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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 23 agosto 2013 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 è una cittadina __________, arrivata in Svizzera nel 1998, alla quale l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha negato lo statuto di rifugiata e che, insieme ai suoi quattro figli, è al beneficio di un'ammissione provvisoria (permesso F).
Dopo avere costantemente beneficiato di prestazioni assistenziali il 14 maggio 2013 RI 1 ha inoltrato una richiesta di prestazioni di sostegno sociale per il mese di giugno 2013 (cfr. Doc. 1B).
1.2. Il 21 maggio 2013 mediante uno scritto intitolato "Trasferimento in un centro collettivo per richiedenti l'asilo della Croce Rossa Svizzera (CRS), l'USSI si è così espresso:
" A seguito dello sfratto ricevuto, lei e suoi figli dovete lasciare l'appartamento che occupate in __________, __________, entro e non oltre il 31 maggio 2013.
Le comunichiamo pertanto che da venerdì 31.05.2013 lei e suo figlio __________ siete assegnati al centro collettivo per richiedenti l'asilo della Croce Rossa Svizzera di __________, mentre su figlia __________ sarà alloggiata all'albergo __________ di __________ unitamente al fratello __________ e alla sorella __________.
La invitiamo a prendere nota che dovrete presentarvi senza mobilio e unicamente con gli effetti personali che, tuttavia, non dovranno comprendere oggetti di valore in quanto il personale del centro della Croce Rossa non può assumersi responsabilità in caso di furto.
La invitiamo infine a non presentarsi con l'automobile che lei sovente usa per i suoi spostamenti in considerazione del fatto che una persona completamente assistita non può disporre di un'automobile (anche se intestata a terzi). Non sono pertanto previsti posteggi a tale scopo.
Le segnaliamo che per quanto attiene al suo trasferimento potrà avvalersi dell'aiuto degli operatori di __________.
La informiamo che nel caso in cui non dovesse dar seguito alla nostra notifica, si procederà al suo trasferimento tramite le forze dell'ordine." (Doc. 1A)
1.3. Il 24 maggio 2013 RI 1 ha inoltrato un reclamo contro la "decisione" del 21 maggio 2013 chiedendo di non essere trasferita insieme ai suoi figli minorenni presso dei centri per richiedenti l'asilo e di potere continuare a beneficiare di prestazioni assistenziali dopo avere trovato un'altra soluzione, "per esempio il collocamento in un altro appartamento, sempre a __________" (cfr. Doc. 1D).
1.4. Con scritto del 28 maggio 2013 l'USSI ha illustrato a RI 1 in dettaglio i motivi alla base della decisione di trasferimento in un centro collettivo (cfr. Doc. 1E).
Il 28 maggio 2013 l'interessata ha comunicato all'USSI di rinunciare a chiedere il sostegno economico per quanto riguarda l'affitto (in quanto lei e suo figlio __________ alloggeranno presso il suo compagno), domandando all'USSI di coprire solo le spese di mantenimento, vitto e assicurazione malattia (cfr. Doc. 1F).
1.5. Il 31 maggio 2013 l'USSI in uno scritto intitolato "Richiesta di prestazioni per giugno 2013", ha rilevato:
" La informiamo di non poter dare seguito alla sua richiesta di prestazioni di sostegno sociale del 14 maggio 2013, in quanto dal 01.06.2013 le verranno versate direttamente dal responsabile di Croce Rossa Svizzera presso il Centro di __________ al quale lei e suo figlio __________ siete stati assegnati a partire dal 31.05.2013, a seguito dello sfratto.
Ci permettiamo di attirare la sua attenzione sul fatto che per ricevere le prestazioni di sostegno sociale dal 01.06.2013 è indispensabile che lei e suo figlio risiediate in forma stabile nell'alloggio che vi è stato assegnato." (Doc. 1C)."
Il 5 giugno 2013 l'USSI ha ribadito queste indicazioni precisando quanto segue:
" … le prestazioni assistenziali per il mese di giugno (vitto, alloggio, spese di assicurazione malattia) per lei e suo figlio __________, le potranno essere versate unicamente a seguito del suo trasferimento presso il Centro della Croce Rossa di __________, che si assumerà il compito di erogargliele. (…)" (Doc. 1G)
1.6. Il 10 giugno 2013 l'interessata ha comunicato all'USSI di non volersi trasferire da __________ per non posticipare di tre anni la possibilità di ottenere le naturalizzazioni.
Ella ha confermato di avere trovato delle modalità di finanziamento per l'assunzione di un appartamento a __________ e ha nuovamente chiesto le prestazioni per il vitto (cfr. doc. 1H).
1.7. L'11 giugno 2013 l'USSI si è in particolare così espresso:
" (…)
Le confermiamo quindi che le prestazioni assistenziali di giugno 2013 le saranno riconosciute successivamente al suo trasferimento presso il Centro della Croce Rossa di __________.
Ci permettiamo inoltre di farle notare, che ai Servizi cantonali lei risulta ora di ignota dimora." (Doc. 1I)
1.8. L'8 luglio 2013 l'interessata, con riferimento allo scritto dell'USSI del 28 maggio 2013, ha chiesto di "notificare una decisione formale per quanto riguarda la modifica della mia situazione abitativa" (cfr. Doc. 1L).
Tale richiesta è stata ripetuta il 31 luglio 2013 (cfr. Doc. 1N).
1.9. Il 23 agosto 2013 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata, subordinatamente, ritardata giustizia, argomentando:
" (…)
Sono arrivata in Svizzera, con la mia famiglia, nel 1998 e abbiamo chiesto asilo. Nel 2001 l'Ufficio federale della migrazione ci ha concesso l'ammissione provvisoria in Svizzera, statuto del quale beneficiamo ancora oggi. In sostanza vivo in Svizzera da quindici anni.
Ho trascorso quasi tutti gli anni della mia presenza in Svizzera a __________. Il 21 maggio 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento mi comunicava che, a seguito dello sfratto ricevuto, avrei dovuto lasciare, insieme ai miei quattro figli, __________ e mi veniva assegnato un alloggio presso il Centro collettivo per richiedenti l'asilo della Croce Rossa Svizzera a __________. Questa soluzione riguardava la sottoscritta e il mio figlio minore __________. Gli altri tre figli, di cui due figli minorenni, sono stati invece destinati __________ di __________.
Avrei voluto contestare questa decisione, che mi sembra inopportuna sotto diversi aspetti perchè, dopo tanti anni e dopo tante relazioni sociali acquisite col tempo, venivo spostata in un'altra zona del Cantone. Aspetto questo che non riguarda solo la sottoscritta, ma anche i miei figli, che hanno più relazioni sociali di me a __________. Inoltre mio figlio __________ frequenta ancora le scuole medie.
Un altro aspetto che avrei voluto contestare riguarda la legittimità della separazione che siamo stati costretti a subire, dal momento che tre dei miei figli, di cui come due ancora minorenni sono stati separati dalla mamma. Eravamo un unico nucleo familiare e oggi siamo invece separati per ordine dell'autorità, senza che potessimo contestare questo modo di procedere.
Tuttavia, ed è per questo motivo che mi rivolgo a questo lodevole Tribunale, non mi è stata concessa la possibilità di far valere i miei diritti e le mie ragioni, dal momento che, nonostante mie precise richieste in questo senso, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, non mi ha mai notificata una decisione formale, con l'indicazione dei rimedi di diritto. La mia ultima richiesta in questo senso risale al 31 luglio 2013, e fino ad oggi non ho ancora ricevuto risposta.
Ritengo quindi che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sia da condannare per ritardata o denegata giustizia, dal momento che fino ad oggi e nonostante le mie richieste in questo senso, non ha mai provveduto ad inoltrarmi una decisione formale. Nel corso di un colloquio personale mi è stata addirittura comunicato che non vi era bisogno di alcuna decisione formale per la modifica della nostra situazione abitativa, e che così l'autorità poteva disporre liberamente in virtù di quanto dispone la legge sull'asilo.
Ora io non sono affatto convinta di quest'ultima motivazione. L'Ufficio del sostegno sociale quando definisce il proprio intervento, rende sempre una decisione. In questi anni ne ho ricevute moltissime, riguardanti l'importo delle prestazioni che mi spettavano. Non vedo quindi per quale motivo non si debba redigere una decisione formale anche allorquando l'autorità "decide" di modificare l'assetto abitativo di una famiglia.
Chiedo quindi, signori giudici, che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento sia condannato per ritardata o denegata giustizia, dal momento che, nonostante lo abbia richiesto a più riprese, non mi è mai stata intimata una decisione formale, alla quale, credo, io abbia diritto." (Doc. I)
1.10. Nella risposta del 16 settembre 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
12.
Sulla base di quanto sopra esposto l'USSI ritiene di aver eseguito la notifica del collocamento presso il Centro della CRS in modo corretto: segnatamente la Signora RI 1 è stata preventivamente informata oralmente (v. incontro) e successivamente le è stata notificata la decisione formale per raccomandata. Il fatto che sulla stessa non figurassero i rimedi di diritto le ha in ogni caso garantito la facoltà di ricorrere, facoltà di cui si è avvalsa. L'USSI ha inoltre garantito alla ricorrente la facoltà di essere più volte sentita.
Va anche rilevato che l'USSI ha risposto tempestivamente a tutte le richieste scritte e le obiezioni sollevate dalla ricorrente.
A titolo meramente indicativo segnaliamo che la Signora RI 1 ha nel frattempo preso in locazione a sue spese un appartamento a __________.
13.
L'art. 28 della Legge federale sull'Asilo prevede che i Cantoni sono competenti per l'assegnazione del luogo di soggiorno, in particolare il cpv. 2 recita: "possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare pertinenti disposizioni e prendere provvedimenti".
Nel caso in questione, rilevata la difficoltà della ricorrente di gestire sé stessa ed i suoi figli, considerata la mancata integrazione sfociata poi in uno sfratto, ha ritenuto utile e opportuno prendere i provvedimenti necessari per aiutare la Signora RI 1.
Tale decisione è stata inoltre discussa a più riprese dai rappresentanti dell'USSI con la Signora RI 1 direttamente, talvolta anche in presenza dei suoi figli, nel tentativo di farle comprendere il motivo profondo alla base del loro trasferimento in un Centro collettivo.
14.
L'USSI sostiene quindi di aver agito correttamente dal profilo formale e procedurale, segnatamente ha notificato alla ricorrente la decisione di trasferimento per raccomandata, garantendo così alla ricorrente il diritto di opporsi formalmente alla stessa possibilità della quale la Signora RI 1 si è avvalsa e alla quale l'USSI ha prontamente replicato." (Doc. III)
1.11. Il 7 ottobre 2013 il Presidente del TCA, con riferimento al punto 14 della risposta di causa ha chiesto all'amministrazione di precisare in che data "l'USSI ha emesso la decisione su reclamo con la corretta indicazione dei rimedi di diritto" (cfr. Doc. V).
1.12. Il 14 ottobre 2013 l'USSI ha rilevato:
" Rispondiamo alla sua richiesta del 7 ottobre 2013 comunicandole che al punto 14 della risposta di causa del 16 settembre 2013, il Servizio richiedenti l'asilo dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento intendeva il fatto che le raccomandate inviate alla signora RI 1 (di cui alleghiamo di nuovo copia) consistevano nella notifica di trasferimento del 21.05.2013, seguita da altrettante risposte circostanziate sia al suo reclamo del 24.05.2013 che alla sua comunicazione del 28.05.2013 e alle sue richieste del 14.05.2013 e del 10.06.2013.
A nostro modesto avviso, come già indicato ai punti 12 e 13 della risposta di causa, l'assenza dei rimedi di diritto nella notifica del 21.05.2013 ha comunque garantito alla Signora RI 1 di fare reclamo e di essere più volte sentita dallo scrivente ufficio.
Il motivo per il quale nei nostri scritti non sono stati indicati i rimedi di diritto è da collegare ai contenuti dell'art. 28 della Legge sull'asilo (LAsi) che impone ai Cantoni di assegnare un alloggio agli utenti beneficiari di prestazioni di sostegno sociale, non facendo alcuna distinzione tra l'alloggio collettivo e l'alloggio individuale. La nostra modalità di comunicazione è altresì supportata dall'art. 83 della LAsi, ed in particolare dei paragrafi d.,e., che autorizza in modo chiaro i servizi competenti a limitare le prestazioni di sostegno sociale ai beneficiari che rifiutano un alloggio adeguato loro attribuito e che ne provocano la disdetta per loro colpa.
Nella fattispecie, quindi non si trattava di negare delle prestazioni di sostegno sociale alla signora RI 1, ma bensì, più semplicemente, di farle capire che l'alloggio che le era stato assegnato era quello indicato nelle raccomandate e che lo stesso era stato reperito in base alle gravi problematiche che il suo caso presentava. Non capiamo come avremmo potuto stilare una decisione relativa all'erogazione di prestazioni poiché la signora era stata sfrattata dal suo appartamento e pertanto non vi era alcuna prestazione da versare a suo favore. Il problema consisteva piuttosto nel reperire una sistemazione adatta alle circostanze del caso – compito, questo, che spettava al nostro ufficio – una volta individuata la soluzione dell'alloggio collettivo, gestito dalla Croce Rossa Svizzera, Sezione del __________, questo comportava anche l'erogazione delle prestazioni a suo favore direttamente da parte del medesimo Ente, con il quale il Cantone ha un contratto di prestazione.
Per ritornare alla problematica della mancata indicazione dei rimedi di diritto nei nostri invii raccomandati, ci permettiamo ancora una volta di sottolineare, come già fatto nella risposta di causa, che la loro non ha inficiato il contenuto della stessa né ha privato la signora RI 1 di esprimere tutto il suo dissenso, che è stato oggetto di ulteriori valutazioni all'interno del nostro ufficio.
A titolo più generale, ci permettiamo di rilevare che se ogni singola assegnazione di alloggio, che il Servizio richiedenti l'asilo esegue nell'ambito della LAsi, dovesse essere assortita dai rimedi di diritto, da un canto, svuoterebbe di senso il compito affidato dalla Confederazione al Cantone e, dall'altro, sarebbe causa di gravissimi problemi di logistica e di gestione poiché ovviamente la stragrande maggioranza dei nostri utenti non accetterebbe più di essere collocata in un centro collettivo." (Doc. VIII)
1.13. Il 23 ottobre 2013 il TCA ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per inoltrare osservazioni scritte (cfr. Doc. IX).
1.14. L'11 novembre 2013 l'avv. RA 1 ha comunicato di patrocinare la ricorrente.
Il 25 novembre 2013 il rappresentante di RI 1 ha rilevato:
" … rilevo come la stessa LAsi citata da predetto ufficio, impone ai Cantoni di prevedere almeno un'istanza di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali prese sulla base della legge federale e delle relative disposizioni (art. 103 LAsi). A ben vedere, non v'è dubbio che la decisione su reclamo risalente al 28 maggio 2013 è stata presa sulla base della LAsi. Non solo: la stessa non si limita alla sola assegnazione di un alloggio collettivo (decisione peraltro discutibile nella fattispecie ritenuto che la ricorrente con i figli vive in Svizzera da parecchi anni), bensì anche a dividere madre e figli minorenni assegnando loro alloggi diversi in località diverse. Simile decisione appare estremamente pregiudizievole e lesiva degli interessi della famiglia della ricorrente: a maggior ragione la stessa, visto oltretutto le argomentazioni sviluppate dall'USSI, avrebbe dovuto indicare i rimedi di diritto è posta al vaglio di un'autorità di ricorso." (Doc. XII)
1.15. Il 27 novembre 2013 il TCA ha assegnato all'USSI un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte (cfr. Doc. XIII).
L'amministrazione è rimasta silente (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
2.2. L'art. 86 della legge federale sugli stranieri (LStr.) del 16 dicembre 2005, dedicato all'aiuto sociale e assicurazioni malattie prevede quanto segue:
" 1I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80-84 LAsi concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo.
2Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 17 marzo 1994 sull'assicurazione malattie."
Nel Canton Ticino l'art. 6 della legge sull'assistenza sociale stabilisce che:
" 1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a
a) richiedenti l’asilo e
b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.
2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.
3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati."
Sulla base di questa norma legale l'esecutivo ha adottato il 23 gennaio 2007 il Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del Consiglio di Stato del 23 gennaio 2007.
L'art. 10 del Regolamento prevede i seguenti rimedi di diritto:
" 1 Contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall'Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all'Ufficio entro 30 giorni dalla notifica.
2 Il reclamo deve essere firmato dalla persona che intende avvalersi di questa facoltà o da un suo rappresentante.
3 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell'art. 33 Laps."
2.3. Nella presente fattispecie, questo Tribunale ritiene che gli scritti dell'USSI del 21 maggio 2013 con il quale è stato ordinato il trasferimento in un centro collettivo per richiedenti l'asilo della Croce Rossa (cfr. consid. 1.2) e quelli del 31 maggio 2013 e del 5 giugno 2013 con i quali è stata determinata l'entità delle prestazioni assistenziali spettanti a RI 1 (cfr. consid. 1.5) devono essere considerati una vera e propria decisione formale (cfr. al riguardo: STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002).
Contro la decisione del 21 maggio 2013 l'interessata ha inoltrato un reclamo il 24 maggio 2013 (cfr. consid. 1.3).
Contro le altre decisioni RI 1 ha inviato una lettera all'USSI il 10 giugno 2013 nella quale ha chiesto "qual è l'importo dovuto per il vitto mio e per il figlio __________, chi è incaricato a versare detto importo e quando e dove posso ritirarlo" (cfr. consid. 1.6).
Anche questa lettera deve essere interpretata come un reclamo contro le precedenti decisioni.
L'USSI non ha mai emesso una decisione su reclamo come prescritto dall'art. 10 cpv. 3 del Regolamento, ma si è limitato a confermare la propria posizione con lettere del 28 maggio 2013 (cfr. consid. 1.4) e dell'11 giugno 2013 (cfr. consid. 1.7).
Nei mesi successivi e precisamente l'8 luglio 2013 (cfr. Doc. 1L) e il 31 luglio 2013 (cfr. Doc. 1N) l'interessata ha sollecitato all'amministrazione l'emanazione di una decisione su reclamo, con la corretta indicazione dei rimedi di diritto.
Anche dopo queste richieste, l'USSI non ha emesso nessuna decisione su reclamo.
Così facendo l'amministrazione ha commesso un diniego di giustizia (cfr. consid. 2.1).
Il presente ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti rinviati all'USSI affinché emetta al più presto una decisione su reclamo, con la corretta indicazione dei rimedi di diritto (sull'obbligo per l'amministrazione di emettere decisioni formali e decisioni su reclamo anche in questo ambito, cfr. DTF 135 I 119; DTF 138 V 310; STF 8C_912/2012 del 22 novembre 2013).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é accolto.
§ È constatato un diniego di giustizia.
§§ Gli atti vengono rinviati all'USSI affinché emetta una decisione sui reclami interposti da Ridha Wazeera.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'USSI verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti