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Raccomandata |
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Incarto
n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
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statuendo sul ricorso del 4 agosto 2014 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 14 luglio 2014 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 14 luglio 2014 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 18 aprile 2014 (cfr. doc. 22) con il quale a RI 1, al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie a fare tempo dal mese di maggio 2013, è stato negato il rimborso delle spese di trasloco e di acquisto di mobilio da lei sostenute alla fine di marzo e agli inizi di aprile 2014.
Al riguardo l’amministrazione ha rilevato che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 prevedono che sia i costi di trasloco che quelli relativi all’acquisto di mobilio possono essere presi a carico da parte dell’USSI soltanto in caso di preventiva domanda, motivata e documentata.
L’amministrazione ha precisato che tali spese, in concreto, non sono state riconosciute, in assenza di una preventiva approvazione, non avendo l’interessata avvisato anticipatamente l’USSI in merito alle stesse (cfr. doc. 1=I).
1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, sua curatrice, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di far obbligo all’USSI di versarle la somma di complessivi fr. 2'494.90, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2014.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
4.
4.1
RI 1 chiede la rifusione di CHF 1'000.-- relativi ai costi di trasloco e di CHF 1'494.90 relativi all’acquisto del nuovo mobilio da lei anticipati a seguito del cambiamento del luogo di alloggio impostole per la disdetta del precedente contratto di locazione notificatale nel 2013.
Nell’anno 2013 le direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 emanate dal Consiglio di Stato (RD 6.4.11.1.3), menzionate nella decisione impugnata e sulla base della quale la rifusione delle spese è stata rifiutata, non erano ancora state adottate e non sono quindi applicabili alla presente vertenza.
4.2
A mente della ricorrente le stesse direttive non si applicano alla presente vicenda in quanto il trasferimento in altro appartamento non è una decisione presa da RI 1, ma è una situazione di fatto che è stata imposta alla ricorrente sia da un lato a seguito della disdetta del contratto di locazione sia dall’altro a seguito dell’accordo raggiunto tra le parti in sede di conciliazione.
RI 1 avrebbe in ogni caso dovuto procedere allo sgombero dell’appartamento e quindi sostenere i costi di trasloco, indipendentemente dalla concessione o meno di un’autorizzazione preventiva.
4.3
Si rileva ad ogni buon conto che l’USSI anche senza autorizzazione preventiva come disposto dalle contestate direttive ha comunque erogato a RI 1 l’importo relativo al nuovo canone di locazione mensile dell’appartamento.
A fronte di quanto precede si giustifica riconoscere a RI 1 la rifusione di CHF 1'000.-- quali costi di trasloco e CHF 1'494.90 quali costi per l’acquisto del nuovo mobilio, per complessivi CHF 2'494.90. I giustificativi di tali spese sono in possesso dell’USSI.
(…)” (Doc. I)
1.3. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Il 4 settembre 2014 l’avv. RA 1, per conto della ricorrente, ha comunicato di non avere eventuali altri mezzi di prova da notificare e ha chiesto l’emanazione della sentenza (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha rifiutato di rimborsare le spese di trasloco e quelle per l’acquisto di mobilio assunte da RI 1 nel mese di aprile 2014.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5. Nella presente evenienza l’USSI, con decisione formale del 18 aprile 2014, confermata dalla decisione su reclamo del 14 luglio 2014, ha negato a RI 1 l’assunzione dei costi relativi alle spese di trasloco e all’acquisto di mobilio da lei sostenute alla fine di marzo e agli inizi di aprile 2014.
Al riguardo l’amministrazione ha osservato che le Direttive concernenti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 prevedono che sia i costi di trasloco che quelli relativi all’acquisto di mobilio possono essere presi a carico da parte dell’USSI soltanto in caso di preventiva domanda, motivata e documentata.
L’amministrazione ha precisato che tali spese, in concreto, non sono state riconosciute, in assenza di una preventiva approvazione, non avendo l’interessata avvisato anticipatamente l’USSI in merito alle stesse (cfr. (cfr. doc. 22; 1=I; consid. 1.1.).
La ricorrente ha contestato il modo di procedere dall’USSI, postulando la rifusione di CHF 1'000.-- relativi ai costi di trasloco e di CHF 1'494.90 relativi all’acquisto del nuovo mobilio da lei anticipati a seguito del cambiamento del luogo di alloggio, peraltro impostole a seguito della disdetta del precedente contratto di locazione notificatale nel 2013.
L’insorgente ha addotto che nel 2013 le Direttive per il 2014 su cui si è fondata l’amministrazione per negarle l’assunzione dei costi di trasloco e di acquisto di mobilio non erano ancora state adottate.
La medesima ritiene, pertanto, che tali Direttive non si applichino alla presente vertenza. Ciò anche perché il trasferimento in un altro appartamento non è una sua decisione, ma è una situazione di fatto che le è stata imposta sia, da un lato, a seguito della disdetta del contratto di locazione sia, dall’altro, a seguito dell’accordo raggiunto tra le parti in sede di conciliazione.
In effetti la ricorrente sostiene che avrebbe comunque dovuto procedere allo sgombero dell’appartamento e quindi sostenere i costi di trasloco, indipendentemente dalla concessione o meno di un’autorizzazione preventiva (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
2.6. Questa Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla vertenza, rileva innanzitutto che, come esposto sopra, l’art. 20 Las contempla la possibilità di beneficiare di prestazioni assistenziali speciali.
Tale disposto legale al cpv. 1 prevede un elenco di prestazioni. Questo elenco non è, tuttavia, esaustivo.
In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.
Pertanto l’assunzione dei costi di trasloco e per l’acquisto di mobili, benché non sia indicata espressamente all’art. 20 Las, può essere considerata quale prestazione speciale e può essere erogata ai beneficiari di prestazioni assistenziali ordinarie o a coloro il cui reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. art. 20 cpv. 3 Las; consid. 2.4.).
In proposito le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014, pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (BU) del 31 gennaio 2014 N. 6 pag. 69 e in vigore dal 1° gennaio 2014, enunciano che:
" (…)
3.2 Prestazioni speciali relative all’alloggio
In generale
Il trasferimento in un nuovo appartamento genera dei costi supplementari, legati ad esempio al trasloco e al deposito di garanzia. Per questo motivo, il beneficiario che intende trasferirsi in un nuovo appartamento deve previamente informare l’USSI, precisando i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento, l’importo previsto quale deposito di garanzia e almeno due preventivi relativi al costo del trasloco. Per questi costi, così come per i costi relativi all’acquisto di mobilio, la presa a carico da parte dell’USSI è possibile solo se preventivamente richiesti, motivati e documentati all’USSI e se è tale spesa è determinata da
– una comprovata necessità, segnatamente per la nascita di un figlio, l’inizio di un’attività lavorativa o formazione alfine di ridurre costi di trasferta e di doppia economia domestica oppure;6/2014 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 31 gennaio 72
– una riduzione dei costi della pigione rispetto al precedente appartamento oppure;
– altri motivi comprovati, segnatamente uno sfratto già esecutivo se non sono possibili soluzioni alternative.
Le prestazioni per l’alloggio sono inoltre riconosciute entro i seguenti limiti temporali e di spesa:
a. Deposito di garanzia per appartamento
La spesa per il deposito di garanzia è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali). Il relativo importo è concesso a titolo di prestito da rimborsare (art. 20 cpv 4 Las). Il costo del deposito di garanzia è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 3’300.–;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 3’750.–;
– per unità di riferimento di tre o più persone, fino ad un massimo di CHF 4’500.–;
b. Trasloco
La spesa per il trasloco è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (vedi disposizioni generali, presentando almeno due preventivi).
Il costo del trasloco è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 1’000;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 1’500.–;
– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di CHF 3’000.–;
c. Mobilio
La spesa per l’acquisto di mobilio è riconosciuta ogni 5 anni e se previamente autorizzata dall’USSI (presentando almeno due preventivi).
Il costo del mobilio è riconosciuto con i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, fino ad un massimo di CHF 1’000.–, suppellettili comprese;
– per unità di riferimento di due persone, fino ad un massimo di CHF 1’500.–, suppellettili comprese;
– per ogni persona supplementare, CHF 300.– fino ad un massimo di CHF 3’000.–.
d. Assicurazione responsabilità civile ed economia domestica
La spesa per l’assicurazione RC ed economia domestica è riconosciuta una volta l’anno, presentando la fattura, secondo i seguenti importi massimi:
– per unità di riferimento quale persona sola, CHF 250.–;
– per unità di riferimento di due o più persone, CHF 400.–.”
Dalle Direttive appena menzionate, valide dal 1° gennaio 2014, si evince, da un lato, che l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese riguardanti l’alloggio, e meglio il deposito di garanzia per l’appartamento, i costi di trasloco, la spesa per l’acquisto di mobilio e per l’assicurazione RC ed economia domestica.
Dall’altro, che per poter beneficiare dell’assunzione dei costi relativi al deposito di garanzia per l’appartamento, al trasloco e alla spesa per l’acquisto di mobilio è, però, indispensabile che tali spese vengano previamente approvate dall’USSI che deve essere informato anticipatamente del trasferimento in un nuovo appartamento.
La condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei costi e di così, conseguentemente, limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi- i quali si trovano già in una difficile situazione finanziaria - si indebitino, ossia spendano, ad esempio per il trasloco e per l’acquisto di mobilio, degli importi troppo elevati che non potranno essere in ogni caso assunti totalmente dall’USSI.
2.7. In concreto la ricorrente, al beneficio di una curatela (cfr. doc. C; E), il 4 febbraio 2014 ha concluso un nuovo contratto di locazione con effetto dal 1° aprile 2014 relativo a un appartamento di due locali a __________, la cui pigione ammonta a fr. 835.-- mensili, oltre a spese accessorie di fr. 110.-- al mese, per complessivi fr. 945.-- al mese (cfr. doc. 11).
Il contratto di locazione è stato sottoscritto, oltre che dalla locatrice e dall’insorgente quale conduttrice, anche dalla curatrice, avv. __________ (cfr. doc. 11).
Il trasloco è avvenuto il 1° aprile 2014, come risulta dalla fattura del 9 aprile 2014 della __________ (cfr. doc. 49).
L’acquisto di mobilio ha avuto luogo presso __________ il 28 marzo e il 5 aprile 2014, presso __________ il 1° aprile 2014 (cfr. doc. 50-52).
E’, inoltre, utile evidenziare che con decisione del 31 marzo 2014 l’Autorità regionale di Protezione __________ ha revocato la curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC istituita a favore dell’insorgente nell’aprile 20016 e ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione di beni in applicazione dell’art. 394 in relazione con l’art. 395 CC. L’avv. __________ è stata confermata alla funzione di curatrice (cfr. doc. A).
In simili condizioni, considerato che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014, valide dal 1° gennaio 2014 - le quali prevedono che l’USSI venga previamente informato del trasferimento in un nuovo appartamento, rispettivamente che le spese concernenti il trasloco e l’acquisto di mobilio, per poter essere prese a carico dall’amministrazione, debbano essere preliminarmente autorizzate dall’USSI -, sono state pubblicate nel Bollettino ufficiale il 31 gennaio 2014 (cfr. consid. 2.6.), questa Corte ritiene che la parte ricorrente, tra il 4 febbraio 2014 - data della firma del nuovo contratto di locazione (cfr. doc. 11) - e il 1° aprile 2014 quando ha traslocato nel nuovo appartamento, disponesse di sufficiente tempo per informare l’amministrazione del cambiamento di alloggio e soprattutto per sottoporle dei preventivi di spesa per quanto attiene al trasloco e all’acquisto di mobili.
RI 1 non ha però interposto alcuna domanda di autorizzazione preliminare in relazione a tali costi. Tramite la propria curatrice la medesima ha richiesto il rimborso delle spese soltanto con scritto del 17 aprile 2014 (cfr. doc. 23).
Il TCA non ignora che l’insorgente ha traslocato, in quanto ha ricevuto nel mese di maggio 2013 la disdetta del precedente contratto di locazione da parte dei proprietari dello stabile con effetto dal 30 giugno 2013 (cfr. doc. C), poi prorogato fino al 31 marzo 2014 mediante un accordo raggiunto con la controparte a seguito della contestazione della disdetta (cfr. doc. I pag. 3).
Decisivo, nel caso concreto, per l’applicazione delle Direttive valide dal 1° gennaio 2014 è, tuttavia, il fatto che la ricorrente abbia sottoscritto il nuovo contratto di locazione in un periodo successivo alla pubblicazione al 31 gennaio 2014 delle Direttive, ovvero il 4 febbraio 2014 con inizio dal 1° aprile 2014, data in cui è effettivamente avvenuto il trasloco (cfr. doc. 11; 49).
La disdetta del precedente contratto di locazione notificatale nel 2013 non è, per contro, determinante.
La circostanza, invocata nel ricorso (cfr. doc. I pag. 4), secondo cui l’USSI, nel calcolo della prestazione assistenziale ordinaria, ha comunque tenuto conto, anche senza autorizzazione preventiva, dell’importo relativo al nuovo canone di locazione mensile dell’appartamento di __________ di complessivi fr. 945.-- mensili, pari a fr. 11'340.-- annui (cfr. doc. 147-150; B) è irrilevante ai fini dell’esito della presente vertenza.
Infatti il p.to 3.2 delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 concerne esclusivamente le prestazioni speciali relative all’alloggio (cfr. consid. 2.6.), ad esclusione delle prestazioni assistenziali ordinarie mensili.
Alla luce di tutto quanto esposto, non avendo la ricorrente inoltrato una richiesta volta all’approvazione preliminare delle spese di trasloco e di acquisto di mobilio effettuati alla fine di marzo e agli inizi di aprile 2014, debitamente motivata e documentata, bensì unicamente una richiesta di rimborso, tramite la propria curatrice, il 17 aprile 2014 (cfr. doc. 23), a ragione l’USSI ha negato all’insorgente la presa a carico di tali costi di trasloco e di acquisto di mobili.
Si ricorda, infine, che, per costante giurisprudenza, coloro i quali affidano a terzi il compito di fare valere i propri diritti devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni dei loro rappresentanti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 Ib 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
La decisione su reclamo del 14 luglio 2014 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti