RI 1accomandata

 

Incarto n.
42.2014.23

 

rs

Lugano

26 gennaio 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

visto lo scritto dell’11 dicembre 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

 

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, con scritto dell’11 dicembre 2014 inviato al TCA, segnala una serie di fatti concernenti i suoi rapporti con la Cassa (presumibilmente la Cassa __________), con l’USSI e con la sua ex curatrice.

                                         In particolare nel suo esposto RI 1 fa riferimento a prestazioni assistenziali da dicembre 2009, accenna a ritardo nella presentazione della domanda e lamenta apparentemente il fatto che l’USSI non avrebbe riferito i motivi del ritardo nella motivazione “per cui la prestazione non l’ha fatta partire da luglio 2009”.

                                         Nella sua esposizione il signor RI 1 fa pure riferimento alla “richiesta per ottenere il condono contributi minimi 2007 … presentata il 26.6.2008” domanda che la Cassa __________ avrebbe trasmesso il 2 luglio 2008 all’USSI e sarebbe stata evasa con ritardo secondo RI 1. Il condono è stato concesso solo 10 mesi dopo la presentazione della richiesta.

 

                                         Inoltre dallo scritto dell’11 dicembre 2014 emerge in particolare quanto segue:

 

" (…)

Il 12.5.2014 l'USSI accerta che il mio reddito è insufficiente per far fronte al pagamento dei contributi minimi 2008/2009.

Il contributo 2008 è stato restituito il 25.7.2014 (dopo diversi solleciti).

Il contributo 2009 è stato restituito il 25.7.2014, tranne le spese/interessi cagionati per la procedura d'incasso.

 

Per l’acconto del II trimestre 2011, il 30.7.2011 la Cassa riceve una comunicazione sull’impossibilità di pagare l’acconto (per situazione finanziaria precaria).

La Cassa, il 4.8.2011, trasmette all’USSI una richiesta di condono.

 

L’USSI con la decisione del 11.8.2011 non accoglie la richiesta di condono dei contributi 2011.

Motivazione: il citato è a beneficio di sostegno sociale.

 

La motivazione data è inesatta, poiché dal 1.4.2011 al 31.8.2011 non ero beneficiario di un sostegno sociale.

 

La Cassa, con la decisione del 23.8.2011, ha appoggiato la motivazione errata che gli è stata preavvisata respingendo la domanda di condono.

 

Dal 1.9.2011 al 31.12.2011, con la decisione del 22.8.2011, l’USSI garantisce il pagamento dei contributi minimi.

Gradirei ricevere dall’USSI la conferma del pagamento, poiché non mi risulta!

 

L’USSI ha ricevuto una richiesta di rinnovo delle PA presentata il 5.8.2009 in ritardo rispetto alla data di scadenza.

Poiché l’USSI (__________) in collaborazione con il servizio sociale Comune di __________ (__________), entrambi hanno impedito all’ex curatrice amministrativa di presentare il modulo di rinnovo PA entro il 30.6.2010 (poiché il Servizio psicosociale di __________ non aveva ancora preparato il certificato medico d’inabilità al 100%).

Infatti, dagli atti (nelle osservazioni del modulo di rinnovo PA) non è stata fornita una giustificazione per il ritardo. Neppure dal servizio sociale del comune di domicilio, che ha controfirmato e inviato la richiesta all’USSI. La prestazione è partita col settembre 2010. Le prestazioni di luglio e agosto 2010 non sono state riconosciute (né accolte e neppure rifiutate con una decisione).

Questa situazione si presentò anche nel 2011: negare la possibilità i presentare il modulo di rinnovo PA entro a fine di marzo 2011 (da aprile ad agosto non fui beneficiario di un sostegno sociale).

Nonostante, che nelle richiesta di rinnovo PA sono state esplicitamente richieste le prestazioni retroattive (v. date inserite nella prima pagina del formulario).

Il bisogno è stato accertato e riconosciuto dall’Ufficio Laps, il 22.6.2009. E da quella data la situazione personale non è cambiata.

L’intento dell’USSI era di obbligarmi a collaborare, quando sapeva benissimo che non potevo perché non ero in grado di farlo (v. relazione della sociologa __________ interpellata da USSI in settembre 2006 e colloquio CTR1 di aprile 2009 sfociato in un misura di protezione).

 

A fronte di ciò comunicai la notizia di responsabilità sia all’USSI e sia al servizio sociale del comune di domicilio. Entrambi hanno dato un tacito consenso, poiché non risposero e non smentirono.

 

Dal profilo giuridico le norme procedurali previste dalle leggi sull’assistenza (Las, Laps, Reg.Laps) e dalle direttive COSAS non sono state rigorosamente applicate da parte dell’autorità competente.

Il rigore è richiesto perché solo in questo caso i diritti dell’utente son tutelati dal rischio di arbitrio, abuso di potere.

 

La dignità e la libertà delle persone sono valori centrali a partire dai quali si snodano le azioni del lavoro del servizio sociale.

Dai valori della dignità e della libertà della persona derivano i principi del lavoro del servizio sociale, dai quali scaturiscono le finalità delle azioni concrete e i mezzi per raggiungerle. Non è possibile, per esempio, perseguire l’esigibilità del diritto della persona di governarsi da sé, se nelle azioni e nel comportamento professionale non si rispetta fin dall’inizio tale diritto, è il principio dell’isomorfismo.

In particolare: il rispetto della persona. Significa prendere in considerazione, dare importanza, comporta l’accettazione della persona, la capacità di non giudicarla e di comprendere i motivi del suo comportamento, i suoi bisogni e aspirazioni, le sue risorse disponibili ed attivabili per fronteggiare lo stato di bisogno.

 

Informai il direttore __________, invitandolo a verificare la gestione non corretta della pratica in base alla legge sull’assistenza.

Cosa che non fece. Motivazione da lui fornita il 16.10.2013: -sono responsabile di una divisione di circa 190m collaboratori appartenenti a sei servizi. L’USSI è uno di questi. Per certi dettagli devo avvalermi dei miei collaboratori ed è per questo, visto che le mie risposte non sono state esaustive, che mi sono avvalso delle competenze della Signora __________. E’ mia abitudine rispondere a tutte le sollecitazioni che mi giungono, compresa chiaramente la sua-.

Le risposte riguardo alle tematiche sopra descritte non sono state fornite per iscritto per competenza né dal responsabile __________ e né dalla signora __________.

Come si nota dagli atti, entrambi pur di non rispondere mi hanno comunicato che non possono intervenire e mi hanno inviato a contattare il SCPS a __________ e la CTR1 (ARP1).

A loro volta SCPS e CTR1 mi hanno comunicato che i relativi argomenti vanno risolti direttamente con l’USSI, che è l’Autorità competente nell’emettere decisioni e dare direttive (sia agli utenti/curatori e sia ai vari servizi/enti/uffici/etc.).

 

L’ex curatrice non ha agito in modo autonomo, si è affidata alle direttive che le sono state imposte dal cantone di domicilio. Purtroppo non conformi alle leggi sull’assistenza (non può e non deve presentare il formulario di rinnovo se il certificato medico non è ancora pronto).

Inoltre queste direttive coercitive sono state dette a voce e no esse per iscritto.

 

L’ex curatrice ha dichiarato che gli organi dl sostegno sociale, non le hanno assolutamente detto che: -la domanda di rinnovo deve essere presentata nei tempo previsto specificando sulla stessa che i relativi certificate dici (menzionati) sarebbero stati inviati non appena ne fosse in possesso-.

 

Le PA sono di regola dovute dallo Stato indipendentemente da qualsiasi obbligo assistenziale di natura civile, art. 4 Las.

Le PA sono strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato, art. 23 Las.

 

Nel mio caso (com’è stato confermato dall’ex curatrice amministrativa e dalla CTR1) è stata rifiutata la presentazione entro le date di scadenza del formulario di rinnovo PA. Poiché secondo la funzionaria __________ (in rappresentanza dell’USSI) era d’obbligo allegare il certificato medico con il formulario di rinnovo PA.

 

Pertanto le PA strettamente indispensabili non sono state assegnate.

(…)” (Doc. I)

 

                                         Nelle sue conclusioni RI 1 postula quanto segue:

 

" (…)

* Chiedo che sia riconosciuta la responsabilità e le conseguenze per gli errori commessi dagli organi del sostegno sociale, perfettamente riscontrabili dagli atti documentati che trovano corrispondenza con quanto descritto in questa lettera.

 

Chiedo la fotocopia del pagamento dei contributi minimi AVS dal 1.9.2011 al 31.12.2011 (come da decisione 221-11.002022fr), poiché non mi risulta che l'USSI abbia pagato alla Cassa. (…)"

(Doc. I, pag. 5)

 

                               1.2.   L’USSI, interpellato dal TCA, il 12 dicembre 2014 tramite un messaggio di posta elettronica di __________, ha comunicato:

 

" (…) l’ultima prestazione assistenziale versata a favore del signor RI 1 risale al mese di maggio 2012 (decisione emessa il 23 aprile 2012). Il nostro ufficio ha provveduto alla chiusura del dossier in data 15 novembre 2012.

 

Ad oggi non risulta nessuna nuova domanda di sostegno sociale a nome del sig. RI 1.

(…)” (Doc. II)

 

                               1.3.   Con sentenza 30.2014.47 del 12 dicembre 2014 il Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto lo scritto dell’11 dicembre 2014, per quanto concerne i contributi AVS 2007-2009 inammissibile, motivando come segue:

 

" (…)

· che nel caso in esame, per quanto attiene gli aspetti relativi ai contributi AVS ed alle tematiche segnalate dal signor RI 1, il Tribunale cantonale delle Assicurazioni evidenzia l’assenza di emanazione di una decisione resa su opposizione impugnabile al Tribunale, ed osserva come – secondo lo stesso dire del ricorrente – gli aspetti relativi al pagamento / restituzione dei contributi sono stati regolati da ultimo con decisione di questo TCA del 27 febbraio 2014;

 

· che, per quanto comprensibile dall’esposto, non vi è materia per un’entrata nel merito da parte di questo tribunale sull’esposto del signor RI 1;

 

· che il signor RI 1 potrà, se del caso, rivolgersi nuovamente al Tribunale cantonale delle Assicurazioni in caso di emanazione di una decisione su opposizione impugnabile, rispettivamente in caso ritenesse commessa ai suoi danni una denegata e ritardata giustizia;

 

· che, lo si ribadisce, questa decisione ha unicamente attinenza e fa solo riferimento agli aspetti connessi ai contributi AVS per gli anni indicati dal ricorrente nel suo esposto e non ad altre tematiche concernenti le relazioni dell’assicurato con l’USSI che saranno, semmai e dove ne ricorressero gli estremi, oggetto di valutazione ulteriore e separata da parte del TCA.”

 

                               1.4.   Il 15 dicembre 2014 RI 1 ha trasmesso al TCA un nuovo scritto del seguente tenore:

 

" con lo scritto 11.12.2014 mi sono rivolto al vostro Tribunale, segnalando fatti attinenti ai rapporti con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

 

In questa sede i rapporti con la Cassa __________ non sono in discussione, poiché sono già stati segnalati con ricorso del 5.11.2013 e discussi/risolti con la vostra decisione del 27.2.2014 (tranne domanda/condono accolto AVS 2007 e domanda AVS 2011/condono non accolto).

 

La Cassa __________, logicamente, non si è assunta la responsabilità per le azioni compiute dall’Ufficio del sostegno sociale/Cantone di domicilio (che ha potere decisionale).

Dagli atti risulta che la Cassa inviò la domanda di condono all’USSI, il 2.7.2008 (non il 27.1.2009, come ha scritto nella sua decisione l’USSI).

L’USSI che non pagò il condono AVS 2007, dopo aver ricevuto la polizza inviata dalla Cassa, il 27.5.2009.

 

L’USSI che non entra in merito alla prima domanda di condono AVS 2008/2009 (inviata nel 2009 alcuni mesi prima dei PE 2009) e che non invia la richiesta direttamente al servizio competente (alla Cassa come da art. 30 LPGA). Come risulta dalla sua lettera del 20.10.2009.

L’USSI che emise una decisione negativa per il condono 2011, fornendo una motivazione inesatta.

 

Mi sono rivolto al vostro lodevole Tribunale per mostrare le azioni che sono state compiute unicamente dall’USSI. Nonostante domanda, non ha emanato una decisone su reclamo. Materia per un’entrata nel merito. Azioni in contrasto con le leggi sull’assistenza sociale (in base agli articoli Las, Laps, Reg.Laps e direttive COSAS). E per quanto concerne condono contributi di cui è competente, azioni in contrasto con la Lavs.

 

La domanda è stata presentata due volte (il 22.6.2009 come da documento Laps e il 6.10.2009 come da documento comunale). Invece la prestazione è stata accordata in ritardo dall’Ufficio del sostegno sociale. Poiché è partita da dicembre 2009, senza indicare quale documento così importante mancava.

Invece per luglio-agosto 2010 e per aprile-agosto 2011, gli organi del sostegno sociale hanno impedito all’ex curatrice amministrativa di presentare entro giugno 2010 e marzo 2011 il formulario di rinnovo (poiché il SPS di __________ non aveva ancora preparato il certificato medico di inabilità al 100%).

Questo è quanto la CTR1 (ora ARP1) e l’ex curatrice, entrambe hanno riferito e sostenuto.

 

Non ritengo opportuno ripetere di nuovo nei dettagli le azioni compiute dall’USSI che non sono state confacenti. Tutte le azioni e le date sono documentate.

(…)” (Doc. III)

 

                               1.5.   Questa Corte, il 18 dicembre 2014, ha chiesto a __________ dell'USSI, di precisare:

 

" dal suo messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2014, di cui la ringraziamo, si evince che il vostro Ufficio ha provveduto alla chiusura del dossier del signor RI 1 in data 15 novembre 2012 e che ad oggi non risulta alcuna nuova domanda di sostegno sociale a suo nome.

 

Al riguardo la invitiamo precisare se il signor RI 1, che non ha più postulato l’assegnazione di una prestazione assistenziale in senso stretto, ha o meno inoltrato al vostro Ufficio domande di altra natura, in particolare facendo riferimento a una vostra pretesa responsabilità in relazione a una procedura di preavviso in ambito di richiesta di condono dei contribuiti personali minimi AVS/AI/IPG (art. 32 cpv. 2 OAVS).

 

In caso affermativo, voglia indicare - documentando debitamente - se avete dato seguito alla/e domanda/e del signor RI 1 e in che forma, segnatamente se al riguardo è stata emessa una decisione formale.” (Doc. IV)

 

                                         Il 24 dicembre 2014 __________ ha risposto:

 

" (…) il nostro ufficio in data 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) la richiesta di condono formulata dal sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009. In data 10 giugno 2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle finanze l’ordine di pagamento di CHF 453.90 (per l’anno 2008) e di CHF 469.90 (per l’anno 2009).

 

Considerato che si tratta unicamente di un preavviso, l’USSI non ha emesso nessuna decisione formale in quanto di competenza dell’IAS.

 

Attualmente non risultano altre richieste/pretese pendenti a favore del sig. RI 1.

(…)” (Doc. V)

 

                               1.6.   I doc. IV e V sono stati trasmessi a RI 1 per conoscenza (cfr. doc. VI).

 

                               1.7.   Il 15 gennaio 2015 l'interessato ha presentato delle osservazioni in cui ha sostanzialmente ribadito quanto espresso nei suoi scritti dell'11 e 15 dicembre 2014, in particolare in relazione agli errori che avrebbe commesso l'USSI nei suoi confronti (cfr. doc. VII + 1-4).

 

                               1.8.   I doc. VII + 1-4 sono stati trasmessi immediatamente all'USSI per conoscenza (cfr. doc. VIII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   In ambito di assistenza sociale il TCA di massima esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 Lptca; 65 Las; 33 cpv. 2 Laps).

                                         Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione su reclamo e a maggior ragione se non è (ancora) stata emanata una decisione formale, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

 

                               2.2.   Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, entrata in vigore il 1° ottobre 2008, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

 

                                         Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

                                         Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).

 

                                         Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

 

                                         Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

 

                               2.3.   Nel caso in esame per quanto attiene agli aspetti relativi ai contributi AVS menzionati da RI 1 nello scritto dell’11 dicembre 2014, come già è stato indicato nei fatti (cfr. consid. 1.3.), il Giudice delegato del TCA ha emesso una sentenza di inammissibilità il 15 dicembre 2014 (inc. 30.2014.47).

 

                                         Relativamente agli aspetti concernenti l’assistenza sociale o comunque di competenza dell’USSI, questo Tribunale evidenzia, che l’interessato stesso non ha indicato di voler ricorrere contro una decisione su reclamo emessa dall’USSI impugnabile davanti al TCA o perlomeno di voler contestare una decisione formale.

 

                                         L'USSI, il 12 dicembre 2014, ha peraltro precisato che l’ultima decisione emessa nei confronti di RI 1 in ambito di prestazioni assistenziali risale al 23 aprile 2012 e che il suo dossier è stato chiuso in data 15 novembre 2012 (cfr. doc. II).

 

                                         Pertanto in assenza di una decisione impugnabile davanti a questa Corte lo scritto dell’11 dicembre 2014 è irricevibile.

 

                               2.4.   RI 1 ha, però, chiesto al TCA il riconoscimento della responsabilità dell’USSI e delle conseguenze degli errori commessi dagli organi del sostegno sociale (cfr. doc. I pag. 5) in relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, che al ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011 (cfr. doc. I; III).

 

                                         Riguardo alla procedura di condono dei contributi minimi AVS, giova rilevare che con sentenza 30.2013.46 del 27 febbraio 2014 il TCA, nella misura in cui era ricevibile, ha accolto il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2013 emessa dalla Cassa __________ con la quale ha rifiutato la restituzione dei contributi minimi relativi agli anni 2008/2009, poiché chiedendo un riesame all’USSI – autorità cantonale competente a fornire un parere di cui all’art. 32 OAVS – quest’ultimo ha risposto che "La domanda di condono dei contributi 2008/2009 è stata formulata unicamente nel luglio 2013. I contributi 2008/2009 sono stati pagati dall'assicurato nel maggio 2010.".

                                         Il TCA, stabilendo che la motivazione adottata dalla Cassa di compensazione su preavviso dell'USSI, secondo cui questi contributi sono già stati pagati e quindi non possono più essere condonati, non può essere tutelata, siccome una domanda di condono può essere presentata anche se un terzo ha già pagato il contributo per il quale si chiede il condono, ha conseguentemente trasmesso gli atti alla Cassa affinché entrasse nel merito della richiesta di condono dell'assicurato per i contributi minimi degli anni 2008 e 2009 conformemente agli artt. 11 cpv. 2 LAVS e 32 OAVS. Essa avrebbe dovuto quindi chiedere il preavviso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto anch'esso entrare nel merito della domanda di condono verificandone i presupposti legali.

 

 

 

                                         Dagli atti emerge che l’USSI il 12 maggio 2014 ha preavvisato positivamente all’__________ la richiesta di condono formulata dal sig. RI 1 dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009. in data 10 giugno2014 USSI ha trasmesso alla sezione delle finanze l’ordine di pagamento di CHF 453.90 per l’anno 2008 e di CHF 469.90 per l’anno 2009 (cfr. doc. V).

                                         RI 1 stesso ha indicato che il 12 maggio 2014 l’USSI ha accertato che il suo reddito era insufficiente per far fronte al pagamento dei contributi minimi AVS 2008 e 2009 e che il 25 luglio 2014 gli sono stati restituiti i contributi per il 2008 e il 2009 (cfr. doc. I pag. 2).

 

                                         Con sentenza 30,2014.37 del 29 settembre 2014 il Giudice delegato del TCA ha respinto un ricorso di RI 1 escludendo che vi fosse denegata e ritardata giustizia da parte della Cassa __________ per quanto attiene al fatto che l’assicurato avrebbe sollecitato l’emanazione di una decisione formale in relazione al rimborso delle spese di incasso dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009, come pure alla responsabilità giusta l’art. 78 LPGA. Il Giudice delegato di questo Tribunale ha in ogni caso invitato la Cassa ad emettere una decisione impugnabile al riguardo.

 

                                         Il Tribunale federale, con sentenza del 18 dicembre 2014, ha ritenuto il ricorso di RI 1 contro il giudizio cantonale del 29 settembre 2014 inammissibile, con la seguente motivazione:

 

" (…) Il ricorrente si limita a criticare in maniera appellatoria - e pertanto secondo modalità di per sé inammissibili -  la mancata restituzione degli importi relativi alle spese d’incasso, come pure la pretesa responsabilità ai sensi dell’art. 78 LPGA. Tali pretese sono manifestamente inammissibili già solo per la loro estraneità all’oggetto della contestazione (n.d.r.: tema del contendere è unicamente la questione se la Cassa è incorsa in un diniego di giustizia, rispettivamente in una ritardata giustizia, sulla domanda di rimborso dei contributi minimi AVS(AI/IPG per gli anni 2008 e 2009) e per la mancanza di una decisione su questi temi. Come si evince anche dallo scritto 4 settembre 2014, la Cassa deve ancora pronunciarsi sulle richieste formulate dal ricorrente, così come del resto indicato dal Tribunale cantonale nella pronuncia del 29 settembre 2014. (…)"

 

                                         Nel caso concreto, anche esaminando lo scritto dell’11 dicembre 2014 quale ricorso per denegata/ritardata giustizia, esso va ritenuto inammissibile. Non risulta infatti che RI 1 abbia inoltrato all’USSI richieste particolari in ambito di responsabilità, come affermato dall’amministrazione su esplicita domanda del TCA (cfr. doc. IV; V).

 

                               2.5.   Gli atti vanno comunque trasmessi all’USSI perché prenda posizione celermente, emettendo una decisione formale, in merito alla richiesta di RI 1 circa il riconoscimento di una pretesa responsabilità dell’amministrazione (art. 78 LPGA; 65 cpv. 1 Las; 33 cpv. 3 Laps) in relazione sia alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011.

 

                               2.6.   Già per il fatto che lo scritto dell’11 dicembre 2014 si è rilevato inammissibile (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), non si giustifica la richiesta di audizione della sua ex curatrice come pure dell’USSI formulata da RI 1 (cfr. doc. I pag. 5).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Lo scritto dell’11 dicembre 2014 di RI 1 è irricevibile.

 

                                   2.   Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché emetta celermente una decisione formale in relazione alla pretesa sua responsabilità contestualmente alla procedura di preavviso in ambito di condono dei contributi minimi AVS per gli anni 2008 e 2009 che al ritardo con il quale sarebbero state inoltrate delle domande di rinnovo delle prestazioni assistenziali negli anni 2009, 2010, 2011.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti