Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.3

 

rs

Lugano

25 settembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2013 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 8 febbraio 2013 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 9 agosto 2012 (cfr. doc. 132) l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha concesso a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'146.-- per il mese di luglio 2012.

 

                                         Con ulteriore provvedimento sempre del 9 agosto 2012 (cfr. doc. 128) l’amministrazione ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale di fr. 1’146.-- anche dal mese di agosto al mese di ottobre 2012.

 

                                         A quest’ultimo riguardo da un verbale del 23 ottobre 2012 redatto durante un incontro tra l’USSI, il Comune di __________ e RI 1 emerge, da una parte, che quest’ultimo ha dichiarato di risiedere dal 12 ottobre 2012 in Italia presso la compagna, madre dei suoi figli, confermando la continuità della loro relazione. Dall’altra, che dal 1° novembre 2012, nel caso in cui non avesse presentato un contratto di locazione nel Cantone Ticino, l’USSI avrebbe bloccato le prestazioni assistenziali (cfr. doc. 68).

 

                               1.2.   A seguito del reclamo interposto da RI 1 contro la decisione del 9 agosto 2012 con cui l’USSI ha stabilito che il suo diritto all’assistenza sociale iniziava a decorrere dal 1° luglio 2012, l’amministrazione, l’8 febbraio 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento contestato (cfr. doc. A1).

 

                                         L’USSI ha, in particolare, osservato:

 

"  (…)

La domanda di prestazioni del reclamante è stata fatta in giugno 2012 e in base alla legge le prestazioni dovevano essere concesse a partire dal mese successivo, vale a dire da luglio 2012. Il riconoscimento del diritto alla prestazione ordinaria in luglio 2012 è quindi corretto. In concreto per la presenza di un debito non sono date le condizioni d’eccezione per il pagamento retroattivo.” (Doc. A1)

 

                               1.3.   Contro la decisione su reclamo del 8 febbraio 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di riconoscergli una prestazione assistenziale anche per il mese di giugno 2012.

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente, addotto di aver ricevuto aiuti finanziari da parte della compagna, residente in Italia, fino al maggio 2012 e di avere presentato domanda di prestazioni assistenziali il 6 giugno 2012, in quanto le risorse limitate della compagna non le hanno più permesso di dargli una mano.

                                         Egli ha precisato che nel mese di giugno 2012, convinto che l’erogazione dell’assistenza sociale avvenisse a far tempo dalla data della richiesta all’USSI, ha chiesto un prestito di circa fr. 1'000.-- a un conoscente con l’impegno di restituire la somma non appena ricevuto il primo versamento da parte dell’USSI.

                                         Il ricorrente ha indicato di aver optato, dopo aver ricevuto la decisione del 9 agosto 2012 ed essersi reso conto che l’erogazione delle prestazioni assistenziali avveniva dal mese successivo alla domanda, per la scelta di utilizzare l’ammontare della prestazione per il proprio sostentamento, confidando nella comprensione di colui che gli aveva prestato i soldi. Al riguardo egli ha puntualizzato che, invece, questa persona ha sollecitato il rimborso, facendogli intuire che avrebbe arrischiato conseguenze alla sua autovettura allorquando si fosse recato in territorio italiano.

                                         L’insorgente ha, inoltre, osservato che la sua richiesta è supportata anche da uno scritto della direzione della Clinica __________ presso la quale era in cura per un esaurimento nervoso derivante dalla situazione professionale e finanziaria.

                                         Il medesimo ha, poi, asserito che il fatto di aver dovuto richiedere l’assistenza implica una situazione di indigenza e di bisogno già dal momento dell’inoltro della domanda di assistenza nel giugno 2012 e che il relativo accoglimento conferma l’adempimento di tutti i requisiti per l’ottenimento delle prestazioni.

                                         Il ricorrente ha, infine, rilevato che il debito contratto a giugno 2012 è strettamente correlato al bisogno assoluto di disporre di liquidità per il proprio sostentamento già quel mese, in attesa dell’erogazione dell’assistenza sociale e che il non poter disporre già a partire da giugno 2012 delle prestazioni è causa di un indiscusso peggioramento del suo stato di bisogno (cfr. doc. I).

 

                               1.4.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Il ricorrente si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie il 4 marzo 2013 (cfr. doc. V).

 

                               1.6.   L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 13 marzo 2013 (cfr. doc. VII).

 

                               1.7.   La parte ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni il 15 marzo 2013 (cfr. doc. IX).

 

                               1.8.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. X).

 

                               1.9.   Il 14 settembre 2013 RI 1 ha sollecitato l’evasione della causa (cfr. doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con decisione del 9 agosto 2012 confermata dalla decisione su reclamo del 8 febbraio 2013, assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 1'146.-- a fare tempo dal mese di luglio 2012 e non già dal mese di giugno 2012, come invece richiesto dal ricorrente.

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

 

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

 

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

 

"  Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"  Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)  l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

 

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

"  A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+272.--

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:

l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012 e il 2013 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, come visto nei fatti, l’USSI, con decisione del 9 agosto 2012, ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'146.-- per il mese di luglio 2012 (cfr. doc. 132).

 

                                         Con ulteriore decisione del 9 agosto 2012 l’amministrazione ha riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale di fr. 1’146.-- anche per i mesi da agosto a ottobre 2012 (cfr. doc. 128).

 

                                         La decisione del 9 agosto 2012 che ha fissato l’inizio del diritto all’assistenza sociale dal mese di luglio 2012, contro la quale il ricorrente ha interposto reclamo (cfr. doc. 48), è stata confermata dalla decisione su reclamo dell’8 febbraio 2013 (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

 

                                         L’insorgente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, postulando l’assegnazione di una prestazione assistenziale già dal mese di giugno 2012.

                                         Al riguardo egli ha fatto valere, da un lato, che per il proprio sostentamento nel mese di giugno 2012, mese in cui ha peraltro inoltrato domanda di assistenza sociale, ha chiesto un prestito di circa fr. 1'000.-- a un conoscente che poi ne ha reclamato la restituzione facendogli intuire che avrebbe arrischiato conseguenze alla sua autovettura allorquando si fosse recato in territorio italiano.

                                         Dall’altro, che la circostanza di non poter disporre già a partire da giugno 2012 delle prestazioni è causa di un indiscusso peggioramento del suo stato di bisogno (cfr. doc. I; consid. 1.3.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte ritiene utile dapprima osservare che l’art. 61 cpv. 1 Las, valido dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.3.) al 30 settembre 2006, prevedeva che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorresse dal primo giorno del mese in cui veniva depositata la domanda.

 

                                         L’art. 61 cpv. 1 Las, in vigore dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, enuncia, invece, che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda.

 

                                         A proposito del cambiamento del tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las giova rilevare che con il Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione ed il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) il Consiglio di Stato ha motivato la proposta di modifica degli articoli 23 Laps (anch’esso concernente la decorrenza del diritto delle prestazioni contemplate dalla Laps) e 61 Las come segue:

 

"  (…)

a. Necessità di contenere l’evoluzione della spesa

La modifica determina un risparmio complessivo importante di 3,15 mio.

b. Volontà di evitare un riconoscimento retroattivo della prima prestazione

Allo stato attuale, i tempi amministrativi consentono di regola di decidere il diritto a una prestazione Laps solo nel corso del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata. Per le nuove domande, con la norma attualmente in vigore, si versano di conseguenza due mesi di diritto in un unico pagamento (la prestazione del mese in cui si decide e quella del mese precedente che corrisponde al mese in cui la domanda è stata presentata). I beneficiari di prestazioni Laps ricevono quindi due mensilità, anche se, fino al momento della loro erogazione, hanno potuto far fronte ai loro bisogni. Ora, le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere.

Si rammenta che anche per la prestazione assistenziale (la più restrittiva fra le prestazioni sociali di complemento Laps) viene lasciata a disposizione del richiedente una certa sostanza. Più precisamente una sostanza netta di 10'000 franchi per una persona sola, di 20'000 franchi per una coppia e di 2'000 franchi per ogni figlio (art. 22 LAS). La sostanza, ammesso che esista, consente quindi al richiedente di far fronte al suo fabbisogno minimo per poche settimane e in attesa dell’erogazione della prestazione sociale. 

Inoltre, per i casi di rigore, gli art. 61 cpv. 2 e 63 LAS permettono di effettuare dei versamenti retroattivi o degli anticipi in caso d’urgenza o di particolare bisogno

c. Ricomporre prassi e norma legale nel versamento delle prestazioni assistenziali

Nel caso in cui l’utente avesse ricevuto, alla fine del mese precedente la domanda, un reddito, ad esempio il salario o le indennità di disoccupazione, per prassi e già attualmente, la decorrenza del diritto alle prestazioni assistenziali viene posticipata al mese successivo la domanda, considerato che tale reddito viene utilizzato per far fronte alle spese del mese della domanda. La modifica presentata nel messaggio permette di uniformare prassi e norme legali dell’assistenza rispetto alle altre prestazioni Laps.”

 

                                         Il ricorrente ha trasmesso un Rapporto del 24 aprile 2012 della Commissione della gestione e delle finanze sull’iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 e sull’iniziativa parlamentare 10 maggio 2010 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli e cofirmatari per la modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS) del 5 giugno 2000 (cfr. doc. B; C; D).

 

                                         Al riguardo va osservato che, a seguito dell’iniziativa parlamentare elaborata depositata il 10 maggio 2010 dal Granconsigliere Gianni Guidicelli e confirmatari (cfr. www.ti.ch/CAN/SegGC/Comunicazioni/GC/inizelaborate/IE322.htm), l’art. 61 cpv. 1 Las è stato effettivamente modificato.

                                         Il nuovo art. 61 cpv. 1 Las sancisce che il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013 (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

 

                                         Il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las valido dal gennaio 2013 non è, però, applicabile al caso di specie, relativo al mese di giugno 2012.

                                         Infatti nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 138 V 533 consid.2.2.; DTF 130 V 39; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25; STFA H 114/01 del 23 gennaio 2002; STFA K 133/01 20 gennaio 2003; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 p. 321 consid. 2; STCA 39.2013.6 del 7 agosto 2013 consid. 2.3.).

 

                                         Per completezza è utile precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps contempla che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

 

                                         L’art. 59 cpv. 1 Las enuncia, poi, che la domanda di prestazioni assistenziali inoltrata da una persona domiciliata nel cantone deve essere presentata secondo la procedura coordinata di applicazione della Laps.

 

                                         Giusta l’art. 14 Reg.Las dopo aver ricevuto le informazioni necessarie dal proprio Comune, la domanda per l’ottenimento di prestazioni ordinarie va inoltrata allo sportello previsto dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) e dal relativo regolamento.

 

                                         Il rinvio alla procedura della Laps per l’inoltro della richiesta di prestazioni assistenziali, da una parte, e la circostanza che la Las preveda che il diritto all’assistenza inizia, analogamente a quanto contemplato dall’art. 23 cpv. 1 Laps fino al 31 dicembre 2012, dal primo giorno del mese successivo al deposito della domanda, dall’altra, permettono di applicare anche alle prestazioni rette dalla Las la Direttiva Laps 3/2003 emessa dall’Istituto delle assicurazioni sociali, secondo cui:

 

"  Per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui la pratica per l’inoltro della richiesta è stata avviata presso l’organo competente.

 

La pratica per l’inoltro delle domande si ritiene avviata:

 

1. il giorno in cui il richiedente si reca al Comune di domicilio e quest’ultimo fissa l’appuntamento presso lo sportello Laps competente. In questo caso il Comune allestisce il formulario di annuncio al Comune secondo il modello allegato. Questo formulario deve essere consegnato allo sportello Laps dal richiedente e figurare nell’incarto cartaceo. (…)"

 

                                         Ciò si evince anche dal Messaggio del 25 ottobre 2005 n. 5723 relativo alla modifica della Laps, in cui è indicato che:

 

"  (…)

V’è da aggiungere che la domanda è considerata depositata il giorno in cui l’utente si annuncia presso il suo Comune di domicilio e chiede di fornirgli un appuntamento con lo sportello Laps."

(cfr. Messaggio n. 5723, p.to 2.5.6.)

 

                                         Ai fini della decorrenza del diritto alle prestazioni per il regime Las è, pertanto, determinante, come per la Laps (cfr. STCA 39.2006.3 del 20 luglio 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 17 pag. 81), il giorno in cui presso il Comune viene stabilito l’appuntamento con il competente sportello Laps e non il giorno in cui vi è stato un semplice contatto con il Comune di domicilio (cfr. STCA 42.2012.18 del 14 agosto 2013; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2010.21. del 14 aprile 2011; STCA 42.2008.1 del 6 marzo 2008).

 

                               2.8.   In concreto dal formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” emerge che la check-list dei documenti da allegare alla domanda di assistenza sociale è stata consegnata al ricorrente dal suo Comune di domicilio, ossia il Comune di __________, il 6 giugno 2012.

                                         La documentazione richiesta è stata completata il 18 giugno 2012 (cfr. doc. 29).

 

                                         L’annuncio effettivo ha avuto luogo il 18 giugno 2012, quando l’insorgente ha consegnato la documentazione richiesta completa ed è stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps competente, ovvero quello di __________ (cfr. art. 19 Reg.Laps; www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli), per il 27 giugno 2012 (cfr. doc. 29, 40; 41).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto (cfr. consid. 2.8.), occorre, conseguentemente, concludere che nella presente fattispecie per determinare la decorrenza del diritto alla prestazione assistenziale spettante al ricorrente è determinante la data in cui è stato fissato l’appuntamento con lo sportello Laps, ossia il 18 giugno 2012.

 

                                         Ne discende che RI 1, ritenuto il tenore dell’art. 61 cpv. 1 Las in vigore dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2012, secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese successivo il deposito della domanda, ha diritto a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di luglio 2012, come rettamente deciso dall’USSI (cfr. doc. 132).

 

                               2.9.   L’insorgente si è appellato all’art. 61 cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano, in quanto nel mese di giugno 2012 avrebbe contratto un debito di circa fr. 1'000.-- per far fronte al proprio sostentamento che deve restituire (cfr. doc. I; V; IX).

 

                                         L’art. 5 Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

 

                                         Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.

 

                                         La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

 

                                         L’assistenza sociale, poi, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129, peraltro citata dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. III), il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:

 

"  (…)

1.3 Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”

 

                                         Al riguardo vedi pure la sentenza del TF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 cons. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.

 

                                         Anche dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

 

                                         E’ vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

 

                             2.10.   Nel caso di specie il TCA rileva, innanzitutto, che il debito di circa fr. 1'000.-- fatto valere dall’insorgente che questi avrebbe contratto con un conoscente (cfr. doc. I) non è stato debitamente comprovato.

 

                                         Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

 

                                         Il principio inquisitorio non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

                                         Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

 

                                         In concreto il ricorrente, a sostegno della propria asserzione, non ha trasmesso alcun riconoscimento di debito, limitandosi a produrre unicamente una dichiarazione del 3 marzo 2013 rilasciata dalla sua compagna, __________, residente a __________ (Italia; cfr. doc. A allegato a doc. V).

                                         __________ ha affermato che RI 1, in attesa di una decisione dei servizi sociali e per poter far fronte alle spese di prima necessità e di sostentamento, avrebbe chiesto un prestito a un conoscente comune, che se ben ricorda ammontava a circa fr. 1'000.-- e che è stato consegnato brevi manu al ricorrente in sua presenza a __________ (cfr. doc. doc. A allegato a doc. V).

 

                                         La stessa, però, come d’altronde l’insorgente, non ha fornito alcuna indicazione in relazione alle generalità del menzionato conoscente comune.

 

                                         In ogni caso, anche volendo considerare che effettivamente il ricorrente è debitore nei confronti di un terzo di una somma di circa fr. 1'000.--, non si vede come la mancata considerazione dell’asserito debito da parte dell’USSI abbia potuto ingenerare una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr. cosndi. 2.9.).

 

                                         RI 1, del resto, non ha invocato concretamente una tale eventualità.

 

                                         Per quanto attiene alla circostanza sostenuta dall’insorgente di aver intuito che se non rimborsava tempestivamente il debito avrebbe rischiato conseguenze alla sua autovettura in territorio italiano (cfr. doc. I), rispettivamente agli asseriti danni subiti dalla sua automobile in Italia e al timore di possibili conseguenze nei confronti della sua compagna e dei suoi figli che vivono in Italia (cfr. doc. V; A allegato a doc, V), va osservato che non è compito dell’assistenza sociale intervenire in simili contingenze.

                                         Tali situazioni vanno semmai piuttosto segnalate ad altre autorità.

                                        

                                         L’attestazione del 24 agosto 2012 rilasciata dalla Dr. med. __________ della Clinica __________, di cui agli atti esistono delle copie peraltro non firmate (cfr. doc. 5; A2), secondo cui “(…) La condizione psicologica del nostro paziente è tale da non necessitare affatto di ulteriori affaticamenti e pressioni ambientali. Inoltre il particolare stato di bisogno del richiedente evocherebbe comunque l’erogazione delle prestazioni come previsto dal capoverso 2 dell’art. 61 Las” è, poi, ininfluente ai fini della soluzione della presente vertenza.

 

                                         In effetti lo stato psicologico di un richiedente l’assistenza sociale di per sé non è un elemento che imponga l’erogazione di eventuali prestazioni retroattive.

 

                                         Abbondanzialmente va, infine, rilevato che il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4), secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

                                         Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

 

                                         Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che in casu a ragione l’USSI ha riconosciuto al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali ordinarie a decorrere dal mese di luglio 2012, non concedendo prestazioni retroattive già dal mese di giugno 2012.

 

                                         La decisione su reclamo dell’8 febbraio 2013 deve, di conseguenza, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti