|
segretario: |
Gianluca Menghetti |
|
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2013 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione su reclamo del 25 settembre 2013 emanata da |
||
|
|
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali |
||
|
|
|
|
|
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 25 settembre 2013, l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha modificato la precedente decisione del 12 novembre 2012 ed ha applicato a RI 1 una riduzione del 15% (fr. 105.-- al mese) del forfait per il mantenimento, nel periodo dicembre 2012 – febbraio 2013, in quanto l'interessato si è rifiutato di sottoscrivere un contratto d'inserimento professionale (cfr. doc. A).
1.2. L'interessato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale postula l'annullamento della sanzione sottolineando di avere rifiutato due proposte inutili e offensive:
" (…)
Nella prima proposta mi veniva assegnato un posto presso il comune di __________.
Per lo stesso posto e per lo stesso comune avevo presentato la mia candidatura, ma non ero stato ritenuto idoneo per la mansione e il posto era stato ricoperto da un altro candidato.
Ho comunque fatto il colloquio presso il funzionario comunale il quale mi ha esplicitamente detto che non vi era alcuna possibilità di assunzione, trattasi solo di un bisogno temporaneo che non volevano retribuire e che non ci sarebbe stata alcuna formazione, anzi mi sarei dovuto procurare io gli abiti di sicurezza perché loro forse avevano solo abiti usati e lasciati in magazzino.
A mio avviso non si poteva definire un POT. Non ottemperava in alcuna maniera quanto propagandato nei documenti consegnati dall'URC a riguardo. Avevano solo bisogno di braccia gratis.
La seconda proposta riguardava un ennesimo POT in cui ancora una volta non era previsto alcun percorso formativo che avrebbe potuto migliorare le mie competenze, non era indicato né cosa né dove avrei dovuto fare. Ancora una volta non era prevista una futura assunzione né un riscontro economico e il contratto aveva la durata di un anno, dicasi un anno, gratis. (…)" (doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 13 novembre 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Nel caso in esame, ritenute le chiare indicazioni ricevute dal sig. RI 1 sui suoi diritti e doveri e visto il rifiuto categorico opposto a qualsiasi misura proposta dall'USSI, come confermato dallo stesso nel suo reclamo del 20.11.12, il comportamento volutamente non collaborativo dell'assistito risulta evidente.
Considerata la sua precedente attività e formazione di operaio, le attività individuate e a lui proposte erano senz'altro adeguate e il loro rifiuto appare ingiustificato e infondato.
Egli non ha poi cambiato in alcun modo il proprio atteggiamento di rifiuto categorico di collaborazione a qualsiasi misura proposta dall'USSI.
Al contrario ha continuato a non concretizzare impieghi di lavoro con motivazioni di ogni genere, ad esempio dando la disdetta 12.4.2013 dal contratto di operaio a tempo indeterminato 10.4.2013 (doc. 75 e 76 inc. USSI).
S.
Secondo l'art. 9 a cpv. 1 litt. f Regolamento Las, le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo.
In concreto dagli atti risulta che il comportamento del ricorrente, vale a dire il rifiuto di misure di inserimento senza serie motivazioni, non è giustificato. Esso ha violato i suoi doveri di collaborazione e partecipazione.
Le motivazioni addotte con il ricorso, vale a dire la presunta inutilità del programma, non sono in alcun modo dimostrate né credibili e non rappresentano in alcun modo delle valide giustificazioni.
Inoltre durante le misure egli riceve, secondo la legge, le prestazioni sociali del caso (in concreto l'assistenza). La gratuità dell'attività (nel senso dell'assenza di un salario come per un vero e proprio impiego) addotta quale motivazione dal ricorrente quale motivo di rifiuto della sua partecipazione alle attività proposte, non costituisce un valido motivo di inadeguatezza o rifiuto, ma la soluzione prevista dalla legge.
Ritenuto che il ricorrente ha evidentemente violato il suo dovere di ridurre il danno rifiutando le varie misure professioni offerte siccome ritiene di non dover svolgere attività lavorativa se in tale periodo riceve la sola prestazione assistenziale e non un vero salario, le prestazioni assistenziali potevano quindi essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse in quanto il beneficiario con il suo comportamento ha reso impossibile l'esecuzione o lo scopo della misura d'inserimento che gli era stata concessa.
Per quanto discusso viste le motivazioni la sanzione è chiaramente imputabile ad una scelta personale dello stesso e quindi è da ritenere giustificata." (Doc. III)
1.4. Il 5 dicembre 2013 RI 1 ha inoltrato al TCA uno scritto nel quale ha in particolare rilevato:
" (…)
Ribadisco in maniera più in comprensibile:
1) In data 05.05.2012 l'USSI di Bellinzona mi propone un contratto di occupazione temporaneo presso il comune di __________ che in quel periodo stava facendo lavori di ampliamento del cimitero. Premetto che suddetto comune aveva ritenuto il mio profilo non idoneo per la stessa mansione neanche 6 mesi prima, quando avevano indetto un concorso.
Vado comunque al colloquio e mi trovo davanti lo stesso personaggio con cui avevo fatto il colloquio pochi mesi prima che dice che non assumono in nessun caso, non rilasceranno alcuna formazione e che sono interessati esclusivamente alla manodopera e che tra l'altro non potevano neanche fornire l'abbigliamento di sicurezza previsto dalla legge per i lavori di cantieri con mezzi di movimento terra.
Ho ritenuto che l'atteggiamento maleducato e presuntuoso del funzionario comunale fosse profondamente offensivo e lesivo della mia dignità ed orgoglio, oltre a non alleggerire in alcun modo l'onere da me rappresentato sulle casse federali e cantonali, nemmeno in una speranza futura.
2) In data 29.10.2013 la mia burocrate di riferimento, la sig.ra __________, mi chiama ad un colloquio per presentarmi un'eccezionale novità. Mi propone un contratto bianco che avrei dovuto firmare, non più un POT, bensì un AUP. Peccato che tale contratto non diceva assolutamente niente riguardo cosa, dove, come, con chi e con quali finalità si sarebbe dovuto eseguire. Nessuna spiegazione, nessun documento. Nessuno firma un documento in bianco.
In quel periodo avevano già mandato un mio conoscente presso una cooperativa che iniziava la sua attività tale "__________". Di nuovo una forma di contratto che non alleggeriva l'esborso in quanto per esperienza loro non mettono un centesimo, anzi, ricevono un obolo per la mia presenza. Passato un anno, io mi sarei trovato punto e a capo, senza formazione con un anno in più senza un centesimo in contributi e i nervi logori da colleghi di "lavoro" che è meglio perderli che trovarli.
Per questi motivi ho ritenuto le due esposte, completamente inutili e dannosi.
Provvedimenti che non fanno che ribadire quanto già espresso pubblicamente da studi di settore svizzeri sul lavoro dei suddetti uffici di Bellinzona: "LASSISMO E SCARSA CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE CON RELATIVA SOTTOVALUTAZIONE". (…)" (doc. V)
Egli ha inoltre sottolineato di avere più volte ribadito la sua totale disponibilità verso un nuovo percorso o apprendistato che costituisca un reale progetto e non un palliativo (cfr. doc. V).
L'8 gennaio 2014 l'USSI propone nuovamente di respingere il ricorso (cfr. doc. VII).
1.5. Il 13 marzo 2014 il TCA ha chiesto all'USSI di fare pervenire una copia della decisione formale del 12 novembre 2012 e delle assegnazioni dei due programmi d'occupazione (cfr. doc. IX).
Il 18 marzo 2014 (cfr. doc. X) l'USSI ha trasmesso una copia della decisione di sanzione del 12 novembre 2012 (cfr. doc. X/1), dell'assegnazione del programma d'occupazione (cfr. doc. X/2) e della mancata sottoscrizione da parte dell'interessato di un contratto d'inserimento professionale (cfr. doc. X/3).
Questa documentazione è stata trasmessa all'interessato per conoscenza (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Il Capitolo II a della Las è dedicato all'inserimento sociale e professionale e regola il contratto d'inserimento (art. 31a - 31g), l'incentivo all'assunzione presso enti e associazioni che svolgono attività di pubblica utilità senza scopo di lavoro (art. 31h Las) e l'assunzione presso le aziende di beneficiari di prestazioni assistenziali il cui collocamento è problematico (art. 31i Las).
Il contratto di inserimento è regolato all'art. 31a Las:
" 1Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.
2Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene:
a) gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati;
b) la definizione del progetto di inserimento;
c) le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto;
d) lo scadenzario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.
3Trascorsi tre mesi dalla concessione delle prestazioni assistenziali l’unità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, se sono date le condizioni, può esigere che venga sottoscritto il contratto di inserimento. In caso di rifiuto fa stato l’art. 31 d cpv. 5."
L'oggetto del contratto è così definito all'art. 31b Las:
" Il progetto di inserimento, definito con i beneficiari, può concretarsi nei seguenti modi:
a) attività d’utilità pubblica in un’amministrazione o in un ente senza scopo di lucro;
b) attività o stages d’inserimento professionale definiti tramite accordi con aziende e associazioni professionali;
c) periodi formativi finalizzati all’apprendimento o a un miglioramento d’una qualifica professionale;
d) azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa;
e) azioni destinate a favorire il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale.
La collaborazione è così regolata all'art. 31c Las:
" 1Il contratto di inserimento sociale professionale è sottoscritto con l’unità amministrativa designata.
2Per l’esecuzione del contratto essa si avvale della collaborazione dei servizi pubblici e privati interessati."
L'art. 31d Las precisa le condizioni che il beneficiario deve rispettare:
" 1Unitamente alla domanda di prestazioni assistenziali l’interessato sottoscrive un impegno a partecipare alle attività di inserimento definite con lui conformemente a quanto previsto agli articoli 31a e 31b.
2La prestazione assistenziale iniziale è attribuita per la durata di tre mesi. La durata è prolungata da tre mesi fino ad un anno in funzione del contratto d’inserimento definito dall’art. 31a.
3Se il programma d’inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.
4Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.
5Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23. 47
6La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto."
L'art. 31e Las stabilisce che "determinati contributi e rimunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l’azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto".
Infine, l'art. 31g Las prescrive che:
" 1Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni.
2Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento."
I dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2013.
Secondo l'art. 2 Reg.Las l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e).
L'art. 2b Reg.Las precisa che "nell’ambito dei progetti d’inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall’USSI ma delegati nell’attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le prestazioni d’inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all’USSI" (cpv. 2).
L'art. 2c Reg.Las sottolinea che "l’USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l’USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni di inserimento professionale" (cpv. 2).
Le condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las:
" 1L’USSI valuta se l’assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale.
2In questa valutazione l’USSI tiene conto dell’età dell’assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione famigliare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un’attività lavorativa.
3Qualora dai dati medici presenti nell’incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l’USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia."
L'art. 8a Reg.Las precisa che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento professionale o sociale, l’USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica" (cpv. 1).
Inoltre, l’USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps (cpv. 2).
L'art. 8b Reg.Las concerne l'obbligo di informazione e accesso ai dati e prevede che:
" 1L’assistito deve fornire gratuitamente all’istanza competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie all’attuazione delle prestazioni d’inserimento professionale.
2L’interessato è in particolare tenuto ad autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all’adempimento del compito legale a loro affidato.
3L’autorità competente ed i servizi da essa delegati sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della misura d’inserimento ed alla gestione del caso."
Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las).
Secondo l'art. 8d Reg.Las l’assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione.
L'art. 8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando:
a) c’è una violazione grave del contratto d’inserimento;
b) l’assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale;
c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro;
d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali.
L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell’art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell’autonomia sociale, possono svolgersi all’interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2).
2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto (lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo (lett. g).
In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2).
La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date (cpv. 3).
Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4).
A proposito dei limiti della riduzione l'art. 23 Las prevede che:
" 1Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.
2L’importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.”
Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 (“Riduzione della prestazione quale sanzione”) stabiliscono che:
" Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni.
Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti.
In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se
- la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento;
- la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe;
- la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva.
La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell’ambito dell’obbligo al rimborso (E.3).
Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l’obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione.
- Entità della riduzione
A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell’unità di assistenza.
Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo itale assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3).
Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi.
Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l’entità, sia per la durata della riduzione, in funzione del’errore commesso e del danno causato.”
2.3. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:
" (…)
4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).
4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”
In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:
" (…)
4.
4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.
4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).
4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”
In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:
" (…)
3.
3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).
En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”
Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo.
2.4. Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che il 20 aprile 2012 l'USSI ha inviato al Comune di __________ uno scritto relativo a RI 1, del seguente tenore:
" Vi segnaliamo quale candidato per il posto di Operaio gruista da voi offerto, il signor RI 1 (scheda di inserimento e/o curriculum allegato).
Vi chiediamo di incontrare il candidato e di comunicarci entro 10 giorni l'esito del colloquio e, se positivo, la data di inizio del programma. In caso contrario, vi sarà proposta una seconda candidatura.
Ricordiamo che non è previsto il versamento di un salario ma, in aggiunta alle prestazioni assistenziali, un incentivo di franchi 200.-- al mese, da voi anticipato e rimborsato dal nostro Ufficio, al quale il/la candidato/a potrà rivolgersi per richiedere un eventuale rimborso spese (pasti e trasferte).
In allegato vi inviamo un modello di accordo di collaborazione (disponibile su richiesta in formato elettronico) che dovrà essere sottoscritto con la persona assunta, inviandone una copia al nostro Ufficio.
Riceverete in seguito indicazioni in merito alla struttura ed al contenuto del rapporto da allestire alla fine del programma."
(doc. X/2)
L'interessato ha partecipato al colloquio, ma non ha effettuato l'attività proposta (cfr. consid. 1.2 e 1.4).
Il 29 ottobre 2012 RI 1 è stato invitato a sottoscrivere un Contratto d'inserimento professionale del seguente tenore:
" CONTRATTO D'INSERIMENTO PROFESSIONALE
Premessa
Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971, cap. Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione.
L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente contratto, che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi, le misure da intraprendere le relative modalità organizzative.
Il contratto è stipulato fra il beneficiario
RI 1 __________
__________________ ___________________ _______________
Cognome Nome Domicilio
e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio Amministrativo (OSA)
____________________ __________
__________________ __________________
Cognome Nome
1. Definizione dei progetto di inserimento (Las art. 31a cpv. 2 lett. b)
a) Inserimento professionale
Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale, familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda personale) il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento professionale.
I progetti d'inserimento professionale sono delegati, nell'attuazione pratica, alla Sezione del lavoro; la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dall'Ufficio regionale di collocamento (URC).
Le misure di inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all'USSI.
b) Durata del contratto
01.11.2012 31.10.2013
__________________ __________________
Inizio Fine
Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il
contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o dell'USSI.
Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono nella sua situazione personale, familiare e finanziaria.
2. Prestazioni speciali (art. 31 a cpv2 lett. c)
In aggiunta alla prestazione ordinaria, in caso di partecipazione a provvedimenti del mercato del lavoro autorizzati dal consulente URC, sono accordate le seguenti prestazioni:
• un incentivo finanziario (max CHF 200 il mese)
• il rimborso delle spese di trasporto (mezzi pubblici)
• il rimborso delle spese per pasti fuori domicilio (max CHF 89 il mese)
3. Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las art. 31d cpv. 5)
Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni del consulente URC e dell'OSA di riferimento. Il loro mancato rispetto, senza validi e
comprovati motivi, comporta una riduzione temporanea (sanzione) della prestazione assistenziale ordinaria.
L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF 250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato
2 - Direttiva sanzioni in inserimento professionale.
Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi di diritto.
I casi che comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del contratto.
4. Disposizioni finali
II beneficiario prende atto che è tenuto a fornire tutte le informazione necessarie all'attuazione delle misure di inserimento professionale.
Il beneficiario autorizza tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti, tutte le informazioni necessarie all'adempimento del compito legate loro affidato.
Il beneficiario autorizza inoltre l'USSI e i servizi da esso delegati nel campo dell'inserimento professionale, segnatamente l'URC, a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie,
compresa la copia degli atti pertinenti alla realizzazione della misura d'inserimento, alla gestione del caso e alla determinazione del diritto alle prestazioni.
Nel caso in cui il beneficiario non fosse ancora iscritto all'URC, il suo nominativo è trasmesso dall'USSI all'URC che procederà con la convocazione per l'iscrizione.
Il beneficiario dichiara di aver fornito in modo completo e veritiero tutte le informazioni relative alla sua situazione personale e professionale e di prendere atto di tutte le disposizioni del presente contratto e degli allegati.
Bellinzona, 29 ottobre 2012
Luogo e data
Il beneficiario (firma) L'OSA (firma)
(…)" (doc. 110-111)
Egli si è regolarmente presentato ma ha rifiutato categoricamente di sottoscrivere tale Contratto d'inserimento (cfr. doc. 109).
Di conseguenza il 12 novembre 2012 l'USSI ha inflitto a RI 1 una sanzione per mancata collaborazione consistente in una sanzione di fr. 250.-- per 3 mesi, per il periodo dicembre 2012 – febbraio 2013 così motivata:
" Considerato che in data 5 aprile 2012 in sede di colloquio presso l'Ufficio regionale di collocamento ha rifiutato di firmare il "promemoria di collaborazione USSI" e che durante il colloquio del 29 ottobre 2012 non ha sottoscritto neppure il contratto d'inserimento professionale con il nostro ufficio,
ritenuto che, come si evince dalle sue e-mail non ritiene opportuno un inserimento attraverso le misure proposte dal nostro ufficio e visto che le giustificazioni da lei fornite a tal proposito non sono ritenute valide." (doc. X/1)
In sede di reclamo l'entità della sanzione è stata ridotta a fr. 105.-- per 3 mesi, per rispettare le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) A.8.2. che prevedono che il forfait di mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo (cfr. doc. A; cfr.consid. 2.2).
Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Infatti l'interessato, rifiutandosi di sottoscrivere il contratto di inserimento, ha violato una prescrizione dell'USSI ai sensi dell'art. 9a cpv. 1 lett. f Reg.Las.
Da questo profilo è irrilevante che all'assicurato, in questa occasione, non sia stato proposto un progetto di inserimento concreto (cfr, ad esempio, in ambito LADI: STCA 38.2012.39 del 18 ottobre 2012).
Egli è infatti stato sanzionato per non avere dimostrato la necessaria collaborazione e non per avere rifiutato o interrotto un progetto concreto nel qual caso sarebbe entrata in considerazione l'applicazione dell'art. 9 cpv. 1 lett. g Reg.Las (cfr. sempre in ambito LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013).
Siccome anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 25 settembre 2013.
2.5. A titolo abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell’art. 18 Las.
A proposito dell’aiuto in situazione di bisogno di cui all’art. 12 Cost. la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all’aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza.
In una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che:
" (…)
par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);
qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst. (…)”
Questa giurisprudenza viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impegno).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti