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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2015 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. Questo Tribunale, con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, ha respinto il ricorso interposto da RI 1 (17.10.1968), allora al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie, contro la decisione su reclamo del 30 maggio 2014 - che avvallava la decisione del 7 maggio 2014 - con cui l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) gli aveva negato il sostegno finanziario per svolgere la formazione “Master in __________” presso l’Università __________ che risultava non ancora iniziata.
Con giudizio 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso inoltrato da RI 1 contro la STCA 42.2014.9, in quanto l’impugnativa non adempiva i requisiti formali di motivazione.
L’Alta Corte, in proposito, ha osservato:
" (…)
Che nella fattispecie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali, poiché non spiega in quale misura l'atto impugnato violerebbe i diritti fondamentali o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
che il ricorrente non pretende alcuna applicazione arbitraria del diritto cantonale,
che oltretutto l'elencazione di disposizioni costituzionali, legali o regolamentari asseritamente violate non è sufficiente per motivare l'arbitrio (cfr. DTF 134 V 138 consid. 2.2 pag. 143),
che per il resto il ricorrente non si confronta puntualmente, invocando l'arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le condizioni per finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale,
(…)”
1.2. Con decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 29 ottobre 2014 (cfr. doc. A3), con il quale, rilevata nell’ottobre 2014 l’iscrizione dal 1° ottobre 2013 al Master in __________ presso l’__________, formazione non riconosciuta dall’assistenza sociale,- ha sospeso a far tempo dal 1° novembre 2014 il versamento delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. A1).
1.3. RI 1, patrocinato dallo RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 davanti al TCA, chiedendo, in via preliminare, di concedere l’effetto sospensivo al ricorso e nel merito di ripristinare le prestazioni assistenziali a favore suo e della moglie dal 1° novembre 2014. Il ricorrente ha, inoltre, postulato, l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria completa con il gratuito patrocinio dello RA 1 (cfr. doc. I pag. 12-13).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto di non disporre dei mezzi necessari per provvedere da solo al proprio mantenimento e garantire a lui e alla moglie il minimo esistenziale.
Egli ha osservato che, indipendentemente dalla decisone di finanziare o meno il Master in __________ da lui intrapreso, l’USSI non dispone della facoltà di far dipendere l’erogazione completa delle prestazioni assistenziali dallo svolgimento di questa formazione e di sospendere le stesse con effetto immediato.
Al riguardo il ricorrente ha rilevato che d’altronde la situazione di bisogno in cui si trova non è certo da imputare a una sua colpa, ma unicamente alla difficile situazione congiunturale.
Il medesimo ha poi fatto valere che, contrariamente a quanto asserito nella decisione su reclamo impugnata, con la prima decisione del 7 maggio 2014 non era stato informato che se avesse intrapreso il Master, avrebbero sospeso il versamento delle prestazioni assistenziali e che quindi egli poteva ritenere in buona fede che le prestazioni minime gli sarebbero state garantite in ogni caso, essendogli di fatto stata rifiutata l’assunzione degli ulteriori costi direttamente cagionati dalla formazione (tasse, materiale scolastico, costo di trasporto).
L’insorgente, infine, sostiene che non può essere negato nel caso di specie che il Master in questione migliori le sue possibilità di collocamento. In effetti, da una parte, le statistiche pubblicate dimostrano un buon livello di inserimento professionale con un tasso di occupazione del 90.9% a un anno dalla laurea e un tasso del 95.2% per i laureati a cinque anni. Dall’altro, l’economia del Cantone Ticino si fonda principalmente sul turismo nazionale e internazionale (cfr. doc. I).
1.4. Con risposta del 17 marzo 2015 l’USSI ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.5. Il MLaw __________, dello RA 1, il 26 marzo 2015 ha trasmesso il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con relativa documentazione (cfr. doc. VI).
1.6. Il 7 aprile 2'015 il patrocinatore di RI 1 ha comunicato, in particolare, che quest’ultimo, nei cinque mesi in cui l’assistenza sociale ha interrotto la corresponsione delle prestazioni, ha potuto mantenere se stesso e la moglie, segnatamente grazie al fatto che il locatore dell’appartamento in cui vive gli ha concesso una dilazione del pagamento delle pigioni e alla vendita del proprio autoveicolo a sua madre (cfr. doc. VII; B1-4).
1.7. I doc. VII + B1-4 sono stati inviati per conoscenza all’USSI (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 12; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha sospeso i versamenti delle prestazioni assistenziali a favore del ricorrente dal mese di novembre 2014.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, relativo all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che
" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.”
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.
Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:
" (...)
- Sussidiarietà
Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:
· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili
· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.
· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.
(…)”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.5. E’ utile, inoltre, evidenziare che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dall’assistenza sociale. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.
In particolare nella sentenza 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata, RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, in cui il TCA per la prima volta ha dovuto esaminare la questione concernente l’eventuale assunzione finanziaria da parte dell’assistenza sociale di una seconda formazione, questa Corte ha stabilito che ai fini di quella vertenza, concernente un ricorrente, il quale dopo aver conseguito il Master/Bacellierato in Teologia ha iniziato un Master in diritto comparato delle religioni, non era comunque decisiva la circostanza secondo cui il Master/Baccellierato in Teologia permette l'accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, bensì il fatto che comunque non erano realizzati gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
Infatti l’ulteriore percorso formativo intrapreso dopo aver ottenuto il master in Teologia, svolgendosi su due anni, non era di breve durata e l’insorgente non aveva dimostrato che la specializzazione in diritto comparato delle religioni migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Il ricorrente aveva unicamente indicato delle prospettive di lavoro assai vaghe.
In quella sentenza il TCA ha poi ribadito che se, da una parte, esiste il diritto allo studio, dall’altra, nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Questo Tribunale, in quel caso, ha quindi concluso che a ragione l’USSI aveva negato all’insorgente il diritto a una prestazione assistenziale nonostante dal relativo calcolo risultasse una lacuna di reddito Las, osservando che il ricorrente avrebbe, dapprima, dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa facendo capo alla sua prima formazione conclusa ottenendo il Master in Teologia nell’ambito dell’insegnamento della religione o in altri settori.
In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.
Il TCA ha stabilito, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.
Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.
Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.
In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.
Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.
Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.
Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, destinata alla pubblicazione in RtiD II-2014, questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato, benché dal relativo calcolo risultasse una lacuna di reddito Las.
In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.
Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.
Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
Infine con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che a una persona al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie dall’aprile 2010 ha negato le medesime a far tempo dal mese di ottobre 2014, nonostante dal relativo calcolo risultasse sempre una lacuna di reddito Las, in quanto aveva intrapreso una seconda formazione (Bachelor) che non poteva essere riconosciuta dall’assistenza sociale.
Il TCA ha stabilito che, anche volendo ritenere che effettivamente la sua formazione nel settore della vendita non consentiva al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al proprio mantenimento e pur evidenziando l’impegno e la volontà del medesimo di cercare di migliorare la propria situazione personale e di favorire il suo reinserimento nel mondo del lavoro, il rifiuto di un finanziamento da parte dell’USSI per svolgere il Bachelor doveva comunque essere confermato. Non erano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. Più precisamente l’insorgente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.
Decisiva si è rivelata in ogni caso la circostanza che il Bachelor, svolgendosi su tre anni a tempo pieno, non era evidentemente di breve durata.
2.6. Nell’evenienza concreta, con decisione del 29 ottobre 2014, l’USSI, essendo venuto a sapere nell’ottobre 2014 (cfr. doc. 22), che il ricorrente era scritto al Master __________ presso l’__________ dal 1° ottobre 2013 (cfr. doc. 22), ha interrotto dal mese di novembre 2014 il versamento a suo favore delle prestazioni assistenziali, in quanto si tratta di una formazione non riconosciuta dall’assistenza sociale (cfr. doc. A3).
Tale provvedimento è stato confermato con la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 impugnata davanti al TCA (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
Al riguardo questa Corte evidenzia di essersi già chinata sulla fattispecie, e meglio sul principio del rifiuto dell’USSI - con decisione del 7 maggio 2014 confermata dalla decisione su opposizione del 30 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1.) - di riconoscere e finanziare nel caso dell’insorgente la seconda formazione “Master __________” presso l’__________, emanando l’8 ottobre 2014 la sentenza 42.2014.9.
Con tale giudizio il TCA ha avvallato il modo di procedere dell’amministrazione, negando al ricorrente la copertura finanziaria da parte dell’assistenza sociale della seconda formazione presso l’USI, poiché non risultavano ossequiati i relativi presupposti.
Più specificatamente questo Tribunale, facendo riferimento alla propria giurisprudenza, ha rilevato che, anche volendo ritenere, per ipotesi, che effettivamente la sua formazione e le sue esperienze lavorative a livello internazionale nel settore commerciale non consentivano al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente al proprio mantenimento, il rifiuto di finanziare il proposto Master doveva comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.
In particolare, in primo luogo, il Master __________, svolgendosi a tempo pieno su 4 semestri, ossia di regola su 2 anni, non risultava evidentemente di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.
In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che tale Master migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro. Egli non aveva segnatamente elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione (cfr. consid. 1.1.).
Inoltre va ribadito che il ricorso interposto dall’insorgente contro la STCA 42.2014.9 è stato giudicato inammissibile dal Tribunale federale, il quale ha puntualizzato che “…il ricorrente non si confronta puntualmente, invocando l'arbitrio, con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato, dopo aver illustrato in maniera diffusa la propria giurisprudenza, come non fossero date per il ricorrente le condizioni per finanziare una seconda formazione o una riqualifica professionale” (cfr. consid. 1.2.).
2.7. A seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi dell’art. 24 Lptca.
Una vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.).
Questa Corte, pertanto, in virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata, non può nuovamente chinarsi sulla questione di sapere se il Master __________ può o meno essere finanziato dall’assistenza sociale.
A tale questione il TCA ha già risposto con giudizio 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014, negando che nel caso del ricorrente il Master __________ possa essere riconosciuto dall’USSI.
Il ricorrente, del resto, non ha fatto valere alcun elemento atto a giustificare un esame dei presupposti della revisione della sentenza di questo Tribunale.
In simili condizioni la censura ricorsuale secondo cui il Master migliorerebbe l’idoneità al collocamento dell’insorgente non va esaminata, riguardando un aspetto già deciso con sentenza 42.2014.9.
Secondo questo Tribunale il mancato adempimento delle condizioni relative all’assunzione finanziaria di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale comporta il rifiuto non solo della copertura dei costi diretti legati allo studio specifico (tasse di iscrizione, tasse relative agli esami, materiale scolastico, ecc.), ma pure di qualsiasi prestazione assistenziale come risulta dalla giurisprudenza cantonale esposta al consid. 2.5.
In caso contrario, infatti, l’assistenza sociale andrebbe comunque a finanziare indirettamente una seconda formazione che invece in un determinato caso di specie non va riconosciuta.
In una sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 questa Corte ha così respinto il ricorso di una persona al beneficio di prestazioni assistenziali ordinarie dall’aprile 2010 alla quale l’USSI aveva negato le medesime dal mese di ottobre 2014 - nonostante dal relativo calcolo risultasse sempre una lacuna di reddito Las -, in quanto aveva intrapreso una seconda formazione (Bachelor di tre anni) che non poteva essere riconosciuta dall’assistenza sociale, non essendo di breve durata (cfr. consid. 2.6.).
A ragione, pertanto, l’USSI, dopo aver preso conoscenza nell’ottobre 2014 dell’iscrizione al Master __________ presso l’__________ dall’ottobre 2013 (durante la precedente procedura che ha condotto all’emanazione della STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 non era dato sapere che il ricorrente era già iscritto all’__________ cfr. STCA 42.2014.9 consid. 2.9.), ha negato all’insorgente le prestazioni assistenziali dal mese di novembre 2014.
Quanto sollevato dal ricorrente in relazione al fatto che l’USSI non l’avrebbe informato che, se avesse intrapreso il Master, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni assistenziali ordinarie e alla circostanza che quindi egli poteva ritenere in buona fede che le prestazioni minime gli sarebbero state in ogni caso garantite (cfr. doc. I) non gli è, infine, di alcun ausilio.
In effetti con decisione del 29 ottobre 2014, avvallata poi dalla decisione su reclamo del 29 gennaio 2015, l’amministrazione ha negato il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale a fare tempo unicamente dal mese di novembre 2014, ovvero pro futuro (ex nunc).
Ne discende che la decisione su reclamo del 29 gennaio 2015 deve essere confermata.
2.8. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 13).
In primo luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
In secondo luogo, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce della Las e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in particolare del fatto che il TCA si sia già pronunciato con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 in merito al principio di negare all’insorgente il finanziamento del Master __________, emerge in modo indubbio che il ricorrente dal novembre 2014 non aveva diritto a prestazioni assistenziali, in quanto seguiva una formazione presso l’__________ che non è riconosciuta dall’USSI.
Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.
Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti