Incarto n.
42.2016.16

 

rs

Lugano

5 aprile 2017

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 30 giugno 2016 di

 

 

RI 1 

rappr. da: RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 15 luglio 2015 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2’285.-- mensili per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015.

                                         Nel provvedimento è stato previsto che della somma mensile di fr. 2'285.-- veniva versato all’interessata un importo di fr. 857.60, mentre fr. 177.40 venivano corrisposti direttamente alla cassa malati, fr. 1'150.-- direttamente al locatore e fr. 100.-- corrispondevano al recupero del deposito della garanzia dell’appartamento (cfr. doc. C).

 

                               1.2.   RI 1, il 17 agosto 2015, ha personalmente interposto reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015, censurando, in particolare, la deduzione di fr. 100.-- mensili a titolo di recupero del deposito della garanzia versato dall’USSI per la sua abitazione, in quanto lesiva del suo minimo esistenziale.

                                         Inoltre la medesima ha chiesto di riconoscerle nel calcolo della prestazione assistenziale, a titolo di pigione, l’importo effettivo di fr. 1'150.-- al mese invece di fr. 1'100.-- mensili, evitando così che il pagamento diretto al locatore da parte dell’amministrazione della pigione di fr. 1'150.-- comporti una riduzione di fr. 50.-- della prestazione ordinaria.

                                         Infine l’interessata ha affermato che il premio della cassa malati da pagare non ammonta a fr. 177.40 mensili come risulta dalla decisione impugnata, bensì a fr. 124.40 al mese per  luglio e settembre 2015 e a fr. 59.90 per agosto 2015. Di conseguenza ella ha postulato la corresponsione della differenza tra la somma versata dall’USSI direttamente alla cassa malati di fr. 532.20 (fr. 177.40 x 3 mesi) e l’importo effettivamente dovuto di fr. 308.70 [(fr. 124.40 x 2 mesi) + fr. 59.90)], pari a fr. 223.50 (cfr. doc. XIV1).

 

                               1.3.   Il 31 agosto 2015 l’USSI ha emesso una decisione che, limitatamente al mese di settembre 2015, ha annullato e sostituito il provvedimento del 15 luglio 2015.

                                         Dalla decisione del 31 agosto 2015 emerge, da un lato, che l’importo della prestazione assistenziale ordinaria mensile spettante a RI 1 per il mese di settembre 2015 è stato mantenuto di fr. 2'285.--. Dall’altro, che l’ammontare destinato in contanti alla medesima è di fr. 910.60, che la somma da versare direttamente alla cassa malati corrisponde a fr. 124.40, che al locatore sono corrisposti fr. 1'150.-- e che la deduzione per il recupero del deposito della garanzia del suo appartamento è di fr. 100.-- (cfr. doc. XIV7).

 

                               1.4.   Con decisione su reclamo del 30 maggio 2016 l’USSI ha accolto parzialmente il reclamo del 17 agosto 2015 di RI 1 e ha stabilito che a quest’ultima per i mesi di luglio e agosto 2015 deve essere corrisposto l’importo mancante per raggiungere il valore del forfait di mantenimento di fr. 977.-- mensili, pari a complessivi fr. 238.80 (fr. 119.40 x 2 mesi), nonché la quota rimborsata da parte della cassa malati di fr. 117.50. La trattenuta di fr. 100.-- per il recupero del deposito della garanzia dell’abitazione è stata annullata e l’importo destinato direttamente al locatore è stato ridotto a fr. 1'130.-- (cfr. doc. B).

 

                               1.5.   Con tempestivo ricorso del 30 giugno 2016 RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, chiedendo che la stessa sia riformata nel senso che le sia integralmente riconosciuto per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015 il minimo vitale di fr. 977.-- mensili senza restrizioni, nonché le venga rifuso l’importo di fr. 170.-- per le quote assicurative versate alla cassa malati in eccesso per i mesi di luglio e agosto 2015.

                                         L’insorgente ha, inoltre, postulato la concessione del gratuito patrocinio.

 

                                         A sostegno delle pretese ricorsuali l’avv. RA 1, per conto di RI 1, hanno segnatamente addotto che quest’ultima ha diritto al rimborso della parte dei premi versati alla cassa malati in eccesso a seguito della diminuzione degli importi dovuti a causa del cambiamento della zona premi connesso al suo trasferimento a __________. Per quanto riguarda l’ammontare dei premi da corrisponderle, i rappresentanti dell’insorgente hanno indicato di prudenzialmente contestare l’importo di fr. 117.50 riconosciuto nella decisione su reclamo impugnata, siccome l’USSI non l’ha documentato.

                                         Inoltre la parte ricorrente ha censurato la decurtazione a fr. 910.60 del forfait globale destinato a coprire il fabbisogno di fr. 977 per il mese di settembre 2015. A tale proposito i patrocinatori hanno evidenziato che una simile riduzione è inammissibile, visto che l’USSI non imputa a RI 1 alcuna colpa.

                                         I rappresentanti dell’insorgente hanno poi rilevato che per i mesi di luglio e agosto 2015 unicamente a prima vista è stato rispettato il minimo esistenziale di fr. 977.--. I medesimi hanno osservato che infatti per giungere ad assicurare tale importo l’USSI ha sì annullato la trattenuta di fr. 100.-- a titolo di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione, ma ha pure applicato una riduzione di fr. 20.-- mensili alla pigione versata direttamente al locatore che, non essendo una gentile concessione di quest’ultimo, dovrà comunque essergli corrisposta dall’assistita, utilizzando il forfait di mantenimento di fr. 977 e quindi riducendolo a causa di un costo che non rientra propriamente in tale forfait (cfr. doc. I).

 

                               1.6.   Il 24 agosto 2016 la parte ricorrente, dopo aver ottenuto una proroga del termine per la relativa presentazione (cfr. doc. III; IV; V), ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato di alcuni documenti (VI +VIbis).

 

                               1.7.   L’USSI, il 19 settembre 2016, dopo aver beneficiato di due dilazioni del relativo termine (cfr. doc. VII-X), ha trasmesso la propria risposta di causa in cui è stato rilevato quanto segue:

 

" (…)

La decisione su reclamo impugnata riconosce ulteriori CHF 119,40 vale a dire l’importo mancante al raggiungimento del forfait mensile di CHF 977,00 per luglio e agosto 2015. Oltre a CHF 117,50 quale rimborso per il premio cassa malati versato in eccesso. Tale rimborso in realtà non è dovuto alla ricorrente.

 

Rilevato che la prestazione del mese di settembre 2015 è stata definita con decisione 31 agosto 2015 cresciuta in giudicato, la stessa non dovrebbe essere oggetto del presente ricorso. Volendo considerare comunque che tale decisione garantisce il pagamento diretto del forfait nella misura di CHF 910,60, vi sarebbe un ammanco per il mese di settembre 2015 di CHF 66,40 a copertura del forfait di CHF 977,00. La decisione impugnata riconosce quindi un importo superiore a quanto dovuto di CHF 51,10 ((119,40 + 119,40 + 117,50 = 356,30) – (119,40 + 119,40 + 66,40 = 305,20)) in tal senso è anche ipotizzabile una riduzione delle prestazioni nella misura citata. (…)” (Doc. XII)

 

                               1.8.   Pendente causa questa Corte ha richiamato dall’USSI alcuni documenti (cfr. doc. XIII).

 

                                         L’amministrazione ha proceduto come richiesto il 30 settembre 2016 (cfr. doc. XIV + 1-10).

 

                               1.9.   La parte ricorrente, benché abbia avuto la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova, nonché di formulare osservazioni in merito alla risposta di causa e ai doc. XIV + 1-10, è rimasta silente.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   L'oggetto impugnato non viene stabilito esclusivamente sulla base del contenuto effettivo di una decisione. Esso è, infatti, costituito sia dai rapporti giuridici sui quali l'amministrazione si è pronunciata nel provvedimento, che da quelli su cui a torto l'amministrazione ha omesso di esprimersi nella decisione (cfr. STF 9C_309/2011 del 12 dicembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 105/03 del 23 dicembre 2003 consid. 4.2.).

 

                                         La giurisprudenza del Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che l'oggetto della lite è il rapporto giuridico che - nell'ambito dell'oggetto della contestazione determinato dalla decisione - costituisce, sulla base delle conclusioni del ricorso, l'oggetto della decisione effettivamente impugnata. Secondo questa definizione l'oggetto impugnato e l'oggetto della lite sono identici allorché la decisione amministrativa è impugnata nel suo insieme. Per contro, qualora il ricorso riguardi solo una parte dei rapporti giuridici determinati dalla decisione, i rapporti giuridici non contestati rientrano nella nozione di oggetto impugnato, ma non in quello di oggetto della lite (cfr. STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 8C_690/2007 del 27 febbraio 2008 consid. 2.3.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1.; DTF 125 V 413 consid. 1b e 2 = SVR 2001 IV Nr. 27 pag. 83).

 

                                         In concreto nella decisione su reclamo del 30 maggio 2016 (cfr. consid. 1.4.) l’USSI ha indicato che, per quanto attiene al mese di settembre 2015, il reclamo del 17 agosto 2015 interposto da RI 1 contro la decisione del 15 luglio 2015 con cui le era stata assegnata una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'285.-- al mese per i mesi da luglio a settembre 2015 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.) risulta privo di oggetto, visto che con decisione del 31 agosto 2015 ha annullato e sostituito il provvedimento del 15 luglio 2015 - limitatamente al mese di settembre 2015 -, riconoscendole sempre una prestazione assistenziale di fr. 2'285, ma aumentando l’importo versatole direttamente quale forfait di mantenimento da fr. 857.60 a fr. 910.60 (cfr. consid. 1.3.; doc. B p.to 4).

 

                                         L’insorgente, dal canto suo, nel ricorso ha asserito che l’importo corrispostole direttamente quale forfait di mantenimento per il mese di settembre 2015 avrebbe dovuto invece essere modificato con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, come è avvenuto per i mesi di luglio e agosto 2015. Ciò anche alla luce del fatto che la decisione del 31 agosto 2015, che ha sostituito la decisione del 15 luglio 2015 in relazione al mese di settembre 2015, è maggiormente lesiva del suo minimo esistenziale rispetto alla decisione su reclamo del 30 maggio 2016 per i mesi di luglio e agosto 2015.

                                         A mente della ricorrente il reclamo del 17 agosto 2015 non può essere considerato privo di oggetto relativamente al mese di settembre 2015 e va esaminato nel merito (cfr. doc. I p.to 8).

 

                                         Nel caso di specie l'oggetto impugnato include la prestazione assistenziale ordinaria dei mesi di luglio e agosto 2015, stabilita espressamente nella decisione su reclamo del 30 maggio 2016, e la prestazione assistenziale del mese di settembre 2015.

                                         In effetti la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 è stata emessa dall’USSI, poiché RI 1, il 17 agosto 2015, ha inoltrato reclamo contro la decisione del 15 luglio 2015 con cui le era stata attribuita una prestazione assistenziale mensile di fr. 2'285.-- per i mesi di luglio, agosto e settembre 2015, censurando per questi tre mesi segnatamente il fatto che non le era stato garantito il versamento del minimo esistenziale (cfr. doc. XIV1, consid. 1.2.).

 

                                         E’ vero che l’amministrazione il 31 agosto 2015 ha emanato una decisione che ha sostituito – per quanto concerne il mese di settembre 2015 – il provvedimento del 15 luglio 2015 (cfr. consid. 1.3.).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che la decisione del 31 agosto 2015 non ha riconosciuto alla ricorrente la corresponsione dell’intero ammontare del forfait di mantenimento di fr. 977.-- per il mese di settembre 2015, bensì di fr. 910.60 (cfr. consid. 1.3.).

 

                                         Pertanto l’USSI, non avendo integralmente accolto la richiesta dell’insorgente con l’emanazione della decisione del 31 agosto 2015, avrebbe dovuto esprimersi esplicitamente riguardo alla richiesta di ricevere l’intero importo del forfait di mantenimento anche per il mese di settembre 2015 nella decisione su reclamo del 30 maggio 2016.

 

                                         In ogni caso, alla luce di quanto esposto sopra in merito al concetto di oggetto impugnato, anche tale rapporto giuridico è in concreto parte dell'oggetto impugnato.

 

                                         Visto, poi, che l’insorgente ha inoltrato ricorso contro la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 nel suo insieme, l'oggetto della lite coincide con l'oggetto impugnato.

 

                                         In proposito cfr. STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.

 

                                         Di conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene alla correttezza dell’importo della prestazione assistenziale ordinaria per i mesi di luglio e agosto 2015, sia in relazione alla correttezza dell’ammontare della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di settembre 2015.

 

                               2.2.   RI 1, tramite l’avv. RA 1, con scritto del 15 settembre 2016, ha chiesto di rivedere la decisione del 12 settembre 2016 con cui è stato concesso alla parte resistente un ultimo termine (dopo che lo stesso era già stato prorogato il 25 agosto 2016, cfr. doc. VIII; VII) per presentare la risposta di causa, nel senso di respingere l’istanza di proroga del 12 settembre 2016 (cfr. doc. IX) e di giudicare in ogni caso nulla, levandola dagli atti, l’eventuale risposta dell’USSI (cfr. doc. XI).

 

                                         Al riguardo va osservato che l’art. 5 della Legge di procedura per le cause davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) enuncia:

 

" 1Immediatamente dopo avere esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il Giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la decisione impugnata, fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta, al quale va allegato l’incarto completo.

2L’atto di risposta deve essere steso secondo i requisiti prescritti per il ricorso.”

 

                                         Ai sensi dell’art. 13 Lptca, relativo alla proroga dei termini e alle conseguenze dell’inosservanza:

 

" 1Il termine legale non può essere prorogato.

2Il termine stabilito dal Tribunale può essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la parte ne fa richiesta prima della scadenza.

3Il termine per la risposta di causa può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dell’autorità amministrativa.

4Trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza.”

 

                                         Inoltre l’art. 11 Lptca, concernente la sospensione dei termini, prevede che:

 

" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

 

                                         Dai disposti legali appena esposti risulta, da una parte, che il termine per la risposta di causa, che giusta l’art. 5 cpv. 1 Lptca il Giudice delegato fissa all’autorità amministrativa nella misura di venti giorni (termine d’ordine), può essere prorogato a seguito di un’istanza motivata da parte dell’autorità amministrativa (art. 13 cpv. 3 Lptca) e che trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il Giudice delegato assegna un ultimo termine perentorio; egli commina contemporaneamente le conseguenze in caso d’inosservanza (art. 13 cpv. 4 Lptca).

                                         Dall’altra, che i termini stabiliti dall’autorità, come quello assegnato nella presente evenienza per allestire la risposta di causa, non decorrono in particolare dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 11 Lptca).

 

                                         In concreto il TCA, con ordinanza del 1° luglio 2016 (cfr. doc. II), ha assegnato all’USSI il termine di cui all’art. 5 cpv. 1 Lptca per presentare la propria risposta di causa.

                                         A seguito della richiesta del 24 agosto 2016 del menzionato ufficio (cfr.doc. VII), questo Tribunale, il 25 agosto 2016, visti i motivi addotti e tenuto conto delle ferie giudiziarie (cfr. art. 11 Lptca), ha concesso una proroga scadente il 5 settembre 2016 per presentare la risposta di causa (cfr. doc. VIII).

                                         Il 12 settembre 2016 l’USSI ha postulato un’ulteriore dilazione del termine (cfr. doc. IX).

                                         Il TCA, il 12 settembre 2016, ha fissato alla parte resistente un ultimo termine scadente il 19 settembre 2016 (cfr. doc. X).

                                         La risposta di causa è stata redatta il 19 settembre 2015 (cfr. doc. XII).

 

                                         Nel caso di specie l’USSI ha, dunque, rispettato l’ultimo termine assegnatogli per produrre la risposta di causa scadente il 19 settembre 2016 (sulla necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2.1.; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1.1.).

 

                                         Giova, inoltre, osservare che nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, vige il principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz): l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STCA 42.2014.1 del 6 novembre 2014 consid. 2.10.).

 

                                         In una sentenza K 22/00 del 30 novembre 2000, chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.

                                         In quella sentenza la nostra Massima Istanza, ha in particolare, osservato che:

 

" (…)

   nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio, non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile

(…)."

 

                                         In simili condizioni il TCA, nel presente giudizio, considererà dunque la risposta di causa che è stata, peraltro, intimata al rappresentante della ricorrente (cfr. doc. XV) il quale, al riguardo, è rimasto silente.

 

                                         In proposito cfr. STCA 42.2015.16-20 del 2 novembre 2015 consid. 2.1.

 

                                         Nel merito

 

                               2.3.   L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

 

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.4.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                                         L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

 

"Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a)   prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le riduzioni dei premi previsti nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c), a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b)   ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c)   nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

 

                                         Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

 

"Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a)   le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;

b)   l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c)   la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla legge sugli aiuti dello studio del 23 febbraio 2015;

d)   l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e)   l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f)    l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g)   l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h)   le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

 

                                         Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11). In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

 

                               2.5.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

 

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

 

                                         L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

 

                                         La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

                                         L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

 

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

 

                                         Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 21 dicembre 2010, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 21 ottobre 2010 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.), in vigore dal 1° gennaio 2011 -che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare-, come pure che tale modifica prevede l’adeguamento al rincaro sulla base dell’indice dei salari e dei prezzi del forfait di mantenimento in ambito di assistenza sociale, in analogia a quanto avviene nell’ambito delle rendite AVS AI e delle prestazioni complementari, e che per il 2011 è stato deciso un adattamento al rincaro pari al 1.75% del forfait di mantenimento, che a far tempo dal 1° gennaio 2011 la soglia di intervento corrisponde:

 

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

 

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS)

(fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS)

(fr./mese)

Totale

 

 

 

(fr./mese)

1 persona

  977.--

100.--

1077.--

2 persone

1495.--

100.--

1595.--

3 persone

1818.--

100.--

1918.--

4 persone

2090.--

100.--

2190.--

5 persone

2364.--

100.--

2464.--

6 persone

2638.--

100.--

2738.--

7 persone

2912.--

100.--

3012.--

Per ogni persona supplementare

+ 272.--

-

+ 272.--

 

B.   Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS).

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 210.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2011 in BU 1/2011 del 14 gennaio 2011 pag. 35-36).

 

                                         Tali importi sono stati mantenuti anche per il 2012, il 2013, il 2014 ed il 2015 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2012 del 16 dicembre 2011; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2013 del 20 dicembre 2012; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2014 del 1° gennaio 2014 e Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2015 pubblicate nel BU 9/2015 del 3 marzo 2015).

 

                                         Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono quanto segue:

 

Persone dell’unità di riferimento  -  Forfait globale per il mantenimento

                                                          (raccomandato dalla COSAS)

                                                          (CHF/mese)

 

1 persona                                            986.--

2 persone                                          1'509.--

3 persone                                          1'834.--

4 persone                                          2'110.--

5 persone                                          2'386.--

Per ogni persona                               + 200.--

supplementare

 

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.).

                                        

                                         Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

 

                                         Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza l’insorgente con il ricorso ha censurato la riduzione del forfait destinato a coprire il proprio fabbisogno mensile di fr. 977.-- per il mese di settembre 2015, in quanto le è stato riconosciuto il versamento diretto unicamente di fr. 910.60 (cfr. doc. XIV7), e per i mesi di luglio e agosto 2015.

                                         Riguardo ai mesi di luglio e agosto 2015 la medesima ha asserito, da un lato, che a prima vista è stato rispettato il minimo esistenziale di fr. 977.--, visto che con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 le è stata attribuita la somma integrativa di fr. 119.40 al mese per raggiungere il forfait mensile di fr. 977.-- (cfr. doc. B). Dall’altro, che tuttavia l’USSI, benché abbia annullato la trattenuta di fr. 100.-- a titolo di recupero del deposito di garanzia dell’abitazione, ha ridotto di fr. 20.-- mensili l’importo della pigione versato direttamente al locatore – da fr. 1'150.-- a fr. 1'130.-- - che, non essendo una gentile concessione di quest’ultimo, dovranno comunque essere corrisposti al locatore dall’assistita, utilizzando il forfait di mantenimento di fr. 977 e decurtandolo così a causa di un costo che non rientra propriamente in tale forfait (cfr. doc. I; consid. 1.5.).

 

                                         In proposito il TCA rileva di aver stabilito, con sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 del 3 febbraio 2016 concernenti la ricorrente, che il forfait di mantenimento - per il 2015 di fr. 977.-- al mese (cfr. consid. 2.5.) - può essere ridotto soltanto a titolo di sanzione allorché un assistito ha assunto un comportamento contrario ai principi dell’assistenza sociale o ha violato determinate specifiche prescrizioni.

 

                                         Questo Tribunale, nei giudizi menzionati, ha in particolare osservato:

 

" (…)

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che giusta l’art. 12 Cost. fed.:

 

“Chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa."

 

L’art. 12 Cost non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (sostentamento, cure medico-sanitarie di base; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3.; DTF 130 I 366; DTF 121 I 367 consid. 2c pag. 373; sentenza 2P.148/2002 del 4 marzo 2003, consid. 2.3), lasciando al legislatore federale, cantonale o comunale il compito di fisarne la portata e le modalità (cfr. DTF 134 I 65 consid. 3.1.).            

 

In una sentenza 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65, l’Alta Corte ha stabilito che a torto era stata negata l’assistenza sociale a una persona che aveva rinunciato ai propri beni in favore dei figli. In quel caso di specie è stato deciso che, non essendo dato un abuso di diritto manifesto, non poteva essere intaccato il minimo esistenziale garantito dall’art. 12 Cost.

 

Anche le Direttive COSAS dell’aprile 2005 prevedono al p.to A.1., rimasto invariato nella versione del dicembre 2015, che la garanzia del diritto al minimo vitale costituisce la base del sostegno sociale.

Le direttive COSAS tendono ad assicurare ai beneficiari non solamente il minimo vitale, e meglio la copertura dei bisogni fondamentali comprendenti tutte le spese correnti necessarie al proprio mantenimento, ma anche il minimo sociale che ha lo scopo di dare loro la possibilità di partecipare alla via sociale, favorendo il senso di responsabilità e lo sforzo personale (cfr. 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010 consid.6.4., pubblicata in DTF 136 I 129).

 

Inoltre al p.to A.8.2 delle Direttive, valido dal dicembre 2010, è indicato che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni e che, a titolo di sanzione, il forfait di mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse

Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale assoluto e non sono quindi lecite.

 

Dal dicembre 2015 il p.to A.8.2 prevede che, a titolo di sanzione, tenuto conto del principio di proporzionalità del fabbisogno di base per il mantenimento, possono essere applicate delle riduzioni che si situano in una fascia che va dal 5% fino al 30% del mantenimento, possono essere inoltre ridotte o soppresse la quota esente (franchigia) sul reddito così come i supplementi per l’integrazione.

 

L’art. 9a Reg.Las enuncia, peraltro, che:

 

“1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.“

 

A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

 

(…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15 % pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.” (La sottolineatura è del redattore)” (cfr. STCA 42.2015.7+8 consid. 2.11.; STCA 42.2015.13 consid. 2.6.)

 

                                         Nei casi di specie di cui alle sentenze 42.2015.7+8 e 42.2015.13 questa Corte ha, pertanto, deciso che la riduzione (in quelle evenienze del 15%) del forfait di mantenimento per i mesi da ottobre 2014 a gennaio 2015 e per il mese di aprile 2015, in assenza di un comportamento contrario ai principi dell’assistenza sociale o in violazione di determinate specifiche prescrizioni da parte dell’insorgente, non era giustificata da valide ragioni.

                                         Di conseguenza il TCA ha stabilito che per i mesi menzionati la ricorrente aveva diritto al versamento effettivo di una prestazione perlomeno pari al forfait di mantenimento di fr. 977.--.

 

                                         Il ricorso al Tribunale federale interposto dall’USSI contro i giudizi 42.2015.7+8 e 42.2015.13 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_184/2016, 8C_185/2016 del 25 aprile 2016, in quanto difettava la legittimazione ricorsuale della parte ricorrente.

                                         A titolo abbondanziale l’Alta Corte ha osservato:

 

" (…) si può comunque soggiungere che in concreto i ricorsi sarebbero sfuggiti a un esame di merito anche nell'eventualità in cui fossero stati presentati in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino. Contrariamente al proprio dovere di motivare il ricorso (consid. 1), il ricorrente non spiega perché il Cantone Ticino sarebbe toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione ossia in aspetti particolari e importanti che vanno oltre il caso concreto (consid. 4.2). L'eventuale interesse economico è infatti solo un corollario e non è atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a ricorrere del Cantone (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con riferimenti; cfr. anche nel campo delle assicurazioni sociali e dell'assistenza pubblica sentenze 9C_757/2012 del 15 febbraio 2013 e 8C_642/2009 del 3 settembre 2009).”

 

                               2.7.   Per quanto attiene al mese di settembre 2015, l’USSI ha corrisposto alla ricorrente, quale importo destinato alla copertura del proprio fabbisogno, l’ammontare di fr. 910.60 (cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.)

 

                                         Tale importo si rivela essere inferiore di circa il 7% rispetto al forfait di mantenimento mensile per una persona sola relativo all’anno 2015 di fr. 977.-- (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         L’amministrazione per il mese di settembre 2015 non ha, però, imputato alcuna colpa all’insorgente.

 

                                         Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre quindi concludere che la riduzione applicata dall’USSI non è  giustificata da valide ragioni.

 

                                         La ricorrente, per il mese di settembre 2015, ha conseguentemente diritto al forfait di mantenimento integrale di fr. 977.--, ossia le devono essere corrisposti ancora fr. 66.40 (fr. 977 – fr. 910.60), come del resto indicato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. XII).

 

                                         Giova rilevare che l’importo della prestazione assistenziale ordinaria complessiva per il mese di settembre 2015 resta in ogni caso invariato a fr. 2'285.-- (cfr. doc. C; XIV7; consid. 1.1.; 1.3.).

                                         In effetti l’amministrazione ha dedotto da tale ammontare fr. 100.-- a titolo di parziale recupero del deposito di garanzia dell’appartamento da lei anticipato (cfr. doc. XIV7).

                                         Ne discende che, riconoscendo alla ricorrente l’ulteriore importo di fr. 66.40 - per raggiungere il forfait di fr. 977 - risulta unicamente ridotta la somma di fr. 100.-- decurtata dalla prestazione assistenziale ordinaria di settembre 2015.

 

                               2.8.   Per quanto concerne i mesi di luglio e agosto 2015, va osservato che con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016 impugnata l’USSI ha stabilito che all’insorgente deve essere versato un ulteriore importo di fr. 119.40 al mese, per complessivi fr. 238.80, per raggiungere il valore del forfait mensile di mantenimento di fr. 977.-- (cfr. doc. B; consid. 1.4.), in quanto con la precedente decisione del 15 luglio 2015 le era stato riconosciuto unicamente il versamento diretto di fr. 857.60 al mese (cfr. doc. C; consid. 1.1.).

 

                                         Il modo di operare dell’USSI, in relazione al riconoscimento, con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, di un ulteriore importo di fr. 119.40 sia per il mese di luglio che per il mese di agosto 2015 per garantire alla ricorrente il forfait di mantenimento integrale mensile, deve essere tutelato, rivelandosi conforme alla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Il fatto che l’amministrazione per poter corrispondere all’insorgente l’intero forfait di mantenimento mensile, oltre ad annullare la deduzione dalla prestazione assistenziale ordinaria di fr. 100 al mese per il recupero del deposito della garanzia dell’appartamento che è concesso, giusta l’art. 20 cpv. 4 Las, a titolo di prestito da rimborsare (la deduzione è comunque lecita se non lede la corresponsione del forfait di mantenimento integrale; cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.12., 2.13.), abbia ridotto di fr. 20 - da fr. 1'150 a fr. 1'130 - l’ammontare versato direttamente al locatore non presta, d’altronde, il fianco ad alcuna critica.

                                         In effetti l’assistenza sociale è tenuta a garantire il pagamento della pigione soltanto fino a un importo massimo che per le persone sole corrisponde a fr. 13'200, pari a fr. 1'100 mensili (cfr. art. 22 lett. c Las; 9cpv. 1 Laps; STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.5.; 2.9.).

                                         L’USSI può versare la pigione direttamente al locatore in virtù dell’art. 6 cpv. 3 Reg.Las. La stessa può anche essere di un importo superiore al massimo ammissibile, ma ciò deve comunque avvenire in ossequio del principio secondo cui la prestazione effettivamente versata a un assistito non deve scendere sotto la somma del forfait di mantenimento (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.8.; 2.9.).

                                         Inoltre il versamento di una pigione più elevata rispetto al massimo ammissibile non deve comportare il superamento dell’importo della prestazione assistenziale ordinaria spettante a un assistito calcolato tenendo conto della pigione massima ammissibile.

 

                                         E’ utile poi evidenziare che la parte della pigione superiore all’importo massimo ammissibile dovuta al locatore, in virtù dell’art. 20 cpv. 2 Las, può, se del caso, essere pagata grazie a prestazioni assistenziali speciali che l’USSI può concedere per un periodo limitato (cfr. STCA 42.2015.7+8 del 3 febbraio 2016 consid. 2.10.).

 

                                         Ne discende che la circostanza che l’insorgente, a seguito della diminuzione della somma pagata direttamente dall’USSI al locatore da fr. 1'150 a 1'130, debba provvedere al versamento dell’ammontare mancante di fr. 20 facendo capo al forfait di mantenimento (cfr. doc. I) non risulta lesivo di quest’ultimo.

                                         Per inciso va osservato che, per quanto riguarda eventuali ulteriori costi che esulano sia dalla spesa massima ammissibile per l’alloggio secondo l’art. 22 lett. c Las, che dalla lista esaustiva delle spese vincolate, si deve sopperire proprio tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 42.2014.10 del 26 novembre 2014 consid. 2.12., STCA 39.2008.3 del 13 novembre 2008 consid. 2.7.; STCA 42.2008.16 dell’11 marzo 2009 consid. 2.9.).

 

                               2.9.   RI 1 ha, inoltre, fatto valere di avere diritto, per i mesi di luglio e agosto 2015, al rimborso della parte dei premi versati dall’amministrazione direttamente alla cassa malati in eccesso a seguito del cambiamento della zona tariffaria derivante dal suo trasferimento da __________ a __________ (cfr. doc. I; consid. 1.5.; doc. XIV3; XIV5).

 

                                         Nei mesi di luglio e agosto 2015 l’USSI ha versato direttamente alla __________ il premio mensile di fr. 177.40 (cfr. doc. C; consid. 1.1.).

                                         Il premio effettivo dovuto dalla ricorrente risulta, tuttavia, inferiore e corrispondente a fr. 124.40 al mese (cfr. doc. XIV3).

                                         La differenza tra il premio mensile corrisposto alla cassa malati e il premio effettivo è, dunque, pari a fr. 53.--, ovvero fr. 106.-- per i due mesi di luglio e agosto 2015.

 

                                         Per il mese di settembre 2015 l’USSI ha peraltro versato direttamente alla __________ il premio di fr. 124.40 (cfr. doc. XIV7; consid. 1.3.).

 

                                         L’art. 25 Las enuncia che i pagamenti delle prestazioni in danaro sono di regola effettuati dall’Autorità competente direttamente all’assistito o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, versato direttamente all’assicuratore.

 

                                         Al riguardo giova rilevare che la trattenuta da parte dell’USSI del premio e il versamento diretto alla cassa malati rappresenta una misura idonea e efficace a evitare le conseguenze connesse al mancato pagamento dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. STCA 42.2007.3 del 26 ottobre 2007).

 

                                         In effetti l’art 64a cpv. 1-7 LAMal prevede:

 

" 1Se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

2 Se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

3 L'assicuratore comunica all'autorità cantonale competente il nome degli assicurati interessati nonché, per ogni debitore, l'importo complessivo dei crediti relativi all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (premi e partecipazioni ai costi in arretrato, interessi di mora e spese di esecuzione) per i quali, durante il periodo considerato, è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente. L'assicuratore chiede all'organo di revisione designato dal Cantone di confermare l'esattezza dei dati che ha comunicato al Cantone e trasmette la conferma a quest'ultimo.

4 Il Cantone assume l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3.

5 L'assicuratore conserva gli attestati di carenza di beni e i titoli equivalenti sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato.

6 In deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. E’ fatto salvo l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

7 Gli assicurati che nonostante l'esecuzione non pagano i premi possono essere registrati dai Cantoni in un elenco accessibile unicamente ai fornitori di prestazioni, ai Comuni e al Cantone interessato. Su notificazione del Cantone, l'assicuratore sospende l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite a questi assicurati, salvo nei casi d'urgenza medica, e informa l'autorità cantonale competente della sospensione delle prestazioni e dell'annullamento di tale sospensione dopo il pagamento dei crediti in arretrato da parte degli assicurati.

 

                                         In proposito cfr. pure gli art. 22g LCAMal.

 

                                         L’importo destinato alla cassa malati e corrisposto direttamente dall’USSI viene dedotto dalla prestazione assistenziale ordinaria spettante a un assistito.

                                         Pertanto, nel caso in cui dopo aver effettuato il versamento del premio, emerga che l’importo bonificato alla cassa malati era maggiore di quello dovuto, la differenza restituita dall’assicuratore malattia di principio va a favore dell’assistito.

                                         Tuttavia qualora a quest’ultimo, per il medesimo periodo a cui si riferiscono i premi versati in eccesso, sia già stata garantita la somma corrispondente ai bisogni materiali primari (forfait di mantenimento integrale, pigione massima riconosciuta nel calcolo Las e premio cassa malati) e l’USSI debba recuperare degli importi anticipati per conto dell’assistito, ad esempio a titolo di deposito della garanzia dell’abitazione o di pigione superiore all’importo massimo ammissibile, la differenza di premio restituita dalla cassa malati servirà per tale recupero.

 

                             2.10.   In concreto l’USSI, con la decisione su reclamo del 30 maggio 2016, ha riconosciuto alla ricorrente il rimborso delle quote da parte della __________ di fr. 117.50 per luglio e agosto 2015 (cfr. doc. B).

 

                                         L’amministrazione ha proceduto in tale senso quando, però, da un lato, per questi due mesi ha comunque garantito all’insorgente il forfait di mantenimento integrale oltre a una somma maggiore della pigione massima ammissibile (fr. 1'130 invece di fr. 1'100), dall’altro, vanta dei crediti verso la ricorrente da riscuotere, in particolare in relazione all’anticipo del deposito della garanzia dell’abitazione - che è concesso a titolo di prestito da rimborsare ex art. 20 cpv. 4 Las - per il quale in prima battuta era stata prevista una deduzione di fr. 100.-- al mese (cfr. doc. C, consid. 1.1.), pari a fr. 200.-- per i mesi di luglio e agosto 2015, poi annullata (cfr. doc. B; consid. 1.4.)

 

                                         Ne discende che l’ammontare dei premi pagati in eccesso alla cassa malati riferito ai due mesi di luglio e agosto 2015 - fissato dall’USSI in fr. 117.50 (cfr. doc. B) che risulta in ogni caso maggiore della differenza di fr. 106.-- tra i premi versati per luglio e agosto 2015 (fr. 177.40 x 2 mesi) e i rispettivi premi dovuti (fr. 124.40 x 2 mesi; cfr. consid. 2.9.) - non era da riconoscere all’insorgente, bensì era da utilizzare per recuperare l’anticipo effettuato per il deposito della garanzia dell’abitazione.

 

                                         L’USSI, in effetti, nella risposta di causa, ha indicato che la somma di fr. 117.50 in realtà non è dovuta alla ricorrente (cfr. doc. XII).

 

                                         L’amministrazione deve, però, ancora versare all’insorgente la somma di fr. 66.40 per raggiungere il forfait di mantenimento di fr. 977 per il mese di settembre 2015 (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Pertanto, tenuto conto dell’importo di fr. 66.40, risulta ingiustificato unicamente il riconoscimento della somma di fr. 51.10 (fr. 117.50 – fr. 66.40), come peraltro evidenziato dall’USSI nella risposta di causa (cfr. doc. XII).

 

                                         Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio, riformare la decisione su reclamo impugnata a detrimento della ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averla resa attenta sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 20 cpv. 2 Lptca).

                                         Questa Corte, tuttavia, rinuncia a effettuare una reformatio in pejus, visto l’esiguo importo di fr. 51.10 e considerato che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; DTF 119 V 249; STCA 42.2015.15 del 30 settembre 2015 consid. 2.11.).

 

                             2.11.   Deve, infine, essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio “con esenzione dalle spese processuali e spese di patrocinio dell’avv. RA 1 a carico dello Stato” (cfr. doc. I pag. 11).

 

                                         In realtà la domanda dell’insorgente deve essere intesa solo come richiesta di assunzione delle spese di patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

 

                 Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della Las, della Laps e della giurisprudenza pubblicata nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch e del fatto che un assistito può beneficiare del rimborso dei premi pagati in eccesso dall’USSI direttamente alla cassa malati soltanto nel caso in cui, per il medesimo periodo a cui si riferiscono i premi versati in eccesso, l’USSI non debba recuperare degli importi anticipati per conto dell’assistito, ad esempio a titolo di deposito della garanzia dell’abitazione o di pigione superiore all’importo massimo ammissibile (cfr. consid. 2.9.), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         Infatti nel caso di specie, visto che con la decisione su reclamo impugnata l’USSI ha annullato, per i mesi di luglio e agosto 2015, la trattenuta di fr. 100.-- al mese, per complessivi fr. 200.--, per il recupero del deposito della garanzia dell’abitazione dell’insorgente - che viene concesso, giusta l’art. 20 cpv. 4 Las, a titolo di prestito da rimborsare - al fine di consentire il raggiungimento del forfait di mantenimento di fr. 977.-- al mese, risultava evidente che la restituzione da parte della cassa malati dei premi in eccesso per luglio e agosto 2015 (nel ricorso quantificata globalmente in fr. 170.--, cfr. doc. I pag. 11), versati peraltro a quest’ultima direttamente dall’USSI, doveva servire all’amministrazione per il recupero dell’anticipo effettuato a titolo di deposito della garanzia dell’abitazione della ricorrente.

 

                                         Inoltre gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del TCA.

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

 

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti