Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.12

 

DC/sc

Lugano

21 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 29 maggio 2013 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 29 maggio 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la decisione del 19 novembre 2012 (cfr. Doc. III/2) con la quale ha chiesto all'interessata la restituzione di prestazioni assistenziali ottenute nel periodo agosto 2007/luglio 2012 per complessivi fr. 133'199.30, argomentando:

 

"  (…)

Nel caso in esame è stato accertato dall'USSI, dopo comunicazione da parte della signora RI 1 (in ossequio al suo obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica dell'Unità di riferimento) che quest'ultima ha ricevuto in eredità un primo acconto di 350'000.-- Euro.

Cifra poi corretta dalla reclamante e indicata dalla stessa come ammontante a Euro 290'000.-- , nel suo reclamo del 17 dicembre 2012.

Precisiamo che conformemente alla decisione del Landesgericht __________, Abteilung 54 __________, del 21.06.2012, Hofrat Dr. __________, Richter, pag. 9, risulta un pagamento (Auszahlung) per la. reclamante di Euro 350.000.--. Anche con un ipotetico montante di Euro 290'000.- non vi sarebbe differente esito della presente decisione per le ragioni che seguono.

 

L'aumento di sostanza dichiarato nell'Unità di riferimento della signora RI 1, permette il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite da quest'ultima durante il periodo agosto 2007 a luglio 2012 come esposto nell'allegato estratto conto della decisione dell'USSI del 19 novembre 2012 per un importo di CHF 133'199.30.

 

Infatti, il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Conformemente alle Direttive Cosas E.3.1 il montante percepito dalla reclamante di Euro 350'000.- dedotte le prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-(CHF 133'199.30 al cambio medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 240'000.-- per circa CHF 288'000.--.

 

Come da Direttiva citata viene ampiamente rispettato il criterio di lasciare a disposizione una somma adeguata 25'000.-- per le persone sole, più CHF 15'000 per ogni figlio minorenne, alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.

Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le prestazioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale.

 

Il criterio della proporzionalità risulta, per queste ragioni, rispettato.

 

S.

Le altre variazioni di importi pretesi dalla reclamante, in assenza di nuovi allegati probatori, non sono giustificati e non permettono quindi la revisione della decisione impugnata." (Doc. III/1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo l'interessata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale sottolinea che dall'acconto sull'eredità di suo padre vanno dedotti Euro 39'00.-- in quanto ha dovuto acquistare le cose private di suo padre. Ella rileva inoltre che la cifra chiesta in restituzione dall'USSI contrasta con le linee guida COSAS e sostiene che vi è una disuguaglianza di trattamento rispetto agli altri Cantoni nella misura in cui il Ticino non anticipa gli alimenti oltre i 5 anni e non aiuti in nessun altro modo per incassare gli alimenti del padre. Per questo motivo l'interessata afferma di avere dovuto chiedere un importo più alto di prestazioni sociali.

 

                                         La ricorrente precisa inoltre di non avere un lavoro e di non beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e di avere acquistato un appartamento nel quale vive con suo figlio visto che non riusciva a trovare un appartamento da affittare. Ella ritiene di non avere comunque difficoltà a restituire i soldi in quanto le spettano ancora 200'000.--  Euro di eredità. La ricorrente richiama pure il suo reclamo nel quale aveva sostenuto che i premi della cassa malati obbligatoria non sono prestazioni assistenziali da rimborsare.

 

                                         La ricorrente chiede pertanto in conclusione di rimborsare le prestazioni ordinarie ricevute deducendo tuttavia la cifra degli alimenti dovuti dal padre e non ricevuti nella forma di anticipo alimenti.

                                         L'interessata chiede pure di concordare le modalità del rimborso.

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 5 agosto 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

 

"  (…)

Nel caso in esame è stato accertato dall'USSI, che la ricorrente ha ricevuto in eredità un primo acconto di 350'000.- Euro, poi corretta dalla ricorrente e indicata dalla stessa come ammontante a Euro 290'000.-- nel suo reclamo del 17 dicembre 2012.

 

Il montante percepito di Euro 350'000.-- dedotte le prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-- (CHF 133199.30 al cambio medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 240'000.-- per circa CHF 288'000.--. Rispettivamente il montante percepito di Euro 290'000.-- dedotte le prestazioni da restituire stimate in Euro 110'000.-- (CHF 133'199.30 al cambio medio di 1.20 CHF/Euro) ammonta a circa Euro 180'000.-- per circa CHF 216'000.--.

 

Come da Direttiva COSAS n. E.3-2 viene ampiamente rispettato il criterio di lasciare a disposizione una somma adeguata CHF 25'000.-- per le persone sole, più CHF 15'000.-­per ogni figlio minorenne, alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale. Il rimborso richiesto lascia quindi alla ricorrente un importo conforme al minimo stabilito dalle norme COSAS ed è quindi corretto.

 

Per queste ragioni la decisione impugnata è corretta.

 

S.

La ricorrente ritiene che vi sia una disuguaglianza di trattamento per il fatto che rispetto agli altri cantoni il Ticino opera l'anticipo degli alimenti non pagati dal padre solo per 5 anni e non aiuta a incassare gli alimenti dal padre. In tale situazione la madre deve chiedere un aiuto maggiore allo Stato.

 

La regolamentazione dell'anticipo degli alimenti da parte dello Stato qualora il genitore debitore non vi provveda è di competenza dei Cantoni. Una diversità di regole fra i vari Cantoni rispecchia il principio del federalismo. Non si verifica dunque una disparità di trattamento ma solo l'applicazione delle leggi vigenti nei rispettivi Cantoni.

Il diritto all'ottenimento degli alimenti dovuti dal genitore, qualora esso non vi provveda è un credito che deve essere fatto valere direttamente. Non si giustifica di dedurre tale mancato incasso dal rimborso della prestazione assistenziale.

 

In merito alla richiesta esclusione dal rimborso dei costi dell'assicurazione malattia obbligatoria e i contributi AVS, si osserva che, a differenza della Legge federale sull'assistenza, per la prestazione assistenziale in Ticino i costi dell'assicurazione malattia obbligatoria e i contributi AVS sono considerati come spese nel calcolo della prestazione assistenziale e l'importo corrispondente viene quindi riconosciuto dall'USSI in quanto prestazione assistenziale, ma viene pagato direttamente dall'amministrazione. Non si giustifica la loro esclusione dal rimborso.

 

II rimborso è chiesto come conseguenza di una importante somma di eredità a disposizione dell'assistita. La condizione secondo la legge per la richiesta di tale rimborso è che venga ricevuta una somma in eredità e che dopo il rimborso rimanga una adeguata somma a disposizione (in base alle Direttive COSAS CHF 25'000.- e 15'000.- per figlio).

 

Non risultano quindi di rilievo le altre condizioni personali indicate dalla ricorrente, in particolare che ha lavorato per conto proprio senza successo finanziario e senza neppure coprire le spese, rispettivamente che è senza lavoro dal marzo 2012 ma senza diritto alle prestazioni di disoccupazione e senza risposta positiva a numerose domande di impiego.

 

Si prende atto che, con i soldi rimastile, la ricorrente comunica di aver comprato l'appartamento di __________, ritenendo che il rimborso chiesto dall'USSI andava ridotto e che le spettano ulteriori 200'000.- Euro di eredità. Essa dimostra di avere avuto e di avere a disposizione una somma sufficiente per il rimborso e consapevolmente di investirla in modo da rendere più difficile il rimborso." (Doc. V)

 

                               1.4.   Su richiesta del TCA il 26 settembre 2013 l'USSI ha inviato l'estratto contro relativo al periodo 1.8.2007 – 31.7.2012 citato nella decisione di rimborso del 19 novembre 2012 (cfr. Doc. VII/1).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 33 LAS prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:

                                         a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 12 Laps);

                                         b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;

                                         c)   in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.

                                         A proposito di questa disposizione legale nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2012 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale il Consiglio di Stato si era così espresso:

 

"  Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).

Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la -minaccia- di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."

 

                                         Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:

 

"  II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.

 

In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:

 

-   prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;

 

-   versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;

 

-   eredità lasciata dal beneficiario deceduto;

 

-   acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."

 

                               2.2.   Nella Direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto E.3.I figurano le seguenti indicazioni:

 

"  Il ritorno all'autonomia economica delle persone che beneficiano di un sostegno sociale è l'obiettivo prioritario del sostegno. Per raggiungerlo, la COSAS fa le seguenti raccomandazioni:

 

■      Per principio, nessuna richiesta di rimborso sui redditi prove­nienti da un'attività lucrativa esercitata dopo il periodo del sostegno.

 

■      Laddove le basi legali prevedono un rimborso obbligatorio da redditi provenienti da un'attività lucrativa, si raccomanda di applicare un limite di reddito generoso e di limitare la durata dei rimborsi, per evitare di compromettere l'inserimento economico e sociale (à H.9).

 

■      Nessun obbligo di rimborso di prestazioni ottenute allo scopo di promuovere l'inserimento professionale e l'integrazione sociale (franchigia sul reddito, supplemento d'integrazione, supple­mento minimo d'integrazione legato a misure d'integrazione).

 

■      Lasciare a disposizione una somma adeguata (fr. 25000.- per le persone sole, fr. 40000.- per le coppie, più fr. 15000.- per ogni figlio minorenne) alle persone che, grazie all'acquisizione di beni importanti che aumentano il loro patrimonio, perdono il diritto al sostegno materiale.

Tali somme lasciate a libera disposizione dovrebbero essere considerate anche quando, dopo l'uscita del beneficiario da un periodo di sostegno, scatta l'obbligo di rimborsare le presta­zioni ottenute, a causa dell'acquisizione di ulteriori beni prima della scadenza del periodo di prescrizione definito dal diritto cantonale."

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva quanto segue:

 

"  In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimum nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes  System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimum für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172)

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie dal 1° agosto 2007 al 31 luglio 2012 RI 1 ha percepito prestazioni assistenziali per un importo complessivo di fr. 133'199.30 (cfr. Doc. III/1).

 

                                         Nell'agosto 2012 l'interessata ha annunciato all'USSI di avere ricevuto un acconto sull'eredità di suo padre ammontante a euro 350'000.--.

 

                                         Nel suo reclamo ella ha precisato che tale importo ammonta a Euro 290'000.--, mentre nel ricorso ha indicato che vanno dedotti 39'000.-- Euro.

 

                                         Come giustamente sottolineato dall'amministrazione nella risposta di causa, anche considerando l'importo di 290'000.-- Euro, dopo la deduzione dell'importo da restituire, resterebbe a disposizione dell'interessata una somma di circa 216'000 franchi.

                                         Tale importo è nettamente superiore alla somma minima da lasciare a disposizione del beneficiario di prestazioni assistenziali secondo la citata direttiva COSAS (cfr. consid. 2.3).

 

                                         Il fatto che la ricorrente abbia ottenuto un elevato importo di prestazioni assistenziali anche in considerazione del mancato anticipo degli alimenti non ha nessun influsso sull'esito della presente vertenza che concerne la restituzione di prestazioni assistenziali ricevute, indipendentemente dal motivo, a seguito dell'acquisizione di sostanza rilevante.

 

                                         Pure irrilevante è la circostanza che l'interessata abbia deciso di investire la somma di cui disponeva, per acquistare una proprietà immobiliare.

                                         Ciò renderà semmai più difficile per l'amministrazione il recupero della somma che le spetta.

 

                                         A ragione dunque l'USSI, sulla base dell'art. 33 lett. b LAS (cfr. sul tema STF 8C_254/2011 del 7 luglio 2011; STF 8C_462/2013 del 29 agosto 2013 in relazione alla sentenza 605.2012.396 del 6 giugno 2013 del Tribunale cantonale, Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo), ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 133'199.30.

 

                                         La decisione su reclamo del 29 maggio 2013 deve dunque essere confermata.

 

                               2.4.   A titolo abbondanziale va segnalato che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente (ad esempio rateizzazione) dovrà eventualmente essere concordata con l’amministrazione al momento in cui la presente vertenza sarà cresciuta in giudicato.

 

                                         Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e; STCA 39.2013.2 del 18 settembre 2013 consid. 2.15; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.15; STCA 39.2009.1 del 10 settembre 2009 consid. 2.13.; 39.2005.10 del 22 marzo 2006 consid. 2.21.).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti