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Raccomandata |
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Incarto
n.
rs |
Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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composto dei giudici: |
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici |
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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sull’istanza del 2 luglio 2015 di
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RI 1
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contro |
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chiedente la revisione e la riconsiderazione della decisione del 30 novembre 2009, della decisione dell’11 agosto 2010, di due decisioni del 22 agosto 2011 e della decisione del 23 settembre 2011 emanate da
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI), il 30 novembre 2009, ha emanato nei confronti di RI 1 una decisione con la quale gli ha accordato una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'460.-- per il mese di dicembre 2009 (cfr. doc. 549).
Le prestazioni assistenziali ordinarie sono state riconosciute all’interessato anche per i seguenti mesi da gennaio a giugno 2010 (cfr. doc. 501; 514; 522; 531; 541).
Il rinnovo della prestazione in questione scadente il 30 giugno 2010 è stato chiesto il 6 agosto 2010 (cfr. doc. A8= 497).
Con decisione dell’11 agosto 2010 a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'534.-- mensili per i mesi di settembre e ottobre 2010 (cfr. doc. A6=493).
L’interessato ha continuato a percepire l’assistenza sociale nel periodo novembre 2010 – marzo 2011 (cfr. doc. 483; 468)
A seguito della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali scadenti il 31 marzo 2011 formulata il 18 agosto 2011 (cfr. doc. A4=405) a RI 1, con decisione del 22 agosto 2011, è stata nuovamente accordata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1'552.-- per il mese di settembre 2011 (cfr. doc. A3=401).
Con ulteriore decisione del 22 agosto 2011 gli è pure stata riconosciuta una prestazione speciale di fr. 121.35 a titolo di contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011 (cfr. doc. A2=199).
Con decisione del 23 settembre 2011 a RI 1 è poi stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria sempre di fr. 1'552.-- mensili per i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. A1=383), in seguito rinnovata per i mesi da dicembre 2011 ad aprile 2012 (cfr. doc. 357; 344; 310).
Il provvedimento del 23 settembre 2011 prevede, inoltre, che dalla prestazione ordinaria di fr. 1'552.-- per il mese di ottobre 2011 sono stati dedotti fr. 60.65 quali recupero contributi AVS arretrati. Lo stesso importo è stato decurtato dalla prestazione ordinaria di fr. 1'552.-- relativa al mese di novembre 2011 (cfr. doc. A1=383).
Il 3 aprile 2012 l’USSI ha deciso di accordare all’interessato prestazioni assistenziali ordinarie di fr. 1'552.-- mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre 2011 (cfr. doc. 301; 302).
Per i mesi di maggio e giugno 2012 a RI 1 è stata assegnata una prestazione assistenziale di fr. 425.-- al mese a seguito del computo di una rendita AI (cfr. doc. 293; 292).
1.2. Con istanza del 2 luglio 2015 RI 1 ha chiesto al TCA di procedere alla revisione e alla riconsiderazione delle decisioni seguenti:
- decisione del 30 novembre 2009 concernente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di dicembre 2009 (cfr. doc. 549);
- decisione dell’11 agosto 2010 relativa a una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di settembre e ottobre 2010 (cfr. doc. A6=493);
- decisione del 22 agosto 2011 riguardante la prestazione assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2011 (cfr. doc. A3=401);
- decisione del 22 agosto 2011 relativa alla prestazione assistenziale speciale per i contributi minimi AVS per il mese di agosto 2011 (cfr. doc. A2=199);
- decisione del 23 settembre 2011 relativa alla prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di ottobre e novembre 2011 (cfr. doc. A1=383).
L’istante ha precisato che per mezzo della revisione e della riconsiderazione dei provvedimenti menzionati postula:
" (…) il versamento delle seguenti PA ordinarie poiché non avevo l’indipendenza economica:
1. Da aprile a giugno 2011 (luglio/agosto/settembre mi furono versati in aprile 2012 con la decisione No 221-12.0888.Is del 3.4.2012);
2. Da luglio ad agosto 2010;
3. Da luglio a novembre 2009;
3. Oppure da giugno 2009 a novembre 2009. Motivo: a volte la prestazione decorre lo stesso mese della richiesta (v. domanda del 4.1.2010 e decisione USSI del 11.1.2010 N. 221.10.00081fr accoglimento della prestazione di diritto con il mese di gennaio 2010).
3. Oppure da settembre 2007 a novembre 2009. Motivo: i miei redditi (senza reddito/senza conto bancario e/o postale) in quel periodo non mi consentivano di essere economicamente indipendente e, per Legge scatta il diritto alla prestazione.
Chiedo il versamento delle seguenti prestazioni speciali:
1. Dal 1.7.2010 al 30.9.2010 e, dal 1.4.2011 al 31.8.2011
E la conferma del pagamento effettuato dal 1.9.2011 al 31.12.2011:
2. Siccome il 30.12.2011 la curatrice pagò il IV trimestre 2011. In questo caso l’IAS ha ricevuto due pagamenti oppure l’USSI si è dimenticato di pagare come da decisione N° 221-11.002011fr del 22.8.2011.”
RI 1 ha motivato la propria istanza di revisione e riconsiderazione, segnatamente, come segue:
" (…)
La richiesta è stata depositata allo sportello Laps con il 22.6.2009 dalla curatrice amministrativa (dopo due mesi dall’udienza presso CTR1 di aprile 2009).
La richiesta del 22.6.2009 completa di calcolo (UR/reddito residuale) e di firma è stata fermata allo sportello Laps oppure dal SCPS cinque mesi fino a novembre 2009, per poi inviarla all’USSI.
Per rilasciare questo documento, la CTR1 si è annunciata al Comune di domicilio in giugno 2009.
L’articolo 7 del Regolamento Laps recita che per il calcolo della decorrenza delle prestazioni fa stato la data in cui il richiedente si annuncia al Comune di domicilio per la domanda di prestazioni (non fa stato l’inoltro della domanda).
Da settembre 2007 a marzo 2009 più volte la mia famiglia si era annunciata all’Ufficio sociale del Comune di domicilio. Per conto mio, il sottoscritto aveva conferito a loro tale facoltà (poteva essere rappresentato da una persona di fiducia). Prima, a __________ e poi a __________. Però i Comuni hanno eluso e non preso atto. Proprio perché non poteva andare avanti economicamente e per Legge non era tenuta a obblighi assistenziali.
Dal Comune di domicilio e rispettivamente dall’USSI non è stato considerato l’articolo 8 cpv. 1/3 LPGA. C’è stata inconsiderazione/impreparazione sul fatto che spesso chi ha problemi psichici fanno fatica a valutare correttamente le proprie capacità e il proprio rendimento, a formulare domande o a chiedere aiuto presentando disturbi emotivi e difficoltà nelle relazioni interpersonali. Giacché la prestazione è stata fatta partire da dicembre 2009 adducendo alla non collaborazione del sottoscritto, con rinnovi mensili e con interruzioni nel 2010/2011, non è stato neppure considerata la presenza di un disturbo che se si protrae per molto tempo (come nel mio caso) o se si ripresenta continuamente, si parla di disabilità psichica.
Il bilancio familiare era già precario in aprile 2009 udienza CTR1. Giacché era da un anno e 8 mesi che la mia famiglia doveva pagare anche l’alloggio intero/differenza sussidio CM/contributi AVS/etc. (bisogni primari del sottoscritto), il bilancio familiare è peggiorato con le spese provocate dalla partenza dal Comune di residenza /trasloco iniziato dopo la metà di settembre 2008 “necessario poiché mia madre per motivi di salute come da certificarti medici del 7.9.2007 e del 29.7.2008 non poteva più assolutamente fare la custode” e con il deposito garanzia locazione (che l’USSI ha ricusato il pagamento). Invece per il trasloco è stato versato solo Fr. 1'200 dopo mesi dall’evento e dalla richiesta (333.- dicembre 2008 + 867.- aprile 2009). La mia famiglia scelse un appartamento sussidiato, poiché sono a favore degli inquilini socialmente svantaggiati.
Il nuovo contratto di locazione con effetto 1.10.2008 è stato preparato e inviato il 27.8.2008 dall’Amministrazione Cassa Pensioni __________ (spese per l’alloggio che ritornano allo Stato).
Non appena ricevuto, è stato firmato dalla mia famiglia e trasmesso subito all’USSI con le indicazioni sul contratto, della spesa alloggio e la relativa richiesta del deposito garanzia locazione (nell’appartamento precedente non era stato versato nessun importo) prima del trasloco. Il deposito di garanzia era indispensabile per accedere all’appartamento (prima del trasloco). Secondo le direttive COSAS la presa a carico del deposito di garanzia per l’affitto è pagabile prima del trasloco dagli organi del sostegno sociale (partenza dal Comune).
Con un ulteriore slittamento di cinque mesi si è portato a rendere insostenibile il già precario bilancio familiare.
La mia famiglia è stata costretta (non per Legge) per 2 anni e 4 mesi (da settembre 2007 a dicembre 2009) a prendersi carico sia della mia copertura dei bisogni primari e sia del forfait di mantenimento.
Per evitare lo sfratto dell’appartamento e precetti esecutivi (appartamento, cassa malati, etc.). Per fare ciò i miei familiari hanno dovuto usare il loro forfait mensile di mantenimento e i loro bisogni primari. Ed hanno rinunciato a una vita sociale dignitosa (diritto mancato e danno). Niente diritto a vacanza e riposo. Una vacanza può essere benefica soprattutto laddove le ansie mettono a dura prova i legami affettivi di una famiglia disagiata (COSAS).
L’assistenza era indispensabile già da settembre 2007 oltre da aprile/giugno 2009. Pertanto l’autorità competente per Legge non poteva assolutamente ricusare di versare le PA strettamente indispensabili, non poteva non entrare in materia e non poteva prendersi mesi/anni per accogliere la richiesta di aiuto/di sostegno (art. 23 cpv. 1 Las).
L’autorità competente non ha mai emesso decisioni di rifiuto o di non entrata in materia:
- Con decisione del 30.11.2009 la PA è partita da dicembre 2009 (nessuna motivazione per i mesi precedenti chiesti ma elusi);
- Con decisione del 11.8.2010 (domanda presentata il 5.8.2010 con effetto 1.7.2010) la PA è partita da settembre 2010, nessuna spiegazione e valutazione per i due mesi precedenti chiesti ma elusi;
- Con decisione del 22.8.2011 (domanda presentata il 18.8.2011 con effetto 1.4.2011) la PA è partita da settembre 2011, nessuna entrata in merito per i cinque mesi precedenti chiesti ma elusi (che va in contraddizione con la lettera USSI del 18.7.2011).
L’autorità competente non provvedeva a dedurre dalla prestazione ordinaria il premio assicurativo malattia LAMal (come da direttive del 28.7.2009 e secondo l’art. 25 della legge sull’assistenza).
Così nei diversi mesi in cui le PA ordinarie non sono state versate, la curatrice pagava il premio CM, i trattamenti medici/SPS e i contributi minimi AVS fino a quando il conto fu prosciugato.
Non sono a conoscenza se tutti i trattamenti eseguiti presso il SPS di __________ sono stati rimborsati/riconosciuti come prestazioni speciali, secondo l’art. 20 Las.
Come per i premi cassa malati anche per le spese della salute, gli organi del sostegno sociale hanno fornito altre direttive alla curatrice. Direttive che possono indurre a sbagliare e a dimenticare a discapito dell’utente.
Il sottoscritto non ha mai rinunciato in forma scritta alle prestazioni previste dalla Legge.
Inoltre la rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi di altre persone (art. 20 Laps).
Pertanto l’Autorità competente non versando al sottoscritto le PA per i mesi in oggetto chiesti, ha rinunciato lei stessa “non in forma scritta” pregiudicando gli interessi di altre persone (che fanno parte della stessa economia familiare).
Paradossalmente l’USSI rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie in materia di assistenza e a stare in giudizio contro i parenti tenuti a obblighi assistenziali.
I certificati medici non sono documenti/informazioni necessari all’accertamento dell’unità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione. Eppure le due autorità competenti (USSI/Comune di domicilio) hanno fornito verbalmente direttive diverse alla curatrice amministrativa. Per loro la prestazione di sostegno sociale era subordinata all’invio dei certificati medici. Infatti, l’USSI ha solo inviato la copia per conoscenza della sua lettera 18.7.2011 (in risposta alla raccomandata di segnalazione/reclamo 27.6.2011) al Municipio di __________, curatrice __________. Però la situazione è rimasta ferma a sfavore del nucleo familiare fino ad agosto 2011 compreso e, ciò conferma che la curatrice eseguiva le loro direttive.
Pertanto fu negato sia il diritto di presentare le PA in oggetto entro le scadenze e sia l’invio urgente della domanda al 22.6.2009.
L’assistenza sociale è di competenza del Cantone e Comune di domicilio.
Ha riconosciuto che la domanda e i rinnovi sono stati presentati in ritardo e che le decisioni non sono state reclamate, solo per giustificare i mesi non versati.
Non ha però verificato il motivo e posto subito rimedio per tutelare l’utente e famiglia, ma ha lasciato correre. Invece il rappresentante legale seppure operasse come curatrice amministrativa per il sottoscritto, le sue azioni seguivano le direttive degli organi del sostegno sociale essendo sul libro paga dello Stato suo datore di lavoro (i pupilli che non hanno sostanza non pagano i curatori). Pertanto la curatrice non poteva essere indipendente dalle sue azioni/mansioni. Per fare più azioni/mansioni (esempio reclamare le decisioni) un curatore non pagato dal curatelato, deve avere il permesso degli organi del sostegno sociale (USSI/Ufficio del Comune di domicilio). Altrimenti non sarà pagato dallo Stato, quando presenterà il formulario giustificativi prestazioni curatore (dettaglio prestazioni e giustificativi spese).
A causa dell’indigenza avevo diritto alle prestazioni in oggetto.
Però a causa dei certificati medici emessi in ritardo la curatrice non aveva il dovere di presentare i rinnovi entro le scadenze e di reclamare le decisioni incomplete (che non hanno tenuto in considerazione tutti i mesi chiesti). E’ congruente o incongruente ?!
Seppure il contributo minimo AVS non è considerato una prestazione di sostegno sociale e non è sottoposto all’obbligo di rimborso, l’USSI con le ultime due decisioni in oggetto (la IV e la V) il contributo pagato è stato recuperato il mese successivo (motivo: considerato che per il periodo 1.4.2011 – 30.6.2011 non ha percepito prestazioni assistenziali l’importo verrà recuperato con una trattenuta sulla sua prestazione assistenziale di diritto). Lo stesso Ufficio (con la decisione del 11.8.2011 indirizzata all’IAS. Ricevuta dall’IAS l’anno scorso dopo il 13.11.2014) non ha accolto la decisione di condono con la motivazione “il citato è a beneficio di prestazioni di sostegno sociale”. Secondo la legislazione federale (art. 11 LAVS e 3 LAI), l’importo minimo AVS delle persone che vivono in condizioni precarie è a carico della collettività conformemente al diritto cantonale.
Letti i fatti e i motivi in ordine cronologico (la veridicità di quanto scritto è comprovata dagli atti), si può dedurre e riassumere che per i mesi/anni mancanti non è stato applicato l’articolo 1 della Legge sull’assistenza sociale nel rispetto della dignità e dei diritti della persona/sottoscritto (caduto nel bisogno da settembre 2007 a maggio 2012). (…)” (Doc. I)
1.3. Il 19 agosto 2015, dando seguito a una richiesta dell’USSI (cfr. doc. III), il TCA, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie, ha concesso a tale ufficio una proroga del termine per presentare la risposta di causa scadente il 14 settembre 2015 (cfr.doc. IV).
1.4. Con la risposta di causa del 15 settembre 2015 l’USSI ha, in particolare, rilevato:
" (…)
Le decisioni in oggetto sono cresciute in giudicato e l’assistito avanza esplicitamente una richiesta di revisione ex art. 24 Laps. Essa è da sottoporre per competenza all’autorità che ha emesso le decisioni e non al Tribunale.
Per tali motivi il ricorso è irricevibile. (…)” (Doc. V)
1.5. Con scritto del 24 settembre 2015 RI 1 si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr.doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. RI 1, con scritto del 24 settembre 2015, ha censurato il fatto che l’USSI abbia inviato la risposta di causa il 15 settembre 2015 quando gli era stata concessa una proroga del termine scadente il 14 settembre 2015.
Egli ha, inoltre, fatto valere che le ferie giudiziarie varrebbero soltanto per i servizi giuridici (cfr. doc. VII).
Al riguardo va osservato che l’art. 5 della Legge di procedura per le cause davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia:
" 1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.
2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.”
Ai sensi dell’art. 13 Lptca, relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:
" 1Il termine legale non può essere prorogato.
2Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.
3Il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità amministrativa.
4Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”
Inoltre l’art. 11 Lptca, concernente la sospensione dei termini, prevede che:
" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Dai disposti legali appena esposti risulta, da una parte, che, contrariamente a quanto sostenuto da RI 1, è proprio l’autorità amministrativa che ha emanato la decisione contestata a cui viene trasmessa una copia del ricorso (rispettivamente dell’istanza) che deve presentare la risposta di causa (art. 5 cpv. 1 Lptca).
Dall’altra, che il termine per la risposta di causa, che giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato fissa all’autorità amministrativa nella misura di venti giorni (termine d’ordine), può essere prorogato a seguito di un’istanza motivata da parte dell’autorità amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).
Infine emerge che i termini stabiliti dall’autorità, come quello assegnato nella presente evenienza per allestire la risposta di causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 11 Lptca).
In concreto il TCA, con ordinanza del 6 luglio 2015 (cfr. doc. II), ha assegnato all’USSI il termine di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa.
A seguito della richiesta del 17 agosto 2015 del menzionato ufficio (cfr.doc. III), questo Tribunale, il 19 agosto 2015, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie (cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 14 settembre 2015 per presentare la risposta di causa (cfr. doc. IV).
La risposta datata 15 settembre 2015 è pervenuta al TCA il 16 settembre 2015 (cfr. doc. V).
Nel caso di specie, dunque, è vero, come evidenziato dall’interessato, che l’USSI non ha rispettato il termine della proroga concessagli scadente il 14 settembre 2015 (sulla necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1.1.).
Tuttavia nel caso concreto all'amministrazione non era stato assegnato il termine perentorio ai sensi dell'art. 13 cpv. 4 Lptca, bensì era stato unicamente prorogato il termine d’ordine di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca.
Giova, inoltre, osservare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz): l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA 42.2014.1 del 6 novembre 2014 consid. 2.10.).
In una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In quella sentenza la nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che:
" (…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile
(…)."
In simili condizioni il TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è stata, peraltro, intimata a RI 1 il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc. VI e VII).
Nel merito
2.2. L’art. 1 Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) prevede che:
" 1La legge ha lo scopo di armonizzare e coordinare i principi e le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni sociali erogate dal Cantone.
2Essa sostiene l’integrazione sociale.”
Secondo l’art. 2 cpv. 1 Laps sono prestazioni sociali ai sensi della Laps tra l’altro le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale.
L’art. 2 cpv. 2 Laps enuncia che la Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 definisce in quale misura le disposizioni di cui agli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 vengono applicate alle prestazioni assistenziali.
Ne discende che l’art. 24 Laps, concernente la revisione e la riconsiderazione, è invece applicabile alle prestazioni assistenziali.
Il tenore dell’art. 24 Laps è il seguente:
" 1Le decisioni e le decisioni su reclamo formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se il titolare del diritto o un membro della sua unità di riferimento o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2L’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se, cumulativamente:
a) era manifestamente errata,
b) la rettifica ha una notevole importanza.
3L’organo amministrativo competente può riconsiderare una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”
Dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.5.7. si evince che:
" Il nuovo art. 24 Laps viene ripreso dall’art. 53 LPGA, che tratta della revisione e della riconsiderazione.
Per il nuovo art. 24 cpv. 1 Laps, la revisione deve avvenire d’ufficio se le condizioni previste dalla legge sono adempiute, cioè se l’assicurato o l’organo amministrativo competente scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto della revisione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 1 Laps la revisione ha effetto retroattivo, cioè ex tunc.
La revisione prevista al nuovo art. 24 cpv. 1 Laps non deve essere confusa con l’istituto della revisione periodica o straordinaria, già prevista e secondo differenti condizioni, dall’art. 27 Laps.
L’art. 24 cpv. 2 e 3 Laps tratta invece dell’istituto della riconsiderazione, prevedendo che l’organo amministrativo competente può tornare su una decisione o su una decisione su reclamo formalmente passata in giudicato se essa era manifestamente errata e se la rettifica è di importanza notevole. La riconsiderazione di una decisione o una decisione su reclamo contro la quale è stato inoltrato ricorso è possibile soltanto fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.
Competente a procedere alla revisione è l’organo amministrativo che ha emanato la decisione (o la decisione su reclamo) oggetto di riconsiderazione. A livello procedurale, sono applicabili – per il rinvio di cui all’art. 33 cpv. 3 Laps – le disposizioni della LPGA. Come previsto dal nuovo art. 25 cpv. 2 Laps la riconsiderazione ha effetto a partire dal momento in cui è stata emanata la decisione oggetto di modifica, cioè ex nunc e pro futuro.”
2.3. Come esposto sopra, l’art. 24 Laps riprende il tenore dell’art. 53 LPGA.
L'art. 53 LPGA prevede che:
" Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del TF I 206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
2.4. Per quel che concerne la riconsiderazione di una decisione sulla base dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004; STFA C 349/00 del 12 febbraio 2004; STFA C 19/03 del 17 dicembre 2003; STFA C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova evidenziare che per costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STFA U 17/05 del 27 ottobre 2006; STFA I 206/06 del 13 marzo 2007).
2.5. Ai sensi degli art. 24 Laps e 53 cpv. 1 e 2 LPGA è l’organo amministrativo competente, ossia l’autorità che ha emesso la decisione cresciuta in giudicato di cui si chiede la revisione, rispettivamente la riconsiderazione, che deve avantutto pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.2.-2.4.).
In effetti lo scopo di un’istanza di riconsiderazione e di revisione è indurre l’amministrazione a un ulteriore esame di un provvedimento cresciuto in giudicato (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.2.2.).
In concreto, quindi, a torto RI 1 ha inoltrato l’istanza di revisione e di riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) cresciute in giudicato (cfr. doc. V) direttamente al TCA, invece che all’USSI.
Questa Corte non può, conseguentemente, entrare nel merito dello scritto del 2 luglio 2015 di RI 1.
Il TCA, per quel che concerne la domanda di revisione, può pronunciarsi solo su decisioni su reclamo emanate dall’organo amministrativo competente.
In relazione alla richiesta di riconsiderazione è, per contro, utile ribadire che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. consid. 2.4.).
Inoltre va rilevato che l’Alta Corte, con la sentenza I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50, ha stabilito che la mancata entrata in materia su una domanda di riconsiderazione non è impugnabile mediante opposizione, rispettivamente reclamo.
Nemmeno è possibile entrare nel merito di un conseguente ricorso. Pertanto il rifiuto di entrare in materia di una domanda di riconsiderazione non può fare l’oggetto di un controllo giudiziario (cfr. STF 9C_452/2013 del 10 luglio 2013; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
Gli atti vanno, dunque, trasmessi per ragione di competenza all’USSI (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAmm applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca) che dovrà pronunciarsi in relazione all’istanza di revisione e riconsiderazione delle decisioni del 30 novembre 2009, dell’11 agosto 2010, del 22 agosto 2011(due provvedimenti) e del 23 settembre 2011 (cfr. consid. 1.2.) entro un termine adeguato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza del 2 luglio 2015 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento per competenza.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti