Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2012.8

 

rs

Lugano

17 luglio 2012

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2012 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 23 aprile 2012 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con una “decisione di compensazione con prestazioni AI” dell’11 agosto 2010, dopo aver osservato che la Cassa di compensazione AVS/AI l’avrebbe informato in merito al riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005, ha comunicato a RI 1 di aver proceduto a chiedere alla Cassa citata la compensazione di fr. 10’134.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006 (cfr. doc. 118).

 

                               1.2.   Con decisione su reclamo del 23 marzo 2011 l’USSI ha stabilito, da una parte, che la decisione dell’11 agosto 2010 è nulla in quanto competente a emettere tale provvedimento non è L’USSI, bensì l’UAI, dall’altra, che il reclamo del 30 agosto 2010 è conseguentemente privo di oggetto e stralciato dai ruoli (cfr. doc. 53).

 

                               1.3.   Con sentenza 42.2011.5 del 25 maggio 2011 questa Corte, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato da RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, contro la decisione su reclamo del 23 marzo 2011, stabilendo che:

 

"  §  Il dispositivo della decisione su reclamo del 23 marzo 2011 è

                                        annullato e modificato come segue:

 

    "1. Il reclamo 30 agosto 2010 è accolto ai sensi dei considerandi.

         §                           E’ accertata la nullità della decisione 11 agosto 2010 dell’USSI.

 

    2. Non si prelevano tasse e spese."

 

§§ Gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci in merito

     all’eventuale diritto del ricorrente a ripetibili in sede di reclamo

     come indicato al consid. 2.8.

 

(…)”

                                     

                                         Il TCA ha motivato il proprio giudizio come segue:

 

"  (…)

In simili condizioni, ritenuto, da un lato, l’incompetenza ratione materiae dell’USSI a pronunciarsi riguardo alla compensazione (cfr. consid. 2.5.), dall’altro, che l’incompetenza materiale costituisce un motivo di nullità (cfr. consid. 2.4.), a ragione l’USSI con la decisione su reclamo impugnata ha stabilito che il provvedimento dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) è nullo.

 

Ne consegue che il reclamo, a differenza tuttavia di quanto deciso dall’USSI, non è privo di oggetto e stralciato dai ruoli, bensì accolto (STFA K 82/05 del 27 luglio 2005; STCA 39.2001.45 del 19 giugno 2001).

 

2.8. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di ripetibili per la procedura di reclamo (cfr. doc. I).

 

Ai sensi dell'art. 52 cpv. 3 LPGA, applicabile in concreto in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las, di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 52 n. 42-43 ad art. 37 n. 26; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

Il TFA, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

 

Visto che, come appena esposto, nella procedura di reclamo le ripetibili vengono accordate soltanto in casi particolari e ritenuto che il reclamo doveva essere accolto, gli atti sono trasmessi all’USSI perché si pronunci riguardo al diritto del ricorrente a ripetibili nella procedura di reclamo.”

 

                               1.4.   A seguito della sentenza 42.2011.5 del 25 maggio 2011 l’USSI, il 4 novembre 2011, ha emanato una decisione con la quale ha ritenuto non giustificata la concessione di ripetibili per la procedura di reclamo, poiché in concreto non risultano soddisfatte le relative condizioni, difettando la necessità del patrocino legale in una fase amministrativa senza particolare complessità (cfr. doc. 9).

 

                               1.5.   Con decisione su reclamo del 23 aprile 2012 l’amministrazione ha confermato il diniego di ripetibili in sede di reclamo, argomentando che:

 

"  (…)

4.

Nel caso concreto in sede amministrativa di reclamo dinanzi all’USSI non era necessaria l’attività di un legale. Il caso non ha presentato, in sede amministrativa di reclamo, complessità e dispendio di carattere eccezionale tale da giustificare l’assegnazione di ripetibili.

 

Si osserva che con il reclamo del 30 agosto 2010 era stata contestata la decisione dell’USSI. Il reclamo è stato fatto per motivi non attinenti alla sua nullità, che è stata rilevata d’ufficio. Un reclamo dell’assistito stesso sarebbe stato in concreto sufficiente.

 

La concessione di ripetibili non è giustificata considerato che nel concreto non ne risultano soddisfatte le condizioni, difettando la necessità del patrocinio legale nella fase amministrativa.”

 

                               1.6.   RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su reclamo del 23 aprile 2012, chiedendone l’annullamento, nonché il versamento di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili in sede di reclamo.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto di aver attirato l’attenzione, quando ha chiesto l’annullamento della decisione dell’11 agosto 2010, sul fatto di essere in attesa di una decisione formale da parte dell’AI, come evidenziato nella sentenza 42.2011.5.

                                         A mente del ricorrente è quindi errata l’affermazione dell’USSI di cui alla risposta del 18 aprile 2011 secondo la quale “la nullità non dipende dalle motivazioni del reclamo”.

                                         Inoltre il medesimo ha aggiunto che è grazie al reclamo del 30 agosto 2010 che l’USSI ha potuto determinare che l’importo versato interamente in compensazione all’USSI non andava versato, che la decisione AI del 4 agosto 2010 era stata impugnata e che conseguentemente il ricorso conferiva effetto sospensivo.

                                         L’insorgente ha evidenziato di aver già fatto presente nel suo reclamo del 7 novembre 2011 la necessità di un legale.

                                         Al riguardo egli chiede se si vuol far credere che un ammalato fisico con problemi psichici, straniero, con basso profilo scolastico, possa, ad esempio, sapere che un ricorso al Tribunale d’appello in ambito AI sospende di regola la decisione delle autorità inferiori, in concreto la decisione dell’11 agosto 2010 che l’USSI gli aveva notificato direttamente.

                                         Il ricorrente ha, infine, osservato che la presente vertenza è stata costellata da diversi errori commessi dall’USSI e che l’amministrazione ha dimostrato di non avere le idee molto in chiaro sulla portata della nullità di una decisione amministrativa, sull’esecuzione di una decisione sospesa, sulle competenze decisionali ecc. Egli si domanda come si può, dunque, pretendere che il medesimo sia a conoscenza di simili nozioni, soprattutto nella situazione personale in cui si trova (cfr. doc. I).

 

                               1.7.   L’USSI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente ha diritto a delle ripetibili per la procedura di reclamo dinanzi all’USSI in cui è risultato vincente.

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 65 cpv. 1 Las contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.

 

                                         L’art. 33 cpv. 1 Laps, relativo ai rimedi di diritto e alla procedura, perevede che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

 

                                         Giusta, poi, l’art. 33 cpv. 3 Laps è applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).

 

                                         L'art. 52 cpv. 3 LPGA enuncia che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.

 

                                         Tuttavia, quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52 n. 42-43; ad art. 37 n. 26; Prassi della SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/1; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).

 

                                         Giusta l’art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore:

 

"  La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

 

L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede, quindi, che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, cfr. STFA I 650/05 del 14 agosto 2006), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda.

Il capoverso 4 recita, inoltre, che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

 

                                         Qualora, dunque, un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

 

                                         Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

 

Del resto già prima dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (cfr., per l'assicurazione contro gli infortuni, DTF 117 V 408, precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria, ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con riferimenti).

Il TFA aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV 2 consid. 4c in fine).

 

Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza ai sensi della quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (U. Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 22; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).

Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).

 

La concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 37 n. 23).

 

                               2.4.   Per quanto attiene, in particolare, al requisito della necessità del patrocinio, giova osservare che in una sentenza I 746/06 dell'8 novembre 2006, concernente una vertenza relativa all'assicurazione per l'invalidità, il TFA ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

"  3.1Die Vorinstanz hat die rechtsprechungsgemässen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG; BGE 125 V 34 f.) zutreffend wiedergegeben. Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE

132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Zu ergänzen ist sodann, dass ein Unterschied zwischen den Vorausset-zungen der unentgeltlichen Verbeiständung im Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG) und im Beschwerdeverfahren (Art. 61 lit. f ATSG) besteht; die Voraussetzungen, um im Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen, sind höher als im Beschwerdeverfahren (Urteil A. vom 24. Januar 2006 Erw. 4.3,

I 812/05). Dieser Unterschied beruht auf einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).

Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom 7. September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli 2004 Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im Einspracheverfahren die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung

gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE 117 V 410; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim Erlass des ATSG wurde an die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versiche-rungsgerichts angeknüpft, wonach der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung nicht zeitlich auf das Einspracheverfahren begrenzt ist, und zugleich betont, dass angesichts dieser Rechtsprechung an die Voraussetzung der sachlichen Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger Massstab angesetzt werden müsse (BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl. Bull.2000 S. 181). Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen Voraussetzun-gen weiterhin gelten (BGE 132 V 201 Erw. 4.1; erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). Eine Rechtsprechung, welche darauf hinausliefe, in praktisch allen oder den meisten Einspracheverfahren die Notwendig-keit der anwaltlichen Vertretung zu bejahen oder diese unter den gleichen Voraussetzungen wie im Beschwerdeverfahren zu gewähren, stünde im Widerspruch zur gesetzlichen Regelung. Der vom Beschwerdeführer unter Berufung auf Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 21, vertretenen Auffassung, im Einspracheverfahren sei die anwaltliche Vertretung grundsätzlich erforderlich, ist daher nicht zu folgen.

 

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005 Erw.7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.

 

3.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med. S.________, Arzt für Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte Diagnose keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier umfasst neben diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die Akten aus dem SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in sonstiger Hinsicht besondere

Schwierigkeiten auf. Würde hier die Notwendigkeit einer anwaltlichen

Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine

unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche." (Le sottolineature sono del redattore)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 9C_991/2008 del 18 maggio 2009 = SVR 2009 IV Nr. 48 pag. 144 consid. 4.

 

                                         Con giudizio 9C_105/2007 del 13 novembre 2007, relativamente a una fattispecie, sempre di assicurazione invalidità, in cui era stato negato il gratuito patrocinio nella procedura di opposizione, la nostra Massima Istanza ha poi precisato che:

 

"  (…)

3.2 Selon les constatations du premier juge, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'intimée ne dispose ni d'un niveau de formation, ni de connaissances de la langue française suffisants pour contester seule la décision de refus de prestations. Ces éléments permettent certes d'admettre avec la juridiction cantonale que l'intimée n'était pas à même de défendre seule ses propres intérêts dans la procédure d'opposition et qu'une assistance était donc justifiée (ce que le recourant ne conteste du reste pas). Ils ne suffisent toutefois pas pour retenir que l'assistance d'un avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au regard de la difficulté du cas du point de vue objectif, ce que la juridiction cantonale a omis de faire. Compte tenu de cette omission, il convient de renvoyer la cause au Tribunal vaudois des assurances pour qu'il se prononce sur la nécessité du recours à un avocat, après avoir constaté les faits pertinents y relatifs. Cette question reviendra à déterminer si l'on se trouve dans un cas où des questions de droit ou de fait difficiles rendent l'assistance par un avocat apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entrent pas en considération (supra consid. 1.3).(…)“ (Le sottolineature sono del redattore)

 

                                         La necessità o meno dell'assistenza di un avvocato (sul tema cfr. DTF 132 V 200) durante la procedura di opposizione dipende, perciò, dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata.

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie questa Corte, in primo luogo, evidenzia, come già esposto nei fatti, che in concreto l’USSI, nell’agosto 2010, ha emesso una decisione con cui ha comunicato a RI 1 di aver proceduto, dopo che la Cassa di compensazione AVS/AI l’aveva informato in merito al riconoscimento di una rendita AI dal 1° agosto 2005, a chiedere alla Cassa citata la compensazione di fr. 10’134.-- per il periodo 1° agosto 2005 – 30 aprile 2006 (cfr. consid. 1.1.; doc. 118).

 

                                         Il ricorrente, con il reclamo del 30 agosto 2010, ha fatto valereRI 1 che nel progetto d’assegnazione di rendita d’invalidità temporanea del 9 aprile 2010 da parte dell’Ufficio AI era prevista l’erogazione di una rendita AI limitata nel tempo a 9 mesi. Dall’altra, di essersi comunque opposto al progetto e di essere in attesa di una decisione formale da parte dell’AI (cfr. doc. 114).

 

                                         L’USSI, dal canto suo, con decisione su reclamo del 23 marzo 2011, ha dichiarato la nullità della decisione dell’11 agosto 2010, in quanto competente a emettere questo provvedimento non è tale ufficio, bensì l’UAI (cfr. doc. 53; consid. 1.2.).

 

                                         A tale proposito giova rilevare che per costante giurisprudenza qualora una decisione venga pronunciata da un'autorità incompetente, tale decisione è nulla, ossia priva di effetti giuridici (cfr. DTF 114 V 327 consid. 4b, a proposito dalla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione), a meno che l'autorità in questione riceva nello specifico ambito un potere decisionale e generale, ciò che non è tuttavia il caso nella concreta evenienza (DTF 127 II 27, 119 V 314 consid. 3b, 114 V 327 consid. 4b; cfr. pure Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1986, B. I, Nr. 40 B V a1 S. 242, nonché Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40, S. 120).

 

                                         Va, inoltre, ricordato che la nullità di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto.

 

                                         D'altra parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

 

                               2.6.   In simili condizioni, e meglio visto, da una parte, che la nullità di un atto viene verificata in ogni tempo e d'ufficio (cfr. consid. 2.5.), dall’altra, che, in ogni caso, il reclamo del 30 agosto 2010 interposto da RI 1 contro la “decisione di compensazione con prestazioni AI” dell’11 agosto 2010 (cfr. consid. 1.1.) verteva essenzialmente sul fatto che la decisione dell’UAI prevedesse una rendita limitata a 9 mesi e che il medesimo si fosse opposto, chiedendo l’emanazione di una decisione formale, al progetto dell’UAI dell’aprile 2010 di riconoscergli il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (cfr. doc. 114; STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.3.), occorre concludere che la vertenza non appariva di particolare complessità per l’insorgente.

 

                                         Queste questioni, infatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa che trae origine dalla decisione di compensazione emessa dall’USSI l’11 agosto 2010 a seguito del riconoscimento al ricorrente di una rendita AI presentasse delle problematiche oggettive tali da richiedere necessariamente l’assistenza di un avvocato, invece che ad esempio unicamente di un rappresentante di categoria, di un’associazione professionale, di un sindacato o di un’associazione che presta assistenza e consulenza a persone affette da disturbi fisici o psichici, come Pro Infirmis (cfr. STF 8C_936/2010 del 14 giugno 2011 consid. 4.2.; STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007; consid. 2.4. in fine; STFA I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 6; DTF 132 V 200 consid. 4.1.).

 

                                         Come appena esposto, la nullità della decisione dell’11 agosto 2010 andava accertata d’ufficio e dalla circostanza, che avrebbe potuto essere fatta valere in sede di reclamo dinanzi all’USSI dal medesimo personalmente senza difficoltà alcuna, che il ricorrente si fosse opposto al progetto emesso dall’UAI nell’aprile 2010 di assegnargli una rendita d’invalidità temporanea emerge comunque chiaramente che al momento in cui è stata emanata dalla parte resistente la decisione dell’11 agosto 2010 non si era ancora confrontati ad alcun provvedimento definitivo dell’assicurazione invalidità.

 

                                         Al riguardo è utile evidenziare che è vero che la massima ufficiale, che regge il procedimento in materia di assicurazioni sociali secondo la quale i fatti pertinenti della causa devono essere accertati d'ufficio (cfr. STFA I 162/01 del 18 marzo 2002 consid. 5.; DTF 122 V 157 consid. 1a), non esclude la necessità del patrocinio di un avvocato.

                                         Tuttavia essa impone un metro d’esame più severo, più rigoroso (cfr. STF 8C_788/2010 dell’8 febbraio 2011 consid. 12.1; STFA H 179/03 del 23 settembre 2003 consid. 6.1.).

 

                                         Nel settore dell’aiuto sociale (Sozialhilfe), del resto, l’esigenza del patrocinio di un avvocato nella procedura amministrativa va ammessa con riserva (cfr. STF 8C_778/2008, 8C_908/2008 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2.2.; STF 2P.234/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 5.1.)

 

                                         Nel caso concreto, inoltre, l’USSI, con la decisione dell’11 agosto 2010 con cui ha comunicato al ricorrente di aver chiesto alla Cassa di compensazione AVS/AI, che l’aveva informato del riconoscimento di una rendita AI intera dal 1. agosto 2005 al 30 aprile 2006 (cfr. STCA 42.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.2.), la compensazione con le rendite AI delle prestazioni assistenziali versate per il medesimo periodo, ossia agosto 2005 – aprile 2006, pari a fr. 10'134.--, non è intervenuto in modo rilevante nella sua situazione.

 

                                         La parte resistente intendeva esclusivamente porre rimedio al fatto che l’insorgente, da agosto 2005 ad aprile 2006, avesse beneficiato di prestazioni d’assistenza che gli erano state anticipate prima del riconoscimento con effetto retroattivo di rendite AI per il medesimo lasso di tempo.

 

                                         Per inciso va osservato che è vero che in un caso giudicato dall’Alta Corte con sentenza H 179/03 del 23 settembre 2003 l’assistenza di un avvocato nella procedura di opposizione è stata ritenuta necessaria, in quanto l’intervento nella situazione giuridica del ricorrente, al quale era stato chiesto il versamento della somma di fr. 26'492.40, poi ridotti a fr. 11’550.30, risultava relativamente grave.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che quella fattispecie si differenzia dalla presente evenienza, concernendo una causa di risarcimento del danno per contributi non pagati ex art. 52 LAVS avviata nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione della società debitrice dei contributi sociali e non, come in casu, il rimborso di prestazioni ricevute due volte per il medesimo periodo anche se da due istituti differenti.

 

                                         A proposito del preteso basso profilo scolastico, come pure della nazionalità straniera del ricorrente, giova poi ribadire che il Tribunale federale ha stabilito che un livello di formazione non elevato e le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti per considerare necessario il patrocinio di un avvocato.

                                         La necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).

 

                                         In concreto va, altresì, osservato, perlomeno per quanto attiene alle conoscenze della lingua italiana, che dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta che il ricorrente risiede comunque in Ticino, dal 1990, ovvero da più di vent’anni.

 

                                         Questa Corte ritiene, infine, che i disturbi psichici accusati dall’insorgente (cfr. doc. I) non abbiano influenza alcuna sull’esito della presente vertenza.

 

                                         In effetti corrisponde al vero che la psichiatra curante, Dr. med. __________, nell’ottobre 2010 ha in buona sostanza attestato che l’insorgente ha poche risorse psichiche (cfr. STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 1.4.) e il perito SAM, psichiatra Dr. med. __________, nel contesto di una perizia pluridisciplinare del dicembre 2009, ha riconosciuto che:

 

“(…) Lo stato d'angoscia, l'ansia, la ruminazione di pensieri, l'alterazione delle funzioni cognitive e la sintomatologia algica rendono l'A. più lento, meno preciso, con una maggior esauribilità, una minore precisione, una minore tenuta e caricabilità lavorativa. (…)” (cfr. STCA 32.2010.274 del 30 maggio 2011 consid. 2.7.)

 

                                         In ogni caso, tuttavia, la capacità lavorativa del ricorrente, dal profilo psichiatrico, è stata valutata dal perito del SAM del 70% per qualsiasi lavoro.

                                         Il rapporto del Dr. med. __________ è stato, peraltro, fatto proprio dal TCA con la sentenza 32.2010.274 del 30 maggio 2011 (cfr. consid. 2.9.) cresciuta in giudicato incontestata.

 

                                         Pertanto, tenuto conto del fatto che in casu la causa riguardante il reclamo contro la decisione dell’11 agosto 2010 non implicava comunque un lungo iter processuale, visto che, come già sottolineato, la nullità di tale provvedimento andava accertata d’ufficio e il riconoscimento di una rendita di invalidità da parte dell’UAI non era definitivo, essendosi l’insorgente opposto al progetto di decisione dell’aprile 2010 - questione quest’ultima che poteva d’altronde essere sollevata anche dal medesimo senza particolari problemi e senza che ciò comportasse un dispendio di tempo rilevante o difficoltà di esposizione specifi-

                                         che -, le condizioni psichiche di RI 1 non risultano tali da necessitare dell’assistenza di un legale (al riguardo cfr. STF 2P.234/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 5.4.).

 

                                         Ne discende che nel caso in esame non si giustifica l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.

 

                                         Non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione o reclamo (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il principio secondo cui, quando nella procedura di reclamo può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento del reclamo, vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.).

 

                               2.7.   La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

 

                                         Anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere accordate in altre situazioni eccezionali, siccome, in concreto, non si è comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che il rifiuto delle ripetibili in sede di reclamo configuri una violazione insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

 

                               2.8.   Alla luce di quanto sopra esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a ragione l’USSI ha negato al ricorrente il diritto a ripetibili nella procedura di reclamo.

 

                                         La decisione su reclamo del 23 aprile 2012 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

                                     

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti