Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2015.9

 

rs

Lugano

30 settembre 2015

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 maggio 2015 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 4 maggio 2015 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 4 maggio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la precedente decisione del 20 gennaio 2015 (cfr. doc. IX1) con la quale ha chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 2'303.25 per prestazioni assistenziali indebitamente percepite nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, in quanto nel mese di dicembre 2014 è emerso che le figlie __________ e __________ da agosto 2014 hanno iniziato a svolgere un apprendistato senza darne tempestiva comunicazione all’amministrazione.

                                         Inoltre l’USSI ha indicato che la domanda di condono formulata dall’interessata, in via subordinata contestualmente al reclamo interposto il 10 febbraio 2015 contro l’ordine di restituzione del 20 gennaio 2015 sarebbe stata decisa al momento della crescita in giudicato della decisione su reclamo del 4 maggio 2015 (cfr. doc. H).

 

                               1.2.   RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo del 4 maggio 2015 davanti al TCA chiedendo, in via preliminare e urgente, che sia fatto ordine all’USSI di pronunciarsi indilatamente sulla domanda di condono. Nel merito ha postulato l’annullamento dell’ordine di restituzione, nonché l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio sia per la procedura davanti al TCA, sia retroattivamente per la procedura di reclamo dinanzi all’USSI (cfr. doc. I).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto:

 

" (…)

3. Il 30 gennaio 2015 la madre e le figlie presentarono dietro suggerimento dell’Ufficio del sostegno una domanda di assegno di tirocinio. La ricorrente fu informata della possibilità di ottenere tale sussidio soltanto il 20 gennaio 2015 (doc. B). Con decisione su reclamo del 23 aprile 2015, l’Ufficio delle borse di studio ha confermato la sua decisione di erogare alle figlie per l’anno 2014-2015 un assegno di fr. 609.-- e rispettivamente fr. 816.--. L’esiguità di tali importi è motivata da diverse ragioni:

1) alle figlie hanno riconosciuto spese per libri e materiale scolastico di soli fr. 500.--, quando invece l’importo effettivo è superiore (si pensi che __________, apprendista parrucchiera, nell’ottobre 2014 ha dovuto spendere solo per l’acquisto di un corredo di forbici fr. 367.20; cfr. doc. L). Inoltre, ha riconosciuto spese di viaggio di soli fr. 112.-- e fr. 326.--, senza considerare le spese per la bicicletta che pure utilizzano per recarsi in stazione e al lavoro (che a livello fiscale comporta una deduzione annua di fr. 700.--). Stessa cosa per il pranzo fuori casa;

2) l’assegno complessivo di fr. 4'938.-- per ambedue è stato inoltre decurtato di fr. 2'494.-- sulla base del reddito dichiarato nel 2013 dal padre ed ex marito __________. Se non che le figlie ricevono mensilmente da quest’ultimo fr. 1'500.--, cifra peraltro superiore a quella decisa dalla Pretura di __________ in sede di divorzio (fr.1'428.--). Trattasi in definitiva di una perdita netta di sussidio irrecuperabile;

3) infine, le figlie hanno subito una sottrazione di altri fr. 1'019.-- per il fatto di avere presentato la domanda di assegni soltanto il 30 gennaio 2015.

 

4. Appare in definitiva ingiusto e contrario alla LAS insistere per la restituzione di fr. 2'119, importo che non copre neppure la decurtazione complessiva di sussidio che le figlie hanno dovuto e dovranno affrontare per l’anno 2014-2015 (cfr. punto 3), non certo per loro colpa (vedi sempre doc. B; prima del gennaio 2015 ignoravano l’esistenza degli assegni di tirocinio).

Tanto più che dai modestissimi redditi da loro conseguiti e ciononostante computati sulla base dell’art. 22 let. e cifra 3 LAS occorre sottrarre le spese previste specialmente all’art. 25 LT (art. 8 let. a Laps).

Per __________ (apprendista parrucchiera) e per __________ (apprendista impiegata di commercio al dettaglio), le spese ammontano individualmente a (cfr. DE concernente l’imposizione delle persone fisiche per il 2014):

 

abbonamento arcobaleno (cfr. doc. D)   fr.   651.00

bicicletta                                                   fr.   700.00

pasti fuori casa1                                       fr. 3'200.00 1

spese professionali necessarie                fr. 2'500.00 2

(tasse scolastiche, materiale, ecc.)2

TOTALE                                                   fr. 7'051.00

 

1 __________ lavora infatti a __________ e frequenta  la scuola professionale di Locarno. La pausa di mezzogiorno di __________ (che lavora sempre a __________, ma distante da casa) perlopiù dura al massimo un’ora, ciò che le impedisce di pranzare al domicilio.

2 Si tratta dell’importo forfettario riconosciuto all’art. 8 del DE citato. E’ vero che nel 2014, le figlie hanno lavorato soltanto 4 mesi e che in teoria l’importo andrebbe dimezzato; non dimeno il caso che ci occupa riguarda l’ambito sociale e non fiscale, per cui va considerato l’anno scolastico (da settembre 2014 ad agosto 2015) e non l’anno civile.

 

Per le due figlie, le deduzioni ammontano complessivamente a fr. 14'102.-- annui. Importo persino superiore al reddito lordo da loro conseguito (fr. 7'440 + fr. 4'200 = fr. 11'640; cfr. doc. F). Rileviamo d’inciso che anche le spese professionali e di formazione effettive di entrambe le figlie non si discostano, come detto, dall’importo forfetario annuo di fr. 2'500.-- (acquisto di forbici, spazzole, ecc., per __________; tasse d’iscrizione, libri di testo, materiale scolastico, ecc., per entrambe), riconosciuto solo in parte dall’Ufficio borse di studio.

(…)”

 

                               1.3.   L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

 

                               1.4.   L’amministrazione, il 18 giugno 2015, dando seguito senza indugio a una richiesta di questo Tribunale (cfr. doc. VIII), ha trasmesso copia dell’ordine di restituzione del 20 gennaio 2015 e del relativo reclamo interposto dall’insorgente, rappresentata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. IX+1/2).

 

                               1.5.   Il 19 giugno 2015 è pervenuto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con della documentazione (cfr. doc. X+1).

                                         Il patrocinatore dell’insorgente ha, inoltre, comunicato di non avere altri mezzi di prova da presentare (cfr.doc. X).

 

                               1.6.   Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XI).

 

                                         Il doc. IX +1/2 è stato, invece, inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XII).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 2'303.25 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo dal mese di settembre al mese di dicembre 2014.

 

                                         Per quanto attiene alla richiesta formulata nel ricorso di ordinare, in via preliminare e urgente, all’USSI di pronunciarsi indilatamente sulla domanda di condono (cfr. doc. I; consid. 1.2.), giova evidenziare che questa Corte, con sentenza 42.2015.12 del 17 giugno 2015, ha stabilito che l’USSI non si è reso colpevole di un ritardo ingiustificato nei confronti dell’insorgente per non avere ancora deciso in merito al condono postulato nel febbraio 2015 contestualmente al reclamo interposto contro l’ordine di restituzione di prestazioni assistenziali percepite da settembre a dicembre 2014 emesso dall’amministrazione il 20 gennaio 2015.

                                         In effetti, per costante giurisprudenza federale, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008 consid. 2.2.).

 

                                         Questo Tribunale ribadisce, comunque, la propria raccomandazione formulata all’attenzione dell’USSI nel giudizio 42.2015.12 di emanare celermente la decisione relativa alla domanda di condono non appena sarà passata in giudicato la procedura di restituzione.

 

                               2.2.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

 

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.3.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c)   l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d)   l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.4.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

 

                               2.5.   L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

 

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

 

                                         Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

 

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

 

                               2.6.   Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

 

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

 

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

 

                                         Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

 

                                         Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

 

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

 

                                         Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

 

                               2.7.   Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2.b; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63).

                                         Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 pag. 547).

 

                                         È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 134 consid. 2e; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

                                         Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

                                         Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps
(cfr. consid. 2.6.).

 

                               2.8.   Nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.3.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

                                         Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

 

                                         Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

 

                                         Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

 

                                         Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

 

                                         Al riguardo cfr. pure la STF 8C_92/2013 del 10 febbraio 2014 in cui, in virtù del principio di sussidiarietà, le prestazioni dell’assistenza sociale fornite a un richiedente l’asilo sulla cui domanda non si è entrati nel merito e nei confronti dei quali era stata ordinata la partenza dalla Svizzera dovevano essere considerate percepite indebitamente dal momento in cui l’interessato ha beneficiato, per lo stesso periodo, di indennità giornaliere versate dall’assicuratore infortuni a seguito di un sinistro da lui subito.

                                         La richiesta di restituzione delle prestazioni assistenziali era dunque giustificata.

 

                                         Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

 

" (...)

- Sussidiarietà

 

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

 

·         allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

·         agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

·         alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)"

 

                                         Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

 

                               2.9.   Nella concreta evenienza l'USSI ha chiesto la restituzione di parte delle prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente nei mesi da settembre a dicembre 2014 computando i guadagni conseguiti dalle figlie __________ e __________ svolgendo gli apprendistati iniziati nell’agosto 2014 senza informare l’amministrazione (cfr. doc. H; IX1; VI).

 

                                         La ricorrente ha contestato il modo di procedere dell’USSI, facendo valere in buona sostanza che nel calcolo volto a determinare l’importo di assistenza sociale da rimborsare, oltre a una deduzione di fr. 200.--, andrebbero considerate ulteriori spese professionali e scolastiche non coperte dagli assegni di tirocinio riconosciuti loro dall’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi, peraltro non per l’intero anno scolastico 2014-2015 essendo venute a conoscenza della possibilità di chiedere gli assegni di studio unicamente nel gennaio 2015 (cfr. doc. I).

 

                             2.10.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge che nel conteggio del 30 giugno 2014 con cui all’insorgente è stata inizialmente riconosciuta una prestazione assistenziale di fr. 2'119.-- mensili da luglio a settembre 2014, a titolo di redditi computabili, erano stati considerati unicamente il reddito da titoli e capitali di fr. 8.-- e gli alimenti versati dall’ex marito per le sue figlie di complessivi fr. 18'000.--. Alcunché era stato computato quale reddito del lavoro (cfr. doc. 140-144).

 

                                         Tuttavia le figlie della ricorrente, __________ (nata il 18 maggio 1997; doc. A1) e __________ (nata il 20 ottobre 1998, doc. A1), nell’agosto 2014 hanno iniziato a svolgere un apprendistato (cfr. doc. I; 60; 53).

                                         __________, quale apprendista impiegata di commercio al dettaglio presso la __________ di __________, percepisce un salario lordo di fr. 620.-- al mese. Il contratto di tirocinio è stato concluso il 30 luglio 2014 con inizio il 2 agosto 2014 ed è stato approvato dalla Divisione formazione professionale il 13 agosto 2014 (cfr.doc. 49; 53; 54 inc. 42.2015.9).

                                         __________, in qualità di apprendista parrucchiera presso il Salone __________ di __________ di __________, guadagna fr. 400.-- lordi mensili. Il contratto di tirocinio è stato concluso il 24 luglio 2014 con inizio il 1° agosto 2014 ed è stato approvato dalla Divisione formazione professionale il 1° settembre 2014 (cfr.doc. 56; 60; 61 inc. 42.2015.9).

 

                                         A decorrere dal mese di settembre 2014, pertanto, la situazione finanziaria dell’unità di riferimento della ricorrente – composta della medesima e delle due figlie (cfr. STCA 42.2015.15 consid. 2.7. emessa in data odierna e riguardante l’insorgente) – era differente rispetto a quanto risultava dal conteggio del 30 giugno 2014.

 

                                         Va, altresì, considerato che ai fini del calcolo della prestazione assistenziale l’art. 22 lett. a cfr. 3 Las prevede che nel reddito computabile “vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento” (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 42.2015.9 consid. 2.7. emessa in data odierna e concernente la ricorrente e STCA 42.2008.3 del 18 giugno 2008, pubblicata in RtiD I-2009 N. 17 pag. 78 segg.

 

                                         Nella fattispecie sono, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.7.).

                                         In effetti quando, a seguito della domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali nel dicembre 2014, l’USSI ha saputo degli introiti connessi agli apprendistati iniziati ad agosto 2014 dalle figlie dalla ricorrente (cfr. doc. IX1; 4) sono emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto al calcolo iniziale delle prestazioni assistenziali.

 

                                         E’ quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate dell’insorgente.

 

                                         Di conseguenza la ricorrente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti ai mesi da settembre a dicembre 2014.

 

                                         Al riguardo è utile ribadire (cfr. consid. 2.7.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

 

                                         L’argomentazione ricorsuale secondo cui, siccome i contratti di tirocinio delle figlie iniziato nell’agosto 2014 prevedevano un periodo di prova di tre mesi, l’insorgente è stata in grado di informare con certezza l’amministrazione del loro nuovo impiego solo verso la fine dell’anno 2014 (cfr. doc. I p.to 1), è dunque a questo stadio ininfluente e verrà, se del caso, esaminata nella procedura di condono (cfr. consid. 2.1.; 2.7. in fine).

                                         Infatti tale asserzione nulla toglie al fatto che nel periodo da settembre a dicembre 2014 le entrate dell’unità di riferimento della ricorrente siano state obiettivamente più elevate rispetto a quelle considerate inizialmente per il calcolo della prestazione assistenziale di fr. 2'119.-- percepita in quei mesi.

 

                                         Ne discende che la decisione dell’USSI di richiedere il rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite da settembre a dicembre 2014, dal profilo del principio stesso della restituzione, non è censurabile.

 

                             2.11.   Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 2'303.25 sia corretto.

                                        

                                         L’amministrazione ha determinato l’ammontare chiesto in restituzione fondandosi sulla somma dei guadagni netti mensili conseguiti dalle figlie dell’insorgente da settembre a dicembre 2014, dalla quale ha dedotto fr. 200.-- per figlia, corrispondenti a fr. 2'400.-- annui (a titolo di spese professionali, cfr. STCA 42.2015.15 consid. 2.9. emessa in data odierna ) e non solo fr. 200.-- globalmente come erroneamente - per svista - indicato sull’ordine di restituzione (cfr. cfr. doc. IX1).

 

                                         In effetti per il mese di settembre 2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 559.50 (cfr. doc. IX1). Il medesimo è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per complessivi fr. 959.50 (fr. 559.50 + fr. 400; cfr. doc. 52; 59) e deducendo fr. 400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

 

                                         Per il mese di ottobre 2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 581.25 (cfr. doc. IX1). Lo stesso è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 51; 58) e deducendo fr. 400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

 

                                         Per il mese di novembre 2014 l’ammontare indicato come ricevuto a torto è anch’esso di fr. 581.25 (cfr. doc. IX1) ed è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 50; 57) e deducendo fr. 400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

 

                                         Per il mese di dicembre 2014 l’importo indicato come percepito indebitamente è di fr. 581.25 (cfr. doc. IX1). Il medesimo è stato ottenuto sommando i guadagni delle due figlie per complessivi fr. 981.25 (fr. 581.25 + fr. 400; cfr. doc. 49; 56) e deducendo fr. 400.--, corrispondenti a fr. 200 per figlia, quali spese.

 

                                         In proposito va osservato, in primo luogo, che l’insorgente non ha contestato l’entità in quanto tale delle entrate delle figlie dei mesi da settembre a dicembre 2014, che peraltro risultano dai certificati di salario mensili agli atti (cfr. doc. 49-52; 56-59).

                                         Di conseguenza il TCA non ha motivo di dubitare della correttezza degli importi considerati dall’USSI a titolo di salario delle figlie che va computato ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 3 Las (cfr. consid. 2.10.).

 

                                         In secondo luogo, che è vero, come rilevato nella sentenza 42.2015.15 consid. 2.9. emessa in data odierna e riguardante sempre la ricorrente, che l’importo per altre spese professionali dedotto fiscalmente è attualmente di fr. 2'500 (dal periodo fiscale 2009 tale deduzione è in effetti stata aumentata da fr. 2'400 a fr. 2'500; cfr. Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2009 delle persone fisiche p.to p.to 5.1; Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2014 delle persone fisiche p.to 5.).

                                         E’ altrettanto vero, però, che l’art. 8 lett. a) Laps al quale rinvia l’art. 22 Las, prevede sì che la spesa vincolata è costituita, tra l’altro, dalle spese ai sensi degli art. 25-31 LT, tuttavia enuncia pure che il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata.

                                         Giusta l’art. 4a cpv. 3 Reg.Laps per le altre spese professionali si intendono le spese necessarie all’esercizio della professione effettivamente sopportate dal richiedente.

                                         Pertanto l’USSI non è tenuto ad attenersi strettamente al valore considerato fiscalmente.

 

                             2.12.   Per quanto concerne gli oneri connessi al tirocinio svolto dalle figlie __________ e __________ che la ricorrente ha chiesto di computare in deduzione ai redditi nel calcolo volto a stabilire l’importo da rimborsare, il TCA ricorda che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà (art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.3.; 2.8.; DTF 137 V 143; STF 8C_196/2010 del 19 luglio 2010 consid. 5.4.).

                                         Inoltre in una sentenza 2C_244/2008 del 5 giugno 2009 il Tribunale federale ha ribadito che "secondo l'art. 14 Cost./TI, il quale elenca gli obiettivi sociali perseguiti, il Cantone provvede affinché ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini (lett. f). L'art. 19 cpv. 1 LSc sancisce che il Cantone favorisce l'accesso alla formazione (...) con la concessione di assegni di studio e di prestiti di studio (...), se il richiedente è in possesso del certificato di studi adeguato. Gli assegni e i prestiti di studio sono accordati a ticinesi e confederati domiciliati nel Cantone Ticino e a stranieri ivi residenti da almeno cinque anni (art. 20 cpv. 1 LSc). Gli stessi vengono concessi dal Consiglio di Stato anno per anno e per la durata minima del ciclo di studi, quale aiuto complementare alla famiglia per la formazione dei figli, e sono commisurati alle spese derivanti dagli studi e alle possibilità economiche del richiedente e della sua famiglia (art. 21 cpv. 1 e 2 LSc)”. (La sottolineatura è del redattore)

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28.

 

                                         Le disposizioni COSAS al p.to H.6 del dicembre 2007 prevedono peraltro che gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).

 

                                         Da una parte, quindi, l’aiuto allo studio avviene, secondo l’art. 19 della legge sulla scuola valido fino al 31 maggio 2015 e giusta l’art. 1 della legge sugli aiuti allo studio in vigore dal 1° giugno 2015, mediante la concessione di borse di studio, dall’altra, l’assistenza sociale può eventualmente decidere in un secondo tempo, in virtù del principio della sussidiarietà, di intervenire versando un sostegno complementare.

                                         Ad ogni modo prima che l’assistenza sociale decida in una particolare fattispecie se fornire o meno una prestazione, il richiedente deve avere esaurito le possibili vie prioritarie per, se del caso, accedere ad aiuti allo studio, ad esempio borse di studio (assegni e prestiti di studio), contributi di fondi e di fondazioni.

 

                             2.13.   In concreto l’Ufficio delle borse di studio e dei sussidi ha concesso, a far tempo dal mese di febbraio 2015, un assegno di studio di fr. 609.-- per __________ e un assegno di studio di fr. 816.-- per __________ (cfr. doc. 48; 55; I: decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).

 

                                         L’Ufficio delle borse di studio, per calcolare l’importo dell’assegno spettante alle figlie della ricorrente, ha tenuto conto delle spese per i pasti fuori casa (fr. 1'500.-- per __________ che lavora e frequenta la scuola a __________ dove abita e fr. 2000.-- per __________ che lavora a __________; cfr. doc. I), delle spese di viaggio (di fr. 112.-- per __________ e di fr. 326.-- per __________, ritenuto che il costo dell’abbonamento è ridotto del 50% per gli apprendisti; cfr. www.arcobaleno.ch/it/36/appresfondo.aspx; doc. I. In effetti sulla copia degli abbonamenti agli atti – cfr. doc. D – risulta la specificazione “Appresfondo”) e del costo per il materiale scolastico (di fr. 500.-- per ogni figlia; cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).

 

                                         Occorre, poi, evidenziare che nel caso di __________ e __________ l’Ufficio competente non ha considerato, per far fronte ai costi connessi alla formazione, il salario da apprendiste delle due ragazze, visto che si ravvisava un intervento da parte dell’assistenza sociale (cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi).

 

                                         L’insorgente ha censurato il fatto che per stabilire l’ammontare degli assegni di tirocinio sia stato considerato un importo di fr. 2’494 quale reddito del padre da destinare alla formazione delle figlie, conteggiato sulla base del reddito dichiarato nel 2013 (cfr. doc. I decisione su reclamo del 23 aprile 2015 emessa dall’Ufficio borse di studio e dei sussidi), quando invece il contributo alimentare che questi versa per le due figlie globalmente è di fr. 1'500, cifra peraltro superiore a quanto deciso in sede di divorzio (cfr. doc. I p.to 3).

                                         Al riguardo occorre osservare che in effetti la sentenza di divorzio del 20 novembre 2006 prevede che il padre è tenuto a versare mensilmente un contributo alimentare di fr. 714 per ciascuna figlia (cfr. doc. X1), indicizzato attualmente a fr. 750.--, ossia fr. 1500.-- per le due figlie, corrispondenti a fr. 18'000.-- annui (cfr. doc. 134; 144).

                                         E’, tuttavia, possibile al riguardo, se il padre non adegua spontaneamente gli alimenti, introdurre un’azione civile tendente alla modifica della sentenza di divorzio, chiedendo in particolare l’aumento del contributo alimentare (cfr. art. 134 cpv. 2; 286 cpv. 2 CC; STF 5A_676/2014 del 18 maggio 2015).

 

                                         Per quanto concerne, poi, la questione connessa alla data d’inizio degli assegni, ovvero che, essendo stati riconosciuti soltanto dal 1° febbraio 2015, per i mesi in questione le figlie non usufruiscono di tale copertura (cfr.doc. I p.ti 3 e 4), giova evidenziare che il fatto asserito di aver richiesto le borse di studio il 30 gennaio 2015 (cfr. doc. IX2), poiché unicamente nel mese di gennaio 2015 la ricorrente è stata resa attenta dall’USSI di tale possibilità (cfr. doc. I; IX2; 3), è in ogni caso imputabile alla mancata tempestiva comunicazione all’amministrazione da parte dell’insorgente dell’inizio degli apprendistati, avvenuta solo il 16 dicembre 2014 (cfr. doc. 4).

                                         Ne discende che in casu, considerato peraltro che nei mesi di dicembre e gennaio ricorrono le festività natalizie, non risulta una violazione dell’obbligo di consulenza e informazione da parte degli organi chiamati ad applicare la Las e, più in generale, la Laps (cfr. art. 52 lett. a, b e c Las; 18 Laps).

                                         In effetti l’amministrazione, appena saputo nel dicembre 2014 dello svolgimento dell’apprendistato da parte di __________ e __________, ha in ogni caso indicato tempestivamente, nel mese di gennaio 2015, all’insorgente di postulare la concessione di borse di studio per le figlie (cfr. doc. 3).

 

                                         In simili condizioni, un sostegno più elevato di quello già riconosciuto (computando le spese professionali di fr. 200.-- mensili per figlia; cfr. consid. 2.11.), considerando costi di formazione specifici per il periodo in cui non sono stati chiesti gli assegni di tirocinio, da parte dell’assistenza sociale, che interviene solo a carattere del tutto sussidiario, deve essere escluso.

 

                             2.14.   Alla luce di tutto quanto esposto, a ragione l’amministrazione ha chiesto all’insorgente la restituzione, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, della somma di fr. 2’303.25, corrispondente alle prestazioni assistenziali ricevute in eccesso per tali mesi (fr. 559.50 per settembre 2014 + fr. 581.25 per ottobre 2014 + fr. 581.25 per novembre 2014 + fr. 581.25 per dicembre 2014) considerando, da una parte, i redditi mensili conseguiti dalle due figlie svolgendo l’apprendistato e, dall’altra, delle spese professionali di fr. 200 per figlia (cfr. consid. 2.11.)

 

                                         La decisione su reclamo del 4 maggio 2015 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                              2.15   Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

 

                                         Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della Las e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti, segnatamente dai certificati di salario delle figlie relativi al periodo settembre-dicembre 2014 e dal conteggio iniziale dell’assistenza sociale per i mesi in questione in cui alcunché era stato computato a titolo di reddito del lavoro (cfr.doc. 140-144; consid. 2.10.), emerge in modo indubbio il diritto dell’USSI al rimborso di parte delle prestazioni assistenziali percepite dalla ricorrente da settembre a dicembre 2014, come pure la correttezza dell’importo chiesto in restituzione, ritenuto che il reddito in quanto tale delle figlie risulta da specifici certificati di salario non contestati e che l’assistenza sociale, che interviene a titolo del tutto sussidiario, non è tenuta a sostenere l’apprendistato delle figlie conteggiando costi superiori a quelli già considerati.

 

                                         Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

                             2.16.   La ricorrente ha pure postulato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. I).

 

                                         L'art. 37 LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore, applicabile in virtù del rinvio di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps, prevede:

 

" La parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

 

                                         Qualora dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

 

                                         Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

 

                                         In casu, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole, a ragione l’USSI con la decisione su reclamo impugnata ha negato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. H).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale dinanzi al TCA è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti