Raccomandata |
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Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2015 di
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RI 1
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contro |
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la “decisione” del 9 settembre 2015 emanata da |
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Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale |
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ritenuto, in fatto
1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI), il 4 marzo 2015, ha restituito a RI 1 una nota d’onorario del 9 gennaio 2015 relativa a cure dentistiche a cui si è sottoposto, in quanto non era stata preventivamente autorizzata dall’amministrazione tramite l’invio di un preventivo. L’amministrazione ha precisato che la fattura restava, dunque, a suo carico (cfr. doc. D).
1.2. Il 1° settembre 2015 RI 1 ha comunicato all’USSI che il dentista Dr. __________ era impossibilitato ad allestire un preventivo, poiché si trattava di urgenze e l’estrazione di un dente ha sempre un margine di imprevedibilità.
Egli ha in ogni caso allegato un riassunto stilato dal Dr. __________ concernente le prestazioni eseguite negli anni scorsi in relazione all’estrazione di tre denti, ritenuta indispensabile per la sua salute (cfr. doc. C).
1.3. L’USSI, con scritto del 9 settembre 2015, ha indicato a RI 1 che, siccome dal 1° agosto 2015 è al beneficio della rendita AVS, rispettivamente delle prestazioni complementari, non può più usufruire dell’assistenza sociale.
L’amministrazione ha, di conseguenza, comunicato di non poter entrare nel merito della sua richiesta concernente i costi dentistici (cfr. doc. A).
1.4. Il 23 ottobre 2015 RI 1 ha inviato al Consiglio di Stato il seguente scritto:
" mi permetto di ricorrere contro la decisione dell’Ufficio del sostegno sociale del 9 settembre 2015 riguardante il mancato rimborso delle prestazioni del mio dentista Dr. __________ negli anni 2013-2014.
Sono al beneficio dell’AVS solo dal 1 agosto 2015 e gli interventi risalgono a un periodo precedente e quindi l’AVS non risponde per queste prestazioni. Per questo motivo chiedo di rivedere la decisione del 9 settembre 2015, presa dall’Ufficio del sostegno sociale.
Allego il riassunto delle prestazioni fatte dal Dr. __________ negli anni 2013-2014 e la corrispondenza intercorsa con l’Ufficio del sostegno sociale riguardante la fattispecie.
(…)” (Doc. I)
1.5. Il Consiglio di Sato, il 30 ottobre 2015, ha trasmesso lo scritto del 23 ottobre 2015 di RI 1 al TCA per competenza (cfr. doc. III), allegando il seguente scritto redatto il 28 ottobre 2015 dall’USSI all’attenzione del Consiglio di Stato:
" (…)
Contro le decisioni dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) e per tale motivo il ricorso in oggetto non è di competenza del Consiglio di Stato.
In secondo luogo la comunicazione impugnata non è una decisione.
Il ricorso già per tali motivi è da ritenere irricevibile. Segnaliamo che il nostro ufficio provvederà a emettere una propria decisione formale con i mezzi di diritto relativamente alle pretese e contestazioni del sig. RI 1 una volta verificata l’eventuale urgenza dell’intervento.” (Doc. II)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. I provvedimenti assistenziali consistono, fra l’altro, in prestazioni assistenziali propriamente dette, e meglio in prestazioni assistenziali ordinarie e speciali (cfr. art. 11, 17 cpv. 2 Las).
Ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. b Las le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio le spese dentarie.
L’art. 65 cpv. 1 Las prevede che
" Contro la decisione concernente l’erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritti di cui all’art. 33 Laps.
Giusta l’art. 33 Laps:
" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.
2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.
3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA).”
2.3. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa alcuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF C 138/06 del 21 maggio 2007; STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
2.4. Nella presente evenienza il TCA constata che l’USSI nei confronti di RI 1 non ha emesso alcuna decisione formale fondata sull'art. 20 cpv. 1 lett. b Las.
Da questo punto di vista il ricorso dovrebbe effettivamente essere dichiarato irricevibile (cfr. consid. 2.3.).
Giova, tuttavia, evidenziare che una decisione amministrativa non va intesa nel senso letterale, ma in quello corrispondente al suo vero significato giuridico (cfr. STF 9C_774/2010, 9C_441/2011 del 16 agosto 2011 consid. 2.2.; DTF 120 V 497; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 49 n. 3).
Una decisione per essere tale non necessita né dell'indicazione che si tratta di una decisione né dell'indicazione dei mezzi di diritto, nella misura in cui, tuttavia, la persona toccata si rende conto della misura presa.
La giurisprudenza e la dottrina hanno poi precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. DTF 122 V 189 consid. 1, DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a).
Al riguardo cfr. STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012.
2.5. Per quanto attiene al caso concreto, questa Corte rileva che l’USSI, il 9 settembre 2015, ha inviato all’interessato uno scritto del seguente tenore:
" facciamo riferimento alla sua lettera del 1 settembre 2015 con la quale contesta la nostra comunicazione del 4 marzo 2015.
Dal 1 agosto 2015 è al beneficio della rendita AVS rispettivamente della prestazione complementare e di conseguenza non è più al beneficio di nostre prestazioni.
In considerazione di quanto sopra le comunichiamo che non possiamo più entrare nel merito della sua richiesta.” (Doc. A)
L’amministrazione ha, quindi, redatto lo scritto del 9 settembre 2015 a seguito della lettera del 1° settembre 2015 di RI 1 in risposta alla comunicazione del 4 marzo 2015 con cui l’USSI gli aveva ritornato la nota d’onorario del 9 gennaio 2015 del dentista Dr. __________ non essendo stata preventivamente autorizzata da tale Ufficio, precisando che la fattura restava a suo carico (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. C; D).
Il 1° settembre 2015 RI 1, da un lato, ha indicato che il dentista Dr. __________ era impossibilitato ad allestire un preventivo trattandosi di urgenze. Dall’altro, ha annesso un riassunto stilato dal Dr. __________ concernente le prestazioni eseguite negli anni 2013 e 2014 in relazione all’estrazione di tre denti, ritenuta indispensabile per la sua salute (cfr. consid. 1.2.; doc. C; B).
Con lo scritto del 9 settembre 2015 l’USSI si è dichiarato impossibilitato ad entrare nel merito della richiesta di RI 1 di assegnargli una prestazione assistenziale speciale per far fronte alle spese relative alle cure dentistiche degli anni 2013 e 2014, negandogli così di fatto quanto postulato.
Ora, a mente del TCA, questa comunicazione deve essere considerata una vera e propria decisione
In effetti con la medesima è stata regolata una situazione concreta e individuale, ossia l’USSI si è rifiutato di entrare nel merito della domanda di RI 1 volta al riconoscimento di una prestazione assistenziale speciale per far fronte alle spese dentistiche (cfr. al riguardo: STCA 38.2011.37 del 16 febbraio 2012; STCA 38.2011.15 del 25 maggio 2011; STCA 42.2010.37 del 18 novembre 2010; STCA 42.2009.22 del 14 gennaio 2010; STCA 33.2007.6 del 26 novembre 2007; STCA 30.2002.249 del 18 agosto 2003; STCA 30.2002.16 del 18 ottobre 2002).
L'USSI è comunque invitato in futuro, in simili casi, ad emettere una decisione formale munita dei rimedi di diritto.
2.6. Questo Tribunale non può comunque entrare nel merito dello scritto di RI 1 del 23 ottobre 2015, trasmesso a ragione (cfr. consid. 2.2.) per competenza dal Consiglio di Stato al TCA (cfr. doc. III), in quanto quest’ultimo può pronunciarsi solo sulle decisioni su reclamo emanate dall'organo amministrativo competente (cfr. consid. 2.2.; art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 2 Laps; per dei casi analoghi cfr. 38.2011.15 del 25 maggio 2011; 42.2010.37 del 18 novembre 2010; 42.2009.14 del 26 agosto 2009).
Tale scritto deve, invece, essere considerato un reclamo alla decisione dell’USSI del 9 settembre 2015.
In proposito è utile rilevare che il termine per contestare una decisione informale non è limitato a 30 giorni come nel caso delle decisioni formali (cfr. consid. 2.2.; art. 33 cpv. 1 e 2 Laps). L’interessato deve piuttosto manifestare il proprio dissenso con la soluzione adottata dall’amministrazione entro un congruo termine d’esame e di riflessione. La nostra Massima Istanza, con la sentenza C 7/02 del 14 luglio 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 1 pag. 1, ha stabilito che tale termine corrisponde a 90 giorni (cfr. STF 8C_789/2014 del 7 settembre 2015 consid. 2.2.; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003).
Un ricorso potrà essere eventualmente inoltrato contro la decisione su reclamo che emetterà l’USSI.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi all'amministrazione per esaminare il reclamo di RI 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il “ricorso” del 23 ottobre 2015 è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento affinché decida sul reclamo di RI 1 contro la decisione del 9 settembre 2015.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti