Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.17

 

rs

Lugano

23 ottobre 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2013 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 17 settembre 2013 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 17 settembre 2013 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 22 aprile 2013 (cfr. doc. H) con la quale ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 5'068.50 per prestazioni assistenziali indebitamente percepite nei mesi di settembre, novembre 2012 e febbraio 2013, in quanto il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013 aveva beneficiato di accrediti trimestrali effettuati dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti relativi ad arretrati dovuti a suo favore dall’ex marito che non sono stati tempestivamente comunicati all’amministrazione (cfr. doc. M).

                               1.2.   Con tempestivo ricorso RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su reclamo del 17 settembre 2013, chiedendo:

 

" In via cautelare

 

1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo.

 

2. Protestate tasse, spese e ripetibili.

 

      Nel merito

 

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

 

La decisione su reclamo del 17 settembre 2013 è annullata.

 

Subordinatamente

La decisione su reclamo del 17 settembre 2013 è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per nuova decisione in merito alle prestazioni assistenziali da restituire.

 

2. La Signora RI 1 è posta al beneficio della più ampia assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

 

3. Protestate tasse, spese e ripetibili." (Doc. I pag. 6)

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente, al beneficio di prestazioni assistenziali dal marzo 2011, ha segnatamente addotto che con sentenza 16 agosto 2007 il Pretore di __________ ha condannato il suo ex marito a versarle mensilmente un contributo alimentare di fr. 375.-, da adeguare al rincaro, sino al pensionamento.

                                         La stessa ha precisato di aver dovuto avviare un procedimento esecutivo contro l’ex coniuge, poiché questi in un primo tempo si rifiutava di pagare il dovuto.

                                         La ricorrente ha asserito che, benché dal gennaio 2012 l’ex marito abbia iniziato a versarle spontaneamente il contributo alimentare non indicizzato a scadenze trimestrali per un importo di fr. 1'125.-- (fr. 375.-- x 3 mesi), le procedure esecutive sono proseguite sia per il recupero dei contributi alimentari arretrati che per l’incasso della differenza tra i contributi indicizzati e quelli effettivamente versati dal debitore. In particolare all’inizio del 2012 nei confronti dell’ex marito è stata avviata l’ennesima procedura esecutiva per l’importo di fr. 14'000.--. Maria Rubino ha indicato che dal relativo verbale di pignoramento del 19 aprile 2012, ma intimato solo il 25 maggio 2012, risulta che la trattenuta di stipendio sarebbe ammontata a fr. 566.-- mensili a far tempo dal mese di aprile 2012.

                                         L’insorgente ha puntualizzato di avere incassato nell’ambito del pignoramento citato complessivi fr. 6'717.15, e meglio fr. 1'689.50 il 27 agosto 2012, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013 e fr. 1'648.65 il 2 aprile 2013.

                                         La stessa ha, inoltre, evidenziato di avere sempre notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che quelli ricavati dalle varie procedure esecutive, segnatamente di avere inviato con messaggio di posta elettronica dell’11 giugno 2012 copia del menzionato verbale di pignoramento all’USSI, il quale il medesimo giorno, ne ha confermato la ricezione tramite posta elettronica.

                                         Di conseguenza la ricorrente contesta, in via principale, che la sussistenza di entrate derivanti dal pignoramento costituisca un fatto nuovo giustificante una revisione della decisione del 24 agosto 2012 con cui l’USSI le ha erogato una prestazione assistenziale da settembre 2012 a febbraio 2013 senza tener conto dell’importo derivante dal pignoramento.

                                         Subordinatamente la medesima fa valere che l’importo da restituire sarebbe comunque inferiore a quello ritenuto dall’amministrazione, per il motivo che per i mesi di marzo-maggio 2013 (decisione 8 marzo 2013) e poi per i mesi di giugno-ottobre 2013 (decisione 24 maggio 2013), ossia per otto mesi, nel calcolo per l’erogazione della prestazione assistenziale a suo favore è stato tenuto conto dell’entrata mensile di fr. 563.- derivante dal pignoramento, per un totale di fr. 4'504.--.

                                         A mente della ricorrente, visto che dal pignoramento ha incassato fr. 6'717.15, l’importo di cui si potrebbe esigere la restituzione ammonterebbe tutt’al più a fr. 2'213.15.

                                         L’insorgente sostiene, infine, che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza tra il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato [pari a fr. 96.-- (fr. 383 - fr. 375 x 12 mesi) per il 2012 e a fr. 90.-- (fr. 384 - fr. 375 x 10 mesi da gennaio a ottobre) per il 2013], poiché l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie, computando gli alimenti indicizzati, benché l’ex marito le versi spontaneamente soltanto il contributo alimentare non indicizzato.

                                         La stessa ritiene, pertanto, che nella peggiore delle ipotesi sarebbe tenuta a restituire soli fr. 2'027.15, ragione per cui la revisione della decisione con cui le erano state accordate prestazioni assistenziali appare ancora più ingiustificata in considerazione dell’esiguità dell’importo indebitamente percepito (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 6 ottobre 2013 l’USSI ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   Il 13 novembre 2013 l’avv. RA 1, per conto della sua assistita, ha trasmesso copia del certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con della documentazione (cfr. VI).

 

                               1.5.   La patrocinatrice di RI 1, il 4 novembre 2013, ha inoltrato un atto di replica (cfr. doc. IX).

 

                               1.6.   Il 10 gennaio 2014 l’USSI ha presentato le proprie osservazioni (cfr. doc. XIII+bis).

 

                               1.7.   Il doc. XIII + bis è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XV).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 5’068.50, corrispondente a prestazioni assistenziali percepite a torto nei mesi di settembre, novembre 2012 e febbraio 2013.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

 

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

 

 

 

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

 

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

 

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

                                     

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

 

                               2.4.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

 

                               2.5.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.5.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.5.).

 

                               2.7.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che con sentenza del 16 agosto 2007 del Pretore della Giurisdizione di __________ è stato pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato il 2 agosto 1975 tra RI 1 e __________.

                                         Nel menzionato giudizio, per quanto concerne i contributi alimentari, è stato stabilito quanto segue:

 

" (…)

2.   A titolo di contributo alimentare in favore di RI 1, __________ è tenuto a versarle entro il 5 di ogni mese:

 

fr.                                  375.-                                 fino al pensionamento di RI 1;

fr.                                  285.-                                 dal pensionamento di __________, vita natural durante.

 

§. Il contributo di mantenimento dovrà essere adeguato ogni anno

    sulla scorta dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima

    volta il 1° gennaio 2008, indice base quello del mese di

    giugno 2007, pari a 107 punti." (Doc. 484-486)

 

                                         L’ex marito inizialmente non ha provveduto a versare alla ricorrente i contributi alimentari dovuti (cfr. doc. I pag. 3).

                                         Di conseguenza contro __________ sono state avviate nel 2008 e nel 2010 delle procedure esecutive a causa di alimenti arretrati impagati (cfr. doc. 315-320).

 

                                         Nel frattempo RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione assistenziale dal marzo 2011 (cfr. doc. 412; 407; 396; 369; 365; 361; 347; 327; 282; 280; I).

 

                                         Dal gennaio 2012 l’ex coniuge ha iniziato a corrispondere spontaneamente all’insorgente i contributi alimentari dovuti non indicizzati a scadenze trimestrali per un importo ogni volta di fr. 1'125.-- (fr. 375 x 3 mesi; cfr. doc. I pag. 3; doc. 334; N).

 

                                         Le procedure esecutive sono comunque proseguite sia per il recupero dei contributi alimentari arretrati che per l’incasso della differenza tra i contributi indicizzati e quelli effettivamente versati dal debitore (cfr. doc. I pag. 3).

 

                                         Da uno scritto del 20 gennaio 2012 della patrocinatrice della ricorrente all’USSI emerge che:

 

" (…) allo scopo di incassare l’importo dovutole dal marito a titolo di contributi alimentari (stabilito nella sentenza di divorzio 16 agosto 2007), la Signora RI 1 si è vista costretta a dare avvio a una procedura esecutiva nei confronti dell’ex marito, nell’ambito della quale il competente UEF aveva disposto un pignoramento del salario di fr. 960.- mensili, per complessivi fr. 11'520.--.

 

Siccome detto pignoramento aveva preso fine il mese di ottobre 2011, e atteso che l’ex marito della Signora RI 1 risulta esserle ancora debitore di oltre fr. 14'000.-- a titolo di contributi alimentari arretrati, lo scrivente Studio legale si era subito attivato alfine di ottenere che egli continuasse a versare volontariamente un importo quantomeno pari a quello pignoratogli dall’UEF. Ciò nella speranza di trovare celermente un accordo che avrebbe garantito una continuità nelle entrate della Signora RI 1, evitando così di segnalare il cambiamento di situazione a codesto lodevole Ufficio. Purtroppo così non è stato: tra le parti sono tuttora in corso trattative allo scopo appunto di ottenere il versamento spontaneo dell’importo ancora dovuto, in difetto di che si procederà in via esecutiva.

(…)” (Doc. 306).

 

                                         Il 14 febbraio 2012 la ricorrente ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti dell’ex marito per un importo di fr. 14'027.48 contro il quale non è stata interposta opposizione.

                                         Quale titolo, data del credito e causa dell’obbligazione è stato indicato:

 

" Sentenza 16.08.2007 della Pretura di __________, contributi alimentari arretrati dal mese di aprile 2009 di fr. 375.-- mensili (come da sentenza); adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, oltre interessi di mora del 5% da ogni rispettiva scadenza del contributo alimentare.” (Doc. 302)

 

                                         Dal verbale di pignoramento del 19 aprile 2012, spedito il 25 maggio 2012, risulta che all’ex marito sarebbe stato pignorato il salario in misura di fr. 566.-- mensili a cominciare dal mese di aprile 2012 in 12 quote per un valore complessivo di fr. 6'792.-- (cfr. doc. C).

 

                                         L’11 giugno 2012 l’insorgente ha trasmesso a __________ dell’USSI tramite posta elettronica copia del verbale di pignoramento dell’aprile 2012 (cfr. doc. 294).

                                         Il medesimo giorno __________, sempre con un messaggio di posta elettronica, ha ringraziato la ricorrente per la documentazione inviata (cfr. doc. 294).

                                         Da un estratto del conto bancario della ricorrente rilasciato da __________ il 28 febbraio 2013 risulta che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ le ha bonificato degli importi di fr. 1'689.50 il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013, per complessivi fr. 5'068.50 (cfr. doc. E).

                                         L’ammontare di fr. 1'689.50 corrisponde a circa tre quote mensili pignorate (fr. 1'689.50 : 3 mesi = fr. 563.--, cfr. doc. C).

 

                                         Con ordine di restituzione del 22 aprile 2013 l’USSI ha, quindi, chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di fr. 5'068.50 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite a torto nei mesi di settembre, novembre 2012 e gennaio 2013.

                                         L’amministrazione ha così motivato il proprio provvedimento:

 

" dagli accertamenti svolti e in particolare dalla documentazione pervenutaci, abbiamo rilevato che durante il periodo agosto 2012 – gennaio 2013 in cui ha percepito nostre prestazioni, ha beneficiato anche del rimborso trimestrale dall’UEF degli arretrati dovuti a suo favore dal signor __________.

 

Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate, non aveva potuto tener conto dei fatti/elementi sopracitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni indebite.

(…)” (Doc. H)

 

                                         La decisione del 22 aprile 2013 è stata confermata dalla decisione su reclamo del 17 settembre 2013 (cfr. doc. M; consid. 1.1.).

 

                                         L’insorgente ha contestato quanto stabilito dall’USSI, facendo valere in particolare di avere sempre notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che quelli ricavati dalle varie procedure esecutive. La ricorrente contesta di conseguenza, in via principale, che la sussistenza di entrate derivanti dal pignoramento costituisca un fatto nuovo giustificante una revisione della decisione del 24 agosto 2012 con cui l’USSI le ha erogato una prestazione assistenziale da settembre 2012 a febbraio 2013 senza tener conto dell’importo derivante dal pignoramento.

                                         Subordinatamente la medesima sostiene che l’importo da restituire sarebbe comunque inferiore a quello ritenuto dall’amministrazione, per il motivo che per i mesi di marzo-maggio 2013 (decisione 8 marzo 2013) e poi per i mesi di giugno-ottobre 2013 (decisione 24 maggio 2013), ossia per otto mesi, nel calcolo per l’erogazione della prestazione assistenziale a suo favore è stato tenuto conto dell’entrata mensile di fr. 563.- derivante dal pignoramento, per un totale di fr. 4'504.--.

                                         A mente della ricorrente, visto che dal pignoramento ha incassato fr. 6'717.15, l’importo di cui si potrebbe esigere la restituzione ammonterebbe tutt’al più a fr. 2'213.15.

                                         L’insorgente ritiene, infine, che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza tra il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato, poiché l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie, computando gli alimenti indicizzati benché l’ex marito le versi spontaneamente soltanto il contributo alimentare non indicizzato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto attiene al principio della restituzione, osserva che l’USSI, quando il 24 agosto 2012 ha emesso le decisioni con cui ha accordato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il periodo settembre – dicembre 2012 (cfr. doc. 282), rispettivamente per i mesi di gennaio e febbraio 2013 (cfr. doc. 280), quale reddito ha tenuto conto unicamente della somma di alimenti annui di fr. 4'611.-- (cfr. art. 22 Las; 6 Laps; doc. 285, 280; 278), pari a fr. 384.-- mensili, ossia degli alimenti correnti corrisposti dall’ex marito – che ha iniziato a versare la pensione alimentare spontaneamente dal gennaio 2012 (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Come visto al considerando precedente, all’ex marito, a seguito di una procedura esecutiva avviata dall’insorgente nel febbraio 2012, era però stato pignorato il salario con effetto dal mese di aprile 2012 in misura di fr. 566.-- al mese, corrispondenti ad alimenti arretrati a far tempo dal mese di aprile 2009 adeguati all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi, oltre interessi di mora del 5% (cfr. doc. C; 302).

                                         Da un estratto del conto bancario della ricorrente rilasciato da __________ il 28 febbraio 2013 risulta, in effetti, che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ le ha bonificato degli importi di fr. 1'689.50 il 27 agosto, il 3 ottobre 2012 e il 4 gennaio 2013, per complessivi fr. 5'068.50 (cfr. doc. E).

                                         L’ammontare di fr. 1'689.50 corrisponde a circa tre quote mensili pignorate (fr. 1'689.50 : 3 mesi = fr. 563.--, cfr. doc. C).

 

                                         Pertanto, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, a ragione l’amministrazione ha rivisto i calcoli delle prestazioni assistenziali relative ai periodi in cui l’insorgente ha disposto di entrate più elevate rispetto a quelle computate nei conteggi del 24 agosto 2012.

 

                                         In concreto sono, del resto, adempiute le condizioni per poter riesaminare le decisioni del 24 agosto 2012 cresciute in giudicato, ritenuto che sono dati i presupposti perlomeno della riconsiderazione (cfr. consid. 2.6.).

                                         Infatti, anche qualora la ricorrente avesse informato l’USSI degli importi arretrati percepiti, il mancato computo degli stessi sarebbe da ascrivere a una svista manifesta dell’amministrazione.

 

                                         In proposito è utile ribadire (cfr. consid. 2.6.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

 

                                         Nel caso di specie la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito a torto parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi di settembre, novembre 2012 e febbraio 2013.

 

                                         A questo stadio è irrilevante sapere se l’insorgente era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

 

                                         Nella presente procedura risultano, perciò, ininfluenti le argomentazioni ricorsuali secondo cui RI 1 avrebbe sempre notificato all’USSI sia gli importi incassati direttamente dal debitore che quelli ricavati dalle varie procedure esecutive, come pure il fatto che la medesima l’11 giugno 2012 abbia trasmesso all’USSI copia del verbale di pignoramento del 19 aprile 2012 e l’amministrazione lo stesso giorno ne abbia confermato la ricezione (cfr. doc. I; 294; C).

 

                                         A titolo abbondanziale va comunque osservato che il Tribunale federale, con giudizio 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, ha confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l’assicurato, benché abbia avvisato la Cassa dell’avvenuto matrimonio, non ha prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All’assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all’autorità competente.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 9C_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46; STF 8C_403/2008 del 23 gennaio 2009.

 

                               2.9.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 5'068.50 sia corretto.

 

                                         L’amministrazione ha determinato tale ammontare fondandosi sulle somme di fr. 1'689.50 versate all’insorgente dall’UEF di __________ sia nel mese di agosto, che nel mese di ottobre 2012 e nel mese di gennaio 2013 e corrispondenti ad alimenti arretrati dovuti dall’ex marito a far tempo dall’aprile 2009 (cfr. consid. 2.7.; doc. E; C; 302).

                                         L’ammontare di fr. 1'689.50 è la somma di tre quote di circa fr. 563.-- ciascuna, importo questo stabilito dall’UEF in sede di pignoramento quale eccedenza mensile pignorabile (cfr. doc. C).

                                        

                                         Tra agosto 2012 e gennaio 2013 la ricorrente ha, pertanto, percepito nove quote degli alimenti arretrati, tre in agosto 2012, tre in ottobre 2012 e tre in gennaio 2013.

 

                                         Ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 LEF, relativo ai redditi limitatamente pignorabili, ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non sono impignorabili giusta l'articolo 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell'ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia.

 

                                         L’art. 93 cpv. 2 LEF prevede, poi, che tali redditi possono essere pignorati per un anno al massimo dal giorno dell'esecuzione del pignoramento. Se al pignoramento partecipano più creditori, il termine decorre dal primo pignoramento eseguito su richiesta di un creditore del gruppo in questione (art. 110 e 111).

                                         Il limite di un anno al pignoramento del salario ha quale scopo quello di proteggere gli interessi sia dell’escusso che dei creditori che non devono essere privati troppo a lungo della facoltà di far valere le proprie pretese sul salario del debitore.

                                         La protezione degli interessi dell’escusso implica che il creditore che beneficia del pignoramento del salario non possa, tramite un pignoramento complementare effettuato mentre il primo pignoramento esplica i propri effetti, ottenere per la medesima pretesa un pignoramento che duri più a lungo del primo.

                                         Inoltre l’UEF, allorché il prodotto del pignoramento risulti dopo un anno insufficiente per la completa copertura del debito nei confronti del creditore in questione, non può ordinare d’ufficio la continuazione del pignoramento del salario contestualmente alla stessa procedura. In questo caso l’UEF deve rilasciare un attestato di carenza beni.

                                         E’ possibile in ogni caso per il creditore che non è stato totalmente tacitato avviare una nuova procedura esecutiva dopo la chiusura della prima e far pignorare nuovamente per un anno, se necessario, il salario futuro dell’escusso (cfr. STF P 68/06 del 7 agosto 2008 consid. 5.2.; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4. ed., Helbing & Lichtenhahn, Basilea - Ginevra - Monaco 2005, N. 969-977; D. Hunkeler, Kurzkommentar SchKG, 2.ed., Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, N. 68-70).

 

                                         Visto che il pignoramento del salario ex art. 93 cpv. 2 LEF può durare al massimo un anno, in casu lo stesso di estende dal mese di aprile 2012 al mese di marzo 2013, come in effetti risulta dal verbale di pignoramento del 19 aprile 2012 (cfr. doc. C).

 

                                         Le tre somme trimestrali corrisposte dall’UEF di __________ nei mesi di agosto, ottobre 2012 e gennaio 2013 (cfr. doc. E) concernono nove mesi - e meglio i mesi di aprile, maggio e giugno 2012 per l’accredito di agosto 2012, i mesi di luglio, agosto e settembre 2012 per il versamento di ottobre 2012 e i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 per il bonifico di gennaio 2013 - dei dodici ammissibili.

 

                                         Nella decisione dell’8 marzo 2013 concernente le prestazioni assistenziali da marzo a maggio 2013 l’USSI ha computato, oltre agli alimenti versati direttamente dall’ex marito per i mesi correnti (fr. 375.-- al mese; cfr. consid. 2.7.), però indicizzati, di fr. 381.--, gli arretrati per alimenti che l’UEF ha corrisposto trimestralmente di fr. 566.--, per complessivi fr. 947.-- mensili (fr. 381 + fr. 566; cfr. doc. G).

 

                                         Dalle carte processuali emerge, peraltro, che il 2 aprile 2013 vi è stato un ulteriore versamento di fr. 1'648.65 (cfr. doc. E).

                                         Esso si riferisce al pignoramento di salario per i tre mesi mancanti di gennaio, febbraio e marzo 2013.

 

                                         Nella successiva decisione del 24 maggio 2013 afferente all’assistenza sociale da giugno a ottobre 2013, posteriore al l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013, l’amministrazione ha nuovamente tenuto conto a titolo di reddito da pensioni alimentari dell’importo di fr. 947.--, corrispondente agli alimenti mensili correnti sommati agli arretrati trimestrali (cfr. doc. L).

 

                                         Ne discende, considerando l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013 e i provvedimenti dell’8 marzo e del 24 maggio 2013, che l’USSI ha computato gli arretrati degli alimenti versati dall’UEF alla ricorrente a seguito del pignoramento del salario relativo alla procedura esecutiva avviata con precetto esecutivo del febbraio 2012 (e ammissibile giusta l’art. 93 cpv. 2 LEF unicamente per un anno) per ben più di dodici mesi.

                                         Nove mesi di arretrati (mediante il computo dei tre bonifici trimestrali da parte dell’UEF eseguiti nei mesi di agosto, ottobre 2012 e gennaio 2013) sono stati conteggiati nell’ordine di restituzione del 22 aprile 2013, tre mesi di arretrati (da marzo a maggio 2013) sono stati tenuti conto nella decisione dell’8 marzo 2013 e ulteriori cinque mesi di arretrati (da giugno a ottobre 2013) nel provvedimento del 24 maggio 2013, per un totale di diciassette mesi di arretrati, in contrasto con quanto previsto dall’art. 93 cpv. 2 LEF.

                                         In effetti all’ex marito dell’insorgente sono state di fatto pignorate dodici quote di salario (cfr. doc. C; E).

 

                                         E’ vero che il provvedimento del 24 maggio 2013 è rimasto incontestato.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la decisione su reclamo relativa al reclamo interposto dalla ricorrente contro l’ordine di restituzione del 22 aprile 2013 è stata emessa dall’USSI il 17 settembre 2013, ovvero successivamente alla decisione del 24 maggio 2013 concernente le prestazioni assistenziali per il lasso di tempo giugno-ottobre 2013.

 

                                         L’amministrazione, emanando la decisione su reclamo, avrebbe pertanto dovuto tener conto del fatto che con decisione del 24 maggio 2013 ha conteggiato degli alimenti arretrati per ulteriori cinque mesi da giugno a ottobre 2013.

                                         Conseguentemente l’USSI avrebbe dovuto modificare l’ordine di restituzione, nel senso di computare al fine di determinare la somma di prestazioni assistenziali da rimborsare quattro quote mensili di alimenti, e non confermare il conteggio dei tre versamenti trimestrali effettuati dall’UEF e corrispondenti a nove quote mensili di arretrati.

 

                             2.10.   La ricorrente sostiene, inoltre, che dall’ammontare da rimborsare debba essere dedotta anche la differenza tra il contributo alimentare indicizzato e il contributo non indicizzato, poiché l’USSI nei suoi calcoli ha tenuto conto di entrate parzialmente fittizie, computando gli alimenti correnti indicizzati, benché l’ex marito le versi spontaneamente soltanto il contributo alimentare non indicizzato (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

 

                                         Dalle carte processuali si evince, in effetti, da una parte, che l’amministrazione, nelle due decisioni del 24 agosto 2012 con cui ha attribuito all’insorgente delle prestazioni assistenziali ordinarie dal mese di settembre 2012 al mese di febbraio 2013 (cfr. doc. 277; 278; 280; 282), ha computato a titolo di reddito da alimenti correnti la somma di fr. 384.-- al mese, ossia gli alimenti stabiliti dal Pretore nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 di fr. 375.-- (cfr. doc. 484-487) adeguati all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

 

                                         Dall’altra, che la ricorrente, in quel periodo, ha però ricevuto dall’ex marito gli importi degli alimenti mensili non indicizzati.

                                         Più precisamente dall’estratto “Movimenti di conto” del 15 novembre 2013 relativo al conto bancario dell’insorgente presso __________ risulta che l’ex coniuge, dal gennaio 2012 al settembre 2013, ha effettuato dei versamenti trimestrali di fr. 1'125.-- (cfr. doc. N), pari a fr. 375.-- al mese, importo che corrisponde all’ammontare fissato dal Pretore nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 non indicizzato (cfr. doc. 484-487).

 

                                         Le quote ottenute mediante il pignoramento di salario (ammissibile per un anno ex art. 93 cpv. 2 LEF; cfr. consid. 2.9) del 2012/13 concernono la procedura esecutiva avviata con il precetto esecutivo del 14 febbraio 2012 per alimenti arretrati a far tempo dall’aprile 2009 di fr. 375.-- mensili indicizzati, oltre interessi di mora del 5% da ogni rispettiva scadenza del contributo alimentare (cfr. doc. 302; C).

                                         L’adeguamento all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo compreso nelle dodici quote di salario pignorato si riferiscono agli alimenti arretrati dall’aprile 2009 e non agli alimenti correnti corrisposti dall’ex marito dal gennaio 2012 al settembre 2013.

 

                                         In simili condizioni, Il TCA ritiene, dunque, che nel calcolo dell’importo di prestazioni assistenziali da restituire percepite alla fine del 2012 e all’inizio del 2013, a titolo di alimenti correnti, debba essere computato l’importo mensile di fr. 375.-- non indicizzato.

 

                                         Tale adeguamento delle pensioni alimentari sarà semmai considerato nel caso di un’ulteriore procedura esecutiva che avvierà eventualmente la ricorrente facendo valere, oltre agli alimenti arretrati non coperti dal pignoramento di salario del 2012/13, la quota di indicizzazione non versata dall’ex coniuge per il periodo in cui ha corrisposto spontaneamente gli alimenti dal gennaio 2012 e che si dovesse concludere con un pignoramento di salario a favore della medesima.

 

                                         In proposito va d’altronde ricordato che nell’ambito dell’assistenza sociale l’art. 22 lett. a cfr. 4 Las enuncia che non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, gli atti vanno rinviati all’USSI perché determini nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dalla ricorrente nei mesi di settembre, novembre 2012 e febbraio 2013 da restituire.

 

                                         A tal fine l’amministrazione effettuerà dei nuovi conteggi relativi ai mesi in questione tenendo conto, da un lato, del fatto che le quote mensili di alimenti arretrati che hanno fatto oggetto di un pignoramento di salario da computare sono quattro (cfr. consid. 2.9.), dall’altro, che l’importo mensile dei contributi alimentari correnti corrisposti spontaneamente dall’ex marito va considerato non indicizzato, pari a fr. 375.-- (cfr. consid. 2.11.).

 

                             2.12.   Vincente in causa l’insorgente, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. art. 30 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 7; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

                             2.13.   L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo formulata dalla ricorrente (cfr. doc. I; STF 9C_490/2012 del 30 gennaio 2013 consid. 4; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

                                     

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §   La decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                         §§ L’incarto è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai considerandi 2.9.; 2.10. e 2.11., l’importo delle prestazioni assistenziali percepite a torto dalla ricorrente nei mesi di settembre, novembre 2012 e febbraio 2013.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’CO 1 verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1’500.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti