Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2013.9

 

DC/sc

Lugano

18 giugno 2013

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

 

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2013 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di armonizzazione e coordinamento delle prestazioni sociali

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 5 novembre 2012 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 18'159.-- per prestazioni assistenziali indebitamente attribuite negli anni 2009-2010, a seguito della mancata presa in considerazione nel calcolo dell'utile netto conseguito attraverso l'esercizio di un'attività lucrativa.

                                         L'USSI ha indicato i seguenti rimedi di diritto:

 

"  Contro la presente decisione è possibile inoltrare reclamo all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, viale Officina 6, 6500 Bellinzona, entro 30 giorni dalla notifica, ai sensi dell'Ar, 33 Laps. L'atto di reclamo deve contenere un'esposizione concisa dei fatti, una breve motivazione e le conclusioni.

 

La informiamo che inoltre, in base all'art. 26 cpv 3 Laps, la restituzione può essere condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. Queste due condizioni devono essere entrambe adempiute, La richiesta di condono deve essere motivata e inviata allo scrivente Ufficio entro 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente ordine di restituzione, rispettivamente dell'eventuale reclamo o ricorso." (Doc. A2)

 

                               1.2.   Contro l'ordine di restituzione l'interessata il 28 novembre 2012 ha inoltrato un "RECLAMO / RICHIESTA DI CONDONO" nel quale ha formulato le seguenti conclusioni:

 

"  (…)

Ribadisco la mia buona fede nello svolgimento di tale attività e nel fatto di non aver mai avuto intenzione di lucrare nessuno.

Non sapevo nemmeno quanto denaro entrava e quanto ne usciva malgrado tenessi una contabilità che però non mi ha mai indotta a fare dei calcoli prima del 29.9.2011.

Ribadisco la mia buona fede nel fatto che ho sempre parlato liberamente con tutti di ciò che facevo.

 

Se vi fosse stata l'intenzione di rubare/barare ed altro, me ne sarei stata zitta.

Chiedo al Vostro ufficio di rivalutare la decisione e tenere in considerazione la somma di Frs. 8'000.- elargita come aiuto sociale a mio figlio __________.

Chiedo al Vostro ufficio di tenere in considerazione il denaro usato per l'apparecchio dentistico per __________ che nell'anno 2010 è stato di Frs. 1'380.- come da Doc. già in Vostro possesso.

Chiedo che venga condonata la somma restante e se proprio non accettaste la deduzione di Frs. 8'000.-+ Frs.1'380.-, chiedo il condono della somma totale. Ribadisco di non possedere la somma che mi chiedete di ritorno." (Doc. A3)

 

                               1.3.   Il 13 maggio 2013 l'USSI ha emesso una decisione sulla domanda di condono, respingendola in assenza del requisito della buona fede (cfr. Doc. A1).

 

                               1.4.   Il 17 maggio 2013 RI 1 ha inoltrato al TCA un ricorso per denegata giustizia, nel quale si è così espressa:

 

"  Innanzitutto rilevo che il mio scritto del 28.11.2012, era intestato quale "reclamo/ richiesta di condono".

 

Da informazioni da me assunte, Voi avreste dovuto, prima di tutto, per quanto concerne il mio reclamo contro l'ordine di restituzione, emanare una decisione su reclamo nella quale avreste dovuto spiegare i motivi della conferma di ordine di restituzione.

 

Ricevo invece, e, secondo me, erroneamente, il rifiuto del condono.

 

Con il presente reclamo, Vi invito ad annullare la decisione del 13.5.2013 in quanto prematura ed emanare una decisione su reclamo circa il mio motivato dissenso con il Vostro ordine di restituzione.

 

La presente viene inviata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di Lugano quale ricorso per ritardata giustizia nei confronti del Vostro ufficio non avendo pattuito sul mio reclamo del 28.11.2013 contro l'ordine di restituzione." (Doc. I)

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 13 giugno 2013 l'USSI propone di respingere il ricorso e osserva in particolare:

 

"  (…)

Si osserva che, contro la domanda di restituzione dell'indebito, l'utente ha diritto di inoltrare un reclamo, se del caso seguito da una richiesta di condono, rispettivamente ha diritto di inoltrare direttamente una domanda di condono.

 

Nel caso in esame, la richiedente nell'impugnativa 28 novembre 2012 aveva sostenuto di essere in buona fede, in quanto non si sarebbe resa conto di aver conseguito un guadagno con la propria attività di compravendita e quindi, di riflesso, non si sarebbe resa conto di percepire prestazioni in tale misura non dovute. Inoltre sarebbe stata erroneamente informata che non era necessario segnalare utili inferiori a 6'000.-. e avrebbe speso oltre CHF 8'000.-- a beneficio del figlio maggiorenne, coprendone i debiti, e ulteriore denaro per il figlio minorenne, per spese dentarie.

 

Si tratta, di fatto, di una richiesta di condono, in quanto l'assistita non ha contestato di aver ricevuto gli importi citati né la modalità del loro computo, ma ha indicato che erano presenti le condizioni della buona fede e dell'onere gravoso nel caso di restituzione, quindi le condizioni del condono.

 

Con la decisione impugnata l'USSI ha quindi chiarito che le condizioni del condono, fatte valere, non erano date per i seguenti motivi. (…)" (Doc. III)

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

 

                                         Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

 

                                         Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

 

                               2.3.   Nella presente fattispecie sia dall'intestazione dello scritto di RI 1 del 28 novembre 2012 che dalle conclusioni (cfr. Doc. A3) emerge con evidenza che la richiedente intendeva contestare l'importo chiesto in restituzione, sia chiedere il condono ("chiedo che venga considerata la somma restante").

 

                                         L'USSI avrebbe pertanto dovuto interpretare tale scritto come un reclamo contro la decisione di restituzione del 5 novembre 2012 ed emettere una decisione su reclamo in merito alla restituzione, prima di emanare una decisione formale sul condono (cfr. STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009.

                                         Ciò figura esplicitamente nei rimedi di diritto indicati dallo stesso USSI (cfr. consid. 1.1).

                                         Di conseguenza il presente ricorso deve essere accolto.

 

                                         È infatti accertato un diniego di giustizia nella misura in cui l'USSI non si è pronunciato sul reclamo relativo all'ordine di restituzione, ma ha emesso una decisione sulla domanda di condono, la quale risulta prematura.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §      È accertato un diniego di giustizia da parte dell’USSI.

                                         §§    Gli atti sono trasmessi all'amministrazione affinché si pronunci sul reclamo di RI 1 del 28 novembre 2012.

                                         §§§ La decisione sulla domanda di condono del 13 maggio 2013 è annullata.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti