Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2014.3

 

rs

Lugano

18 marzo 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2014 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di indennità perdita di guadagno

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Alla CO 1 (in seguito la Cassa) nel mese di luglio 2013 è pervenuto da parte di RI 1 il questionario “IPG-Richiesta per servizio militare” relativo al periodo dal 27 maggio al 21 giugno 2013 (cfr. doc. 1/1).

 

                               1.2.   A seguito della domanda del 3 luglio 2013 della Cassa volta a far completare il questionario “IPG-Richiesta per servizio militare”, e meglio il p.to C, da ogni datore di lavoro avuto, con la specificazione che il formulario avrebbe dovuto essere trasmesso alla Cassa di compensazione alla quale l’ultimo datore versa i contributi AVS, nel caso in cui l’assicurato nei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse lavorato per almeno 4 settimane (20 giorni o 160 ore; cfr. doc. 2), RI 1 ha rinviato alla Cassa il questionario con indicato al punto C (“Da compilare dal datore di lavoro”) “Non devo compilare, p.f. non mandare indietro!” (cfr. doc. 1/2).

 

                               1.3.   La Cassa, il 17 luglio 2013, sulla base del questionario “IPG-Richiesta per servizio militare” compilato dall’assicurato, ha stabilito che egli ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno di fr. 62.-- al giorno per il periodo 27 maggio – 14 giugno 2013 (19 giorni) per complessivi fr. 1'178.-- e di fr. 62.-- per il lasso di tempo 16 – 21 giugno 2013 (6 giorni) per un importo totale di fr. 372.-- (cfr. doc. D).

 

                               1.4.   Il 26 luglio 2013 RI 1 ha trasmesso uno scritto alla Cassa nel quale ha osservato di aver rilevato un errore nel conteggio dell’ammontare dell’indennità per perdita di guadagno giornaliera.

                                         Al riguardo egli ha precisato di aver conseguito il 12 marzo 2013 un Master in __________ presso l’Università __________ e di aver cercato lavoro negli ultimi mesi della sua formazione e successivamente, affrontando numerosi colloqui di lavoro durante i quali ha menzionato il servizio militare che avrebbe prestato dal 27 maggio 2013.

                                         A mente dell’assicurato il corso di ripetizione svolto gli ha impedito di iniziare un’attività lavorativa prima dello stesso, poiché nessun datore di lavoro sarebbe stato disponibile ad assumerlo per poi vederlo partire immediatamente per un mese di militare.

                                         RI 1 ha, pertanto, chiesto di ricalcolare l’importo delle indennità giornaliere facendo riferimento all’art. 4 cpv. 2 OIPG, e meglio tenendo conto del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata (cfr. doc. 3/1).

 

                               1.5.   La Cassa, il 4 settembre 2013, ha emesso una decisione formale con cui ha respinto la richiesta di RI 1 d’indennizzo sulla base di uno stipendio ipotetico e ha confermato per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 in cui ha svolto un corso di ripetizione un’indennità giornaliera lorda di fr. 62.-- (cfr. doc. E).

 

                               1.6.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato (cfr. doc. F), la Cassa, il 27 gennaio 2014, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha ribadito il contenuto del proprio provvedimento del 4 settembre 2013 (cfr. doc. G).

 

                                         La Cassa ha così motivato la decisione su opposizione:

 

" (…)

3.

Dalla documentazione ricevuta dalla Cassa, in seguito all'istruttoria espletata, risulta che, contrariamente a quanto dichiarato, l'assicurato ha svolto uno stage retribuito presso __________ dal 1 ottobre 2012 al 30 novembre 2012 per un salario lordo complessivo di fr. 4794,00. Risulta ancora che I'assicurato non si è iscritto all'Ufficio regionale di collocamento e non si è quindi nemmeno annunciato presso una Cassa disoccupazione in quanto, a suo dire, sarebbe stato "considerato come "ex-studente", quindi "pagare" 6 mesi di penale durante ognuno dei quali dovrei comunque presentare 15 ricerche mensili, senza ricevere alcuna rendita, dovendo accettare qualsiasi cosa si presenti senza poter scegliere, se no si pagano ulteriori penali, senza avere l'opportunità di organizzare una vacanza". Vengono inoltre prodotte delle ricerche di lavoro ed alcune relative risposte.

 

4.

Con decisione del 4 settembre 2013 la Cassa respinge la richiesta d'indennizzo sulla base dello stipendio presumibile e conferma la correttezza dell'indennità giornaliera lorda di fr. 62.00 già corrisposta.

 

Sebbene l'ex datore di lavoro dell'assicurato non corrisponde i contributi sociali alla Cassa, l'autorità rinuncia all'esame della competenza di Cassa (art. 17 cpv 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (in seguito: LIPG) e art. 19 dell'Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (in seguito: OIPG)) per l'evasione della richiesta d'indennizzo.

Rinuncia altresì al ricalcolo dell'indennizzo già effettuato, in quanto il reddito di riferimento è influente sull'ammontare dell'indennità già corrisposta (artt. 10 e 16 cpv. 3 LIPG).

 

(…)

 

6.

Nel caso specifico in applicazione degli artt. 10 e 11 LIPG e artt. 1 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 6 OIPG la Cassa deve considerare l'assicurato persona con attività lucrativa in quanto ha svolto, nei dodici mesi precedenti l'entrata in servizio, un'attività lucrativa per oltre quattro settimane. Pertanto il salario complessivo di fr. 4794.00 conseguito

presso __________ risulta a tutti gli effetti rilevante al calcolo dell'IPG. In virtù dell'art. 6 OIPG la Cassa deve considerare tale reddito come reddito annuo, pertanto l'ammontare di IPG non varia dai fr. 62.00 giornalieri lordi.

Per quanto attiene agli artt. 1 cpv. 2 lettere b e c e 4 cpv. 2 OIPG, a mente della giurisprudenza, sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa, quelle che rendono verosimile che avrebbero potuto iniziare un'attività lucrativa per un periodo più lungo se non avessero dovuto entrare in servizio. Soddisfano questo requi-sito coloro che avrebbero intrapreso un'attività lucrativa a tempo inde-terminato o di almeno un anno (cfr. DTP 136 V 231 (9C_364/2009 del 10 giugno 2010) e marg. 5004 DAPG).

Inoltre, come parimenti stabilito dalla giurisprudenza, il servizio deve avere impedito l'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata (di almeno un anno), come da sentenza (del Tribunale federale) 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011 e marg. 5006 DAPG.

Sebbene la Cassa non contesta la volontà del signor Prince di intraprendere un’attività lucrativa nella professione appresa, l'autorità ritiene che l'impedimento al lavoro non sia imputabile al servizio ma bensì a fattori ad esso estranei.

Questa convinzione è rafforzata dall'esame delle risposte negative alle candidature inoltrare ai potenziali datori di lavoro, infatti, le scelte sono cadute su altri candidati, perlopiù, dopo la fine del servizio militare. L'autorità non ritiene inoltre spropositato un tempo d'attesa di venticinque giorni (durata del corso di ripetizione) per un'eventuale assunzione. (…)" (Doc. G)

 

                               1.7.   Contro la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 RI 1 ha interposto un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di 25 indennità giornaliere di fr. 228.40 lordi l’una per un totale di fr. 5'710.-- lordi per il servizio militare prestato dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 (cfr. doc. I pag. 6).

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurato ha addotto:

 

" (…)

2     II Ricorrente ha conseguito un Master __________ presso l'Università __________ in data 12 marzo 2014.

 

       Prove:       Copia del diploma                                               Doc. A

 

3     II Ricorrente, sin da ottobre 2012, ha iniziato ad attivarsi per trovare un posto di lavoro. In quest'ambito, non ha mai celato il fatto di essere un ufficiale dell'esercito Svizzero e che avrebbe dovuto prestare servizio militare per quattro settimane in maggio/giugno 2013.

 

       Prove:       Scambio di E-mail con __________ (__________)   Doc. B

                         Rich. incarto

 

4     Come ogni giovane con un po' d'amor proprio, il Ricorrente non ha certo pensato di iscriversi alla Cassa di disoccupazione come prima cosa, non appena terminata la formazione. Al contrario, fiducioso di trovare un lavoro, il Ricorrente ha proseguito nella ricerca di un posto di lavoro, prevalentemente nel settore finanziario, dove disponeva già di esperienza lavorativa, maturata nel corso di uno stage presso la __________ nell'autunno del 2012.

 

       Prove:       Attestato di Stage __________                          Doc. C

                         Rich. incarto

 

5     II Ricorrente ha prestato servizio militare dal 27 maggio 2013 al 21 giugno 2013 (con un congedo dal 14 al 16 giugno) per 25 giorni di servizio con diritto al soldo.

 

(…)

 

4.2    Errato apprezzamento dei fatti

 

 14    La Cassa, dopo aver inizialmente, nella decisione 4 settembre 2013, rimproverato al Ricorrente di non aver reso verosimile l'inizio di un'attività lucrativa (Doc. E), ha cambiato la propria linea argomentativa con la decisione impugnata ed ora sostiene la tesi secondo cui "[s]ebbene la Cassa non contesta la volontà del signor RI 1 di intraprendere un attività lucrativa nella professione appresa, l'autorità ritiene che l'impedimento al lavoro non sia imputabile al servizio ma bensì a fattori ad esso estranei. Questa convinzione è rafforzata dall'esame delle risposte negative alle candidature inoltrare ai potenziali datori di lavoro. Infatti, le scelte sono cadute su altri candidati, perlopiù, dopo la fine del servizio militare.

L'autorità non ritiene spropositato un tempo d'attesa di venticinque giorni (durata del corso di ripetizione) per un'eventuale assunzione".

 

 15    Ora, non è dato vedere quale motivo porti la Cassa a ritenere che il servizio militare non possa essere stato ostativo all'inizio dell'attività lucrativa. Di certo il fatto che la scelta sia caduta su altri candidati non può essere una valida argomentazione: rientra infatti nel corso ordinario delle cose che un datore di lavoro si decida per un altro candidato qualora, per una serie di motivi (tra cui non v'è dubbio possa figurare l'obbligo di prestare servizio subito all'inizio dell'attività lavorativa), decida di non assumere un candidato.

 

 16    A dir poco ardita è poi l'asserzione secondo cui non sarebbe spropositato un "tempo d'attesa di venticinque giorni". Ora, è chiaro che qualunque datore di lavoro che sia disposto ad attendere, in ogni caso non assumerebbe un milite durante il servizio militare, ma fisserebbe l'inizio del contratto a dopo la fine del servizio.

 

 17    Se ne deve pertanto concludere che non vi sono indicazioni per cui il servizio militare non sia stato ostativo all'inizio di un'attività lucrativa di lunga durata.

 

4.3    Errata applicazione degli artt. 11 LIPG, 1 cpv. 2 lett. c OIPG e 4 cpv. 2 OIPG

 

 18    Ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, le persone che hanno concluso una formazione prima dell'inizio del servizio sono equiparate alle persone che esercitano un'attività lucrativa. L'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG stabilisce che in tal caso, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

 

 19    II Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che nei casi dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non incombe all'assicurato rendere verosimile un reddito ipotetico (DTF 137 V 410, consid. 4.2.1.). Al contrario, in tal caso vi è la presunzione legale secondo cui l'assicurato avrebbe avviato un'attività lucrativa, presunzione che può essere capovolta solo apportando la prova piena del contrario (ibidem; cf. anche DTF 120 II 396, consid. 4b).

 

 20    Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha invero mal interpretato la citata giurisprudenza. Il caso trattato nella DTF 137 V 410 riguardava infatti un giovane che nel periodo immediatamente successivo al servizio aveva effettuato un soggiorno linguistico all'estero, pertanto il Tribunale federale ha tutelato la costatazione dell'istanza inferiore che ha ritenuto provato che l'assicurato non avesse la volontà di avviare un'attività lucrativa.

 

21     La presente fattispecie, invece, si distingue nettamente da quella della sentenza citata poc'anzi. Infatti, viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non vi possono essere dubbi in merito alla volontà di avviare un'attività lucrativa da parte del Ricorrente. Inoltre, come già detto sopra, non vi è alcun indizio che possa comprovare che il Ricorrente non avrebbe avviato un'attività lucrativa se non vi fosse stato di mezzo il servizio militare.

 

22     Da ultimo, si segnala che la DTF 136 V 231 citata nella decisione impugnata e che tratta un caso dell'art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG non è applicabile alla fattispecie, che invece riguarda un caso di applicazione dell'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG: in quest'ultimo caso, infatti, l'OIPG dispensa l'assicurato dal rendere verosimile che avrebbe avviato un'attività lucrativa (DTF 137 V 410, consid. 4.2.1.).

 

  5     Motivazione della domanda riformatrice.

 

23     II Ricorrente chiede a codesto lodevole Tribunale di riformare la decisione impugnata e decidere nel merito. Solo in via eventuale si chiede di rinviare la decisione all'autorità inferiore.

 

24     Ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, nei casi di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

 

25     Ora, le ricerche agli atti mostrano che il Ricorrente si è sempre orientato al settore finanziario. Il calcolatore salarium, utilizzato anche da codesto lodevole Tribunale (cf. inc. no. 41.2010.2 del 19 agosto 2010), tenendo in considerazione le specificità del Ricorrente, determina, per il Ticino, di CHF 8'808.- lordi mensili (cf. Doc. H allegato). Ciò corrisponde ad un salario giornaliero lordo di CHF 293.60, di cui l'80% sono CHF 234.88.

 

26     La decisione impugnata è pertanto da riformare nel senso di corrispondere al Ricorrente un'indennità giornaliera lorda di CHF 234.88 per i 25 giorni di servizio con diritto al soldo prestati tra il 27 maggio 2013 e il 21 giugno 2013, per un totale di CHF 5'872.- lordi." (Doc. I)

                               1.8.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha stabilito che RI 1 per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 in cui ha svolto un corso di ripetizione ha diritto a un’indennità giornaliera di fr. 62.-- lordi.

 

                               2.2.   Giusta l’art. 1a cpv. 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; LIPG):

 

" Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo. Sono eccettuati gli impiegati delle amministrazioni militari della Confederazione e dei Cantoni:

a. il cui obbligo di prestare servizio militare è stato prorogato;

b. che prestano servizio militare a titolo volontario; o

c. che prestano servizio nell'amministrazione militare."

 

                                         L’art. 4 LIPG prevede che tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

 

                                         L’art. 9 cpv. 1 e 2 LIPG, relativo all’indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati prevede che:

 

" 1 Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.

2 L’indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10."

 

                                         L’art. 10 LIPG concernente l’indennità di base durante gli altri servizi enuncia:

 

" 1 L’indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1-3.

2 Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1-3."

 

                                         Ex art. 11 LIPG relativo al calcolo dell’indennità

 

" 1Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS2.3 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

2Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività."

 

                                         L’art. 16 LIPG, che regola l’importo minimo e massimo, prevede che:

 

" 1Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a. 45 per cento per le persone senza figli;

b. 65 per cento per le persone con un figlio;

c. 70 per cento per le persone con almeno due figli.

2Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a. 37 per cento per le persone senza figli;

b. 55 per cento per le persone con un figlio;

c. 62 per cento per le persone con almeno due figli.

3Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:

a. 25 per cento per le persone senza figli;

b. 40 per cento per le persone con un figlio;

c. 50 per cento per le persone con almeno due figli.

4L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.

5L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1-3.

6L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale."

 

                                         Giusta l’art. 16a LIPGA l'indennità totale massima ammonta a 245 franchi2 al giorno.

 

                                         L’art. 1 OIPG definisce così le persone che esercitano un’attività lavorativa:

 

" 1E’ considerato persona che esercita un'attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l'entrata in servizio un'attività lucrativa durante almeno quattro settimane.

2 Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa:

a. disoccupati;

b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo;

c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, o che l'avrebbe conclusa durante il servizio."

 

                                         Ai sensi dell’art. 2 OIPG le persone che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 1 sono considerate persone che non esercitano un'attività lucrativa.

 

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 e 2 OIPG relativo all’indennità per lavoratori salariati:

 

" 1L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario indicativo percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

a. malattia;

b. infortunio;

c. disoccupazione;

d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;

e. maternità;

f. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2Per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire. Se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata."

 

                                         L’art. 5 cpv. 1 e 2 OIPG, concernente l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito regolare, enuncia che:

 

" 1È considerato salariato con reddito regolare chi:

a.    ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno e il cui reddito non è soggetto a importanti oscillazioni;

b.    ha interrotto il lavoro a causa di malattia, infortunio, disoccupazione, servizio o per altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2Il reddito percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato come segue:

 

a.    per i salariati retribuiti su base oraria, l'ultimo salario orario percepito prima dell'entrata in servizio è moltiplicato per la somma delle ore di lavoro prestate in una settimana di lavoro normale prima del servizio e in seguito diviso per sette.

b.    Per i salariati retribuiti su base mensile, il salario percepito durante l'ultimo mese civile prima dell'entrata in servizio è diviso per 30.

c.    Per salariati retribuiti in altro modo, il salario percepito durante le ultime quattro settimane prima dell'entrata in servizio è diviso per 28."

 

                                         Giusta l’art. 6 OIPG, riguardante l’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare:

 

" 1Per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.

 2Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo."

 

                               2.3.   Con sentenza E 4/01 del 28 dicembre 2001 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), nel caso di un assicurato che era stato alle dipendenze della Posta svizzera fino al 30 aprile 2000 e che dal 19 giugno al 14 luglio 2000 aveva prestato servizio militare, ha stabilito al fine della fissazione dell’ammontare dell’indennità giornaliera per perdita di guadagno durante il servizio militare, contrariamente al TCA (che aveva deciso che l’assicurato andava considerato quale salariato con reddito regolare, in quanto il rapporto concluso con la Posta era di durata indeterminata; STCA 42.2000.3 del 19 giugno 2001), che il medesimo non andava ritenuto salariato con reddito regolare, poiché al momento della nascita del diritto alle indennità, il 19 giugno 2000, non disponeva di alcun tipo di rapporto di lavoro. Il precedente contratto era infatti stato sciolto per il 30 aprile 2000.

                                         Inoltre l’Alta Corte ha deciso che i giorni in cui l’assicurato non ha svolto attività lucrativa né era disoccupato, e meglio dal 30 aprile 2000, vanno considerati per stabilire il salario da convertire in somma giornaliera conformemente all’art. 2 vOIPG (cfr. art. 4 cpv. 1 OPIG del 24 novembre 2004, in vigore dal 1° luglio 2005).

                                         Al riguardo è stato rilevato che, in effetti, l’assicurato non poteva essere considerato collocabile ai sensi della LADI e quindi disoccupato secondo questa legge, siccome non si era iscritto in disoccupazione, dovendo assolvere i propri obblighi militari appena un mese e mezzo dopo la fine del rapporto di lavoro e avendo l’intenzione di poi recarsi all’estero per imparare l’inglese. Il mancato computo dei giorni in cui non aveva percepito un salario nemmeno poteva fondarsi su “altri motivi indipendenti dalla sua volontà” (cfr. art. 2 vOIPG; art. 4 cpv. 1 lett. f OIPG). L’interruzione del rapporto di impiego non era avvenuta indipendentemente dalla sua volontà: egli aveva, da un lato, volontariamente presentato le proprie dimissioni, dall’altro, i motivi che lo avevano spinto a tale passo e che avrebbero indotto il datore di lavoro a sciogliere il rapporto di impiego per ragioni disciplinari erano totalmente riconducibili a irregolarità da lui commesse intenzionalmente e quindi imputabili al suo volere.

 

                                         In una sentenza 9C_364/2009 del 10 giugno 2010, pubblicata in DTF 136 V 231, la nostra Massima Istanza ha stabilito che per “attività lucrativa per un periodo più lungo” ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG (“Sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) b. chi prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un'attività lucrativa per un periodo più lungo”) si intende un’attività di almeno un anno o un’attività di durata indeterminata.

                                         In tal caso, giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire.

                                         L’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG non esige dall’assicurato che stabilisca con il grado della verosimiglianza preponderante l’assunzione ipotetica di un’attività, ma unicamente che renda quest’ultima verosimile. A tal fine non è necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (militare). Occorre, tuttavia, tener conto del fatto che le condizioni d’assicurazione e in particolare l’importo delle prestazioni d’assicurazione si determinano secondo le circostanze che prevalevano al momento del verificarsi di un caso assicurativo. Il senso e lo scopo dell’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG è di trattare coloro i quali non esercitano un’attività lucrativa prima dell’inizio del servizio allo stesso modo rispetto a coloro che esercitano un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 OIPG. I primi, infatti, non devono essere svantaggiati dal fatto che non hanno potuto lavorare a causa del servizio, allorché rendono verosimile che avrebbero potuto esercitare un’attività lucrativa di lunga durata durante il periodo di servizio. In ogni caso soltanto la prova dell’esercizio di un’attività lavorativa di durata di un anno almeno o di durata indeterminata consente di rendere verosimile lo svolgimento di un’attività lucrativa di lunga durata ai sensi dell’art. 1 cv.2 lett. b OIPG (cfr. STF 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 consid. 3.3., DTF 136 V 231).

 

                                         Inoltre con sentenza 9C_111/2011 del 12 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 V 410, il Tribunale federale ha deciso che l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, secondo cui “sono equiparati alle persone che esercitano un'attività lucrativa: (…) c. chi ha concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbe conclusa durante il servizio”, sancisce solo la presunzione legale rovesciabile che tali persone avrebbero intrapreso un’attività lucrativa. Se ciò non è il caso, sussiste soltanto il diritto all’indennità di base per le persone senza attività lucrativa.

 

                               2.4.   Va ancora segnalato che le Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, valide dal 1° luglio 2005 e allo stato il 1° gennaio 2012, prevedono, segnatamente, quanto segue

           

" (…)                                                                       

           5. Détermination du revenu journalier moyen acquis avant le service

           5.1 Distinction entre personnes actives et non actives

 

5001   Ont droit à une allocation en tant que personne exerçant une activité lucrative celles qui, au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, ont exercé une activité lucrative pendant quatre semaines au moins. Cette condition est remplie si, au cours des douze derniers mois, au moins vingt jours ou 160 heures de travail ont été effectués.

5002   Aussi longtemps qu’elles remplissent la durée minimale indi-quée ci-dessus, les personnes qui se sont retirées de la vie active sont également considérées comme exerçant une ac-tivité lucrative.

5003   Pour des membres du corps enseignant qui, durant les douze mois avant leur entrée en service, ont donné uniquement des cours à la journée ou à l’heure, la durée d’activité minimale de quatre semaines est remplie lorsque le nombre de leçons données correspond à une charge complète pendant quatre semaines.

5004   Sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative

                                      celles qui rendent vraisemblable qu’elles auraient pu entreprendre une activité lucrative de longue durée, si elles n’avaient pas dû entrer en service. Satisfont à cette exigence les personnes qui auraient commencé une activité lucrative de durée illimitée ou dont la durée aurait été d’une année au moins (ATF 9C_364/2009).

 

5005   Les personnes en formation sont considérées comme exerçant une activité lucrative si elles prouvent, par une attestation de l’office du travail apposée sur la feuille complémentaire 3 de la formule de demande, qu’elles auraient entrepris une activité lucrative pendant quatre semaines au moins au cours des douze derniers mois précédant l’entrée en service, pour autant qu’un emploi aurait pu leur être procuré.

5006   Si une personne a terminé sa formation immédiatement

           avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne astreinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 9C_111/2011).

5007   Les personnes qui ne remplissent aucune des conditions posées ci-dessus sont considérées comme non actives.

 

           5.2 Revenu déterminant des personnes salariés

           5.2.1 Généralités

 

5008   L’allocation pour des personnes salariées est calculée sur la base du dernier revenu du travail au sens de l’art. 5 LAVS, obtenu avant l’entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas comptés les jours pour lesquels la personne concernée n’a pas touché de salaire ou n’a touché qu’un salaire réduit, par suite de

           – maladie

– accident

           – chômage

           – service au sens de l’art. 1a LAPG

           – maternité

           – toute autre raison n’impliquant pas une faute de sa part

5009   L’allocation pour des personnes au chômage est calculée sur la base du dernier revenu acquis avant la période de chô-mage même si elles touchent un gain intermédiaire et que la caisse de chômage complète ce gain jusqu’à concurrence de l’indemnité journalière de l’assurance-chômage qui leur revient.

5010   Les prescriptions de la LAVS et du RAVS sont applicables pour fixer le revenu déterminant de l’activité lucrative. Les di-rectives et les instructions en la matière, édictées par l’OFAS, sont applicables par analogie.

 

(…)

 

           5.2.2 En cas de revenu régulier

           5.2.2.1 Principe

 

5015   Sont considérées comme ayant un revenu régulier les per-sonnes salariées dont le rapport de travail est stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations. Un rapport de travail est réputé stable s’il a été conclu pour une du-rée indéterminée ou pour une année au moins.

5016   Il s’agit par conséquent des personnes salariées qui, pendant une assez longue période, ont à peu près la même durée de travail par semaine ou par mois et dont le salaire à l’heure, au jour, à la semaine, à la quinzaine ou au mois demeure sensiblement le même. Sont incluses également les personnes employées à temps partiel ainsi que celles soumises à un horaire annuel de travail.

5017   Une activité lucrative ne cesse pas d’être régulière si elle a dû être interrompue ou réduite par suite de maladie, d’accident, de chômage, de service au sens de l’art. 1a LAPG ou pour toute autre raison n’impliquant pas de faute de la part de la personne qui fait du service.

 

           5.2.2.2 Personnes salariées payées au mois

 

5018   Pour les personnes salariées payées au mois, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé en divisant par 30 le salaire mensuel acquis au cours du dernier mois civil précédant le service.

5019   En cas de chômage ou de travail réduit, fait foi en principe le salaire mensuel touché le dernier mois civil qui précède le chômage ou la période de travail réduit. Si la personne intéressée a commencé une autre activité en plein à cause du chômage (et qu’il ne s’agit pas d’un gain intermédiaire), fait foi le salaire mensuel acquis durant le dernier mois civil qui précède l’entrée en service, et ce même si ce revenu est inférieur à celui obtenu avant le début du chômage.

 

           5.2.2.3 Personnes salariées payées à l’heure

 

5020   Pour les personnes salariées payées à l’heure, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé en multipliant le dernier salaire horaire touché avant le service par le nombre d’heures de travail effectivement accomplies dans la dernière semaine normale de travail (voir le no 5023) et en divisant le produit par 7. Est donc appliquée la formule suivante:

 

           dernier salaire horaire x nombre d’heures de travail

                                                 7

 

(…)

 

           5.2.3 En cas de revenu irrégulier ou soumis à de fortes fluctuations

 

5028   Sont réputées avoir un revenu irrégulier les personnes salariées qui ne travaillent que quelques jours par semaine ou moins de 4 semaines par mois. Il en va ainsi, par exemple, des journaliers qui travaillent en moyenne moins de 5 jours par semaine. Par contre, tant les personnes employées à temps partiel que celles soumises à un horaire annuel de travail sont considérées comme ayant un revenu régulier.

5029   Sont considérées ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations les personnes salariées dont le gain dépend en grande partie de circonstances particulières telles que la météorologie (journaliers dans l’agriculture, etc.), la saison (employés et ouvriers saisonniers), le rendement (travail à la tâche pour une période prolongée). Ce groupe comprend notamment aussi les représentantes de commerce, les agentes d’affaires et autres personnes rétribuées à la commission ainsi que les vendeurs et vendeuses de journaux.

5030   Les personnes qui exercent simultanément deux ou plusieurs activités salariées sont également considérées comme ayant un revenu soumis à de fortes fluctuations. Il en va ainsi p. ex. des membres de la famille collaborant dans l’exploitation agricole et qui sont en même temps bûcherons ou de l’instituteur qui, pendant les mois d’école, a encore un revenu provenant d’une autre activité salariée.

5031   Appartiennent également à cette catégorie les personnes qui se sont retirées de la vie active, mais qui ont encore droit à des allocations pour personnes actives (voir le no 5002).

5032   Pour les personnes salariées qui n’ont pas un rapport de travail stable ou dont le revenu est soumis à de fortes fluctuations, le revenu journalier moyen acquis avant l’entrée en service est déterminé sur la base du gain obtenu pendant trois mois consécutifs, converti en revenu journalier. Si cette méthode ne permet pas d’obtenir un revenu journalier moyen adéquat, est prise en compte une période plus longue qui ne doit toutefois pas dépasser 12 mois.”

 

                                         I punti 5001-5010, 5015-5020, 5028-5032 delle Direttive concernenti il regime delle indennità di perdita di guadagno per le persone che prestano servizio e in caso di maternità emesse dall’UFAS, allo stato il 1° febbraio 2015 hanno il medesimo tenore di quelli allo stato il 1° gennaio 2012, ad eccezione delle seguenti modifiche:

 

" (…)

5005   Les personnes en formation sont considérées comme exer-

           2/15 çant une activité lucrative si elles remplissent les conditions au sens du no 5001.

5006   Si une personne a terminé sa formation immédiatement

           2/15 avant d’entrer en service ou si elle l’avait achevée pendant le service, il est présumé qu’elle aurait entrepris une activité lucrative. L'immédiateté présume que le délai maximal ne dépassait pas trois semaines (ATF 9C_57/2013 consid. 2.1.1).

           Cette présomption peut toutefois être renversée par la preuve du contraire. Tel est le cas si la caisse de compensation est persuadée que sans obligation de servir, la personne as-treinte n’aurait pas entamé d’activité lucrative (ATF 137 V 410).”

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.5.   Nella presente evenienza la Cassa ha accordato ad RI 1 un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.-- lordi per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione.

                                         L’amministrazione ha motivato la propria decisione, asserendo di aver dapprima calcolato l’indennità giornaliera di fr. 62.-- applicando l’indennità di base per persone che prima del servizio di ripetizione non esercitavano un’attività lucrativa (cfr. art. 10; 16 cpv. 3 lett. a e 16a cpv. 1 LIPG), siccome l’assicurato nel questionario “IPG-Richiesta per servizio militare” nel luglio 2013 ha indicato di non dover compilare il punto C, ossia la parte da far completare dal datore di lavoro nel caso in cui nei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse lavorato per almeno 4 settimane (cfr. doc.1/2; consid. 1.2.).

                                         La Cassa ha lasciato invariato l’importo di fr. 62.-- anche dopo che dall’esito di alcuni accertamenti esperiti a seguito della domanda dell’assicurato di ricalcolare le indennità (cfr. doc. 3/1; consid. 1.4.), è emerso che RI 1 dal 1° ottobre al 30 novembre 2012 ha svolto uno stage presso __________ conseguendo un salario lordo di complessivi fr. 4'794.--.

                                         Al riguardo l’amministrazione ha precisato che:

 

" (…)

Sebbene l'ex datore di lavoro dell'assicurato non corrisponde i contributi sociali alla Cassa, l'autorità rinuncia all'esame della competenza di Cassa (art. 17 cpv 1 della Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (in seguito: LIPG) e art. 19 dell'Ordinanza sulle indennità di

perdita di guadagno (in seguito: OIPG)) per l'evasione della richiesta d'indennizzo.

Rinuncia altresì al ricalcolo dell'indennizzo già effettuato, in quanto il reddito di riferimento è influente sull'ammontare dell'indennità già corrisposta (artt. 10 e 16 cpv. 3 LIPG).

(…)” (Doc. G)

 

                                         La Cassa ha peraltro escluso l’applicazione degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. b e c OIPG e quindi dell’art. 4 cpv. 2 OIPG, secondo cui, da un lato, per la persona che prova che nel corso del servizio avrebbe intrapreso un'attività lucrativa dipendente per un periodo più lungo o che avrebbe percepito un salario significativamente superiore a quello percepito prima dell'entrata in servizio, l'indennità è calcolata sulla base del salario che essa avrebbe potuto percepire, dall’altro, se ha portato a termine la sua formazione subito prima dell'entrata in servizio o l'avrebbe conclusa durante il medesimo, l'indennità è calcolata sulla base del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata.

                                         La parte resistente, sebbene non contesti la volontà dell’assicurato di intraprendere un’attività lucrativa nella professione appresa, ha indicato che l'impedimento al lavoro non è imputabile al servizio militare, bensì a fattori ad esso estranei.

                                         La Cassa ha precisato che questa convinzione è rafforzata, sia dal fatto che non emerge alcuna intenzione di assunzione né tantomeno un contratto di lavoro né prima, né durante e neppure dopo il servizio militare, che dall'esame delle risposte negative alle candidature inoltrate ai potenziali datori di lavoro, visto che le scelte sono cadute su altri candidati. L'autorità non ritiene inoltre spropositato un tempo d'attesa di venticinque giorni (durata del corso di ripetizione) per un'eventuale assunzione (cfr. doc. G; III).

 

                                         RI 1, dal canto suo, ha contestato il modo di procedere della Cassa, facendo valere che nel suo caso il salario percepito presso __________ non ha rilevanza alcuna, visto che non torna applicabile l’art. 10 LIPG, bensì l’art. 11 cpv. 2 LIPG.

                                         Egli ritiene, infatti, che il servizio militare da lui effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013 abbia impedito l’inizio di un’attività lucrativa, specificando che il fatto che la scelta sia caduta su altri candidati non possa essere una valida argomentazione per giustificare una conclusione in senso contrario.

                                         L’insorgente ha affermato che, viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non possono esservi dubbi in merito alla sua volontà di avviare un’attività lucrativa e che non vi sarebbe alcun indizio che possa comprovare che non avrebbe iniziato un impiego se non avesse dovuto adempiere al servizio militare.

                                         A mente del ricorrente nella fattispecie deve essere applicato l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG che dispensa l’assicurato da rendere verosimile che avrebbe avviato un’attività lavorativa e non l’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG.

                                         Egli ha, pertanto, chiesto di calcolare l’indennità giornaliera spettantegli per il corso di ripetizione effettuato nei mesi di maggio e giugno 2013 sulla base dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG, ossia tenendo conto del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione (settore finanziario) nella regione in cui sarebbe stata esercitata, che egli ha quantificato con il calcolatore salarium in fr. 8'808.--, corrispondenti a fr. 293.60 al giorno, di cui l’80% è pari a fr. 234.88 lordi mensili (cfr. doc. I).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia che l’assicurato ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità giornaliera spettantegli nei periodi di maggio e giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione quale ufficiale dell’esercito Svizzero ha chiesto l’applicazione degli art. 11 cpv. 2 LIPG e 1 cpv. 2 lett. c OIPG (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

 

                                         Come visto sopra, tali disposti prevedono che per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che a causa dello stesso non hanno potuto assumere un’attività, e meglio delle persone che hanno concluso una formazione immediatamente prima dell’entrata in servizio o che l’avrebbero conclusa durante il servizio (art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG), si tiene conto del salario iniziale percepito di norma per la professione in questione nella regione in cui sarebbe stata esercitata (art. 4 cpv. 2 OIPG).

 

                                         Il Tribunale federale, nella sentenza 9C_57/2013 del 12 agosto 2013 (cfr. consid. 2.3.), non ha sollevato alcuna obiezione in merito al fatto che i giudici cantonali avessero ritenuto l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG non applicabile a quella fattispecie, poiché il ricorrente non aveva terminato la sua formazione immediatamente prima del servizio civile. In effetti l’insorgente aveva ottenuto un master in diritto nel settembre 2010 e il servizio civile era iniziato nel gennaio 2011, quindi circa tre mesi dopo la fine degli studi.

 

                                         Inoltre nella DTF 137 V 410 (cfr. consid. 2.3.), relativa all’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG, l’assicurato aveva prestato servizio civile una settimana dopo la fine degli studi. In quel caso comunque è stato considerato che l’assicurato anche senza il servizio non avrebbe iniziato a lavorare dopo gli studi, ossia è stata portata la prova del contrario rispetto alla presunzione secondo cui l’assicurato avrebbe iniziato un’attività lucrativa senza il servizio, in quanto in ogni caso dopo il servizio, dal 15 marzo al 29 giugno 2009, aveva soggiornato all’estero.

 

                                         Nell’evenienza concreta RI 1, nato il __________ 1983 (cfr. doc. 4), ha conseguito un Master in __________ presso l’Università __________ il 12 marzo 2013 (cfr. doc. I pag. 2; A; 5).

                                         Il corso di ripetizione è iniziato il 27 maggio 2013 (cfr. doc. 1/1), ovvero due mesi e mezzo dopo la fine degli studi.

 

                                         In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza citata, occorre concludere che in casu l’assicurato non ha iniziato il servizio militare immediatamente dopo aver terminato la sua formazione.

 

                                         Di conseguenza nel caso di specie non torna applicabile l’art. 1 cpv. 2 lett. c OIPG e quindi non può essere considerato per il calcolo dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico per la professione in questione ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 seconda frase OIPG.

 

                               2.7.   L’art. 1 cpv. 2 lett. b OIPG enuncia poi che colui il quale prova che, se non avesse dovuto entrare in servizio, avrebbe esercitato un’attività lucrativa per un periodo più lungo, e meglio di almeno un anno o di durata indeterminata (cfr. DTF 136 V 213; consid. 2.3.).

                                         In tale ipotesi giusta l’art. 4 cpv. 2 OIPG l’indennità è calcolata sulla base del salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire.

 

                                         L’insorgente sostiene che il corso di ripetizione svolto nei mesi di maggio e giugno 2013 gli abbia impedito l’inizio di un’attività lavorativa. Egli ha affermato che, viste le numerose ricerche di lavoro agli atti, non possono esservi dubbi in merito alla sua volontà di avviare un’attività lucrativa e che non vi sarebbe alcun indizio che possa comprovare che non avrebbe iniziato un impiego se non avesse dovuto adempiere al servizio militare (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

 

                                         Come visto, per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG l’assicurato deve rendere verosimile che senza il servizio avrebbe assunto un’attività lavorativa della durata di almeno un anno o di durata indeterminata, benché non sia necessario comprovare che un posto di lavoro fosse pianificato fin dall’entrata in servizio (cfr. DTF 136 V 231; consid. 2.3.).

 

                                         In concreto l’assicurato ha sì inoltrato, prima del corso di ripetizione, diverse candidature spontanee o in risposta a offerte di impiego prevalentemente presso istituti bancari (cfr. doc. 9/4-9/42; 7/4-7/7; 5/2-5/14; B), tuttavia non è stata resa verosimile una possibile assunzione per un impiego di durata indeterminata o di almeno un anno.

                                         In effetti il ricorrente ha continuato le proprie ricerche di lavoro nell’autunno 2013, a distanza di mesi dalla fine del servizio (cfr. doc. F: opposizione del 4 ottobre 2013 in cui l’assicurato ha affermato “… (e di tutt’ora fare) tutto il possibile per la ricerca di posto di lavoro”).

 

                                         Ne discende che nel caso di specie neppure sono date le condizioni per poter applicare gli art. 1 cpv. 2 lett. b e 4 cpv. 2 OIPG e perciò nemmeno può essere considerato per il conteggio dell’indennità giornaliera di perdita di guadagno un salario ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto percepire svolgendo un’attività di lunga durata giusta l’art. 4 cpv. 2 prima frase OIPG.

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale condivide, pertanto, il modo di operare della Cassa che con decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, la quale ha confermato il provvedimento del 4 settembre 2013, ha stabilito a favore del ricorrente un’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.-- lordi per i periodi dal 27 maggio al 14 giugno 2013 e dal 16 al 21 giugno 2013 in cui ha effettuato un corso di ripetizione.

 

                                         Al riguardo giova ribadire (cfr. consid. .1.1.-1.3.; 2.5.) che la parte resistente, con la decisione del 4 settembre 2013 e con la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, ha lasciato invariato l’importo di fr. 62.--, in un primo tempo (cfr. consid. 1.3.) calcolato applicando l’indennità di base per persone che prima del servizio di ripetizione non esercitavano un’attività lucrativa (25% dell’indennità totale massima di fr. 245; cfr. art. 10; 16 cpv. 3 lett. a e 16a cpv. 1 LIPG), siccome l’assicurato nel questionario “IPG-Richiesta per servizio militare” nel luglio 2013 ha indicato di non dover compilare il punto C, ossia la parte da far completare dal datore di lavoro nel caso in cui nei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio avesse lavorato per almeno 4 settimane (cfr. doc.1/2; consid. 1.2.).

 

                                         La Cassa, in effetti, non ha modificato l’indennità giornaliera di perdita di guadagno di fr. 62.-- successivamente alla scoperta che l’insorgente dal 1° ottobre al 30 novembre 2012 aveva svolto uno stage presso __________ conseguendo un salario lordo di complessivi fr. 4'794.--, precisando di aver rinunciato all’esame della sua competenza, sebbene __________ non corrisponda a lei i contributi sociali, e al ricalcolo dell’ammontare dell’indennità, in quanto il reddito di fr. 4'794.-- percepito in relazione all’attività svolta per due mesi nel corso dei dodici mesi precedenti l’entrata in servizio (cfr. art. 1 cpv. 1 OIPG) risulta ininfluente sull’importo dell’indennità già corrisposta (cfr. doc. G; III).

 

                                         Il TCA ritiene corretto quanto deciso dalla Cassa, in quanto, in primo luogo, a ragione in virtù degli art. 10 cpv. 1 LIPG e 1 cpv. 1 OIPG, secondo cui, da un lato, l’indennità è determinata sulla base del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, dall’altro, è considerato persona che esercita un’attività chi ha esercitato nei 12 mesi precedenti l’entrata in servizio un’attività lucrativa durante almeno quattro settimane, l’amministrazione ha comunque considerato il reddito conseguito durante lo stage di due mesi (ottobre e novembre 2012) presso __________.

                                         In secondo luogo, pure rettamente la Cassa ha stabilito che il reddito complessivo di fr. 4'794.-- percepito dal ricorrente non influisce sull’importo dell’indennità di fr. 62.-- determinato in prima battuta ex art. 16 cpv. 3 lett. a e art. 16 a cpv. 1 LIPG considerando l’assicurato senza attività lucrativa prima del servizio (25% di fr. 245).

                                         L’art. 6 cpv. 1 e 2 OIPG, relativo all’accertamento del reddito medio percepito prima del servizio per salariati con reddito irregolare, ossia quando il rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato o della durata di almeno un anno (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a OIPG), enuncia infatti che per la persona che non percepisce un reddito regolare ai sensi dell'articolo 5, il reddito medio percepito prima dell'entrata in servizio è calcolato sulla base del reddito percepito negli ultimi tre mesi prima dell'entrata in servizio e convertito in salario giornaliero medio.

                                         Se anche in questo modo non è possibile calcolare in modo adeguato un reddito medio, si prende in considerazione il reddito percepito nel corso di un periodo più lungo.

 

                                         L’insorgente stesso, del resto, non ha contestato il fatto che la Cassa, con decisione del 4 settembre 2913, poi confermata con la decisione su opposizione del 27 gennaio 2014, ha osservato che il guadagno conseguito presso __________ è ininfluente sull’importo dell’indennità giornaliera di fr. 62.--.

                                         Egli, al contrario, ha affermato che nel suo caso il salario percepito da __________ non ha alcuna rilevanza per il caso di specie, facendo valere unicamente che al suo caso deve essere applicato un salario ipotetico in funzione della sua formazione giusta gli art. 1 cpv. 2 e 4 cpv. 2 OIPG (cfr. doc. I; consid. 2.5.).

                                        

                                         Come ampiamente spiegato nei precedenti considerandi, in concreto non sono, però, dati i presupposti per applicare i disposti invocati dall’assicurato.

 

                                         La decisione su opposizione del 27 gennaio 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti