Raccomandata |
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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 18 luglio 2011 di
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1. RI 1 2. RI 2
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contro |
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la decisione su reclamo del 15 giugno 2011 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 16 giugno 2010 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha ordinato a RI 2 di restituire l’importo di fr. 27'213.20 percepiti indebitamente a titolo di prestazioni assistenziali per il periodo gennaio 2007 - febbraio 2010, in quanto nel febbraio 2010 è emerso che la stessa, nel lasso di tempo menzionato, ha percepito un’entrata mensile piuttosto regolare da parte della zia, come aiuto di sostentamento non dichiarato all’USSI (cfr. doc. V4).
1.2. Con ulteriore decisione dell’11 febbraio 2011 l’USSI ha parzialmente accolto la domanda di condono inoltrata dai coniugi RI 1 il 6 luglio 2010 (cfr. doc. V3), riducendo l’ammontare da rimborsare a fr. 21'603.20.
L’amministrazione, al riguardo, ha considerato che per i mesi da maggio 2009 a febbraio 2010 non si può negare ai coniugi RI 1 la buona fede, visto che con la richiesta di rinnovo del maggio 2009 RI 2 aveva segnalato il reddito di fr. 1'300.-- ricevuto il 10 marzo 2009 dalla zia, il quale non è però stato computato nella relativa decisione di prestazioni 7 maggio 2009.
Per contro per il lasso di tempo precedente, ossia da gennaio 2007 ad aprile 2009, l’USSI ha stabilito che non è adempiuto il requisito della buona fede, poiché non vi è stata la necessaria segnalazione di tale reddito (cfr. doc. V2).
1.3. A seguito del reclamo interposto dai coniugi RI 1, rappresentati dall’avv. RA 1 (cfr. doc. V1), l’USSI, il 15 giugno 2011, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo provvedimento dell’11 febbraio 2011.
In particolare l’amministrazione ha rilevato che quanto sostenuto dai reclamanti, ovvero di aver segnalato il reddito in oggetto alla funzionaria del Comune, nonché all’USSI, non risulta dimostrato (cfr. doc. A).
1.4. La decisione su reclamo del 15 giugno 2011 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA dai coniugi RI 1, sempre patrocinati dall’avv. RA 1, i quali hanno chiesto l’accoglimento integrale della domanda di condono del 6 luglio 2010 e il conseguente integrale annullamento dell’ordine di restituzione.
A motivazione delle proprie pretese i medesimi hanno addotto segnatamente di non aver mai nascosto alcunché e di aver informato dell’aiuto percepito dalla zia le competenti autorità preposte all’erogazione delle prestazioni assistenziali.
All’impugnativa essi hanno allegato una dichiarazione del Municipio di __________ dell’11 luglio 2011 e una dichiarazione del signor __________, sempre datata 11 luglio 2011, specificando che tali documenti attestano, da un lato, in modo inequivocabile l’aiuto della zia. Dall’altro, che questo aiuto non poteva essere considerato alla stregua di un reddito costante dovuto in forza di particolari contingenze o rapporti giuridici, ma che si trattava semplicemente di un aiuto indispensabile assicurato da un familiare per permettere alla loro famiglia di far fronte alle spese più urgenti in attesa delle decisioni dell’USSI, come pure di provvedere a necessità particolari non coperte dalle prestazioni assistenziali quali, ad esempio, i costi connessi all’inizio di un apprendistato oltre Gottardo da parte del figlio e al seguente rientro in Ticino, le spese legate a problemi depressivi, ecc.
A mente dei ricorrenti l’aiuto della zia non va, dunque, considerato quale reddito autonomo della loro famiglia, bensì quale aiuto straordinario - benché versato con una certa regolarità - per far fronte alla carenza di liquidità e provvedere a eventi del tutto indipendenti dalla pratica di assistenza.
Essi hanno sottolineato che trattavasi di aiuti da restituire.
Gli insorgenti ritengono che non possa essere mosso loro alcun rimprovero per aver attinto, in un momento particolarmente difficile della loro esistenza, a prestiti di conoscenti in attesa degli aiuti sociali e a complemento degli stessi in talune circostanze.
Al riguardo essi hanno precisato di aver parlato di questo loro agire con tutti gli addetti all’istruzione della loro pratica che, in caso di dubbio, avrebbero potuto e dovuto meglio inquadrare la situazione venutasi a creare.
I ricorrenti hanno, infine, evidenziato di avere difficoltà nell’esprimersi correttamente in italiano, avendo seguito tutta la scolarizzazione in tedesco. Essi sono, perciò, del parere che gli addetti dell’USSI, anche sulla base di questa circostanza, avrebbero dovuto prestare maggiore attenzione nell’evasione della loro pratica (cfr. doc. I).
1.5. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Su richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. V) l’amministrazione, il 20 settembre 2011, ha inviato alcuni documenti non contenuti nell’incarto trasmesso al TCA, e meglio l’ordine di restituzione del 16 giugno 2010, la domanda di condono del 6 luglio 2010, la decisione dell’11 febbraio 2011 e il reclamo del 4 marzo 2011 (cfr. doc. V1-V4).
1.7. I doc. V e V1-V4 sono stati inviati all’avv. __________ per conoscenza (cfr. doc. VI).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia correttamente o meno negato ai ricorrenti il condono della restituzione dell’importo di fr. 21'603.20 percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali dal gennaio 2007 all’aprile 2009.
2.3. I ricorrenti hanno contestato il provvedimento del 15 giugno 2011 emesso dall’USSI innanzitutto per motivi d’ordine formale.
In effetti gli insorgenti, con l’atto di ricorso, hanno implicitamente invocato una lesione del diritto di essere sentiti, sostenendo che l’USSI, sia nella decisione dell’11 febbraio 2011 che nella decisione su reclamo del 15 giugno 2011 si è limitato a esporre i principi generali che regolano le prestazioni dell’assistenza sociale senza per contro chinarsi sulle loro contestazioni specifiche (cfr. doc. I pag. 2).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo contestata.
Infatti da quest'ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’USSI non ha riconosciuto agli insorgenti la buona fede per il periodo dal gennaio 2007 all’aprile 2009, negando così loro il condono della restituzione delle prestazioni assistenziali percepite indebitamente in quell’arco di tempo (cfr. doc. A).
Del resto i ricorrenti, patrocinati dall’avv. __________, hanno potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei loro confronti, visto che l'hanno impugnata dinanzi a questo Tribunale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento.
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
2.5. Relativamente all’obbligo di informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:
" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.
2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”
L’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:
" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.
2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”
2.6. Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Giusta l'art. 26 Laps:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps
"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."
Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.
2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).
Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).
È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).
Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).
Questo
concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).
2.8. Nel caso in esame, per quanto concerne l’obbligo di restituzione fatto valere dall’USSI, va osservato che dagli atti risulta che la zia della ricorrente, __________, nel periodo determinante – gennaio 2007 - aprile 2009 – ha effettuato con una certa regolarità, come ammesso dagli insorgenti nell’atto ricorsuale (cfr. doc. I pag. 3), dei versamenti di denaro di importi oscillanti tra fr. 1'000.-- e fr. 1'300.-- mensili a favore della nipote e del marito di quest’ultima (cfr. doc. 175-287; 645).
I ricorrenti, non impugnando l’ordine di restituzione del 16 giugno 2010 hanno, d’altronde, riconosciuto tale entrata.
Al riguardo giova, per inciso, evidenziare, da una parte, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Dall’altra, che da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
In una recente sentenza 42.2011.6 del 10 novembre 2011 questa Corte, nel caso di un ricorrente al quale l’USSI aveva negato una prestazione assistenziale per i mesi di maggio e giugno 2010, rilevando, dopo aver ricordato che nell’ambito dell’assistenza sociale vale il principio fondamentale della sussidiarietà, che per quei due mesi il richiedente aveva potuto disporre per far fronte alle proprie spese dell’aiuto e sostegno di amici, ha stabilito, relativamente al mese di maggio 2010, quanto segue:
" (…)
Relativamente al mese di maggio 2010, il TCA rileva innanzitutto che la giurisprudenza menzionata al consid. 2.7., e meglio che l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. RAMI 2005 pag. 30), non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO).
Tale prestito a breve termine permette peraltro comunque di coprire le spese per il proprio mantenimento di base.
Questa questione non merita, tuttavia, di particolari approfondimenti.
Infatti, anche nel caso concreto volendo per ipotesi considerare che l’assistenza sociale è esclusa soltanto qualora sia erogato un aiuto volontario a titolo gratuito senza obbligo di rimborso, la domanda di prestazioni assistenziali interposta da X. per il mese di maggio 2010 non potrebbe in ogni caso essere accolta.
Il ricorrente, in effetti, non ha minimamente comprovato a che titolo, se in virtù di un mutuo o di una donazione, ha potuto beneficiare di una somma di denaro da parte di terzi.
Più specificatamente egli non ha dimostrato quanto allegato, ossia il carattere di prestito soggetto a restituzione della somma che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I, A3).
Al riguardo questa Corte osserva che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 Lptca; STF 8C_239/2009 del 14 agosto 2009; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; STFA I 76/00del 5 giugno 2000; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Inoltre, il principio inquisitorio trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA a cui rinvia l’art. 33 cpv. 3 Laps; art. 16 cpv. 1 Lptca ; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).
Questo obbligo comprende, segnatamente, quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In proposito è utile segnalare che la nostra Massima Istanza, con la sentenza 8C_580/2009 del 15 dicembre 2009, ha confermato un ordine di restituzione di prestazioni assistenziali a seguito della scoperta di una ingente somma di denaro in contanti non dichiarata all’autorità competente.
Il TF, in effetti, ha stabilito che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione credibile in merito alla provenienza del denaro trovato.
Ciò significa che nel caso di specie il ricorrente era, quindi, tenuto a fornire elementi sostanziali per poter decidere in merito, ritenuto, peraltro, che lo stesso ha avuto a più riprese la possibilità di sostanziare le proprie allegazioni circa il prestito che avrebbe ricevuto da più amici (cfr. doc. I; A3), e meglio in occasione dell’incontro con i funzionari dell’USSI presso il Comune di Z. nel luglio 2010 (cfr. doc. 94; 40), in sede di reclamo e in sede ricorsuale.
L’insorgente, al contrario, si è limitato ad affermare in modo vago e generico di essere stato aiutato da più amici con un prestito in denaro da rimborsare (cfr. doc. I; A3).
Egli non solo non ha indicato che le somme ricevute da terzi hanno fatto oggetto di riconoscimento di debito (al riguardo cfr. STF 9C_67/2011 del 29 agosto 2011 consid. 5.3.), né ha prodotto delle dichiarazioni delle persone che avrebbero conferito del denaro al ricorrente nelle quali queste ultime confermano di avergli concesso dei prestiti da restituire, ma neppure ha fornito il nominativo degli asseriti amici che avrebbero provveduto ad anticipargli degli importi.
Il ricorrente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo agli asseriti prestiti ricevuti da terzi nel periodo in questione da rimborsare (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3).
Gli (asseriti) aiuti ricevuti vanno, pertanto, considerati nell'evenienza concreta quali donazioni.
Di conseguenza, in virtù della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.7.) e delle direttive COSAS (cfr. consid. 2.8.), ritenuto che per il mese di maggio 2010 il ricorrente e Y., per loro stessa ammissione (cfr. doc. I; A3), grazie all’aiuto di amici e al reddito da attività lavorativa conseguito da quest’ultima per la sua attività di 3 ore alla settimana (cfr. doc. A2; consid. 2.6.), hanno potuto far fronte alle spese relative al proprio fabbisogno e alla pigione (per il pagamento dei premi della cassa malati l’USSI ha comunque riconosciuto una prestazione speciale sia per l’insorgente che per Y.; cfr. doc. 58; 59; 40; 94), l’USSI a ragione ha negato al ricorrente una prestazioni assistenziale per il mese di maggio 2010. (…)”
Nella presente fattispecie in uno scritto del 11 luglio 2011 __________ (contabile del ricorrente), riguardo ai versamenti di denaro effettuati dalla zia a favore dei ricorrenti, ha indicato che:
" (…) molto spesso il sussidio arrivava in ritardo rispetto alle scadenze (affitto, cassa malati, conti dei medici ecc.) e che, per poter pagare l’affitto, la Sig.a RI 2 chiedeva un prestito alla Zia con la quale vi era un accordo di restituzione non appena la precaria situazione finanziaria e familiare lo avrebbe permesso.” (Doc. B)
Anche nell’impugnativa i coniugi RI 1 hanno puntualizzato che si trattava di aiuti da restituire (cfr. doc. I).
Benché sia stato fatto riferimento al concetto di prestito da restituire, i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova in merito.
Ne discende che il denaro bonificato dalla zia a favore della famiglia RI 1 va qualificata quale donazione da considerare nel calcolo della prestazione assistenziale in virtù del principio della sussidiarietà (cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011 citata sopra).
Conseguentemente nell’arco di tempo gennaio 2007 - aprile 2009 i redditi computabili ai sensi della Las e della Laps (cfr. consid. 2.4.) della famiglia RI 1, che comprendevano, oltre alle entrate da attività lavorativa, anche i versamenti di denaro effettuati a suo favore dalla zia, erano più elevati rispetto a quanto ritenuto dall’amministrazione nelle decisioni relative alle prestazioni assistenziali ordinarie per quel periodo, in cui erano stati conteggiati unicamente gli introiti da attività lavorativa (cfr. doc. 366; 381; 406; 422; 430; 462; 468; 663; 673; 711; 725; 766; 787; 805; 818; 831; 853; 859).
E’, perciò, evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dei ricorrenti (cfr. art. 10 Reg.Laps), il calcolo della prestazione assistenziale andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.
In simili condizioni gli insorgenti, da un profilo oggettivo, hanno dunque percepito indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo gennaio 2007 - aprile 2009 per un importo complessivo di fr. 21’603.20 (cfr. doc. V4; consid. 1.1.; 1.2.).
2.9. Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).
La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag.
481).
Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,
" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."
Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa,
l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare
(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo
2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss;
DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se
non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
2.10. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.
Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.
2.11. Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato la buona fede dei ricorrenti, poiché gli stessi, contrariamente ai loro obblighi, non avrebbero segnalato di percepire con una certa regolarità delle somme di denaro dalla zia di RI 2 (cfr. doc. V2).
Gli insorgenti, dal canto loro, sostengono di non aver mai nascosto alcunché e di aver informato dell’aiuto percepito dalla zia le autorità preposte all’erogazione delle prestazioni assistenziali.
In particolare essi hanno indicato di aver segnalato l’aiuto fornito dalla zia all’impiegato del Comune di __________ incaricato dell’invio di tutta la documentazione relativa alla pratica USSI, nonché alla signora __________ dell’USSI che ha gestito la loro pratica per un certo periodo.
I ricorrenti hanno, inoltre, fatto valere che tale aiuto non poteva essere considerato alla stregua di un reddito costante dovuto in forza di particolari contingenze o rapporti giuridici, ma che si trattava semplicemente di un aiuto indispensabile assicurato da un familiare per permettere alla loro famiglia di far fronte alle spese più urgenti in attesa delle decisioni dell’USSI, come pure di provvedere a necessità particolari non coperte dalle prestazioni assistenziali (cfr. doc. I; V1).
2.12. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto attiene all’asserita comunicazione dell’aiuto economico da parte della zia all’impiegato del Comune di __________ incaricato dell’invio di tutta la documentazione relativa alla pratica USSI (cfr. doc. V1), rileva dapprima che l’art. 11 Reg.Laps prevede che prima di inoltrare una richiesta per l’ottenimento di una delle prestazioni sociali di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. a), d), e), f), g) e h) della Laps il cittadino si rivolge al suo Comune di domicilio per ottenere le relative informazioni, raccogliere la documentazione e fissare l’appuntamento presso lo sportello competente (cpv. 1).
Il Comune assiste il richiedente ad accedere allo sportello ed a procurarsi i documenti necessari (cpv. 2).
Il Comune trasmette allo sportello la documentazione completa almeno tre giorni prima dell’appuntamento allo sportello (cpv. 3).
Nel caso di specie, alla luce della funzione e dei compiti dei Comuni, ci si potrebbe chiedere se il Comune vada o meno considerato un organo amministrativo che, unitamente allo Sportello Laps e all’USSI, concorre alla determinazione delle prestazioni assistenziali e quindi se un’informazione fornita a un funzionario comunale addetto alle pratiche che devono poi essere trasmesse allo Sportello Laps permetta oppure no di ritenere ossequiato l’obbligo per i richiedenti, rispettivamente per i beneficiari dell’assistenza sociale di avvisare in merito a ogni elemento che possa influire sulla quantificazione del reddito e a ogni relativo cambiamento da parte (cfr. art. 21, 30 Laps; 67, 68 Las; consid. 2.5.).
Tali questioni possono tuttavia restare insolute.
Al riguardo è utile rilevare che il TCA, in una recente sentenza 39.2010.17 del 17 febbraio 2011, cresciuta in giudicato incontestata, relativa a un caso di perenzione del diritto alla restituzione di assegni integrativi versati a degli assicurati, ha del resto lasciato irrisolta la questione di sapere se gli Sportelli Laps vadano o meno considerati un organo amministrativo che unitamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari concorre alla determinazione della pretesa di restituzione e quindi, qualora lo Sportello Laps sia stato informato di un fatto rilevante ai fini della determinazione del diritto e se del caso dell’importo degli assegni integrativi e di prima infanzia, se torni applicabile oppure no la giurisprudenza afferente all’inizio del termine di perenzione nel caso la determinazione della pretesa di restituzione presupponga il concorso di parecchi organi amministrativi (cfr. DTF 112 V 180; STFA I 118/97 del 6 luglio 1998; STCA 38.2000.162 pubblicata in RDAT II-2001 N. 95).
Nella presente evenienza, in effetti, come verrà meglio esposto in seguito, quanto comunicato dai ricorrenti al Comune di __________ non consente in ogni caso di concludere che gli stessi abbiano percepito in buona fede le prestazioni assistenziali concernenti il periodo gennaio 2007 - aprile 2009.
2.13. L’attestazione del Comune di __________ dell’11 luglio 2011, firmata dal Sindaco e dal segretario, rilasciata su richiesta di RI 2 all’attenzione dell’avv. RA 1, ha il seguente tenore:
" - Dal gennaio 2007 la famiglia RI 1 beneficia del contributo
assistenziale preavvisato favorevolmente dal Municipio in data 14.5.2007;
- La situazione economica famigliare subiva spesso cambiamenti. Problemi alla schiena del marito con conseguente operazione, attesa dell’AI; problemi depressivi, partenza della figlia maggiorenne, inizio dell’attività lucrativa indipendente del marito (risultata poi poco redditizia), difficoltà del figlio (1993) a trovare un posto di apprendistato (trasferitosi poi in Svizzera interna e in seguito ritornato in Ticino);
- La signora RI 2 è stata sentita parecchie volte anche dal Capodicastero __________;
- Negli incontri per il rinnovo del contributo assistenziale la signora RI 2 ha accennato, all’impiegata della cancelleria comunale, che sua zia, occasionalmente le dava una mano, ma che non erano versamenti costanti e indirizzati prevalentemente ai pronipoti o per eventi particolari (operazione alla schiena del marito in Svizzera interna).” (Doc. C)
Dalla dichiarazione del Comune di __________ emerge, dunque, che effettivamente la ricorrente ha accennato all’impiegata della cancelleria comunale che la zia aiutava finanziariamente la sua famiglia.
L’informazione fornita dall’insorgente riguardava, tuttavia, aiuti occasionali indirizzati ai suoi figli o per eventi particolari e non invece versamenti regolari, come peraltro affermato dal Comune stesso (cfr. doc. C in fine).
Dalla documentazione afferente al conto postale dei ricorrenti si evince, per contro, che la zia, nel periodo in questione, ha corrisposto ai coniugi RI 1 delle somme di denaro oscillanti tra i fr. 1'000.-- e fr. 1'300.-- al mese in modo piuttosto regolare e continuativo (cfr. doc. 175-287; 645).
Il contenuto della comunicazione dell’insorgente al Comune di __________ non corrisponde, quindi, alla realtà dei fatti.
L’insorgente, pertanto, con la segnalazione effettuata all’incaricata comunale, che è risultata perlomeno incompleta, non ha adempiuto il proprio obbligo legale di informazione.
Di conseguenza, da questo profilo, non può essere riconosciuta ai coniugi RI 1 la buona fede.
2.14. RI 2 e RI 1, nel reclamo del 4 marzo 2011 interposto contro la decisione dell’11 febbraio 2011 con cui l’USSI ha parzialmente accolto la domanda di condono presentata dagli stessi il 6 luglio 2010 (cfr. doc. V3; V2) riducendo l’ammontare da rimborsare da fr. 27'213.20 a fr. 21'603.20, hanno fatto valere di aver segnalato alla signora __________, che all’USSI avrebbe gestito per un certo periodo la loro pratica, i versamenti effettuati dalla zia di RI 2 (cfr. doc. V1).
Nel ricorso, però, gli insorgenti non hanno più asserito alcunché in relazione specificatamente alla comunicazione che avrebbero fatto alla signora __________, nonostante nella decisione su reclamo del 15 giugno 2011 l’USSI abbia indicato che la segnalazione alla funzionaria dell’amministrazione circa i bonifici da parte della zia pretesa dai ricorrenti non risulta dimostrata (cfr. doc. A pag. 3).
I coniugi RI 1, del resto, nemmeno hanno sostenuto di aver informato la signora __________ in merito al fatto che la zia effettuava dei versamenti a loro favore di importi oscillanti tra i fr. 1'000.-- e i fr. 1'300.-- al mese con una certa regolarità (sul tema cfr. consid. 2.13.).
Gli insorgenti, inoltre, benché con il ricorso abbiano chiesto l’audizione di alcuni testi (cfr. doc. I pag. 3), non hanno postulato di sentire la signora __________.
In simili condizioni, occorre concludere che la funzionaria dell’USSI non è stata debitamente informata circa i versamenti di somme tra i fr. 1000.-- e 1'300.-- mensili avvenuti piuttosto regolarmente e in modo continuativo da parte della zia nel periodo gennaio 2007 – aprile 2009.
L’asserzione ricorsuale dei coniugi RI 1 secondo cui gli stessi avrebbero difficoltà nell’esprimersi correttamente in italiano, avendo seguito tutta la scolarizzazione in tedesco (cfr. doc. I), è ininfluente ai fini dell’esito della presente vertenza.
In effetti l’esame del conteggio - costituito prevalentemente da importi - relativo alla prestazione assistenziale non richiede conoscenze approfondite della lingua italiana.
Pertanto non può essere riconosciuta la buona fede dei coniugi __________ per quanto attiene alle prestazioni assistenziali percepite nel lasso di tempo gennaio 2007 – aprile 2009.
2.15. In ogni caso è utile evidenziare che il TF, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché abbia avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non ha prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.
L’Alta Corte, contestualmente, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.
3.1 Aufgrund der verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist erwiesen, dass der Beschwerdeführer sich am 9. September 2009 verheiratet und die Eheschliessung der Ausgleichskasse rechtzeitig gemeldet hat. Bei der Berechnung der Ergänzungsleistung blieb diese Tatsache indessen unbeachtet. Insbesondere rechnete die Verwaltung weiterhin den Lebensbedarf für Alleinstehende an und liess die Arbeitslosenentschädigung der Ehefrau des Versicherten unberücksichtigt. Hiefür hat nicht der Beschwerdeführer einzustehen.
3.2 Es fragt sich jedoch, ob aus der korrekten Meldung der Heirat durch den Versicherten unter den gegebenen Umständen auf seinen guten Glauben und damit die Erfüllung der ersten Erlassvoraussetzung zu schliessen ist, oder ob andere Gründe gegeben sind, welche der Annahme des guten Glaubens entgegenstehen.
3.2.1 Die Vorinstanz stellt sich diesbezüglich auf den Standpunkt, der Beschwerdeführer habe die EL-Berechnungsblätter nicht mit hinreichender Sorgfalt geprüft. Andernfalls wäre ihm nicht entgangen, dass sich infolge der Heirat ab 1. September 2009 Änderungen hätten ergeben müssen. Namentlich die Höhe des Lebensbedarfs von Fr. 18'720.- sei für zwei Personen sehr tief; zudem sei die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin in der Höhe von Fr. 42'414.- unbeachtet geblieben. Diese Verletzung der Prüfungspflicht nach Erhalt der Verfügung vom 9. September 2009 schliesse den guten Glauben aus.
3.2.2 Der Beschwerdeführer vertritt demgegenüber die Auffassung, als Laie habe er nicht erkennen können, ob die EL-Berechnung für eine ledige Person oder ein Ehepaar erfolgt sei. Ebenso wenig habe er wissen können, dass bei den Einnahmen auch die von seiner Ehefrau bezogenen Taggelder der Arbeitslosenversicherung hätten berücksichtigt werden müssen. Für Fehler, die von einem Laien offensichtlich nicht erkannt werden können, habe die EL-Durchführungsstelle einzustehen.
4.
4.1 Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass die rechtzeitige und korrekte Meldung der Heirat nicht vom Vorwurf grober Nachlässigkeit zu entlasten vermag. Dass diesbezüglich die EL-Durchführungsstelle fehlerhaft gehandelt hat, indem sie es versäumt hat, nach dem Hinweis des Versicherten auf die Hochzeit vom 9. September 2009 die Leistungen neu zu berechnen, führt entsprechend den Erwägungen des kantonalen Gerichts nicht dazu, dass der Bezug überhöhter Ergänzungsleistungen als rechtmässig betrachtet werden müsste. Eine mit zumutbarer Sorgfalt vorgenommene Prüfung des der Verfügung beigelegten EL-Berechnungsblattes hätte ganz erhebliche Unstimmigkeiten aufgezeigt. Auch ohne spezielle Kenntnisse der EL-Berechnung hätte ihm selbst als Laie dabei auffallen müssen, dass trotz Heirat keine Änderungen vorgenommen worden waren. Der Lebensbedarf betrug nunmehr für zwei Personen nach wie vor Fr. 18'720.-, und die Arbeitslosenentschädigung seiner Ehegattin im Betrag von Fr. 42'414.- hatte in der Berechnung keine Berücksichtigung gefunden.
Trotz dieser fehlerhaften Berechnung hat der Beschwerdeführer von einer Rückfrage bei der Verwaltung abgesehen, obwohl im Verfügungstext erwähnt ist, dass bei Heirat und anderen Zivilstandsänderungen Meldung zu erstatten ist; dies weist klar darauf hin, dass die Eheschliessung zu einer Neuberechnung des EL-Anspruchs führt. Wenn der Versicherte unter diesen Umständen die Ergänzungsleistungen weiterhin im Betrag, der für eine alleinstehende Person ermittelt wurde, entgegengenommen hat, hat er nicht nur in leichter Weise gegen die Sorgfaltspflicht verstossen. Die Vorinstanz hat den guten Glauben damit zu Recht verneint, ohne Bundesrecht zu verletzen.
4.2 Die in der Beschwerde vorgetragenen Einwendungen vermögen keine Bundesrechtsverletzung zu begründen. Die vorinstanzlich gestellten Anforderungen an die gebotene Aufmerksamkeit des Beschwerdeführers und die Zumutbarkeit einer Überprüfung der Berechnung halten vor Bundesrecht stand. Ob dem EL-Berechnungsblatt der Zivilstand entnommen werden kann oder nicht, ist nicht entscheidend. Massgebend und auch für einen Laien erkennbar ist die trotz Heirat nicht wesentlich veränderte Höhe des EL-Anspruchs ab September 2009 im Vergleich zu den früheren Leistungen. Dieser Umstand hätte den Beschwerdeführer ohne weiteres zu einer Rückfrage bei der kantonalen Ausgleichskasse veranlassen müssen. Ebenso konnte er aufgrund der ihm gemäss Hinweis auf die Meldepflicht auf der Rückseite der EL-Verfügung bekannten Tatsache, dass für die Berechnung sämtliche Einkommensbestandteile von Bedeutung sind, nicht davon ausgehen, dass die von seiner Ehegattin bezogene Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von Fr. 42'414.- ohne Einfluss auf den EL-Anspruch bleiben würde.
4.3 Da der gute Glaube fehlt, erübrigt sich die Prüfung der grossen Härte als zweiter Erlassvoraussetzung.“
In concreto, alla luce della giurisprudenza appena citata, visto che si trattava di bonifici effettuati dalla zia di RI 2 con una certa regolarità e che si sono verificati per più di due anni, i ricorrenti avrebbero comunque dovuto - anche nell’ipotesi in cui avessero segnalato i menzionati versamenti alla funzionaria dell’USSI - interpellare in seguito l’amministrazione e chiedere chiarimenti in merito al fatto che nel calcolo della prestazione assistenziale non sia stato minimamente tenuto conto di tali importi.
In proposito va osservato che nelle decisioni concernenti le prestazioni assistenziali emesse nei confronti degli insorgenti nel periodo gennaio 2007 – aprile 2009 è sempre stato espressamente indicato che un aumento del reddito doveva essere annunciato all’USSI (cfr. doc. 364; 379; 404; 420; 427; 459; 661; 671; 709; 723; 764; 786; 803; 816; 829; 851; 857).
Lo scopo di comunicare il cambiamento di reddito, come del resto evidenziato dal Tribunale federale nella sentenza 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1., è, infatti, proprio quello di permettere un nuovo calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti.
2.16. Con il ricorso gli insorgenti hanno chiesto al TCA di procedere all’audizione dei funzionari dell’USSI __________ e __________, nonché di __________ (cfr. doc. I pag. 3).
Considerato quanto rilevato in precedenza, ossia che sulla base della documentazione già presente all’inserto la questione relativa dell’adempimento o meno del presupposto della buona fede ai fini del condono è stata sufficientemente chiarita (cfr. consid. 1.12.; 2.13., 2.14.), questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.
Di conseguenza la richiesta dei ricorrenti concernente l’audizione di alcuni testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.17. Alla luce di quanto sopra esposto, il TCA, non potendo ammettere la buona fede dei ricorrenti (cfr. consid. 2.12.; 2.13.; 2.14.), primo presupposto per ottenere un eventuale condono (cfr. consid. 2.6.; 2.9.), deve negare il condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni assistenziali ordinarie percepite a torto dalla famiglia RI 1 dal mese di gennaio 2007 al mese di aprile 2009.
La decisione su reclamo del 15 giugno 2011 emanata dall’USSI va, pertanto, confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti