Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.23-24

 

rs

Lugano

5 maggio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sui ricorsi del 22 novembre 2013 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su reclamo del 22 ottobre 2013 emanate da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 22 ottobre 2013, inviata per raccomandata il 23 ottobre 2013 (cfr. doc. A inc. 42.2013.23), l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 21 maggio 2013 (cfr. doc. 35) con cui a RI 1 è stata negata una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2013, poiché dal conto bancario della stessa risultava un accredito di fr. 5'361.-- effettuato il 16 aprile 2013 che senza differente giustificativo valido sull’origine è stato considerato come entrata per il mese di maggio 2013 (cfr. doc. II1 inc. 42.2013.23).

 

                               1.2.   Con ulteriore decisione su reclamo del 22 ottobre 2013, inviata per raccomandata il 23 ottobre 2013 (cfr. doc. A inc. 42.2013.24), l’USSI ha confermato la decisione del 13 giugno 2013 (cfr. doc. 22) con cui ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 4’528.-- per prestazioni assistenziali indebitamente attribuite nei mesi di marzo e aprile 2013, in quanto da accertamenti svolti e dalla documentazione pervenuta all’amministrazione è risultato che in tali mesi la medesima ha ricevuto del denaro sul suo conto bancario, e meglio fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013, fr. 2'257.05 il 18 marzo 2013 e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 (cfr. doc. II1 inc. 42.2013.24).

 

                               1.3.   Con tempestivi ricorsi del 22 novembre 2013, formulati in un unico atto spedito il 23 novembre 2013 (cfr. busta di intimazione, inc. 42.2013.23), RI 1 ha impugnato entrambe le decisioni su reclamo del 22 ottobre 2013, facendo valere che:

 

" (…)

Come già detto nel mio scritto i soldi versati sul mio conto bancario provenivano dal mio ex convivente a quei tempi in carcere e sono stati usati per affrontare i suoi pagamenti effettuati da me e sua madre. Non capisco per quale motivo se lo confermano sia lui, che la madre e i bollettini di pagamento, devo essere punita io che per il mio sostentamento non ho che utilizzato i soldi percepiti dall’assistenza.

 

In quel periodo avevamo un’abitazione con la pigione di 2300.- fr mensili, mi chiedo come si pretendeva che io dimostrassi che pagavo l’affitto se l’assistenza per la mia parte mi da solo 1'100.-. Il mio ex convivente mi ha fatto avere i soldi per la sua parte mensile e per pagare tutte le altre spese. Io gli ho fatto il favore in quanto rischiando l’espulsione dalla Svizzera non volevo avesse altri problemi. Comunque come dimostrato già nel mio precedente reclamo, chiedo che venga rivalutata la situazione visto che quei soldi non erano per me, anche se è stato usato il mio conto nessuno mi aveva informato che malgrado le conferme del mio ex convivente, sua mamma e il conto dei pagamenti effettuati per lui che combaciano con i soldi versati, avrei avuto io problemi.

(…)” (Doc. I inc.42.2013.23; doc. I inc. 42.2013.24)

 

                               1.4.   L’USSI, con due distinte risposte del 3 settembre 2012 di analogo tenore, ha postulato la reiezione delle impugnative con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV inc. 42.2013.23; doc. IV inc. 42.2013.24).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                               2.2.   Secondo l’art. 51 Lpamm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

                                         Nella concreta evenienza, visto che i ricorsi presentati dall’insorgente sono diretti contro due decisioni che concernono fatti di ugual natura, pongono gli stessi temi giuridici e sono state emesse entrambe dall’USSI, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale, le procedure ricorsuali sono dunque congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 9C_37/2012 e 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 1; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire, da una parte, se la ricorrente deve restituire oppure no l’importo di fr. 4'528.--, corrispondente a prestazioni assistenziali percepite nei mesi di marzo e aprile 2013, dall’altra, se a ragione le è stata negata una prestazione assistenziale per il mese di maggio 2013.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

 

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

 

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

 

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).

 

                               2.6.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

 

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1).

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                        

                                         Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

                                         Il nuovo tenore è il seguente:

 

" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

                                        per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

 

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

                                         Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013).

 

                                         Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

 

" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

                                        vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone:  all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

 

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.7.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

 

                               2.8.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

 

                               2.9.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.8.).

 

                             2.10.   A fondamento del diniego di una prestazione assistenziale a favore di RI 1 per il mese di maggio 2013 postulata il 2 maggio 2013 l’USSI ha posto il fatto che dal conto bancario della ricorrente risultava un accredito di fr. 5'361.-- effettuato il 16 aprile 2013 che senza differente giustificativo valido sull’origine è stato considerato come entrata per il mese di maggio 2013 (cfr. doc. 35; II1 inc. 42.2013.23).

 

                                         L’amministrazione ha poi motivato l’ordine di restituzione emesso nei confronti dell’insorgente il 13 giugno 2013 delle prestazioni assistenziali percepite nei mesi di marzo e aprile 2013 facendo riferimento ad accertamenti svolti e alla documentazione pervenutale da cui è emerso che in tali mesi la medesima ha ricevuto del denaro sul suo conto bancario, e meglio fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013, fr. 2'257.05 il 18 marzo 2013 e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 22; II1 inc. 42.2013.24).

 

                                         La ricorrente ha contestato quanto deciso dall’USSI facendo valere che i soldi versati sul suo conto bancario provenivano dal suo ex convivente a quei tempi in carcere e sono stati usati per i pagamenti delle spese (pigione e altre) di quest’ultimo effettuati da lei e dalla madre dell’ex convivente (cfr. doc. I inc.42.2013.23; doc. I inc. 42.2013.24).

 

                             2.11.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

 

                                         Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                         Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

" (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

 

                             2.12.   Nel caso di specie dalle carte processuali emerge che a favore di RI 1, tra il mese di novembre 2012 e il mese di aprile 2013, sono state accreditate sul suo conto bancario presso __________ di __________ delle somme di denaro di cui dagli estratti bancari non risulta l’origine.

                                         Più precisamente la stessa ha ricevuto il 20 novembre 2012 l’importo di fr. 16'000.-- (cfr. doc. 47), il 30 gennaio 2013 l’ammontare di fr. 4'000.-- (cfr. doc. 39), il 4 febbraio 2013 la somma di fr. 4'278.25 (cfr. doc. 39), il 7 marzo 2013 l’importo di fr. 5'040.55 (cfr. doc. 25), il 28 marzo 2013 l’ammontare di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 26), il 4 aprile 2013 la somma di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 27) e il 16 aprile 2013 l’importo di fr. 5'361.-- (cfr. doc. 28).

 

                                         La prestazione assistenziale per il mese di maggio 2013 è stata negata, in quanto è stata computata l’entrata del 16 aprile 2013 di fr. 5'361.--, ritenuta l’assenza di un valido giustificativo in merito all’origine (cfr. doc. 35; II1 inc. 42.2013.23).

 

                                         Inoltre l’USSI ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 4’528.-- per prestazioni assistenziali indebitamente attribuite nei mesi di marzo e aprile 2013, in quanto da accertamenti svolti e dalla documentazione pervenuta all’amministrazione è risultato che in tali mesi la medesima ha ricevuto del denaro sul suo conto bancario, e meglio fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013, fr. 2'257.05 del 18 marzo 2013 e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013, di cui non era a conoscenza in precedenza (cfr. doc. 22; doc. II1 inc. 42.2013.24).

 

                                         L’insorgente, come visto, sostiene che si tratterebbe di bonifici provenienti dal suo ex convivente che all’epoca si trovava in carcere alla Stampa e che sarebbero stati utilizzati da lei e dalla madre del medesimo per far fronte alle spese di quest’ultimo (cfr. doc. I inc. 42.2013.23; doc. 24).

 

                                         Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

                                         Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                         In concreto la ricorrente, benché avesse avuto a più riprese la possibilità (davanti all’amministrazione, in sede di reclamo e davanti al TCA), non ha debitamente comprovato la propria asserzione.

 

                                         In effetti la medesima si è limitata a dichiarare che le somme di denaro in questione provenivano dal suo ex convivente, __________, che si trovava in carcere (dal settembre 2012; cfr. doc. 118) per far fronte ai pagamenti delle sue spese legali, di locazione e di altri suoi costi effettuati da lei e dalla madre dell’ex convivente, __________ (cfr. doc. I inc. 42.2013.23; doc. 24), senza sostanziare tali sue affermazioni.

 

                                         Successivamente alla decisione negativa emanata dall’USSI il 21 maggio 2013 (cfr. consid. 1.1.) la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione un libretto di ricevute della Posta con indicato, quale possessore, il nominativo stampato di __________ e l’aggiunta a mano del nome __________ (cfr. doc. 75).

                                         Da tale libretto risultano dei pagamenti effettuati presso sportelli postali di __________ e __________ da settembre 2012 a giugno 2013 (cfr. doc. 75-88).

 

                                         Per il mese di settembre 2012 sono state pagate fatture per complessivi fr. 1'227.20 (cfr. doc. 76; 77).

 

                                         Per il mese di ottobre 2012 sono stati effettuati pagamenti per fr. 942.60 (cfr. doc. 77; 78).

 

                                         Per il mese di novembre 2012 sono state pagate fatture per complessivi fr. 986.15 (cfr. doc. 79; 80).

 

                                         Per il mese di dicembre 2012 sono stati effettuati pagamenti per fr. 1'744.45 (cfr. doc. 80; 81; 82).

 

                                         Per il mese di gennaio 2013 sono state pagate fatture per complessivi fr. 441.-- (cfr. doc. 83).

 

                                         Per il mese di febbraio 2013 sono stati effettuati pagamenti per fr. 382.90 (cfr. doc. 84).

 

                                         Per il mese di marzo 2013 sono state pagate fatture per complessivi fr. 562.-- (cfr. doc. 85).

 

                                         Per il mese di aprile 2013 sono stati effettuati pagamenti per fr. 1'653.45 (cfr. doc. 85; 86; 87).

 

                                         Per il mese di giugno 2013 sono state pagate fatture per fr 370.-- (cfr. doc. 88).

 

                                         Tuttavia quanto si evince da tale libretto è ininfluente ai fini della risoluzione della presente vertenza.

 

                                         Da una parte, la somma degli importi risultanti dallo stesso per il periodo settembre 2012 - aprile 2013 pari a fr. 7'939.75, anche aggiungendo la pigione a cui l’ex convivente dell’insorgente avrebbe fatto fronte per metà per i mesi da settembre 2012 ad aprile 2013, ossia fr. 9'200.-- (fr. 2'300.-- al mese : 2 x 8 mesi; cfr. doc. I inc. 42.2013.23; doc. I inc. 42.2013.24, doc. 132), per complessivi fr. 17'139.75 (fr. 7'939.75 + fr. 9'200.--), risulta in ogni caso inferiore all’ammontare globale dei versamenti a favore della ricorrente di, globalmente da novembre 2012 ad aprile 2'013, fr. 39'193.90 (fr. 16'000.-- il 20 novembre 2012 cfr. doc. 47+ fr. 4'000.-- il 30 gennaio 2013 cfr. doc. 39 + fr. 4'278.25 il 4 febbraio 2013 cfr. doc. 39 + fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013 cfr. doc. 25 + fr. 2'257.05 il 28 marzo 2013 cfr. doc. 26 + fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 cfr. doc. 27 + fr. 5'361.-- il 16 aprile 2013 cfr. doc. 28).

 

                                         Dall’altra, l’insorgente non ha validamente documentato se questi pagamenti concernevano proprio - ed esclusivamente -delle spese dell’ex convivente e chi ha effettuato gli stessi.

                                         In effetti non risulta evidentemente sufficiente il fatto che nel reclamo interposto il 18 giugno 2013 la ricorrente abbia specificato che le spese relative all’ex convivente, __________, sono state sostenute dalla madre di questi, __________ e che il rimborso a quest’ultima è avvenuto sotto forma di diverse quote, come neppure la circostanza che __________ e da __________ abbiano sottoscritto - senza d’altronde alcuna precisazione ulteriore - quanto indicato nel reclamo (cfr. doc. 73 e 74).

 

                                         In proposito va osservato, come peraltro rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. IV inc. 42.2013.24), che, se le eventuali fatture riguardanti l’ex convivente sono state pagate da sua madre - come preteso da RI 1 -, non si rivela logico accreditare delle somme di denaro all’insorgente da riversare poi alla madre di __________, invece di un trasferimento di denaro direttamente alla madre.

 

                                         La ricorrente, del resto, nemmeno ha comprovato che i bonifici a suo favore sul suo conto bancario presso __________ provenivano effettivamente dall’ex convivente.

 

                                         La ricorrente ha, pertanto, violato il proprio obbligo di collaborare.

                                         Omettendo di sostanziare quanto da lei allegato, l’insorgente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione che i bonifici effettuati sul suo conto bancario non erano a suo favore, bensì provenivano dal suo ex convivente che si trovava in carcere per far fronte a spese di quest’ultimo (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3, STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).

 

                                         Occorre perciò concludere che le somme di denaro accreditate all’insorgente nel periodo novembre 2012 - aprile 2013 erano a suo favore e in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.11.) andavano utilizzate, perlomeno per la parte corrispondente ai suoi costi essenziali, per provvedere al proprio sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2012.3 del 15 aprile 2013).

 

                             2.13.   In relazione all’ordine di restituzione delle prestazioni assistenziali percepite nei mesi di marzo e aprile 2013, da quanto sopra esposto discende che la ricorrente in tali due mesi, allorché ha percepito prestazioni assistenziali di fr. 2'264.-- al mese calcolate senza tener conto di alcunché a titolo di reddito computabile (cfr. doc. 243), ha beneficiato di entrate a suo favore, e meglio il 7 marzo 2013 di fr. 5'040.55 (cfr. doc. 25), il 28 marzo 2013 di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 26) e il 4 aprile 2013 della somma di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 27) non annunciate all’USSI.

 

                                         Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.9.).

                                         In effetti quando, a seguito di accertamenti svolti e dalla documentazione pervenutagli, l’USSI ha constatato che la ricorrente ha ricevuto degli accrediti sul suo conto bancario nei mesi di marzo e aprile 2013 (cfr. doc. 22), sono emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

 

                                         E’ quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali dei mesi di marzo e aprile 2013 andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.

 

                                         Di conseguenza la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti a marzo e aprile 2013.

 

                             2.14.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 4'528.-- sia corretto.

 

                                         L’USSI ha ordinato a RI 1 il rimborso degli importi interi delle prestazioni assistenziali ricevute nei mesi di marzo e aprile 2013 di fr. 2'264.-- mensili (cfr. doc. 22; 243), considerando che nei due mesi in questione la ricorrente ha ricevuto fr. 5'040.55 il 7 marzo 2013 (cfr. doc. 25), fr. 2'257.05 il 28 marzo 2013 (cfr. doc. 26) e fr. 2'257.05 il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 27).

 

                                         Complessivamente le entrate dell’insorgente tenute conto dall’amministrazione ammontano a fr. 9'554.65 (fr. 5'040.55 + fr. 2'257.05 + fr. 2'257.05), che riportati su base annua corrispondono a fr. 57'328.-- (fr. 9'554.65 : 2 mesi x 12 mesi), ossia a fr. 4'777.-- mensili (fr. 57'328.-- : 12 mesi).

 

                                         L’ammontare mensile di fr. 4’777.-- è superiore all’importo delle prestazioni assistenziali mensili di fr. 2'264.-- versate a RI 1 nel mese di marzo e nel mese di aprile 2013 e corrispondente alla lacuna di reddito Las presentata nel conteggio del 25 marzo 2013 da quest’ultima in assenza del computo di entrate quali reddito computabile (cfr. doc. 243-246).

 

                                         Ne discende che la decisione su reclamo del 22 ottobre 2013, con cui è stato confermato l’ordine di restituzione di fr. 4’528.-- del 13 giugno 2013 (cfr. doc. II1 inc. 42.2013.24), deve essere confermata.

 

                             2.15.   Relativamente al mese di maggio 2013 l’USSI, con decisione del 21 maggio 2013, ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto computando l’entrata di fr. 5'361.-- bonificatale sul suo conto bancario presso __________ il 16 aprile 2013 il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. 35).

 

                                         Come stabilito in precedenza (cfr consid. 2.12.), da un lato,le contestazioni della ricorrente circa il fatto che il denaro ricevuto sarebbe provenuto dal suo ex convivente che si trovava in carcere per effettuare/rimborsare i pagamenti relativi a sue spese si sono rilevate prive di fondamento in quanto non debitamente comprovate.

                                         Dall’altro, le somme di denaro accreditatele, segnatamente l’importo di fr. 5'361.-- versatole il 16 aprile 2013, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.11.), dovevano quindi essere usate per far fronte al proprio sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento dell’assistenza sociale.

 

                                         Va, pertanto, ritenuto che l’insorgente poteva disporre a suo favore, perlomeno per la parte corrispondente ai suoi costi essenziali, dell’accredito sul conto bancario di fr. 5'361.--.

 

                                         Inoltre giova segnalare che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

                                         Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

 

                                         In concreto è vero che il bonifico di fr. 5'361.-- ha avuto luogo il 16 aprile 2013 (cfr. doc. 28), ossia a metà del mese.

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente nel mese di aprile 2013, e meglio il 4 aprile 2013, aveva già ricevuto la somma di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 27), oltre ai versamenti del 7 marzo 2013 di fr. 5'040.55 (cfr. doc. 25) e del 28 marzo 2013 di fr. 2'257.05 (cfr. doc. 26).

 

                                         Ne consegue che le spese di marzo e aprile 2013 sono state coperte dalle entrate ricevute fino al 4 aprile 2013 di in media fr. 4'777.-- mensili (cfr. consid. 2.15.).

 

                                         E’, dunque, altamente verosimile che il versamento del 16 aprile 2013 sia servito per fare fronte alle spese del mese successivo, ovvero di maggio 2013.

 

                                         A ragione, di conseguenza, l’USSI ha computato l’importo di fr. 5'361.-- nel calcolo volto a determinare se la ricorrente aveva o meno diritto a una prestazione assistenziale nel mese di maggio 2013 (cfr. doc. 36-37).

 

                             2.16.   Per il resto RI 1 non ha sollevato ulteriori eccezioni in merito al conteggio delle singole voci di reddito e delle spese computabili indicate dalla Cassa valido per il mese di maggio 2013.

 

                                         I redditi computabili sono, perciò, costituiti dall’entrata di fr. 5'361.-- (cfr. consid. 2.15.), pari a fr. 64'332-- annui.

 

                                         Le spese computabili sono, invece, composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 13’200.-- e dal premio della cassa malati pari a fr. 4’477.-- (cfr. doc. 36-37).

                                         Esse, globalmente, corrispondono a fr. 17’677.--.

 

                                         La sostanza imponibile risulta nulla (cfr. doc. 36-37).

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las; consid. 2.5; 2.6.) della ricorrente è pari a fr. 46’655.-- (redditi computabili di fr. 64’332.-- - spese computabili di fr. 17’677.--), ossia fr. 3'888.-- al mese.

 

                                         La soglia di intervento per il 2013 dell’insorgente è pari a fr. 1’077.-- al mese (cfr. consid. 2.5.; doc. 36).

 

                                         Come indicato sopra, hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.5.).

 

                                         In casu, il sussidio della cassa malati ammonta a fr. 286.-- mensili (cfr. doc. 36).

 

                                         La ricorrente presenta, pertanto, per il mese di maggio 2013 un’eccedenza di reddito Las di fr. 3’097.-- [(fr. 3’888.- + fr. 286.-) - fr. 1’077.--; cfr. doc. 36].

 

                                         RI 1 non ha, dunque, diritto, per tale mese, a una prestazione assistenziale.

 

                                         In simili condizioni, anche la decisione su reclamo del 22 ottobre 2013 con cui all’insorgente è stata negata l’assistenza sociale per il mese di maggio 2013 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti