Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2012.15 + 16

 

 

rs/DC

Lugano

10 giugno 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 16 novembre 2012 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su reclamo del 18 e del 19 ottobre 2012 emanate da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha parzialmente accolto il reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 12 settembre 2012 con cui le era stata negata una prestazione assistenziale per il mese di giugno 2012 in quanto le sue entrate permettevano di far fronte alle necessità economiche di tale mese (cfr. doc. 6 inc. 42.2012.16), riconoscendole la somma di fr. 53.-- a titolo di prestazioni assistenziali per il mese di giugno 2012 (cfr. doc. 1A inc. 42.2012.16).

                                        

                               1.2.   Inoltre con decisione su reclamo del 19 ottobre 2012 l’USSI ha confermato un’ulteriore decisione del 12 settembre 2012 con cui aveva negato RI 1 una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012 poiché le sue entrate erano tali da sopperire alle spese di quel mese (cfr. doc. 3A; 12 inc. 42.2012.15).

 

                               1.3.   Con tempestivi ricorsi del 16 novembre 2012 formulati in un unico atto RI 1 ha impugnato sia la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 che quella del 19 ottobre 2012, chiedendo una valutazione complessiva della sua situazione finanziaria in relazione alle spese che deve sostenere e il conseguente riconoscimento delle dovute prestazioni per i mesi di maggio e giugno 2012.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale la ricorrente ha segnatamente addotto, innanzitutto, che non corrisponde al vero quanto affermato dall’USSI nella decisione su reclamo del 19 ottobre 2012, ossia che dal 31 luglio 2010, quando ha iniziato a lavorare per __________, era finanziariamente indipendente.

                                         La stessa al riguardo ha precisato che, in effetti, il salario presso __________ era variabile.

                                         L’insorgente ha poi contestato il mancato computo, nel calcolo dell’assistenza sociale, dei premi della cassa malati, in quanto non avrebbe prodotto pezze giustificative comprovanti l’avvenuto pagamento.

                                         In proposito la medesima ha asserito, da un lato, che l’USSI disponeva già dell’ammontare dei premi che lei doveva pagare mensilmente, dall’altro, che se l’amministrazione non le versava il denaro per pagare i premi, non poteva essere in grado di pagarli.

                                         La ricorrente ha altresì indicato che, contrariamente a quanto fatto valere dall’USSI, e meglio che la richiesta di prestazioni per il mese di maggio 2012 sarebbe stata inoltrata soltanto il 25 giugno 2010, in quella data ha semplicemente rinnovato e integrato la domanda già interposta il 29 maggio 2012.

                                         La medesima ha, infine, postulato l’aumento dell’importo computato nel conteggio di maggio 2012 a titolo di pigione, tempestivamente segnalato e peraltro considerato nella decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 relativa al mese di giugno 2012 (cfr. doc. I inc. 42.2012.15; doc. I inc. 42.2012.16).

 

                                         L’insorgente ha, inoltre, richiesto di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio e di essere esentata dal pagamento delle spese di giustizia (cfr. doc. I pag. 4 inc. 42.2012.15; doc. I pag. 4 inc. 42.2012.16).

 

                               1.4.   L’USSI, con due distinte risposte del 4 dicembre 2012 di analogo tenore, ha postulato la reiezione delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V; IX inc. 42.2012.15; doc. III inc. 42.2012.16).

 

                               1.5.   Pendente causa questa Corte ha posto alcuni quesiti all’USSI in merito ai conteggi relativi ai mesi di maggio e giugno 2012 (cfr. doc. XI inc. 42.2012.15).

 

                                         L’amministrazione ha risposto con scritto del 15 maggio 2013, segnalando pure che il 9 aprile 2013 la ricorrente è scomparsa dal __________ (cfr. doc. XII inc. 42.2012.15) dove risiedeva dal 7 gennaio 2013 a seguito della sua domanda di aiuto d’urgenza del 14 dicembre 2012 (cfr. doc. VIII inc. 42.2012.15)

 

                               1.6.   Il doc. XII inc. 42.2012.15 è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XIII inc. 42.2012.15).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino, stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

 

                                         Nel caso di specie a RI 1, richiedente l’asilo, con decisioni su reclamo del 18, rispettivamente 19 ottobre 2012 è stata negata una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012 ed è stata concessa una prestazione di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012 sulla base del regolamento appena citato.

 

                                         Il TCA è, quindi, competente per trattare i presenti tempestivi ricorsi.

 

                               2.2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.3.   Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può segnatamente ordinare la congiunzione delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione.

 

                                         Nell'evenienza concreta, visto che i ricorsi sono diretti contro due decisioni su reclamo simili nel loro contenuto che pongono gli stessi temi giuridici e che sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte e decise con un'unica sentenza (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                               2.4.   Va, inoltre, segnalato che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294)                           

 

                                         Nella presente fattispecie le decisioni su reclamo del 18 e 19 ottobre 2012 riguardano esclusivamente l’assegnazione di una prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012, rispettivamente il mancato riconoscimento di una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012.

                                         Ogni altra questione, in particolare concernente il pagamento dei premi della cassa malati per i mesi di settembre e ottobre 2012, di una fattura medica di fr. 21.95, della pigione di novembre 2012, delle rate del conguaglio spese da luglio 2012, nonché della fattura dell’elettricità per il periodo luglio – settembre 2012 (cfr. doc. I pag. 3), esula dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quelle che attengono alla correttezza o meno dell’importo di fr. 53.-- quale prestazione assistenziale per giugno 2012, come pure del diniego di una prestazione per maggio 2012.

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.5.   L’art. 12 Cost. fed. garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza, prevedendo che:

 

"  Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."

 

                                         Per costante giurisprudenza, secondo l'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa. L'aiuto in situazioni di bisogno è subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà, nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto. Inoltre, la Costituzione federale garantisce soltanto il diritto a un minimo d'esistenza, lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fissarne la portata e le modalità (cfr. DTF 135 I 119 consid. 7.4.; DTF 131 I 166 consid. 4.1 pag. 173; DTF 130 I 71 consid. 4.3 pag. 75; DTF 134 I 70).

 

                                         In effetti l’art. 12 Cost. fed. non garantisce un reddito minimo, bensì unicamente quanto indispensabile alla sopravvivenza (sostentamento, alloggio, abbigliamento, cure medico-sanitarie di base; cfr. STF 8C_3/2007 del’8 giugno 2007; STF 8C_799/2011 del 10 giugno 2012 consid. 4.2.).

 

                                         In merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione dell’art. 12 Cost. vedi pure la sentenza del Tribunale federale 2A.692/2004 del 9 febbraio 2005.

 

                                         Anche l’art. 13 della Costituzione cantonale ticinese riconosce quale diritto sociale - a cui, quindi, ci si può appellare direttamente in giudizio - il diritto ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.

 

                                         In proposito giova rilevare che la garanzia costituzionale del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale regolamentato nelle leggi cantonali in materia di assistenza sociale (in proposito cfr. art. 3 legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno).

                                         Va comunque precisato che, oltre ad assicurare la sopravvivenza, il sostegno sociale promuove anche la partecipazione attiva alla vita economica e sociale della comunità. Il sostegno sociale persegue, dunque, obiettivi che vanno oltre il semplice raggiungimento del minimo vitale assoluto (cfr. Direttive “Concetto e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz. 2000, p.to A1 ed ediz. 2005 p.to A1). Esso rappresenta, infatti, un minimo sociale e non solo un minimo di quanto assolutamente necessario per la sopravvivenza (cfr. Consiglio di Stato Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla modifica della legge sull'assistenza sociale, pag. 5).

 

                               2.6.   Ai sensi dell’art. 81 della Legge federale sull’asilo (LAsi) relativo al diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza:

 

"  Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

 

                                         Giusta l’art. 82 LAsi:

 

"  1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall’aiuto sociale.

2 Se l’esecuzione dell’allontanamento è rinviata per la durata di una procedura straordinaria di ricorso, i richiedenti l’asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena. La prestazione e la durata del soccorso d’emergenza devono essere giustificate nel singolo caso.

4 Il soccorso d’emergenza è versato sotto forma di prestazioni in natura o di assegni quotidiani in contanti nei luoghi designati dai Cantoni. Il versamento può essere limitato ai giorni lavorativi.

5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.”

 

                               2.7.   Da quanto sopra esposto, in particolare dagli art. 81 e 82 LAsi risulta che i richiedenti l’asilo, ossia le persone la cui procedura di domanda d’asilo è ancora pendente, hanno diritto all’aiuto sociale in senso lato, mentre le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e a cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall’aiuto sociale. Le persone che sono state oggetto di una decisione di non entrata in materia cresciuta in giudicato o di una decisione di allontanamento esecutiva dopo il rifiuto della domanda di asilo non hanno più diritto all’assistenza sociale ordinaria prevista all’art. 81 LAsi, ma solamente all’aiuto d’urgenza garantito dall’art. 12 Cost. (cfr. DTF 137 I 113 consid. 3.1.; DTF 135 I 119 consid. 5.3.; STF 8C_506/2012 del 13 agosto 2012 consid. 3).

 

                                         In una sentenza 2P.318/2004 del 18 marzo 2005 pubblicata in DTF 131 I 166, il TF ha deciso che i richiedenti l’asilo colpiti da una decisione di non entrata in materia hanno diritto ad aiuti urgenti – cibo, vestiti, assistenza medica – ai sensi dell’art. 12 Cost., anche se non collaborano al proprio rimpatrio, segnatamente non rivelando la propria identità.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_681/2008 del 20 marzo 2009 consid. 5.4., pubblicata in DTF 135 I 119; STCA 42.2012.12 del 26 novembre 2012.

 

                               2.8.   L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che:

 

"  1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.”

 

                                         L’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione, prevede che:

 

"  Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2).”

 

                                         Giusta l’art. 8 di tale Regolamento, afferente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:

 

"  1Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

3Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

4Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2.”

 

                                         L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

 

"  1Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a)    persona sola                                                              CHF 500.–

b)    coniugi                                                                       CHF 750.–

c)    supplemento per 1° figlio minorenne                         CHF 317.–

d)    supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–.

4Le spese per l’alloggio sono concesse tenendo conto di quanto rimborsato dalla Confederazione.

5Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato.”

 

                               2.9.   Nella presente fattispecie RI 1, di nazionalità __________, è entrata in Svizzera il 29 giugno 2008 e ha presentato domanda di asilo il 30 giugno 2008 (cfr. doc. 55 inc. 42.2012.15 +16).

 

                                         Il 16 agosto 2012 l’Ufficio federale della migrazione ha comunicato alla ricorrente che a seguito della, a quel momento, recente sentenza del Tribunale amministrativo federale (del 2 agosto 2012; cfr. doc. V; IX inc. 42.2012.15; doc. III inc. 42.2012.16) la sua decisione di rifiuto dell’asilo e di rinvio dalla Svizzera era cresciuta in giudicato e conseguentemente non avrebbe più potuto beneficiare dell’aiuto sociale come definito dalla legge sull’asilo.

                                         L’Ufficio federale della migrazione ha, inoltre, fissato un nuovo termine per partire dalla Svizzera con scadenza al 3 settembre 2012 (cfr. doc. 57 inc. 42.2012.15 +16 = allegato 2 inc. 42.2012.15).

 

                                         Ne discende che fino all’agosto 2012 l’insorgente poteva, in linea di principio, ossia nel caso in cui avesse presentato una lacuna di reddito, avere diritto all’aiuto sociale in senso lato di cui agli art. 8 e 9 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (cfr. consid. 2.7., 2.8.).

 

                                         Come visto nei fatti, l’USSI le ha, in effetti, riconosciuto una prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012, mentre le ha negato il diritto a una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012, poiché le sue entrate permettevano di far fronte alle sue necessità economiche di quel mese (cfr. consid. 1.1., 1.2.).

 

                                         La ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, censurando in particolare il fatto che quest’ultima abbia indicato che la richiesta per il mese di maggio 2012, essendo stata inoltrata il 25 giugno 2012, risulterebbe tardiva, il mancato computo dei premi della cassa malati, nonché l’adeguamento dell’importo della pigione per quanto attiene al calcolo del mese di maggio 2012 e chiedendo una valutazione complessiva (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

 

                                         Per inciso giova rilevare che dopo la crescita in giudicato della decisione di rifiuto dell’asilo e di rinvio dalla Svizzera la ricorrente aveva comunque ancora la possibilità di postulare la concessione dell’aiuto d’urgenza (cfr. consid. 2.7.), come in effetti ha fatto (cfr. doc. 65 inc. 42.2012.15 + 16).

 

                             2.10.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in primo luogo, in riferimento alla censura ricorsuale secondo cui le tabelle di calcolo inerenti alle decisioni del 12 settembre 2012 riportano la data dell’8 novembre 2010 (cfr. doc. I; allegato 12 inc. 42.2012.15; allegato 6 inc. 42.2012.16), rileva che si tratta di un chiaro errore di trascrizione, peraltro di facile identificazione, visto che la prima pagina dei provvedimenti stessi menziona espressamente: “decisione del 12-09-2012” (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15; allegato 6 inc. 42.2012.16).

 

                                         In secondo luogo, il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 e 2 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta e  non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

 

                                         In casu dalle carte processuali emerge che la ricorrente ha compilato e sottoscritto una richiesta di prestazioni assistenziali per il mese di giugno 2012 il 25 giugno 2012 e una richiesta per il mese di maggio 2012 sempre il 25 giugno 2012, poi pervenute all’amministrazione il 27 giugno 2012 come si evince dall’apposito timbro di entrata (cfr. allegato 5 inc. 42.2012.16; allegato 11 inc. 42.2012.15).

 

                                         E’ vero che l’insorgente ha prodotto in sede ricorsuale un’ulteriore domanda di prestazioni assistenziali per il mese di maggio 2012 datata 29 maggio 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).

                                         Tuttavia tale formulario riporta un timbro di entrata presso l’amministrazione del 27 novembre 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).

                                     

                                         La questione di sapere quando esattamente è stata interposta per la prima volta la richiesta relativa al mese di maggio 2012 e quindi se la medesima risulta o meno tempestiva, in concreto può comunque restare irrisolta.

 

                                         L’insorgente, infatti, non ha in ogni caso diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012, come verrà esposto dettagliatamente nei considerandi che seguono.

 

                             2.11.   Per quanto concerne il calcolo della prestazione assistenziale relativa al mese di maggio 2012, il TCA rileva innanzitutto che a titolo di reddito l’USSI ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di fr. 2'609.-- mensile, pari a fr. 31'309.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).

 

                                         La somma di fr. 2'609.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per la sua attività svolta presso __________ nel mese di marzo 2012 (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15).

 

                                         Il conteggio di salario relativo al mese di marzo 2012 è datato 20 aprile 2012 (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15).

 

                                         In proposito giova segnalare che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

                                         Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

 

                                         In concreto dalla documentazione agli atti si evince, da una parte, che il 20 aprile 2012 è stato effettuato da parte di __________ il bonifico dello stipendio di marzo 2012 sul conto corrente postale della ricorrente (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15). Dall’altra, che quest’ultima il 3 maggio 2012 ha provveduto a pagare la pigione di maggio 2012 di fr. 533.--, la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 e la fattura dell’elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 16A inc. 42.2012.15).

 

                                         In applicazione del criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che la somma di fr. 2'609.-- versata alla fine di aprile 2012 è stata utilizzata dall’insorgente per fare fronte alle spese del mese successivo.

 

                                         Di conseguenza quale reddito da attività dipendente a ragione l’USSI, nel calcolo del mese di maggio 2012, ha considerato l’ammontare mensile di fr. 2'609.-- lordi.

 

                             2.12.   Relativamente alla spesa per l’alloggio, l’USSI ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.-- mensili (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).

 

                                         L’insorgente, tuttavia, il 3 maggio 2012 ha versato all’ __________ per il mese di maggio 2012 l’importo di fr. 533.--, composto di fr. 463.-- quale pigione e di fr. 70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. doc. 16A inc. 42.2012.15).

 

                                         In effetti il 24 novembre 2011 l’ __________ ha comunicato alla ricorrente l’aumento del canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16).

 

                                         Ne discende che a titolo di pigione non andava computato l’ammontare mensile di fr. 478.--, bensì di fr. 533.--, pari a fr. 6'396.-- annui, come del resto evidenziato dall’USSI nella decisione su reclamo del 19 ottobre 2012 (cfr. doc. 3A inc. 42.2012.15).

 

                                         Tale aumento, ai fini della concessione di una prestazione assistenziale, si rivela però ininfluente, come verrà esposto in seguito (cfr. consid. 2.16.).

 

                             2.13.   La ricorrente ha poi censurato il fatto che l’amministrazione non abbia computato alcunché a titolo di premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; allegato 12 inc. 42.2012.15).

 

                                         Al riguardo va osservato che dalla fattura dei premi emessa il 9 giugno 2012 dalla __________ emerge che i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano già stati pagati. Risultava scoperto soltanto l’importo di fr. 202.90 relativo al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16).

 

                                         In occasione dell’interrogatorio del 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia cantonale di __________ l’insorgente ha d’altronde affermato di aver sempre pagato fino al mese di ottobre 2012 i premi della cassa malati __________ (cfr. doc. 50 inc. 42.2012.15 +16).

 

                                         In simili condizioni, rettamente l’USSI non ha considerato alcun importo quale premio dell’assicurazione malattia.

 

                             2.14.   A titolo di altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l’amministrazione ha tenuto conto della somma mensile di fr. 380.--, costituita da fr. 230.-- quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP e da fr. 150.-- corrispondenti ad altre spese professionali, pari a fr. 4'565.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).

 

                                         L’importo dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 230.-- al mese sulla base del conteggio di salario del mese di marzo 2012 (cfr. doc. A16 inc. 42.2012.15) si rivela corretto.

                                         Annualmente essi corrispondono a fr. 2'765.-- (cfr. doc. A16 inc. 42.2012.15).

 

                                         A proposito delle spese professionali va osservato che l’art. 9 cpv. 8 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero prevede che nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Al riguardo il TCA, pendente causa, ha posto all’USSI i seguenti quesiti:

 

"  1. a quali “altre spese professionali” si riferiscono specificatamente gli importi di fr. 150.-- per il mese di maggio 2012, rispettivamente di fr. 70.-- per il mese di giugno 2012;

2. se è oppure no stato tenuto conto, se del caso in misura ridotta proporzionalmente al grado di occupazione (variabile di mese in mese), della somma di fr. 200.-- contemplata dall’art. 9 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero quale deduzione dal reddito computabile nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa a tempo pieno (motivare debitamente la risposta);

3. se è o meno stata considerata la spesa relativa all’abbonamento Arcobaleno di cui al doc. 16 A allegato al ricorso (motivare debitamente la risposta) ed eventualmente in che misura.” (Doc. XI inc. 42.2012.15)

 

                                         Il 15 maggio 2013 il Capo Ufficio __________ ha risposto:

 

"  1) Le altre “spese professionali” corrispondono alla franchigia prevista dall’art. 9 del regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo […], ridotta proporzionalmente rispetto al grado di occupazione della ricorrente.

Infatti i CHF 150.-- considerati per il mese di maggio 2012, riguardano il grado di occupazione che figura sul conteggio del salario del mese di marzo 2012, ossia 114h di attività, mentre i CHF 70.-- considerati per il mese di giugno 2012, riguardano il grado di occupazione che figura sul conteggio del salario di aprile 2012, ossia 52h di attività.

 

2) La franchigia è legata alle spese che una persona deve sostenere per poter esercitare la sua attività professionale. Ne consegue che l’abbonamento arcobaleno è stato considerato nel calcolo degli importi di cui sopra.

(…)” (Doc. XII)

 

                                         Questa Corte non ha validi motivi per distanziarsi dalla risposta fornita dall’amministrazione, ritenuto che l’USSI ha indicato di avere computato la somma di fr. 150.--, operando conformemente all’art. 9 cpv. 8 del Regolamento, più precisamente tenendo conto in misura proporzionata al grado di occupazione della ricorrente nel mese di marzo 2012, il cui guadagno è stato considerato quale reddito computabile per il mese di maggio 2012 (cfr. consid. 2.11.; doc. A15 inc. 42.2012.15), dell’importo forfettario di fr. 200.-- relativo alle spese professionali già comprensivo delle spese di viaggio,

 

                                         Pertanto non presta il fianco a critiche il computo di fr. 150.-- al mese, pari a fr. 1'800.-- annui, a titolo di altre spese professionali.

 

                             2.15.   L’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero enuncia, altresì, che per le persone residenti in alloggi individuali sono pure prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

 

                                         La ricorrente, che risulta vivere in un monolocale (cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16; doc. 16A inc. 42.2012.15), il 3 maggio 2012, ha pagato una fattura dell’elettricità di fr. 85.-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25 (cfr. consid. 2.11.; doc. 16A inc. 42.2012.15).

 

                                         Dal calcolo afferente al mese di maggio 2012 non risulta, però, che l’USSI abbia computato un determinato importo a titolo di spese per l’elettricità e/o di conguaglio spese accessorie (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).

 

                                         In concreto, tale questione non va approfondita oltre, poiché in ogni caso, per quanto attiene al mese di maggio 2012, anche volendo conteggiare la somma di fr. 53.25 quale rata mensile del conguaglio spese e per i costi di elettricità l’ammontare di fr. 85, per complessivi fr. 138.25 mensili, pari a fr. 1'659 annui, l’insorgente non avrebbe comunque diritto a una prestazione assistenziale (cfr. consid. 2.16.).

 

                             2.16.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per quanto concerne il mese di maggio 2012, i redditi computabili sono costituiti dal reddito da attività dipendente di fr. 2'609.-- mensili, corrispondenti a fr. 31'309.-- (cfr. consid. 2.11.).

 

                                         La sostanza computabile risulta nulla (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.15).

                                        

                                         Le spese computabili sono, invece, composte della spesa per l’alloggio di fr. 533.-- mensili, pari a fr. 6'396.-- annui (cfr. consid. 2.12.), delle altre spese di complessivi fr. 380.-- al mese, rispettivamente fr. 4'565.-- annui (cfr. consid. 2.14.) e dei costi per l’elettricità come pure per il conguaglio delle spese accessorie che in casu ammontano al massimo a fr. 138.25 mensili, pari a fr. 1'659.-- annui (cfr. consid. 2.15.).

                                         Le spese computabili, globalmente, corrispondono a fr. 12’620.-- all’anno.

 

                                         Di conseguenza l’insorgente presenta un reddito disponibile residuale di fr. 18'689.-- (fr. 31'309.-- - fr. 12’620.--), ossia

                                         fr. 1'557.-- al mese.

 

                                         L’importo per il sostentamento (comprendente lo spillatico) ammonta per una persona sola a fr. 500.-- mensili (cfr. art. 9 cpv. 2 Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero; consid. 2.8.).

 

                                         La ricorrente presenta, quindi, un’eccedenza di reddito di fr. 1'057.-- mensili (fr. 1'557.-- - fr. 500.--).

 

                                         La medesima non ha, perciò, diritto ad alcuna prestazione assistenziale per il mese di maggio 2012.

 

                             2.17.   Per quanto attiene al mese di giugno 2012, va evidenziato che a titolo di reddito l’amministrazione ha computato un reddito da attività lavorativa dipendente di fr. 1’192.-- mensili, pari a fr. 14’298.-- annui (cfr. allegato 12 inc. 42.2012.16).

 

                                         La somma di fr. 1’192.-- corrisponde allo stipendio lordo percepito dalla ricorrente per la sua attività svolta presso __________ nel mese di aprile 2012 (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).

 

                                         Il conteggio di salario relativo al mese di aprile 2012 è datato 18 maggio 2012 e in quella data è stato effettuato da parte di __________ il bonifico dello stipendio di aprile 2012 sul conto corrente postale dell’insorgente (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).

 

                                         Inoltre la ricorrente, il 29 maggio 2012, ha provveduto a pagare la pigione di giugno 2012 di fr. 533.--, la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 e la fattura dell’elettricità di fr. 85.-- (cfr. doc. 15A inc. 42.2012.15).

 

                                         In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata al consid. 2.11. e in applicazione del criterio della probabilità preponderante (cfr. consid. 2.11.), occorre concludere che la somma di fr. 1’192.-- versatale il 18 maggio 2012 è stata utilizzata dall’insorgente per fare fronte alle spese del mese successivo.

 

                                         Pertanto quale reddito da attività dipendente a ragione l’USSI, nel calcolo del mese di giugno 2012, ha considerato l’ammontare mensile di fr. 1’192.--.

 

                             2.18.   Relativamente alla spesa per l’alloggio, l’USSI, nella tabella di calcolo annessa alla decisione del 12 settembre 2012, ha tenuto conto di una pigione di fr. 478.-- mensili (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16).

 

                                         L’amministrazione, con la decisione su reclamo del 18 ottobre 2012, ha poi aumentato tale importo a fr. 533.-- (cfr. doc. 1A inc. 42.2012.16).

 

                                         Tale incremento si rivela corretto, ritenuto, da un lato, che, come visto al consid. 2.12., il 24 novembre 2011 l’ __________ ha comunicato alla ricorrente l’aumento del solo canone di locazione a fr. 463.-- per un monolocale (al quale andavano ancora aggiunte le spese accessorie) con effetto dal 1° gennaio 2012 (cfr. allegato 10 inc. 42.2012.16). Dall’altro, che l’insorgente, il 29 maggio 2012, ha versato all’ __________ per il mese di giugno 2012 l’importo di fr. 533.--, composto di fr. 463.-- quale pigione e di fr. 70.-- a titolo di spese accessorie (cfr. doc. doc. 15A inc. 42.2012.15).

 

                             2.19.   Per quanto attiene al mancato computo del premio dell’assicurazione malattia (cfr. doc. I; allegato 6 inc. 42.2012.16) vale quanto stabilito al consid. 2.13. per il mese di maggio 2012, ovvero che a giusta ragione l’USSI non ha considerato alcun importo quale premio della cassa malati.

 

                                         In effetti i premi relativi al periodo gennaio – giugno 2012 erano già stati pagati, mentre risultava scoperto unicamente l’importo di fr. 202.90 relativo al premio di luglio 2012 (cfr. allegato 9 inc. 42.2012.16), come d’altronde confermato dalla ricorrente il 31 ottobre 2012 dinanzi alla Polizia cantonale di __________ (cfr. doc. 50 inc. 42.2012.15 +16).

 

                             2.20.   A titolo di altre spese computabili nel conteggio del 12 settembre 2012 l’amministrazione ha tenuto conto della somma mensile di fr. 212.--, costituita da fr. 105.-- quali contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP, da fr. 37.-- quale contributo alla previdenza professionale e da fr. 70.-- corrispondenti ad altre spese professionali, pari a fr. 2’541.-- annui (cfr. allegato 6 inc. 42.2012.16).

 

                                         Gli importi dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AINP di fr. 105.-- e della previdenza professionale di fr. 37.--, sulla base del conteggio di salario del mese di aprile 2012 (cfr. doc. A15 inc. 42.2012.15), si rivelano corretti.

                                         Annualmente essi corrispondono a fr. 1’263.--, rispettivamente fr. 438.-- (cfr. doc. A15 inc. 42.2012.15).

 

                                         Relativamente alle spese professionali, va osservato che dall’accertamento esperito pendente causa da questa Corte presso l’USSI è emerso che l’amministrazione ha computato l’importo di fr. 70.--, operando conformemente all’art. 9 cpv. 8 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, e meglio tenendo conto in misura proporzionata al grado di occupazione della ricorrente nel mese di aprile 2012, il cui guadagno è stato considerato quale reddito computabile per il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A 42.2012.15), dell’importo forfettario di fr. 200.-- mensili relativo alle spese professionali già comprensivo delle spese di viaggio (cfr. doc. XII inc. 42.2012.15; consid. 2.14.).

 

                                         Da questo profilo il TCA, nemmeno per il mese di giugno 2012, ha validi motivi per scostarsi dal modo di procedere dell’amministrazione.

 

                                         Ne consegue che il conteggio della somma di fr. 70.-- al mese, pari a fr. 840.-- annui, a titolo di altre spese professionali non presta il fianco a critiche.

 

                             2.21.   L’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, come visto al consid. 2.15., sancisce che per le persone residenti in alloggi individuali sono pure prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

 

                                         La ricorrente, il 29 maggio 2012, ha pagato una fattura dell’elettricità di fr. 85.-- e una rata del conguaglio spese di fr. 53.25 (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A inc. 42.2012.15).

 

                                         L’amministrazione, però, neppure nel calcolo concernente il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 2.15.) ha computato i costi attinenti all’elettricità e al conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

 

                                         Siccome con decisione su reclamo del 18 ottobre 2012 l’USSI ha concesso all’insorgente una prestazione assistenziale di fr. 53.-- per il mese di giugno 2012 (cfr. consid. 1.1.; allegato 10 inc. 42.2012.16), l’eventuale computo delle spese dell’elettricità e della rata del conguaglio delle spese accessorie sarebbe atto, in concreto, a incrementare l’importo della prestazione assistenziale spettante alla stessa per tale mese.

 

                                         Di conseguenza l’USSI, in linea di principio (cfr. consid. 2.22.) - e ciò vale anche per eventuali casi analoghi futuri riguardanti altri richiedenti l’asilo -, dovrebbe, dapprima, appurare se nel caso della ricorrente siano adempiute le condizioni di cui all’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero, e meglio se effettivamente l’insorgente risiedeva in un alloggio individuale ai sensi di tale disposto.

 

                                         In caso affermativo, l’amministrazione dovrebbe verificare, con la collaborazione della ricorrente (al riguardo il TCA ricorda che il principio inquisitorio, che regge la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale, non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare - cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c. Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove - cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b), gli importi precisi mensili dovuti dalla stessa a titolo di spese di elettricità e di conguaglio delle spese accessorie.

 

                                         Non è, in effetti, dato di sapere se la fattura dell’elettricità di

                                         fr. 85.-- e la rata del conguaglio spese di fr. 53.25 corrisposte

                                         il 29 maggio 2012 corrispondano ai costi di uno o più mesi (cfr. consid. 2.17.; doc. 15A inc. 42.2012.15).

 

                                         Infine l’USSI sarebbe tenuto, se del caso, a eseguire un nuovo calcolo per il mese di giugno2012, tenendo conto, per quanto concerne le altre voci del conteggio, di quanto stabilito ai consid. 2.17.-2.20.

 

                             2.22.   Nel caso di specie, come comunicato dall’amministrazione con scritto del 15 maggio 2013 (cfr. doc. XII) e appurato dal TCA stesso il 3 giugno 2013 in occasione dell’invio a RI 1 di tale lettera dell’USSI che è stata rispedita al mittente (cfr. doc. XIII), la ricorrente è scomparsa dal Centro __________ (cfr. consid. 1.5.) dal 9 aprile 2013 e da quel giorno non si sono più avute sue notizie.

 

                                         Essendosi resa irreperibile, l’insorgente non è quindi nelle condizioni di contribuire in alcun modo - in chiara violazione dell’obbligo di collaborare delle parti appena menzionato (cfr. consid. 2.21.) - all’accertamento volto ad appurare se nel suo caso possano o meno essere computati, per il mese di giugno 2012, i costi dell’elettricità e del conguaglio delle spese accessorie ai sensi dell’art. 9 cpv. 5 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero.

 

                                         Ne discende che nella presente evenienza nel calcolo della prestazione assistenziale del mese di giugno 2012 non va conteggiato alcunché a titolo di spese dell’elettricità e del conguaglio dei costi accessori alla locazione.

 

                                         La prestazione assistenziale di fr. 53.-- riconosciuta alla ricorrente dall’USSI per il mese di giugno 2012 deve, perciò, essere confermata.

 

                             2.23.   La ricorrente ha chiesto il gratuito patrocino e di essere esentata dal pagamento delle spese giudiziarie (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                         In primo luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         In secondo luogo, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

"  L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                        

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Occorre qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

 

                                         Non essendo la ricorrente patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, in casu, va negato.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Le procedure ricorsuali 42.2012.15 e 42.2012.16 sono congiunte.

 

2.I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.

 

                                   3.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   4.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti