Raccomandata

 

 

Incarto n.
42.2016.17

 

DC/sc

Lugano

12 settembre 2016

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° luglio 2016 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su reclamo del 2 giugno 2016 emanata da

 

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assistenza sociale

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su reclamo del 2 giugno 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha confermato il precedente provvedimento del 4 aprile 2016 (cfr. doc. 27-28) con il quale aveva rifiutato di assumere la fattura del 12 febbraio 2016 relativa all’acquisto di occhiali inoltrata da RI 1.

 

                                         Nella decisione su reclamo l’amministrazione ha così motivato il proprio rifiuto:

 

" (…)

Nel caso RI 1 ha avanzato la domanda di pagamento della fattura per l'acquisto di occhiali di CHF 910.-- (fattura 12.2.2016). Con scritto del 4 aprile 2016 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, USSI, ha chiarito che l'Ufficio riconosce una tale spesa solo su presentazione di un preventivo con allegato l'esame ottico.

L’amministrazione ha evidenziato che tale condizione era stata indicata al signor RI 1 dall'operatrice dell'USSI (con e-mail 8.2.2016) e tuttavia egli ha operato l'acquisto senza rispettarla. L'USSI ha quindi deciso di non entrare nel merito della richiesta di pagamento.

 

RI 1 ha contestato la decisione sostenendo che sarebbe colpa dell'ottico il quale ha inviato direttamente la fattura all'USSI e non un preventivo. Quindi chiede la copertura del costo degli occhiali.

 

Sentito in merito, l’ottico ha chiarito che il signor RI 1 gli aveva sottoposto la comunicazione e-mail dell'USSI dicendo che essa aveva valore di approvazione per il pagamento.

 

Si osserva che le "Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016» del Dipartimento della sanità e della socialità (RL 6.4.11.1.3), precisano le seguenti condizioni per la copertura dei costi degli occhiali (p.to 3):

 

      c. Occhiali

Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto esclusivamente se preventivamente autorizzato dall'USSI. Il beneficiario deve chiedere il preavviso all'USSI allegando un preventivo e relativo certificato medico.

Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni e con i seguenti importi massimi:

      -    per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;

      -    per la lente monofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di CHF 100.-- a lente;

      -    per la lente monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

      -    per la lente progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di Z fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

      -    per la lente progressive se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.

 

In concreto non vi è stato un preventivo e tanto meno è stato preventivamente approvato dall'USSI.

 

L'indicazione delle necessità di ricetta medica e preventivo è stata comunicata l'8.2.2016, la ricetta medica è datata 11.2.2016 e il 12.2.2016 sono stati forniti gli occhiali e allestita la relativa fattura. È evidente che non erano date le condizioni chiarite al signor RI 1 l'8.2.2016, vale a dire un preventivo sottoposto all'USSI e approvato prima dell'acquisto. Tale condizione era ben chiara al signor RI 1.

 

In tali circostanze la fattura correttamente non è stata assunta dall'assistenza. Infatti come indicano le direttive il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto "esclusivamente" se preventivamente autorizzato dall'USSI.” (Doc. A)

 

                               1.2.   Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede di rimborsare all’ottico il costo integrale degli occhiali oppure, in via subordinata, un rimborso secondo “le loro tabelle vigenti”.

                                         Egli sottolinea di non avere alcuna colpa per quanto accaduto e rileva:

 

" (…)

L’USSI si basa su un cavilloso argomento di carattere temporale riguardo le date di controllo e fattura ottico, contro rispettiva visita oculistica del medico.

Nella sostanza, vero è che dall’ottico ho presentato la citata mail e sottopostomi per il controllo prima della visita oculistica, ma il fine non era per nulla in malafede, bensì una doppia opinione che in ricetta medica confermava il precedente controllo dello stesso ottico.

Il fatto che poi l’ottico si sia portato avanti col lavoro, problema mio non è, in quanto la mail recita perfettamente le modalità di procedura rimborso. Oltre al fatto che l’ottico negare non può che a tale procedura l’ho fatto attento personalmente e che mi ha risposto di conoscere perfettamente da miriadi di altri analoghi casi di fornitura. E a tal proposito l’USSI potrebbe confermare di essere già “clienti” del medesimo ottico.” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta dell’11 luglio 2016 l’USSI propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha rifiutato di rimborsare la fattura del 12 febbraio 2016 di fr. 910.-- per l’acquisto di occhiali (cfr. doc. 25).

 

                                         L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

                                         Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

                                         Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

                                         Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

 

                               2.2.   L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

                                         Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

 

                                         L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

                                         Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

 

                               2.3.   Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

                                         Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

 

                                         La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

                                         Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

                                         Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

                                         Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

 

                                         Relativamente alle prestazioni ordinarie, l’art. 18 Las enuncia:

 

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

 

                                         L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

 

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

 

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3)."

 

                                         Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

 

                               2.4.   Le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali 2016 del 22 dicembre 2015 (cfr. RS 6.4.11.1.3) adottate dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) prevedono quanto segue a proposito degli occhiali:

 

" Occhiali

II costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto esclusivamente se preventivamente autorizzato dall'USSI. Il beneficiario deve chiedere il preavviso all'USSI allegando un preventivo e relativo certificato medico.

Il costo per l'acquisto di occhiali è riconosciuto ogni 2 anni e con i seguenti importi massimi:

-   per la montatura, fino ad un massimo di CHF 150.--;

-   per la lente nnonofocale se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di CHF 100.-- a lente;

-   per la lente monofocale se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

-   per la lente progressiva se SPH (= sfera) minore di 6 o CYL (= cilindro) minore di 2, fino ad un massimo di CHF 200.-- a lente;

-   per la lente progressiva se SPH (= sfera) maggiore di 6 o CYL (= cilindro) maggiore di 2, fino ad un massimo di CHF 400.-- a lente.”

 

                                         Dalle Direttive appena menzionate, valide dal 1° gennaio 2016, si evince, da un lato, che l’assistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese riguardanti gli occhiali

                                         Dall’altro, che per poter beneficiare dell’assunzione dei costi relativi agli occhiali è, però, indispensabile che le spese vengano previamente approvate dall’USSI. Il preavviso dell’USSI deve essere chiesto allegando un preventivo oltre al certificato medico.

 

                                         In questo contesto va ricordato che in una sentenza 42.2014.11 del 19 novembre 2014 il TCA ha sottolineato che “la condizione del rilascio di un’autorizzazione preliminare da parte dell’amministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti all’alloggio consente all’USSI di avere un controllo preventivo dei costi e di così, conseguentemente, limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi- i quali si trovano già in una difficile situazione finanziaria - si indebitino, ossia spendano, ad esempio per il trasloco e per l’acquisto di mobilio, degli importi troppo elevati che non potranno essere in ogni caso assunti totalmente dall’USSI”.

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie, l’8 febbraio 2016 RI 1 ha posto all’USSI alcuni quesiti tra cui questo: “Necessito di occhiali da vista. Devo inviarvi un preventivo? Avete bisogno della visita medica? L’ultima risale a parecchi anni fa e i dati sono registrati presso la Ottica __________ di __________. Quale importo riconoscere?” (doc. 16). Lo stesso giorno alle ore 10:51 __________ dell’USSI ha inviato a RI 1 un messaggio di posta elettronica nel quale ha così risposto:

 

" (…)

Per quanto riguarda l’acquisto d’occhiali da vista, deve inviarci il preventivo di un ottico allegando la prescrizione medica unitamente all’esame ottico. Inoltre, un eventuale contributo riconosciuto dalla sua cassa malati, che dovrà in ogni caso essere da lei verificato prima, sarà dedotto dall’importo da noi riconosciuto. In possesso di tutta la documentazione citata, emetteremo una garanzia di pagamento direttamente all’ottico. (…)” (Doc. 17)

 

                                         Questa comunicazione è estremamente chiara (cfr. doc. 18: nessuna richiesta di spiegazione su questo punto) e corrisponde al contenuto delle direttive citate al considerando precedente: prima vanno allegati la prescrizione medica e il preventivo per gli occhiali, poi va verificato un eventuale contributo della cassa malati, infine l’amministrazione emette una garanzia di pagamento degli occhiali direttamente all’ottico.

                                         L’11 febbraio 2016 il dott. __________ ha allestito una “ricetta per occhiali” con indicazione di tutti i dati necessari (cfr. doc. 15).

                                         Il 12 febbraio 2016 l’ottico ha fornito gli occhiali e allestito la relativa fattura di fr. 910.-- (cfr. doc. 26).

                                         Da parte del ricorrente non è dunque stato inoltrato all’USSI nessun preventivo dell’ottico, contrariamente a quanto prescritto dalle Direttive in vigore ed esplicitamente comunicato dall’USSI l’8 febbraio 2016 (cfr. pure doc. 8: “Sentito telefonicamente l’ottico, ci comunica che il signor RI 1 si è presentato da lui con la mail della collega __________, nella quale era specificato che necessitavamo di un preventivo, comunicando che avrebbe potuto procedere perché quello era già un ok di pagamento. L’ottico ha dunque eseguito quanto richiesto dal signor RI 1.”).

 

                                         Alla luce di tutto quanto esposto, non avendo il ricorrente inoltrato una richiesta volta all’approvazione preliminare dell’acquisto degli occhiali accompagnata da un certificato medico, a ragione l’USSI ha negato all’insorgente la presa a carico di tali costi.

 

                                         La decisione su reclamo del 2 giugno 2016 impugnata deve, pertanto, essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti