Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2011.5

 

rs

Lugano

25 maggio 2011

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 aprile 2011 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 23 marzo 2011 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con una “decisione di compensazione con prestazioni AI” dell’11 agosto 2010, dopo aver osservato che la Cassa di compensazione AVS/AI l’avrebbe informato in merito al riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005, ha comunicato a RI 1 di aver proceduto a chiedere alla Cassa citata la compensazione di fr. 10’134.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006. L’amministrazione ha indicato che contro tale decisione poteva essere presentato reclamo all’USSI stesso entro 30 giorni dall’intimazione (cfr. doc. A = 485).

 

                               1.2.   RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, il 30 agosto 2010, ha interposto reclamo, rilevando segnatamente che nel progetto d’assegnazione di rendita d’invalidità temporanea del 9 aprile 2010 da parte dell’Ufficio AI, era prevista l’erogazione di una rendita AI limitata nel tempo a 9 mesi. Egli ha, inoltre, asserito di essersi comunque opposto al progetto e di essere in attesa di una decisione formale da parte dell’AI (cfr. doc. A = 483).

 

                               1.3.   Con decisione su reclamo del 23 marzo 2011 l’USSI ha stabilito, da una parte, che la decisione dell’11 agosto 2010 è nulla, dall’altra, che il reclamo del 30 agosto 2010 è privo di oggetto e stralciato dai ruoli.

                                         A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato che:

 

"  (…)

Il reclamante sostiene che la compensazione è stata fatta sulla base di un progetto di decisione AI oggetto di contestazione, che prevedeva una rendita limitata nel tempo a 9 mesi. L’UAI ha poi emesso la propria decisione il 2 settembre 2010.

 

Il reclamante sostiene che non ha attività lucrativa e vive solo grazie al reddito della moglie e all’aiuto della figlia; chiede quindi di rivedere la decisione che deve essere annullata.

 

A torto. La mancata compensazione avrebbe in concreto l’effetto di fornirgli due volte la prestazione a lui dovuta: dapprima la prestazione anticipata dall’USSI e poi la stessa prestazione riconosciuta retroattivamente dall’AI.

 

Il diritto alla restituzione diretta degli anticipi richiesti nel caso in esame dall’USSI è stabilito per legge. L’importo e il periodo della compensazione (versamento diretto dell’arretrato) nel caso concreto non sono esatti.

 

Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2006 l’USSI ha versato una prestazione assistenziale di CHF 2'711.-- mensili per un totale  di CHF 10'844.--.

 

Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2006 l’AI ha riconosciuto una rendita AI mensile retroattiva di CHF 1'126.-- per un totale di CHF 4'504.--. L’USSI ha diritto a una compensazione solo nella misura di CHF 4'504.--.

 

La decisione di compensazione non era tuttavia competenza dell’USSI ma dell’UAI che ha emesso la decisione 2 settembre 2010, per l’assicurato con l’indicazione del rimedio di diritto e meglio del ricorso al TCA, che in concreto risulta essere stato inoltrato.

 

La decisione qui impugnata è da ritenere nulla.” (Doc. B)

 

 

 

                               1.4.   Contro la decisione su reclamo RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:

 

"  1) Il ricorso di RI 1 è accolto. Di conseguenza la

decisione su reclamo del 23 marzo 2011 dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento è annullata.

 

2) E’ accolto il reclamo 30 agosto 2010 di RI 1 e viene annullata la decisione 11 agosto 2010 dell’USSI.

 

3) L’USSI verserà al sig. RI 1 fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

 

4) Protestate tasse, spese e ripetibili di questa sede.” (Doc. I pag. 2-3)

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che, siccome in sede di reclamo la decisione 11 agosto 2010 è stata annullata, il reclamo è da ritenere accolto e non privo di oggetto e stralciato dai ruoli.

                                         Egli ha precisato che la decisione 11 agosto 2010 andava annullata, poiché l’USSI, solo in un secondo tempo, è andato a verificare quanto sostenuto dallo stesso nel reclamo, ossia che la decisione dell’UAI di accordare una rendita (limitata nel tempo) era stata impugnata e che pertanto non era stata erogata alcuna rendita AI da “compensare”.

                                         Il ricorrente ha indicato che, quindi, risulta equo riconoscergli delle ripetibili per la causa vinta, senza dimenticare che l’Ufficio ha “dimenticato” di intimare la decisione al suo patrocinatore (cfr. doc. I).

 

                               1.5.   In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Preliminarmente va osservato che nell’atto ricorsuale è stato sottolineato che l’USSI non ha intimato la decisione al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 2).

 

                                         In materia di assicurazioni sociali, vale il principio generale secondo cui una notifica avviene in forma corretta, se fatta al rappresentante legale dell'assicurato, fintanto che la procura non è stata revocata (RCC 1991 pag. 393 consid. 2 con riferimenti di giurisprudenza). Secondo la giurisprudenza, infine, la notifica difettosa non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (art. 38 e 1 cpv. 3 PA; A. Kölz/I. Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1993, p. 101 N 159, cfr. anche DTF 122 V 194 consid. 2). Questo significa che deve essere esaminato, secondo le concrete circostanze, se la notifica difettosa ha tratto in inganno l'assicurato e causato un pregiudizio. Tale questione processuale deve essere comunque esaminata alla luce del principio generale della buona fede (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 2a edizione, Berna 1997, § 54 N 27 pag. 356, DTF 122 V 194 consid. 2).

 

                                         Per quanto attiene al caso di specie, dagli atti non risulta chiaramente a quale delle decisioni l’insorgente si riferisca, se alla decisione dell’11 agosto 2010 o alla decisione su reclamo del 23 marzo 2011. Entrambe, tuttavia, indicano quale destinatario dell’invio unicamente il nome del ricorrente (cfr. doc. A; B).

 

                                         In casu, pur stigmatizzando il fatto che una decisione emessa dall’USSI non sia stata immediatamente intimata al rappresentante dell’insorgente, occorre rilevare che l’avv. RA 1 ha potuto, in ogni caso, inoltrare un tempestivo reclamo all’amministrazione, rispettivamente un tempestivo ricorso a questa Corte (cfr. doc. A; I).

                                         Non vi è, quindi, alcun pregiudizio per il ricorrente.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   L’art. 22 cpv. 1 LPGA pone il principio secondo cui il diritto a prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. L’art. 22 cpv. 2 LPGA stabilisce tuttavia che i versamenti retroattivi di prestazioni dell’assicuratore sociale possono essere ceduti a) al datore di lavoro o all’assistenza pubblica o privata se questi versano anticipi, b) a un’assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

                                         L'art. 85bis dell'Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) precisa in proposito che:

 

"  1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

 

 

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

 

a.                                                                            liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

 

b.                                                                            versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

 

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

 

                                         La citata disposizione di legge non è stata modificata dall’art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell’AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

                                         Va qui evidenziato che per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI, il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

 

                                         La cifra marginale 10063 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità federale prevede quanto segue:

 

"  (…)

Les avances consenties par un employeur, une institution de prévoyance de l’employeur, par un organisme d’assistance publique ou privée ou par une assurance pour la responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées directement, mais seulement pour la même période d’octroi des avances, et jusqu’à concurrence des montants correspondants.

 

«Par même période», il faut comprendre l’intégralité de la

période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss, ATF 121 V 17).

 

                                         Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068 enunciano poi che:

                                        

"  (…)

Sont considérées comme prestations susceptibles d’être restituées directement au tiers ayant fait des avances :

 

        celles librement consenties dans l’attente de versement d’une rente, que l’assuré a obtenues sous réserve de remboursement, et moyennant l’accord écrit de sa part selon lequel les paiements rétroactifs peuvent s’effectuer directement en mains du tiers les ayant consentis;

 

        celles intervenues contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule découlant d’un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

 

Font partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la base des conditions générales d’une assurance collective pour des indemnités journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l’assurance-accidents dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d’une caisse de pension. Font partie des prestations fournies en vertu d’une obligation légale notamment celles de l’aide sociale publique."

 

Secondo le cifre marginali 10069 e 10070:

 

"  (…)

L’accord écrit de l’assuré(e) est nécessaire dans tous les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant un droit d’obtenir le remboursement des avances directement de l’AVS ou de l’AI.

 

Le tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu’il procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89)."

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità in questione riceva nello specifico ambito un potere decisionale e generale, ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27, 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1986, B. I, Nr. 40 B V a1 S. 242, nonché Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40, S. 120).

 

                                         Al riguardo va ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

 

                                         D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

                                         Come motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio.            

                                         L'incompetenza territoriale non ha, però, come conseguenza la nullità di una decisione e della decisione su opposizione (cfr. STFA I 232/03 del 22 gennaio 2004; STFA I 19/05 del 29 giugno 2005 consid. 2.6).

                                         I difetti di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp, "Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul Meno 1992, pag. 265-270).

                                         In DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:

 

"  Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen schwerwie­genden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der verfügenden Behörde komme auf dem betreffenden Gebiet all­gemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frank­furt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes ist jederzeit und von sämtlichen rechtsan­wendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg fest­gestellt werden (IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen zu entfalten."

 

                               2.5.   In concreto l’insorgente ha beneficiato di prestazioni della pubblica assistenza dal mese di agosto 2005 al mese di aprile 2006 (cfr. doc. A).

 

                                         L’USSI, l’11 agosto 2010, ha emanato una “decisione di compensazione con prestazioni AI” a seguito del riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005.

 

                                         In effetti l’UAI, il 2 settembre 2010, ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita di invalidità intera dal 1° agosto 2005 al 30 aprile 2006 (doc. 475).

 

                                         Contro tale provvedimento RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, il 30 settembre 2010 ha, però, inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e, in particolare la mancata cumulabilità delle diverse patologie di cui soffre – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il diritto ad una rendita intera d’invalidità non limitato nel tempo (cfr. doc. I inc. 32.2010.274).

 

                                         Il ricorso è tuttora pendente davanti a questa Corte.

 

                               2.6.   Il TCA rileva che, a prescindere dalla circostanza che la compensazione è stata chiesta allorché la decisione di assegnazione di una rendita AI non era ancora passata in giudicato, non è l’autorità che ha proceduto a erogare gli anticipi che deve emettere una decisione riguardo alla compensazione di crediti scaduti con anticipi concessi da terzi (cfr. STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).

 

                                         Tale autorità deve, per contro, limitarsi ad annunciare alla cassa di compensazione AVS/AI (nel caso, come in concreto, che si tratti di rendite AI arretrate) competente, tramite il relativo formulario, la propria pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         E’, per contro, l’autorità che in un secondo tempo riconosce il diritto a prestazioni con effetto retroattivo che decide relativamente alla compensazione di rendite arretrate con prestazioni fornite da terzi per lo stesso periodo (cfr. consid. 2.3., STCA 32.2010.188 del 23 febbraio 2011).

 

                                         In concreto, dunque, non è competenza dell’USSI emettere una decisione in merito alla compensazione con eventuali rendite AI arretrate, ma dell’UAI, come peraltro riconosciuto dall’USSI medesimo nella decisione su reclamo impugnata (cfr. doc. B).

 

                               2.7.   In simili condizioni, ritenuto, da un lato, l’incompetenza ratione materiae dell’USSI a pronunciarsi riguardo alla compensazione (cfr. consid. 2.5.), dall’altro, che l’incompetenza materiale costituisce un motivo di nullità (cfr. consid. 2.4.), a ragione l’USSI con la decisione su reclamo impugnata ha stabilito che il provvedimento dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) è nullo.

 

                                         Ne consegue che il reclamo, a differenza tuttavia di quanto deciso dall’USSI, non è privo di oggetto e stralciato dai ruoli, bensì accolto (STFA K 82/05 del 27 luglio 2005; STCA 39.2001.45 del 19 giugno 2001).

 

                               2.8.   Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per la procedura di reclamo (cfr. doc. I).

 

                                         Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

                                         Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 52 n. 42-43 ad art. 37 n. 26; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

                                         Il TFA, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

 

                                         Visto che, come appena esposto, nella procedura di reclamo le ripetibili vengono accordate soltanto in casi particolari e ritenuto che il reclamo doveva essere accolto, gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci riguardo al diritto del ricorrente a ripetibili nella procedura di reclamo.

 

                               2.9.   Vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto, per la procedura davanti a questo Tribunale, all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    Il dispositivo della decisione su reclamo del 23 marzo 2011 è annullato e modificato come segue:

 

                                               " 1.  Il reclamo 30 agosto 2010 è accolto ai sensi dei considerandi.

        § E’ accertata la nullità della decisione 11 agosto 2010 dell’USSI.

 

   2.  Non si prelevano tasse e spese."

 

                                         §§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci in merito all’eventuale diritto del ricorrente a ripetibili in sede di reclamo come indicato al consid. 2.8.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’USSI verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) per la procedura dinanzi al TCA.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti