Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.16

42.2014.4

 

DC/sc

Lugano

2 aprile 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2013 di

 

 

1. RI 1 

2. RI 2 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 5 settembre 2013 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 5 settembre 2013 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato la propria decisione del 31 maggio 2013 ed ha negato il diritto a prestazioni assistenziali a RI 2 e RI 1 sottolineando che i redditi degli interessati devono essere cumulati (cfr. doc. III).

 

                               1.2.   Contro questa decisione gli interessati hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo che il calcolo della prestazione assistenziale venga effettuato separatamente per ognuno di loro e osservano:

 

" La signorina RI 2 ed il sottoscritto non formano un concubinato bensì gestiscono un'economia domestica insieme, in quanto le difficoltà finanziarie riscontrate sin dal 2012 lo richiedono.

 

Non si tratta quindi di una coppia che condivide un appartamento e le relative spese, ma di due persone singole che per necessità hanno deciso di divedersi un'abitazione per poter vivere in modo dignitoso e affrontare spese minori." (doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 31 ottobre 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:

 

" Si conferma quanto esposto nella decisione impugnata e in particolare si evidenzia che i ricorrenti vivono da lungo tempo insieme e hanno continuato a vivere insieme anche allorquando hanno cambiato residenza. Essi si danno reciproco sostegno economico condividendo varie spese. D'altra parte hanno sottoscritto un "contratto di convivenza", nel quale pure si definiscono e riconoscono esplicitamente "partner" e "concubini".

 

Risulta quindi evidente che esiste una convivenza." (doc. V)

 

                               1.4.   L'11 novembre 2013 RI 2 ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale rileva:

 

" (…)

Nella Risposta inoltrata dall'Ufficio del Sostegno Sociale e dell'Inserimento (USSI) inoltratovi in data 31 ottobre 2013 al punto nr. 5 si legge:

 

    " ... D'altra parte hanno sottoscritto un "contratto di convivenza", nel quale pure si definiscono e riconoscono esplicitamente "partner" e concubini"."

 

Tengo a precisare che il documento è stato allestito quando io e il signor RI 1 condividevamo ancora lo stesso letto e ci ritenevamo una coppia, allo scopo di regolare il lato finanziario della nostra convivenza. Quest'ultimo é dunque stato messo a disposizione dell'USSI allo scopo di illustrare a loro che fin dall'inizio ambo le parti rifiutavano di sostenere finanziariamente la controparte (interamente o parzialmente).

 

La situazione al momento della richiesta di concessione di prestazioni assistenziali da parte del Signor RI 1 era cambiata da tempo in una semplice "società" allo scopo di diminuire le spese e il costo della vita.

 

Questo fatto é stato espressamente esposto al collaboratore LAPS e anche nelle comunicazioni scritte.

 

Al termine del nostro legame sentimentale ho deciso di continuare a condividere l'abitazione con il signor RI 1 per necessità. Ma questo, secondo me, non é certo motivo abbastanza per supporre la mia disponibilità ad affrontare il suo mantenimento. Tanto meno di privarmi dei miei diritti.

 

Sono una persona singola che insieme a un concittadino affitta un appartamento per potersi permettere un tenore di vita dignitoso e come tale esigo esser trattata.

 

Inoltre mi chiedo com'è possibile che nel 2011 il Signor RI 1 ha chiesto un condono delle tassazioni arretrate presso l'ufficio responsabile e non furono fatti gli stessi ragionamenti?

Oltretutto allora eravamo una coppia. Quando gli chiesero di esporre la sua situazione finanziaria e lui tentò di spiegare al collaboratore che trattava il dossier, che anch'io ero in disoccupazione e che percepivo solo 1000 CHF gli venne detto che non viene tenuto in considerazione in quanto ognuno ha l'obbligo di provvedere alla propria parte delle spese. Cito dalla motivazione allegata alla decisione di condono del 18 aprile 2012 (numero di rif. 704.85.314.002):

 

    " Gli oneri dell'appartamento sono stati considerati in ragione di ½ in quanto la convivente ha l'obbligo di partecipare al pagamento di tali spese."

 

lo non sono legata legalmente al Signor RI 1 e non intendo mettere a rischio la mia esistenza e quella della mia giovane attività affrontando pagamenti e debiti di cui non devo rispondere.

 

Inoltre visionando la tabella dei calcoli allestita dall'USSI ho notato che non mi viene nemmeno concessa la possibilità/diritto di poter risparmiare per pagare delle eventuali spese inaspettate (conguaglio elettricità, malattia o una semplice otturazione dal dentista, degli occhiali da vista o altro) e neppure la possibilità di risparmiare per affrontare le tasse. Secondo I’Ufficio del sostegno e dell'integrazione un singolo individuo che decide di condividere le spese con un  concittadino del sesso opposto non ha diritto a delle vacanze? Ad affrontare una formazione continua o un esame di guida?

 

Spero che l'accurato esame da parte dell'Onorevole Tribunale permetta che la situazione venga valutata sulla base dei fatti e non più sulle supposizioni affrettate da parte di un ufficiò." (doc. VII)

 

                                         Al riguardo l'USSI il 18 novembre 2013 ha sottolineato che, visto in particolare l'esistenza di una relazione, la decisione impugnata deve essere confermata (cfr. doc. X).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se il calcolo della prestazione assistenziale deve essere effettuata separatamente per i due ricorrenti o in un unico conteggio.

                               2.2.   Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

 

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

 

                                         L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

 

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

 

                                         L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

 

                                         Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita, fra l’altro, dal partner convivente se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

 

                                         Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

 

" 2.2      Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1    Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti. 

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi. 

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

 

                                         Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

 

" (…)

Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale  (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

 

                                         In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013 pubblicata in RtiD II – 2013 pag. 66 seg. questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, ha chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento deve essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

                                         In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, tuttavia quest'ultima ha continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

                                         Inoltre, la Polizia Comunale ha effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiede quest'ultimo.

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie emerge che il richiedente RI 1, nato nel 1985, dal 17 luglio 2010 condivide un appartamento con RI 2, nata nel 1990, dapprima a __________, poi a __________ ed infine a __________ (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 15 agosto 2012 essi hanno sottoscritto un "Contratto di convivenza" del seguente tenore:

 

" Accordi

 

1.   Dividiamo a metà le spese relative al costo della vita. Queste comprendono le spese d'affitto, telefono, radio e TV, elettricità e gas, assicurazione mobilia domestica e assicurazione responsabilità civile privata, vacanze, gite e visite culturali in comune.

 

2.   Ogni fine del mese sommiamo le spese relative al costo della vita (vedi cifra 1) e saldiamo cadauno il 50% di esse.

 

3.   Tutte le spese non elencate alla cifra 1 sono assunte da ciascuno dei conviventi tramite il proprio reddito.

 

4.   Ogni fine mese cadauno versa CHF 850.-- in contanti nella cassa per economia domestica in comune, dalla quale vengono finanziati i correnti costi domestici.

 

5.   I lavori domestici vengono suddivisi equamente fra i due concubini. Questa regolamentazione nel caso in cui una delle parti dovesse perdere il proprio impiego rimane comunque valida.

 

6.   Ciascuno dei conviventi risponde totalmente e personalmente per i propri debiti.

 

7.   In caso di perdita di guadagno e/o difficoltà finanziaria di una delle due parti, l'altra non è in alcun modo tenuta a prendere carico delle responsabilità e/o necessità finanziarie dell'altra prima del compimento dei 5 anni di convivenza calcolati dal 17.07.2010.

 

8.   Nel caso di scioglimento del nostro rapporto di convivenza, stabiliamo quanto segue:

RI 2 ha la priorità sull'ulteriore utilizzo dell'appartamento comune. Al partner che deve lasciare l'appartamento viene accordato un periodo di almeno tre mesi. Lo stesso termine vale anche per la continuazione di pagamento dell'affitto da parte del partner che lascia l'appartamento, anche se lo lascia prima.

 

                                                                         Entrambi i partner si riappropriano degli oggetti di proprietà esclusiva.

 

      Gli oggetti in comproprietà vengono equamente suddivisi.

 

I regali fatti durante il periodo di concubinato rimangono di proprietà di colui che l’ha ricevuti.

 

9.   Entrambi i partner hanno il diritto a richiedere un adeguamento in caso di cambiamenti notevoli e durevoli delle circostanze che costituiscono la base del presente contratto.

 

10. La proprietà degli oggetti all'interno dell'economia domestica comune verrà regolamentata al di fuori di questo contratto."

(Doc. 43-44)

 

                                         Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale ritiene che, in applicazione dell'abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), a ragione l'USSI ha ritenuto che ci troviamo in presenza di un caso di applicazione dell'art. 4 cpv. 1 lett. c Laps.

                                         Si tratta infatti di due giovani, che hanno deciso di convivere dal luglio 2010, essendo uniti da un legame affettivo (cfr. consid. 1.4: " condividevamo ancora lo stesso letto e ci ritenevamo una coppia"), che hanno cambiato insieme diversi appartamenti e che, nel 2012, hanno sottoscritto un contratto per regolare la propria convivenza.

                                         L'affermazione di RI 2 secondo cui la situazione si è da allora sostanzialmente modificata non risulta peraltro credibile alla luce del punto 8 del Contratto di convivenza, secondo il quale, in caso di scioglimento del rapporto di convivenza, un partner deve lasciare l'appartamento comune.

 

                                         In conclusione, dunque, secondo il TCA, a ragione l'USSI ha negato ad RI 1 il diritto alle prestazioni assistenziali in quanto effettuando il calcolo che tiene pure conto, in particolare, del salario percepito da RI 2 emerge un'eccedenza di fr. 277.-- mensili (cfr. doc. 4).

 

                                         La decisione su reclamo del 5 settembre 2013 deve pertanto essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso é respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti