Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2015.3

 

rs

Lugano

31 agosto 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2015 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 9 febbraio 2015 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 9 febbraio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato tre precedenti decisioni del 12 dicembre 2014 (cfr. doc. 10; 12; 14; 16; 18; 20), con cui a RI 1 è stata concessa una prestazione assistenziale di fr. 1'474.- per il mese di ottobre 2014, di fr. 1’443.-- per il mese di novembre 2014 e di fr. 1’476.-- per il mese di dicembre 2014 (cfr. doc. A1).

 

 

                                         L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato che:

 

" (…)

In concreto il reclamante ha una parte di proprietà immobiliare per un valore di CHF 50'321.- vale a dire la sua parte (1/4) della proprietà fondiaria fondo N. __________ RFD __________ di CHF 201'286 di proprietà della CE di quattro persone. Non risulta da alcun documento ufficiale che abbia una parte della proprietà diversa da ¼. L’importo considerato nella decisione è dedotto dall’estratto del RFD e dai valori ufficiali di stima per il fondo RFD ed è corretto.

Si osserva che per l’assistenza, la sostanza vale come reddito. Il valore della proprietà fondiaria è quindi pure da computare secondo la legge.

Come già esposto, è possibile ottenere il sostegno sociale previsto dal nostro ordinamento giuridico unicamente dopo aver fatto uso delle proprie risorse economiche (principio di sussidiarietà dell’intervento). In tal senso il reclamante che dispone di una sostanza immobiliare deve utilizzarla e quindi procedere alla sua liquidazione.

Secondo la Las il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti: la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile (art. 22 lett. a n. 2 Las).

Correttamente nel caso concreto è pure stato considerato (a riduzione del valore) il debito ipotecario (1/4) per CHF 35'000.-.

Nel caso in esame risulta che l’assistito è divenuto proprietario nel 2010, ma non ha informato di tale proprietà l’assistenza. Egli avrebbe per contro dovuto fornire tale informazione e provvedere da tempo alla liquidazione del bene che ha inoltre un valore locativo. Anche in tal senso risulta giustificato considerare il valore dell’immobile come considerato nella decisone.

(…)” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo del 9 febbraio 2015 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato il computo della sostanza immobiliare nel calcolo della prestazione assistenziale spettantegli.

                                         Al riguardo egli ha fatto valere, in buona sostanza, che il bene immobile che ha ereditato da suo fratello, __________, deceduto nel maggio 2010, da una parte, è gravato da un debito ipotecario importante, dall’altra, allo stato attuale sarebbe difficilmente liquidabile.

                                         L’insorgente ha spiegato che il fondo ereditato appartiene a una comunione ereditaria, composta del medesimo, della cognata e della nipote (moglie e figlie di un altro suo fratello, __________, predeceduto), nonché di sua madre, __________, la quale si trova sotto tutela e da anni ricoverata in un casa anziani a causa dell’Alzheimer. Egli ritiene, pertanto, che l’iter procedurale volto alla divisione della comunione ereditaria, dovendo formalizzare una richiesta all’autorità tutoria, richieda tempi lunghi.

                                         Inoltre il ricorrente ha asserito che in ogni caso la quota di sua spettanza non sarebbe ¼, come considerato dall’USSI, bensì 1/6, motivando come segue:

 

" (…)

Ciò lo si evince confrontando i dati riportati in tempi diversi su due estratti del RFD __________ (vedi allegati) che illustrano la situazione della CE prima della morte di mio fratello __________ (con 2 proprietari: __________ e __________) e dopo la morte di mio fratello Valerio (con 4 proprietari: __________, __________, __________ e il sottoscritto). Essendo __________ marito di __________ e padre di __________, alla sua morte queste hanno ereditato la quota parte di __________ pari alla ½ dell’immobile in toto.

E’ solo alla morte di mio fratello __________, allora proprietario dell’altra ½ dell’immobile, che ho ereditato con __________ e __________ la mia quota parte, pari ad 1/3 della ½ dell’immobile in toto, come del resto risulta dall’allegato Certificato ereditario.

(…)”

 

                                         Infine l’insorgente ha evidenziato che, oltre al debito ipotecario contratto a suo tempo dal fratello __________, risultano delle imposte arretrate a carico di quest’ultimo che sono state saldate in solido da loro eredi, come pure ulteriori debiti (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   Il ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 4 aprile 2015 (cfr. doc. V; B1-4), rilevando, segnatamente, che l’immobile di __________ è gravato da un onere a favore della madre __________, nella forma di un diritto di abitazione vita natural durante.

                                         Egli ha poi precisato che:

 

" (…)

Forse che ritengano secondario il fatto che alla morte di mio fratello __________ la sua quota-parte dell’immobile, allora proprietà di __________ (50%) e di __________ (50%), sia stata ereditata, come prescrive la legge in assenza di testamento, dalla moglie __________ e dalla figlia __________ e non da me? (Vedi l’allegato Certificato ereditario del 26.11.2001).

Forse che ritengano improbabile che alla morte di mio fratello __________ il restante 50% della proprietà immobiliare sia stato suddiviso, come prescrive la legge in assenza di testamento, e cioè: __________ (50%), __________ (25%) ed il sottoscritto RI 1 (25%).

L’USSI aveva ragione nel sostenere che non era corretto che io asserissi di possedere 1/6 dell’immobile. Infatti, sulla base di quanto previsto dalla legge in assenza di testamento e dei Certificati ereditari prodotti, la mia quota parte è pari a 1/8 del bene immobiliare in toto, e cioè il 12,50%!

(…)” (Doc. V)

 

                               1.5.   L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 22 aprile 2015 (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   L’11 maggio 2015 l’insorgente ha comunicato di mantenere in toto le osservazioni già espresse, ribadendo che a suo avviso l’amministrazione ha basato i suoi provvedimenti su valutazioni errate, parziali o incomplete (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. X)

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di di fr. 1'474.- per il mese di ottobre 2014, di fr. 1’443.-- per il mese di novembre 2014 e di fr. 1’476.-- per il mese di dicembre 2014.

 

                                         In particolare nel caso in esame questa Corte deve verificare se a ragione o meno l’amministrazione ha tenuto conto nei conteggi delle prestazioni assistenziali del ricorrente della sua parte di proprietà del Fondo N. __________ RFD __________.

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

 

                               2.5.   L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

 

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

 

a) Reddito computabile:

    1.  vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

    2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

    3.  vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

    4. Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

    1.  non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

    2.  non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

    3.  non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

    4.  le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

 

c) Spesa per l’alloggio

    Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

 

                                         Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

 

                                         L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

 

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

    sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

 

 

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cpv. 1).

 

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

                                     

                                         La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

 

                                         Ai sensi dell'art. 8 Laps:

 

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

    all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

    un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

                                                                               vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i)  ...

j)  … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

 

                                          L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

 

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

 

a) per le unità                             importo riconosciuto dalla legislazione

    di riferimento composte         sulle prestazioni complementari

    da una persona:                     all'AVS/AI per la persona sola

  b) per le unità di                         importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte             sulle prestazioni complementari

      da due persone:                     all'AVS/AI per i coniugi

 

  c) per le unità di                          importo riconosciuto dalla legislazione

      riferimento composte da        sulle prestazioni complementari

      più di due persone:                 all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

                                                   del 20%

(cpv. 1)

 

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

 

                                         L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli.

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                                         Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

 

                                         Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione i limiti di reddito e le altre disposizioni concernenti la determinazione della prestazione complementare annua sono quelli previsti dalla LPC

 

                                         Dai Decreti esecutivi concernenti la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 3 dicembre 2013, rispettivamente del 26 novembre 2014 emerge che le deduzioni applicate per la pigione ammontano al massimo fr. 13’200.– per persona sola e fr. 15’000.– per coniugi.

 

                                         Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

                                         Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

                                         La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

 

                                         Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

                                         Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

 

                               2.6.   RI 1 ha contestato i calcoli relativi alla prestazione assistenziale spettantegli per i mesi da ottobre a dicembre 2014 effettuati dall’USSI.

                                         Più precisamente, l’insorgente ritiene che l’amministrazione abbia, a torto, computato quale sostanza immobiliare la sua quota di proprietà del fondo N. __________ RFD __________, visto che la stessa sarebbe difficilmente liquidabile, in quanto la comunione ereditaria è composta anche di sua madre, __________, sotto tutela (con il nuovo diritto di protezione dell’adulto, in vigore dal 1° gennaio 2013, diventata verosimilmente una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC) e peraltro beneficiaria di un diritto di abitazione vita natural durante su detto fondo.

                                         Egli ha, inoltre, censurato la quota parte di proprietà attribuitagli dall’amministrazione di 1/4, asserendo che la stessa corrisponda a 1/6, poi corretto a 1/8 (cfr. doc. I; V).

 

                                         L’USSI, dal canto suo, ha indicato che, in virtù del principio di sussidiarietà che vige in ambito di assistenza sociale, il ricorrente che dispone di una sostanza immobiliare deve dapprima utilizzare questa, procedendo alla sua liquidazione.

                                         L’amministrazione ha indicato che non risulta da alcun documento ufficiale che l’insorgente abbia una parte diversa da 1/4 e che l’importo considerato nei conteggi di fr. 50'321.- è stato dedotto dall’estratto del RFD e dai valori ufficiali di stima per fondo RFD ed è quindi corretto, come rettamente è stato tenuto conto pure del debito ipotecario nella misura di 1/4, pari a fr. 35'000.- (cfr. doc. A1; III).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano che:

 

" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.

I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.

Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).

Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il rica­vato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.

I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.

Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

 

                                         Per quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare cfr. STCA 42.2009.19 dell’ 8 giugno 2010, massimata in Rtid I-2011 N. 12 pag. 50.

 

                               2.8.   Dalla documentazione agli atti, e meglio da un estratto del Registro fondiario definitivo di __________ del 9 aprile 2003, si evince che, a quel momento, il fondo N. __________ RFD Mendrisio sito in __________ a __________, composto di mq 411 di prato, mq 38 di corte, mq 55 di incolto e mq 97 di abitazione, era di proprietà dei fratelli __________ e __________ e che tale immobile era gravato, dal novembre 1994, da un diritto di abitazione a favore della madre, __________. Inoltre risultavano iscritte quattro cartelle ipotecarie del valore complessivo di fr. 141'000.- (cfr. doc. B3=A3; 9).

 

                                         Il 24 ottobre 2011 è deceduto __________, fratello del ricorrente. Dal certificato ereditario a suo nome del 26 novembre 2001 emerge che, non risultando pubblicazioni di disposizioni a causa di morte, uniche sue eredi sono la moglie __________ e la figlia __________ (cfr. doc. B1).

 

                                         Il fratello __________ è morto il 17/18 maggio 2010. Il Certificato ereditario richiesto dall’insorgente indica, da un lato, che non vi sono disposizioni per causa di morte, dall’altro, che eredi sono la madre __________ e i fratelli RI 1 e __________ e per quest’ultimo predecesso la figlia __________ (cfr. doc. B2=A2).

 

                                         Dall’estratto RFD __________ relativo al fondo N. __________ del 4 marzo 2015 risulta, poi, che lo stesso è ora di proprietà della comunione ereditaria costituita da __________, __________, RI 1 e __________ (cfr. doc. B4; 9), che è sempre iscritto un diritto di abitazione vita natural durante a favore di __________ e che sono ancora iscritte le quattro cartelle ipotecarie del valore complessivo di fr. 141'000.- (cfr. doc. B4=A4).

 

                               2.9.   Ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 quale reddito computabile va considerata la sostanza netta computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.- per una persona sola, fr. 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         L’art. 3 cpv. 2 e 3 Reg.Laps, concernente il reddito computabile di cui all’art. 6 Laps, al quale rinvia l’art. 22 Las, prevede che:

 

" In caso di usufrutto o diritto di abitazione, il reddito della sostanza ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. a) della legge viene imputato all’usufruttuario o al beneficiario del diritto di abitazione. (cpv. 2)

 

La sostanza gravata da usufrutto o diritto di abitazione ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 lett. f) della legge non viene computata. (cpv. 3)”

 

                                         Per quanto attiene al diritto di abitazione, l’art. 776 CC enuncia che:

 

" 1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.

2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.

3 Soggiace alle disposizioni circa l'usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.”

 

                                         Giusta l’art. 746 cpv. 1 CC, relativo all’usufrutto e applicabile al diritto di abitazione in virtù dell’art. 776 cpv. 3 CC, per la costituzione dell’usufrutto, se si tratta di fondi, è necessaria l’iscrizione nel registro fondiario.

                                         Il titolo d’acquisto è un contratto che per i fondi richiede l’atto pubblico (cfr. art. 746 cpv. 2 e 657 CC) o una disposizione a causa di morte. Talvolta il diritto di abitazione può risultare dalla legge, ma non esistono particolari diritti di abitazione legali (cfr. P.-H. Steinauer, Les droits réels, Vol. III, Berna 2012, n. 2504).

 

                                         L’art. 748 cpv. 1 e 2 CC prevede:

 

" 1 L'usufrutto si estingue con la perdita totale della cosa ed inoltre, trattandosi di fondi, con la cancellazione dell'iscrizione, se questa era necessaria a costituirlo.

2 Le altre cause di cessazione, come la decorrenza del termine o la rinuncia o la morte dell'usufruttuario, trattandosi di fondi, non danno al proprietario che l'azione per la cancellazione dal registro.”

 

                                         Il diritto di abitazione è, dunque, un diritto reale limitato, e meglio una servitù personale, che conferisce a un terzo la facoltà di abitare un edificio o una parte di esso. Esso non è cedibile né trasmissibile per successione e soggiace alle disposizioni dell’usufrutto nella misura in cui la legge non dispone diversamente (cfr. art. 776 CC). Le spese di manutenzione ordinarie sono a carico dell’avente diritto (beneficiario del diritto di abitazione), tuttavia nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il proprietario) le spese di manutenzione incombono al proprietario (cfr. art. 778 CC).

                                          Il diritto di abitazione cessa con la morte del beneficiario (cfr. art. 749 cpv. 1 CC). Il medesimo può essere, in ogni caso, estinto tramite la cancellazione dell’iscrizione a Registro fondiario (cfr. art. 748 cpv. 1CC).

 

                                         Al riguardo cfr. pure P.-H. Steinauer, op.cit., n. 2496 segg.

 

                                         Dal profilo fiscale l’art. 40 cpv. 2 LT prevede che:

 

" La sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario.”

 

                                         La Circolare N. 1/2003 “Usufrutto e diritto di abitazione nell’ambito dell’imposta ordinaria” emessa dal Dipartimento delle contribuzioni, riguardo alla costituzione di un usufrutto, enuncia che:

 

" (…)

Secondo gli art. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell’usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale è valevole per la sostanza gravata da un diritto d’abitazione, essendo quest’ultimo dal profilo fiscale assimilabile all’usufrutto.” (www.ti.ch.dfe/dc/basi-legali/circolari/circolari-attuale)

 

                             2.10.   Nella presente evenienza dall’estratto del Registro fondiario del marzo 2015 relativo al fondo N. __________ RFD __________ di proprietà della comunione ereditaria __________ di cui il ricorrente fa parte si evince che è tuttora iscritto un diritto di abitazione vita natural durante a favore della madre, __________ (cfr. consid. 2.8.)

 

                                         Nel considerando precedente è stato indicato, da una parte, che ai sensi dell’art. 3 Reg.Laps in caso di diritto di abitazione il reddito della sostanza è computato al beneficiario di tale diritto, e quindi non al nudo proprietario, e che la sostanza non viene in ogni caso computata, dall’altra, che il diritto di abitazione non è cedibile e si estingue segnatamente con la cancellazione dell’iscrizione al RF.

                                        

                                         Dalle considerazioni appena esposte, risulterebbe, perciò, che al ricorrente, nudo proprietario in comunione ereditaria del Fondo N. __________ __________, non possa essere computato alcunché a titolo di sostanza immobiliare o reddito da sostanza immobiliare connessa al Fondo N. __________ gravato dal diritto di abitazione.

 

                                         La beneficiaria del diritto di abitazione vita natural durante iscritto a RF, __________, risiede da anni in una casa per anziani in quanto affetta da Alzheimer (cfr. doc. I) e non esercita quindi più il suo diritto reale limitato.

 

                                         Occorre dunque esaminare come devono essere trattati la sostanza e il reddito della sostanza in simili condizioni.

 

                                         Il diritto d’abitazione non si estingue semplicemente a seguito del mancato esercizio, ma se è stabilito che il beneficiario non è (definitivamente) più in grado di esercitarlo (ad esempio perché ha dovuto essere trasferito in una casa per anziani), il proprietario può domandare la relativa radiazione dal Registro fondiario secondo gli art. 736 o 976 CC.

                                         E’, tuttavia, pure possibile che il fatto di non esercitare più il diritto di abitazione permetta di dedurre una rinuncia al medesimo per atti concludenti (cfr. P.-H. Steinauer, op. cit., n. 2505a).

 

                                         Per quanto riguarda la sostanza tale questione non merita di ulteriori approfondimenti.

                                         Come verrà meglio spiegato in seguito, infatti, anche considerando che la quota parte della sostanza immobiliare afferente al Fondo N. __________ RFD __________ di spettanza all’insorgente, nudo proprietario, sia computabile nei suoi calcoli dell’assistenza sociale, l’importo da considerare a titolo sostanza computabile come reddito Las ai sensi dell’art. 22 Las risulta nullo (cfr. consid. 2.11.).

 

                             2.11.   Nel caso di specie si è confrontati con una comunione ereditaria sorta a seguito del decesso di __________, fratello del ricorrente (cfr. doc. B2= A2).

 

                                         Fra i coeredi sussiste una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni. Essi, fino alla divisione della comunione, diventano proprietari di tutti i beni della successione, dispongono dei diritti inerenti alla medesima e sono solidalmente responsabili per i debiti della successione (cfr. art. 602 cpv. 1 e 2 CC; 603 cpv. 1 CC).

 

                                         La divisione dell'eredità può essere domandata in ogni tempo da ciascun coerede, in quanto non sia tenuto per contratto o per legge a rimanere in comunione (cfr. art. 604 cpv. 1 CC)

                                         Ad istanza di un erede il giudice può sospendere provvisoriamente la divisione della sostanza o di singoli oggetti ove l'immediata sua esecuzione possa recare un pregiudizio considerevole al valore dell'eredità (cfr. art. 604 cpv. 2 CC).

 

                                         In concreto è vero che, siccome la madre del ricorrente, __________, è sottoposta a una curatela generale (cfr. consid. 2.6.) ai fini di una convenzione di divisione ereditaria sarebbe necessario, oltre all’intervento del curatore, il concorso dell’autorità di protezione degli adulti giusta l’art. 416 cpv. 1 cfr. 3 CC.

                                         Inoltre che il ricorso al giudice civile con un’azione di divisione ai sensi dell’art. 604 CC richiederebbe tempi non brevi.

 

                                         E’, tuttavia, altrettanto vero che in concreto la morte del fratello __________ è sopravvenuta nel 2010, per cui se il ricorrente, peraltro al beneficio delle prestazioni assistenziali perlomeno dal 2008 (cfr. doc. 988), avesse agito tempestivamente, la divisione della comunione ereditaria avrebbe verosimilmente già avuto luogo.

                                         Pertanto, anche tenuto conto del fatto che il fondo si trova in una zona piuttosto centrale di __________ (www.local.ch), il medesimo non risulta difficilmente liquidabile secondo l’art. 22 lett. a cfr. 2 Las.

 

                                         In ogni caso ai fini della risoluzione della presente vertenza, va considerato che, non risultando disposizioni per causa di morte da parte di __________, come indicato nel certificato ereditario del 30 agosto 2010 (cfr. doc. B2=A2), interviene la successione legale, ossia si applicano le disposizioni del CC relative alle quote per gli eredi legittimi.

 

                                         L’art. 458 CC prevede che

 

" 1 Se il defunto non lascia discendenti, l'eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori.

2 Il padre e la madre succedono in parti eguali.

3 Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado.

4 Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell'altra linea.”

 

                                         Secondo l’art. 542 CC

 

" 1 Per raccogliere una successione, l'erede deve vivere ed essere capace di succedere al momento dell'apertura della successione stessa.

2 I diritti dell'erede morto dopo l'apertura della successione passano agli eredi di lui.”

 

                                         Nella presente fattispecie al momento del decesso di __________ nel maggio 2010 il fondo N. __________ RFD Mendrisio era di proprietà del medesimo in ragione di ½ e di __________ e __________, figlia e moglie del fratello __________ - predeceduto nel 2001 e che era proprietario del fondo con il fratello __________ per metà ciascuno (cfr. doc. B3; I; V) -, in ragione di ¼ ciascuna (cfr. art. 462 CC; doc. B1).

 

                                         A seguito della morte di __________, che non aveva figli, né coniuge, la metà di sua proprietà del fondo in questione è da dividersi ai sensi dell’art. 458 CC tra la madre in ragione di ¼ (la metà di ½) e, siccome il padre è predeceduto, i fratelli, o meglio tra il fratello RI 1 in ragione di 1/8 (metà di ¼) e __________ in ragione di 1/8 (metà di ¼ che si aggiunge a ¼ già ereditato da sua padre __________, per un totale di 3/8), figlia del fratello __________, predeceduto nel 2001, come si evince del resto dal certificato ereditario del 30 agosto 2010 (cfr. doc. B2; art. 458 cpv. 3 CC).

                                        

                                         Pertanto, corrispondendo la quota parte del Fondo N. __________ RFD di __________ spettante al ricorrente a 1/8, la somma di fr. 50'321.- considerata dall’USSI quale proprietà fondiaria in ragione di una quota di ¼ (1/4 del valore complessivo di stima di fr. 201'286.-; cfr. doc. 8; A1; III; 10; 14; 18), deve essere ridotta della metà, ossia a fr. 25'161.- (= 1/8 di fr. 201'286.-).

 

                                         Deducendo dall’importo di fr. 25'161.- il debito ipotecario in ragione di 1/8, ossia fr. 17'500.- (fr. 35'000.- considerato dall’USSI per una quota di ¼ : 2; cfr. doc. A1; III; 10; 14; 18), nonché la franchigia di fr. 10'000.- contemplata dall’art. 22 lett. a cfr. 2 Las, la sostanza computabile risulta nulla.

 

                                         Ne discende che a torto l’amministrazione nei calcoli concernenti le prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente da ottobre a dicembre 2014 ha computato una sostanza immobiliare di fr. 5'321.-, pari a fr. 443.-- mensili (cfr. doc. 10; 14; 18).

 

                             2.12.   Differente è, per contro, la questione legata al reddito da sostanza immobiliare ai sensi dell’art. 20 LT, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 22 Las e 6 lett. a Laps (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         L’art. 776 cpv. 2 CC che prevede che il diritto di abitazione, contrariamente all’usufrutto (cfr. art. 758 cpv. 1 CC), non è cedibile - non solo il diritto in quanto tale ma pure il relativo esercizio - ha un carattere imperativo, per cui sono nulle tutte le servitù fondate sull’art. 781 CC che hanno un contenuto equivalente al diritto di abitazione con la particolarità di essere però cedibili e trasmissibili (cfr. DTF 116 II 281 consid. 4c; DTF 113 II 146).

                                         Il carattere imperativo impedisce allo stesso modo il beneficiario del diritto di abitazione di dare in locazione i locali che può abitare. Secondo la giurisprudenza e la dottrina dominante le parti nemmeno possono validamente concordare nell’atto costitutivo (contratto sotto forma di atto pubblico o disposizione a causa di morte; cfr. consid. 2.9.) che il titolare del diritto di abitazione potrà dare in locazione i locali. Una clausola che autorizza il titolare del diritto di abitazione a cedere l’uso dei locali non può dunque che avere un effetto personale nei confronti del proprietario. Ciò significa che un tale accordo non può essere fatto valere nei confronti di un successivo proprietario che non ha assunto questo ulteriore obbligo (cfr. DTF 116 II 281 consid. 4c; P.-H. Steinauer, op. cit., n. 2498).

 

                                         Il titolare del diritto di abitazione che non vuole o non può esercitare il suo diritto può lasciare i locali vuoti senza essere liberato dai suoi obblighi nei confronti del proprietario (ad esempio dagli oneri della manutenzione ordinaria; cfr. art. 778 cpv. 1 CC). Il proprietario può naturalmente conferire (con effetti personali) l’autorizzazione di dare i locali in locazione. Se non dà tale consenso, non può opporsi al fatto che i locali restino vuoti (ed esigere in pratica la rinuncia al diritto di abitazione; cfr. consid. 2.10.) a meno che i suoi diritti siano messi in pericolo (cfr. art. 759 segg. CC). L’ipotesi che i locali restino vuoti dovrebbe verificarsi raramente soprattutto se gli stessi sono nella condizione di essere dati in locazione. Resta riservata l’azione in liberazione della servitù in questione ai sensi dell’art. 736 CC (cfr. P.-H. Steinauer, op.cit., n. 2506b).

 

                                         In una sentenza 9C_599/2014 del 14 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ricordato che, a differenza del diritto d’usufrutto, l’esercizio del diritto di abitazione non può essere ceduto e che per questo motivo le direttive in ambito di prestazioni complementari (DPC 3433.05) prevedono che il controvalore di un diritto di abitazione non può in linea di principio essere considerato come reddito quando il suo beneficiario non può più esercitarlo per motivi di salute. L’Alta Corte ha precisato che del resto il tenore della direttiva DPC 3433.05 riprende quanto stabilito nella DTF 99 V 110, e meglio che, siccome il diritto di abitazione è incedibile sia per quanto riguarda la sostanza che l’esercizio, il suo controvalore non può essere computato nel calcolo della prestazione complementare come reddito dell’avente diritto che per ragioni di salute non può più esercitare il suo diritto di abitazione.

 

                             2.13.   In simili condizioni, in concreto gli atti vanno rinviati all’USSI perché accerti, se del caso con la collaborazione del curatore della madre del ricorrente, se dal fatto che __________ da diversi anni sia residente in una casa per anziani e che quindi non eserciti più da tempo il diritto di abitazione, si possa o meno dedurre una rinuncia al medesimo per atti concludenti (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         Se il diritto di abitazione sussiste ancora, il reddito della sostanza immobiliare (pigioni o valore locativo) gravata da tale diritto non andrà computata all’insorgente (cfr. consid. 2.10.; 2.11.).

 

                                         Nel caso in cui si possa concludere a una rinuncia al diritto di abitazione, andrà stabilito se il fondo N. __________ RFD di __________ è abitato e se del caso da chi, in virtù di quale diritto e a quali condizioni.

                                         Il reddito da sostanza immobiliare – sottoforma di pigioni o eventualmente di valore locativo (qualora i locali siano restati vuoti) andrà computato nel calcolo della prestazione assistenziale relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2014 del ricorrente in misura di 1/8.

 

                                         In tale evenienza nelle spese andrà comunque tenuto conto pure di 1/8 degli interessi del debito ipotecario correnti. Gli ulteriori debiti del fratello __________ (cfr. doc. I) a carico del ricorrente in qualità di erede che non ha rinunciato all’eredità (cfr. art. 566 CC; art. 22 lett. b cfr. 4 Las) sono invece già stati saldati dalla nipote __________ (cfr. doc. 4).

 

                                         L’USSI effettuerà, poi, dei nuovi calcoli relativi alle prestazioni assistenziali spettanti all’insorgente nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 tenendo conto, sulla base delle indicazioni appena esposte, di quanto emergerà dagli accertamenti che avrà esperito.

                                         Non andrà, in ogni caso, computato alcunché a titolo di sostanza computabile Las in relazione al Fondo N. __________ RFD __________ (cfr. consid. 2.11.).

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §   La decisione su reclamo impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente

                                              sulla base di quanto stabilito al consid. 2.13. l’importo delle

                                              prestazioni assistenziali spettanti al ricorrente nei mesi di

                                              ottobre, novembre e dicembre 2014.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti