
+ 269.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2008 in BU 3/2008 del 25 gennaio 2008 pag. 30-31)
Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2009 e 2010 (cfr. BU 13/2010 del 26 febbraio 2010, pag. 82-83).
2.4. Le disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007 e menzionate dal ricorrente (cfr. doc. I), al punto H6 ("Formazione/formazione continua e perfezionamento professionale") ribadiscono innanzitutto il carattere sussidiario dell'intervento dell'assistenza sociale, sottolineando che:
" Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell'assicurazione disoccupazione e dell'assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.)."
In merito alla seconda formazione e riqualifica professionale le disposizioni COSAS prevedono che:
" Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di collocamento della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.
Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. (…)“ (pag. 171)
L’amministrazione, il 7 giugno 2011, a seguito della richiesta formulata dal Presidente del TCA durante l’udienza del 30 maggio 2011 di prendere posizione in modo dettagliato in merito all’applicazione della Direttiva H6, COSAS 12 /2007 per quel che riguarda il concetto di “seconda formazione” (cfr. doc. XII pag. 3; consid. 1.7.; 1.8.), ha osservato che:
" (…)
La giurisprudenza degli altri cantoni ha potuto chiarire che la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale è da riconoscere nei casi dove non è possibile ottenere un reddito minimo di sussistenza, che le sole preferenze personali non la giustificano, che vanno favoriti i percorsi formativi che portano a un’autonomia economica entro i tempi utili e che l’aspetto centrale è se la formazione accresce la collocabilità nel mercato del lavoro (cfr. Häfeli, ed., Das Schweizerische Sozialhilferecht, p. 134 e seg.).
Ciò detto riteniamo che nel caso in esame la formazione specialistica, dopo la laurea di base già conseguita, non adempie i citati requisiti.” (Doc. XIII)
Il 17 giugno 2011 l’USSI ha, inoltre, trasmesso uno scritto del seguente tenore:
" a complemento delle nostre osservazioni del 7 giugno 2011 e con riferimento alla vostra proroga del 9 giugno 2011, sul significato delle Norme COSAS (NC) possiamo dire quanto segue:
- abbiamo verificato che l’applicazione e l’interpretazione delle NC
non è uniforme nei diversi Cantoni svizzeri;
- abbiamo in particolare approfondito il tema con i cantoni romandi Vaud e Ginevra i quali, rispettivamente, non le considerano e non le applicano oppure le ritengono unicamente delle raccomandazioni indicative.
- Ginevra ha allestito dei regolamenti cantonali specifici per alcuni temi che riteneva importanti; fra questi rientra quello relativo alle prestazioni assistenziali nell’ambito della seconda formazione.
- Questo regolamento si trova nella Raccolta delle leggi di Ginevra al punto 4.04.01 (cfr. cap 2, art. 13 del regolamento) e definisce dei parametri chiari per il riconoscimento della prestazione di cui sopra.
- In particolare:
· premesso che con il termine seconda formazione intendono quelle misure atte a migliorare la collocabilità sul mercato del lavoro della persona in questione, in questo contesto rientrano gli “aggiornamenti” di nozioni precedentemente acquisite ma non necessariamente delle specializzazioni e/o approfondimenti;
· per principio il finanziamento della formazione non è a carico dell’assistenza ma quest’ultima interviene solo in situazioni assistenziali ai sensi della relativa legge.
· Queste prestazioni sono comunque limitate nel tempo, al massimo sei mesi.
· Per il finanziamento della formazione si deve far capo prioritariamente a borse e/o prestiti di studio. La signora __________, funzionaria aggiunta della Direzione Generale dell’Azione Sociale / Dip. Solidarietà e impiego, del canton Ginevra, afferma che “la paura di non riuscire a rimborsare detti aiuti non è giustificazione sufficiente per non farvi capo. I rimborsi vanno pianificati e dilazionati in un lasso di tempo adeguatamente congruo.
(…)” (Doc. XV)
In dottrina C. Hänzi (op. cit.) osserva in particolare che:
" (…) Die vorhandene Rechtsprechung führt zur Thematik Nachfolgendes aus: Vor der Übernahme der Kosten durch die Sozialhilfe ist danach vorab nicht nur die Deckung durch Stipendien zu prüfen, sondern auch, ob Unterhaltsforderungen von Eltern einbringbar sind. Stipendien gehen der Sozialhilfe vor, werden diese nicht eingefordert, wäre sogar die Anrechnung eines hypothetischen Einkommens im Umfang des Stipendienanspruchs rechtmässig. Je nach Standort der Bildungsstätte sind Mehrkosten auch im Zusammenhang mit auswärts eingenommenen Mahlzeiten zusätzlich zu vergüten, allerdings nicht unbedingt im selben Rahmen wie für eine Erwerbstätigkeit. Die Anschaffung einer Schultasche ist allerdings aus dem Grundbedarf zu finanzieren. Besondere Kosten für Schultransporte können durch die Sozialhilfe finanziert werden, allerdings ist zuerst abzuklären, ob die Schule selbst nicht eine Fahrgelegenheit anbietet. Die Sozialhilfe trägt prinzipiell die Kosten in einer staatlichen oder staatlich subventionierten Institution. In besonderen Fällen kann jedoch auch die Übernahme von Kosten Privatschule angezeigt sein.
Die Auswertung der gesammelten Gerichtsentscheide ergibt weiter, dass die Aus- und Weiterbildung bzw. Umschulung von Erwachsenen das hauptsächliche Problemfeld darstellt. Generell werden Zweitausbildungen oder Umschulungen nur dann über die Sozialhilfe finanziert, wenn mit der bereits vorhandenen Ausbildung kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann oder andere triftige Gründe (z.B. gesundheitliche Probleme) eine Umschulung rechtfertigen. Persönliche Neigungen stellen hierbei keine ausreichende Rechtfertigung für die Finanzierung einer Zweitausbildung über die Sozialhilfe dar. Für die Abklärung ist auf Einschätzungen von Fachpersonen zurückzugreifen. Zudem sind Ausbildungswege zu favorisieren, die innert nützlicher Frist zur wirtschaftlichen Selbständigkeit führen. Die Praxis geht namentlich bei Doktoraten oder Nachdiplomstudien von Ausbildungen aus, die nicht über Sozialhilfe zu finanzieren sind. Bei der Finanzierung von Bildungskursen steht vor allem im Mittelpunkt, ob durch die Absolvierung die Vermittelbarkeit der Person auf dem Arbeitsmarkt steigt. Darüber hinaus kann die Finanzierung für die Weiterführung einer Ausbildung abgebrochen werden, wenn feststeht, dass diese nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Diese Rechtsprechung steht nicht im Widerspruch zu den SKOS-Richtlinien, allerdings ist fraglich, ob die kosten für fort- und Weiterbildung auch übernommen werden, wenn sie nur dem erhalt oder der Förderung der sozialen Kompetenz dienen.“ (pag. 384-385)
Dal canto suo F. Wolfers, ("Fondements du droit de l'aide sociale". Ed. Paul Haupt Berna-Stoccarda-Vienna 1995) sottolinea che:
" Les secondes formations et le recyclages professionnels ne sont pas de principe financés par l'aide sociale que si la première formation suivit ne permet pas dans le cas concret d'obtenir un revenu assurant le minime vital, ou si d'autres raisons pertinentes (problèmes de santé) justifient ai changement professionnel. Les envies personnelles du bénéficiaire de l'aide sociale ne sauraient justifier valablement le financement d'une seconde formation." (pag. 166-167)
Dall'analisi della prassi dell'amministrazione e delle considerazioni della dottrina emerge dunque che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dall’assistenza sociale. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazio-ne sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
2.5. Nell’evenienza concreta, l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale, postulata con richiesta del giugno 2010 (cfr. doc. 70; 61), in quanto, avendo conseguito il Master in Teologia, egli è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente. A mente dell’amministrazione l’ulteriore formazione che il ricorrente sta intraprendendo (Master in Diritto comparato delle religioni) non risulta necessaria per assicurargli un reddito (cfr. doc. A4; 21; consid. 1.1.).
L’insorgente ritiene, invece, di non poter svolgere alcuna attività inerente la propria formazione senza prima aver ultimato il suo percorso di studi. Al riguardo egli ha specificato, da una parte, di frequentare il biennio di Master in Diritto Comparato delle Religioni presso l'Istituto internazionale di diritto canonico e diritto comparato dalle religioni (DI RE com) con sede presso la Facoltà di Teologia di __________ e parallelamente la licenza in Teologia.
Dall’altra, che ottenuti i relativi diplomi è prevista la frequenza di un ulteriore anno presso l’Università Pontificia lateranense di Roma per l’ottenimento della licenza in Diritto Canonico (cfr. doc. I; XII).
Dalle carte processuali emerge che l’insorgente - nato nel 1981 - dopo aver frequentato le scuole dell’obbligo (cfr. doc. 27; 28) e il liceo scientifico presso l’Istituto __________, ottenendo, nel 2003, il relativo diploma rilasciato dal Ministero degli affari esteri della __________ (cfr. doc. 29), si è iscritto alla Facoltà di Teologia di __________ (cfr. doc. 24).
Nel giugno 2009, al termine dei cinque anni (dieci semestri) previsti dal relativo programma di studi (cfr. doc. 24; www.__________), egli ha conseguito il Master / Baccelierato in Teologia con la menzione magna cum laude (cfr. doc. 30; 31).
Nel settembre 2009 il ricorrente ha, poi, iniziato un Master in diritto comparato delle religioni della durata di due anni (cfr. doc. 24; 30).
In sede di udienza del 30 maggio 2011, l’insorgente, rispondendo a una domanda del Presidente del TCA, ha indicato che “intende conseguire il master in diritto comparato delle religioni, la licenza in diritto canonico (che gli permetterebbe di essere attivo presso i tribunali o presso gli uffici amministrativi non vincolati allo stato di ordine) e, parallelamente, la licenza in teologia” (doc. XII pag. 1).
Egli, a quest’ultimo riguardo, ha precisato che con la licenza in teologia è possibile proseguire fino al dottorato e successivamente ottenere l’abilitazione per la libera docenza (di tipo ecclesiale; cfr. doc. XII pag. 1).
2.6. A proposito delle possibilità lavorative che si aprono con il conseguimento del Master – Baccelierato in Teologia, il TCA rileva che l’art. 23 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990, relativo all’insegnamento religioso, prevede che:
" 1L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell’art. 49 della Costituzione federale.
2La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio di ogni anno dall’autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d’età.
3La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d’insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.
4La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.
5Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.
6Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:
- lo statuto dell’insegnante di religione;
- l’organizzazione dell’insegnamento religioso.”
Il 10 febbraio 1993 è stata conclusa una Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione fra il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, da una parte, l’Ordinario della Diocesi di __________ e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (detti in seguito Autorità ecclesiastiche), dall’ altra.
Giusta l’art. 1 della menzionata Convenzione la stessa si applica, fra l’altro, alla scuola media.
L’art. 2 della Convenzione enuncia che:
" 1I docenti di religione cattolica sono designati dall’Ordinario della Diocesi di __________ (detto in seguito Ordinario); nelle scuole elementari l’insegnamento è attribuito al parroco (o amministratore parrocchiale) oppure a una persona da lui designata.
2I docenti di religione evangelica sono designati dal Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino (detto in seguito Consiglio sinodale).
3La designazione è comunicata al Consiglio di Stato per le scuole cantonali, ai Municipi per le scuole comunali e alle Delegazioni scolastiche consortili per le scuole consortili.”
L’art. 12 cpv. 1 della Convenzione contempla i requisiti di assunzione per l’insegnamento della religione cattolica:
" Per l’ insegnamento della religione cattolica nei diversi gradi e ordini di scuola sono ritenuti validi i seguenti titoli di studio:
a. per le scuole elementari e per le scuole speciali:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica;
3. la licenza in scienze religiose;
4. la licenza accademica con teologia come seconda o terza materia;
5. il diploma di fine studi teologici;
6. il diploma diocesano di catechesi, preceduto preferibilmente da un titolo di studio medio superiore o di grado equipollente.
b. per le scuole medie:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione apostolica.
c. per le scuole postobbligatorie a tempo pieno:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana”.
Ai sensi del cpv. 3 di tale disposto:
" In difetto di candidati in possesso dei titoli richiesti possono essere assunti candidati in possesso di altri titoli giudicati idonei da una commissione composta di rappresentanti dello Stato e delle Autorità ecclesiastiche.”
Per quanto attiene alla procedura di assunzione (concorso), l’art. 14 della Convenzione sancisce che:
" L’assunzione dei docenti di religione nelle scuole cantonali avviene tramite concorso pubblicato dalle Autorità ecclesiastiche sugli organi ufficiali delle rispettive Chiese e sul Foglio Ufficiale.
L’art. 12 della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione, come visto, prevede quali requisiti per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie, in particolare, la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle Facoltà riconosciute in base alla Costituzione Apostolica “Sapientia Christiana” oppure il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione Apostolica.
La Costituzione Apostolica Sapientia Christiana elaborata da Giovanni Paolo II nell’aprile 1979 all’art. 47 § 1. enuncia, infatti, che i gradi accademici, che si conferiscono in una Facoltà Ecclesiastica, sono: il Baccalaureato, la Licenza, il Dottorato (cfr. www.vatican.va).
La Facoltà di Teologia di __________ è abilitata a conferire a nome della Santa Sede, a norma della Costituzione Apostolica Sapientia Christiana, i gradi di baccellierato (= Master in Teologia), licenza (Master in Advances Studies) e dottorato in teologia (cfr. www__________; www.__________.ch/educazione).
Ne discende che coloro che conseguono il titolo di Master in Teologia, ovvero il baccellierato (o baccalaureato) in Teologia, presso la Facoltà di Teologia di __________ dispongono del titolo necessario per insegnare la religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie ai sensi dell’art. 23 della Legge della Scuola e dell’art. 12 della Convenzione sull’organizzazione dell’insegnamento religioso e sullo statuto dell’insegnante di religione.
I requisiti pubblicati sul bando di concorso per docenti di istruzione religiosa nelle scuole medie sono i seguenti:
" a) Per le scuole medie:
1. la licenza o il dottorato in teologia o in filosofia delle facoltà riconosciute in base alla Costituzione apostolica “Sapientia Christiana”;
2. il diploma di baccalaureato in teologia secondo la citata Costituzione apostolica.” (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286)
Ciò, del resto, emerge pure da un messaggio di posta elettronica del 30 maggio 2011 inviato da __________, direttore dell’Ufficio di istruzione religiosa e scolastica della Diocesi di __________, al ricorrente (cfr. doc. XXI1), al quale quest’ultimo era stato indirizzato da __________, Aggiunto alla direzione del Decs, Divisione della scuola, Ufficio dell’insegnamento medio (cfr. doc. XXI2).
2.7. Il ricorrente, in un messaggio di posta elettronica del 30 luglio 2010 indirizzato a __________ dell’USSI (cfr. doc. 15), ha riconosciuto che il titolo di Master in Teologia permette di insegnare.
Egli ha però aggiunto che:
" (…) ho conseguito un Master in Teologia, concludendo la prima formazione. Questo diploma, tuttavia, non consente l’esercizio di un’attività in modo immediato. Gli studenti laici, che non proseguono con una specializzazione, possono prospettarsi un futuro professionale in qualità di insegnante nelle scuole medie-superiori. Ma per poter essere inseriti nel corpo docente bisogna frequentare anzitempo presso l’ASP di __________ una formazione supplementare adeguata (oltre che in seguito partecipare a concorsi pubblici e/o essere inseriti nelle istituzioni competenti), inoltre il parlamento sta programmando e già sperimentando delle novità circa la formazione del corpo docente e le ore di religione negli istituti scolastici. Uno studente che ha intenzione di applicarsi per questa professione ha la possibilità di “farsi le ossa” (mi passi l’espressione) facendo qualche ora di religione alle scuole elementari, se il parroco del comune presso cui si trova l’istituto scolastico (e forse anche la Diocesi) glielo concedono. Ma quest’ultima attività, dal punto di vista fiscale, per non dilungarmi troppo, non consente di raggiungere neanche il minimo vitale a fronte dell’impegno necessario. Anche insegnare nelle scuole medie-superiori in pochi casi permetterà di raggiungere un salario che permetta di mantenere una eventuale famiglia (…).” (Doc. 15)
In sede di udienza davanti al Presidente del TCA l’insorgente ha ribadito che per poter essere assunti come insegnante di religione nelle scuole medie, per quanto a sua conoscenza, occorre frequentare l’Alta Scuola Pedagogica (cfr. doc. XII pag. 2).
Al riguardo il TCA osserva, in primo luogo, che l’art. 47 della Legge della Scuola, concernente l’abilitazione e in vigore dal 12 maggio 2009, enuncia che:
" 1L’abilitazione all’insegnamento è il riconoscimento da parte dell’autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.
2Il Dipartimento della SUPSI che integra l’Alta scuola pedagogica (ASP) ha il compito di conferire l’abilitazione all’insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.
3L’abilitazione all’insegnamento vale, di regola, per il grado o l’ordine di scuola per il quale è conseguita.
4È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantonali o internazionali.”
In secondo luogo, che per i docenti di religione cattolica, a differenza dei docenti delle altre materie (cfr. FU 7/2010 del 26 gennaio 2010 pag. 680), l’abilitazione all’insegnamento rilasciata dal Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (cfr. www.supsi.ch), che dal 2009 ha ripreso le attività dell’Alta scuola pedagogica, non risulta un requisito generale per poter concorrere per posti di insegnante (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286).
Sul bando di concorso per docenti di istruzione religiosa cattolica nelle scuole cantonali – anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 – è, in effetti, indicato che:
" I nuovi docenti assunti sono tenuti a conseguire – secondo modalità e tempi da definire - l’abilitazione all’insegnamento presso il Dipartimento della formazione e dell’apprendimento della SUPSI (SUPSI-DFA).” (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286)
Da ciò emerge che un docente viene dapprima assunto sulla base dei suoi titoli di studio (cfr. consid. 2.8.) e in seguito effettuerà l’abilitazione.
In proposito giova rilevare che i concorsi per i docenti di istruzione religiosa cattolica nelle scuole cantonali vengono pubblicati separatamente dai concorsi scolastici riferiti alle altre materie (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286; FU 7/2010 del 26 gennaio 2010 pag. 679).
Il concorso per incarichi di docenti di istruzione religiosa cattolica nelle scuole cantonali è aperto dall’Ufficio insegnamento religioso scolastico (UIRS) della Diocesi di __________ (cfr. FU 23/2010 del 23 marzo 2010 pag. 2286).
Il concorso per la nomina e l’incarico di docenti delle altre materie è, per contro, aperto dalla Divisione della scuola e dalla Divisione della formazione professionale, in collaborazione con la Sezione amministrativa del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS; cfr. FU 7 /2010 del 26 gennaio 2010 pag. 679).
E’, altresì, utile evidenziare che giusta l’art. 83 della Legge della Scuola, relativo ai requisiti per le scuole elementari e scuole medie private parificate:
" 1I titoli d’idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l’insegnamento nelle scuole pubbliche.
2Per quanto riguarda l’idoneità dei docenti, il programma, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l’insegnamento privato deve uniformarsi alla presente Legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.
3L’insegnamento privato nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.”
Per quanto attiene alle scuole elementari e medie non parificate, l’art. 85 prevede unicamente che le stesse sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.
In simili condizioni, il TCA ritiene che il conseguimento del Master in Teologia presso la Facoltà di Teologia di __________ nel 2009 (cfr. consid. 2.5.) permette all’insorgente di svolgere la professione di insegnante di religione cattolica, attività lavorativa strettamente connessa alla formazione intrapresa.
Egli è, infatti, in possesso dell’essenziale requisito per insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie con sede nel Cantone Ticino.
Risulta, quindi, irrilevante quanto comunicato da __________, segretaria della Facoltà di teologia di __________ al ricorrente il 3 marzo 2011, ossia che per diventare assistente è necessario il titolo di Licenza in Teologia o il master of Advances Studies (cfr. doc. A1).
Non è, poi, corretto quanto dalla medesima asserito all’insorgente l’11 marzo 2011, e meglio che il diploma Master/Baccellierato in Teologia non abilita a svolgere alcuna attività professionale e che allo scopo è necessario proseguire la formazione (cfr. doc. A2).
Va peraltro rilevato che in Svizzera il titolo di Master in Teologia, oltre all’insegnamento, apre una vasta gamma di possibilità di impieghi anche al di fuori della Chiesa, come ad esempio giornalista, animatore socioculturale, assistente sociale, collaboratore nella cooperazione allo sviluppo, archivista, bibliotecario scientifico (cfr. www.berufsberatung.ch).
Il ricorrente, nel suo scritto del 30 giugno 2011, ha auspicato che, per valutare le opportunità di lavoro scaturenti dal completamento della sua formazione, si consideri tutto il territorio nazionale, nonché l’estero (cfr. doc. XVIII).
Secondo il TCA quanto asserito dal ricorrente riguardo al fatto di avere uno sguardo proiettato anche sul resto della Svizzera e l’estero deve, giocoforza, valere, di conseguenza, anche per le attività lavorative che egli può già svolgere grazie al Master in Teologia.
Il TCA ritiene, pertanto, che il Master – Baccellierato in teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.
Del resto tale titolo viene attribuito dopo (ben) cinque anni di studi universitari.
2.8. La circostanza secondo cui il Master – Baccellierato in teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere (cfr. consid. 2.7.) non è comunque decisiva ai fini della vertenza sub judice.
Determinante è, piuttosto, l'applicazione al presente caso delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione (cfr. consid. 2.4).
Preliminarmente riguardo a quanto obiettato il 30 giugno 2011 dall'insorgente (cfr. doc. XVII) relativamente all’asserzione dell’USSI del 17 giugno 2011 (cfr. doc. XV; consid. 2.4.), e meglio che “… manca di qualsiasi valore citare unicamente la situazione di un solo cantone (l’USSI ha anche citato il canton Vaud, ma effettivamente ha trattato in seguito solo di aspetti concernenti il canton Ginevra) su ben 26 cantoni esistenti”, il TCA evidenzia che le indicazioni fornite dall’amministrazione circa il Canton Ginevra, da un lato, corrispondono a quanto previsto dalle disposizioni COSAS - a cui anche il Canton Ticino fa riferimento (cfr. art. 19; 23 Las).
Dall’altro, le stesse applicano il principio della sussidiarietà vigente nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.2.).
Pertanto tali indicazioni possono validamente valere anche per il Canton Ticino.
In concreto, anche qualora il ricorrente non potesse reperire un’attività lavorativa in virtù del Master – Baccellierato in teologia che gli consenta di ottenere un guadagno che copra il suo fabbisogno, i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. consid. 2.4.) non sono adempiuti.
In primo luogo, l’ulteriore percorso formativo che il ricorrente ha intrapreso dopo aver ottenuto il Master in Teologia non è evidentemente di breve durata.
In effetti il master in diritto comparato delle religioni si svolge su due anni (cfr. consid. 2.5.).
RI 1 ha, altresì, precisato che una formazione completa in ambito teologico con specializzazione ed eventualmente il conseguimento del grado di dottorato ha una durata di circa otto-nove anni (cfr. doc. IX).
In secondo luogo, l’insorgente non ha dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Il ricorrente ha unicamente indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe, facendo riferimento a impieghi in ambito ecclesiale presso un istituto-organismo curiale-diocesano (cfr. doc. IX).
Egli non ha specificato dettagliatamente le professioni che potrebbero entrare in linea di conto nel Canton Ticino, né al di fuori dei confini cantonali.
In sede di udienza del 30 maggio 2011 il ricorrente si è limitato ad affermare che alla conclusione degli studi è disposto a lavorare, oltre che in Ticino, in altri Cantoni e all’estero, che a quel momento stava effettuando uno stage presso il tribunale diocesano - precisando che nel 2010 le cause davanti al Tribunale diocesano in Ticino sono state circa 15 - e che in futuro vorrà effettuare uno stage presso un ufficio amministrativo diocesano (esempio economo; cfr. doc. XII).
Va, inoltre, rilevato che nel caso di specie il ricorrente ha legittimamente dato la priorità a delle scelte personali di formazione, come risulta dallo scritto del 30 giugno 2011, in cui, relativamente alla possibilità di insegnare religione, ha affermato che ciò non è pertinente con le sue scelte future, e meglio che se avesse voluto dedicarsi all’insegnamento, avrebbe scelto un’altra specializzazione (cfr. doc. XVII).
Egli ha pure riconosciuto di non aver mai considerato il titolo di Master in Teologia un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio, visto che il suo obiettivo è quello di ottenere la specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).
Come indicato nelle disposizioni COSAS al punto H6 le preferenze personali non rappresentano, tuttavia, un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale.
2.9. Quanto alle considerazioni del ricorrente riguardo al diritto allo studio (cfr. Doc. XVII: "Gli organi legislativi nazionali ed internazionali hanno stabilito il diritto allo studio e all'autodeterminazione della propria identità. Si ritiene che ogni tentativo di coazione atto a influenzare o impedire questi diritti sarebbero lesivi della dignità umana. (…)") il TCA ricorda innanzitutto ancora una volta che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13 Laps).
Al riguardo in una sentenza pubblicata in RAMI 2005 pag. 25 segg. il TFA ha, peraltro, rilevato che:
" (…) Im Bereich der Fürsorgeleistungen gilt der Grundsatz der Subsidiarität. Danach besteht ein Anspruch auf Fürsorgeleistungen erst dann, wenn eine betroffene Person die notwendigen Mittel nicht durch Selbsthilfe, Leistungsverpflichtungen Dritter oder freiwillige Mittel Drittter erhält (Wolffers, a.a. O., S. 71). Zu den Leistungsverpflichtungen Dritter gehören auch die Leistungen der Sozialversicherung (Wolffers, a.a.O., S. 72).
Die fürsorgerische Unterstützung von Flüchtlingen richtet sich grundsätzlich nach den Normen der allgemeinen Sozialhilfe, sofern die Asylgesetzgebung keine Sondernormen kennt (Wolffers, a.a. O., S. 184 f. und 191)." (RAMI 2005 pag. 30)
In un’altra sentenza pubblicata in DTF 137 V 143 Il Tribunale federale ha, invece, sottolineato che:
" (…)
3.7.1 Mit Blick auf die weiter geltend gemachte Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und der damit zusammenhängenden Frage der Abklärung bestehender Ansprüche der unterstützten Person Dritten gegenüber ist unbestritten, dass sowohl hinsichtlich der Nothilfe nach Art. 12 BV als auch im Rahmen der kantonal geregelten Sozialhilfe der Grundsatz der Subsidiarität gilt (vgl. etwa BGE 131 I 166 E. 4.1 S. 173 mit Hinweisen sowie CHRISTOPH HÄFELI, Prinzipien der Sozialhilfe, in: Das Schweizerische Sozialhilferecht, derselbe [Hrsg.], 2008, S. 73 ff.). Die unterstützte Person ist in Ausschöpfung des Subsidiaritätsprinzips verpflichtet, Leistungsansprüche Dritten gegenüber geltend zu machen."
Vedi pure STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.
Le prestazioni assicurative e previdenziali sono, dunque, prioritarie rispetto alle prestazioni assistenziali che hanno carattere complementare e suppletivo (cfr. art. 2 cpv. 1 Las). Inoltre, in base al principio di coordinamento delle prestazioni previsto dalla Laps, le prestazioni assistenziali si situano all’ultimo posto nell’ordine di priorità e vengono concesse unicamente quando il diritto a quelle precedenti è esaurito (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 2-3).
In una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ricordato che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc). Giusta l'art. 1a cpv. 1 Rbst, è assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola, di regola a tempo pieno, sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l'obbligo scolastico. L'art. 1b Rbst fissa un limite d'età (40 anni) per potere beneficiare di un assegno, mentre l'art. 2 cpv. 1 Rbst prevede che dà diritto alla borsa di studio, tra l'altro, il domicilio in Ticino dei genitori. Il citato regolamento stabilisce in seguito i limiti finanziari per le scuole fuori Cantone, fatto salvo, tra l'altro, per gli studi universitari (art. 3 Rbst), definisce il reddito computabile (art. 4 Rbst), rispettivamente il margine di manovra dell'autorità nel caso in cui i crediti annui siano superati (art. 6 Rbst), le condizioni alle quali viene concesso l'assegno di studio (art. 7) e i criteri per calcolarne l'ammontare (art. 8 a 11 Rbst). Da quel che precede emerge che, se sono adempiute le condizioni di domicilio, di età, di tipo d'istituto o di formazione, vi è un diritto ad ottenere l'assegno richiesto. Ciò è peraltro confermato dall'opuscolo edito dall'Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, il quale definisce chiaramente l'assegno di studio come un "sussidio a fondo perso, obbligatorio secondo la legge sui sussidi cantonali" (cfr. opuscolo citato punto 1.3)."
Il Regolamento delle borse di studio dell’8 marzo 1995 all’art. 1 cpv. 1 prevede poi che:
" Sono borse di studio:
a) gli assegni e i prestiti di studio previsti dalla Legge della scuola,
b) i sussidi per il perfezionamento e la riqualificazione professionale (detti in seguito sussidi professionali) previsti dalla Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua.
Giusta l’art. 1a:
" Assegni di studio
1È assegno di studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola di regola a tempo pieno sino al conseguimento di un certificato o titolo di studio, dopo l’obbligo scolastico.
Assegni di tirocinio
2E’ assegno di tirocinio il sussidio che può essere concesso per l’assolvimento di un tirocinio professionale nel Cantone, sino al conseguimento di un attestato federale o cantonale di capacità, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.
Sussidi per il perfezionamento professionale
3E’ sussidio per il perfezionamento il contributo che può essere concesso per la frequenza di un corso di perfezionamento professionale previsto dalla Legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua o per la frequenza di corsi linguistici, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale o titolo di studio.
Assegni per la riqualificazione professionale
4E’ assegno per la riqualificazione professionale il sussidio che può essere concesso a richiedenti che già hanno conseguito una prima formazione professionale e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale, oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio, oppure a persone non qualificate, con un’esperienza lavorativa adeguata che intendono conseguire un attestato federale o cantonale di capacità.
Prestiti di studio
5E’ prestito di studio, rimborsabile, l’aiuto finanziario che il Cantone può concedere in aggiunta ad un assegno di studio o in sua sostituzione, di regola solo per le formazioni superiori.
Aiuto allo studio
6È aiuto allo studio il sussidio che può essere concesso per la frequenza di una scuola privata, elementare o media parificata, se l’allievo non è in grado di frequentare la scuola pubblica.”
L’art. 7 del Regolamento delle borse di studio, relativo alle condizioni degli assegni di studio, enuncia, poi, che:
" 1L’assegno di studio è concesso per la frequenza di scuole o studi postobbligatori, di regola solo se a tempo pieno, fino all’esame finale ordinario.
2L’assegno è concesso per anno scolastico, rinnovabile per la durata minima del ciclo di studio. Non vengono sussidiati anni di ripetizione o di formazione di pari grado.
3Se richiesto quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione il sussidio viene esteso allo stage preformativo, secondo le direttive della scuola interessata.
4Nel caso di studenti che frequentano una scuola superiore a tempo parziale e che svolgono contemporaneamente un’attività lavorativa a tempo pieno o parziale, il calcolo dell’assegno può essere effettuato secondo i criteri previsti all’art. 19a, per gli assegni di riqualificazione professionale.” (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 12 del Regolamento delle borse di studio, afferente ai requisiti dei prestiti di studio, contempla che:
" 1Il prestito di studio può essere concesso, di regola solo per studi superiori, per il prolungamento del ciclo minimo di studio, per un secondo ciclo di studio, per la preparazione di un dottorato o per corsi postuniversitari, per la copertura della tassa scolastica in istituti professionali superiori all’estero, o per integrare o supplire l’assegno, oppure al richiedente che inizia la formazione dopo il quarantesimo anno di età.
2Il prestito è subordinato all’impegno di restituzione da parte del beneficiario, approvato dai genitori (se il richiedente è minorenne) e dal coniuge o dal partner registrato, senza che ciò costituisca loro impegno solidale.
3Il prestito non può essere concesso oltre il massimo cumulato da restituire di fr. 50'000.--.” (La sottolineatura è del redattore)
Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente, avendo terminato la prima formazione, non ha più diritto alla borsa di studio, intesa come assegno di studio ex art. 1a; 7 del Regolamento delle borse di studio (cfr. doc. 59; 70).
A tale proposito il TCA sottolinea che il ricorrente ha invece ricevuto l'assegno di studio durante gli studi precedenti (cfr. doc. XII). Anche grazie a questo aiuto statale egli ha così potuto portare a termine la formazione accademica di sua scelta e durata cinque anni.
Nella già citata sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha confermato una decisione con la quale l'ufficio delle borse di studio e dei sussidi del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino (in seguito: UBSS) ha negato ad una laureata in legge il diritto all'assegno di studio durante il quinto anno in quanto la durata minima degli studi, 4 anni, era già stata sussidiata.
Al riguardo l'Alta Corte ha in particolare sottolineato che:
" Come appena esposto il Consiglio di Stato è dell'avviso che solo la durata minima legale entro la quale è possibile concludere gli studi - durata che non corrisponde alla durata media o normale degli stessi - può essere sussidiata. Tale interpretazione, anche se può sembrare rigorosa in quanto non trova riscontro (come esposto di seguito) nella realtà, corrisponde tuttavia alla volontà del legislatore ticinese in materia di assegni e prestiti di studio. In effetti anche se, per quanto concerne gli studi universitari, la necessità di posticipare uno o due semestri oltre la durata minima non è del tutto inusuale ed è espressamente prevista in alcuni Cantoni, ciò non è tuttavia il caso nel Ticino ove, come emerge dai materiali legislativi, il prolungamento degli studi oltre la durata minima legale viene finanziato con il prestito di studio. Tale volontà risulta ad esempio dal DE 31.05.1996 (formulazione ripresa nei DE 22.11.1997, DE 18.02.1981 e DE 13.11.1984, quest'ultimo all'art. 6 cpv. 1) il cui art. 9 cpv. 1 specifica che "gli assegni e i prestiti di studio sono rinnovati per la durata minima del relativo ciclo di studi" o dal Rapporto di maggioranza della Commissione speciale scolastica del 29.09.1986 sull'iniziativa parlamentare 21.10.1985 ove si spiega che "l'attuale regolamentazione che stabilisce nel periodo di durata degli studi previsto dai regolamenti di facoltà il periodo massimo di concessione degli assegni a fondo perso, anche se può a volte sembrare rigido, soprattutto a causa della non corrispondenza fra durata teorica ed effettiva degli studi in certe facoltà..." (Rapporto citato pag. 4) oppure "la proposta di far durare il periodo di concessione delle borse di studio al di là dei termini di tempo necessari secondo il regolamento di facoltà per la conclusione degli studi non ha trovato il consenso della Commissione nel limite in cui con il termine di "borse di studio" si siano voluti intendere gli assegni a fondo perso. Gli stessi devono essere concedibili solo per il periodo previsto per gli studi, ritenuta invece la possibilità dello studente di far capo al prestito ... nel caso di .... qualsiasi altra seria ragione abbia provocato .... comunque il prolungamento dello studio oltre i termini previsti. Anche se in qualche caso i regolamenti di facoltà possono essersi dimostrati più ottimistici della realtà dello studio ciò non giustifica ancora che il sovvenzionamento a fondo perso degli studi debba essere strutturato in modo divergente dalle indicazioni dell'autorità universitaria" (rapporto citato pag. 7). Tale volontà è stata confermata anche quando, in seguito alla nuova perequazione finanziaria e conseguente ripartizione dei compiti tra Cantoni e Confederazione, quest'ultima si è dotata di una legge federale del 06.10.2006 (entrata in vigore l'1.1.2008) sui sussidi all'istruzione nella formazione terziaria, il cui art. 9 sancisce "che le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione e che per i cicli pluriennali il versamento dei sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi". Orbene, nel relativo messaggio 5924 del 02.05.2007 il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'applicazione rigida dell'art. 9 della legge federale poteva comportare per il Ticino un aggravio di circa 3 milioni di franchi all'anno e ha rilevato che la possibilità di mantenere lo status quo - ossia assegno per la durata minima, prestito per l'eventuale prolungamento della durata - non sembrava in contrasto con la legge federale (messaggio citato punto 9.3.1).
La durata minima legale prevista dai regolamenti universitari può rivelarsi del tutto teorica e disconnessa dalla realtà. In concreto ciò traspare chiaramente dalla e-mail del 26 aprile 2007 ove il signor B.________ (sia rammentato per chiarezza che uno studente, per potersi presentare agli esami finali, di un totale di undici, doveva obbligatoriamente partecipare a determinati corsi e presentare i relativi attestati di frequentazione) spiega che all'epoca a causa dell'effettivo ridotto dei professori, l'università non è stata capace di offrire un piano di studio così come previsto nel regolamento: "Aufgrund der ungenügenden Lehrkapazität konnte der Musterstudienplan, auf welchem die Regelstudiendauer basiert auch nie wie vorgesehen angeboten werden" con la conseguenza che "die Regelstudiendauer von 8 Semestern war damals faktisch fast nicht möglich, da die entsprechenden Veranstaltungen zu belegen waren (Testatpflicht)". ciononostante egli rileva poi che era comunque possibile, in determinati casi, di portare a termine gli studi entro la durata minima prevista dal regolamento, osservando "Die Einhaltung der Regelstudiendauer gemäss PO 98 war meines Erachtens nur in speziellen Ausnahmen möglich, z. Bsp falls anrechenbare Vorleistungen erbracht wurden [Insb, Vorhergehendes JUS-Studium an einer anderen Fakultät]".
Da quanto testé esposto discende che, contrariamente all'opinione della ricorrente la durata minima legale prevista dal regolamento universitario basilese in vigore all'epoca dei suoi studi era di otto semestri, esami compresi. La circostanza che tale durata fosse solo teorica e non corrispondesse alla realtà, rispettivamente che non potesse essere offerta dall'Università oppure che solo in casi specifici, che non corrispondono al cursus normale, potesse essere rispettata, viste le difficoltà pratiche menzionate in precedenza, non porta a considerare che la soluzione scelta dalle autorità ticinesi è insostenibile e, quindi, inficiata d'arbitrio. In altre parole la posizione adottata dalle autorità cantonali anche se può apparire rigida o addirittura opinabile, non costituisce tuttavia un'interpretazione errata del menzionato regolamento universitario né trae delle conclusioni insostenibili dagli elementi figuranti agli atti. È vero che la soluzione alla quale si giunge non è esente da difetti e può anzi apparire artificiosa in quanto distaccata dalla realtà; essa però è espressamente stata voluta dal legislatore e risulta fondata su motivi oggettivi, tanto più che per studi che si protraggono oltre la durata minima stabilita dal regolamento universitario possono essere accordati prestiti di studio. Su questo punto il ricorso è pertanto infondato e va quindi respinto."
Dall'esame delle norme di legge e della giurisprudenza citate emerge che la specializzazione intrapresa dall’insorgente dopo l’ottenimento del Master in Teologia potrebbe teoricamente essere finanziata con un prestito di studio ai sensi degli art. 1a e 12 del Regolamento delle borse di studio.
L’Ufficio delle borse di studio e sussidi ha, peraltro, precisato che per le specializzazioni vengono concessi prestiti di studio (cfr. art. 1a, 12 Regolamento delle borse di studio), ma non assegni (cfr. doc. 20).
Il ricorrente, interrogato espressamente, dal Presidente del TCA in udienza, ha però dichiarato di avere preferito non chiedere un prestito per non correre alcun rischio circa la restituzione (cfr. doc. XII).
Nello scritto del 30 giugno 2011 egli ha specificato di voler evitare l’assunzione di oneri ingenti da dover restituire seppur a interessi 0% (cfr. doc. XVII).
Tale decisione dell’insorgente se, da un lato, non è sindacabile, dall’altro, non può comportare un’assunzione di costi da parte dell’assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario.
Va, d’altronde, ancora rilevato che, qualora i tentativi concreti di reperire un’occupazione sul mercato del lavoro quale insegnante di religione cattolica o comunque in virtù del Master in Teologia non avessero dato esiti positivi, il ricorrente, sempre in virtù del principio della sussidiarietà, poteva fare ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.
Al riguardo giova sottolineare che, come rilevato in sede di udienza del 30 maggio 2011, il ricorrente, dopo aver ottenuto il primo titolo di studio - Master /Baccelierato in Teologia - nel giugno 2009 (cfr. consid. 2.6.), non si è annunciato in disoccupazione per cercare lavoro (cfr. doc. XII).
Egli, come già esposto, ha infatti riconosciuto di non aver mai considerato questo titolo un titolo finale ma soltanto un passaggio intermedio per ottenere la specializzazione in diritto canonico (cfr. doc. XII).
Solamente il 25 ottobre 2010, su indicazione dell’USSI (cfr. doc. A3 inc. 38.2011.23), l’insorgente si è, poi, effettivamente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 18 inc. 38.2011.23).
La Sezione del lavoro con decisione su opposizione del 28 gennaio 2011, confermando una precedente decisione del 4 gennaio 2011, ha stabilito che la disponibilità al collocamento del ricorrente dal momento della sua iscrizione sino alla modifica della relativa percentuale il 20 gennaio 2011 (cfr. doc. 5 inc. 38.2011.23) era del 30% (cfr. doc. A1 inc. 38.2011.23).
La Sezione del lavoro ha così motivato il proprio provvedimento:
" (…)
- il signor RI 1 sta frequentando il ciclo di Master in Diritto comparato delle religioni organizzato dall’Istituto internazionale di Diritto Comparato delle Religioni di __________ (l’anno accademico 2010/2011 è iniziato in settembre 2010 e terminerà lo stesso mese dell’anno in corso). Per quanto riguarda il semestre autunnale, i corsi avvengono solitamente il mercoledì, giovedì e venerdì, a volte però anche il lunedì, martedì e sabato; per quanto attiene al semestre primaverile, le lezioni sono impartire essenzialmente il mercoledì, giovedì, venerdì e sabato;
- l’opponente si è annunciato in disoccupazione indicando una
disponibilità lavorativa del 30% (cfr. Scheda dati personali [sottoscritta dall’assicurato] 12 novembre 2010, Domanda d’indennità di disoccupazione 23 novembre 2010, profilo della persona in cerca d’impiego [sottoscritto dall’opponente] 23 novembre 2010, verbale del colloquio di consulenza [sottoscritto dall’assicurato] avvenuto il 23 novembre 2010).” (Doc. A1 pag. 3)
L’insorgente ha impugnato la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro chiedendo il riconoscimento di una collocabilità tra il 40 e il 65% (cfr. doc. I inc. 38.2011.23).
Il ricorso è pendente davanti al TCA.
Nel caso in cui il ricorrente non avesse intrapreso il perfezionamento in Diritto comparato delle religioni e avesse cercato un’occupazione a tempo pieno, l’autorità competente avrebbe potuto considerarlo collocabile al 100%.
In proposito giova, peraltro, evidenziare che ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LADI:
" Al fine di ridurre il pregiudizio, l’assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.”
Al riguardo cfr. fra le tante STF 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003.
E’ pure utile ricordare che, secondo la giurisprudenza federale, visto che le disposizioni che garantiscono il minimo di sopravvivenza hanno un carattere sussidiario, colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze - in particolare accettando un lavoro adeguato - i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza, non adempie i presupposti legali per beneficiare di questa prestazione (cfr. DTF 130 I 71, consid. 4.3; STF 2P.156/2005 del 17 ottobre 2005; STF 2P.115/2001 dell'11 settembre 2001).
2.10. In conclusione questa Corte, richiamati il principio della sussidiarietà alla base della Las (cfr. consid. 2.2.; 2.9.), la circostanza che il solo Master/Baccellierato in Teologia ottenuto presso la Facoltà di Teologia di __________ permette di insegnare religione cattolica nelle scuole elementari, speciali e medie e di svolgere altre attività lucrative (cfr. consid. 2.6., 2.7.), nonché il fatto che, in ogni caso, le condizioni perché possano essere versati da parte della pubblica assistenza dei contributi durante lo svolgimento di una seconda formazione non sono in casu ossequiate (cfr. consid. 2.8.), ritiene che a ragione l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.
Il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o negli altri settori elencati al consid. 2.7.
Infatti il richiedente la pubblica assistenza è, prioritariamente, tenuto a intraprendere tutto quanto è necessario per (ri)trovare una propria autonomia.
A tale proposito in una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il TF ha stabilito che:
" (…)
Que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst;
que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;
(…)”
2.11. Nel ricorso l’insorgente ha indicato che:
" (…)
Nel caso la procedura di ricorso comporti tasse e spese giudiziarie il ricorrente produce copia del Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria." (cfr. doc. I)
Al riguardo va osservato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
Pertanto, in casu, non si prelevano né tasse, né spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti