Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.28

 

rs

Lugano

27 febbraio 2014

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 dicembre 2013 di

 

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 26 novembre 2013 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 26 novembre 2013 (cfr. doc. A1), ha confermato il proprio provvedimento del 19 agosto 2013 (cfr. doc. A11 = 22) con cui ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale postulata con domanda del 24 luglio / 16 agosto 2013 (cfr. doc. 35; 33), in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

 

                                         A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha rilevato:

 

"  (…)

Per quanto concerne la sostanza le Direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) prevedono ai punti E.2 segg. che conformemente al principio di sussidiarietà, chi richiede un sostegno sociale deve avantutto utilizzare le proprie risorse (averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti, oggetti di valore, beni immobiliari e altre componenti del patrimonio).

 

Dal punto di vista del sostegno sociale i veicoli privati contano come sostanza anche in considerazione del fatto che sono realizzabili in breve tempo. In questo senso le valutazioni Offerta di ripresa per i veicoli fornite dallo stesso reclamante sono le seguenti:

 

__________, offerte del 16.10.2013 riguardanti i veicoli del signor RI 1:

-          __________, Prezzo d’acquisto (sotto riserva del test officina): CHF 6'366;

-          __________, Prezzo d’acquisto (sotto riserva del test officina): CHF 20'000.

 

                                        Nella decisione impugnata era stato inserito dall’USSI alla voce Altra sostanza n.451 Veicoli a motore e altri fattori della sostanza l’importo di CHF 30'000. Alla luce dei documenti forniti dal reclamante l’importo da considerare è di CHF 26'366.

 

                                        Ora anche con i dati aggiornati il calcolo non determina un disavanzo che permetta l’attribuzione di prestazioni assistenziali. (…)” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 26 novembre 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

 

"  (…)

Motivo della decisione negativa. La soglia di intervento non è raggiunta e in particolar modo la decisione negativa si basa su una questione di sostanza che genera un reddito. Nella fattispecie mi sono computate quale sostanza privata due auto che generano un reddito.

 

Non riesco a capire come un’auto possa generare un reddito quantificabile monetariamente. Inoltre una delle due (__________) è l’auto aziendale che mi permette di ottenere il reddito dal lavoro ed è quindi computato due volte il reddito.

 

Il paradosso è dato dal fatto che se io detenessi due auto in leasing non sarebbero computate e quindi raggiungerei la soglia di intervento? Inoltre, visto che l’auto nel tempo si deprezza, potrei possedere delle auto con valore 1.-- CHF. E quindi che reddito sarebbe computato?

 

Nel mio ricorso alla decisione ho pure allegato la mia situazione della sostanza ad agosto 2013 che si è notevolmente deteriorata per rapporto ai dati inseriti nel calcolo del 19 agosto 2013.

Dopo aver accudito mio padre invalido a casa e dopo il suo decesso mi sono iscritto alla disoccupazione. Non avendo un diploma specifico e svolto per anni la professione di benzinaio, sull’indicazione dell’ufficio di collocamento ho intrapreso la professione di taxista. Ho pure chiesto una licenza al Comune di __________ nel 2011: sto ancora aspettando una risposta alla mia prima lettera. Dopo i primi mesi incoraggianti, complice anche la crisi economica, ho avuto un calo sensibile delle entrate che mi ha portato alla situazione precaria attuale.

 

Devo fare capo a mia sorella per l’abbigliamento in quanto ha dei figli che portano la mia stessa taglia. Inoltre grazie a parenti e amici più volte al mese riesco ad avere un pasto che non pesa sulle mie precarie finanze. Il terreno a __________ che figura nella mia dichiarazione è non edificabile e quindi mi genera solo spese aggiuntive.

 

Il futuro, alla mia età, non è roseo anche perché il mercato del lavoro non offre opportunità a chi non è qualificato.

(…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha negato a RI 1 una prestazione assistenziale.

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

 

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

 

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

 

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).

 

                               2.5.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

"  Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

"  Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

 

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)  1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1).

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

 

                                         Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

                                         Il nuovo tenore è il seguente:

 

"  f)  1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

                                        per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

 

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

"  La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f)  i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                         L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

                                         Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, destinata alla pubblicazione in RtiD I-2013).

 

                                         Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

 

"  g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

                                        vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

 

                                         L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

"  La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

      b) per le unità di                      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte            sulle prestazioni complementari

                                                     da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

 

      c)                                            per le unità di      importo riconosciuto dalla legislazione

                                                     riferimento composte da       sulle prestazioni complementari

                                                     più di due persone:    all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

 

                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

 

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.6.   L’USSI, con decisione del 19 agosto 2013, confermata dalla decisione su reclamo del 26 novembre 2013, ha negato al ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità, in particolare tramite il computo della sostanza mobiliare di sua proprietà, e meglio del valore di due autovetture (cfr. doc. A11 = 22; A1; consid. 1.1.).

 

                                         L’insorgente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, segnatamente il conteggio del valore dei due veicoli. Egli ha indicato, da una parte, di non capire come un’auto possa generare reddito, dall’altra, che, siccome uno dei due veicoli è l’auto aziendale da lui utilizzata per ottenere un reddito da lavoro come taxista, il reddito viene computato due volte.

                                         Il ricorrente ha altresì rilevato che il terreno di __________ non è edificabile e causa soltanto spese aggiuntive (cfr. I).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte ritiene, innanzitutto, utile evidenziare, che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         A tale proposito cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30.

 

                               2.8.   Il TCA ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps tenuto conto delle deroghe previste dal medesimo disposto di legge (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In particolare, a differenza di quanto stabilito all’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps secondo cui il reddito computabile è costituito da 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare imponibile (cfr. consid. 2.5.), l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las prevede che la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.

 

                                         L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.

 

                                         Le direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS) del 2005 al punto E.2. aggiornato nel dicembre 2012, relativo alla sostanza enunciano, in particolare, che:

 

"  E.2 Sostanza

E.2.1 Principi e quota esente

In conformità al principio di sussidiarietà, l’utilizzo e l’esaurimento di averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti, oggetti di valore, beni immobiliari e altri patrimoni, sono la premessa per la concessione di un aiuto finanziario.

Effetti personali e mobilio

Gli effetti personali e il mobilio sono la parte della proprietà che non può essere né toccata né presa in considerazione per il calcolo della presta­zione di sostegno sociale in quanto beni non pignorabili secondo la legge federale sull’esecuzione e il fallimento.

Altra sostanza

Dal punto di vista del sostegno sociale i valori monetari, i titoli, i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza. Per il calcolo della prestazione di sostegno sociale, tuttavia, si terrà conto solo degli averi effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo.

Gli uffici del sostegno sociale possono rinunciare a chiedere la realizzazione della sostanza nel caso in cui:

per il beneficiario e/o la sua famiglia ne sortirebbe una

situazione di eccessivo rigore;

la realizzazione fosse svantaggiosa (effetto economico poco rilevante);

il provvedimento non fosse adeguato per altre ragioni."

 

                                         Inoltre le direttive COSAS al punto E.2.2, aggiornato nel dicembre 2008 e concernente il computo della sostanza immobiliare, prevedono che:

 

"  E.2.2 Sostanza immobiliare

Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”

 

                               2.9.   Nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge, da un lato, che RI 1 è proprietario di due autovetture, e meglio una __________, messa in circolazione nell’ottobre 2007 e valutata il 16 ottobre 2013 dalla __________, sotto riserva del test officina, fr. 6'366.-- (cfr. doc. A9), nonché una __________ messa in circolazione nell’aprile 2010 e valutata sempre il 16 ottobre 2013 dalla __________, sotto riserva del test officina, fr. 20’000.-- (cfr. doc. A10).

 

                                         Dall’altro, che il ricorrente ha iniziato l’attività di taxista affiliato a una società (__________ di __________), ma che dopo circa un anno ha continuato privatamente, in quanto i guadagni reali erano ben inferiori a quanto prospettato dalla società in questione (cfr. doc. 53).

 

                                         In effetti la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, il 3 marzo 2010, ha affiliato l’insorgente nella categoria indipendente dal 1° febbraio 2010 (cfr. doc. 55).

 

                                         Risulta, inoltre, che il medesimo, avendo solo la licenza B, può lavorare solo su chiamata e non può aspettare i clienti nelle zone apposite per i taxi (cfr. doc. 53).

 

                                         Al riguardo nel ricorso RI 1 ha precisato di aver chiesto nel 2011 una licenza al Comune di __________, il quale non gli ha però ancora risposto (cfr. doc. I).

 

                                         Il ricorrente, nel reclamo interposto contro la decisione del 19 agosto 2013 con cui gli è stata negata una prestazione assistenziale, ha pure affermato che “… il valore dell’auto che utilizzo di più per il lavoro è di fr. 6000.- e l’altra, più privatamente, è di fr. 20'000.-” (Doc. A4).

 

                             2.10.   Come visto sopra, le direttive COSAS al punto E.2.1. sanciscono, in particolare, che dal punto di vista del sostegno sociale i valori monetari, i titoli, i veicoli privati e i beni sui quali il richiedente ha un diritto di proprietà, sono considerati quale sostanza sempre che siano effettivamente disponibili o realizzabili in breve tempo (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Il ricorrente ha asserito di utilizzare una delle due vetture, e più precisamente quella stimata a fr. 20'000.--, ossia la __________, prevalentemente per scopi privati (cfr. doc. A4; A10; consid. 2.9.).

 

                                         Pertanto il valore di tale veicolo pari a fr. 20'000.-- va computato nel calcolo volto a stabilire se l’insorgente ha diritto o meno a una prestazione assistenziale.

 

                                         Del resto è la legge stessa che all’art. 22 Las, con rinvio agli art. 5 a 9 Laps, prevede che per determinare il reddito disponibile residuale – che è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento – e quindi il diritto a un’eventuale prestazione assistenziale si debba tener conto anche della sostanza sia mobiliare che immobiliare (cfr. consid. 2.5.; 2.8.).

 

                                         Il principio della computabilità della sostanza si fonda peraltro sul carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.7.; STCA 42.2012.14 del 20 febbraio 2013 consid. 2.10.).

 

                                         In simili condizioni, non si giustifica, quindi, la perplessità espressa nel ricorso di non capire come un’auto possa generare reddito (cfr. doc. I).

 

                                         L’insorgente ha, altresì, asserito che, se avesse concluso un contratto di leasing dell’automobile, invece di averla acquistata, il valore della stessa non sarebbe considerato (cfr. doc. I).

                                         In proposito va innanzitutto osservato che ragionare con un’ipotesi che non trova corrispondenza nella realtà dei fatti non ha alcun significato ai fini della risoluzione della presente vertenza.

                                         In ogni caso il TCA evidenzia, per inciso, che il ricorrente, nel caso in cui avesse stipulato un leasing per l’auto privata, dovrebbe far fronte alle rate del medesimo.

                                         Queste ultime non andrebbero, però, considerate quali costi nel calcolo dell’assistenza sociale, non concernendo delle spese computabili ai sensi della Las e della Laps (cfr. consid. 2.5.).

                                         Di conseguenza, da un lato, nella sostanza non verrebbe computato il valore di tale veicolo, dall’altro, però, l’insorgente dovrebbe comunque sostenere un costo ulteriore (rate leasing) non assunto dall’USSI.

 

                                         Per quanto concerne l’entità del valore dell’auto usata per scopi privati __________, il ricorrente ha addotto che la vettura è soggetta nel tempo a un deprezzamento e che potrebbe essere proprietario di un’auto del valore di fr. 1.-- (cfr. doc. I).

                                         Al riguardo giova rilevare, in primo luogo, che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è delimitato temporalmente dalla data dell’emanazione della decisione su reclamo impugnata che in concreto è del 26 novembre 2013 (cfr. STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

                                         In secondo luogo, che il valore dell’auto __________ nell’ottobre 2013 era in ogni caso di fr. 20'000.--, come risulta dalla valutazione effettuata dalla __________ sotto riserva del test officina (cfr. doc. A10).

 

                                         Ne discende che nel calcolo dell’assistenza sociale occorre considerare l’importo di fr. 20'000.-- a titolo di veicolo a motore usato prevalentemente per scopi privati.

 

                             2.11.   Le direttive COSAS al p.to E.2.1. enunciano, inoltre, che gli effetti personali e il mobilio sono la parte della proprietà che non può essere né toccata né presa in considerazione per il calcolo della prestazione di sostegno sociale in quanto beni non pignorabili secondo la legge federale sull’esecuzione e il fallimento (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         In effetti giusta l’art. 92 cpv. 1 cifre 1 LEF, relativo ai beni impignorabili, sono impignorabili, in particolare, gli oggetti destinati all'uso personale del debitore o della sua famiglia, quali abiti, effetti personali, utensili, utensili di casa, mobili o altri oggetti, in quanto indispensabili a garantire una qualità minima di vita.

 

                                         L’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF contempla pure l’impignorabilità degli arnesi, degli apparecchi, degli strumenti e dei libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione.

 

                                         Pertanto, volendo applicare le direttive COSAS per analogia ai veicoli utilizzati per la propria professione, risulterebbe che il valore degli stessi non sarebbe computabile quale sostanza ai fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale, poiché, servendo per l’esercizio della propria attività lavorativa ed essendo conseguentemente impignorabili ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 cifra 3 LEF (cfr. STF 2P.267/2004 del 4 gennaio 2005 consid. 3.2.), non ne può essere pretesa la realizzazione.

 

                                         In concreto tale questione non merita, tuttavia, di ulteriori approfondimenti, poiché anche non conteggiando il valore dell’automobile utilizzata per scopi professionali di fr. 6'366.-- (cfr. doc. A9), né l’attivo mobiliare dell’azienda di fr. 12’788.--(cfr. doc. A13), bensì soltanto il valore dell’automobile utilizzata per scopi privati, la proprietà fondiaria e i titoli e altri collocamenti di capitali (cfr. doc. A23), il ricorrente non ha comunque diritto a una prestazione assistenziale, come verrà più dettagliatamente esposto nel considerando seguente.

 

                                         Per quel che attiene alla proprietà fondiaria, è utile rilevare che dalle carte processuali si evince che il ricorrente è proprietario del fondo RFD __________ sito a __________ (cfr. doc. 59) il cui valore di stima corrisponde a complessivi fr. 5'318.-- (terreno mq 795 = fr. 318.-- + edificio accessorio mq 47 = fr. 5'000.--; cfr. doc. 57).

 

                                         In virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.7.) la sostanza immobiliare deve essere conteggiata al fine di determinare l’eventuale diritto a una prestazione assistenziale.

                                         Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che di regola non esiste il diritto di conservare una sostanza immobiliare (cfr. STCA 42.2012.14 del 20 febbraio 2013 consid. 2.10.; consid. 2.8.).

                                         Ciò vale a maggiore ragione per un immobile che non costituisce l'abitazione primaria del richiedente di prestazioni assistenziali, come quello in questione, indipendentemente dal fatto che l’insorgente abbia fatto valere che si tratti di un terreno non edificabile (cfr. doc. I; doc. 58).

 

                             2.12.   Nel caso di specie i redditi computabili di RI 1 sono costituiti dal reddito da lavoro di fr. 5’000.-- annui (cfr. doc. 53) e dal reddito da titoli e capitali di fr. 82.-- all’anno, pari a complessivi fr. 5’082.-- all’anno (cfr. doc. A13), peraltro non contestati dal medesimo.

 

                                         La sua sostanza computabile, non considerando - come visto sopra - la vettura usata per la professione e l’attivo mobiliare aziendale (cfr. consid. 2.11.), ammonta a fr. 31'837.-- [proprietà fondiaria di __________ di fr. 5'318.-- (cfr. consid. 2.11.) + titoli e altri collocamenti di capitali di fr. 16'519.-- (cfr. doc. A13) + automobile usata per scopi privati di fr. 20'000.-- (cfr. consid. 2.10.) – quota esente giusta l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las di fr. 10'000.-- (cfr. consid. 2.5.)].

                                     

                                         Le spese computabili sono composte dalla spesa per l’alloggio di fr. 12'960.-- annui (cfr. doc. 77) e dal premio dell’assicurazione malattia di fr. 4’699.-- all’anno (corrispondente al premio medio ordinario PMR per il 2013 relativo alla cassa malati CPT - cfr. doc. 40; www.priminfo.ch – che va considerato in casu, in quanto inferiore al premio medio di riferimento per il 2013 di fr. 4'908 - cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.5.; Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni LAMal per l’anno 2013 del 3 ottobre 2012; STCA 42.2012.14 del 20 febbraio 2013 consid. 2.14. e 2.15.).

 

                                         Esse, globalmente, corrispondono a fr. 17’659.-- annui (cfr. doc. A13).

 

                                         Di conseguenza il reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las) del ricorrente ammonta a fr. 19’260.-- (redditi computabili di fr. 5’082.-- + sostanza computabile di fr. 31'837.-- - spese computabili di fr. 17’659.--), pari a fr. 1’605.-- al mese.

 

                                         La soglia di intervento per il 2013 dell’insorgente corrisponde a fr. 1'077.-- al mese (cfr. consid. 2.4.; doc. A12).

 

                                         Come indicato sopra (cfr. art. 18 Las; consid. 2.4.), hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento.

 

                                         In concreto il ricorrente non presenta alcuna lacuna di reddito Las mensile, siccome il reddito disponibile residuale, sommato ai sussidi di cassa malati di fr. 300.-- mensili (cfr. doc. A12), risulta più elevato della soglia di intervento di fr. 828.-- al mese

                                         (fr. 1’605.-- + fr. 300.-- - fr. 1’077.--).

 

                                         In simili condizioni, è a ragione che l’USSI ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale.

 

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 26 novembre 2013 impugnata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti