Raccomandata |
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Incarto n.
DC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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statuendo sul "ricorso" del 17 dicembre 2012 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 dicembre 2012 la curatrice RA 1 in rappresentanza della famiglia RI 1 ha inviato uno scritto chiedendo l'intervento del TCA ed ha in particolare rilevato:
" (…)
Prima di elencare i fatti presento la composizione della famiglia, premessa per comprendere la dinamica di cui sono protagonisti, possibilmente come vittime del sistema di erogazione delle prestazioni sociali.
Genitori che non hanno un reddito proprio e sei figli.
Primogenito vive a __________, è autonomo seguito da educatori.
Secondogenito è apprendista contadino a __________, canton __________. Percepisce un salario di fr. 1'240.- e gli vengono trattenuti fr. 990.- per il vitto e l'alloggio.
Terzogenito è apprendista cuoco presso l'__________ Percepisce Fr. 1'105.-. Gli trattengono fr. 741.- di vitto e alloggio.
Quarto, quinto e sesto figlio sono a casa con i genitori.
I fatti:
La famiglia percepisce un assegno integrativo di fr. 1'425.-
Assegno famiglia fr. 1'050.-
Per un totale di fr. 2'475.-.
Fino al 31.08.2012 percepivano dall'Ufficio del Sostegno sociale e dell'inserimento fr. 1'915.- già considerate le trattenute di fr. 200.- per il pagamento degli oneri sociali e una trattenuta per l'acconto ricevuto per il pagamento del deposito di garanzia per l'appartamento che occupano.
A partire dal primo di settembre la funzionaria preposta ha ridotto l'ammontare del sussidio a fr. 178.- la motivazione: "la borsa di studio coprirà la differenza per arrivare al minimo vitale".
Abbiamo atteso la decisione dell'Ufficio delle borse di studio e sussidi che è arrivata il 12.12.2012. NEGATIVA con la motivazione che i ragazzi apprendisti seguono il loro apprendistato in scuole non riconosciute al Cantone Ticino.
La funzionaria dell'Ufficio del Sostegno sociale e dell'inserimento sostiene "non posso modificare la decisione e il contributo alla famiglia continuerà ad essere di fr. 178.- perché la scelta di formazione nella Svizzera interna, fatta da ragazzi e dalla famiglia, è considerata una loro scelta, quindi continuerà a conteggiare le entrate dei ragazzi nel budget famigliare e non terrà conto delle loro spese (per pagare vitto e alloggio e le altre spese di studio).
La famiglia non paga più l'affitto di fr. 1'500.- e la cassa malati di fr. 345.- da settembre 2012, e con questi soldi non potrà più farlo neanche in futuro con conseguenze che non oso immaginare. Per contro l'unica soluzione possibile è far rientrare i due figli a casa, rinunciando alla loro formazione con grave pregiudizio per il loro futuro.
Fare un reclamo all'Ufficio del Sostegno sociale, cosa che farò naturalmente, così come lo farò all'Ufficio delle Borse di Studio e dei Sussidi (esiste la possibilità di recupero se potessero essere positivi), porterà dei tempi molto lunghi. Tempi che questa famiglia non può attendere.
Per questo motivo le chiedo a nome e per conto della famiglia e della sottoscritta come curatrice, che lei onorevole giudice possa derimere in questa situazione." (Doc. I)
1.2. L'8 gennaio 2013 l'USSI ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…)
Osserviamo che contro la decisione dell'USSI 23.10.2012 non è stato inoltrato un reclamo. Un ricorso al Tribunale non è quindi ricevibile.
Si osserva che per il mese di gennaio 2013 l'unità di riferimento del sig. RI 1 beneficia degli assegni familiari di ca. CHF 1'050.- e degli assegni integrativi (AFI) di ca. 1'425.- e nel corso della corrente settimana sarà erogata la prestazione assistenziale di ca. fr. 1'375.- relativa a gennaio 2013.
L'USSI ha versato per settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 a favore dell'UR del signor RI 1 una prestazione assistenziale mensile di fr. 1'389.-, versamento completato nel mese di dicembre 2012 e ricevuto all'inizio del mese di gennaio 2013." (Doc. III)
1.3. Il 21 gennaio 2013 la curatrice si è così espressa:
" (…)
Dopo l'improvvisa decurtazione dell'importo USSI già per il mese di settembre (senza un preavviso), ho contattato subito la funzionaria signora __________, che mi disse che questa era la prassi, vista la richiesta di sussidio alla fine di agosto all'ufficio borse di studio.
Non avendo esperienza in merito, ho dovuto credere a quanto mi veniva detto, per cui non ho fatto reclami.
Mi attivai comunque per saperne di più e dall'associazione SCOS Svizzera ricevetti come risposta che questa prassi non dovrebbe essere praticata (decurtare la prestazione USSI prima che sia stata presa una decisione per il contributo della borsa di studio). Nel rinnovo di ottobre ho espresso anche l'impossibilità della famiglia a pagare affitto e cassa malati e la funzionaria mi ha assicurato che avevano sollecitato l'ufficio borse di studio a procedere al più presto ad evadere la richiesta della famiglia RI 1 (questa lettera non è in mio possesso).
In data 25.10.12 ho scritto una mail al signor __________, capoufficio della signora __________, per renderlo attento alla situazione.
(allegati 1, 2, 3, 4). (…)" (Doc. V)
1.4. Il 29 gennaio 2013 il Presidente del TCA ha assegnato all'USSI un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte, invitando l'amministrazione a precisare:
" per quale motivo lo scritto di RA 1 del 5 ottobre 2012 non è stato considerato un reclamo contro la decisione del 10 settembre 2012, rispettivamente per quale motivo le decisioni dell’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi dell’11 dicembre 2012 non sono state considerate un valido motivo per riesaminare la decisione del 23 ottobre 2012." (Doc. VI)
L'USSI ha così risposto l'8 febbraio 2013:
" (…)
Osserviamo che contro la nostra decisione per il mese di settembre 2012 non è stato inoltrato un reclamo.
La lettera 5 ottobre 2012 non è stata ritenuta un reclamo in quanto, contrariamente a quanto indicato nei mezzi di diritto esposti sulle decisioni USSI e a quanto viene fatto dagli utenti che inoltrano reclamo, nel testo non ha indicato che si tratta di un reclamo e non ha indicato e/o contestato una decisione USSI.
Un reclamo è stato invece inoltrato il 21 gennaio 2013 contro le decisioni USSI dell'8 gennaio 2013 e del 14 gennaio 2013.
Si osserva che l'Ufficio borse di studio, in applicazione del Regolamento delle borse di studio (RL 5.1.3.1), in base all'art. 14 riconosce il diritto ad una borsa di studio per una formazione di grado secondario II svolta fuori Cantone solo in caso di "giustificate circostanze". Nel caso specifico, come stabilito nella decisione 11 dicembre 2012 (doc. A7), non ha riconosciuto tali circostanze e non ha quindi attribuito l'assegno di tirocinio.
L'USSI aveva per altro informato la curatrice che le spese aggiuntive causate dalla formazione di grado secondario II svolta fuori Cantone non sarebbero state considerate nel computo della prestazione assistenziale. Ciò è motivato dal fatto che analoga formazione può essere svolta in Ticino, con minori spese e con la borsa di studio che coprirebbe costi. In tal senso la prestazione assistenziale dell'USSI copre già il fabbisogno, garantendo la possibilità di svolgere la formazione di base del figlio __________ senza spese supplementari, non necessarie per la formazione stessa.
Alla luce di quanto esposto, non abbiamo ritenuto vi fosse un valido motivo per riesaminare la decisione del 23 ottobre 2012." (Doc. VII)
Il 21 febbraio 2013 RA 1 ha rilevato:
" (…)
L'USSI non mi ha mai informata che la formazione fuori Cantone non sarebbe stata riconosciuta, benché io li abbia sempre aggiornati sulle ricerche professionali del figlio maggiore __________. Anzi dopo che per un anno il ragazzo aveva cercato e fatto stage in Ticino, circa un anno fa, ho informato l'ufficio che la ricerca si stava allargando oltre Gottardo (__________). Neanche allora mi è stato detto che avremmo dovuto cercare solo in Ticino!
(vedi allegato 1)
Vi faccio notare che il figlio __________ sarebbe stato tolto dall'unità famigliare se non si attivava sufficientemente, quindi nelle mie comunicazioni segnalavo le sue iniziative.
Anche qui ribadisco che le distanze che frappongono __________ e la Svizzera tedesca sono equiparabili a distanze con il sud del Ticino, visto che la professione del contadino richiede presenze e orari che non permettono il rientro a casa, quindi i costi di vitto e alloggio li avrebbe avuti anche in Ticino." (Doc. IX)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all'art. 33 Laps.
L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."
Il TCA può dunque pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008 ; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
2.3. Nella presente fattispecie l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo relativa alle prestazioni assistenziali riguardanti il periodo 1° settembre – 31 ottobre 2012 (cfr. Doc. A3.2 e A3.3).
Lo scritto del 17 dicembre 2012, qualora fosse da intendere come ricorso al TCA, sarebbe dunque irricevibile.
2.4. Il TCA constata tuttavia che in data 10 settembre 2012, l'operatrice socio-amministrativa __________ ha inviato a RA 1 il seguente scritto:
" (…)
Le inviamo la decisione delle prestazioni assistenziali per il periodo settembre – ottobre 2012.
La informiamo che, considerato che __________ ha ripreso a svolgere l'apprendistato, lo stesso è stato nuovamente inserito nell'unità di riferimento dei genitori.
I redditi di __________ e __________ vengono computati nel calcolo delle prestazioni assistenziali, per coprire le loro spese di vitto e alloggio sarà necessario una richiesta all'ufficio borse di studio.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni."
(Doc. B1)
Il 5 ottobre 2012, e quindi ancora entro il termine di 30 giorni per inoltrare un reclamo ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011) la curatrice ha inviato a __________ una lettera nella quale ha rilevato:
" Ho parlato con __________ del problema creatosi col decurtamento di ca. fr. 1'700.- della prestazioni a causa dell'apprendistato dei due figli __________ e __________. Ora da settembre, la famiglia non può pagare l'affitto e in attesa del rimborso dell'ufficio delle borse di studio, che non avverrà prima di gennaio, può rischiare lo sfratto.
__________ si è rivolta a tale ufficio e questi le hanno detto che spedendo al vostro ufficio la loro dichiarazione di aver ricevuto la richiesta (ricevuta dalla famiglia a metà settembre), il vostro ufficio dovrebbe anticipare l'importo necessario alla famiglia: in seguito potrete richiedere il rimborso di tale cifra all'ufficio borse di studio (prassi a quanto pare conosciuta!).
Allego quindi tali documenti, contemporaneamente le esprimo la mia delusione di non essere stata informata di tale procedura.
Non è la prima volta che la comunicazione che ricevo è lacunosa e come curatrice avevo gentilmente chiesto di essere informata di tutte le procedure che potevano evitare inutile stress psicologico a questa famiglia che ha già vissuto uno sfratto con tutte le sue conseguenze." (Doc. B2)
Secondo questo Tribunale, a torto l'amministrazione non ha considerato questo scritto come un reclamo contro la decisione formale del 10 settembre 2012 (cfr. doc. A3.3).
In particolare il passaggio relativo all'anticipo dell'importo da parte dell'USSI con successivo rimborso da parte dell'ufficio borse di studio e della sottolineatura che si tratta di una prassi conosciuta, sembrerebbe propendere per la soluzione contraria.
In ogni caso l'amministrazione avrebbe dovuto almeno chiedere ad RA 1 se tale scritto doveva essere considerato un reclamo oppure no (sul tema cfr. art. 10 cpv. 1 e cpv. 5 OPGA; STCA 39.2009.3 dell'11 novembre 2009; STF 8C_315/2010 del 20 luglio 2010).
Si giustifica quindi il rinvio degli atti all'amministrazione affinché interpelli RA 1 su questo punto e quindi, qualora quest'ultima confermasse che si tratta di un reclamo, emetta poi una decisione su reclamo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il "ricorso" del 17 settembre 2012 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento affinché proceda conformemente al consid. 2.4.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti