Raccomandata

 

Incarto n.
42.2013.7

 

rs

Lugano

11 novembre 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Fabio Zocchetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2013 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 2 aprile 2013 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nel periodo da marzo 2009 a febbraio 2010, ha beneficiato di prestazioni assistenziali ordinarie e speciali per complessivi fr. 20'794.-- [(fr. 1'781.-- x 9 mesi da marzo a novembre 2009; cfr. doc. 404; 396) + (fr. 1'418.-- + fr. 179.--, prestazioni ordinarie e speciali relative a dicembre 2009; cfr. doc. 380) + (fr. 1'405.-- + fr. 179.-- x 2 mesi, prestazioni ordinarie e speciali relative a gennaio e febbraio 2010; cfr. doc. 376).

 

                               1.2.   Con decisione del 22 dicembre 2011 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha ritenuto che le prestazioni assistenziali di fr. 20'794.-- afferenti ai mesi da marzo 2009 a febbraio 2010 siano state versate indebitamente e ne ha ordinato il rimborso.

                                         A motivazione dell’ordine di restituzione l’amministrazione ha, segnatamente, rilevato:

 

"  Abbiamo provveduto ad esaminare attentamente la sua pratica tenendo in considerazione l’acquisto dell’abitazione avvenuto nel corso del mese di febbraio 2009, mese in cui le è stato concesso un prestito dalla Banca __________ Ticino.

 

Costo dell’abitazione             Fr. 200'000.--

Prelievo II pilastro                                                  Fr.   90'000.--

Ipoteca legale                                                        Fr. 160'000.--

                                              Fr. 200'000.--           Fr. 250'000.--

Rimanenza a suo favore                                       Fr.   50'000.--

./.quota esente                                                       Fr.   10'000.--

 

Rimanenza a sua disposizione                         Fr.   40'000.--

 

L’importo di fr. 40'000.-- è considerato quale capitale che avrebbe potuto consumare nel lasso di tempo di un anno ed è per questo che le prestazioni assistenziali concesse per il periodo marzo 2009 – febbraio 2010 sono da restituire (…).” (Doc. 559=G)

 

                               1.3.   Con ulteriore decisione del 10 agosto 2012 l’USSI ha respinto la domanda di condono inoltrata dall’interessata il 9 gennaio 2012 (cfr. doc. 554).

                                         L’amministrazione, al riguardo, ha stabilito che non è adempiuto il requisito della buona fede, poiché non vi è stata una tempestiva e completa segnalazione delle entrate connesse all’acquisto della proprietà immobiliare (prelievo del secondo pilastro di fr. 90'000.--, prestito garantito da ipoteca di fr. 160'000.--), benché tale dovere fosse chiarito su tutte le domande di prestazione e decisioni (cfr. doc. 547).

 

                               1.4.   A seguito del reclamo interposto da RI 1 (cfr. doc. 544), l’USSI, il 2 aprile 2013, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo provvedimento del 10 agosto 2012 (cfr. doc. II1).

 

                               1.5.   La decisione su reclamo del 2 aprile 2013 è stata tempestivamente impugnata davanti al TCA da RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, la quale ha chiesto l’annullamento del provvedimento menzionato, nonché del relativo ordine di restituzione della somma di fr. 20'794.-- emesso il 22 dicembre 2011.

                                         Inoltre la ricorrente, in via principale, ha protestato spese, tasse e ripetibili e, in via subordinata, ha postulato la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto di aver fornito tutte le informazioni relative all’acquisto della casa di __________ alle autorità, in particolare all’allora Comune di __________ (ora Comune __________) al momento del trasferimento del domicilio da __________ nell’agosto 2009, completando il relativo formulario.

                                         La stessa ha evidenziato che del resto l’USSI, con lettera del 15 gennaio 2010, le ha richiesto ulteriore documentazione in relazione alla nuova abitazione acquistata (catastrino, estratto UR, documentazione indicante la stima ufficiale dell’immobile, copia del rogito) e di comunicare mediante quali mezzi finanziari aveva provveduto all’acquisto della proprietà, nonché quali garanzie finanziarie aveva fornito alla banca al momento della richiesta del debito ipotecario.

                                         La ricorrente ha fatto valere, da un lato, che il prelievo del secondo pilastro di fr. 90'000.-- le ha permesso di possedere un’abitazione propria - in relazione alla quale ha comunque acceso pure un mutuo ipotecario -, il cui costo mensile è ridotto a fr. 400.--. Dall’altro, che l’eccedenza considerata dall’USSI di fr. 50'000 (ridotta a fr. 40'000.-- dedotta la quota esente) non è costituita da sostanza liquida di sua proprietà ma si tratta di un prestito bancario che andrà restituito.

                                         Inoltre abbondanzialmente è stato precisato che l’acquisto dell’immobile ha comportato una serie di piccole spese per riparazioni e adattamenti per un importo prudenziale di almeno fr. 30'000.--.

                                         L’insorgente si è poi domandata come si può affermare che fosse in malafede, dal momento che ha tempestivamente informato l’autorità competente in merito all’acquisto del fondo, circostanza dimostrata dal fatto che l’amministrazione era ben cosciente di ciò dal mese di gennaio 2010.

                                         La medesima ha, altresì, evidenziato di non disporre più di alcun capitale liquido per il rimborso.

                                         Infine la ricorrente ha invocato la perenzione del diritto alla restituzione ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps, a cui rinvia l’art. 36 Las. In proposito la stessa ha puntualizzato che, visto che l’USSI – avendo lei ossequiato ai suoi obblighi di informazione - era a conoscenza dell’acquisto dell’immobile già dal 2009, la richiesta di restituzione delle prestazioni del 22 dicembre 2011 sarebbe avvenuta ben oltre un anno dopo il momento in cui l’amministrazione avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per il rimborso erano dati. A mente dell’insorgente quest’ultima, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto semmai procedere agli accertamenti con sollecitudine e emanare prima l’ordine di restituzione (cfr. doc. I).

                               1.6.   Il 24 maggio 2013 l’avv. RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria rilasciato dal Comune di __________ (cfr. doc. V; V1).

 

                               1.7.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).

 

                               1.8.   La ricorrente, tramite il proprio rappresentante, si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie il 27 giugno 2013 (cfr. doc. XI).

 

                               1.9.   L’amministrazione ha preso posizione in proposito con scritto del 12 agosto 2013 (cfr. doc. XIII).

 

                             1.10.   Il 19 agosto 2013 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha presentato ulteriori osservazioni (cfr. doc. XV).

 

                             1.11.   L’USSI si è espresso riguardo al doc. XV con scritto il 26 agosto 2013 (cfr. doc. XVII).

 

                             1.12.   La parte ricorrente, con scritto del 2 settembre 2013, ha formulato alcune precisazioni (cfr. doc. XIX).

 

                             1.13.   Il doc. XIX è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XX).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

"  Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ai sensi dell’art. 22 Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto di alcune deroghe di cui all’art. 22 Las e corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili - art. 22 Las e 6 Laps - e la somma delle spese computabili - art. 22 Las e 7-9 Laps - delle persone componenti l’unità di riferimento.

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

"  La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                               2.2.   Relativamente all’obbligo di informazione in generale l’art. 67 Las prevede che:

 

"  1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         L’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informare in particolare, enuncia quanto segue:

 

"  1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

 

                               2.3.   Per quanto attiene alle prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

"  Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                         Giusta l'art. 26 Laps:

 

"  La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

                                     

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi degli art. 48 Las e 2 Reg.Las competente a emettere decisioni sulle domande d’assistenza, come pure sulle relative modifiche, nonché in materia di rimborso è l’USSI.

 

                               2.4.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, p. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 vLAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 vLAI e art. 27 vLPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (dal 1° gennaio 2003 cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.4.).

 

                               2.5.   L’insorgente, nell’atto di ricorso, ha censurato il fatto che l’USSI abbia considerato la somma di fr. 50'000.-- a sua libera disposizione quale eccedenza relativa al prelevamento nel 2009 del secondo pilastro per l’acquisto dell’immobile di __________.

                                         La ricorrente ha fatto valere che tale ammontare non è costituito da sostanza liquida di sua proprietà, ma al contrario si tratta di un prestito bancario che va restituito. Inoltre la stessa ha evidenziato che l’acquisto dell’abitazione ha comportato una serie di piccole spese per riparazioni e adattamenti per un importo prudenziale di almeno fr. 30'000.-- (cfr. doc. I pag. 7).

 

                                         Al riguardo va rilevato che l’ordine di restituzione del 22 dicembre 2011 emesso dall’USSI è passato in giudicato incontestato.

                                         In effetti RI 1, a seguito dell’emanazione di tale decisione, nella sostanza ha unicamente postulato il condono della restituzione.

                                         Più precisamente il 9 gennaio 2012 la medesima ha trasmesso all’USSI uno scritto, con cui, benché quale oggetto a margine abbia indicato “Reclamo all’ordine di restituzione del 22.12.2011”, ha chiesto soltanto il condono ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps, invocando la propria buona fede e delle condizioni economiche che non le permettono il rimborso (cfr. doc. 554).

                                         Inoltre, allorché la ricorrente, il 30 agosto 2012, ha interposto reclamo contro la decisione del 10 agosto 2012 con cui le è stato negato il condono (cfr. doc. 547), ha specificato che il 9 gennaio 2012 aveva inoltrato domanda di condono (cfr. doc. 544), come peraltro ribadito dall’avv. RA 1 nell’impugnativa dove ha puntualizzato che “all’ordine di restituzione citato ha fatto seguito la domanda di condono 9 gennaio 2012 della signora RI 1” (cfr. doc. I pag. 5). Il patrocinatore nulla ha, invece, asserito circa un’eventuale volontà dell’insorgente di impugnare anche l’ordine di restituzione per quanto concerne il principio e l’ammontare del rimborso richiestole.

 

                                         Qualsiasi richiesta che implichi il dover chinarsi, in questa sede, sull’ordine di restituzione del dicembre 2011 è, quindi, irricevibile.

 

                               2.6.   La ricorrente ha, inoltre, invocato la perenzione del diritto dell’USSI di richiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali relative al periodo marzo 2009 - febbraio 2010 ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps,a cui rinvia l’art. 36 Las (cfr. doc. I pag. 9; consid. 2.4.).

 

                                         La perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

                                         Pertanto, visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti all’ordine di rimborso, non entra in materia per quanto concerne l'ordine di restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione.

                                         Al riguardo nella sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:

 

"  (…)

3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.”

 

                                         E’, poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ricordato che:

 

"  (…)

Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

 

Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione).” (Le sottolineature sono del redattore)

 

                                         Nel caso di specie, in virtù di quanto appena esposto, occorre concludere che anche qualora il diritto di richiedere il rimborso dell’assistenza sociale percepita dalla ricorrente da marzo 2009 a febbraio 2010 fosse perento, la decisione di restituzione del 22 dicembre 2011, benché viziata nel merito, non sarebbe nulla, ma annullabile.

                                         Non essendo stata impugnata tempestivamente, la stessa è, quindi, divenuta definitiva.

                                         Pertanto non è possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.

 

                               2.7.   In simili condizioni resta da esaminare se in concreto l’obbligo di restituire l’importo di fr. 20'794.-- relativi a prestazioni assistenziali percepite da marzo 2009 a febbraio 2010 possa essere condonato o meno.

 

                                         Per quanto riguarda i presupposti del condono, va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Il TFA ha stabilito che la problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

                                         La buona fede non è compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser,
"Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

 

                                         Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

 

"  nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

 

                                         Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

 

                                         La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

                                         Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare
(cfr. STFA P 42/04 del 20 giugno 2005 consid. 2.2.; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

                                         Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

 

                               2.8.   Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

                                         Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

 

                               2.9.   Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato la buona fede della ricorrente, poiché la stessa, contrariamente ai suoi obblighi, non avrebbe segnalato tempestivamente le entrate connesse al finanziamento dell’acquisto dell’immobile sito a __________ (cfr. doc. II1).

 

                                         L’insorgente, dal canto suo, sostiene di aver fornito alle autorità tutte le informazioni relative all’acquisto della casa di __________ e che ciò sarebbe documentato dal fatto che l’USSI, nel gennaio 2010, le ha richiesto ulteriore documentazione e di comunicare con quali mezzi finanziari aveva acquistato il fondo, nonché quali garanzie finanziarie aveva fornito alla banca al momento della richiesta del debito ipotecario.

                                         La medesima ha, altresì, evidenziato di non disporre più di alcun capitale liquido per il rimborso (cfr. doc. I).

 

                             2.10.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile ribadire che giusta l’art. 67 cpv. 1 Las il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie.

                                         Inoltre l’art. 68 Las prevede, da un lato, che l’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali (cpv. 1).

                                         Dall’altro, che l’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio (cpv. 2).

                                        

                                         Inoltre va evidenziato che in tutte le decisioni concernenti le prestazioni assistenziali concesse dall’USSI alla ricorrente a far tempo dal 16 settembre 2006 è stato espressamente indicato l’obbligo di annunciare all’ufficio che ha emanato i relativi provvedimenti ogni cambiamento della situazione personale o economica dei membri dell’unità di riferimento, in particolare il cambiamento di domicilio, l’aumento del reddito o della sostanza (cfr. doc. 475 relativo alla decisione del 16 settembre 2006 per il mese di settembre 2006; doc. 473 relativo alla decisione del 16 settembre 2006 per i mesi di ottobre e novembre 2006; doc. 464 relativo alla decisione del 23 novembre 2006 per il periodo dicembre 2006 - marzo 2007; doc. 442 relativo alla decisione del 28 marzo 2007 per il periodo aprile - agosto 2007; doc. 435 relativo alla decisione del 31 agosto 2007 per il periodo settembre 2007 - gennaio 2008; doc. 428 relativo alla decisione del 31 gennaio 2008 per il periodo febbraio - maggio 2008; doc. 422 relativo alla decisione del 28 maggio 2006 per il periodo giugno - settembre 2008; doc. 413 relativo alla decisione del 1° ottobre 2008 per il periodo ottobre 2008 - gennaio 2009; doc. 405 relativo alla decisione del 29 gennaio 2009 per il periodo febbraio - giugno 2009; doc. 397 relativo alla decisione del 26 giugno 2009 per il periodo luglio – novembre 2009).

 

                                         Pertanto, l’insorgente, dopo aver ricevuto le decisioni afferenti all’assistenza sociale, avrebbe dovuto leggerle accuratamente e constatare che l’USSI, in quanto autorità competente (cfr. art. 48 Las; 2 Reg.Las; consid. 2.4.), deve essere informato di ogni cambiamento rilevante ai fini del diritto alle prestazioni.

                                         Come visto, sui provvedimenti è chiaramente indicato che il cambiamento di domicilio, come pure l’aumento di reddito e/o di sostanza l’inizio di un’attività lucrativa devono essere comunicati.

 

                             2.11.   Dalle carte processuali emerge che la prima comunicazione da parte della ricorrente all’USSI dell’acquisto dell’immobile di  ha avuto luogo il 19 novembre 2009 quando ha compilato la Richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 30 novembre 2009 (cfr. doc. 384).

                                         Su tale formulario è stato attestato che viveva nel Comune di __________ (e dunque non più a __________) in un’abitazione propria e che allo stesso era allegato un documento bancario riguardante l’onere mensile per l’ipoteca sulla sua abitazione (cfr. doc. 384; 385).

 

                                         Inoltre da un messaggio di posta elettronica che __________ dell’USSI, il 15 dicembre 2009, ha inviato alla collega  si evince che:

 

"  ha chiamato la signora RI 1 per il suo rinnovo. Lei in settembre ha comperato una casa del valore di fr. 200'000, ritirando la sua LPP. Il Comune, a quanto dice, le ha detto che lo poteva fare. Ora vuole sapere cosa deve fare in quanto ha l’ipoteca da pagare e non ha nessuna entrata. Potresti richiamarla? (…)” (Doc. 375)

 

                                         Al riguardo va precisato che il rogito concernente il contratto di compravendita dell’immobile sito a  RFD part. n. 3796 ubicazione “” è datato 13 marzo 2009 e la relativa iscrizione a RF è avvenuta l’8 maggio 2009 (cfr. doc. B).

                                         Il patrocinatore di RI 1, il 27 giugno 2013, ha del resto indicato, in primo luogo, che il richiamo dell’incarto dall’USSI non ha permesso di rinvenire alcun documento risalente ai mesi di agosto e settembre 2009 attestante la comunicazione dell’acquisto della casa di  e delle relative informazioni sul finanziamento, così come nemmeno la consultazione del Sevizio centrale delle prestazioni sociali e dello Sportello Laps di .

                                         In secondo luogo, che risultano di fondamentale importanza in merito alla questione dell’informazione data all’USSI il formulario del 19 novembre 2009, nonché il messaggio di posta elettronica del 15 dicembre 2009 (cfr. doc. XI).

 

                                         A seguito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali dal 1° dicembre 2009 e dell’avviso del dicembre 2009, , il 15 gennaio 2010, ha inviato uno scritto alla ricorrente chiedendole, da una parte, di trasmettere in relazione all’acquisto della casa divenuta abitazione primaria, il catastrino, l’estratto del’UR, la documentazione indicante la stima ufficiale e copia del rogito. Dall’altra, di comunicare con quali mezzi finanziari aveva provveduto all’acquisto della proprietà e quali garanzie finanziarie aveva dato alla banca al momento della richiesta del debito ipotecario (cfr. doc. C).

 

                                         L’insorgente ha risposto il 28 gennaio 2012, specificando che l’immobile è stato pagato fr. 200'000.--, ottenendo un mutuo ipotecario di fr. 160'000.-- con __________ e prelevando il secondo pilastro per fr. 89'551.05 (cfr. doc. 59; 79; 89; 90; 91).

 

                                         Alla luce di quanto appena esposto, tutto ben considerato, il TCA ritiene che la ricorrente abbia ossequiato il proprio obbligo di informazione dopo la metà del mese di novembre 2009.

 

                                         Ne discende che per il lasso di tempo dicembre 2009 - febbraio 2010, in cui l’amministrazione, consapevole dell’informazione ricevuta, stava procedendo a degli accertamenti, deve essere riconosciuta la buona fede di RI 1.

 

                             2.12.   Differente, per contro, deve essere il giudizio relativo al periodo marzo – novembre 2009.

 

                                         La ricorrente, contrariamente a quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las, non ha tempestivamente comunicato all’USSI l’acquisto dell’immobile di __________.

 

                                         L’insorgente, non solo non ha informato immediatamente l’amministrazione dell’acquisto di una proprietà immobiliare nel marzo 2009 e del cambiamento di domicilio nel settembre 2009 (cfr. doc. 386), nonostante sulle decisioni delle prestazioni assistenziali fosse sempre stato chiaramente ed esplicitamente menzionato l’avvertimento d’annunciare ogni cambiamento, segnatamente la modifica del domicilio e l’aumento di reddito e sostanza (cfr. consid. 2.10.), ma ha continuato a percepire l’assistenza sociale senza preoccuparsi che il calcolo delle prestazioni non era stato adeguato alla sua nuova situazione fino a una decina di giorni prima della scadenza - il 30 novembre 2009 - dell’ultima decisione di assegnazione delle prestazioni assistenziali, quando ha domandato il rinnovo delle stesse (cfr. consid. 2.11.).

 

                                         In relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui il cambiamento sarebbe stato comunicato compilando il formulario per la modifica di domicilio nel nuovo Comune tra il mese di agosto e il mese di settembre 2009, giova rilevare che la notifica di arrivo è un modulo redatto all’attenzione dell’ufficio controllo abitanti del Comune in cui una persona si trasferisce. E’ vero che dallo stesso risulta se si è proprietari o inquilini, ma quali documenti da allegare vengono richiesti unicamente il passaporto o carta di identità, eventuale permesso di polizia (per stranieri), dichiarazione di appartenenza a una cassa malati e copia del contratto di locazione (per gli inquilini; cfr. www.comunecentovalli.ch).

 

                                         Per quanto concerne il fatto che la ricorrente abbia fornito le informazioni afferenti all’abitazione di __________ e al relativo finanziamento all’Ufficio di tassazione di __________, come fatto valere nel reclamo del 30 agosto 2012 al diniego del condono (cfr. doc. 544), va osservato, da una parte, che la decisione di tassazione per il 2009 è stata emessa il 21 dicembre 2011 (cfr. doc. 571), dall’altra, che nel dicembre 2010 erano in corso degli accertamenti da parte dell’autorità fiscale riguardo al capitale prelevato dall’insorgente dal secondo pilastro (cfr. doc. 584).

 

                                         Pertanto, in ogni caso, quanto comunicato all’Ufficio di tassazione non risulta essere avvenuto più celermente rispetto all’avviso dato all’USSI a fine novembre – dicembre 2009 (cfr. consid. 2.11.).

 

                                         E’ utile comunque segnalare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessagli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).

                                         Il TFA nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l’autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell’Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l’assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale. Tale principio è stato ribadito nella sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

 

                                         L’insorgente non era, d’altronde, legittimata a credere che un eventuale annuncio all’Ufficio controllo abitanti del nuovo Comune di domicilio e/o all’Ufficio tassazione sarebbe poi stato inoltrato all’USSI, ritenuto che, come già visto sopra (cfr. consid. 2.10.), da una lettura accurata delle decisioni in suo possesso avrebbe evinto che l’annuncio andava fatto direttamente all’USSI.

 

                                         In simili condizioni, l’invocata buona fede non può essere ammessa per i mesi da marzo a novembre 2009.

 

                                         In tale contesto va ricordato che, per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (cfr. STFA C103/06 del 2 ottobre 2006).

 

                             2.13.   La ricorrente ha chiesto il richiamo del formulario compilato presso gli uffici dell’allora Comune di __________ contestualmente al trasferimento di domicilio, nonché il sopralluogo presso la propria abitazione di __________ (cfr. doc. I).

 

                                         Considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto concerne il condono della restituzione di prestazioni, segnatamente, il presupposto della buona fede (cfr. consid. 2.7.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente il richiamo del formulario menzionato e il sopralluogo deve essere respinta.

 

                                         A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                             2.14.   Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA deve concludere che RI 1 non era in buona fede nel periodo marzo – novembre 2009.

                                         Un eventuale condono può, dunque, concernere esclusivamente le prestazioni assistenziali percepite da dicembre 2009 a febbraio 2010.

 

                                         L'incarto va, pertanto, rinviato all’USSI affinché esamini se sono dati i presupposti dell'onere troppo grave e possa così essere condonata, dopo essere stata determinata con precisione, la somma di prestazioni assistenziali ricevuta da dicembre 2009 a febbraio 2010

 

                                         Per quanto attiene all'importo relativo all’assistenza sociale di cui la ricorrente ha beneficiato da marzo a novembre 2009 - da determinare dall’amministrazione -, esso dovrà in ogni caso essere restituito, dal momento che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.12.), per questo lasso di tempo non può esserle riconosciuta la buona fede, primo presupposto per ottenere il condono.

 

                             2.15.   Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

                                        

                                         Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I) relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; DTF 124 V 310 consid. 6;).

 

                             2.16.   Per la parte del ricorso in cui è soccombente, RI 1 può, invece, essere posta al beneficio del gratuito patrocinio sempre che adempia le relative condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

 

                                         La domanda della ricorrente di assistenza giudiziaria (cfr. doc. I) deve essere, infatti, intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

"  L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Dalle carte processuali emerge che le entrate dell’insorgente, che vive sola, sono costituite dalla rendita AI di fr. 1'673.-- al mese (cfr. doc. V1).

 

                                         Sul fronte delle uscite, la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr. 1'200 quale importo base mensile per una persona.

                                         Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure, Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, pag. 19).

 

                                         Inoltre, vi è da computare, in particolare, il premio dell’assicurazione contro le malattie di circa fr. 137.-- (cfr. doc. P) e __________di fr. 400.--/mese (cfr. doc. V1; N).

 

                                         Ritenuto che all’importo base mensile va applicato un supplemento variante tra il 15 e il 25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004; STCA 35.2012.7 del 18 giugno 2012 consid. 2.14.3.), le uscite mensili della ricorrente corrispondono globalmente - tenuto conto del supplemento minimo consentito - a fr. 1’917.--.

 

                                         La ricorrente presenta, pertanto, un disavanzo mensile pari a fr. 244.--.

 

                                         La stessa è, però, proprietaria di un immobile.

 

                                         In una sentenza I 134/06 del 7 maggio 2007 il TF ha stabilito quanto segue:

 

"  (…) prima di potere eventualmente richiedere l'assistenza giudiziaria dallo Stato, la persona interessata, nel limite dell'esigibile (la giurisprudenza federale garantisce una riserva di soccorso ["Notgroschen"; v. RSAS 2003 pag. 522, B 52/02, consid. 5.3; inoltre sentenza 4P.158/2002 del 16 agosto 2002, consid. 2.2]), deve di principio attingere alla propria sostanza (DTF 119 Ia 11 consid. 5a pag. 12; sull'esigibilità, per il richiedente, di gravare un immobile e di assumersi un [ulteriore] debito ipotecario cfr. ad es. DTF 119 Ia 11 nonché Anwaltsrevue 8/2003 pag. 272, B 54/05). Ora, dalla documentazione fornita dal ricorrente si evince che lo stesso dispone di una sostanza sufficiente per potere pagare la propria legale nella procedura AI oggetto del presente ricorso. In calce al modulo, presentato in questa sede, per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, l'autorità comunale ha indicato in fr. 301'696.- l'importo della sostanza risultante dalla tassazione 2003, emessa in data 21 settembre 2005, mentre con la più recente decisione provvisoria di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG del 2 giugno 2006 la Cassa cantonale di compensazione ha accertato in fr. 134'000.- la sostanza netta complessiva in Svizzera o all'estero.”

 

                                         Nel caso di specie, tuttavia, il valore di stima ammonta a fr. 58’569.-- (cfr. doc. 76) ed è gravato da un debito ipotecario di fr. 160’000.-- assunto solidalmente dall’insorgente e dal fratello (cfr. consid. 79).

 

                                         In casu, il debito ipotecario va a carico della ricorrente per metà del valore, ossia per fr. 80’000.-- (cfr. doc. 79).

                                         Anche tale importo risulta superiore al valore di stima di fr. 58’569.--.

 

                                         Inoltre il debito complessivo grava sul suo fondo che costituisce la garanzia ipotecaria per la banca.

 

                                         E’ vero che determinante per la concessione di un eventuale ulteriore mutuo ipotecario è il valore venale di mercato - di regola calcolato dai periti degli istituti bancari - più elevato di quello di stima, in concreto corrispondente al prezzo di acquisto di fr. 200'000.--.

                                         Tuttavia, nel caso di specie, ritenuto che in linea di principio vengono concessi prestiti ipotecari fino all’80% del valore di mercato (cfr. http://magazine-i.ubs.com/it/home/immobiliari/che-casa-posso-permettermi.aspx) non risulta verosimile la possibilità di richiedere un ulteriore prestito ipotecario per far fronte al pagamento delle spese legali, essendo il fondo già ipotecato per fr. 160'000.-- (80% di fr. 200'000.--).

 

                                         L’insorgente può, pertanto, essere considerata indigente.

 

                                         Visto che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica della ricorrente dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 6 LAG; art. 61 lett. f LPGA; U. Kieser, ATSG - Kommentar, 2° ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2009, ad art. 61, n. 110; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; art 152 cpv. 3 vOG; STF I 472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid. 7.1.; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione su reclamo impugnata è annullata.

 

                                   2.   E' riconosciuta la buona fede della ricorrente per il periodo dicembre 2009 – febbraio 2010.

                                         Di conseguenza l'incarto è rinviato all’USSI affinché esamini il presupposto dell'onere troppo grave concernente la restituzione dell'importo di prestazioni assistenziali percepite da dicembre 2009 a febbraio 2010 e pronunci una nuova decisione.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                         L’USSI verserà alla ricorrente l’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

                                   4.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva di oggetto, è accolta.

 

                                   5.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti