Raccomandata |
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Incarto
n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Fabio Zocchetti |
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2014 di
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RI 1
contro |
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la decisione su reclamo del 24 marzo 2014 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 24 marzo 2014 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato la precedente decisione del 2 gennaio 2014 (cfr. doc. A2), con cui ad RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 2’296.-- mensili per il periodo gennaio - aprile 2014 (cfr. doc. A4).
L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:
" (…)
La spesa imponibile è composta dalla spesa di alloggio e dal costo che può essere riconosciuto per il premio di cassa malati (Premio medio di riferimento) pure stabilito annualmente e vincolante per il calcolo dell’assistenza. Nel 2013 esso era di CHF 409.- al mese e nel 2014 di CHF 396.-.
Nel caso in esame la decisione impugnata ha considerato il sussidio di cassa malati (RIPAM) mensile di CHF 277.-.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps la spesa vincolata è composta anche dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento, che nel 2014 è stato stabilito in CHF 396.- mensili, quindi CHF 4'752.-.
Nel caso in oggetto la decisione contestata ha considerato a titolo di premi assicurazione malattia CHF 4'752.- all’anno, pari a CHF 396.- al mese. Pertanto con la spesa di alloggio di CHF 13'200.- la spesa computabile annuale ammonta a CHF 17'952 pari a CHF 1'496.- al mese. Si tratta di una riduzione della spesa computabile dovuta alla riduzione del premio medio di riferimento riconosciuto dalla legge nel 2014.
Il premio LAMal mensile 2014 ammonta a CHF 395.15, il premio LCA a CHF 45.85, per un totale di CHF 441.-. L’assistenza copre con la sua prestazione solo il costo riconoscibile per la parte LAMal.
L’importo del premio mensile 2014 secondo il calcolo dell’assicuratore __________ a carico dell’assicurata - vale a dire una volta dedotto il sussidio cantonale (RIPAM) - ammonta a CHF 163.30. Di tale importo l’assistenza copre solo il premio LAMal e non il premio assicurazioni LCA (CHF 45.85). La prestazione di assistenza copre quindi solo CHF 117.45.
Nell’ambito della prestazione assistenziale di CHF 2'296.-, l’importo di CHF 117.45 corrisponde alla copertura del costo della parte obbligatoria dell’assicurazione malattia residuo che non è coperto dal “sussidio” RIPAM e che, quindi, effettivamente è a carico dell’assistita. Tale parte di prestazione viene versata per l’assistita dall’USSI direttamente all’assicuratore malattia. L’assistita non è quindi più tenuta a fate tale pagamento.
La prestazione effettiva versata all’assistita è così stata definita in CHF 2'178.55.
Le prestazioni assistenziali della signora RI 1 per i mesi di gennaio - aprile 2014 sono quindi state definite correttamente con la decisione del 2 gennaio 2014.” (Doc. A4)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 24 marzo 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento di una prestazione assistenziale mensile che tenga conto delle spese effettive della cassa malati.
La ricorrente ha, in effetti, contestato l’importo della spesa computabile, e meglio l’ammontare del premio della cassa malati di fr. 396.-- mensili tenuto conto dall’USSI, poiché il suo premio effettivo corrisponde a fr. 441.-- al mese.
L’insorgente ritiene che la prestazione assistenziale spettantele dovrebbe, dunque, ammontare a fr. 2'341.-- e non a fr. 2'296.--.
La medesima ha, inoltre, evidenziato che l’amministrazione le dedurrebbe le spese per il premio LCA due volte, ossia, da una parte, non lo conteggerebbe nel calcolo dell’assistenza sociale e, dall’altra, le verserebbe solo l’importo LAMal di fr. 117.45.
La ricorrente ha sottolineato che, di conseguenza, dopo aver dedotto dall’importo di fr. 2'296.- fr. 117.45 pagati direttamente alla cassa malati quale premio LAMal (da aggiungere al sussidio di fr. 277.70), oltre a fr. 45.85 che lei versa per le assicurazioni complementari e a fr. 1'200.-- per la pigione, le resta soltanto, per far fronte a tutte le ulteriori spese mensili (__________, __________, alimenti, bevande, pulizia, abbigliamento, trasporto, svago, cura del corpo, cancelleria, lavanderia, ecc.), la somma di fr. 932.70 che risulta insufficiente.
L’insorgente sostiene che alla voce “spesa computabile” debba essere, invece, considerato il premio dell’assicurazione malattie intero, pari a fr. 441.-- al mese. In caso contrario è ovvio che il suo fabbisogno risulta “falsato” (cfr. doc. I).
1.3. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 5 maggio 2014 (cfr. doc. V; B1-5).
1.5. L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 13 maggio 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 6 giugno 2014 l’insorgente ha trasmesso per conoscenza il proprio reclamo interposto contro la decisione del 29 aprile 2014 emessa dall’USSI relativa alle prestazioni assistenziali per i mesi da maggio ad agosto 2014 (cfr. doc. IXbis), precisando che il relativo calcolo è nuovamente basato sul “premio medio di riferimento”, che di fatto ridurrebbe la sua spesa computabile di cassa malati.
La ricorrente ha, inoltre, osservato, dopo aver evidenziato che l’USSI nel suo scritto del 13 maggio 2014 ha ribadito che la riduzione della sua spesa computabile afferente all’assicurazione malattie è dovuta alla diminuzione del “premio medio di riferimento” riconosciuto per il 2014 con la legge modificata il 25 novembre 2013, che tale modifica è tuttavia stata rigettata con votazione popolare il 18 maggio 2014 (cfr. doc. IX).
1.7. Questa Corte, il 6 giugno 2014, sottoponendogli il doc. IX + bis per osservazioni, ha invitato l’USSI a prendere posizione, da un lato, su quanto sottolineato dall’insorgente circa il fatto che la modifica della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie è stata respinta in votazione popolare del 18 maggio 2014. Dall’altro, sul fatto che il 21 maggio 2014 è entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014 il nuovo Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 (cfr. doc. X).
L’USSI, il 16 giugno 2014, ha risposto:
" (…)
Si osserva che il premio di cassa malati che può essere riconosciuto (premio medio di riferimento) è stabilito annualmente ed è vincolante per il calcolo dell’assistenza. Nel 2013 era di CHF 409.- al mese, mentre nel 2014 di CHF 396.-, considerato a titolo provvisorio, per poter fare un calcolo ed emettere la prestazione all’assistita. Alla luce della votazione popolare, esso viene ridefinito in CHF 4'965 all’anno e quindi CHF 413.- al mese. La decisione impugnata aveva considerato a titolo di premi di assicurazione malattia CHF 4'752.- all’anno, pari a CHF 396.- al mese. Occorre ora considerare anche il sussidio cassa malati aggiornato per il 2014, che è di CHF 289.-.
La decisione è quindi da ridefinire in base a tali valori.
Pertanto con la spesa di alloggio di CHF 13'200.- (importo massimo riconoscibile) la spesa computabile annuale ammonta a CHF 18'165.- pari a CHF 1'513.75 al mese.
Le prestazioni assistenziali della signora RI 1 per i mesi di gennaio – giugno 2014 sono quindi da definire in CHF 2'301.-, anziché 2'296.-.
Con un premio versato direttamente alla cassa malati di CHF 105.55, risulta una prestazione diretta all’assistita di CHF 2'195.45.
Rispetto alla decisione impugnata vi è quindi una differenza a favore della ricorrente di CHF 16.90 al mese; importo che sarà versato alla reclamante per il periodo gennaio/giugno 2014. La differenza relativa al premio pagato in più alla cassa malati sarà richiesto in rimborso a quest’ultima.
Si chiede di accogliere parzialmente il ricorso nel senso indicato.” (Doc. XI)
1.8. L’insorgente, il 26 giugno 2014, ha presentato le proprie osservazioni riguardo al doc. XI (cfr. doc. XIII; C1-2)
1.9. Il doc. XIII e i relativi allegati sono stati inviati all’USSI per conoscenza (cfr. doc. XIV).
1.10. Il 15 luglio 2014 la ricorrente ha trasmesso copia della decisione emessa dall’USSI il 3 luglio 2014 concernente le prestazioni assistenziali per i mesi di luglio e agosto 2014, nonché copia del relativo reclamo (cfr. doc. XV; D1-2).
1.11. Il doc. XV + D1-2 è stato spedito all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XVI).
1.12. L’insorgente, l’11 settembre 2014, ha inviato copia della decisione emanata dall’USSI il 29 agosto 2014 afferente alle prestazioni assistenziali da settembre a dicembre 2014, come pure copia del relativo reclamo.
La medesima ha, inoltre, sollecitato l’evasione del suo ricorso del 26 marzo 2014 (cfr. doc. XVII; E1-2).
1.13. Il doc. XVII + E1-2 è stato trasmesso alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’USSI con decisione del 20 dicembre 2013 ha assegnato ad RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'300.-- dal mese di gennaio al mese di aprile 2'014, di cui fr. 2'182.55 versati direttamente alla medesima e fr. 117.45 alla __________ a titolo di premio dell’assicurazione malattia obbligatoria (cfr. doc. 49).
L’insorgente sostiene, da una parte, di aver provveduto, in data 30 dicembre 2013, a interporre reclamo contro la decisione del 20 dicembre 2013. Dall’altra, di essere stata informata, con lettera del 3 gennaio 2014, che era stato effettuato un nuovo calcolo dell’assistenza sociale che ha condotto all’emanazione del provvedimento del 2 gennaio 2014, il quale ha peraltro peggiorato la sua situazione (cfr. doc. I pag. 1).
In effetti dallo scritto del 3 gennaio 2014 inviato all’insorgente dall’USSI emerge quanto segue:
" in considerazione dell’adeguamento dei dati cassa malati (nuovo importo dei premi ordinari, del premio medio di riferimento e della riduzione individuale dei premi dell’assicurazione contro le malattie) abbiamo proceduto al ricalcolo della prestazione assistenziale.
La informiamo che a decorrere dal 1 gennaio 2014 la PRESTAZIONE ORDINARIA COSAS mensile è modificata in CHF 2'178.55; aumenti o diminuzioni sono apportati anche sulle successive mensilità. La informiamo altresì che la durata della decisione in suo possesso rimane invariata.
(…)” (Doc. 36=A1)
Più precisamente dalla decisione del 2 gennaio 2014 risulta che l’amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale di fr. 2'296.--, sempre per il periodo gennaio - aprile 2014, di cui fr. 2'178.55 versati direttamente alla medesima e fr. 117.45 alla cassa malati (cfr. doc. A2).
2.3. L’art. 65 cpv. 1 Las prevede che contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 Laps.
Giusta l’art. 33 Laps:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”
L’art. 33 cpv. 3 Laps rinvia, pertanto, alla Lptca e alla LPGA.
L’art. 31 Lptca, a sua volta, enuncia che per quanto non stabilito da tale legge, valgono, tra l’altro, le norme della LPGA.
L'art. 52 LPGA prevede che:
" 1Le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
2Le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento ai rimedi giuridici.
3La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili."
Ai sensi dell’art. 12 OPGA, afferente alla decisione su opposizione:
" 1 L’assicuratore non è vincolato alle conclusioni dell’opponente. Può modificare la decisione a favore o a sfavore dell’opponente.
2 Se intende modificare la decisione a sfavore dell’opponente, concede a quest’ultimo la possibilità di ritirare l’opposizione.
2.4. Con sentenza I 335/05 del 23 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 414, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in primo luogo, ha rilevato che l’art. 12 cpv. 2 OPGA sancisce l’obbligo, sviluppato dalla giurisprudenza, in forza del quale, qualora si prospetti l’emanazione di una decisione su opposizione a sfavore dell’opponente, l’assicuratore non soltanto deve segnalare all’opponente il rischio di un incombente peggioramento della sua posizione (reformatio in pejus) ma deve ugualmente renderlo attento della possibilità di ritirare l’opposizione.
In secondo luogo, la nostra Massima Istanza ha stabilito che questo doppio obbligo di informazione verrebbe svuotato di ogni suo significato se (senza fare all’opponente le predette segnalazioni necessarie a garantire un equo procedimento) all’assicuratore sociale venisse concessa la facoltà di annullare o modificare, mediante la resa di una decisione di riesame nel senso di una reformatio in pejus, la decisione contro la quale era stata interposta opposizione per poi stralciare, poiché divenuta priva di oggetto, l’opposizione appellandosi all’inesistenza della decisione iniziale.
2.5. In concreto dalle carte processuali non risulta l’atto del reclamo che la ricorrente avrebbe inoltrato, il 30 dicembre 2013, contro la decisione del 20 dicembre 2013 con cui l’USSI le ha assegnato una prestazione assistenziale di fr. 2'300.-- mensili da gennaio ad aprile 2014 (cfr. doc. I pag. 1).
Le questioni di sapere se effettivamente l’insorgente ha interposto reclamo oppure no contro il provvedimento del 20 dicembre 2013 e, nel caso affermativo, se nella presente evenienza l’USSI ha o meno violato il diritto di essere sentito della ricorrente per non avere trattato il reclamo, non averla informata della possibilità che la decisione avrebbe potuto essere modificata a suo sfavore e non averle concesso un adeguato termine di riflessione per eventualmente ritirare il proprio reclamo in ossequio alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4.) e all’art. 12 OPGA, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 Laps, possono restare insolute.
In effetti come verrà esposto ai considerandi che seguono, l’esito della vertenza è comunque a favore della ricorrente, nel senso che la stessa ha in ogni caso diritto, per il lasso di tempo gennaio – aprile 2014, a una prestazione assistenziale più elevata (cfr. consid. 2.13.) sia di quella fissata nella decisione del 20 dicembre 2013 di fr. 2'300.--, che di quella stabilita con provvedimento del 2 gennaio 2014 di fr. 2'296.--, confermato con decisione su reclamo del 24 marzo 2014.
E’ comunque utile evidenziare che l’amministrazione, il 2 gennaio 2014, ha emanato una nuova decisione relativa all’assistenza sociale per il periodo gennaio-aprile 2014, poiché tenuta ad applicare il Decreto esecutivo provvisorio concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 del 26 novembre 2013 entrato in vigore il 1° gennaio 2014 con validità fino all’esito della votazione referendaria del 18 maggio 2014 in merito alla modifica della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (cfr. BU 60/2013 del 29 novembre 2013; consid. 2.11.).
2.6. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.7. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.8. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato che la COSAS, il 21 ottobre 2010, ha adottato una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 - che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare -, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:
" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione
|
Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale |
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese) |
Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese) |
Totale
(fr./mese) |
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1 persona |
977.-- |
100.-- |
1077.-- |
|
2 persone |
1495.-- |
100.-- |
1595.-- |
|
3 persone |
1818.-- |
100.-- |
1918.-- |
|
4 persone |
2090.-- |
100.-- |
2190.-- |
|
5 persone |
2364.-- |
100.-- |
2464.-- |
|
6 persone |
2638.-- |
100.-- |
2738.-- |
|
7 persone |
2912.-- |
100.-- |
3012.-- |
|
Per ogni persona supplementare |
+ 272.-- |
- |
+272.-- |
B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato per la terza persona di 16 o più anni di età e per le successive:
l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36)
Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013 e il 2014 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014).
2.9. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
b) Spesa vincolata:
1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;
b) ...
c) ...
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale
sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000
per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui
all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano
un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie
vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;
i) ...
j) … . (cpv. 1)
Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
(cpv. 1)
Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"
L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).
Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.
Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).
La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.
Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).
Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).
2.10. Quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie l’USSI, nella decisione del 2 gennaio 2014 con cui alla ricorrente è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr. 2'296.- per il periodo dal gennaio all’aprile 2014 - confermata dalla decisione su reclamo del 24 marzo 2014 impugnata -, ha tenuto conto dell’importo annuale di fr. 4’761.--, pari a fr. 396.75 al mese.
Tale ammontare non è stato indicato esplicitamente nel provvedimento in questione, bensì risulta dalla differenza tra il totale della spesa computabile Las di fr. 17'961 e la spesa per l’alloggio di fr. 13'200 (fr. 17'961 – fr. 13'200 = fr. 4'761; cfr. doc. 21=A2).
Questo Tribunale, al riguardo, invita l’USSI in futuro a precisare sempre gli importi computati nei calcoli dell’assistenza sociale al fine di rendere il più comprensibile possibile il conteggio per il richiedente.
L’insorgente ha asserito che in realtà il suo premio corrisponde per il 2014 a fr. 441.- mensili, comprensivi del premio LAMal e del premio LCA (cfr. doc. I pag. 1).
Innanzitutto giova osservare che ai fini della determinazione del diritto a una prestazione assistenziale, in applicazione degli art. 22 Las e 8 cpv. 1 lett. g Laps, va considerato soltanto il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie a esclusione dei premi relativi alle assicurazioni complementari concluse in virtù della LCA, come del resto si evince dal chiaro tenore dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps (cfr. consid. 2.9.).
Ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia (cfr. consid. 2.9.), nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata.
Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps, valido fino al 31 dicembre 2011, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio riconosciuto per il sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione di base contro le malattie.
Gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps sono stati modificati a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).
Il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile (cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, pubblicata in RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.).
Le nuove norme tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle loro dimensioni. Il sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA 36.2012.71 del 21 gennaio 2013 consid. 2.2.).
Giusta l’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, in vigore dal 1° gennaio 2012, quale premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie vanno computati i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.
Secondo, poi, l’art. 4 Reg.Laps, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2012, quale premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. g della legge va inteso il premio ordinario per singolo assicuratore approvato dall'autorità federale:
a) per la rispettiva categoria di assicurato in base all'età attuale (fino a 18 anni, tra i 18 e 25 anni, superiore a 25 anni);
b) con franchigia ordinaria;
c) con rischio di infortunio incluso;
d) ponderato per regioni di premio ammesse dalla LAMal, in analogia a quanto previsto dall’art. 29 cpv. 1 LCAMal.
L’art. 29 cpv. 1 LCAMal prevede che il premio medio di riferimento è costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti ai sensi della legge e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal.
L’art. 28 LCAMal enuncia del resto che:
" 1Per ogni assicuratore è determinato il premio riconosciuto per le seguenti categorie di assicurati:
a) di età superiore a 25 anni;
b) di età compresa tra 18 e 25 anni;
c) fino all’età di 18 anni.
2Esso è stabilito a partire dalla media ponderata dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, nella situazione di:
a) franchigia ordinaria;
b) rischio di infortunio incluso.”
In relazione alla revisione di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps, dal Messaggio 15 settembre 2009 concernente la modifica della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal), pag. 54, si evince:
" Articolo 8 capoverso 1 lettera g)
Il nuovo disciplinamento LCAMal non fa più riferimento all’importo della quota media cantonale ponderata. L’art. 8 cpv. 1 lett. g) Laps viene quindi modificato: gli importi relativi alle riduzioni dei premi concessi secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 devono essere dedotti dai premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta.”
Inoltre dal Rapporto dell’8 giugno 2010 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio del 15 settembre 2009, pag. 12, emerge:
Su richiesta del Consiglio di Stato il testo è stato modificato. La formulazione, che riprende quella della disposizione attualmente in vigore, è adeguata al nuovo sistema di riduzione dei premi con la sostituzione dell’espressione “quota cantonale media ponderata” con l’espressione “premio medio di riferimento”. Inoltre, è stata tolta l’espressione “dedotto l’importo delle riduzioni dei premi concesso secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997”, poiché la deduzione è già regolata dall’art. 11 cpv. 1 Laps.”
A titolo di premio della cassa malati, quindi, non va tenuto conto del premio effettivo a carico di un assicurato, bensì del premio ordinario per singolo assicuratore ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps (conteggiato, sulla base di quanto contemplato dagli art. 28 e 29 LCAMal, per ogni possibile categoria di età di assicurati a partire dalla media ponderata dei premi approvati dal DFI considerando una franchigia ordinaria - e quindi minima di legge - e comprensivo del rischio infortunio. E’ costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti e del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le regioni di premio ammesse. Tale premio (PMR) è determinato annualmente dal Consiglio di Stato per ogni singola categoria di assicurati prevista dalla LAMal; cfr. STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012 consid. 2.5., pubblicata in RtiD I-2013 N. 11 pag. 44 segg.; STCA 42.2012.14 del 10 febbraio 2013 consid. 2.14.).
2.11. Il 25 novembre 2013 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha approvato delle modifiche della Legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013 pag. 9159 segg.).
In particolare sono stati modificati gli art. 28 e 29 LCAMal come segue:
" Art. 28 1 Il premio medio di riferimento è stabilito, per le tre categorie di assicurati previste dalla LAMal, sulla base dei premi approvati dall’autorità federale nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
2 Esso è calcolato sulla base della media ponderata dei premi dell’assicurazione standard, con franchigia ordinaria e rischio d’infortunio incluso, tenuto conto del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore malattie ripartiti per le regioni di premio ammesse dalla LAMal (P–) e considerando:
a) la percentuale di assicurati con modello assicurativo standard,
con franchigia ordinaria (α);
b) la percentuale di assicurati con modelli assicurativi alternativi,
con franchigia ordinaria (β);
c) lo sconto medio percentuale tra modello medico di famiglia e modello standard (γ).
3 Il regolamento stabilisce la data in cui è preso in considerazione il numero di assicurati e la modalità di calcolo della percentuale degli assicurati tra i vari modelli assicurativi.
Art. 29 Il premio medio di riferimento è stabilito come segue:
PMR = P– * α + P– * ( 100% – γ ) * β"
(cfr. FU 96/2013 del 29 novembre 2013)
Il testo degli art. 28 e 29 LCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2012 (cfr. consid. 2.10.), prevede che il premio medio di riferimento sia determinato tenendo conto solo del modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di prestazioni), con franchigia ordinaria di 300 franchi l’anno e rischio d’infortunio incluso.
Secondo la misura approvata dal Gran Consiglio nel novembre 2013 il premio medio di riferimento avrebbe dovuto essere determinato considerando non solo il modello assicurativo standard ma, secondo le proporzioni riscontrate nelle scelte della popolazione, anche i modelli alternativi (ad esempio quello del “medico di famiglia”) che sempre più sono preferiti dai cittadini ticinesi. La modifica prevedeva, invece, il mantenimento della franchigia ordinaria di 300 franchi, comprendendo ancora il rischio d’infortunio (cfr. Messaggio relativo alla modifica della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) n. 6851 del 24 settembre 2013 pag. 1; www.ti.ch/fileadmin/GENERALE/DIRITTIPOLITICI/votazioni/18052014/VotazioneCantonale_18052014_opuscolo.pdf: Opuscolo informativo concernente la votazione cantonale del 18 maggio 2014).
Il 26 novembre 2013 il Consiglio di Stato, preso atto dell’approvazione parlamentare del decreto legislativo di modifica degli art. 28 e 29 LCAMal del 25 novembre 2013, riservata la procedura referendaria e l’eventuale operazione di conguaglio retroattivo al 1° gennaio 2014, ha adottato un Decreto esecutivo provvisorio concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 (cfr. BU 60/2013 del 29 novembre 2013 pag. 496-497).
Il tenore degli art. 1-3 è il seguente:
" Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2014 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classifica-zioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: CHF 4’761.–
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’406.–
– minorenni: CHF 1’090.–
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanzia-mento dei premi: come da art. 36 LCAMal.
Art. 2 I premi medi di riferimento di cui all’art. 1 lett. b) sono definiti in via provvisoria.
Art. 3 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Esso entra in vigore il 1° gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino all’esito dell’eventuale votazione referendaria.”
Contro la modifica della LCAMal è stato promosso un referendum.
Il 18 maggio 2014 il popolo ticinese ha respinto, in votazione referendaria, la modifica della legge cantonale di applicazione della LAMal (cfr. www.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Opuscoli/Votazione%20referendaria%20del%2018%20maggio%202014.pdf).
Pertanto per il 2014 per il calcolo del premio medio di riferimento di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps restano validi gli art. 28 e 29 LCAMal entrati in vigore il 1° gennaio 2012 (cfr. consid. 2.10.).
Il 21 maggio 2014 il Consiglio di Stato ha conseguentemente adottato il seguente Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 (cfr. BU 28/2014 del 23 maggio 2014):
" Art. 1 Le basi di calcolo per le riduzioni di premio nell’assicurazione malattie per l’anno 2014 sono definite come segue:
a) periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento: classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2011.
b) premio medio di riferimento:
– adulti: CHF 4’965.00
– giovani adulti di età tra 18 e 25 anni: CHF 4’594.00
– minorenni: CHF 1’156.00
c) percentuali relative alla parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi: come da art. 36 LCAMal.
Art. 2 1Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Esso entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2014 e mantiene la sua validità fino al 31 dicembre 2014.”
2.12. RI 1 è affiliata alla cassa malati __________ (cfr. doc. A3).
Come esposto sopra, a titolo di premio della cassa malati, nel calcolo volto a stabilire la prestazione assistenziale spettantele nel periodo gennaio – aprile 2014, non va tenuto conto del premio effettivo dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, bensì del premio ordinario per il singolo assicuratore, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. g Laps; consid. 2.10.; 2.11.).
Inoltre, ritenuto, da un lato che il premio medio di riferimento è definito dagli art. 28 e 29 LCAMal (cfr. consid. 2.10.), dall’altro, che la modifica del novembre 2013 di tali disposti di legge è stata respinta in votazione popolare del 18 maggio 2014 (cfr. consid. 2.11.), per il 2014, come visto, sono applicabili gli art. 28 e 29 LCAMal in vigore dal 1° gennaio 2012 secondo cui il premio medio di riferimento è determinato tenendo conto solo del modello assicurativo standard (libera scelta del fornitore di prestazioni), con franchigia ordinaria di 300 franchi l’anno e rischio d’infortunio incluso (cfr. consid. 2.11.).
Al riguardo questa Corte rileva che, di conseguenza, è priva di fondamento la censura della ricorrente secondo cui è iniquo che il Decreto esecutivo del 21 maggio 2014 concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 si fondi nuovamente sul premio medio di riferimento contrariamente alla volontà popolare e non sul premio effettivo della cassa malati (cfr. doc. XIII).
In effetti con la votazione popolare del 18 maggio 2014 è stata respinta la modifica degli art. 28 e 29 LCAMal che riguardava un cambiamento nelle basi di calcolo per determinare il premio medio di riferimento che era comunque già stato introdotto nel gennaio 2012 (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).
Il concetto di premio medio di riferimento di cui alla LCAMal e all’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps resta valido.
Il decreto esecutivo del 21 maggio 2014 non annulla l’esito della votazione del 18 maggio 2014, visto che lo stesso è stato elaborato in applicazione degli art. 28 e 29 in vigore dal gennaio 2012 rimasti validi a seguito della mancata accettazione a livello della maggioranza del popolo modifiche degli art. 28 e 29 LCAMal del novembre 2013.
Per il 2014 il premio ordinario (cfr. consid. 2.10.) per la __________ da considerare giusta gli art. 8 cpv. 1 lett. g Laps e 4 Reg.Laps è pari a fr. 5'508.-- (premio ordinario ponderato concernente la __________ per la categoria adulti, franchigia fr. 300.--, con rischio di infortunio, tenendo conto di un premio per la Regione 1 di fr. 464.50 mensili, pari a fr. 5'574.-- annui e per la Regione 2 di fr. 432 al mese, pari a fr. 5’184 annui e del relativo numero di assicurati: 8836 per la Regione 1 e 1810 per la regione 2; cfr. www.priminfo.ch).
L’ammontare di fr. 5'508.-- è superiore al premio medio di riferimento per il 2014 di fr. 4.965.-- (cfr. art. 1 Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal per l’anno 2014 del 21 maggio 2014 in vigore retroattivamente dal 1° gennaio 2014; consid. 2.11.).
Pertanto ai fini del calcolo della prestazione assistenziale va tenuto conto del premio medio di riferimento per il 2014 di fr. 4’965.--, come del resto riconosciuto dall’USSI nello scritto del 16 giugno 2014 (cfr. doc. XI).
Di conseguenza nel calcolo relativo alla prestazione assistenziale spettante alla ricorrente dal gennaio all’aprile 2014 va computata, quale premio complessivo dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie, la somma di fr. 4’965.--, pari a 413.75 al mese e non l’importo di fr. 4'761.-- conteggiato nel calcolo allegato alla decisione del 2 gennaio 2014 sulla base del Decreto esecutivo provvisorio del 26 novembre 2013 la cui validità dal 1° gennaio 2012 è venuta meno retroattivamente a tale data a seguito dell’esito della votazione del 18 maggio 2014 (cfr. doc. A2; consid. 2.11.).
2.13. Dalla decisione del 2 gennaio 2014 relativa alle prestazioni assistenziali da gennaio ad aprile 2014, come pure dalla decisione su reclamo del 24 marzo 2014 risulta essere stato computato, a titolo di sussidio della cassa malati (RIPAM), l’importo di fr. 277.-- mensili (cfr. doc. A2; A4).
Nello scritto del 16 giugno 2014 inviato al TCA l’amministrazione ha, poi, indicato che il sussidio della cassa malati aggiornato per il 2014 a seguito dell’esito della votazione cantonale del 18 maggio 2014 che ha respinto le modifiche degli art. 28 e 29 LCAMal del novembre 2013 è pari a fr. 289.-- (cfr. doc. XI).
Tuttavia nelle tabelle di calcolo allegate alla decisione del 3 luglio 2014 relativa alle prestazioni assistenziali di luglio e agosto 2014, rispettivamente alla decisione del 29 agosto 2014 concernente l’assistenza sociale da settembre a dicembre 2014 è stato ancora tenuto conto di un sussidio di fr. 277.-- al mese (cfr. doc. D2; E2).
In simili condizioni, gli atti vanno rinviati all’USSI perché, dopo aver appurato a quanto ammonti effettivamente il sussidio RIPAM per il 2014, effettui un nuovo calcolo della prestazione assistenziale spettante all’insorgente da gennaio ad aprile 2014, tenendo conto a titolo di premio dell’assicurazione obbligatoria per le malattie della somma di fr. 4’965.--, pari a 413.75 al mese (cfr. consid. 2.1.2.).
Nel caso in cui il sussidio della cassa malati corrisponda per il 2014 a fr. 289.--, come indicato dall’amministrazione nello scritto del 16 giugno 2014, la prestazione mensile ammonterà per il periodo gennaio – aprile 2014 a fr. 2'302.-- al mese [cfr. doc. XI; spesa computabile Las mensile fr. 1'513.75 (pigione fr. 13'200 + premio LAMal fr. 4'965: 12 mesi) + fabbisogno di base Las fr. 1'077 – sussidio cassa malati fr. 289; per le regole per l’arrotondamento cfr. DTF 130 V 121].
Qualora, invece, il sussidio sia pari a fr. 277.--, la prestazione assistenziale mensile da gennaio ad aprile 2014 sarà pari a
fr. 2'314.-- (spesa computabile Las mensile fr. 1'513.75 + fabbisogno di base Las fr. 1'077– sussidio cassa malati fr. 277).
2.14. Abbondanzialmente, in relazione a quanto obiettato dalla ricorrente in merito al fatto che l’importo della prestazione assistenziale restante a sua disposizione dopo la deduzione della somma pagata direttamente alla cassa malati da parte dell’amministrazione quale premio, dell’ammontare di fr. 45.85 che lei versa alla __________ per le assicurazioni LCA e della pigione sarebbe insufficiente per far fronte a tutte le ulteriori spese mensili (__________, __________, alimenti, bevande, pulizia, abbigliamento, trasporto, svago, cura del corpo, cancelleria, lavanderia, ecc.; cfr. doc. I), il TCA osserva che le spese computabili costituite dalla spesa vincolata e dalla spesa per l’alloggio - oltre che i redditi computabili - sono elencati in modo esaustivo agli art. 22 Las e 6, 8 e 9 Laps (cfr. consid. 2.9.).
Di conseguenza, una volta conteggiate tali voci nel calcolo della prestazione assistenziale, non è possibile computarne altre non previste dalla Las e dalla Laps.
A eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa per l’alloggio, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate si deve, perciò, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento, analogamente a quanto avviene per le PC, con l’ammontare destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. STCA 42.2008.2 del 19 maggio 2008 consid. 2.17.; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 23 N 74, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998).
Nel rispetto del principio della legalità, secondo cui in virtù di un principio fondamentale del diritto, ogni attività amministrativa deve essere riconducibile a una norma legale che ne delinei ampiezza e limiti delle funzioni (principio della legalità: cfr. Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., cifra marg. 368 segg.; STFA del 20 agosto 2003 nella causa X., H 231/02, consid. 5), l’USSI non può, dunque, tenere conto nel calcolo delle prestazioni assistenziali ordinarie di altre spese specifiche non rientranti nella lista esaustiva delle spese vincolate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo impugnata è annullata.
§ L’incarto è rinviato all’USSI per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito ai consid. 2.12. e 2.13., l’importo della prestazione assistenziale mensile spettante alla ricorrente da gennaio ad aprile 2014.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti